01.01.2026 - *
01.01.2023 - 31.12.2025 / In vigore
26.08.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 25.08.2022
01.01.2013 - 31.12.2021
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1

Ordinanza

per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (Ordinanza sulle attività giovanili, OAG) del 10 dicembre 1990 (Stato 1° ottobre 2012) Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19891 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili - LAG), ordina: Capitolo 1: Sussidi

Art. 1

Ripartizione dei sussidi I crediti annuali per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche sono assegnati, di norma, in proporzione del 90 per cento come sussidi finanziari annui, e del 10 per cento come sussidi a progetti particolari.


Art. 2

Composizione dei sussidi finanziari annui 1

I sussidi finanziari annui constano di un importo globale annuo e di contributi di partecipazione ai costi di formazione dei responsabili delle attività giovanili.

2

I crediti per sussidi annui sono assegnati, di norma, in proporzione del 70 per cento come importi globali annui, e del 30 per cento come indennità destinata formazione dei responsabili delle attività giovanili.


Art. 3

Importo globale annuo 1

L'importo globale annuo è determinato in considerazione del campo d'attività (art. 4) e delle strutture (art. 5 cpv. 1) dell'istituzione responsabile.

2

L'importo globale annuo è assegnato per un anno civile, in base alle condizioni vigenti negli ultimi tre anni.2 RU 1990 2012

1

RS 446.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 179).

446.11

Attività giovanili extrascolastiche 2

446.11


Art. 4

Campo d'attività

Il campo d'attività dell'istituzione responsabile comprende segnatamente l'allestimento di manifestazioni, compresi lo scambio di giovani, l'informazione e la documentazione, il coordinamento e la cooperazione su piano nazionale ed internazionale.


Art. 5

Strutture 1 Le strutture di un ente responsabile sono definite da elementi quali la forma d'ordinamento interno, la grandezza, la diffusione geografica, il plurilinguismo, la presenza di un servizio d'informazione e di consulenza, l'ordinamento finanziario.

2

Possono essere considerate particolarmente degne di promozione le istituzioni che si dedicano esclusivamente alle attività giovanili, che concedono ai giovani autonomia e diritto di codecisione e che favoriscono la parità dei sessi e la partecipazione di stranieri.

3

…3


Art. 6

Calcolo degli importi globali annui 1

La valutazione del campo d'attività e delle strutture di un ente responsabile viene espressa con un numero di punti.

2

I crediti destinati agli importi globali annui sono ripartiti tra le istituzioni responsabili in modo proporzionale al punteggio loro assegnato.4 3

L'ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)5 può assegnare gli importi globali annui in base a convenzioni in materia di prestazioni piuttosto che in funzione del punteggio. Le convenzioni in materia di prestazioni possono essere concluse con istituzioni responsabili: a. che rappresentano a livello nazionale, in qualità di associazione mantello, di piattaforma di coordinamento o in modo analogo, un numero notevole di istituzioni responsabili che adempiono compiti di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a-c LAG; b. che forniscono a livello nazionale prestazioni notevoli a favore delle attività giovanili extrascolastiche.6

Art. 7

Formazione dei responsabili d'attività giovanili 1

Per formazione dei responsabili d'attività giovanili s'intende le manifestazioni indette per i giovani dalle istituzioni responsabili (corsi, seminari, cicli di forma3

Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2001, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2002 179).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 179).

5

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 179).

Ordinanza sulle attività giovanili 3

446.11

zione, ecc.). Questa formazione deve distinguersi chiaramente dalle attività statutarie ordinarie, curare il perfezionamento o la formazione continua dei partecipanti destinati a funzioni direttive e di consulenza, nonché migliorare le loro conoscenze e capacità.

2

L'UFAS conviene con le istituzioni responsabili i requisiti riguardanti la formazione dei responsabili di attività giovanili.7


Art. 8


8

Calcolo delle indennità assegnate per la formazione dei responsabili di attività giovanili 1

La formazione dei responsabili di attività giovanili è indennizzata una volta all'anno.

2

Le prestazioni delle istituzioni responsabili sono valutate secondo un sistema di punteggi che tiene conto in particolare del numero di giorni di formazione, del numero dei partecipanti e dell'importanza regionale o nazionale dei corsi.

3

Le istituzioni responsabili ricevono un'indennità calcolata in funzione del numero di punti a loro attribuiti. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 della legge sulle attività giovanili.

4

L'eventuale importo rimanente è impiegato come sussidio a progetti particolari.


Art. 9

Sussidio a progetti particolari 1

I crediti disponibili come sussidi a progetti particolari vengono adibiti a progetti nazionali ed internazionali.

2

I sussidi per progetti particolari sono assegnati quattro volte l'anno. Tre quarti dell'importo in questione vengono pagati, di regola, al momento della decisione d'assegnamento. La rimanenza è pagata a progetto ultimato, in base a un rapporto e a un consuntivo.


