01.07.2022 - * / In vigore
01.05.2011 - 30.06.2022
01.07.2006 - 30.04.2011
01.01.2005 - 30.06.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.06.2003 - 31.12.2003
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1

Ordinanza
sul servizio di volo militare
(OSVM)

del 9 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 3, 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b,
49 capoverso 3, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57, 58 e 150 capoverso 1
della legge federale militare del 3 febbraio 19951 (LM);
visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale
(LPers);
visto l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo
19493 sull'amministrazione dell'esercito, ordina:

Sezione 1: In generale

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'istruzione e il servizio: a.

dei piloti militari:
1.

piloti militari di milizia, 2.

piloti militari di professione; b.

degli operatori di bordo:
1.

operatori di bordo di milizia, 2.

operatori di bordo di professione; c.

degli operatori FLIR di professione; d.

dei fotografi di bordo di professione; e.

degli esploratori paracadutisti:
1.

esploratori paracadutisti di milizia, 2.

esploratori paracadutisti di professione; AS 2003 1302

1

RS 510.10

2

RS 172.220.1 3

RS 510.30

512.271

Istruzione

2

512.271

f.

degli operatori di ricognitori telecomandati in quanto personale non
navigante:
1.

operatori di ricognitori telecomandati di milizia:
piloti di ricognitori telecomandati,

operatori del carico utile;

2.

operatori di ricognitori telecomandati di professione:
piloti di ricognitori telecomandati,

operatori del carico utile.


Art. 2

Funzioni dei militari donne I militari donne possono rivestire le seguenti funzioni: a.

pilota militare:
1.

pilota militare di milizia su elicotteri e velivoli a elica, 2.

pilota militare di professione su elicotteri, velivoli a elica e velivoli da
trasporto;

b.

operatrice FLIR di professione; c.

fotografa di bordo di professione; d.

operatrice di ricognitori telecomandati in quanto personale non navigante:
1.

pilota di ricognitori telecomandati di milizia o pilota di ricognitori
telecomandati di professione, 2.

operatrice del carico utile di milizia o operatrice del carico utile di
professione.

Sezione 2: Ammissione, istruzione e classificazione

Art. 3

Ammissione

1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport (DDPS) disciplina l'ammissione ai corsi d'istruzione del servizio di volo
militare. All'ammissione esso tiene segnatamente conto dell'istruzione aeronautica
preparatoria e generale, nonché dell'idoneità medico-aeronautica e della buona
condotta.

2 Il Dipartimento decide sull'ammissione all'istruzione di pilota militare di professione, di operatore di bordo di professione, di operatore FLIR di professione, di
fotografo di bordo di professione, di esploratore paracadutista di professione o di
operatore di ricognitori telecomandati di professione in ogni singolo caso.

Servizio di volo militare 3

512.271


Art. 4

Istruzione di pilota militare di professione 1 Fino alla conclusione della scuola per piloti delle Forze aeree, l'istruzione di pilota
militare di professione comprende: a.

un'istruzione d'ufficiale fino all'ottenimento del brevetto di tenente; b.

una selezione aeronautica dopo l'istruzione di reparto; c.

una scuola per piloti delle Forze aeree.

2 L'Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree decide in merito all'ammissione di candidati che non hanno assolto l'istruzione aeronautica preparatoria (IAP).


Art. 5

Istruzione di operatore di bordo di milizia L'istruzione di operatore di bordo di milizia comprende: a.

un corso di 13 giorni al massimo che serve all'addestramento tecnico di base
e alla selezione;

b.

un corso tecnico di 120 giorni al massimo, che può essere diviso in più parti; c.

un corso di condotta I.


Art. 6

Istruzione di operatore FLIR di professione o di fotografo di bordo
di professione

L'istruzione di operatore FLIR di professione o di fotografo di bordo di professione
comprende:

a.

un corso di 13 giorni al massimo, che serve all'addestramento tecnico di
base e alla selezione; b.

un corso tecnico di 103 giorni al massimo.


Art. 7

Istruzione di esploratore paracadutista di milizia 1 L'istruzione di esploratore paracadutista di milizia comprende un corso di addestramento di base di 143 giorni al massimo, che serve segnatamente alla selezione e
all'istruzione tecnico-tattica, ed è suddivisa in: a.

una scuola reclute di esploratore paracadutista di 103 giorni; b.

un corso speciale di 40 giorni al massimo.

2 I soldati e i sottufficiali ammessi all'istruzione di esploratore paracadutista devono
assolvere la scuola reclute di esploratore paracadutista e il corso speciale.

