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923.0

Legge federale
sulla pesca

(LFSP)1

del 21 giugno 1991 (Stato 1° gennaio 2022)

1 RU 1991 2259 Introdotta dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 78 capoverso 4 e 79 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19884,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

4 FF 1988 II 1149

Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

1 La presente legge ha lo scopo di:

a.
conservare o migliorare la diversità naturale e l'abbondanza di specie indigene di pesci, di gamberi e di organismi per la loro nutrizione, nonché di proteggere, migliorare e, se possibile, ripristinare il loro biotopo;
b.
proteggere le specie e le razze di pesci e di gamberi minacciate;
c.
assicurare a lungo termine lo sfruttamento delle popolazioni di pesci e di gamberi;
d.
promuovere la ricerca piscicola.

2 Essa stabilisce i principi che i Cantoni devono applicare per disciplinare la cattura di pesci e di gamberi.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica alle acque pubbliche e private.

2 Gli impianti di piscicoltura e i bacini artificiali privati cui i pesci e i gamberi delle acque libere non possono accedere naturalmente sottostanno unicamente alle disposizioni sulle specie, razze e varietà allogene (art. 6 e 16 lett. c e d). Gli impianti di piscicoltura sottostanno inoltre alle disposizioni sugli interventi tecnici (art. 8-10).

Sezione 2: Protezione e sfruttamento dei pesci e dei gamberi

Art. 3 Gestione

1 I Cantoni regolano lo sfruttamento a lungo termine degli effettivi e provvedono affinché:

a.
sia preservata la diversità naturale delle specie di pesci e di gamberi;
b.
gli animali non vengano feriti o danneggiati inutilmente all'atto della cattura.

2 I Cantoni emanano disposizioni segnatamente su:

a.
gli attrezzi autorizzati per la cattura e il loro impiego;
b.
gli attrezzi ausiliari autorizzati;
c.
la cattura di pesci utilizzati come esca;
d.
la cattura di organismi per la nutrizione di pesci;
e.
il ripopolamento delle acque di pesca;
f.
il diritto di transito ripuario nell'esercizio della pesca.
Art. 4 Misure protettive

1 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti:

a.
la durata dei periodi protetti;
b.
la lunghezza minima dei pesci e dei gamberi che possono essere catturati.

2 Esso stabilisce a quali condizioni i Cantoni possono derogarvi.

3 I Cantoni emanano disposizioni su:

a.
la creazione di zone protette, dove la protezione delle popolazioni di pesci e di gamberi lo esige;
b.
la rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, catturati durante i periodi protetti o che non raggiungano la lunghezza minima.
Art. 5 Specie e razze minacciate

1 Il Consiglio federale designa le specie e razze minacciate di pesci e gamberi.

2 I Cantoni prendono le misure necessarie per proteggere i biotopi delle specie e razze minacciate. Possono ordinare altre misure, segnatamente divieti di cattura.

Art. 6 Specie, razze e varietà allogene

1 L'autorizzazione della Confederazione è necessaria per:

a.
importare e introdurre nelle acque svizzere specie, razze e varietà allogene di pesci e di gamberi;
b.
introdurre nelle acque di una regione del Paese specie, razze e varietà estranee di pesci e di gamberi.

2 L'autorizzazione è concessa se il richiedente fornisce la prova che:

a.
la fauna e la flora indigene non saranno messe in pericolo e
b.
non ne risulterà nessuna modificazione indesiderata della fauna.

3 Il Consiglio federale può stabilire eccezioni all'obbligo di autorizzazione.

4 Le specie, razze e varietà allogene o estranee a una regione del Paese non possono essere vendute o utilizzate come esca viva.

Sezione 3: Protezione dei biotopi

Art. 7 Preservazione, miglioramento e ripristino dei biotopi

1 I Cantoni provvedono alla preservazione dei ruscelli, delle rive naturali e della vegetazione acquatica che servono da rifugio di fregola dei pesci o da biotopo degli avannotti.

2 Essi prendono, per quanto possibile, misure per migliorare le condizioni di vita della fauna acquatica e per ripristinare localmente i biotopi distrutti.

