01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 31.10.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
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1

Ordinanza
relativa alla legge federale sull'archiviazione
(Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)
dell'8 settembre 1999 (Stato 28 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 24 della legge del 26 giugno 19981 sull'archiviazione (legge, LAr), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina i diritti e gli obblighi dei servizi tenuti ad offrire i
loro documenti e che li archiviano in maniera autonoma compresi nel campo d'applicazione della legge, nonché quelli dell'Archivio federale, l'accesso agli archivi e
l'utilizzazione degli archivi a fini commerciali.

2 Salvo disposizione contraria qui di seguito, le disposizioni si applicano per analogia ai servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti.


Art. 2

Campo d'applicazione
(art. 1 LAr)

1 Nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono compresi l'Assemblea federale, il Consiglio federale, i Servizi del Parlamento, la Banca nazionale svizzera
nonché gli organi federali di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b-d e g della legge
elencati nell'Allegato 1.

2 Gli istituti federali autonomi e le istituzioni simili della Confederazione soggetti
alla presente ordinanza, di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera e della legge, sono
elencati nell'Allegato 2.

3 Per persone di diritto pubblico o privato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera h
della legge si intendono in particolare le persone o le istituzioni alle quali sono affidate competenze sovrane, segnatamente competenze decisionali, o che per i loro
compiti d'esecuzione sono soggette alla vigilanza diretta e completa della Confederazione. Il Dipartimento federale dell'interno designa in un'ordinanza le corrispondenti persone e istituzioni.

4 Il Dipartimento federale dell'interno può modificare o completare gli Allegati 1 e 2
dopo aver consultato i servizi interessati.

RU 1999 2424 1

RS 152.1

152.11

Diritti fondamentali 2

152.11


Art. 3

Verifica dell'attività
(art. 2 cpv. 2, 5 cpv. 2 e 3 LAr) 1 I servizi tenuti ad offrire i loro documenti si adoperano affinché le loro attività
possano essere verificate e comprovate sulla scorta dei loro documenti. Prendono i
provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari per la produzione e
la gestione di documenti atti all'archiviazione.

2 Ai servizi della Confederazione di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b, c ed e
della legge si applicano inoltre le Istruzioni del 13 luglio 19992 del Dipartimento federale dell'interno sulla gestione degli atti nell'amministrazione federale.

Capitolo 2: Tutela dei documenti

Art. 4

Insorgenza dell'obbligo di offerta dei documenti
(art. 6 LAr)

1 Si considera che i documenti non servono più in modo permanente ed essi devono
pertanto essere offerti all'Archivio federale quando il servizio tenuto ad offrirli non
li utilizza più in modo frequente e regolare, tuttavia al più tardi dieci anni dopo
l'ultima aggiunta di documenti.

2 Il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato dall'Archivio federale qualora
il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti possa dimostrare di avere ancora bisogno di essi.

3 Categorie particolari di documenti vengono offerte rispettivamente versate subito
dopo la stesura o la firma, gli accordi internazionali attraverso la Direzione del diritto internazionale pubblico. I dettagli sono disciplinati nelle corrispondenti istruzioni dell'Archivio federale.


Art. 5

Modalità dell'obbligo di offerta e del versamento per i servizi
tenuti ad offrire i loro documenti
(art. 5, 6 e 7 LAr)

1 Il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti si adopera affinché i documenti siano
preparati in modo tale da poter essere valutati ai fini della determinazione del loro
valore archivistico e se del caso archiviati senza ulteriori oneri.

2 Il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti propone i documenti che hanno un
valore archivistico dal profilo giuridico e amministrativo.

3 Le esigenze di termini di protezione particolari giusta l'articolo 12 della legge devono essere indicate già al momento dell'offerta dei documenti.

4 I dettagli relativi all'obbligo di offerta e al versamento sono disciplinati per mezzo
di istruzioni emanate dall'Archivio federale.

