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747.224.122

Regolamento
concernente il pilotaggio sul Reno
tra Basilea e Mannheim-Ludwigshafen

Nuova versione approvata dalla Commissione centrale per la navigazione
sul Reno il 24 aprile 19681

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 19682

(Stato 1° ottobre 1968)

1 Art. 1 del DCF del 2 ott. 1968 (RU 1968 1216).

2 Art. 1 del DCF del 2 ott. 1968 (RU 1968 1216).

Art. 1

Fermo restando il diritto dei titolari d'una patente di barcaiuolo del Reno di condurre un naviglio o di aiutare il conduttore nel governo del suo naviglio, il titolo di pilota patentato (Lotse) spetta, nel tratto fra Basilea e Mannheim-Ludwigshafen, esclusivamente al titolare di una patente di pilota. L'assunzione di un pilota patentato è comunque facoltativa.

Art. 2

1. Le autorità competenti rilasciano la patente di pilota per i tratti seguenti:

a.
tratto Basilea-Strasburgo/Kehl;
b.
tratto Strasburgo/Kehl-Mannheim-Ludwigshafen.

2. La patente di pilota può essere ottenuta per i due tratti congiuntamente.

Art. 3

Possono ottenere la patente di pilota i titolari, per il settore considerato, di una patente di barcaiuolo del Reno per naviglio a propulsione meccanica, che abbiano ricevuto una formazione di aiuto-pilota da un pilota istruttore e che abbiano superato l'esame di pilota; restano tuttavia salve le disposizioni previste nell'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 4

1. Il candidato pilota deve presentare all'autorità competente una domanda per ottenere l'iscrizione nell'elenco degli aiuti-piloti, specificando il tratto del Reno per il quale egli chiede la patente.

A tale domanda il candidato deve unire:

a.
la sua patente di barcaiuolo del Reno per condurre, nel settore considerato, naviglio munito di mezzi meccanici di propulsione;
b.
una dichiarazione del pilota istruttore attestante che egli è pronto ad assumerne la formazione;
c.
un certificato di buona condotta o un estratto del casellario giudiziale;
d.
un documento attestante, nelle modalità stabilite dalle autorità competenti, che il candidato è fisicamente idoneo a condurre un natante e segnatamente che possiede una capacità visiva e uditiva e un senso dei colori sufficienti.

2. Il candidato non deve avere più di cinquant'anni all'inizio del suo tirocinio.

Art. 5

1. La durata del tirocinio non può essere inferiore a un anno, nè superiore a due anni. Durante il tirocinio, l'aiuto-pilota deve compiere al minimo ventiquattro viaggi, di cui almeno sei su un rimorchiatore trainante una o più chiatte o su uno spingitore con 2 chiatte o, ancora, su un autopropulsore con una chiatta spinta in colonna, e sei verso valle. Sei viaggi devono inoltre essere effettuati con un livello d'acqua inferiore a due metri all'idrometro di Strasburgo.

2. Per il tratto compreso tra Basilea e le chiuse a valle del Grande Canale d'Alsazia e del Reno canalizzato sono sufficienti due viaggi verso monte e due viaggi verso valle.

Art. 6

1. L'aiuto-pilota deve esercitare la propria attività nel tratto del Reno per il quale ha chiesto la patente di pilota.

Salva la deroga di cui al numero 2, l'aiuto-pilota deve accompagnare il pilota istruttore durante il servizio di quest'ultimo.

2. L'aiuto-pilota che abbia assolto un tirocinio di sei mesi ed effettuato almeno sei viaggi a bordo di rimorchiatori trainanti almeno una chiatta, può effettuare i residui viaggi a bordo di un natante rimorchiato in un convoglio pilotato dal pilota istruttore.

Art. 7

1. L'aiuto-pilota deve provare la sua formazione mediante un libretto dei viaggi, rilasciato dall'autorità competente e conforme al modello dell'allegato A. In tale libretto, il pilota istruttore deve attestare l'inizio e la fine del periodo d'istruzione, nonchè i viaggi effettuati in sua presenza. Le menzioni concernenti i viaggi devono essere iscritte alla fine di ciascuno di essi.

