Abrogato per 01.01.2021

01.02.2015 - 01.01.2021
01.07.2008 - 31.01.2015
01.01.2004 - 30.06.2008
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 5 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla
protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), ordina: Sezione 1: Principi

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina gli interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale e le condizioni necessarie per l'autorizzazione di tali interventi a livello cantonale e comunale.

2

Per interventi di pubblica utilità della protezione civile s'intendono interventi di militi della protezione civile secondo l'articolo 27 capoversi 1 lettera d e 2 lettera c LPPC nel corso dei quali sono fornite prestazioni a terzi, segnatamente autorità, amministrazioni, associazioni, organizzazioni o espositori.


Art. 2

Condizioni Le prestazioni a terzi secondo l'articolo 1 capoverso 2 possono essere fornite quando: a. i richiedenti non sono in grado di svolgere i loro compiti con mezzi propri; b. l'intervento di pubblica utilità è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile e permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso della formazione; c. l'intervento di pubblica utilità non fa eccessiva concorrenza alle imprese private;

d. l'evento sostenuto non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.

RU 2003 5175 1 RS

520.1

520.14

Protezione della popolazione e protezione civile 2

520.14

Sezione 2: Interventi di pubblica utilità a livello nazionale

Art. 3

Domanda 1 Le domande per interventi di pubblica utilità a livello nazionale vanno presentate all'Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufficio federale) con due anni di anticipo.

2

Nella loro domanda i richiedenti devono dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 2 sono soddisfatte.


Art. 4

Decisione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) decide in merito all'autorizzazione dell'intervento di pubblica utilità dopo aver sentito i Cantoni che lo svolgono.

2

Possono essere accolte solo domande che concernono eventi d'importanza nazionale o internazionale.

3

Nella decisione sono fissati la durata dell'intervento, il numero massimo di giorni di servizio da prestare per l'occasione nonché il limite di spesa.


Art. 5

Coordinamento e

direzione

1

Il Cantone in cui si svolge l'intervento di pubblica utilità decide, in collaborazione con il richiedente, in merito al coordinamento e alla direzione dell'intervento.

2

Se l'intervento di pubblica utilità ha luogo in più Cantoni contemporaneamente, nella decisione si stabilisce, d'intesa con tali Cantoni e il richiedente, il Cantone responsabile per il coordinamento e la direzione dell'intervento.


Art. 6

Ripartizione dei costi La Confederazione assume i costi legati al soldo, alla chiamata in servizio, al viaggio, al vitto e all'alloggio; tali costi possono essere forfetizzati.

Sezione 3:

Interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale

Art. 7

I Cantoni disciplinano l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale e stabiliscono la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente.

Interventi di pubblica utilità della protezione civile 3

520.14

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 8

Oggetto degli interventi I militi della protezione civile possono essere impiegati solo nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata.


Art. 9

Luoghi d'intervento

Gli interventi di pubblica utilità possono svolgersi anche al di fuori del Cantone di domicilio dei militi.


Art. 10

Eventi particolari

In caso di eventi particolari come catastrofi e altre situazioni d'emergenza che richiedono l'intervento dei militi della protezione civile per proteggere e assistere la popolazione, i militi impiegati in interventi di pubblica utilità possono essere liberati dalla loro missione in qualsiasi momento e senza costi.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 11

Esecuzione Il Dipartimento, l'Ufficio federale e i Cantoni eseguono la presente ordinanza nell'ambito delle loro rispettive competenze.


Art. 12

Disposizioni transitorie

Le domande concernenti eventi d'importanza nazionale e internazionale che si terranno prima del 2006 vanno presentate all'Ufficio federale al più tardi sei mesi prima del loro inizio.


Art. 13

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Protezione della popolazione e protezione civile 4

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