01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
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01.01.2003 - 31.10.2003
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01.01.2001 - 31.12.2001
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1

Ordinanza

relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr) dell'8 settembre 1999 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 24 della legge del 26 giugno 19981 sull'archiviazione (legge, LAr),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1

La presente ordinanza disciplina i diritti e gli obblighi dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti e che li archiviano in maniera autonoma compresi nel campo d'applicazione della legge, nonché quelli dell'Archivio federale, l'accesso agli archivi e l'utilizzazione degli archivi a fini commerciali.

2

Salvo disposizione contraria qui di seguito, le disposizioni si applicano per analogia ai servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti.


Art. 2

Campo d'applicazione (art. 1 LAr) 1

Nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono compresi l'Assemblea federale, il Consiglio federale, i Servizi del Parlamento, la Banca nazionale svizzera nonché gli organi federali di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b-d e g della legge elencati nell'Allegato 1.

2

Gli istituti federali autonomi e le istituzioni simili della Confederazione soggetti alla presente ordinanza, di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera e della legge, sono elencati nell'Allegato 2.

3

Per persone di diritto pubblico o privato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge si intendono in particolare le persone o le istituzioni alle quali sono affidate competenze sovrane, segnatamente competenze decisionali, o che per i loro compiti d'esecuzione sono soggette alla vigilanza diretta e completa della Confederazione. Il Dipartimento federale dell'interno designa in un'ordinanza le corrispondenti persone e istituzioni.

4

Il Dipartimento federale dell'interno può modificare o completare gli Allegati 1 e 2 dopo aver consultato i servizi interessati.

RU 1999 2424 1 RS

152.1

152.11

Diritti fondamentali 2

152.11


Art. 3

Verifica dell'attività (art. 2 cpv. 2, 5 cpv. 2 e 3 LAr) 1

I servizi tenuti ad offrire i loro documenti si adoperano affinché le loro attività possano essere verificate e comprovate sulla scorta dei loro documenti. Prendono i provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari per la produzione e la gestione di documenti atti all'archiviazione.

2

Ai servizi della Confederazione di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b, c ed e della legge si applicano inoltre le Istruzioni del 13 luglio 19992 del Dipartimento federale dell'interno sulla gestione degli atti nell'amministrazione federale.

Capitolo 2: Tutela dei documenti

Art. 4

Insorgenza dell'obbligo di offerta dei documenti (art. 6 LAr) 1

Si considera che i documenti non servono più in modo permanente ed essi devono pertanto essere offerti all'Archivio federale quando il servizio tenuto ad offrirli non li utilizza più in modo frequente e regolare, tuttavia al più tardi dieci anni dopo l'ultima aggiunta di documenti.

2

Il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato dall'Archivio federale qualora il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti possa dimostrare di avere ancora bisogno di essi.

3

Categorie particolari di documenti vengono offerte rispettivamente versate subito dopo la stesura o la firma, gli accordi internazionali attraverso la Direzione del diritto internazionale pubblico. I dettagli sono disciplinati nelle corrispondenti istruzioni dell'Archivio federale.


Art. 5

Modalità dell'obbligo di offerta e del versamento per i servizi tenuti ad offrire i loro documenti (art. 5, 6 e 7 LAr) 1

Il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti si adopera affinché i documenti siano preparati in modo tale da poter essere valutati ai fini della determinazione del loro valore archivistico e se del caso archiviati senza ulteriori oneri.

2

Il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti propone i documenti che hanno un valore archivistico dal profilo giuridico e amministrativo.

3

Le esigenze di termini di protezione particolari giusta l'articolo 12 della legge devono essere indicate già al momento dell'offerta dei documenti.

4

I dettagli relativi all'obbligo di offerta e al versamento sono disciplinati per mezzo di istruzioni emanate dall'Archivio federale.

2 FF

1999 4679

Ordinanza sull'archiviazione 3

152.11


Art. 6

Determinazione del valore archivistico (art. 7 e 8 LAr) 1

L'Archivio federale decide, tenuto conto delle proposte fatte dal servizio tenuto ad offrire i suoi documenti, in merito all'archiviazione permanente dei documenti. Giudica i documenti offerti dal profilo storico e dei principi dell'archiviazione.

