01.01.2023 - * / In vigore
01.10.2022 - 31.12.2022
01.05.2022 - 30.09.2022
01.01.2019 - 30.04.2022
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
15.07.2015 - 31.03.2016
01.10.2014 - 14.07.2015
01.09.2014 - 30.09.2014
01.04.2011 - 31.08.2014
15.10.2009 - 31.03.2011
01.01.2009 - 14.10.2009
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1

Ordinanza

sulla navigazione aerea (ONA) del 14 novembre 1973 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (detta qui di
seguito «legge sulla navigazione aerea - LNA»), ordina2:3 1 Aeromobili 11 Definizione

Art. 1


4

12 Suddivisione5

Art. 2

1 Gli aeromobili vengono suddivisi, dal punto di vista tecnico, in categorie conformemente all'allegato.6 2

Sono considerati aeromobili di Stato gli aeromobili militari, della dogana o della polizia federale o cantonale oppure quelli che il Consiglio federale ha espressamente designati come tali.7 RU 1973 1856

1

RS 748.0

2

RU 1974 447

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

4

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

6

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

7

Originario art. 2.

748.01

Aviazione

2

748.01

12a8

Aeromobili senza occupanti
a 1 Aeromobili, senza occupanti, del peso superiore ai 30 kg, possono essere impiegati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio federale).

2

I Cantoni, per ridurre il danneggiamento dell'ambiente e il pericolo di persone e cose al suolo, sono autorizzati a prendere misure riguardanti aeromobili, senza occupanti, del peso inferiore ai 30 kg.

3

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni9 (Dipartimento) disciplina i particolari.

12b10 Divieto di determinati aeroplani con occupanti
b 1 L'esercizio di aeroplani con occupanti, il cui carico alare è inferiore a 20 kg/m2 è vietato.

2

L'Ufficio federale può accordare singole autorizzazioni per voli di collaudo ed altri casi speciali.

13

Matricola degli aeromobili

Art. 3


11

Immatricolazione

1

L'Ufficio federale12 registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se: a. adempiono le condizioni richieste segnatamente per quanto concerne la proprietà (art. 4 e 5);

b. sono destinati a circolare con insegne di nazionalità e immatricolazione svizzere.

2

L'Ufficio federale può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest'ultimo deve essere usato per parecchio tempo da un'impresa svizzera di aerotrasporti commerciali.13 8

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

9

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

10

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

12

Nuova designazione giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).

ONA

3

748.01

3

Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola.

4

L'immatricolazione può essere rifiutata quando l'aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente.

5

...14


Art. 4


15

Condizioni in materia di proprietà Un aeromobile adempie le condizioni in materia di proprietà (art. 52 cpv. 2 lett. c LNA), se è proprietà esclusiva di: a. cittadini

svizzeri;

b. stranieri i quali, in virtù di accordi internazionali16, segnatamente per quanto riguarda la partecipazione al capitale e alla direzione di imprese di trasporti aerei, sono parificati a cittadini svizzeri e hanno il domicilio in Svizzera nonché un'autorizzazione a soggiornarvi per un determinato periodo; c. stranieri i quali hanno il domicilio in Svizzera e un'autorizzazione a soggiornarvi per un determinato periodo e utilizzano l'aeromobile di regola a partire dalla Svizzera;

d. società commerciali o società cooperative che hanno la sede in Svizzera e sono iscritte nel registro di commercio svizzero; e. collettività o enti di diritto pubblico svizzeri; f.

associazioni, costituite secondo il diritto svizzero, se i due terzi dei membri e del comitato nonché il presidente, hanno il domicilio in Svizzera e sono cittadini svizzeri o stranieri, che sono parificati a cittadini svizzeri in virtù di accordi internazionali17.


Art. 5


18

Rapporti fiduciari

Secondo la presente ordinanza il diritto di disporre basato su rapporti fiduciari non è considerato come proprietà.


Art. 6


19

Domanda d'immatricolazione 1

L'immatricolazione di un aeromobile deve essere domandata dal proprietario.

14

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

16

Un elenco di questi accordi può essere consultato presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

17

Un elenco di questi accordi può essere consultato presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

Aviazione

4

748.01

2

Alla domanda devono essere allegati: a. i documenti comprovanti la proprietà del richiedente; b. per le società commerciali e le società cooperative, la prova che adempiono le condizioni dell'articolo 4 lettera d; c. per le associazioni, la prova che adempiono le condizioni dell'articolo 4 lettera f;

d. per i proprietari ai sensi dell'articolo 4 lettera b, la prova che essi adempiono le condizioni di questa disposizione; e. per i proprietari ai sensi dell'articolo 4 lettera c, la prova che essi adempiono le condizioni di questa disposizione e una dichiarazione scritta secondo cui l'aeromobile di regola è utilizzato a partire dalla Svizzera; f.

per un aeromobile importato: 1. la prova che non è immatricolato né nello Stato in cui è stato costruito, né nello Stato in cui un predecessore legale del richiedente ha il suo domicilio; e 2. la prova che non è iscritto nella matricola degli aeromobili o in un registro corrispondente dell'ultimo Stato d'immatricolazione; questa prova può essere sostituita dalla dichiarazione scritta dell'avente diritto, secondo l'iscrizione nella matricola straniera degli aeromobili, che egli acconsente all'immatricolazione dell'aeromobile nella matricola svizzera;

g. per un aeromobile d'importazione usato la prova che è stato tenuto secondo le regole.


Art. 7


20



Art. 8

Contenuto dell'immatricolazione 1

L'immatricolazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a. data

dell'immatricolazione; b. contrassegno

d'immatricolazione; c. costruttore; d. tipo d'aeromobile;

e. numero di fabbrica; f.

nome e indirizzo del proprietario.

2

Nome e indirizzo dell'utente possono essere iscritti accanto a quelli del proprietario, se l'utente adempie alle condizioni richieste per l'immatricolazione, astrazione fatta della proprietà.

20

Abrogato dal n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

ONA

5

748.01


Art. 9

Certificato d'immatricolazione

1

L'Ufficio federale consegna al proprietario dell'aeromobile un certificato attestante l'immatricolazione.

2

...21


Art. 10

Modificazioni Il proprietario iscritto e, se è iscritto, l'utente dell'aeromobile debbono annunciare per scritto all'Ufficio federale, entro dieci giorni, ogni modificazione delle condizioni menzionate negli articoli 4 a 7. Il certificato d'immatricolazione ed il certificato di navigabilità devono essere allegati a questa dichiarazione.22

Art. 11

Cancellazione 1 L'immatricolazione di un aeromobile è cancellata: a. a richiesta del proprietario; b.23 d'ufficio, se:una condizione scritta non è più adempiuta;

il certificato di sdoganamento o il certificato di franchigia provvisoria non è prodotto;

l'utente non paga una tassa prevista nell'ordinanza del 25 settembre 198924 sulle tasse dell'Ufficio federale stabilita con decisione passata in giudicato;

l'aeromobile è stato distrutto.

2

Se l'aeromobile è intavolato nel registro aeronautico, l'immatricolazione non può essere cancellata prima della radiazione in questo registro. I certificati di un aeromobile la cui iscrizione deve essere cancellata d'ufficio sono, tuttavia, ritirati già prima della cancellazione.

3

L'Ufficio federale, se richiesto, attesta la cancellazione.

14


Contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione Art. 12
L'Ufficio federale emana le prescrizioni sui contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione degli aeromobili svizzeri.

