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Traduzione
Protocollo
alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Conchiuso a Ginevra il 5 luglio 1978 Adesione della Svizzera con strumento depositato il 10 ottobre 1983 Entrato in vigore per la Svizzera l'8 gennaio 1984 (Stato 21 aprile 2020) Le Parti al presente protocollo, Essendo Parti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di
merci su strada (CMR) adottata a Ginevra il 19 maggio 19561, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Ai fini del presente protocollo, per «Convenzione» si intende la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).
Art. 2
L'articolo 23 della Convenzione viene modificato come segue2: 1) il paragrafo 3 viene sostituito con il seguente testo: ...
2) alla fine di detto articolo, vengono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9: ...
Disposizioni finali
Art. 3
1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito e sono o membri della Commissione economica europea o vi sono ammessi a titolo consultivo in conformità al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione.
RU 1983 1933 1
RS 0.741.611 2
Le mod. possono essere consultate alla RU 1983 1933.
0.741.611.1
Circolazione stadale 2
0.741.611.1
2. Il presente Protocollo resterà aperto all'adesione degli Stati di cui a 1 paragrafo 1 del presente articolo e che sono Parti alla Convenzione.
3. Gli Stati che possono prendere parte ad alcuni lavori della Commissione economica europea in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione e che hanno aderito alla Convenzione possono diventare Parti contraenti al presente Protocollo aderendovi dopo la sua entrata in vigore.
4. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma a Ginevra dal 1° settembre 1978 al 31 agosto 1979 incluso. Dopo detta data sarà aperto all'adesione.
5. Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica dopo che lo Stato interessato avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito.
6. La ratifica o l'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'ONU.
7. Ciascuno strumento di ratifica o di adesione, depositato successivamente all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a termine gli adempimenti necessari all'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo così emendato.
Art. 4
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 90° giorno dopo che 5 degli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente Protocollo avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà il Protocollo o vi aderirà dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di 5 Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il 90° giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 5
1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo inviandone notifica al Segretario generale dell'ONU.
2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.
3. Ogni Parte contraente che cesserà d'essere Parte alla Convenzione cesserà contemporaneamente di essere Parte al presente Protocollo.
Art. 6
Qualora, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ed in seguito a denuncie, il numero delle Parti contraenti dovesse essere inferiore a 5, il presente Protocollo cesserà di essere in vigore alla data in cui l'ultima di dette denuncie avrà effetto.
Cesserà altresì di essere in vigore dalla data in cui la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore.
Contratto di trasporto internazionale. Prot.
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0.741.611.1
Art. 7
1. Ogni Stato potrà, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o successivamente, dichiarare, inviandone notifica al Segretario generale dell'ONU, che il presente Protocollo sarà applicato a tutti o a parte dei territori che rappresenta in campo internazionale e per i quali ha fatto una dichiarazione in conformità all'articolo 46 della Convenzione. Il presente Protocollo potrà essere applicato al territorio o ai territori menzionati nella notifica il 90° giorno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o, se in quella data il Protocollo non sarà ancora entrato in vigore, dalla data della sua entrata in vigore.
2. Ogni Stato che avrà fatto, conformemente al precedente paragrafo, una dichiarazione allo scopo di applicare il presente Protocollo ad un territorio che esso rappresenta in campo internazionale potrà, conformemente al precedente articolo 5, denunciare il Protocollo separatamente per quanto concerne detto territorio.
Art. 8
Qualunque controversia tra due o più Parti contraenti relativa alla interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che le Parti non siano riuscite a comporre per via di negoziato o per altra via potrà essere portata, a richiesta di una delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di giustizia per essere composta.
Art. 9
1. Ciascuna Parte contraente potrà, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o della sua adesione, dichiarare, mediante notifica inviata al Segretario generale dell'ONU, che non si considera vincolata dall'articolo 8 del presente Protocollo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'Art. 8 nei confronti delle Parti contraenti che avranno formulato detta riserva.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. potrà essere ritirata in qualunque momento mediante notifica inviata al Segretario generale dell'ONU.
3. Non sarà ammessa nessun'altra riserva al presente Protocollo.
Art. 10
1. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte contraente potrà chiedere la convocazione di una Conferenza per la revisione del presente Protocollo inviandone notifica al Segretario generale dell'ONU. Il Segretario generale notificherà detta richiesta a tutte le Parti contraenti e convocherà una Conferenza di revisione qualora, entro 4 mesi dalla data della notifica da lui inviata, almeno un quarto delle Parti contraenti gli notificheranno il loro consenso a tale richiesta.
2. Qualora venga convocata una Conferenza in conformità al precedente paragrafo, il Segretario generale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e le inviterà a presentare, entro 3 mesi, le proposte che esse desiderano sottoporre all'esame della Conferenza. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l'ordine del
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giorno provvisorio della Conferenza, nonché il testo di detta proposta, almeno 3 mesi prima dell'inizio della Conferenza.
3. Il Segretario generale inviterà alle Conferenze convocate in conformità al presente articolo tutti gli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo.
