1. Le patenti di pilota di naviglio munito o no di mezzi meccanici di propulsione, rilasciate in virtù di norme anteriori, conservano la loro validità fino al 30 giugno 1958. Esse possono essere cambiate fino a tale data con patenti di pilota conformi al presente regolamento, alle condizioni di cui ai numeri 2 a 4.
2. Qualora la patente rilasciata in virtù di norme anteriori autorizzi soltanto a condurre naviglio non munito di mezzi meccanici di propulsione, l'autorità competente può esigere che, prima del cambio della patente, il pilota effettui, come pilota aggiunto, tre viaggi a bordo di autopropulsori e tre viaggi a bordo di rimorchiatori trainanti almeno una chiatta.
3. Qualora la patente rilasciata in virtù di norme anteriori autorizzi soltanto a condurre naviglio munito di mezzi meccanici di propulsione, l'autorità competente può esigere che, prima del cambio della patente, il pilota effettui, come pilota aggiunto, tre viaggi a bordo di naviglio non munito di mezzi meccanici di propulsione.
4. Qualora la patente rilasciata in virtù di norme anteriori valga soltanto per una parte dei tratti del Reno menzionati nell'articolo 2 lettere a e b, l'autorità competente può esigere che, prima del cambio della patente, il pilota effettui, come pilota aggiunto, sei viaggi sulla parte restante del tratto. In tale caso sono tuttavia applicabili le deroghe previste nell'articolo 5 numero 2.