21

Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534).

22

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990 (RU 1990 1719).

24

RS 748.112.11

Aviazione

6

748.01

15 Procedura d'ammissione


Art. 13

In generale

1

Il Dipartimento25 fissa, secondo lo stato della tecnica, le esigenze in materia: a. di attitudine al volo; b.26 della lotta contro il rumore e le altre immissioni, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno.

2

e 3 ...27


Art. 14

Regolamento per il controllo L'Ufficio federale fissa in un regolamento la natura e l'estensione dei controlli.


Art. 15

Responsabilità durante i controlli 1

Quando un aeromobile o i suoi accessori subiscono danni nel corso di un controllo, la Confederazione ne risponde ai sensi della legge del 14 marzo 195828 sulla responsabilità.

2

Con il permesso dell'Ufficio federale il richiedente, a suo rischio e pericolo, può fare eseguire i voli di controllo da un pilota di sua scelta.

3

La garanzia della responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere prestata durante ogni volo di controllo.


Art. 16


29

Certificato di navigabilità, certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche La navigabilità degli aeromobili immatricolati è attestata nel certificato di navigabilità e il livello del rumore e l'emissione di sostanze tossiche degli aeromobili a motore nel certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche.


Art. 17


30

Certificati esteri di navigabilità nonché di rumore e di sostanze tossiche31 1

I certificati stranieri di navigabilità possono essere riconosciuti dall'Ufficio federale a condizione che siano stati rilasciati:

a. secondo le disposizioni vigenti in Svizzera; 25

Nuova designazione giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984 (RU 1984 318).

27

Abrogati dal n. I dell'O del 25 ago. 1976 (RU 1976 1921).

28

RS 170.32

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982 (RU 1982 2277).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

ONA

7

748.01

b. secondo le prescrizioni internazionali obbligatorie anche per la Svizzera, o c. secondo le prescrizioni straniere o internazionali che soddisfano almeno alle esigenze minime svizzere e che sono riconosciute dall'Ufficio federale.

2

I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall'Ufficio federale a condizione che siano stati rilasciati: a. secondo norme che soddisfano almeno le esigenze minime svizzere, o b. secondo norme internazionali, vincolanti anche per la Svizzera.32 3

È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l'aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell'emissione di sostanze tossiche.33

Art. 18

Ammissione alla circolazione34 1

Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione: a. se è atto al volo; b.35 se soddisfa alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni; c. se è prestata la garanzia della responsabilità civile verso i terzi a terra; d. se, nel caso di un aeromobile importato, è fornita la prova che è stato sdoganato o che beneficia provvisoriamente di una franchigia doganale.

2

...36

3

L'ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di navigabilità. In questo certificato o nei rispettivi allegati l'Ufficio federale può stabilire le condizioni d'esercizio.37 4

In casi particolari, specialmente durante la procedura d'ammissione, l'Ufficio federale rilascia un certificato di navigabilità provvisorio. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra.38 5

...39

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984 (RU 1984 318).

36

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

39

Abrogato dal n. I dell'O del 25 ago. 1976 (RU 1976 1921).

Aviazione

8

748.01


Art. 19

Durata di validità e rinnovo del certificato di navigabilità40 1

La durata di validità del certificato di navigabilità è stabilita dall'Ufficio federale ed è limitata al periodo durante il quale è garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra.41 2 Il certificato di navigabilità è rinnovato:42 a. se l'aeromobile è atto al volo; b.43 se soddisfa alle esigenze di lotta contro i rumori e le altre immissioni; c. se è prestata la garanzia della responsabilità civile verso i terzi a terra.

3

...44


Art. 20

Ritiro del certificato di navigabilità45 1

Il certificato di navigabilità è ritirato:46 a.47 se l'aeromobile non è più atto al volo e se i difetti non sono stati eliminati nel tempo stabilito dall'Ufficio federale dell'aviazione civile; b.48 se l'aeromobile non soddisfa più alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni e se i difetti non sono stati eliminati nel tempo stabilito dall'Ufficio federale; c. se la garanzia della responsabilità civile verso terzi a terra non è più prestata a sufficienza;

d. se allo spirare della franchigia doganale non è fornita la prova dello sdoganamento.

2

Il certificato di navigabilità49 può inoltre essere ritirato se i rapporti di proprietà non sono stati stabiliti chiaramente.

3

È riservato il ritiro conformemente all'articolo 92 della legge sulla navigazione aerea50.

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984 (RU 1984 318).

44

Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982 (RU 1982 2277).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984 (RU 1984 318).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

50

RU 1974 447

ONA

9

748.01

16

Regole speciali e altre misure

Art. 21

51 Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il Dipartimento può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

2 Corpi

volanti52


Art. 22


53



Art. 23

54 1 Dal punto di vista tecnico, i corpi volanti vengono suddivisi in categorie conformemente all'allegato.

2

Piccoli corpi volanti, come razzi pirotecnici o modelli di razzo, nonché proiettili antigrandine possono essere impiegati o lanciati se non compromettono la sicurezza della navigazione aerea. Sono fatte salve ulteriori restrizioni per altri motivi da parte della Confederazione o dei Cantoni.

3

Altri corpi volanti, segnatamente razzi con o senza occupanti, possono essere impiegati o lanciati soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'Ufficio federale può fissare condizioni per l'ammissione e per l'esercizio.

4

I proiettili antigrandine non possono invadere gli spazi aerei delle classi C e D nonché della classe E nell'ambito dei tratti-ATS. La direzione del traffico aereo competente può autorizzare deroghe.

3 Personale

aeronautico

31 Licenza


Art. 24

1 Il Dipartimento stabilisce quali categorie del personale aeronautico debbono possedere una licenza dell'Ufficio federale per esercitare la loro attività.

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

53

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

Aviazione

10

748.01

2

L'Ufficio federale può delegare ad associazioni idonee l'organizzazione d'esami e il rilascio di licenze.55 32 Prescrizioni

Art. 25

1 Il Dipartimento emana, in quanto alle licenze del personale aeronautico, prescrizioni che disciplinano in particolare:

a. la natura, la portata e la durata di validità; b. le condizioni di rilascio, rinnovo e ritiro; c. la procedura da osservare a questo riguardo; d. i diritti e gli obblighi dei titolari; e. le condizioni alle quali il personale aeronautico formato nell'aviazione militare può conseguire licenze civili;

f. il riconoscimento delle licenze straniere come anche degli esami di capacità e di visite mediche aeronautiche fatti all'estero.

2

Il Dipartimento può emanare prescrizioni sul personale aeronautico che non ha bisogno di una licenza per esercitare la sua attività.

3

Il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport regola il servizio medico aeronautico. L'organizzazione e le competenze attribuite all'Istituto di medicina aeronautica sono disciplinate in un'ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport d'intesa con il Dipartimento.56 33

Istruzione del personale aeronautico

Art. 26

Autorizzazione obbligatoria

L'istruzione del personale aeronautico che necessita di una licenza ufficiale può avvenire soltanto in una scuola, sotto riserva delle eccezioni che il Dipartimento stabilisce per certe categorie. La gestione di una tale scuola necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.


Art. 27

Presupposti per l'autorizzazione 1

L'autorizzazione per l'istruzione del personale aeronautico viene concessa quando il richiedente può provare che un'organizzazione di servizio provvista di istruttori qualificati, di personale tecnico, di installazioni, di documentazione e di locali garantisce un'istruzione appropriata.

55

Introdotto dal n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 apr. 2001 (RU 2001 1067).