2

FF 1999 4679

Ordinanza sull'archiviazione 3

152.11


Art. 6

Determinazione del valore archivistico
(art. 7 e 8 LAr)

1 L'Archivio federale decide, tenuto conto delle proposte fatte dal servizio tenuto ad
offrire i suoi documenti, in merito all'archiviazione permanente dei documenti. Giudica i documenti offerti dal profilo storico e dei principi dell'archiviazione.

2 Se l'Archivio federale e il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti non giungono
ad un'intesa sul valore archivistico di determinati documenti, questi vengono archiviati.

3 L'Archivio federale stabilisce in collaborazione con i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti il valore archivistico di questi ultimi.

4 L'Archivio federale giudica il valore archivistico dei documenti offerti entro un
anno. Se non esprime un parere, l'obbligo di archiviazione viene a cadere. Il termine
può essere prorogato se l'Archivio federale può dimostrare che una valutazione non
può essere effettuata entro il termine previsto.


Art. 7

Archiviazione autonoma
(art. 4 cpv. 3 - 5 LAr) 1 La Banca nazionale svizzera e gli istituti federali autonomi e le istituzioni simili
della Confederazione elencati nell'Allegato 2 archiviano in maniera autonoma i loro
documenti.

2 Le altre persone di diritto pubblico o privato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge e all'articolo 2 capoverso 3 della presente ordinanza, per quanto
esse adempiano compiti federali d'esecuzione a loro affidati, e le commissioni federali di ricorso e di arbitrato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera d della legge
(Allegato 1), comunicano all'Archivio federale se intendono archiviare in maniera
autonoma i loro documenti.

3 L'Archivio federale acconsente all'archiviazione autonoma ai sensi del capoverso 2 se sono date le condizioni previste all'articolo 8 capoverso 1.

4 I servizi di cui al capoverso 2 che non archiviano in maniera autonoma i loro documenti, sono soggetti all'obbligo di offerta. L'Archivio federale può fatturare i costi dell'archiviazione.

5 Come i servizi federali, i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti si adoperano, nel loro settore di competenza, affinché le loro attività possano
essere verificate e comprovate sulla scorta dei loro documenti.


Art. 8

Garanzia di una prassi uniforme di archiviazione
(art. 4 cpv. 3 - 5 LAr) 1 I servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, di cui all'articolo 1
capoverso 1 lettere d, e e h della legge, concludono con l'Archivio federale un accordo sulla produzione, la presa in consegna, la conservazione e la comunicazione
dei documenti. Mettono a disposizione le necessarie risorse finanziarie, nonché il
personale e i locali necessari.

Diritti fondamentali 4

152.11

2 L'Archivio federale ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incaricati della gestione delle informazioni di detti servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti nonché di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti
da essi conservati.

3 L'Archivio federale può revocare il consenso all'archiviazione autonoma o chiedere la revoca se l'obbligo di archiviazione non è rispettato o non è rispettato in
modo conforme ai principi della legge.

4 In caso di revoca i costi necessari per la ripresa dei documenti, l'ulteriore archiviazione e la riparazione di eventuali danni sono a carico del servizio che produce i documenti.


Art. 9

Obbligo contrattuale in caso di mandati di diritto privato
(art. 24 cpv. 2 LAr)

In caso di mandati di diritto privato, il servizio committente, d'intesa con l'Archivio
federale, disciplina preliminarmente l'archiviazione dei documenti per mezzo di un
contratto.

Capitolo 3: Accessibilità agli archivi Sezione 1: Generalità

Art. 10

Principi
(art. 9, 11 e 12 LAr)

1 Chiunque ha il diritto di consultare gli archivi della Confederazione dopo la scadenza dei termini di protezione di cui agli articoli 9, 11 e 12 della legge.

2 Il diritto di consultare gli archivi comprende in particolare: a.

la consultazione dei mezzi di ricerca; b.

la consultazione dei documenti; c.

la riproduzione fotografica, fotomeccanica o numerica, fatte salve limitazioni
attinenti alla conservazione; d.

la riproduzione e lo sfruttamento delle informazioni ottenute, fatte salve le
disposizioni relative alla protezione della personalità e in particolare alla
protezione dei dati.