3 I caporali esploratori paracadutisti compiono un servizio pratico di 103 giorni. Se
necessario, esso può essere suddiviso tra la scuola reclute e il corso speciale.

Istruzione

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512.271


Art. 8

Istruzione di operatore di ricognitori telecomandati di milizia 1 L'istruzione di operatore di ricognitori telecomandati di milizia fino al brevetto
comprende:

a.

un addestramento di base di 143 giorni al massimo, che serve alla selezione
aeronautica e all'istruzione di base:
1.

103 giorni nella scuola reclute dei ricognitori telecomandati, 2.

la scuola sottufficiali dei ricognitori telecomandati; b.

un servizio d'avanzamento formale e un approfondimento del servizio di
volo pratico:
1.

il servizio pratico come caporale nella scuola reclute dei ricognitori
telecomandati, di 103 giorni al massimo, 2.

la scuola ufficiali delle Forze aeree, con un servizio tecnico adeguato di
117 giorni.

2 L'avanzamento a operatore di ricognitori telecomandati operativo comprende un
servizio d'avanzamento di 108 giorni al massimo come servizio pratico con il grado
di tenente. Esso può essere assolto in parti, nel qual caso i moduli d'istruzione
teorici e pratici essenziali devono essere assolti senza interruzione.

3 L'istruzione di pilota di ricognitori telecomandati di milizia comprende, per piloti
militari brevettati e altri candidati idonei ai sensi dell'ordinanza del DDPS del
29 giugno 20004 sugli operatori di ricognitori telecomandati: a.

un corso per specialisti di 12 giorni al massimo per l'addestramento di base
tecnico e la selezione; b.

un corso tecnico di 30 giorni al massimo, che può essere frazionato.


Art. 9

Consegna del brevetto 1 Ottengono un brevetto: a.

i piloti militari di professione, dopo aver assolto con successo la scuola per
piloti delle Forze aeree; b.

gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di
bordo di professione, dopo aver assolto il corso tecnico; c.

gli esploratori paracadutisti, dopo aver assolto il corso speciale; d.

gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia, dopo aver compiuto la
scuola ufficiali o dopo aver assolto con successo l'istruzione conformemente
all'articolo 8 capoverso 3.

2 Coloro che hanno ottenuto il brevetto ricevono un attestato (brevetto). Con ciò
sono autorizzati a portare il corrispondente distintivo di specialista.

4

RS 512.271.4

Servizio di volo militare 5

512.271


Art. 10

Nomina dei piloti militari di professione Il DDPS nomina i piloti militari di professione su proposta delle Forze aeree.


Art. 11

Classificazione dei militari di milizia del servizio di volo militare 1 I militari di milizia del servizio di volo militare vengono classificati nelle seguenti
categorie:

a.

Categoria A:

1. piloti militari che pilotano velivoli da combattimento e che devono fornire un'elevata prestazione di volo, 2. piloti di elicotteri, al più tardi fino a 45 anni; b.

Categoria B:

1. piloti militari che eseguono voli di trasporto o di puntamento e compiti speciali, 2. piloti di elicotteri, al più tardi dal 46° anno di età,
3. operatori di bordo; c.

Categoria C:

1. piloti militari che pilotano soltanto velivoli d'allenamento,

2. esploratori paracadutisti.

2 Le Forze aeree decidono in ogni singolo caso sulla classificazione.

Sezione 3: Servizi d'istruzione delle formazioni

Art. 12

Portata

1 Per mantenere e promuovere la loro prontezza d'impiego, i piloti militari, gli
operatori di bordo, gli esploratori paracadutisti e gli operatori di ricognitori telecomandati sono chiamati a corsi d'allenamento.

2 I piloti militari di milizia, gli operatori di bordo di milizia, gli esploratori paracadutisti di milizia e gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia effettuano
inoltre un allenamento individuale.


Art. 13

Servizi

1 Gli ufficiali e i sottufficiali compiono tutti i servizi d'istruzione della loro formazione.

2 Secondo la categoria, sono chiamati annualmente per i servizi d'istruzione delle
formazioni:

a.

i piloti militari, per 33 giorni al massimo; b.

gli operatori di bordo, per 22 giorni al massimo; c.

gli esploratori paracadutisti, per 17 giorni al massimo; d.

gli operatori di ricognitori telecomandati, per 17 giorni al massimo.