2. Durante il tirocinio, l'aiuto-pilota deve portare seco il libretto. Egli è tenuto a esibire tale documento a ogni richiesta dei funzionari competenti e dei conducenti dei navigli interessati.

3. Durante il tirocinio, l'aiuto-pilota deve far controllare trimestralmente il suo libretto dei viaggi dall'autorità competente.

Art. 8

1. Compiuto il tirocinio, l'aiuto-pilota può chiedere, nel termine di un mese, di sostenere l'esame di pilota e di conseguire la patente di pilota per il tratto sul quale ha esercitato la sua attività di aiuto-pilota.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a.
il libretto dei viaggi;
b.
due fotografie.
Art. 9

1. Le commissioni d'esame sono istituite dagli Stati interessati. L'elenco di tali commissioni è dato nell'allegato B.

2. Le commissioni d'esame sono composte da un rappresentante del servizio della navigazione, che funge da presidente, e da due piloti, titolari di patente per il tratto del Reno considerato, che non siano stati piloti istruttori del candidato.

Art. 10

1. L'esame verte sulle seguenti materie:

a.
conoscenza del tratto per il quale il candidato chiede la patente;
b.
stima della profondità del fiume in luoghi difficili, in funzione dei livelli indicati dalle scale;
c.
conoscenza del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno, del 3 marzo 19543, come pure degli altri regolamenti di polizia fluviale concernenti il tratto in questione.

2. Il candidato deve inoltre dimostrare la propria capacità pratica nel corso di un viaggio di prova sul tratto per il quale chiede la patente, sotto la vigilanza d'un pilota facente parte della commissione d'esame. Il viaggio di prova dev'essere compiuto, in quanto possibile, a un livello dell'acqua inferiore a quello medio.

3. Le norme particolari sono determinate da un regolamento d'esame emanato dall'autorità competente.

3 [RU 1954 1124, 1957 1106, 1958 427, 1960 616, 1961 789, 1965 18 859, 1966 654 872. RU 1970 1429 art. 7 n. 1]. Ora: del R del 2 dic. 1982 (RS 747.224.111).

Art. 11

1. Qualora il candidato non superi l'esame, egli può sostenerne un altro dopo un periodo complementare di tirocinio di almeno sei mesi. L'autorità competente determina in questo caso il numero e la specie dei viaggi da effettuarsi secondo l'articolo 5.

2. Qualora il candidato non superi l'esame per la seconda volta, egli non può conseguire la patente di pilota che dopo aver nuovamente adempiuto le condizioni richieste negli articoli 3 a 8.

Art. 12

1. Qualora il candidato abbia superato le prove d'esame e siano adempiute le altre condizioni di cui all'articolo 3, l'autorità competente rilascia la patente di pilota, conforme al modello dell'allegato C.

2. Qualora risulti che la patente è stata perduta o è divenuta inutilizzabile, l'autorità competente deve rilasciarne un duplicato, da designarsi esplicitamente come tale.

3. Le disposizioni dell'articolo 7 numero 2 sono applicabili al controllo delle patenti di pilota.

Art. 13

Il pilota richiesto di prestazioni non ha il diritto di rifiutarle se non per gravi ragioni.

Art. 14

1. Il pilota consiglia il conduttore del natante; egli deve assecondarlo nel governo del medesimo, richiamare la sua attenzione su tutte le particolarità del tratto da percorrere e raccomandargli le eventuali misure da prendere.

2. Salito a bordo, il pilota deve subito informarsi del pescaggio del natante e delle caratteristiche nautiche dello stesso.

3. A richiesta espressa del conduttore del natante, il pilota deve assumere il comando dell'equipaggio e del timone. La dichiarazione del conduttore di non possedere la patente di barcaiuolo del Reno per il tratto da percorrere equivale a una richiesta espressa.

Il pilota diviene, in tali casi, conduttore responsabile conformemente al paragrafo 2 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno, del 3 marzo 19544.

Il pilota deve rifiutarsi di condurre natanti non provvisti di mezzi meccanici di propulsione se egli non è titolare della patente di battelliere per la condotta di detti natanti.