Art. 11

Emolumenti
(art. 24 cpv. 1 LAr)

1 I servizi di base dell'Archivio federale quali il sostegno nell'identificazione e nella
consultazione dei documenti sono gratuiti, sempre che essi siano compatibili con
una gestione amministrativa razionale.

Ordinanza sull'archiviazione 5

152.11

2 Per ulteriori servizi quali ad esempio riproduzioni, i costi vengono fatturati in base
al tempo impiegato e alle spese per il materiale.

3 Il Dipartimento federale dell'interno emana un'ordinanza sugli emolumenti.


Art. 12

Mezzi di ricerca
(art. 17 cpv. 3 LAr)

1 I mezzi di ricerca sono accessibili liberamente al fine di identificare gli archivi e
possono essere elaborati e pubblicati dall'Archivio federale a tale scopo.

2 Mezzi di ricerca sono gli inventari, gli elenchi, gli indici, gli schedari tradizionali e
gli schedari numerici, nonché altri mezzi ausiliari che rendono possibile l'accesso
agli archivi enumerandoli o descrivendoli.

3 I mezzi di ricerca contenenti come tali dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità possono essere pubblicati soltanto dopo la scadenza
del termine di protezione. Prima della scadenza del termine di protezione una pubblicazione è ammessa soltanto alle condizioni previste dagli articoli 11 e 13 della
legge.

Sezione 2: Termini di protezione

Art. 13

Calcolo del termine di protezione
(art. 10 LAr)

1 Il termine di protezione si applica di principio ad un intero fascicolo o a un'intera
pratica.

2 Determinante per il calcolo del termine di protezione è l'anno del documento più
recente. I documenti allegati in seguito, che non contengono informazioni rilevanti
per l'avanzamento della pratica, non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del termine.

3 L'autorità competente può autorizzare a consultare fascicoli o pratiche per i quali il
termine di protezione non è ancora scaduto: a.

se la ricerca si concentra su documenti che non sono più soggetti al termine
di protezione; oppure

b.

se la critica contestuale delle fonti richiede la consultazione di tutti i documenti.


Art. 14

Proroga del termine di protezione
(art. 11 e 12 LAr)

1 Per gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità si applica il termine di protezione prorogato a 50 anni di cui all'articolo 11 della legge, che nel caso particolare
può essere raccorciato conformemente agli articoli 11 e 13 della legge o prorogato
conformemente all'articolo 12 capoverso 2 della legge.

Diritti fondamentali 6

152.11

2 Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone
alla consultazione da parte di terzi, il termine di protezione ordinario di cui all'articolo 9 della legge può essere prorogato per determinate categorie di archivi o nel
caso particolare. Per le categorie, il termine di protezione prorogato è, di principio,
complessivamente di 50 anni.

3 Un interesse pubblico preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione se quest'ultima è suscettibile di: a.

mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Confederazione; b.

ledere durevolmente le relazioni con Stati esteri, organizzazioni internazionali o tra la Confederazione e i Cantoni; oppure c.

ledere in modo grave la capacità d'azione del Consiglio federale.

4 Un interesse privato preponderante degno di protezione contrario alla consultazione può essere dato in particolare se quest'ultima comporta una comunicazione
precoce di segreti professionali o di fabbricazione.

5 I fondi con termini di protezione particolari giusta l'articolo 12 capoverso 1 della
legge sono elencati nell'Allegato 3. L'elenco può essere modificato o completato dal
Dipartimento federale dell'interno. L'elenco più attuale viene conservato presso
l'Archivio federale ed è accessibile al pubblico. L'Allegato attualizzato è pubblicato
annualmente nella Raccolta ufficiale.

Sezione 3: Richieste indirizzate alle autorità

Art. 15

Richieste di consultazione in generale
(art. 9, 11, 12 e 13 LAr) 1 La consultazione degli archivi può essere richiesta oralmente o per scritto.