2

Se l'Archivio federale e il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti non giungono ad un'intesa sul valore archivistico di determinati documenti, questi vengono archiviati.

3

L'Archivio federale stabilisce in collaborazione con i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti il valore archivistico di questi ultimi.

4

L'Archivio federale giudica il valore archivistico dei documenti offerti entro un anno. Se non esprime un parere, l'obbligo di archiviazione viene a cadere. Il termine può essere prorogato se l'Archivio federale può dimostrare che una valutazione non può essere effettuata entro il termine previsto.


Art. 7

Archiviazione autonoma (art. 4 cpv. 3 - 5 LAr) 1

La Banca nazionale svizzera e gli istituti federali autonomi e le istituzioni simili della Confederazione elencati nell'Allegato 2 archiviano in maniera autonoma i loro documenti. 2 Le altre persone di diritto pubblico o privato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge e all'articolo 2 capoverso 3 della presente ordinanza, per quanto esse adempiano compiti federali d'esecuzione a loro affidati, e il Tribunale penale federale e le commissioni federali di ricorso e di arbitrato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera d della legge (Allegato 1) comunicano all'Archivio federale se intendono archiviare in maniera autonoma i loro documenti.3 3 L'Archivio federale acconsente all'archiviazione autonoma ai sensi del capoverso 2 se sono date le condizioni previste all'articolo 8 capoverso 1.

4

I servizi di cui al capoverso 2 che non archiviano in maniera autonoma i loro documenti, sono soggetti all'obbligo di offerta. L'Archivio federale può fatturare i costi dell'archiviazione.

5

Come i servizi federali, i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti si adoperano, nel loro settore di competenza, affinché le loro attività possano essere verificate e comprovate sulla scorta dei loro documenti.


Art. 8

Garanzia di una prassi uniforme di archiviazione (art. 4 cpv. 3 - 5 LAr) 1

I servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere d, e e h della legge, concludono con l'Archivio federale un accordo sulla produzione, la presa in consegna, la conservazione e la comunicazione 3

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 26 set. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, in vigore dal 1° nov. 2003 (RS 172.220.117).

Diritti fondamentali 4

152.11

dei documenti. Mettono a disposizione le necessarie risorse finanziarie, nonché il personale e i locali necessari.

2

L'Archivio federale ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incaricati della gestione delle informazioni di detti servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti nonché di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti da essi conservati.

3

L'Archivio federale può revocare il consenso all'archiviazione autonoma o chiedere la revoca se l'obbligo di archiviazione non è rispettato o non è rispettato in modo conforme ai principi della legge.

4

In caso di revoca i costi necessari per la ripresa dei documenti, l'ulteriore archiviazione e la riparazione di eventuali danni sono a carico del servizio che produce i documenti.


Art. 9

Obbligo contrattuale in caso di mandati di diritto privato (art. 24 cpv. 2 LAr) In caso di mandati di diritto privato, il servizio committente, d'intesa con l'Archivio federale, disciplina preliminarmente l'archiviazione dei documenti per mezzo di un contratto.

Capitolo 3: Accessibilità agli archivi Sezione 1: Generalità

Art. 10

Principi (art. 9, 11 e 12 LAr) 1

Chiunque ha il diritto di consultare gli archivi della Confederazione dopo la scadenza dei termini di protezione di cui agli articoli 9, 11 e 12 della legge.

2

Il diritto di consultare gli archivi comprende in particolare: a. la consultazione dei mezzi di ricerca; b. la consultazione dei documenti; c. la riproduzione fotografica, fotomeccanica o numerica, fatte salve limitazioni attinenti alla conservazione;

d. la riproduzione e lo sfruttamento delle informazioni ottenute, fatte salve le disposizioni relative alla protezione della personalità e in particolare alla protezione dei dati.


Art. 11

Emolumenti (art. 24 cpv. 1 LAr) 1

I servizi di base dell'Archivio federale quali il sostegno nell'identificazione e nella consultazione dei documenti sono gratuiti, sempre che essi siano compatibili con una gestione amministrativa razionale.

