923.0
Legge federale
sulla pesca
(LFSP)1
del 21 giugno 1991 (Stato 1° gennaio 2022)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 78 capoverso 4 e 79 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19884,
decreta:
1 La presente legge ha lo scopo di:
- a.
- conservare o migliorare la diversità naturale e l'abbondanza di specie indigene di pesci, di gamberi e di organismi per la loro nutrizione, nonché di proteggere, migliorare e, se possibile, ripristinare il loro biotopo;
- b.
- proteggere le specie e le razze di pesci e di gamberi minacciate;
- c.
- assicurare a lungo termine lo sfruttamento delle popolazioni di pesci e di gamberi;
- d.
- promuovere la ricerca piscicola.
2 Essa stabilisce i principi che i Cantoni devono applicare per disciplinare la cattura di pesci e di gamberi.
1 La presente legge si applica alle acque pubbliche e private.
2 Gli impianti di piscicoltura e i bacini artificiali privati cui i pesci e i gamberi delle acque libere non possono accedere naturalmente sottostanno unicamente alle disposizioni sulle specie, razze e varietà allogene (art. 6 e 16 lett. c e d). Gli impianti di piscicoltura sottostanno inoltre alle disposizioni sugli interventi tecnici (art. 8-10).
1 I Cantoni regolano lo sfruttamento a lungo termine degli effettivi e provvedono affinché:
- a.
- sia preservata la diversità naturale delle specie di pesci e di gamberi;
- b.
- gli animali non vengano feriti o danneggiati inutilmente all'atto della cattura.
2 I Cantoni emanano disposizioni segnatamente su:
- a.
- gli attrezzi autorizzati per la cattura e il loro impiego;
- b.
- gli attrezzi ausiliari autorizzati;
- c.
- la cattura di pesci utilizzati come esca;
- d.
- la cattura di organismi per la nutrizione di pesci;
- e.
- il ripopolamento delle acque di pesca;
- f.
- il diritto di transito ripuario nell'esercizio della pesca.
1 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti:
- a.
- la durata dei periodi protetti;
- b.
- la lunghezza minima dei pesci e dei gamberi che possono essere catturati.
2 Esso stabilisce a quali condizioni i Cantoni possono derogarvi.
3 I Cantoni emanano disposizioni su:
- a.
- la creazione di zone protette, dove la protezione delle popolazioni di pesci e di gamberi lo esige;
- b.
- la rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, catturati durante i periodi protetti o che non raggiungano la lunghezza minima.
1 Il Consiglio federale designa le specie e razze minacciate di pesci e gamberi.
2 I Cantoni prendono le misure necessarie per proteggere i biotopi delle specie e razze minacciate. Possono ordinare altre misure, segnatamente divieti di cattura.
1 L'autorizzazione della Confederazione è necessaria per:
- a.
- importare e introdurre nelle acque svizzere specie, razze e varietà allogene di pesci e di gamberi;
- b.
- introdurre nelle acque di una regione del Paese specie, razze e varietà estranee di pesci e di gamberi.
2 L'autorizzazione è concessa se il richiedente fornisce la prova che:
- a.
- la fauna e la flora indigene non saranno messe in pericolo e
- b.
- non ne risulterà nessuna modificazione indesiderata della fauna.
3 Il Consiglio federale può stabilire eccezioni all'obbligo di autorizzazione.
4 Le specie, razze e varietà allogene o estranee a una regione del Paese non possono essere vendute o utilizzate come esca viva.
1 I Cantoni provvedono alla preservazione dei ruscelli, delle rive naturali e della vegetazione acquatica che servono da rifugio di fregola dei pesci o da biotopo degli avannotti.
2 Essi prendono, per quanto possibile, misure per migliorare le condizioni di vita della fauna acquatica e per ripristinare localmente i biotopi distrutti.
1 Gli interventi sulle acque, il loro regime o il loro letto, nonché sulle rive o i fondi sottostanno a un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente in materia di pesca (autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca), se possono pregiudicare gli interessi della pesca.
2 ...5
3 In particolare sottostanno a un'autorizzazione:
- a.
- l'utilizzazione delle forze idriche;
- b.
- la regolazione dei laghi;
- c.
- la correzione di fiumi e ruscelli e il dissodamento ripuale;
- d.
- la creazione di corsi d'acqua artificiali;
- e.
- la posa di conduttore nelle acque;
- f.
- lo spurgo meccanico delle acque;
- g.
- l'estrazione e il lavaggio di ghiaia, di sabbia e di altri materiali nelle acque;
- h.
- il prelevamento di acqua;
- i.
- la reimmissione di acqua;
- k.
- il drenaggio agricolo;
- l.
- la costruzione di opere destinate ai trasporti che possano ledere gli interessi della pesca;
- m.
- gli impianti di piscicoltura.
4 L'autorizzazione prevista dalla presente legge non è richiesta per i prelevamenti di acqua già sottoposti a autorizzazione giusta l'articolo 29 della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque.
5 Gli impianti ingranditi o ripristinati sono considerati come nuovi.
1 Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a:
- a.
- creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne:
- 1.
- il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua,
- 2.
- la forma del profilo di deflusso,
- 3.
- la struttura dell'alveo e delle scarpate,
- 4.
- il numero e la qualità dei rifugi per i pesci,
- 5.
- la profondità e la temperatura dell'acqua,
- 6.
- la velocità della corrente;
- b.
- assicurare la libera migrazione dei pesci;
- c.
- agevolare la riproduzione naturale;
- d.
- evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine.