2 Le richieste di consultazione durante il termine di protezione devono essere motivate per scritto.

3 Nel caso di richieste di consultazione di documenti soggetti ancora al termine di
protezione occorre se del caso provare che essi erano già accessibili al pubblico,
sempre che l'accesso al pubblico non sia disciplinato per legge.


Art. 16

Richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato
di cui all'articolo 11 della legge
(art. 11 LAr)

1 Nel caso di richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato di
cui all'articolo 11 della legge è sufficiente addurre la prova che: a.

il consenso della persona interessata è dato; oppure b.

la persona interessata è deceduta da almeno tre anni.

2 Qualora si tratti di una ricerca che non si riferisce espressamente a persone, basta
una corrispondente dichiarazione scritta del richiedente.

Ordinanza sull'archiviazione 7

152.11

Sezione 4: Decisione dell'autorità

Art. 17

Diritto di decisione dell'autorità L'autorità competente decide nei limiti delle disposizioni della legge e della presente
ordinanza in merito all'accessibilità di tutti i documenti da essa prodotti o ricevuti.


Art. 18

Autorizzazione di consultazione durante i termini di protezione
(art. 9, 11, 12 e 13 LAr) 1 L'autorità competente autorizza la consultazione durante il termine di protezione
se i pertinenti documenti relativi a fatti o persone erano accessibili al pubblico già
prima della scadenza del termine di protezione. Sono fatti salvi nuovi interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione contrari alla consultazione.

2 L'autorità competente autorizza la consultazione durante il termine di protezione
prorogato di cui all'articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge se sono adempiute le
condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 1.

3 L'autorità competente può, su richiesta dell'Archivio federale, autorizzare la consultazione durante il termine di protezione se: a.

prescrizioni legali non vi si oppongono; e b.

non vi si oppone nessun interesse pubblico o privato preponderante degno di
protezione; oppure

c.

se si tratta di una ricerca che non si riferisce espressamente a persone, di cui
all'articolo 11 capoverso 3 della legge.

4 Qualora si tratti di personaggi della storia contemporanea, nessun interesse privato
preponderante può essere opposto in merito alla loro attività pubblica.


Art. 19

Oneri e condizioni
(art. 13 cpv. 2 e 3 LAr) 1 L'autorità che decide può subordinare l'autorizzazione di consultazione durante i
termini di protezione a oneri e condizioni quali il divieto di sfruttamento di determinate parti di fascicoli o l'obbligo di rendere anonimi i dati.

2 L'Archivio federale può richiedere alla persona che consulta gli archivi una dichiarazione scritta in cui essa afferma di aver preso conoscenza degli oneri e delle condizioni.

3 In casi particolari l'autorità può esigere che il testo le venga presentato prima della
pubblicazione.

Diritti fondamentali 8

152.11

Sezione 5: Protezione dei dati; procedura

Art. 20

Diritto all'informazione
(art. 15 cpv. 1 e 2 LAr) 1 Chiunque può chiedere informazioni in merito a dati che lo concernono e che sono
archiviati presso l'Archivio federale o presso servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti.

2 Prima di fornire le informazioni il servizio competente verifica l'identità del richiedente e decide se è data la legittimazione di cui al capoverso 1.

3 Siffatta richiesta di informazioni non è accolta se i dati non sono più classificati in
base al nome della persona interessata o se la comunicazione di informazioni è incompatibile con una gestione amministrativa razionale.

4 Per il resto il diritto all'informazione è disciplinato dalla legislazione sulla protezione dei dati.


Art. 21

Contestazione
(art. 15 cpv. 3 LAr)

1 Una persona interessata che viene a sapere che in documenti archiviati sono contenuti dati che la riguardano, da essa ritenuti inesatti, può segnalarne l'inesattezza ma
non esigerne la rettifica.

2 La nota di contestazione dev'essere inoltrata per scritto al servizio presso il quale i
documenti sono stati consultati. Dev'essere contrassegnata come contestazione e su
di essa devono figurare il luogo, la data e la firma della persona interessata.