Ordinanza sull'archiviazione 5

152.11

2

Per ulteriori servizi quali ad esempio riproduzioni, i costi vengono fatturati in base al tempo impiegato e alle spese per il materiale.

3

Il Dipartimento federale dell'interno emana un'ordinanza sugli emolumenti.


Art. 12

Mezzi di ricerca (art. 17 cpv. 3 LAr) 1

I mezzi di ricerca sono accessibili liberamente al fine di identificare gli archivi e possono essere elaborati e pubblicati dall'Archivio federale a tale scopo.

2

Mezzi di ricerca sono gli inventari, gli elenchi, gli indici, gli schedari tradizionali e gli schedari numerici, nonché altri mezzi ausiliari che rendono possibile l'accesso agli archivi enumerandoli o descrivendoli.

3

I mezzi di ricerca contenenti come tali dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità possono essere pubblicati soltanto dopo la scadenza del termine di protezione. Prima della scadenza del termine di protezione una pubblicazione è ammessa soltanto alle condizioni previste dagli articoli 11 e 13 della legge.

Sezione 2: Termini di protezione

Art. 13

Calcolo del termine di protezione (art. 10 LAr) 1

Il termine di protezione si applica di principio ad un intero fascicolo o a un'intera pratica.

2

Determinante per il calcolo del termine di protezione è l'anno del documento più recente. I documenti allegati in seguito, che non contengono informazioni rilevanti per l'avanzamento della pratica, non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del termine.

3

L'autorità competente può autorizzare a consultare fascicoli o pratiche per i quali il termine di protezione non è ancora scaduto: a. se la ricerca si concentra su documenti che non sono più soggetti al termine di protezione; oppure b. se la critica contestuale delle fonti richiede la consultazione di tutti i documenti.


Art. 14

Proroga del termine di protezione (art. 11 e 12 LAr) 1

Per gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità si applica il termine di protezione prorogato a 50 anni di cui all'articolo 11 della legge, che nel caso particolare può essere raccorciato conformemente agli articoli 11 e 13 della legge o prorogato conformemente all'articolo 12 capoverso 2 della legge.

Diritti fondamentali 6

152.11

2

Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione da parte di terzi, il termine di protezione ordinario di cui all'articolo 9 della legge può essere prorogato per determinate categorie di archivi o nel caso particolare. Per le categorie, il termine di protezione prorogato è, di principio, complessivamente di 50 anni.

3

Un interesse pubblico preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione se quest'ultima è suscettibile di:

a. mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Confederazione; b. ledere durevolmente le relazioni con Stati esteri, organizzazioni internazionali o tra la Confederazione e i Cantoni; oppure

c. ledere in modo grave la capacità d'azione del Consiglio federale.

4

Un interesse privato preponderante degno di protezione contrario alla consultazione può essere dato in particolare se quest'ultima comporta una comunicazione precoce di segreti professionali o di fabbricazione.

5

I fondi con termini di protezione particolari giusta l'articolo 12 capoverso 1 della legge sono elencati nell'Allegato 3. L'elenco può essere modificato o completato dal Dipartimento federale dell'interno. L'elenco più attuale viene conservato presso l'Archivio federale ed è accessibile al pubblico. L'Allegato attualizzato è pubblicato annualmente nella Raccolta ufficiale.

Sezione 3: Richieste indirizzate alle autorità

Art. 15

Richieste di consultazione in generale (art. 9, 11, 12 e 13 LAr) 1

La consultazione degli archivi può essere richiesta oralmente o per scritto.

2

Le richieste di consultazione durante il termine di protezione devono essere motivate per scritto.

3

Nel caso di richieste di consultazione di documenti soggetti ancora al termine di protezione occorre se del caso provare che essi erano già accessibili al pubblico, sempre che l'accesso al pubblico non sia disciplinato per legge.


Art. 16

Richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all'articolo 11 della legge (art. 11 LAr) 1

Nel caso di richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all'articolo 11 della legge è sufficiente addurre la prova che: a. il consenso della persona interessata è dato; oppure b. la persona interessata è deceduta da almeno tre anni.