2 Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione.
3 I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici.
Per quanto concerne gli impianti esistenti, i Cantoni impongono provvedimenti ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1, a condizione che essi siano economicamente sopportabili.
I Cantoni elaborano una statistica della pesca secondo i principi della Confederazione.
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per:
- a.
- i provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di vita della fauna acquatica e a ripristinare localmente i biotopi distrutti (art. 7 cpv. 2);
- b.
- i lavori di ricerca sulla diversità delle specie e l'abbondanza di pesci, di gamberi e di organismi per la loro nutrizione, nonché sui loro biotopi;
- c.
- l'informazione del pubblico sulla fauna e sulla flora acquatiche.
2 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono calcolati in funzione dell'importanza dei provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a-c per la protezione e lo sfruttamento dei pesci e dei gamberi; ammontano al massimo al 40 per cento delle spese.8
3 ...9
1 L'Ufficio federale dell'ambiente sostiene le autorità competenti nell'organizzazione dei corsi necessari per la formazione specialistica e la formazione specialistica continua dei pescatori professionisti e dei piscicoltori.
2 Può organizzare corsi di formazione continua per gli organi incaricati di sorvegliare la pesca.
I pescatori professionisti che esercitano la pesca come attività principale hanno diritto agli assegni per figli giusta la legge federale del 20 giugno 195211 sugli assegni familiari nell'agricoltura.
1 Sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità.
2 Per il calcolo del danno si tiene conto della diminuzione di rendimento piscicolo delle acque danneggiate.
3 Il beneficiario del risarcimento deve destinare il più rapidamente possibile alla riparazione del danno l'indennità ricevuta per ristabilire la situazione anteriore.
1 Chiunque reca intenzionalmente danno alle popolazioni di pesci o di gamberi o ne compromette l'esistenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se:12
- a.
- intraprende interventi tecnici senza autorizzazione (art. 8);
- b.
- disattende le condizioni e gli oneri vincolati a un'autorizzazione (art. 9 cpv. l);
- c.
- importa o introduce senza autorizzazione nelle acque specie, razze o varietà di pesci o gamberi allogene o estranee a una regione del Paese (art. 6 cpv. l);
- d.
- vende o utilizza come esca viva pesci di specie, razze e varietà allogene o estranee a una regione del Paese (art. 6 cpv. 4).
2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.13
1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:14
- a.
- disattende le misure di protezione;
- b.
- acquista, si fa donare o smercia pesci, gamberi o organismi per la loro nutrizione, sapendo o dovendo presumere che sono stati ottenuti mediante un reato;
- c.15
- contravviene in altra maniera alle disposizioni della presente legge, alle prescrizioni del Consiglio federale, sempreché esso abbia previsto una pena in caso di violazione, oppure a una decisione individuale intimata con la comminatoria delle sanzioni del presente articolo.
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Ai reati secondo la presente legge si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197416 sul diritto penale amministrativo.
1 In caso di delitti o di contravvenzioni gravi o reiterate, il colpevole può essere condannato, come pena accessoria, al divieto di esercitare la pesca per una durata massima di cinque anni.
2 E' fatta salva la privazione amministrativa del diritto di pesca da parte dell'autorità cantonale competente.
1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni incombono ai Cantoni.
2 L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200517 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200918 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.19
3 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201220 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200521 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201422 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196623 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.24
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
2 La Confederazione sorveglia l'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
3 Nella misura in cui il servizio doganale lo consente, le guardie federali di confine devono assecondare nell'esercizio delle loro funzioni gli organi cantonali incaricati di sorvegliare la pesca nelle acque svizzere di confine.
4 L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale dell'ambiente e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199725 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.26
5 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 4 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.27
1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui questa competenza non spetti alla Confederazione.
2 Essi emanano le prescrizioni necessarie.
1 La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull'importanza e sullo stato delle acque ittiche.
2 Essi raccomandano misure appropriate di protezione e conservazione.
1 I Cantoni provvedono a una sorveglianza efficace della pesca, nonché alla formazione e alla formazione continua degli organi di sorveglianza.29
2 Gli organi di sorveglianza e gli specialisti che essi assumono hanno accesso in ogni momento a tutti gli impianti tecnici e a tutti i fondi, nella misura in cui lo svolgimento del loro compito lo esiga.
3 Ognuno ha l'obbligo di fornire le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.
1 I Cantoni interessati disciplinano in modo uniforme la pesca nelle acque intercantonali nell'ambito della presente legge.
2 Se un accordo non può essere raggiunto, la decisione spetta al Consiglio federale.
Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con altri Stati convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine dopo aver sentito i Cantoni interessati. Queste convenzioni possono contenere disposizioni che derogano alla presente legge.
1 L'approvazione della Confederazione è necessaria per le disposizioni cantonali concernenti:
- a.
- la gestione (art. 3);
- b.
- le misure di protezione (art. 4);
- c.
- le specie e le razze minacciate (art. 5).
2 Le disposizioni la cui durata non supera tre mesi non sottostanno all'approvazione.
1. La legge federale del 14 dicembre 197332 sulla pesca è abrogata.
2. e 3. ...33
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il 1° gennaio:
- a.
- che segue un termine di due anni dopo la scadenza del termine referendario, oppure
- b.
- che segue un termine di due anni dopo l'accettazione della legge in votazione popolare.
3 L'articolo 6 entra in vigore dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o dopo l'accettazione della legge da parte del popolo.
Data dell'entrata in vigore:35 1° gennaio 1994
Art. 6: 1° ottobre 1991