3 La nota di contestazione viene allegata ai documenti nel posto corrispondente.


Art. 22

Procedura in caso di rifiuto di concedere la consultazione e le informazioni
(art. 9 cpv. 1, 11, 13 cpv. 1 e 15 LAr) 1 Prima di una decisione negativa o parzialmente positiva, al richiedente dev'essere
concesso il diritto di essere udito. Su richiesta viene emanata una decisione impugnabile con ricorso.

2 La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19683
sulla procedura amministrativa. È fatta salva la procedura secondo l'articolo 15 capoverso 1 della legge.

3

RS 172.021

Ordinanza sull'archiviazione 9

152.11

Capitolo 4: Utilizzazione degli archivi a fini commerciali

Art. 23

Utilizzazione degli archivi a fini commerciali da parte
dell'Archivio federale
(art. 19 LAr)

L'Archivio federale può utilizzare gli archivi a fini commerciali se le attività sovrane
non ne sono ostacolate, terzi non ne vengono sfavoriti in modo abusivo nella loro
attività commerciale e se l'utilizzazione a fini commerciali non si oppone ai diritti
d'autore.


Art. 24

Trasmissione di diritti su archivi per utilizzazione a fini commerciali
(art. 19 LAr)

1 L'Archivio federale può, per mezzo di un'autorizzazione, trasmettere a terzi diritti
su archivi per utilizzazione a fini commerciali. Base dell'autorizzazione è una richiesta scritta indirizzata all'Archivio federale.

2 L'autorizzazione può essere rilasciata se: a.

è stato stipulato un accordo in merito all'entità dell'utilizzazione e dell'indennizzo; b.

non vengono toccati diritti contrari; e c.

i diritti di utilizzazione degli altri utenti non vengono limitati.

3 Se i diritti di utilizzazione vengono concessi a istituzioni o persone che non agiscono a scopo di lucro, l'Archivio federale può rinunciare all'indennizzo.

4 L'autorizzazione può essere subordinata a oneri e condizioni.

5 Per l'utilizzazione a fini commerciali di archivi di servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, è necessario il consenso dell'Archivio federale.

6 La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19684
sulla procedura amministrativa.


Art. 25

Eccezioni all'inalienabilità degli archivi
(art. 20 LAr)

Gli archivi non possono essere alienati, salvo se essi sono disponibili in due o più
esemplari identici e le copie non sono più necessarie.

4

RS 172.021

Diritti fondamentali 10

152.11

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 26

Diritto vigente: abrogazione 1 Il regolamento del 15 luglio 19665 per l'Archivio federale è abrogato.

2 L'articolo 15 dell'ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla
protezione dei dati è abrogato.


Art. 27

...

2. L'ordinanza del 14 giugno 19938 relativa alla legge federale sulla protezione dei
...

...


Art. 28

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

5

[RU 1966 934, 1973 1591] 6

RS 235.11

7

RS 172.015. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

8

RS 235.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

9

RS 510.411. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Ordinanza sull'archiviazione 11

152.11

Allegato 1

(art. 2 cpv. 1)

Elenco degli organi federali (art. 1 cpv. 1 lett. b-d LAr) a.

Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale: Conformemente all'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 199810 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

b.

Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzate:
Regìa federale degli alcool

Controllo federale delle finanze

Incaricato federale della protezione dei dati

Istituto svizzero di diritto comparato

Segreteria delle commissioni delle finanze e della delegazione delle finanze delle Camere federali

Commissione federale delle banche

Commissione federale delle comunicazioni

Commissione della concorrenza

c.

Formazioni dell'esercito:
Stato maggiore dell'esercito

Grandi Unità

Corpi di truppa

Unità di truppa

d.

Rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere e.