Istruzione

6

512.271

3 Sono chiamati annualmente per l'allenamento individuale: a.

i piloti militari, per 12 giorni al massimo; b.

gli operatori di bordo, per 8 giorni al massimo; c.

gli esploratori paracadutisti, per 12 giorni al massimo; d.

gli operatori di ricognitori telecomandati, per 8 giorni al massimo.

4 Il DDPS stabilisce la durata dei servizi per le singole categorie.

Sezione 4: Idoneità medico-aeronautica

Art. 14

1 Possono essere assegnate al servizio di volo, al servizio di lancio con il paracadute
e al servizio di volo con ricognitori telecomandati soltanto le persone dichiarate
idonee dall'Istituto di medicina aeronautica (IMA).

2 L'idoneità medico-aeronautica viene accertata una prima volta in occasione
dell'ammissione e in seguito verificata regolarmente.

Sezione 5:
Sospensione dal servizio di volo o di lancio con il paracadute
e riammissione; proscioglimento


Art. 15

Sospensione

1 I membri del servizio di volo militare vengono sospesi temporaneamente o definitivamente dal servizio di volo o di lancio con il paracadute qualora: a.

non sussista più l'idoneità medica; b.

non soddisfino più le esigenze tecniche o caratteriali; c.

la loro funzione militare non sia più necessaria; d.

sia loro accordato un congedo per l'estero secondo l'articolo 48 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sui controlli militari, o non riescano ad allenarsi
convenientemente durante un soggiorno all'estero di durata inferiore a sei
mesi;

e.

come ufficiali siano assegnati alla riserva di personale secondo l'articolo 60
LM, eccettuati i piloti militari di professione; f.

una donna pilota militare, operatrice FLIR di professione, fotografa di bordo
di professione o operatrice di ricognitori telecomandati si trovi in congedo
per maternità; oppure

5

RS 511.22

Servizio di volo militare 7

512.271

g.

altri motivi importanti non facciano più apparire opportuno un ulteriore
impiego nella loro funzione.

2 Per i piloti militari di milizia della categoria A invece della sospensione può essere
ordinato il trasferimento nella categoria B.

3 Chi beneficia di un congedo per l'estero può essere, a richiesta, esentato dalla
sospensione se:

a.

esiste la necessità militare e b.

si dichiara disposto a compiere i servizi prescritti e si assume le spese di
viaggio per il tratto dei percorsi all'estero.

4 I piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione, i fotografi di bordo di professione, gli esploratori paracadutisti di professione e gli operatori di ricognitori telecomandati di professione il cui
impiego nel servizio di volo o di lancio con il paracadute non è più necessario,
possono essere definitivamente sospesi da tale servizio.


Art. 16

Competenza

1 La sospensione temporanea per motivi medici è decisa dall'IMA.

2 La sospensione definitiva dei piloti militari di professione, degli operatori di bordo
di professione, degli operatori FLIR di professione, dei fotografi di bordo di professione, degli esploratori paracadutisti di professione e degli operatori di ricognitori
telecomandati di professione è decisa dal DDPS su proposta delle Forze aeree.

3 In tutti gli altri casi la sospensione e la classificazione sono decise dalle Forze
aeree. L'IMA propone le sospensioni definitive per motivi medici.


Art. 17

Riammissione

1 I membri del servizio di volo militare che sono stati temporaneamente sospesi dal
servizio di volo o di lancio con il paracadute per motivi medici, possono esservi
riammessi soltanto dopo che l'IMA ha revocato la sospensione in base a un esame
medico.

2 Se la sospensione non è avvenuta per motivi medici e dura più di sei mesi,
l'interessato può riprendere la sua attività soltanto quando è stato dichiarato idoneo
dall'IMA.

3 Le Forze aeree decidono sulla collocazione nella categoria originaria o sulla
classificazione in una nuova categoria dopo che l'IMA ha dichiarato l'interessato
idoneo per la rispettiva categoria.

Istruzione

8

512.271


Art. 18

Proscioglimento dei piloti di milizia per motivi d'età 1 I piloti militari di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine
dell'anno civile in cui compiono il 52° anno d'età. Il DDPS può prevedere ulteriori
limitazioni.

2 I piloti collaudatori dell'Aggruppamento dell'armamento (ADA) rimangono nel
servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.


Art. 19

Proscioglimento dei piloti militari di professione per motivi d'età 1 I piloti militari di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione
del rapporto di lavoro.