ONA

11

748.01

2

Per l'istruzione del personale di volo, il richiedente deve inoltre provare che egli dispone di aeromobili adatti, sottoposti a manutenzione regolare, e che ha diritto di utilizzare un aerodromo adatto.57 2bis Se vengono impiegati aeromobili non registrati nella matricola svizzera degli aeromobili, l'Ufficio federale accorda l'autorizzazione soltanto previa intesa con la Direzione generale delle dogane e lo Stato nel quale l'aeromobile è registrato.

L'Ufficio federale richiede le relative conferme.58 3 L'Ufficio federale può emanare direttive sulle esigenze speciali alle quali certi generi d'istruzione debbono soddisfare.

4

L'organizzazione, i programmi d'istruzione e il regolamento di gestione della scuola sono sottoposti all'approvazione dell'Ufficio federale.

5

L'autorizzazione è accordata per un periodo determinato e può essere rinnovata dietro domanda. Essa non è trasferibile.


Art. 28

Vigilanza 1 L'Ufficio federale controlla la gestione delle scuole che istruiscono il personale aeronautico.

2

La direzione della scuola ogni anno deve fare rapporto all'Ufficio federale sull'andamento dell'istruzione. Gli eventi straordinari debbono essere annunciati immediatamente.

3

La formazione aeronautica sostenuta dalla Confederazione per aspiranti piloti militari, piloti professionisti o esploratori paracadutisti è sorvegliata da una speciale commissione federale di vigilanza. Nella sua attività di vigilanza, la Commissione è coadiuvata da ispettori dell'Ufficio federale, delle Forze aeree e, nell'ambito della formazione dei piloti militari e professionisti, anche da ispettori esterni nominati dall'Ufficio federale.59 4 L'ufficio sorveglia gli altri settori della formazione e del perfezionamento aeronautici sostenuti dalla Confederazione.60


Art. 29

Ritiro dell'autorizzazione 1

L'Ufficio federale può revocare provvisoriamente o per un periodo indeterminato l'autorizzazione all'istruzione del personale aeronautico, quando non sono più adempite le condizioni richieste per una gestione sicura e regolamentare della scuola o la direzione della stessa infrange le prescrizioni o i doveri che derivano dall'autorizzazione.

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 2003 (RU 2003 3384).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 2003 (RU 2003 3384).

59

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1998 (RU 1998 2570).

60

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

Aviazione

12

748.01

2

L'Ufficio federale può inoltre ordinare che istruttori o personale tecnico della scuola siano sospesi provvisoriamente o per un periodo indeterminato quando infrangono le prescrizioni, contravvengono ai loro doveri o si rivelano inadatti, specialmente iscrivendo agli esami allievi insufficientemente preparati.

4 ...61


Art. 30

a 76 5

Circolazione, esercizio e manutenzione 51 Competenza


Art. 77


62

52

Obbligo di notifica63

Art. 78

64 1 Particolari avvenimenti che compromettono o che potrebbero compromettere la sicurezza aerea vanno notificati all'Ufficio federale; in caso di infortuni aeronautici si applicano le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 1 della legge sulla navigazione aerea.

2

Il Dipartimento disciplina i particolari.

53

Restrizioni relative a certi aeromobili

Art. 79


65

61

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

62

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

65

Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534).

ONA

13

748.01

54


Presa di vedute aeree Art. 80
La presa di vedute aeree e la loro diffusione sono autorizzate sotto riserva della legislazione concernente la protezione delle opere militari.

55 Lancio

d'oggetti


Art. 81

È proibito lanciare oggetti da un aeromobile in volo, sotto riserva delle eccezioni
fissate dal Dipartimento.

56 Pubblicità

Art. 82

Sugli aeromobili

1

La pubblicità per mezzo di scritte e di immagini applicate agli aeromobili è permessa con riserva delle disposizioni della rimanente legislazione federale.66 2

I contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione devono in ogni caso essere chiaramente riconoscibili.

3

...67


Art. 83

Per mezzo d'aeromobili È vietata ogni altra forma di pubblicità per mezzo d'aeromobili, segnatamente il lancio di volantini, la scrittura con fumogeni, l'utilizzazione di altoparlanti e il rimorchiamento di banderuole.

57


Dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili Art. 84
Per le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili è necessaria un'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'autorizzazione prescrive le condizioni richieste.

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

67

Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534).

Aviazione

14

748.01

58

Manifestazioni aeronautiche pubbliche

Art. 85

Definizione Le manifestazioni aeronautiche pubbliche sono manifestazioni alle quali il pubblico è invitato e che comprendono dimostrazioni e gare, nonché l'esecuzione di voli con passeggeri al di fuori degli aerodromi.


Art. 86

Autorizzazione obbligatoria

1

Le manifestazioni aeronautiche pubbliche necessitano, sotto riserva del capoverso 2, di un'autorizzazione dell'Ufficio federale. Prima di permettere grandi manifestazioni, occorre udire il parere dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.68 2 Non necessitano di alcuna autorizzazione: a. le manifestazioni aeronautiche pubbliche sugli aerodromi se sono ridotte a voli con passeggeri e a competizioni fra i membri di una associazione d'aviazione locale, con partecipazione di singoli invitati; b.69 le manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi se vi partecipano al massimo due palloni liberi; c. le manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi se vi partecipano al massimo due elicotteri, sotto riserva dell'approvazione delle autorità comunali; d. ...70


Art. 87

Domanda 1 La domanda di autorizzazione per una manifestazione aeronautica pubblica deve essere presentata all'Ufficio federale al più tardi tre settimane prima della manifestazione.

2

Essa deve indicare: a. il luogo e la data; b. l'organizzatore; c. il direttore responsabile; d. il piano d'organizzazione e gli aeromobili previsti; e. il programma;

f.

un compendio delle disposizioni prese in vista della manifestazione, in particolare per quanto concerne la sicurezza degli spettatori, la circolazione a terra e nell'aria, nonché il servizio sanitario.

68 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).

70

Abrogata dal n. I dell'O del 25 ago. 1976 (RU 1976 1921).

ONA

15

748.01

3

Per le manifestazioni sugli aerodromi la domanda deve essere corredata del consenso scritto dell'esercente dell'aerodromo: trattandosi di altri terreni, è necessario produrre il consenso scritto dei proprietari e una dichiarazione dell'autorità cantonale competente, secondo la quale essa non solleva alcuna obiezione contro lo svolgimento della manifestazione.

4

Se si tratta di una manifestazione aeronautica pubblica al di fuori di un aerodromo, occorre allegare alla domanda: a. un frammento della carta topografica nella scala 1:25000, dove sia contraddistinto in modo speciale il terreno previsto;

b. uno schizzo del terreno nella scala 1:50000 che indichi chiaramente anche gli ostacoli al volo esistenti nelle adiacenze del terreno.


Art. 88

Esame L'Ufficio federale esamina la documentazione e fa una perizia in modo particolare del terreno scelto.


Art. 89

Autorizzazione

1

L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione quando l'organizzatore ha provato l'esistenza della garanzia supplementare della sua responsabilità civile verso i terzi a terra, giusta le disposizioni dell'articolo 133, e ha accertato che le altre condizioni sono adempiute.

2

Esso stabilisce le condizioni e le direttive richieste per motivi di sicurezza e di rumore.


