01.01.2016 - * / In vigore
01.01.2012 - 31.12.2015
01.01.2009 - 31.12.2011
01.01.2001 - 31.12.2008
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1

Ordinanza

sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) del 5 aprile 2000 (Stato 6 giugno 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoversi 1, 2 e 4 nonché 39 capoverso 1 della legge del
7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente; visto l'articolo 57 della legge federale del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, ordina: Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina: a. la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all'estero; b. l'utilizzazione del ricavato della tassa per le indennità per il risanamento dei siti contaminati.

Sezione 2: Tassa

Art. 2

Obbligo di pagare la tassa 1

Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.

2

Chiunque esporta rifiuti in vista del loro deposito definitivo deve versare una tassa.

3

Non sottostanno all'obbligo della tassa il deposito di materiali inerti e di rifiuti edili in discariche per materiali inerti e l'esportazione di tali rifiuti in vista del loro deposito definitivo nelle relative discariche.

RU 2000 1398 1 RS

814.01

2 RS

172.010

814.681

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.681


Art. 3

Aliquota della tassa

1

L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta: a. per le discariche per sostanze residue: a 15 fr./t; b. per le discariche reattore: a 20 fr./t.

2

L'aliquota della tassa sui rifiuti esportati ammonta: a. per il deposito definitivo in discariche sotterranee: a 50 fr./t; b. per il deposito definitivo in altre discariche: a un importo equivalente a quello che sarebbe riscosso nel caso di un deposito definitivo dei rifiuti in una discarica in Svizzera.


Art. 4

Sorgere del credito fiscale Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito definitivo in Svizzera o al momento dell'esportazione.


Art. 5

Dichiarazione della tassa 1

Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono inoltrare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)3, ogni volta entro il 28 febbraio, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell'anno civile precedente.

2

La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l'ammontare della tassa. Essa va compilata su un modulo ufficiale; l'UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.

3

La dichiarazione costituisce la base per stabilire l'ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.

4

Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.

5

Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta dev'essere versato un interesse di mora del cinque per cento all'anno sull'ammontare della tassa dovuta.


Art. 6

Tassazione e termine di pagamento 1

L'UFAM stabilisce l'ammontare della tassa mediante decisione.

2

Il termine di pagamento è di 30 giorni.

3

In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del cinque per cento all'anno.

3

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Tassa per il risanamento dei siti contaminati 3

814.681


Art. 7

Riscossione posticipata Se l'UFAM ha fissato, per errore, un importo insufficiente per la tassa, esige il pagamento posticipato dell'importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.


Art. 8

Prescrizione 1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

2

Il termine di prescrizione s'interrompe e decorre da capo: a. quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;

b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.

3

Il credito fiscale si prescrive in ogni caso quindici anni dopo la scadenza dell'anno civile in cui è sorto.

Sezione 3: Indennità

Art. 9

Condizioni per le indennità 1

La Confederazione concede ai Cantoni indennità per il risanamento di: a. siti contaminati sui quali sono stati depositati per la maggior parte rifiuti urbani;

b. altri siti contaminati, in quanto i responsabili tenuti al pagamento non possano essere individuati o siano insolventi.

2

Essa concede indennità soltanto se: a. sul sito contaminato non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996;

b. le misure di risanamento sono state avviate dopo il 1° luglio 1997; c. il risanamento soddisfa le prescrizioni dell'ordinanza del 26 agosto 19984 sui siti contaminati (OSiti); d. i costi di risanamento computabili superano i 20 000 franchi; e e. per un sito contaminato giusta il capoverso 1 lettera b sussiste una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato.

3

Essa concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito contaminato, se tale parte soddisfa le condizioni in materia d'indennità.

4 RS

814.680

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.681


Art. 10

Ammontare delle indennità e costi di risanamento computabili 1

Le indennità ammontano al 40 per cento dei costi di risanamento computabili.

2

Sono considerati costi di risanamento computabili i costi necessari a un'esecuzione economica delle seguenti misure: a. indagine preliminare (art. 7 OSiti5) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti); b. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti); c. decontaminazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti (art. 16 lett. a OSiti); d. prima costruzione di impianti e infrastrutture finalizzati a impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente (art. 16 lett. b OSiti);

e. prima costruzione di impianti e infrastrutture necessari a imporre limitazioni dell'utilizzazione nel caso d'inquinamenti del suolo (art. 16 lett. c OSiti).


Art. 11

Richiesta d'indennità

Il Cantone inoltra all'UFAM una richiesta d'indennità. Essa deve contenere: a. la prova che sono soddisfatte le condizioni giusta l'articolo 9; b. le basi e gli elementi principali del progetto di risanamento (art. 17 OSiti6); c. la valutazione del progetto di risanamento da parte dell'autorità (art. 18 OSiti);

d. i probabili costi di risanamento; e. una valutazione dell'economicità delle misure; f.

un elenco dettagliato dei probabili costi di risanamento computabili.


Art. 12

Assegnazione e versamento delle indennità 1

Se sono soddisfatte le condizioni, l'UFAM assegna un'indennità e ne fissa il probabile ammontare.

2

Esso decide il versamento delle indennità se: a. dispone di un elenco, esaminato dal Cantone, dell'insieme dei costi di risanamento computabili effettivamente sorti; e

b. il ricavato della tassa copre i mezzi necessari.

3

Se il ricavato della tassa non copre tutti i mezzi necessari, al momento del versamento l'UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell'ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all'onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati sono trattati prioritariamente negli anni seguenti.

5 RS

814.680

6 RS

814.680

Tassa per il risanamento dei siti contaminati 5

814.681


Art. 13

Commissione tecnica

1

Per la consulenza dell'UFAM nell'evasione delle richieste d'indennità viene istituita una commissione.

2

Essa valuta le questioni di principio attinenti alla compatibilità ambientale, all'economicità e alla tecnica delle misure di risanamento.

3

Nella commissione sono rappresentati l'UFAM con due membri, i Cantoni con quattro membri e il settore dell'economia con tre membri. L'UFAM assume la presidenza.

4

L'UFAM nomina i membri della commissione e convoca quest'ultima secondo le necessità.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 14

Esecuzione

1

L'esecuzione della presente ordinanza compete all'UFAM.

2

I Cantoni sostengono l'UFAM nell'esecuzione della presente ordinanza. In particolare provvedono a informarlo tempestivamente qualora stabilissero che persone soggette all'obbligo della tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.


Art. 15

Entrata in vigore e prima riscossione della tassa 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

2

La tassa viene riscossa per la prima volta per l'anno 2001.

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.681