2

Qualora si tratti di una ricerca che non si riferisce espressamente a persone, basta una corrispondente dichiarazione scritta del richiedente.

Ordinanza sull'archiviazione 7

152.11

Sezione 4: Decisione dell'autorità

Art. 17

Diritto di decisione dell'autorità L'autorità competente decide nei limiti delle disposizioni della legge e della presente ordinanza in merito all'accessibilità di tutti i documenti da essa prodotti o ricevuti.


Art. 18

Autorizzazione di consultazione durante i termini di protezione (art. 9, 11, 12 e 13 LAr) 1

L'autorità competente autorizza la consultazione durante il termine di protezione se i pertinenti documenti relativi a fatti o persone erano accessibili al pubblico già prima della scadenza del termine di protezione. Sono fatti salvi nuovi interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione contrari alla consultazione.

2

L'autorità competente autorizza la consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all'articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 1.

3

L'autorità competente può, su richiesta dell'Archivio federale, autorizzare la consultazione durante il termine di protezione se: a. prescrizioni legali non vi si oppongono; e b. non vi si oppone nessun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione; oppure

c. se si tratta di una ricerca che non si riferisce espressamente a persone, di cui all'articolo 11 capoverso 3 della legge.

4

Qualora si tratti di personaggi della storia contemporanea, nessun interesse privato preponderante può essere opposto in merito alla loro attività pubblica.


Art. 19

Oneri e condizioni (art. 13 cpv. 2 e 3 LAr) 1

L'autorità che decide può subordinare l'autorizzazione di consultazione durante i termini di protezione a oneri e condizioni quali il divieto di sfruttamento di determinate parti di fascicoli o l'obbligo di rendere anonimi i dati.

2

L'Archivio federale può richiedere alla persona che consulta gli archivi una dichiarazione scritta in cui essa afferma di aver preso conoscenza degli oneri e delle condizioni.

3

In casi particolari l'autorità può esigere che il testo le venga presentato prima della pubblicazione.

Diritti fondamentali 8

152.11

Sezione 5: Protezione dei dati; procedura

Art. 20

Diritto all'informazione (art. 15 cpv. 1 e 2 LAr) 1

Chiunque può chiedere informazioni in merito a dati che lo concernono e che sono archiviati presso l'Archivio federale o presso servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti.

2

Prima di fornire le informazioni il servizio competente verifica l'identità del richiedente e decide se è data la legittimazione di cui al capoverso 1.

3

Siffatta richiesta di informazioni non è accolta se i dati non sono più classificati in base al nome della persona interessata o se la comunicazione di informazioni è incompatibile con una gestione amministrativa razionale.

4

Per il resto il diritto all'informazione è disciplinato dalla legislazione sulla protezione dei dati.


Art. 21

Contestazione (art. 15 cpv. 3 LAr) 1

Una persona interessata che viene a sapere che in documenti archiviati sono contenuti dati che la riguardano, da essa ritenuti inesatti, può segnalarne l'inesattezza ma non esigerne la rettifica.

2

La nota di contestazione dev'essere inoltrata per scritto al servizio presso il quale i documenti sono stati consultati. Dev'essere contrassegnata come contestazione e su di essa devono figurare il luogo, la data e la firma della persona interessata.

3

La nota di contestazione viene allegata ai documenti nel posto corrispondente.


Art. 22

Procedura in caso di rifiuto di concedere la consultazione e le informazioni (art. 9 cpv. 1, 11, 13 cpv. 1 e 15 LAr) 1

Prima di una decisione negativa o parzialmente positiva, al richiedente dev'essere concesso il diritto di essere udito. Su richiesta viene emanata una decisione impugnabile con ricorso.

2

La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. È fatta salva la procedura secondo l'articolo 15 capoverso 1 della legge.

4 RS

172.021

Ordinanza sull'archiviazione 9

152.11

Capitolo 4: Utilizzazione degli archivi a fini commerciali

Art. 23

Utilizzazione degli archivi a fini commerciali da parte dell'Archivio federale (art. 19 LAr) L'Archivio federale può utilizzare gli archivi a fini commerciali se le attività sovrane non ne sono ostacolate, terzi non ne vengono sfavoriti in modo abusivo nella loro attività commerciale e se l'utilizzazione a fini commerciali non si oppone ai diritti d'autore.