Art. 8 Autorizzazione per interventi tecnici

1 Gli interventi sulle acque, il loro regime o il loro letto, nonché sulle rive o i fondi sottostanno a un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente in materia di pesca (autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca), se possono pregiudicare gli interessi della pesca.

2 ...5

3 In particolare sottostanno a un'autorizzazione:

a.
l'utilizzazione delle forze idriche;
b.
la regolazione dei laghi;
c.
la correzione di fiumi e ruscelli e il dissodamento ripuale;
d.
la creazione di corsi d'acqua artificiali;
e.
la posa di conduttore nelle acque;
f.
lo spurgo meccanico delle acque;
g.
l'estrazione e il lavaggio di ghiaia, di sabbia e di altri materiali nelle acque;
h.
il prelevamento di acqua;
i.
la reimmissione di acqua;
k.
il drenaggio agricolo;
l.
la costruzione di opere destinate ai trasporti che possano ledere gli interessi della pesca;
m.
gli impianti di piscicoltura.

4 L'autorizzazione prevista dalla presente legge non è richiesta per i prelevamenti di acqua già sottoposti a autorizzazione giusta l'articolo 29 della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque.

5 Gli impianti ingranditi o ripristinati sono considerati come nuovi.

5 Abrogato dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

6 RS 814.20

Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti

1 Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a:

a.
creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne:
1.
il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua,
2.
la forma del profilo di deflusso,
3.
la struttura dell'alveo e delle scarpate,
4.
il numero e la qualità dei rifugi per i pesci,
5.
la profondità e la temperatura dell'acqua,
6.
la velocità della corrente;
b.
assicurare la libera migrazione dei pesci;
c.
agevolare la riproduzione naturale;
d.
evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine.

2 Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione.

3 I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici.

Sezione 4: Studi di base

Art. 117

I Cantoni elaborano una statistica della pesca secondo i principi della Confederazione.

7 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RU 1993 2080; FF 1992 I 321).

Sezione 5: Promovimento della pesca

Art. 12 Aiuti finanziari

1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per:

a.
i provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di vita della fauna acquatica e a ripristinare localmente i biotopi distrutti (art. 7 cpv. 2);
b.
i lavori di ricerca sulla diversità delle specie e l'abbondanza di pesci, di gamberi e di organismi per la loro nutrizione, nonché sui loro biotopi;
c.
l'informazione del pubblico sulla fauna e sulla flora acquatiche.

2 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono calcolati in funzione dell'importanza dei provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a-c per la protezione e lo sfruttamento dei pesci e dei gamberi; ammontano al massimo al 40 per cento delle spese.8

3 ...9

8 Nuovo testo giusta il n. II 32 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

9 Abrogato dal n. II 32 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Art. 1310 Formazione e formazione continua

1 L'Ufficio federale dell'ambiente sostiene le autorità competenti nell'organizzazione dei corsi necessari per la formazione specialistica e la formazione specialistica continua dei pescatori professionisti e dei piscicoltori.

2 Può organizzare corsi di formazione continua per gli organi incaricati di sorvegliare la pesca.

10 Nuovo testo giusta il n. 44 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Sezione 6: Responsabilità civile

Art. 15

1 Sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità.

2 Per il calcolo del danno si tiene conto della diminuzione di rendimento piscicolo delle acque danneggiate.

3 Il beneficiario del risarcimento deve destinare il più rapidamente possibile alla riparazione del danno l'indennità ricevuta per ristabilire la situazione anteriore.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 16 Delitti

1 Chiunque reca intenzionalmente danno alle popolazioni di pesci o di gamberi o ne compromette l'esistenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se:12

a.
intraprende interventi tecnici senza autorizzazione (art. 8);
b.
disattende le condizioni e gli oneri vincolati a un'autorizzazione (art. 9 cpv. l);
c.
importa o introduce senza autorizzazione nelle acque specie, razze o varietà di pesci o gamberi allogene o estranee a una regione del Paese (art. 6 cpv. l);
d.
vende o utilizza come esca viva pesci di specie, razze e varietà allogene o estranee a una regione del Paese (art. 6 cpv. 4).