Commissioni federali di ricorso e di arbitrato Dipartimento federale degli affari esteri
Commissione di ricorso concernente le domande d'indennità nei confronti dell'estero

Dipartimento federale dell'interno
Commissione di ricorso PF

Commissione di ricorso in materia di promovimento della ricerca

Commissione di ricorso per la Fondazione Pro Helvetia

10 RS

172.010.1

Diritti fondamentali 12

152.11

Commissione di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero Commissione di ricorso in materia di previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Commissione di ricorso in materia di elenco delle specialità dell'assicurazione malattia

Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale

Commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni
private

Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo11

Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei
diritti affini

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport
Commissione di ricorso DDPS

Commissione di ricorso in materia di protezione civile

Dipartimento federale delle finanze
Commissione di ricorso in materia di personale federale

Commissione di ricorso in materia di contribuzioni

Commissione di ricorso in materia doganale

Commissione di ricorso dell'alcool

Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici

Istanza di ricorso paritetica

Dipartimento federale dell'economia
Commissione di ricorso DFE

Commissione di ricorso per le questioni di concorrenza

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni
Commissione federale di ricorso in materia di economia delle acque,
telecomunicazioni e posta12 Commissione di arbitrato relativa alla legge sulle ferrovie

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR)

Cancelleria federale
Commissione federale della protezione dei dati

11

È fatto salvo l'art. 21 dell'O dell'11 ago. 1999 concernente la Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (RS 142.317).

12 Dal

1° gen. 2000, Commissione di ricorso DATEC.

Ordinanza sull'archiviazione 13

152.11

Allegato 2

(art. 2 cpv. 2)

Elenco degli istituti federali autonomi e delle istituzioni
simili della Confederazione
(art. 1 cpv. 1 lett. e LAr) a.

Istituti e istituzioni che archiviano in maniera autonoma i loro
documenti:
La Posta

Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca

Politecnici federali (Losanna e Zurigo)

Istituto Paul Scherrer

Consiglio dei Politecnici federali

Ferrovie federali svizzere FFS

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA)

b.

Istituto tenuto ad offrire i suoi documenti:
Istituto federale della Proprietà Intellettuale

Diritti fondamentali 14

152.11

Allegato 313 (art. 14 cpv. 5)

Elenco degli archivi con termine di protezione prorogato (art. 12 cpv. 1 LAr)

➾ Archivi soggetti a un termine di protezione di 50 anni, conformemente all'articolo 12 capoverso 1 LAr e all'articolo 14 capoverso 5 OLAr

➾ L'elenco può essere modificato o completato dal Dipartimento federale dell'interno. L'elenco più attuale viene conservato presso l'Archivio federale ed è accessibile al pubblico. L'Allegato attualizzato è pubblicato annualmente nella
Raccolta ufficiale.

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

E 1002

Bundesrat:
Notizhefte der Protokollführer E 1003 (-)

Bundesrat:
Verhandlungsprotokolle E 1005 (-)

Bundesrat:
Geheimprotokolle

E 1010 (B)
1995/534

Bundeskanzlei:
Initiativen

Termine di protezione illimitato; vale solo per le liste di
firme14.

E 1010 (C)
2001/126

Bundeskanzlei:
Referenden

Termine di protezione illimitato; vale solo per le liste di
firme15.

E 1050.7
1987/184

Geschäftsprüfungskommissionen der
Eidg. Räte

E 1050.8

Militärkommissionen der Eidg. Räte16 50 anni; vale solo se i relativi
documenti contenuti nei fondi
del DDPS sono soggetti al termine di protezione prorogato.

E 1060.1
1993/119

Parlamentarische Untersuchungskommission EJPD E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten 50 anni; vale solo per i documenti relativi a mandati di 13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 3187).

14

Conformemente agli art. 64 e 72 della legge federale del 17 dicembre 1976 relativa ai diritti politici (RS 161.1).

15

Conformemente agli art. 64 e 72 della legge federale del 17 dicembre 1976 relativa ai diritti politici (RS 161.1).