Art. 11
Oltre alle notifiche previste all'articolo 10, il Segretario generale dell'ONU notificherà agli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo: a) le ratifiche ed adesioni ai sensi dell'articolo 3; b) le date dell'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 4;
c) le comunicazioni ricevute ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 2; d) le denuncie ai sensi dell'articolo 5; e) l'abrogazione del presente Protocollo conformemente all'articolo 6; f) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 7; g) le dichiarazioni e le notifiche ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9.
Art. 12
Dopo il 31 agosto 1979, l'originale del presente Protocollo verrà depositato presso il Segretario generale dell'ONU, che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo.
Fatto a Ginevra, il 5 luglio 1978 in un unico esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
(Seguono le firme)
Contratto di trasporto internazionale. Prot.
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Campo d'applicazione il 21 aprile 20203 Stati partecipanti
Ratifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania
12 gennaio
2007 A
12 aprile
2007
Armenia
9 giugno
2006 A
7 settembre 2006
Austria
19 febbraio
1981 A
20 maggio
1981
Belarus
29 luglio
2008 A
27 ottobre
2008
Belgio
6 giugno
1983 A
4 settembre 1983
Ceca, Repubblica
29 giugno
2006 A
27 settembre 2006
Cipro
2 luglio
2003 A
30 settembre 2003
Croazia
31 gennaio
2017 A
1° maggio
2017
Danimarca
20 maggio
1980
28 dicembre 1980
Estonia
17 dicembre 1993 A
17 marzo
1994
Finlandia
15 maggio
1980
28 dicembre 1980
Francia*
14 aprile
1982 A
13 luglio
1982
Georgia
4 agosto
1999 A
2 novembre 1999
Germania
29 settembre 1980
28 dicembre 1980
Giordania
13 novembre 2008 A
11 febbraio
2009
Grecia
16 maggio
1985 A
14 agosto
1985
Iran
17 settembre 1998 A 16 dicembre 1998
Irlanda
31 gennaio
1991 A
1° maggio
1991
Italia
17 settembre 1982 A 16 dicembre 1982
Kirghizistan
2 aprile
1998 A
1° luglio
1998
Lettonia
14 gennaio
1994 A
14 aprile
1994
Libano
22 marzo
2006 A
20 giugno
2006
Lituania
17 marzo
1993 A
15 giugno
1993
Lussemburgo
1° agosto
1980
28 dicembre 1980
Macedonia del Nord
20 giugno
1997 A
18 settembre 1997
Malta
21 dicembre 2007 A
20 marzo
2008
Moldova
31 maggio
2007 A
29 agosto
2007
Norvegia
31 agosto
1984 A
29 novembre 1984
Paesi Bassi a
28 gennaio
1986 A
28 aprile
1986
Pakistan
30 maggio
2019 A
28 agosto
2019
Polonia
23 novembre 2010 A
21 febbraio
2011
Portogallo
22 agosto
1989 A
20 novembre 1989
Regno Unito
5 ottobre
1979
28 dicembre 1980
Gibilterra
5 ottobre
1979
28 dicembre 1980
Guernesey
9 ottobre
1986
7 gennaio
1987
Isola di Man
19 aprile
1982
18 luglio
1982
Romania*
4 maggio
1981
2 agosto
1981
Russia
3 febbraio
2016 A
3 maggio
2016
Slovacchia
20 febbraio
2008 A
20 maggio
2008
3
RU 1983 1933, 1985 1617, 1987 1143, 1990 1771, 1991 2271, 2005 2191, 2008 1645, 2011 4319, 2016 735 e 2020 1387.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
Circolazione stadale 6
0.741.611.1
Stati partecipanti
Ratifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Slovenia
21 novembre 2013 A
19 febbraio
2014
Spagna
11 ottobre
1982 A
9 gennaio
1983
Svezia
30 aprile
1985 A
29 luglio
1985
Svizzera*
10 ottobre
1983 A
8 gennaio
1984
Tunisia
24 gennaio
1994 A
24 aprile
1994
Turchia*
2 agosto
1995 A
31 ottobre
1995
Turkmenistan
18 settembre 1996 A 17 dicembre 1996
Ungheria
18 giugno
1990 A
16 settembre 1990
Uzbekistan
27 novembre 1996 A
25 febbraio
1997
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d'Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Al Regno in Europa.
Riserve e dichiarazioni Svizzera Il Consiglio federale svizzero, riferendosi all'articolo 23 paragrafi 7 e 9 della CMR,
introdotti giusta l'articolo 2 del Protocollo, dichiara che la Svizzera calcola il valore della propria moneta in diritti speciali di prelievo (DSP) nel modo seguente: La Banca nazionale Svizzera (BNS) comunica quotidianamente al Fondo monetario internazionale (FMI) il corso medio del dollaro USA sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DSP vien determinato secondo tale corso e secondo il corso dei DSP in dollari, calcolato dal FML In base a questi valori, la BNS calcola il corso medio del DSP e lo pubblica nel suo bollettino mensile.