Art. 90

Direzione della

manifestazione

1

Il direttore della manifestazione, oltre alla direzione dell'esercizio aereo, ha in particolare i compiti seguenti:

a. controllare le licenze del personale navigante e i certificati degli aeromobili impiegati;

b. impartire al personale incaricato di disciplinare il servizio di volo le istruzioni generali sull'organizzazione di tale servizio e del servizio di sicurezza;

c. controllare se gli aeromobili utilizzati sono menzionati nell'autorizzazione d'organizzare la manifestazione; d. vigilare affinché il programma approvato sia rispettato.

2

Sugli aerodromi, questi diritti e obblighi spettano al capo dell'aerodromo. Egli può delegarli, sotto la sua vigilanza, al direttore della manifestazione.


Art. 91

Vigilanza L'Ufficio federale può fare sorvegliare la manifestazione da un perito; i compiti di quest'ultimo sono stabiliti di caso in caso.

Aviazione

16

748.01

59 ...71


Art. 92

a 98 510

Ritiro delle autorizzazioni

Art. 99

Le autorizzazioni possono essere ritirate o limitate se non sono più adempiute le
condizioni alle quali erano state rilasciate.

672 Navigazione aerea

commerciale

61 Autorizzazione d'esercizio


Art. 100

Voli commerciali

1

I voli sono commerciali quando: a. implicano, sotto una forma qualsiasi, una rimunerazione volta a coprire più dei costi per la locazione dell'aeromobile, per il carburante nonché per le tasse aeroportuali e la sicurezza aerea; e b. sono accessibili a una cerchia indeterminata di persone.

2

I voli di un'impresa titolare di un'autorizzazione di esercizio sono presunti commerciali. È fatta salva la valutazione dei fatti sotto l'angolazione del diritto doganale e fiscale.

3

Nel caso di voli non commerciali rimunerati, i passeggeri devono essere informati in anticipo del carattere privato del volo e delle conseguenze che ne derivano per quanto concerne la protezione assicurativa.


Art. 101

Durata dell'autorizzazione d'esercizio L'autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni al massimo; può essere rinnovata su domanda.


Art. 102

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione d'esercizio se: a. le condizioni di rilascio non sono più adempiute; b. le prescrizioni sono violate ripetutamente o in modo grave, o c. gli oneri non sono adempiuti.

71

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1998 (RU 1998 2570).

ONA

17

748.01

611

Imprese con sede in Svizzera

Art. 103

Condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione 1

Un'impresa con sede in Svizzera può ottenere l'autorizzazione d'esercizio per il trasporto commerciale di persone e merci (art. 27 LNA) se: a. l'impresa è iscritta in Svizzera nel registro di commercio allo scopo di esercitare il traffico aereo commerciale;

b. l'impresa si trova sotto il controllo effettivo di cittadini svizzeri e per la maggior parte è di proprietà di cittadini svizzeri; è fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri e a società svizzere in virtù di accordi internazionali73; c. inoltre, nel caso di una società anonima, più della metà del capitale azionario è costituito di azioni nominative ed è per la maggior parte di proprietà di cittadini svizzeri o di società commerciali e cooperative in mani svizzere; è fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali74; d. l'impresa ha una licenza per trasporti aerei che regola in particolare l'organizzazione dell'esercizio e della manutenzione; e. gli aeromobili esercitati dall'impresa adempiono le esigenze minime per i servizi previsti e sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili; d'intesa con la Direzione generale delle dogane, gli aeromobili possono essere iscritti nella matricola di un Paese con il quale è stato concluso un accordo internazionale75 che prevede questa possibilità; f. l'impresa esercita almeno un aeromobile di cui è proprietaria o che gestisce in base a un contratto leasing, il quale le garantisce il libero impiego dell'aeromobile per un periodo di almeno sei mesi; g. l'impresa dispone di equipaggi propri, titolari delle licenze necessarie per l'attività prevista;

h. l'impresa dispone dei diritti d'uso necessari sull'aerodromo svizzero previsto quale ubicazione dell'esercizio. I diritti d'uso possono anche essere riconosciuti su un aerodromo estero situato in uno Stato con il quale è stato concluso un accordo internazionale76 che prevede il libero stabilimento delle imprese di trasporti aerei;

73 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

74 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

75 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

76 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Aviazione

18

748.01

i.

l'impresa può provare in modo credibile che è in grado di far fronte in ogni tempo ai suoi obblighi nei 24 mesi che seguono l'inizio della sua attività e, senza tener conto degli introiti d'esercizio, di coprire le sue spese fisse e variabili nei tre mesi che seguono l'inizio dell'attività, conformemente al piano di gestione; gli obblighi e i costi devono essere determinati in base a previsioni realistiche.

2

Allo scopo di garantire che la maggioranza del capitale sociale sia in mano svizzera, un'impresa titolare di un'autorizzazione di esercizio o una società di partecipazione che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione maggioritaria in un'altra impresa deve disporre di un diritto di compera sulle quote di capitale quotate in borsa che sono state acquistate da stranieri. Il diritto di compera deve essere esercitato entro dieci giorni dalla dichiarazione di acquisto all'impresa, allorché la partecipazione straniera al capitale sociale iscritta nel registro delle azioni ha raggiunto il 40 per cento dell'insieme del capitale sociale o allorché detta partecipazione ha superato la partecipazione svizzera iscritta nel registro in questione. Il prezzo d'acquisto corrisponde al corso della borsa al momento dell'esercizio del diritto di compera. L'impresa pubblica periodicamente il tasso di partecipazione straniera al capitale sociale. È fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali77.

3

In casi debitamente motivati, l'Ufficio federale, d'intesa con la Direzione generale delle dogane, può autorizzare per un periodo determinato l'uso di un aeromobile iscritto nella matricola di uno Stato con il quale non è stato concluso alcun accordo internazionale78 che prevede questa possibilità.

4

In casi debitamente motivati, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, c e h. Può autorizzare la delega di taluni compiti d'esercizio a altre imprese svizzere o straniere.


Art. 104

Palloni, alianti e aeromobili di categorie speciali 1

Le imprese di aerostati devono adempiere le condizioni prescritte nell'articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge sulla navigazione aerea e nell'articolo 103 capoverso 1 lettere a, e, g. In casi debitamente motivati, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle condizioni prescritte nell'articolo 103 capoverso 1 lettera a.

2

L'autorizzazione d'esercizio non è richiesta per le imprese che esercitano alianti e aeromobili di categorie speciali.

77 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

78 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

ONA

19

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Art. 105

Autorizzazione speciale Le autorizzazioni possono essere accordate sotto forma di autorizzazione speciale per una breve durata o per un numero esiguo di voli se è provato che sono adempiute le condizioni secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge sulla navigazione aerea e quelle secondo l'articolo 103 capoverso 1 lettere e, f e g.


Art. 106

Somma della responsabilità civile e obbligo di assicurarsi 1

L'autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente: a. dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima di 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, definiti dal Fondo monetario internazionale (diritti speciali di prelievo), in caso di morte o di lesioni personali; b. dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di danni ai bagagli; c. dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di danni alle merci; d. prova che è assicurato, fino a concorrenza di queste somme, contro i rischi legati alla sua responsabilità civile presso una compagnia d'assicurazione autorizzata ad esercitare l'attività in Svizzera in questo settore.79 2

Il contratto d'assicurazione deve contenere la disposizione seguente: se il contratto scade prima del momento indicato nel certificato di garanzia, la compagnia di assicurazione si impegna a coprire le pretese di risarcimento alle condizioni definite nel contratto, fino al momento della revoca dell'autorizzazione, ma al massimo durante quindici giorni dopo che l'Ufficio federale è stato informato della scadenza del contratto; è considerato momento della revoca il giorno in cui la decisione di revoca passa in giudicato.