4 [RU 1954 1124, 1957 1106, 1958 427, 1960 616, 1961 789, 1965 18 859, 1966 654 872. RU 1970 1429 art. 7 n. 1]. Vedi ora il R del 2 dic. 1982 (RS 747.224.111).

Art. 15

1. L'autorità che ha rilasciato la patente di pilota deve ritirarla, qualora sia stata ritirata a suo titolare la patente di barcaiuolo del Reno. Si procede parimente al ritiro allorchè sia accertato che il titolare non è idoneo al servizio di pilota, in particolare se l'interessato non è più in stato di garantire detto servizio a causa delle sue condizioni fisiche.

2. Il pilota che ha compiuto sessantacinque anni deve farsi rinnovare entro i tre mesi successivi e ogni tre anni, il documento che attesta la sua capacità fisica (art. 4 n. 1 lett. d). In caso di dubbio sullo stato fisico del pilota, l'autorità competente può richiedere in ogni tempo il rinnovo di detto documento.

Art. 16

La patente di pilota può essere ritirata:

a.
se il pilota non ha prestato servizio durante un periodo superiore a sei mesi, o
b.
se il pilota ha più volte rifiutato le proprie prestazioni senza gravi ragioni.
Art. 17

Il ritiro della patente di pilota è definitivo o temporaneo.

Se temporaneo, l'autorità competente può esigere che il pilota, prima che gli sia restituita la patente, acquisti di nuovo le cognizioni necessarie, compiendo viaggi con un altro pilota.

Fintanto che a un pilota è ritirata la patente di barcaiuolo del Reno, non può essergli restituita la patente di pilota.

Art. 18

1. Gli Stati interessati designano le autorità competenti secondo il presente regolamento e ne pubblicano l'elenco. Ognuna delle autorità competenti è autorizzata a rilasciare patenti di pilota per i tratti di cui all'articolo 2.

2. L'autorità competente, che ha rifiutato l'iscrizione di un candidato nell'elenco degli aiuti-pilota (art. 4), l'ammissione all'esame di pilota (art. 8) o il rilascio di una patente di pilota (art. 11), ne informa le altre autorità competenti, di cui al numero 1.

Art. 19

1. Le tasse che l'interessato deve pagare:

a.
per l'esame di pilota (art. 8),
b.
per il rilascio della patente di pilota (art. 12 n. 1),
c.
per il rilascio di un duplicato della patente di pilota (art. 12 n. 2)
sono riscosse conformemente a una tariffa speciale emanata dagli Stati interessati.

2. Non deve essere fatta alcuna discriminazione fondata sulla cittadinanza dell'interessato.

Art. 20

1. Le patenti di pilota di naviglio munito o no di mezzi meccanici di propulsione, rilasciate in virtù di norme anteriori, conservano la loro validità fino al 30 giugno 1958. Esse possono essere cambiate fino a tale data con patenti di pilota conformi al presente regolamento, alle condizioni di cui ai numeri 2 a 4.

2. Qualora la patente rilasciata in virtù di norme anteriori autorizzi soltanto a condurre naviglio non munito di mezzi meccanici di propulsione, l'autorità competente può esigere che, prima del cambio della patente, il pilota effettui, come pilota aggiunto, tre viaggi a bordo di autopropulsori e tre viaggi a bordo di rimorchiatori trainanti almeno una chiatta.

3. Qualora la patente rilasciata in virtù di norme anteriori autorizzi soltanto a condurre naviglio munito di mezzi meccanici di propulsione, l'autorità competente può esigere che, prima del cambio della patente, il pilota effettui, come pilota aggiunto, tre viaggi a bordo di naviglio non munito di mezzi meccanici di propulsione.

4. Qualora la patente rilasciata in virtù di norme anteriori valga soltanto per una parte dei tratti del Reno menzionati nell'articolo 2 lettere a e b, l'autorità competente può esigere che, prima del cambio della patente, il pilota effettui, come pilota aggiunto, sei viaggi sulla parte restante del tratto. In tale caso sono tuttavia applicabili le deroghe previste nell'articolo 5 numero 2.