2 I piloti di velivoli da combattimento monoposto nonché i primi piloti di velivoli da
combattimento biposto e velivoli scuola a reazione lasciano il servizio di volo con
aviogetti a 55 anni.

3 In casi eccezionali, il DDPS può, per motivi militari, aumentare il limite d'età
segnatamente quando la funzione di comando del pilota e la prontezza d'impiego
delle Forze aeree lo richiedono.


Art. 20

Proscioglimento degli operatori di bordo, degli operatori FLIR di
professione e dei fotografi di bordo di professione per motivi d'età 1 Gli operatori di bordo di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla
fine dell'anno civile in cui compiono il 52° anno d'età. Il DDPS può prevedere ulteriori limitazioni.

2 Gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del
rapporto di lavoro.


Art. 21

Proscioglimento degli esploratori paracadutisti per motivi d'età 1 Gli esploratori paracadutisti di milizia sono prosciolti dal servizio di lancio con il
paracadute il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 42° anno d'età.

2 Gli esploratori paracadutisti di professione rimangono nel servizio di lancio con il
paracadute fino alla cessazione del rapporto di lavoro.


Art. 22

Proscioglimento degli operatori di ricognitori telecomandati 1 Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di
volo con ricognitori telecomandati il più tardi alla fine dell'anno civile in cui
compiono il 52° anno d'età.

2 Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione rimangono nel servizio di
volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Servizio di volo militare 9

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Art. 23

Ulteriore impiego dopo la sospensione dal servizio di volo
o di lancio con il paracadute o dopo il proscioglimento 1 Dopo la loro sospensione (art. 15) o il loro proscioglimento (art. 18, 20, 21 e 22), i
membri del servizio di volo militare possono essere impiegati in funzioni che richiedono le conoscenze e le esperienze acquisite; il loro obbligo di prestare servizio
militare è disciplinato dall'articolo 13 capoversi 1-3.

2 Se l'interessato non è più impiegato in una di dette funzioni, il suo obbligo di
prestare servizio è disciplinato dall'articolo 42 LM.


Art. 24

Ulteriore impiego dopo la cessazione dell'attività di pilota militare
di professione o di operatore di ricognitori telecomandati
di professione

Dopo aver lasciato l'attività di pilota militare di professione o di operatore di
ricognitori telecomandati di professione delle Forze aeree, i piloti e gli operatori
possono, se necessario, essere impiegati come militari di milizia nella loro funzione
precedente.

Sezione 6: Utilizzazione di aeromobili civili o stranieri

Art. 25

1 Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo militare di
volare con aeromobili civili svizzeri o aeromobili stranieri. Esse possono ordinare
lanci con il paracadute da detti aeromobili.

2 Tali voli e lanci con il paracadute, segnatamente anche i voli effettuati da piloti
militari di professione per l'Ufficio federale di topografia, la Direzione federale
delle misurazioni catastali o altri organi federali, contano, conformemente alle
prescrizioni di servizio, come voli e lanci militari. Le Forze aeree decidono sulle
eccezioni.

3 Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo militare con
ricognitori telecomandati di eseguire impieghi con sistemi di ricognitori telecomandati esteri. Tali impieghi contano, conformemente alle prescrizioni di servizio, come
impieghi militari. Le Forze aeree decidono sulle eccezioni.

Sezione 7: Indennità

Art. 26

Diritto all'indennità 1 I militari di milizia del servizio di volo militare detentori del brevetto ricevono
un'indennità per le particolari esigenze poste dal servizio di volo e di lancio con il
paracadute. Il diritto sussiste a partire dal mese in cui cominciano l'allenamento.

Istruzione

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2 I piloti collaudatori dell'ADA non ricevono alcuna indennità.

3 L'indennità è stabilita nell'appendice.


Art. 27

Riduzione dell'indennità Ai militari di milizia del servizio di volo militare che non compiono tutti i servizi o
gli esercizi obbligatori, viene ridotta l'indennità per l'anno successivo. Questa
misura non comporta una riduzione del servizio di volo o dei lanci con il paracadute.


Art. 28

Indennità in caso di sospensione temporanea 1 I militari di milizia del servizio di volo militare ricevono l'indennità al massimo
durante tre mesi nel corso di un anno civile, se sono stati temporaneamente sospesi
dal servizio di volo o di lancio con il paracadute a causa di: a.

malattia, infortunio o congedo di maternità (mensilità di malattia); b.

soggiorno all'estero per una durata inferiore a sei mesi, se mantengono il
domicilio in Svizzera (mensilità di soggiorno all'estero).