Art. 107

Obbligo di informazione e di notifica 1

Su domanda, le imprese titolari di un'autorizzazione d'esercizio devono consentire in ogni momento all'Ufficio federale di esaminare la loro conduzione aziendale e i loro documenti commerciali e fornirgli le indicazioni necessarie per l'allestimento della statistica del traffico aereo.

2

Devono notificare immediatamente all'Ufficio federale gli incidenti particolari sopravvenuti nell'esercizio.

3

Le imprese che intendono servire nuovi continenti o regioni devono notificare i loro piani all'Ufficio federale. Esse gli notificano previamente anche tutti i progetti di fusione o incorporazione, nonché, entro 14 giorni, qualsiasi modifica della proprietà per quanto riguarda le partecipazioni singole che rappresentano il 10 per cento o più dell'intero capitale di partecipazione dell'impresa, della sua società madre o della sua holding.

79 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RS 748.411).

Aviazione

20

748.01

612

Imprese con sede all'estero

Art. 108

Condizioni generali dell'autorizzazione d'esercizio 1

L'autorizzazione d'esercizio per il trasporto commerciale di persone e di merci (art. 29 LNA) è rilasciata a un'impresa con sede all'estero se: a. l'impresa è abilitata nel suo Stato d'origine a effettuare il trasporto commerciale di persone e di merci nel traffico aereo internazionale;

b. l'impresa è oggetto, da parte delle autorità dello Stato d'origine, di una sorveglianza efficace per quanto riguarda gli aspetti tecnici e operativi;

c. il rilascio dell'autorizzazione non pregiudica interessi svizzeri essenziali; d. imprese svizzere sono autorizzate a trasportare dal territorio dell'impresa persone o merci a condizioni equivalenti; e. la responsabilità civile verso terzi al suolo è coperta (art. 125); e f.80 prova che dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima identica a quella richiesta dall'articolo 106 capoverso 1 lettere a-c.

2

Se non vi è alcun motivo manifesto di supporre che le condizioni prescritte nel capoverso 1 lettere a e b non siano adempiute, si può rinunciare ai controlli tecnici e operativi dell'impresa. Siffatti controlli possono tuttavia essere ordinati in ogni momento.

3

In casi debitamente motivati, si può rinunciare all'esigenza di cui nel capoverso 1 lettera d.


Art. 109

Obbligo d'informazione e di notifica Il titolare dell'autorizzazione d'esercizio è tenuto a notificare senza indugio all'Ufficio federale: a. tutti gli orari e i programmi dei voli da e verso la Svizzera; b. tutti gli incidenti particolari che sopravvengono in relazione con i voli da e verso la Svizzera; e

c. le indicazioni necessarie all'allestimento della statistica del traffico aereo.

62 Concessione di

rotte


Art. 110

Traffico di linea

1

Per traffico di linea si intendono i voli per il trasporto commerciale di persone o di merci se:

80 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RS 748.411).

ONA

21

748.01

a. sono effettuati durante un periodo minimo secondo una frequenza e una regolarità tali che essi risultano far parte si una serie sistematica evidente; e b. per il trasporto di persone, posti a sedere venduti individualmente sono offerti al pubblico.

2

Il Dipartimento emana prescrizioni d'esecuzione; tiene conto dell'evoluzione del traffico aereo internazionale.


Art. 111

Obblighi legati alla concessione 1

L'impresa concessionaria è tenuta a stabilire orari e tariffe e a sottoporli all'Ufficio federale. Essa deve renderli accessibili al pubblico in maniera appropriata. Inoltre è tenuta a garantire il rispetto degli orari e delle tariffe così resi pubblici. Il genere e l'entità degli obblighi di esercizio e di trasporto sono disciplinati nella concessione.

2

Il Dipartimento, segnatamente in caso di emergenza o di modifica della situazione, può dispensare l'impresa concessionaria, su domanda debitamente motivata, da tutti i suoi obblighi o da alcuni di essi o accordarle altre facilitazioni.


Art. 112

Revoca della concessione 1

Il Dipartimento può revocare la concessione in qualsiasi tempo e senza indennità se l'impresa concessionaria contravviene gravemente e ripetutamente ai suoi obblighi (art. 93 LNA).

2

Può inoltre revocare la concessione se le condizioni richieste per il rilascio non sono più adempiute.


Art. 113

Conferenza sugli orari L'Ufficio federale invita periodicamente gli ambienti interessati a conferenze sugli orari, nel corso delle quali sono in particolare discussi la configurazione della rete di linee e gli orari.

621

Imprese con sede in Svizzera

Art. 114

Domanda 1 Le imprese con sede in Svizzera devono allegare alla domanda per il rilascio di una concessione di rotta: a. la tavola delle rotte e l'orario; b. le tariffe e le condizioni di trasporto; c. informazioni relative al momento dell'inizio dell'esercizio; d. i dati sul materiale di volo previsto per l'esercizio; e. gli accordi di cooperazione con altre compagnie aeree; f.

i dati sulla redditività della linea richiesta.

Aviazione

22

748.01

2

Prima della decisione sulla domanda di concessione, l'Ufficio federale sente i governi dei Cantoni interessati, gli aerodromi interessati e le imprese di trasporti pubblici interessate. Inoltre, informa le altre imprese con sede in Svizzera che fossero pure in grado di assicurare l'esercizio della linea in questione.

3

Nei 14 giorni dopo la comunicazione da parte dell'Ufficio, le altre imprese possono manifestare il loro interesse per l'esercizio della linea. Esse dispongono in seguito di 45 giorni per depositare una domanda di concessione.

4

I capoversi 2 e 3 non sono applicabili se vi è un diritto al rilascio di una concessione di rotta conferito da un disciplinamento internazionale.


Art. 115

Decisione 1 Il Dipartimento può rifiutare la concessione di rotta segnatamente se la domanda di trasporto può essere soddisfatta in altro modo equivalente o se gli aerodromi che si prevede di servire non dispongono dell'infrastruttura necessaria per la procedura di avvicinamento strumentale.

2

Se sono depositate parecchie domande per la stessa linea e se il rilascio di parecchie concessioni non è possibile in casi debitamente motivati, il Dipartimento decide tenendo conto dei criteri seguenti:

a. la capacità dell'impresa di assicurare l'esercizio della linea durante almeno due periodi d'orario; b. le prestazioni che l'impresa si impegna a offrire al pubblico (qualità del prodotto, prezzi, aeromobili, capacità ecc.);

c. gli effetti sulla concorrenza nei mercati previsti; d. il servizio degli aerodromi svizzeri; e. l'utilizzazione economicamente sensata delle capacità e dei diritti di traffico esistenti;

f.

la data d'inizio dell'esercizio; g. l'adempimento di condizioni ecologiche (aeromobili quanto possibile silenziosi e poco inquinanti);

h. le prestazioni fornite finora dall'impresa concessionaria per sviluppare il mercato della linea in questione.

3

Il Dipartimento può invitare a pronunciarsi le imprese interessate.


Art. 116

Durata di validità della concessione di rotta 1

La concessione è rilasciata per otto anni al massimo.

2

Può essere rinnovata su domanda.

3

La decisione concernente il rinnovo è presa al più tardi due anni prima della scadenza della concessione. Per il resto è applicabile l'articolo 115.