Art. 24

Trasmissione di diritti su archivi per utilizzazione a fini commerciali (art. 19 LAr) 1

L'Archivio federale può, per mezzo di un'autorizzazione, trasmettere a terzi diritti su archivi per utilizzazione a fini commerciali. Base dell'autorizzazione è una richiesta scritta indirizzata all'Archivio federale.

2

L'autorizzazione può essere rilasciata se: a. è stato stipulato un accordo in merito all'entità dell'utilizzazione e dell'indennizzo;

b. non vengono toccati diritti contrari; e c. i diritti di utilizzazione degli altri utenti non vengono limitati.

3

Se i diritti di utilizzazione vengono concessi a istituzioni o persone che non agiscono a scopo di lucro, l'Archivio federale può rinunciare all'indennizzo.

4

L'autorizzazione può essere subordinata a oneri e condizioni.

5

Per l'utilizzazione a fini commerciali di archivi di servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, è necessario il consenso dell'Archivio federale.

6

La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.


Art. 25

Eccezioni all'inalienabilità degli archivi (art. 20 LAr) Gli archivi non possono essere alienati, salvo se essi sono disponibili in due o più esemplari identici e le copie non sono più necessarie.

5 RS

172.021

Diritti fondamentali 10

152.11

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 26

Diritto vigente: abrogazione 1

Il regolamento del 15 luglio 19666 per l'Archivio federale è abrogato.

2

L'articolo 15 dell'ordinanza del 14 giugno 19937 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è abrogato.


Art. 27

Diritto vigente: modifica 1.

2.

3.


Art. 28

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

6 [RU

1966 934, 1973 1591] 7 RS

235.11

8 RS

172.015. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

9 RS

235.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

10 RS

510.411. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Ordinanza sull'archiviazione 11

152.11

Allegato 111 (art. 2 cpv. 1)

Elenco degli organi federali (art. 1 cpv. 1 lett. b-d LAr) a. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:
Conformemente all'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 199812 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

b. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzate: Cancelleria federale Incaricato federale della protezione dei dati

Dipartimento federale degli affari esteri - Presenza

Svizzera

Dipartimento federale di giustizia e polizia Ministero pubblico della Confederazione

Istituto svizzero di diritto comparato

Dipartimento federale delle finanze Regìa federale degli alcool

Controllo federale delle finanze

Commissione federale delle banche

Dipartimento federale dell'economia Commissione della concorrenza

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici

Ufficio d'inchiesta sugli infortuni di ferrovie, funivie e battelli

- Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Commissione federale sugli infortuni aeronautici

Commissione federale delle comunicazioni

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 31 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4525).

12 RS

172.010.1

Diritti fondamentali 12

152.11

c. Formazioni dell'esercito: - Stato

maggiore

dell'esercito

- Grandi

Unità

Corpi di truppa

Unità di truppa

d. Rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere e. Commissioni federali di ricorso e di arbitrato Cancelleria federale Commissione federale della protezione dei dati

Dipartimento federale degli affari esteri - Commissione di ricorso concernente le domande d'indennità nei confronti dell'estero

Dipartimento federale dell'interno Commissione di ricorso PF

Commissione di ricorso in materia di promovimento della ricerca

Commissione di ricorso per la Fondazione Pro Helvetia

Commissione di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero

- Commissione di ricorso in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collecttive dell'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità - Commissione di ricorso in materia di elenco delle specialità dell'assicurazione malattia

Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni

Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici

Commissione de ricorso per la formazione medica e il perfezionamento

Dipartimento federale di giustizia e polizia Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale

Commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private

Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo13

Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini

13 È fatto salvo l'art. 21 dell'O dell'ago. 1999 concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (RS 142.317).