2 Il diritto all'indennità inizia dopo la fine del mese nel quale è stata decisa la
sospensione.


Art. 29

Indennità in caso d'incidente o malattia 1 I militari di milizia del servizio di volo militare ricevono l'indennità durante tre
anni al massimo, se sono stati sospesi dal servizio di volo o di lancio con il paracadute per: a.

un incidente subito in occasione di un volo militare, di un lancio con il
paracadute o nell'ambito di attività strettamente legate a un impiego di volo
militare o di lancio con il paracadute; b.

una malattia in seguito a voli militari o a lanci con il paracadute.

2 Il diritto all'indennità inizia dopo la fine del mese nel quale è stata decisa la
sospensione.

3 La durata massima del diritto all'indennità dipende dalla durata complessiva del
servizio. In caso di ripetute sospensioni dell'interessato dal servizio di volo o di
lancio con il paracadute, si sommano le singole sospensioni.

4 Le indennità ricevute immediatamente prima che sia stata dichiarata la non
idoneità al volo o al lancio con il paracadute sono computate sull'indennità globale
ammessa.


Art. 30

Indennità in caso di sospensione per altri motivi 1 Ai militari di milizia del servizio di volo militare sospesi dal servizio di volo o di
lancio con il paracadute per altri motivi che non siano la malattia, l'infortunio, il
congedo di maternità o il congedo per l'estero, viene sospeso provvisoriamente il
versamento dell'indennità.

Servizio di volo militare 11

512.271

2 L'indennità viene versata con effetto retroattivo se l'interessato è stato sospeso dal
servizio di volo o di lancio con il paracadute non per colpa propria ed è riammesso a
detto servizio.

3 Il diritto all'indennità per il periodo della sospensione può essere ridotto totalmente o parzialmente, se l'interessato è stato sospeso dal servizio di volo o di lancio
con il paracadute per colpa propria. Per la commisurazione si tiene conto in particolare del grado della colpa e della condotta militare dell'interessato.

4 Il diritto all'indennità si estingue al momento della sospensione definitiva dal
servizio di volo o di lancio con il paracadute.

Sezione 8: Obbligo d'assicurazione

Art. 31

1 I militari di milizia del servizio di volo militare devono assicurarsi contro gli
infortuni di volo o di lancio con il paracadute per 50 000 franchi al minimo in caso
di morte e per 250 000 franchi al minimo in caso d'invalidità. Se non si assicurano
presso l'assicurazione collettiva amministrata dalle Forze aeree, devono depositare
la loro polizza d'assicurazione presso quest'ultime.

2 Tutte le altre persone che pilotano aeromobili militari o volano come passeggeri
sono assicurati dalle Forze aeree per i medesimi importi.

3 L'assicurazione completa le prestazioni dell'assicurazione militare o le prestazioni
secondo la LPers.

4 Per i militari di professione del servizio di volo militare e per i piloti collaudatori
dell'ADA, la conclusione dell'assicurazione è facoltativa.

5 Chi ha diritto a un'indennità secondo l'articolo 26 o conformemente all'ordinanza
del DDPS del 15 maggio 20036 sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di
lancio con il paracadute del DDPS, si assume i premi d'assicurazione. Negli altri
casi la Confederazione si assume i premi d'assicurazione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32

Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza. Esso emana le
prescrizioni d'esecuzione.


Art. 33

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 5 dicembre 19947 sul servizio di volo militare è abrogata.

6

RS 172.220.111.342.1 7

[RU 1995 98, 1996 806 1227, 1999 883, 2000 1743, 2002 1]

Istruzione

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Art. 34

Disposizione transitoria 1 Fino all'introduzione della nuova istruzione d'ufficiale nel quadro di Esercito XXI, il
programma d'istruzione previsto all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b e c può essere
assolto anche in ordine inverso o in maniera combinata.

2 Per l'istruzione e il perfezionamento dei piloti militari di milizia brevettati, fino al
31 dicembre 2003 rimane applicabile l'ordinanza del 5 dicembre 1994 sul servizio
di volo militare nella versione del 28 giugno 20008.


Art. 35

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.

8

RU 2000 1743

Servizio di volo militare 13

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Appendice

(art. 26)

Indennità di volo e di lancio con il paracadute L'indennità annuale per i militari di milizia del servizio di volo militare (art. 11)
è di:

a.

nella categoria A:

12 800 franchi;

b.

nella categoria B:

8 500 franchi;

c.

nella categoria C:

5 100 franchi.

Istruzione

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