ONA

23

748.01


Art. 117

Modifica e trasferimento di diritti e obblighi derivanti da concessioni 1

Il Dipartimento può modificare o trasferire diritti e obblighi derivanti da concessioni esistenti.

2

Può in particolare autorizzare un'impresa concessionaria a far effettuare i suoi voli da altre imprese svizzere o estere, segnatamente se: a. la sicurezza dell'esercizio è garantita; b. l'autorità incaricata della sorveglianza è chiaramente stabilita, e c. il pubblico è informato del trasferimento.

3

L'Ufficio federale può autorizzare la delega di determinati compiti di esercizio a altre imprese svizzere o estere.


Art. 118

Decadenza della concessione di rotta 1

Se un'impresa non fa uso dei diritti di traffico accordati nella concessione di rotta, qualsiasi altra impresa può fare domanda per esercitarli.

2

Il Dipartimento impartisce all'impresa concessionaria un termine massimo di tre mesi nel quale essa deve riprendere l'esercizio della linea. Questo termine può essere prorogato in casi debitamente motivati. La concessione decade se l'esercizio non è ripreso entro il termine fissato.

622

Imprese con sede all'estero

Art. 119

Domanda Le imprese con sede all'estero che intendono esercitare linee aeree sottopongono all'Ufficio federale una richiesta che comprende i dati e i documenti seguenti: a. la tavola delle rotte e l'orario; b. le tariffe;

c. le informazioni sulla data d'inizio dell'esercizio; d. i dati sul materiale di volo previsto per l'esercizio; e. le informazioni sul domicilio legale in Svizzera.


Art. 120

Procedura

1

Il rilascio di una concessione a un'impresa estera è retto dall'accordo internazionale determinante.

2

Se manca un accordo internazionale o se esso non prevede determinati diritti di traffico, il Dipartimento può rilasciare una concessione per una linea unica a un'impresa estera se questa è titolare dei necessari diritti di traffico concessi dal suo Stato d'origine.

Aviazione

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3

In caso di rilascio della concessione, il Dipartimento bada in particolare a che lo Stato d'origine dell'impresa accordi la reciprocità.


Art. 121

e 122 ...

6a81

Misure di sicurezza

Art. 122

a Misure speciali di sicurezza 1

Sugli aeroporti svizzeri con traffico aereo internazionale commerciale, a seconda della gravità della minaccia sono prese speciali misure di sicurezza onde prevenire attentati alla sicurezza dell'aviazione civile.

2

Sono misure speciali di sicurezza segnatamente il controllo di sicurezza dei passeggeri, dei bagagli a mano non registrati, dei bagagli registrati, del carico, della posta e degli aeromobili, nonché i provvedimenti intesi a garantire che nessun oggetto pericoloso che potrebbe essere impiegato per atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile possa pervenire a bordo degli aeromobili.

3

Le misure sono ordinate dal Dipartimento d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e previa consultazione della polizia cantonale competente, dell'esercente dell'aeroporto e delle imprese di trasporti aerei interessate. La responsabilità dell'esecuzione e del finanziamento di queste misure incombe all'esercente dell'aeroporto o alle imprese di trasporti aerei.

b Misure di sicurezza delle imprese di trasporti aerei 1

Le imprese di trasporti aerei che impiegano aeromobili nel traffico internazionale commerciale sono tenute a garantire l'esercizio sicuro dei loro apparecchi, conformemente alle esigenze fissate dal Dipartimento. Esse devono esporre le proprie misure in un piano di sicurezza.

2

I piani di sicurezza delle imprese svizzere sottostanno all'approvazione dell'Ufficio 3

Le imprese estere devono fornire la prova che il loro piano di sicurezza è stato approvato dall'autorità competente dello Stato nel quale hanno la sede principale; se include misure da applicare in Svizzera, il piano deve essere approvato dall'Ufficio.

c Addetti alla sicurezza 1

Per il controllo dei passeggeri e la prevenzione di reati a bordo d'aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale vengono impiegati addetti alla sicurezza.

81

Introdotto dal n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

ONA

25

748.01

2

Sono impiegati in veste di addetti alla sicurezza guardie di confine, membri dei corpi di polizia cantonale o cittadina come pure altre persone qualificate.

3

L'Ufficio federale di polizia decide circa l'impiego degli addetti alla sicurezza in ogni singolo caso, d'intesa con le imprese svizzere interessate, e ne informa l'Ufficio federale.82 4 La Confederazione prende a carico la retribuzione ordinaria e l'indennità per questi servizi straordinari degli addetti alla sicurezza; li assicura inoltre contro le conseguenze economiche degli infortuni sul lavoro.

d Disposizioni applicabili

1

Nella misura in cui nel presente capitolo sulle misure di sicurezza come pure nelle relative prescrizioni d'esecuzione non è contenuta nessuna disposizione speciale, si applicano le norme vincolanti per la Svizzera dell'allegato 17 alla Convenzione del 7 dicembre 194483 relativa all'aviazione civile internazionale.

2

Per il resto, il livello attuale della tecnica, come risulta segnatamente dalle raccomandazioni dell'allegato 17, è determinante. L'Ufficio federale può dare le istruzioni necessarie.

e Esecuzione

1

Il Dipartimento, d'intesa con il dipartimento federale di giustizia e polizia, emana prescrizioni onde precisare le misure di sicurezza, il concorso dei servizi interessati e la cooperazione con gli organi cantonali incaricati dell'esecuzione.84 2 In casi particolari, l'Ufficio federale può, secondo la gravità della minaccia, ordinare altri provvedimenti e fissare la ripartizione dei costi, d'intesa con il Ministero pubblico della Confederazione e dopo aver consultato la polizia aeroportuale competente come pure l'esercente dell'aerodromo interessato.

3

Sono fatte salve le attribuzioni speciali conferite in casi particolari al comandante di una polizia cantonale (art. 100bis LNA).

82 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. dell'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS 172.213.1).

83

RS 0.748.0. L'allegato 17 non è pubblicato nella RU. Se ne può prendere visione o può essere ottenuto presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile o ottenuto presso la Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7 84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).

Aviazione

26

748.01

6b85 Facilitazioni nella

navigazione

aerea

f Misure di facilitazione 1

Per l'esecuzione di misure di facilitazione nella navigazione aerea (facilitation) vigono le disposizioni direttamente applicabili dell'allegato 9 alla Convenzione del 7 dicembre 194486 relativa all'aviazione civile internazionale, nella versione vincolante per la Svizzera.

2

L'allegato menzionato nel capoverso 1 può essere consultato, in francese e in inglese, presso l'Ufficio federale e presso i servizi d'informazione degli aeroporti nazionali o ottenuto dietro pagamento presso il servizio competente dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI)87.

3

Le modifiche dell'allegato sono segnalate nella Pubblicazione d'informazione aeronautica (AIC), edita dall'Ufficio federale, e nel quadro di comunicazioni tecniche.

7 Responsabilità civile

71

Responsabilità dell'esercente dell'aeromobile verso i terzi a

terra

711 Natura

della

garanzia


Art. 123

1 Sotto riserva del capoverso 2, la responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere garantita per mezzo di un'assicurazione conclusa presso un istituto autorizzato ad esercitare in Svizzera questo genere di assicurazioni.

2 La garanzia proposta mediante deposito di valori o di una fideiussione solidale, è disciplinata di volta in volta dall'Ufficio federale nei limiti delle disposizioni che seguono.