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.13

12 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

13 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

Art. 17 Contravvenzioni

1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:14

a.
disattende le misure di protezione;
b.
acquista, si fa donare o smercia pesci, gamberi o organismi per la loro nutrizione, sapendo o dovendo presumere che sono stati ottenuti mediante un reato;
c.15
contravviene in altra maniera alle disposizioni della presente legge, alle prescrizioni del Consiglio federale, sempreché esso abbia previsto una pena in caso di violazione, oppure a una decisione individuale intimata con la comminatoria delle sanzioni del presente articolo.

2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

14 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

15 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

Art. 19 Divieto di esercitare la pesca

1 In caso di delitti o di contravvenzioni gravi o reiterate, il colpevole può essere condannato, come pena accessoria, al divieto di esercitare la pesca per una durata massima di cinque anni.

2 E' fatta salva la privazione amministrativa del diritto di pesca da parte dell'autorità cantonale competente.

Art. 20 Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni incombono ai Cantoni.

2 L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200517 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200918 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.19

3 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201220 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200521 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201422 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196623 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.24

17 RS 631.0

18 RS 641.20

19 Nuovo testo giusta il n. I 36 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

20 RS 453

21 RS 455

22 RS 817.0

23 RS 916.40

24 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

Sezione 8: Esecuzione

Art. 21 Confederazione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2 La Confederazione sorveglia l'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

3 Nella misura in cui il servizio doganale lo consente, le guardie federali di confine devono assecondare nell'esercizio delle loro funzioni gli organi cantonali incaricati di sorvegliare la pesca nelle acque svizzere di confine.

4 L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale dell'ambiente e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199725 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.26

5 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 4 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.27

25 RS 172.010

26 Introdotto dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

27 Introdotto dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Art. 22 Cantoni

1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui questa competenza non spetti alla Confederazione.

2 Essi emanano le prescrizioni necessarie.

Art. 22a28 Informazione e consulenza

1 La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull'importanza e sullo stato delle acque ittiche.

2 Essi raccomandano misure appropriate di protezione e conservazione.

28 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 23 Sorveglianza della pesca

1 I Cantoni provvedono a una sorveglianza efficace della pesca, nonché alla formazione e alla formazione continua degli organi di sorveglianza.29

2 Gli organi di sorveglianza e gli specialisti che essi assumono hanno accesso in ogni momento a tutti gli impianti tecnici e a tutti i fondi, nella misura in cui lo svolgimento del loro compito lo esiga.

3 Ognuno ha l'obbligo di fornire le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

29 Nuovo testo giusta il n. 44 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 24 Acque intercantonali

1 I Cantoni interessati disciplinano in modo uniforme la pesca nelle acque intercantonali nell'ambito della presente legge.

2 Se un accordo non può essere raggiunto, la decisione spetta al Consiglio federale.

Art. 25 Acque internazionali

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con altri Stati convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine dopo aver sentito i Cantoni interessati. Queste convenzioni possono contenere disposizioni che derogano alla presente legge.

Art. 26 Approvazione di atti normativi dei Cantoni

1 L'approvazione della Confederazione è necessaria per le disposizioni cantonali concernenti:

a.
la gestione (art. 3);
b.
le misure di protezione (art. 4);
c.
le specie e le razze minacciate (art. 5).

2 Le disposizioni la cui durata non supera tre mesi non sottostanno all'approvazione.

Art. 26b31

31 Originario art. 26a. Introdotto dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Abrogato dal n. 129 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 2834

34 Abrogato dal n. II 51 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 29 Referendum e entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il 1° gennaio:

a.
che segue un termine di due anni dopo la scadenza del termine referendario, oppure
b.
che segue un termine di due anni dopo l'accettazione della legge in votazione popolare.

3 L'articolo 6 entra in vigore dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o dopo l'accettazione della legge da parte del popolo.

Data dell'entrata in vigore:35 1° gennaio 1994
Art. 6: 1° ottobre 1991

35 DCF del 1° ott. 1991.