Art. 10

Direttive 1 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) emana direttive circa il procedimento di calcolo dei sussidi.

2

Le associazioni mantello che si occupano delle organizzazioni giovanili vanno udite prima dell'adozione o della modificazione di direttive.


Art. 11

Spese computabili

1

Si considerano spese computabili nel senso dell'articolo 6 capoverso 1 della LAG le spese d'esercizio dovute alla preparazione ed all'attuazione delle attività statutarie 7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 179).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1994 18).

Attività giovanili extrascolastiche 4

446.11

ordinarie dell'istituzione responsabile (importi globali annui) o all'attuazione di un progetto (sussidi a progetti particolari).

2

Non sono computabili le spese per investimenti straordinari nonché quelle cagionate per colpa dell'istituzione responsabile (multe, ammortamenti di prestiti, indennità, ecc.). Tali spese non sono sussidiabili.


Art. 12

Determinazione e versamento dei sussidi 1

L'UFAS è competente per la determinazione e il pagamento dei sussidi. Il Consiglio svizzero delle attività giovanili partecipa al calcolo degli importi globali annui.

2

Le persone e gli organi consultati delle associazioni mantello che si occupano delle attività giovanili devono trattare in modo confidenziale le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio di tale funzione.


Art. 13

Presentazione delle domande 1

Le domande inerenti all'ottenimento di importi globali annui vanno presentate all'UFAS entro la fine di marzo, corredate del conto dei risultati e del bilancio dell'esercizio decorso, nonché del programma e del preventivo dell'anno corrente.

L'UFAS notifica le sue decisioni e conclude le convenzioni in materia di prestazioni al più tardi entro il 1° luglio.9 2 Le domande d'indennità per la formazione dei responsabili delle attività giovanili vanno presentate all'UFAS, corredate del conteggio delle spese, al più tardi alle seguenti scadenze: 31 maggio per il 1° trimestre, 31 agosto per il 2° trimestre, 30 novembre per il 3° trimestre, 28 febbraio per il 4° trimestre. L'UFAS decide al più tardi alla fine di aprile dell'anno seguente.10 3 Le domande di sussidio inerenti a determinati progetti vanno presentate all'UFAS prima dell'attuazione del progetto. L'UFAS decide in merito il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

4

L'UFAS fornisce i moduli per le domande.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 179).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1994 18).

Ordinanza sulle attività giovanili 5

446.11

Capitolo 2: Altre prestazioni

Art. 14


11



Art. 15

Consegna gratuita di stampati federali 1

Le istituzioni sussidiabili giusta la LAG possono ottenere gratuitamente dall'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale (UCFSM)12 gli stampati federali occorrenti per le loro attività.

2

D'intensa con la Cancelleria federale e con gli Uffici interessati, l'UFAS allestisce ogni anno in casi giustificati, anche più spesso - un elenco degli stampati ottenibili gratuitamente.

3

Presupposto per la consegna gratuita è la presentazione di un'attestazione dell'UFAS, che va presentata all'UFASMS.


Art. 16

Materiale dell'esercito e materiale sportivo 1

Per la formazione dei responsabili d'attività giovanili è prestato gratuitamente materiale dell'esercito e materiale sportivo.

2

La Scuola federale dello sport di Macolin (SFSM) è competente per la consegna del materiale.

3

Presupposto per il prestito gratuito del materiale è la presentazione di un'attestazione dell'UFAS, che va presentata alla SFSM.

Capitolo 3: Altre disposizioni

Art. 17


13

Coordinamento con la promozione della ginnastica e dello sport 1

Una medesima attività non può essere promossa simultaneamente in virtù della legge del 17 giugno 201114 sulla promozione dello sport e della LAG.

2

Se per la formazione di responsabili delle attività giovanili è fatto valere un riconoscimento ai sensi delle disposizioni del programma «Gioventù+Sport», la procedura è disciplinata dall'ordinanza del 23 maggio 201215 sulla promozione dello sport.

3

L'UFAS non rilascia riconoscimenti ai partecipanti alla formazione dei quadri di Gioventù+Sport.

4

L'UFAS e l'UFSPO coordinano l'esecuzione delle due leggi federali.

11

Abrogato dal n. I dell'O del 22 dic. 1993, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1994 18).

12 Ora: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

13 Nuovo testo giusta l'art. 82 n. 4 dell'O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967).

14 RS

415.0

15 RS

415.01

Attività giovanili extrascolastiche 6

446.11


Art. 18

Collaborazione con le associazioni mantello che si occupano d'attività giovanili L'UFAS indice almeno una volta all'anno una seduta di coordinamento con le associazioni mantello che si occupano d'attività giovanili.


Art. 19


16

Commissione federale per l'infanzia e la gioventù La Commissione federale per l'infanzia e la gioventù elabora il proprio regolamento che deve essere approvato dal DFI.

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 20

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3993).