712

Prova della garanzia

Art. 124

1 Quale prova della prestazione della garanzia della responsabilità civile, l'esercente dell'aeromobile deve produrre un certificato d'assicurazione, un certificato di deposito o una dichiarazione di fideiussione.

85 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 1998 (RU 1998 2570) 86 RS

0.748.0

87 Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue University, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7

ONA

27

748.01

2

L'Ufficio federale può rivolgersi al richiedente, all'assicuratore, al depositario o al fideiussore per maggiori ragguagli circa la garanzia. Esso può differire il rilascio del certificato di navigabilità finché non dispone di tali informazioni.88 713 Importo

della

garanzia


Art. 125

89 1 La responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere coperta almeno come segue per un sinistro (danni alle persone e danni materiali assieme): Copertura

minima

(milioni di diritti speciali di prelievo) a. aeroplani con peso al decollo inferiore a 500 kg 0,75

b. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 500 kg ma inferiore a 1000 kg 1,5

c. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 1000 kg ma inferiore a 2700 kg 3

d. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 2700 kg ma inferiore a 6000 kg 7

e. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 6000 kg ma inferiore a 12 000 kg 18

f. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 12 000 kg ma inferiore a 25 000 kg 80

g. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 25 000 kg ma inferiore a 50 000 kg 150

h. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 50 000 kg ma inferiore a 200 000 kg 300

i. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 200 000 kg ma inferiore a 500 000 kg 500

j. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 500 000 kg

700. 90

88

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° apr. 1995 (RU 1994 3028). Il cpv. 1 entra in vigore il 1° apr. 1995 per nuove iscrizioni nella matricola degli aeromobili ed il 1° apr. 1996 per gli aeromobili in quel momento immatricolati e per gli aeromobili stranieri (n. III cpv. 3 di detta modificazione) 90 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RS 748.411).

Aviazione

28

748.01

2

Il capoverso 1 non si applica ai palloni frenati, agli alianti da pendio, ai paracadute, ai cervi volanti e ai paracadute ascensionali. Per questi aeromobili il Dipartimento stabilisce l'importo di garanzia.91 3 Per voli che costituiscono un pericolo particolare, segnatamente a causa della natura delle merci trasportate, l'Ufficio federale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio alla prova di una copertura supplementare della responsabilità civile verso terzi al suolo.92 714

Contenuto del contratto d'assicurazione

Art. 126

Cambiamento del titolare e ritiro 1

Un contratto d'assicurazione deve prevedere: a. che in caso di cambiamento d'esercente durante la validità del contratto, le pretese fatte valere nei confronti del nuovo esercente siano parimenti coperte; b. che i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto d'assicurazione siano trasferiti al nuovo esercente;

c. che il nuovo esercente sia autorizzato a recedere dal contratto nel corso dei quattordici giorni che seguono il cambiamento di esercente; d. che l'assicuratore sia autorizzato a recedere dal contratto entro il termine di quattordici giorni a decorrere dal momento in cui ha avuto notizia del cambiamento d'esercente.

2

In caso di ritiro la garanzia cessa al momento indicato dall'articolo 128 lettera b.

3

Se, prima di quel momento, non è stata fornita all'Ufficio federale la prova di una nuova garanzia, il certificato di navigabilità deve essere ritirato.93 4 Se, nei quattordici giorni che seguono il cambiamento d'esercente, il nuovo esercente fornisce la prova di aver prestato una nuova garanzia, il contratto d'assicurazione anteriore è abrogato.


Art. 127

Portata delle prestazioni garantite 1

La garanzia deve coprire, fino ai limiti fissati dall'articolo 125, le pretese che i terzi a terra possono far valere contro l'esercente conformemente alle disposizioni della legge sulla navigazione aerea.

2

Per i danni causati da una persona che si trova a bordo, l'esercente risponde solo fino alla concorrenza dell'importo della garanzia, se questa persona non fa parte dell'equipaggio (art. 64 cpv. 2 lett. b LNA).

91 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RS 748.411).

92 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 1998 (RU 1998 2570).

93

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

ONA

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748.01

3

I danni causati a terra dal rumore degli aeromobili devono essere compresi nel contratto d'assicurazione.


Art. 128

Durata della garanzia e limiti territoriali Il contratto d'assicurazione deve contenere le seguenti disposizioni: a. se il contratto si estingue mentre l'aeromobile si trova in volo l'assicuratore resta obbligato verso i terzi a terra fino al prossimo atterramento che consenta un controllo ufficiale dei documenti di bordo, però al massimo durante ventiquattro ore; b.94 se il contratto si estingue prima del momento indicato nel certificato d'assicurazione, la compagnia d'assicurazione s'impegna ciononostante a garantire, a norma delle disposizioni contrattuali, le pretese di risarcimento fino al ritiro del certificato di navigabilità, al massimo però durante quindici giorni a decorrere dal momento in cui l'Ufficio federale è stato informato della cessazione del contratto. Il ritiro si considera effettuato il giorno in cui la decisione di ritiro passa in giudicato.

c. se un aeromobile oltrepassa i limiti di garanzia territoriali indicati nel certificato d'assicurazione, l'assicurazione è ciononostante valida nei confronti dei terzi danneggiati a terra, se il volo oltre tali limiti è imputabile a forza maggiore, ad una prestazione di assistenza giustificata dalle circostanze o a errori di pilotaggio, di condotta o di navigazione.


Art. 129

Rapporto tra il certificato d'assicurazione e la garanzia Il contratto d'assicurazione deve prevedere che per i terzi danneggiati sono determinanti le condizioni risultanti dal certificato d'assicurazione, anche se esse non concordano col contenuto del contratto.


Art. 130


95

715

Assicuratore e terzi danneggiati

Art. 131

1 L'esercente può esigere dall'assicuratore che questi corrisponda al terzo danneggiato l'indennità dovuta, indipendentemente dagli eventuali diritti di regresso, anche se le pretese del terzo danneggiato verso l'esercente sono superiori, conformemente alle disposizioni della presente ordinanza, a quelle che l'esercente stesso può far valere nei confronti dell'assicuratore.

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).

95 Abrogato dal n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RS 748.411).

Aviazione

30

748.01

2

Il terzo danneggiato non può far valere direttamente alcuna pretesa contro l'assicuratore, bensì ha il diritto di pegno, per l'importo che gli è dovuto quale indennizzo, sulle pretese dell'esercente nei riguardi dell'assicuratore.

716

Certificato di garanzia

Art. 132

Il certificato di garanzia indica l'importo della garanzia, la durata della stessa e la
validità territoriale.

71a96 Responsabilità dell'esercente di aeromobili nei confronti dei passeggeri
a 1 La copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri ammonta a 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. Per l'esercizio non commerciale di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o uguale a 2700 kg, la copertura minima può essere inferiore a questa somma ma deve ammontare almeno a 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. 2 In caso di esercizio non commerciale di un aeromobile senza passeggeri si può rinunciare alla copertura a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri. 3 Gli articoli 123, 124 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e 132 si applicano per analogia alla responsabilità civile verso i passeggeri.

72

Responsabilità in occasione di manifestazioni aeronautiche pubbliche 721 Garanzia della responsabilità dell'organizzatore

Art. 133

1 L'Ufficio federale autorizza le manifestazioni pubbliche giusta gli articoli 85 a 91 solo se il richiedente prova che è garantita la responsabilità civile dell'organizzatore.

