01.01.2026 - *
01.01.2023 - 31.12.2025 / In vigore
26.08.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 25.08.2022
01.01.2013 - 31.12.2021
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2004 - 30.09.2012
01.01.2002 - 31.12.2003
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
per la promozione delle attività giovanili
extrascolastiche
(Ordinanza sulle attività giovanili, OAG)
del 10 dicembre 1990 (Stato 29 gennaio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19891 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili - LAG), ordina:

Capitolo 1: Sussidi

Art. 1

Ripartizione dei sussidi I crediti annuali per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche sono assegnati, di norma, in proporzione del 90 per cento come sussidi finanziari annui, e del
10 per cento come sussidi a progetti particolari.


Art. 2

Composizione dei sussidi finanziari annui 1

I sussidi finanziari annui constano di un importo globale annuo e di contributi di partecipazione ai costi di formazione dei responsabili delle attività giovanili.

2

I crediti per sussidi annui sono assegnati, di norma, in proporzione del 70 per cento come importi globali annui, e del 30 per cento come indennità destinata formazione
dei responsabili delle attività giovanili.


Art. 3

Importo globale annuo 1

L'importo globale annuo è determinato in considerazione del campo d'attività (art. 4) e delle strutture (art. 5 cpv. 1) dell'istituzione responsabile.

2

L'importo globale annuo è assegnato per un anno civile, in base alle condizioni vigenti negli ultimi tre anni.2 RU 1990 2012

1

RS 446.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 179).

446.11

Lingue. Arti. Cultura 2

446.11


Art. 4

Campo d'attività

Il campo d'attività dell'istituzione responsabile comprende segnatamente l'allestimento di manifestazioni, compresi lo scambio di giovani, l'informazione e la documentazione, il coordinamento e la cooperazione su piano nazionale ed internazionale.


Art. 5

Strutture

1

Le strutture di un ente responsabile sono definite da elementi quali la forma d'ordinamento interno, la grandezza, la diffusione geografica, il plurilinguismo, la presenza di un servizio d'informazione e di consulenza, l'ordinamento finanziario.

2

Possono essere considerate particolarmente degne di promozione le istituzioni che si dedicano esclusivamente alle attività giovanili, che concedono ai giovani autonomia e diritto di codecisione e che favoriscono la parità dei sessi e la partecipazione di
stranieri.

3

...3


Art. 6

Calcolo degli importi globali annui 1

La valutazione del campo d'attività e delle strutture di un ente responsabile viene espressa con un numero di punti.

2

I crediti destinati agli importi globali annui sono ripartiti tra le istituzioni responsabili in modo proporzionale al punteggio loro assegnato.4

3

L'ufficio federale della cultura (UFC) può assegnare gli importi globali annui in base a convenzioni in materia di prestazioni piuttosto che in funzione del punteggio.
Le convenzioni in materia di prestazioni possono essere concluse con istituzioni responsabili: a.

che rappresentano a livello nazionale, in qualità di associazione mantello, di
piattaforma di coordinamento o in modo analogo, un numero notevole di
istituzioni responsabili che adempiono compiti di cui all'articolo 5 capoverso
1 lettere a-c LAG;

b.

che forniscono a livello nazionale prestazioni notevoli a favore delle attività
giovanili extrascolastiche.5

Art. 7

Formazione dei responsabili d'attività giovanili 1

Per formazione dei responsabili d'attività giovanili s'intende le manifestazioni indette per i giovani dalle istituzioni responsabili (corsi, seminari, cicli di formazione,
ecc.). Questa formazione deve distinguersi chiaramente dalle attività statutarie ordinarie, curare il perfezionamento o la formazione continua dei partecipanti destinati a
funzioni direttive e di consulenza, nonché migliorare le loro conoscenze e capacità.

3

Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 179).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 179).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 179).

Promozione delle attività giovanili extrascolastiche - O 3

446.11

2

L'UFC conviene con le istituzioni responsabili i requisiti riguardanti la formazione dei responsabili di attività giovanili.6

Art. 8


7

Calcolo delle indennità assegnate per la formazione dei responsabili
di attività giovanili

1

La formazione dei responsabili di attività giovanili è indennizzata una volta all'anno.

2

Le prestazioni delle istituzioni responsabili sono valutate secondo un sistema di punteggi che tiene conto in particolare del numero di giorni di formazione, del numero dei partecipanti e dell'importanza regionale o nazionale dei corsi.

3

Le istituzioni responsabili ricevono un'indennità calcolata in funzione del numero di punti a loro attribuiti. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 della legge sulle attività giovanili.

4

L'eventuale importo rimanente è impiegato come sussidio a progetti particolari.


Art. 9

Sussidio a progetti particolari 1

I crediti disponibili come sussidi a progetti particolari vengono adibiti a progetti nazionali ed internazionali.

2

I sussidi per progetti particolari sono assegnati quattro volte l'anno. Tre quarti dell'importo in questione vengono pagati, di regola, al momento della decisione
d'assegnamento. La rimanenza è pagata a progetto ultimato, in base a un rapporto e a
un consuntivo.