Ordinanza sull'archiviazione 13

152.11

Commissione federale di ricorso delle case da gioco

- Commissione federale di ricorso in materia di collocamento in vista d'adozione

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Commissione di ricorso DDPS

Commissione di ricorso in materia di protezione civile

Dipartimento federale delle finanze Commissione di ricorso in materia di personale federale

Commissione di ricorso in materia di contribuzioni

Commissione di ricorso in materia doganale

Commissione di ricorso dell'alcool

Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici

Commissione federale de ricorso in materia di prodotti da costruzione

Commissione di ricorso in materia di responsabilità dello Stato

Dipartimento federale dell'economia Commissione di ricorso DFE

Commissione di ricorso per le questioni di concorrenza

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Commissione di ricorso DATEC

Commissione di arbitrato in materia ferroviaria

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR)

Diritti fondamentali 14

152.11

Allegato 214 (art. 2 cpv. 2)

Elenco degli istituti federali autonomi e delle istituzioni simili della Confederazione (art. 1 cpv. 1 lett. e LAr) a. Istituti e istituzioni che archiviano in maniera autonoma i loro documenti: - La

Posta

- Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca

Politecnici federali (Losanna e Zurigo)

- Istituto

Paul

Scherrer

Consiglio dei Politecnici federali

Ferrovie federali svizzere FFS

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA)

Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

b. Istituti tenuti ad offrire i loro documenti: Istituto federale della Proprietà Intellettuale

Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2003 2).

Ordinanza sull'archiviazione 15

152.11

Allegato 315 (art. 14 cpv. 5)

Elenco degli archivi con termine di protezione prorogato (art. 12 cpv. 1 LAr) - Archivi soggetti a un termine di protezione di 50 anni, conformemente all'articolo 12 capoverso 1 LAr e all'articolo 14 capoverso 5 OLAr

- L'elenco può essere modificato o completato dal Dipartimento federale dell'interno. L'elenco più attuale viene conservato presso l'Archivio federale ed è
accessibile al pubblico. L'Allegato attualizzato è pubblicato annualmente nella
Raccolta ufficiale.

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

E 1002 (-)

Bundesrat:

Notizhefte der Protokollführer ab 1848 E 1003 (-)

Bundesrat:

Verhandlungsprotokolle ab 1848 E 1005 (-)

Bundesrat:

Geheimprotokolle ab 1848 E 1010 (B)

1995/534

Bundeskanzlei:

Zentrale Ablage 1971-1986 Termine di protezione illimitato; vale solo per le liste di

firme16.

E 1010 (C)

2001/126

Bundeskanzlei:

Zentrale Ablage ab 1987 Termine di protezione illimitato; vale solo per le liste di

firme17.

E 1050.7

1987/184

Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte

Zentrale Anlage 1969-1994 E 1050.7 (A)

1999/272,

Bände 60 und 61

Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte: Zentrale Ablage 1969-1994

50 anni; in coerenza con le disposizioni sull'accesso ai documenti della CPI DFGP.

E 1050.7 (B)

Hauptgruppe 6

(Delegation) Hauptgruppe 7 (Aufsichtseingaben)

Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte: Zentrale Ablage ab 1995 50 anni; l'alta sorveglianza sulle attività della protezione dello Stato e del Gruppo servizio informazioni genera documenti altamente confidenziali.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 31 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4525).

16 Conformemente agli art. 64 e 72 della LF del 17 dic. 1976 relativa ai diritti politici (RS 161.1).

17 Conformemente agli art. 64 e 72 della LF del 17 dic. 1976 relativa ai diritti politici (RS 161.1).

Diritti fondamentali 16

152.11

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

E 1050.8 (-)

Militärkommissionen der Eidg. Räte18: Zentrale Ablage 1946-1991 50 anni; vale solo se i relativi documenti contenuti nei fondi del DDPS sono soggetti al termine di protezione prorogato.

E 1060.1

1993/119

Parlamentarische Untersuchungskommission für das EJPD:

Zentrale Ablage 1989-1990 E 1060.2 (-)

Parlamentarische Untersuchungskommission für das eidg. Militärdeparte-

ment: Zentrale Ablage 1990-1991 50 anni; in coerenza con le disposizioni sull'accesso ai documenti della CPI DFGP.