Art. 21

1. Le autorità competenti, di cui all'articolo 18, possono, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, rilasciare, a richiesta, patenti di pilota a barcaiuoli titolari di una patente di barcaiuolo del Reno, che esercitino di fatto l'attività di pilota. Tali barcaiuoli devono provare di avere prestato un servizio ininterrotto e irreprensibile come piloti sul tratto per il quale è chiesta la patente, durante due anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla presentazione della domanda.

2. Le autorità competenti possono esigere il compimento dei viaggi supplementari previsti nell'articolo 20 numeri 2 a 4.

Art. 22

Il presente regolamento abroga tutti quelli emanati in esecuzione della convenzione riveduta del 17 ottobre 18685 per la navigazione del Reno e concernenti il pilotaggio sul Reno tra Basilea e Mannheim-Ludwigshafen.

Art. 23

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1956.

Allegato A

(ad art. 7)

Libretto dei viaggi

N.

dell'aiuto pilota

(cognome e nome)

nato il

a

domiciliato a

Patente di barcaiuolo n.

rilasciata il

da

Il presente libretto è rilasciato da

(autorita competente)

,

il

(luogo)

(data)

bollo

(Caposervizio)

Pagine 2 e 3:

Testo del regolamento di pilotaggio e la seguente avvertenza concernente la tenuta del libretto:

«A ogni cambiamenti di pilota istruttre deve essere cominicata una nuova pagina del libretto dei viaggi.»

Allegato A

Pagina 4 et seguenti

Pilota istruttore: cognome

nome

domicilio

Inizio del periodo d'istruzione

fine del periodo d'istruzione

Nom e categoria del naviglio
(per i rimorchiatori indicare anche il numero delle unità rimorchiate)

Nome e cognome
del conduttore

Tragitto

da........................ a ..........................

(luogo) (luogo)

Livello delle acque all'idrometro di Strasburgo

Data

Firma del pilota istruttore con data, indicazioni di controllo

Allegato B

(ad art. 9 n. 1)

Commissioni d'esame

Tali commissioni esistono a:

Basilea

Offenburg

Strasburgo

Mannheim

Allegato C

(fronte)

Indication du pays
dans les trois langues

Lotsenpatent
Patente de pilote
Loodsenpatent

N° ...............

Ausgestellt auf Grund der Lotsenordnung für den Rhein zwischen Basel und
Mannheim/Ludwigshafen (in Kraft getreten am 1. Juli 1956/1. Oktober 1968)

Délivrée conformément au Règlement de pilotage sur le Rhin entre Bâle et
Mannheim/Ludwigshafen (entre en vigueur le 1er juillet 1956/1er octobre 1968)

Afgegeven op grond van het Loodsenreglement voor de Rijn tussen Bazel en
Mannheim/Ludwigshafen (in werking getreden op 1 Juli 1956/1 Oktober 1968)

für die Rheinstrecke
pour le secteur du Rhin
voor het riviervak

von/de/van

bis/à/tot

vom/par/door

(zuständige Behörde/autorité compétente/bovoegde autoriteit)

Ort und Datum

Unterschrift

Lieu et date

Signature

Plaats en datum

Handteekening

Stempel

Cachet

Stempel

Ausgedehnt auf die Rheinstrecke
Extension au secteur du Rhin
Uitgebreid tot het riviervak

von/de/van

bis/à/tot

vom/par/door

(zuständige Behörde/autorité compétente/bevoegde autoriteit)

Ort und Datum

Unterschrift

Date et lieu

Signature

Plaats en datum

Handteekening

Stempel

Cachet

Stempel

Allegato C

(verso)

Photographie

des Inhabers

du titulaire

van de
rechthebbende

(vor der Behörde vollzogene Unterschrift)
(signature donnée en présence de l'autorité)
(handteekening geplaatst in tegenwoordigheid van de autoriteit)

Name und Vorname
Nom et prénom
Naam en voornam

Geburtstag und -ort
Date et lieu de naissance
Geboortsplaats en -datum

Wohnort
Domicile
Woonplaats

Rheinschifferpatent ausgestellt
Patente de batelier du Rhin délivrée
Rijnschipperspatent afgegeven

am/le/op

vom/par/door