Art. 10

Direttive

1

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) emana direttive circa il procedimento di calcolo dei sussidi.

2

Le associazioni mantello che si occupano delle organizzazioni giovanili vanno udite prima dell'adozione o della modificazione di direttive.


Art. 11

Spese computabili

1

Si considerano spese computabili nel senso dell'articolo 6 capoverso 1 della LAG le spese d'esercizio dovute alla preparazione ed all'attuazione delle attività statutarie
ordinarie dell'istituzione responsabile (importi globali annui) o all'attuazione di un
progetto (sussidi a progetti particolari).

2

Non sono computabili le spese per investimenti straordinari nonché quelle cagionate per colpa dell'istituzione responsabile (multe, ammortamenti di prestiti, indennità, ecc.). Tali spese non sono sussidiabili.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 179).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993 (RU 1994 18).

Lingue. Arti. Cultura 4

446.11


Art. 12

Determinazione e versamento dei sussidi 1

L'UFC è competente per la determinazione e il pagamento dei sussidi. Il Consiglio svizzero delle attività giovanili partecipa al calcolo degli importi globali annui.

2

Le persone e gli organi consultati delle associazioni mantello che si occupano delle attività giovanili devono trattare in modo confidenziale le informazioni di cui sono
venuti a conoscenza nell'esercizio di tale funzione.


Art. 13

Presentazione delle domande 1

Le domande inerenti all'ottenimento di importi globali annui vanno presentate all'UFC entro la fine di marzo, corredate del conto dei risultati e del bilancio dell'esercizio decorso, nonché del programma e del preventivo dell'anno corrente.
L'UFC notifica le sue decisioni e conclude le convenzioni in materia di prestazioni
al più tardi entro il 1° luglio.8 2

Le domande d'indennità per la formazione dei responsabili delle attività giovanili vanno presentate all'UFC, corredate del conteggio delle spese, al più tardi alle seguenti scadenze: 31 maggio per il 1° trimestre, 31 agosto per il 2° trimestre, 30 novembre per il 3° trimestre, 28 febbraio per il 4° trimestre. L'UFC decide al più tardi
alla fine di aprile dell'anno seguente.9 3

Le domande di sussidio inerenti a determinati progetti vanno presentate all'UFC prima dell'attuazione del progetto. L'UFC decide in merito il 31 marzo, 30 giugno,
30 settembre e 31 dicembre.

4

L'UFC fornisce i moduli per le domande.

Capitolo 2: Altre prestazioni

Art. 14


10



Art. 15

Consegna gratuita di stampati federali 1

Le istituzioni sussidiabili giusta la LAG possono ottenere gratuitamente dall'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale (UCFSM) gli stampati federali
occorrenti per le loro attività.

2

D'intensa con la Cancelleria federale e con gli Uffici interessati, l'UFC allestisce ogni anno in casi giustificati, anche più spesso - un elenco degli stampati ottenibili
gratuitamente.

3

Presupposto per la consegna gratuita è la presentazione di un'attestazione dell'UFC, che va presentata all'UFCMS.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 179).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993 (RU 1994 18).

10

Abrogato dal n. I dell'O del 22 dic. 1993 (RU 1994 18).

Promozione delle attività giovanili extrascolastiche - O 5

446.11


Art. 16

Materiale dell'esercito e materiale sportivo 1

Per la formazione dei responsabili d'attività giovanili è prestato gratuitamente materiale dell'esercito e materiale sportivo.

2

La Scuola federale dello sport di Macolin (SFSM) è competente per la consegna del materiale.

3

Presupposto per il prestito gratuito del materiale è la presentazione di un'attestazione dell'UFC, che va presentata alla SFSM.

Capitolo 3: Altre disposizioni

Art. 17

Coordinamento con la promozione della ginnastica e dello sport 1

Una medesima attività non può esser promossa simultaneamente in virtù della legge federale, del 17 marzo 197211, che promuove la ginnastica e lo sport, e della
LAG.

2

Se è fatto valere un riconoscimento nel senso dell'articolo l9 dell'ordinanza del DFI del 10 novembre 198012 concernente Gioventù e Sport (OG + S) per la formazione di responsabili delle attività giovanili la procedura è disciplinata dal capitolo 3
della OG + S. Il riconoscimento va chiesto direttamente alla SFSM.

3

L'UFC non rilascia riconoscimenti a chi abbia compiuto una formazione di responsabile di attività giovanili.

4

L'UFC e la SFSM coordinano l'esecuzione delle due leggi federali.


Art. 18

Collaborazione con le associazioni mantello che si occupano
d'attività giovanili

L'UFC indice almeno una volta all'anno una seduta di coordinamento con le associazioni mantello che si occupano d'attività giovanili.


Art. 19

Commissione federale per la gioventù La Commissione federale per la gioventù elabora il proprio regolamento che deve
essere approvato dal DFI.

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 20

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.

11

RS 415.0

12

RS 415.31

Lingue. Arti. Cultura 6

446.11