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten und politische Direktion:

Zentrale Ablage 1946-1979 50 anni; vale solo per i documenti relativi a mandati di

rappresentanza di interessi esteri (posizione B.24), fatti salvi accordi internazionali, per es. con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 2001-02 (-)

Liquidationsstelle, Abteilung und Sektion für Fremde Interessen: Zentrale Ablage 1939-1954 50 anni; fatti salvi accordi internazionali, per es. con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 2003-01 (A)

Abteilung und Direktion für internationale Organisationen: Fremde Interessen 1955-1984 50 anni; fatti salvi accordi internazionali, per es. con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 2023-01 (A)

Dienst für Fremde Interessen: Zentrale Ablage 1985-1994 50 anni; fatti salvi accordi internazionali, per es. con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di protezione superiore a 50 anni.

18 Fatti salvi l'art. 27 cpv. 2 del R del 22 giu. 1990 del CN [RU 1990 954] e l'art. 20 cpv. 2 del R del 24 sett. 1986 del CSt [RU 1987 2], che prevedevano che i verbali delle deliberazioni in merito a testi di legge normativi fossero disponibili per inchieste scientifiche e per

l'applicazione del diritto dopo la votazione finale, se del caso dopo la scadenza del termine di referendum o dopo la votazione popolare. vedi ora l'art. 7 dell'O del 3 ott. 2003

sull'amministrazione parlamentare (RS 171.115).

Ordinanza sull'archiviazione 17

152.11

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

E 2200

[Beständeserie]

Konsularische und diplomatische Vertretungen der Schweiz ab 1848 50 anni; vale solo per i documenti relativi a mandati di

rappresentanza di interessi esteri (dal 1966 sotto posizione 82), fatti salvi accordi internazionali, per es. con la Gran

Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 3240 (A)

Direktion der eidg. Bauten: Zentrale Ablage 1848-1995 50 anni; vale solo per i documenti concernenti impianti classificati. A seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 3240 (B)

Amt für Bundesbauten: Zentrale Ablage 1996-1998 50 anni; vale solo per i documenti concernenti impianti classificati. A seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 3241 (-)

1971/158

Direktion der Eidg. Bauten: Liegenschaftsverträge 1848-1998 50 anni; vale solo per i documenti concernenti costruzioni classificate e allegati

relativi agli accordi. A seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 3242 (-)

Direktion der Eidg. Bauten: Ingenieurbau (Tiefbau) 1848-1998 50 anni; vale solo per i documenti concernenti costruzioni

classificate e allegati relativi agli accordi. A seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 4001 (D)

Departementssekretariat des EJPD: Zentrale Ablage 1952-1971 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4001 (E)

Departementssekretariat des EJPD: Zentrale Ablage 1972-1982 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4010 (A)

Generalsekretariat des eidg. Justiz- und Polizeidepartements:

Zentrale Ablage 1983-1995 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4113 (A)

1982/54

Zentralstelle für

zivile Kriegsvorbereitung: Zentrale Ablage 1963-1983

Diritti fondamentali 18

152.11

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

E 4320 (B)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Zentrale Ablage 1931-1959 E 4320 (B)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Zentrale Ablage 1960-1992 E 4320-01 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Fichen, Karteien und Sammlungen 1960-1992

50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4320-02 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Jura-Konflikt 1960-1992 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4320-03 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Divine Light Zentrum DLZ 1960-1992 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4320-04 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Gegenoperationen 1960-1992 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4320-05 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Internationales 1960-1992 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4320-06 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Ungarn 1960-1992

50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4320-07 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Verbindungsbüro 1960-1992 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4321 (A)

Rechtsdienst der Bundesanwaltschaft: Zentrale Ablage 1931-2001 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4322 (-)

Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Datensammlungen und Dokumentationen bis 1992

50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4323 (A)

Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Falschgeld bis 1992

E 4324 (A)

Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Betäubungsmittel bis 1992 E 4326 (A)

Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Interpol-Dienst bis 1992 E 4327 (-)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Diverse Unterlagen 1935-1992 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4380 (B)

1990/96

Bundesamt für Geistiges Eigentum: Zentrale Ablage 1984-1995 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4800.3 (-)

Bundesanwaltschaft: Handakten Bundesanwalt Rudolf Gerber 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 4800.4 (-)

Bundesanwaltschaft: Handakten Bundesanwalt Werner Lüthi 50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

Ordinanza sull'archiviazione 19

152.11

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

E 4800.7 (-)

Bundesanwaltschaft: Handakten Adrian Florian

50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione

dello Stato.