96 Introdotto dal n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RS 748.411).

ONA

31

748.01

2

L'obbligo della garanzia è invece limitato, per un sinistro, ai seguenti importi minimi (danni alle persone e danni alle cose assieme): Importo della garanzia Fr.

a. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici di pattuglia e senza voli acrobatici a bassa quota 2 000 000

b. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici di pattuglia, ma con voli acrobatici a bassa quota 4 000 000

c. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici a bassa quota, ma con voli acrobatici di pattuglia 4 000 000

d. manifestazioni aeronautiche pubbliche con voli acrobatici di pattuglia e con voli acrobatici a bassa quota 10 000 000. 97

3

Per manifestazioni aeronautiche pubbliche che presentano un pericolo maggiore l'Ufficio federale può aumentare l'importo della garanzia.

722

Garanzia delle pretese contro gli esercenti

Art. 134

98 La garanzia prescritta dall'articolo 133 deve parimenti coprire le pretese di responsabilità civile fatte valere contro gli esercenti degli aeromobili partecipanti alla manifestazione, per quanto la garanzia prevista nell'articolo 125 non sia sufficiente.

73 Aeromobili stranieri

731

Copertura e prova obbligatoria99

Art. 135

100 1 L'esercente di un aeromobile estero, prima di utilizzarlo nello spazio aereo svizzero, deve assicurarsi che le pretese dei terzi relative alla responsabilità civile siano coperte secondo le aliquote dell'articolo 125. Deve poter comprovare la copertura.

2

L'esercente che utilizza parecchi aeromobili nello spazio aereo svizzero deve garantire la copertura soltanto della somma prevista per l'aeromobile il cui peso al decollo è il più elevato.

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).

99

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

Aviazione

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748.01

3

L'Ufficio federale dell'aviazione civile può rinunciare alla copertura per danni causati dal tumore o da una contaminazione radioattiva.

4

Può rinunciare alla copertura rispetto a Stati esercenti d'aeromobili.

5

Può esigere dagli interessati le informazioni necessarie.

732 Decisione101

Art. 136

102 1 L'Ufficio federale decide se la copertura fornita è sufficiente. Nel traffico aereo non commerciale esamina la copertura soltanto mediante campionatura.

2

La dichiarazione di una compagnia d'assicurazione ammessa in Svizzera per questo genere di affari, secondo la quale essa copre le pretese dei terzi relative alla responsabilità civile nei confronti dell'esercente di un aeromobile estero nel quadro della presente ordinanza, è sufficiente come prova della copertura.

74

Responsabilità civile del trasportatore aereo

Art. 137

1 Per i trasporti a pagamento con aeromobili e i trasporti gratuiti eseguiti da un'impresa di trasporto aereo che beneficia di una concessione o di un'autorizzazione d'esercizio sono applicabili le speciali disposizioni sulla responsabilità contenute nell'ordinanza del 17 agosto 2005103 sul trasporto aereo e le condizioni previste agli articoli 106 e 108.104 2 Per gli altri trasporti con aeromobili valgono le disposizioni del diritto svizzero delle obbligazioni105 sulla responsabilità.

8 Informazioni aeronautiche


Art. 138

L'Ufficio federale pubblica le seguenti informazioni aeronautiche: a. il

Manuale d'informazione aeronautica (AIP - Svizzera)106 che contiene informazioni di carattere duraturo che sono essenziali per la sicurezza della navigazione aerea; 101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

103 RS 748.411 104 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RS 748.411).

105 RS 220

ONA

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748.01

b. le notizie per il personale incaricato delle operazioni aeree (NOTAM) e le circolari d'informazione aeronautica (AIC) nelle quali vengono date informazioni, importanti per il personale aeronautico se tempestive, sulla costruzione, lo stato o la modificazione d'installazioni per la navigazione aerea, nonché sui servizi della circolazione, le procedure e i pericoli per la navigazione aerea.

8a107 Prescrizioni tecniche internazionali
a 1 Nell'ambito delle proprie competenze legislative il Dipartimento può in via eccezionale dichiarare direttamente applicabili singoli allegati, incluse le prescrizioni tecniche pertinenti, alla Convenzione del 7 dicembre 1944108 sull'aviazione civile internazionale, nonché prescrizioni tecniche stabilite nell'ambito della cooperazione tra autorità aeronautiche europee.

2

D'intesa con la Cancelleria federale, esso può prescrivere un tipo particolare di pubblicazione di tali disposizioni e disporre di rinunciare totalmente o parzialmente alla traduzione.

3

Decide circa il rifiuto degli allegati o degli emendamenti d'allegati di cui nell'articolo 90 lettera a secondo periodo della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale.109

9 Disposizioni amministrative

Art. 139

Moduli 1 I certificati d'assicurazione, le domande d'iscrizione nella matricola e le domande di rilascio o di rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e titoli personali devono essere presentate su moduli allestiti dall'Ufficio federale.

2

Questi moduli possono essere richiesti all'Ufficio federale o alle direzioni degli aerodromi.

3

Nei casi urgenti le richieste possono essere fatte per telefono, telegrafo o telescrivente.


Art. 140

Tasse Per le operazioni ufficiali delle autorità di vigilanza sono riscosse le tasse fissate dal corrispondente regolamento delle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla navigazione aerea110.

106 RU 1974 447 107 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

108 RS 0.748.0. Gli allegati non sono pubblicati nella RU.

109 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1996 1536).

Aviazione

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748.01


Art. 141

Statistica 1 L'Ufficio federale allestisce e pubblica la statistica del traffico aereo.

2

I titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze sono tenuti a fornire all'Ufficio federale i dati necessari all'allestimento della statistica.

10

Disposizioni transitorie e finali

Art. 142


111



Art. 143

Abrogazione delle disposizioni anteriori Sono abrogate:

a. l'ordinanza d'esecuzione della legge sulla navigazione aerea, del 5 giugno 1950112;

b. l'ordinanza del 22 novembre 1966113 concernente la presa di vedute aeree.


Art. 144

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1974.

110 [RU 1976 668, 1979 778. RU 1983 1526 art. 35 lett. a]. Ora: dall'O del 25 set. 1989 sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (RS 748.112.11).

111 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

112 [RU 1950 I 505, 1951 996 art. 15, 1958 720, 1960 374 art. 37 cpv. 2 1297 art. 45 1331, 1964 321, 1966 1544 art. 5 cpv. 2, 1967 906 935 art. 33 n. 1, 1968 888 art. 8 cpv. 2 1305, 1969 1161, 1972 1244] 113 [RU 1966 1544]

ONA

35

748.01

Allegato

114

(art. 2 cpv. 1 e 23 cpv. 1) Apparecchi volanti Aeromobili

Corpi

volanti

A

er

os

ta

ti

A

er

od

in

e

senza

m

otore

con

m

ot

ore

con

m

ot

ore

senza

m

otore

Razzi

(per uso civile,

es. razzi per ricerche, razzi m

odello)

Proiettili

(per uso civile,

es. proiettili antigrandine) Altri

(ad es. zain

o

propulsore m

a non i

veicoli a

cuscino d'aria)

Palloni

Dirigibili

frenati

liberi

aeroplani

alianti

alianti da pendi

o

paracadute

cervi volanti

a velatura

rotante

mo

to

veleggiat

ori

paracadute

ascendenti

de

lt

ap

la

ni

pa

ra

pe

nd

io

eliplani

elicotteri

114

Intr

odott

o dall'

O del

23

nov. 1994, in vigore dal

1° gen. 1995 (

R

U

1994

3028).

ONA

36

748.01