16

Fatti salvi l'art. 27 cpv. 2 del Regolamento del 22 giugno 1990 del Consiglio nazionale
(RS 171.13) e l'art. 20 cpv. 2 del Regolamento del 24 settembre 1986 del Consiglio degli
Stati (RS 171.14), ossia a condizione che i verbali delle deliberazioni in merito a testi di
legge normativi siano disponibili per inchieste scientifiche e per l'applicazione del diritto
dopo la votazione finale, se del caso dopo la scadenza del termine di referendum o dopo
la votazione popolare.

Ordinanza sull'archiviazione 15

152.11

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

rappresentanza di interessi
esteri (posizione B.24), fatti
salvi accordi internazionali,
per es. con la Gran Bretagna,
gli Stati Uniti e il Giappone, i
quali sono soggetti a un termine di protezione superiore a
50 anni.

E 2001-02

Abteilung für Fremde Interessen 50 anni; fatti salvi accordi
internazionali, per es. con la
Gran Bretagna, gli Stati Uniti e
il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di protezione
superiore a 50 anni.

E 2003-01 (A)

Dienst für Fremde Interessen 50 anni; fatti salvi accordi
internazionali, per es. con la
Gran Bretagna, gli Stati Uniti e
il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di protezione
superiore a 50 anni.

E 2023-01 (A)

Dienst für Fremde Interessen 50 anni; fatti salvi accordi
internazionali, per es. con la
Gran Bretagna, gli Stati Uniti e
il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di protezione
superiore a 50 anni.

E 2200.1 ss
(da A a Z)

Schweizerische diplomatische und
konsularische Vertretungen im Ausland 50 anni; vale solo per i documenti relativi a mandati di
rappresentanza di interessi
esteri (dal 1966 sotto posizione
82), fatti salvi accordi internazionali, per es. con la Gran
Bretagna, gli Stati Uniti e il
Giappone, i quali sono soggetti
a un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 3240 (A)

Direktion der Eidg. Bauten 50 anni; vale solo per i documenti concernenti impianti
classificati. A seconda della
durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine
di protezione superiore a 50
anni.

E 3240 (B)

Amt für Bundesbauten 50 anni; vale solo per i documenti concernenti impianti
classificati. A seconda della
durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine
di protezione superiore a 50
anni.

E 3241 (-)
1971/158

Direktion der Eidg. Bauten: Liegenschaftsverträge 50 anni; vale solo per i documenti concernenti costruzioni
classificate e annessi relativi
agli accordi. A seconda della

Diritti fondamentali 16

152.11

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine
di protezione superiore a 50
anni.

E 3242

Direktion der Eidg. Bauten: Ingenieurbau (Tiefbau) 50 anni; vale solo per i documenti concernenti costruzioni
classificate e annessi relativi
agli accordi. A seconda della
durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine
di protezione superiore a 50
anni.

E 4001 (C) a (E)

Departementssekretariat des Eidg.
Justiz- und Polizeidepartements 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione dello Stato.

E 4010 (A)

Generalsekretariat des Eidg. Polizeiund Justizdepartementes 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione dello Stato.

E 4113 (A)
1982/54

Zentralstelle für
zivile Kriegsvorbereitung E 4320 (B) e (C)

Bundesanwaltschaft, Polizeidienst E 4320-01 (C) a
E 4320-07 (C)

Bundesanwaltschaft, Polizeidienst 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione dello Stato.

E 4321 (A)

Rechtsdienst der Bundesanwaltschaft 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione dello Stato.

E 4322

Zentralpolizeibüro:
Sammlungen und Dokumentationen 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione dello Stato.

E 4323 (A)

Zentralpolizeibüro:
Falschgeld

E 4324 (A)

Zentralpolizeibüro:
Betäubungsmittel

E 4326 (A)

Zentralpolizeibüro:
Interpol-Dienst

E 4327 (A)

Bundesanwaltschaft:
Diverse Unterlagen

50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione dello Stato.

E 4380 (B)
1990/96

Bundesamt für Geistiges Eigentum 50 anni; vale solo per le richieste di reintegrazione.

E 4800.3

Handakten Bundesanwalt
Rudolf Gerber

50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione dello Stato.