E 5460 (A)

Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr:

Zentrale Ablage 1950-1975 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegna-

ti in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 199019 sulla protezione d'informazioni militari.

E 5460 (B)

Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr:

Zentrale Ablage 1976-1995 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegna-

ti in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari.

E 5460-01

1998/162

Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr:

Elektronische Kriegsführung 1976-1995

50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegna-

ti in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari.

E 5461 (A)

1992/292

Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:

Führung und Einsatz 1968-1976 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegna-

ti in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari.

E 5461 (B)

1992/293

Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:

Führung und Einsatz 1977-1995 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegna-

ti in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari.

E 5462 (A)

1995/94

Flieger- und Fliegerabwehrnachrichtendienst:

Zentrale Ablage

50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegna-

ti in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari.

19 RS 510.411

Diritti fondamentali 20

152.11

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

E 5465 (B)

Direktion für Militärflugplätze: Zentrale Ablage 1953-1963 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegna-

ti in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari.

E 5465 (C)

Direktion für Militärflugplätze: Zentrale Ablage 1964-1968 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegna-

ti in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari.

E 5465 (D)

Abteilung für Militärflugplätze: Zentrale Ablage ab 1969 50 anni; vale solo per i documenti classificati contra-

ssegnati in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari.

E 5480 (A)

Abteilung und Waffenchef für Genie: Zentrale Ablage 1910-1950 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 5480 (B)

Abteilung für Genie und Festungswesen:

Zentrale Ablage 1951-1978 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 5480 (C)

Bundesamt für Genie und Festungen: Zentrale Ablage ab 1979 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 5481 (-)

Büro und Abteilung für Befestigungsbauten:

Zentrale Ablage 1886-1950 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 5485 (A)

Festungsbüro Sargans: Zentrale Ablage

50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 5486 (A)

Baubüro Sargans:

Zentrale Ablage

50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.

Ordinanza sull'archiviazione 21

152.11

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

E 5560 (D)

719/1: Operative Übungen;

719/2: Kurse des Armeestabes;

719/5: Übungen der Stäbe (AK, DIV), Allgemeines;

719/5.1: FAK 1; 719/5.2: FAK 2; 719/5.3: Geb. AK 3; 719/5.4: FAK 4; 719/5.5: Übungen der Fl und Flab; 719/21: Kurse für Landesverteidi- gungsübungen und Op Übungen

Stab der Gruppe für Generalstabsdienste: Zentrale Ablage ab 1994

50 anni; minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Confederazione e per le relazioni con gli Stati limitrofi.

E 5562 (-)

Militärische Sicherheitsdienste: Zentrale Ablage

E 5563 (-)

Stab der Gruppe für Generalstabsdienste:

Projekt 26 1969-1995 E 5564 (-)

Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr:

Verschiedene Unterlagen E 6501 (-)

1988/160

Bundesamt für Organisation: Betrieblich-organisatorische Bauplanung 1954-1990 der Bundesverwal-

tung:

50 anni; vale solo per i documenti concernenti impianti

classificati. A seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.

E 8170 (D)

Eidg. Amt für Wasserwirtschaft: Zentrale Ablage 1938-1999 50 anni; vale solo per la posizione 33 sbarramenti e misure d'economia di guerra.

E 8171 (-)

Eidg. Amt für Wasserwirtschaft: Flussbau und Talsperren 1930-1999 50 anni; vale solo per i calcoli delle piene repentine.

E 9500.222

1993/116

Aktenkommission «Kinder der Landstrasse»: Zentrale Ablage 100 Jahre;

ausser für die allgemeinen Akten der Akzession 1993/116, Band 1-6 100 anni; a parte gli atti generali dei volumi 1-6.

Diritti fondamentali 22

152.11