E 4800.4

Handakten Bundesanwalt Werner Lüthi 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione dello Stato.

E 4800.7

Bundesanwaltschaft

50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione dello Stato.

Ordinanza sull'archiviazione 17

152.11

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

E 5460 (A) e (B)

Bundesamt für Militärflugwesen und
Fliegerabwehr

50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati in modo speciale di cui
all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del DMF del 1° maggio
199017 sulla protezione
d'informazioni militari.

E 5460-01
1998/162

Bundesamt für Militärflugwesen und
Fliegerabwehr:
Elektronische Kriegsführung 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati in modo speciale di cui
all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del DMF del 1° maggio
1990 sulla protezione
d'informazioni militari.

E 5461 (A)
1992/292

Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:
Führung und Einsatz

50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati in modo speciale di cui
all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del DMF del 1° maggio
1990 sulla protezione
d'informazioni militari.

E 5461 (B)
1992/293

Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:
Führung und Einsatz

50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati in modo speciale di cui
all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del DMF del 1° maggio
1990 sulla protezione
d'informazioni militari.

E 5462 (A)
1995/94

Flieger- und Fliegerabwehrnachrichtendienst 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati in modo speciale di cui
all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del DMF del 1° maggio
1990 sulla protezione
d'informazioni militari.

E 5465 (B) e (C)

Direktion für Militärflugplätze 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati in modo speciale di cui
all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del DMF del 1° maggio
1990 sulla protezione
d'informazioni militari.

E 5465 (D)

Abteilung für Militärflugplätze 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati in modo speciale di cui
all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del DMF del 1° maggio
1990 sulla protezione
d'informazioni militari.

E 5480 (A)

Abteilung (Waffenchef) für Genie und
Festungen

50 anni; a seconda della durata
di utilizzazione dell'impianto, 17 RS

510.411

Diritti fondamentali 18

152.11

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

viene deciso un termine di
protezione superiore a 50 anni.

E 5480 (B)

Abteilung für Genie und Festungen 50 anni; a seconda della durata
di utilizzazione dell'impianto,
viene deciso un termine di
protezione superiore a 50 anni.

E 5480 (C)

Bundesamt für Genie und Festungen 50 anni; a seconda della durata
di utilizzazione dell'impianto,
viene deciso un termine di
protezione superiore a 50 anni.

E 5481 (-)

Büro für Befestigungsbauten 50 anni; a seconda della durata
di utilizzazione dell'impianto,
viene deciso un termine di
protezione superiore a 50 anni.

E 5485 (A)

Festungsbüro Sargans 50 anni; a seconda della durata
di utilizzazione dell'impianto,
viene deciso un termine di
protezione superiore a 50 anni.

E 5486 (A)

Baubüro Sargans

50 anni; a seconda della durata
di utilizzazione dell'impianto,
viene deciso un termine di
protezione superiore a 50 anni.

E 5562

Militärische Sicherheitsdienste E 5563

Stab der Gruppe für Generalstabsdienste:
Projekt 26

E 5564

Untergruppe Nachrichtendienst und
Abwehr im Generalstab

E 6501 (-)
1988/160

Zentralstelle für Organisationsfragen
der Bundesverwaltung:
Betrieblich-organisatorische Baufragen 50 anni; vale solo per i documenti concernenti impianti
classificati. A seconda della
durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a
50 anni.

E 8170 (D)

Bundesamt für Wasserwirtschaft 50 anni; vale solo per la posizione 33 sbarramenti e misure
d'economia di guerra.

E 8171

Eidg. Amt für Wasserwirtschaft:
Flussbau und Talsperren 50 anni; vale solo per i calcoli
delle piene repentine.

E 9500.222
1993/116

Aktenkommission Kinder der Landstrasse 100 anni; vale solo per i
fascicoli concernenti casi
particolari delle persone
interessate.

E 9500.222
1993/302

Aktenkommission Kinder der Landstrasse 100 anni

E 9500.222
1995/235

Aktenkommission Kinder der Landstrasse 100 anni