08.04.2017 - * / In vigore
01.01.2017 - 07.04.2017
13.09.2016 - 31.12.2016
01.11.2015 - 12.09.2016
01.01.2013 - 31.10.2015
01.01.2007 - 31.12.2012
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS)1 del 24 giugno 1977 (Stato 13 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 48 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 19763, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera.

2

Essa disciplina il rimborso delle spese assistenziali fra i Cantoni.

3

L'assistenza degli Svizzeri all'estero è retta dalla legge federale del 21 marzo 19734 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero; quella dei richiedenti l'asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari5 della Confederazione.6 Capitolo 2: Definizioni

Art. 2

Bisogno 1 È persona nel bisogno chi non può provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al sostentamento.7 RU 1978 221

1

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

2

[CS 1 3] 3

FF 1976 III 1197 4 RS

852.1

5 RS

142.31, 855.1 6

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 26 giu. 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS 142.31).

7

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

851.1

Assistenza

2

851.1

2

Il bisogno è giudicato secondo le prescrizioni e i principi vigenti nel luogo d'assistenza.


Art. 3

Prestazioni assistenziali

1

Sono prestazioni assistenziali a tenore della presente legge le prestazioni in denaro e in natura di un ente pubblico, pagate secondo il diritto cantonale alle persone nel bisogno e commisurate ai bisogni.

2

Non sono prestazioni assistenziali: a. le prestazioni sociali cui ha diritto l'interessato e il cui ammontare non è stabilito secondo l'apprezzamento dell'autorità bensì calcolato secondo le prescrizioni, segnatamente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, i contributi statali e comunali, disciplinati per legge o regolamento, alle spese d'alloggio, di istruzione e di assicurazione dei meno abbienti e altri contributi con carattere di sovvenzione;

b.8 i contributi minimi alle assicurazioni obbligatorie ente pubblico deve prestare in luogo degli assicurati;

c. i contributi prelevati da speciali fondi di soccorso statali e comunali; d. le spese per l'esecuzione di pene privative della libertà e di misure penali; e. l'estinzione di debiti fiscali da parte di un ente pubblico; f.

le spese di un ente pubblico per il patrocinio gratuito; g. l'assunzione delle spese di sepoltura.

Capitolo 3: Domicilio assistenziale Sezione 1: Costituzione in genere

Art. 4

1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2

L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.

8

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. della LF del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1).

Competenza ad assistere le persone nel bisogno - LF 3

851.1

Sezione 2:

Ricovero in case di cura o istituti; collocamento in una famiglia

Art. 5

La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un
maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un'autorità o da un organo tutelare non costituiscono domicilio assistenziale.

Sezione 3: Membri della famiglia

Art. 6


9

Coniugi; partner registrati Ogni coniuge e ogni partner registrato ha un proprio domicilio assistenziale.


Art. 7

10 Minorenni 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori o del genitore che esercita l'autorità parentale.

2

Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne condivide il domicilio assistenziale del genitore con il quale vive.

3

Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: a. alla sede dell'autorità tutoria che si occupa della sua tutela; b. al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; c. all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; d. al suo luogo di dimora, negli altri casi.


Art. 8


11

Computo della durata di domicilio per la determinazione dell'obbligo di rimborsare le spese L'obbligo di rimborsare le spese (art. 14 e 16) è regolato secondo i principi seguenti: a.12 se la durata del domicilio di coniugi o partner registrati che vivono in comunione domestica è diversa, determinante è quella più lunga;

9

Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

10

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

11

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

12 Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

Assistenza

4

851.1

b.13 se la comunione domestica è sciolta, è tenuto conto della durata del domicilio determinante fino a quel momento, purché i coniugi o i partner registrati non lascino il Cantone di domicilio;

c. se un minorenne acquisisce un proprio domicilio assistenziale senza lasciare il Cantone di domicilio, è tenuto conto della durata del domicilio determinante fino a quel momento.

Sezione 4: Fine

Art. 9

In genere

1

Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.14 2

In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3

L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un'autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.


Art. 10

Divieto di

sfratto

1

Le autorità non devono indurre una persona nel bisogno a lasciare il Cantone di domicilio, nemmeno mediante sussidi per le spese di trasloco o altre agevolazioni, a meno che ciò non sia nel suo proprio interesse.

2

In caso di infrazione al presente divieto, il domicilio assistenziale sussiste nel precedente luogo di domicilio per tutto il tempo in cui la persona nel bisogno non sarebbe presumibilmente partita senza l'intervento dell'autorità, ma al massimo per cinque anni.

3

Per gli stranieri, sono riservate le disposizioni su la revoca dei permessi di presenza, l'espulsione, il rinvio e il rimpatrio.

Capitolo 4: Dimora

Art. 11

1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

13 Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

14

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

Competenza ad assistere le persone nel bisogno - LF 5

851.1

2

Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.

Titolo secondo: Assistenza di cittadini svizzeri Capitolo 1: Competenza

Art. 12

Principio 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

2

Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.15 3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.16


Art. 13

Casi d'urgenza

1

Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.17 2

...18

Capitolo 2: Obbligo di rimborsare le spese Sezione 1: Obbligo del Cantone di domicilio

Art. 14

1 Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell'assistenza necessaria in caso d'urgenza e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell'assistito al luogo di domicilio.

2

Se il Cantone di dimora è anche Cantone d'origine, il Cantone di domicilio deve rimborsare le spese soltanto se il domicilio assistenziale sussiste da due anni.19 15

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332: FF 1990 I 46).

16

Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

17

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332: FF 1990 I 46).

18

Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 1990 (RU 1991 1328: FF 1990 I 46).

19

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332: FF 1990 I 46).

Assistenza

6

851.1

Sezione 2: Obbligo del Cantone d'origine

Art. 15


20

Rimborso al Cantone di dimora Se l'assistito non ha domicilio in Svizzera, il Cantone d'origine rimborsa al Cantone di dimora le spese dell'assistenza prestata.


Art. 16

Rimborso al Cantone di domicilio 1

Se l'assistito non è ancora domiciliato ininterrottamente da due anni in un altro Cantone, il Cantone d'origine rimborsa al Cantone di domicilio le spese dell'assistenza che lui stesso ha prestato, o che ha rimborsato al Cantone di dimora secondo l'articolo 14.

2

e 3 ...21


Art. 17

Assistiti cittadini di più Cantoni 1

Se l'assistito è cittadino di più Cantoni, è reputato Cantone d'origine quello in cui l'assistito o i suoi ascendenti hanno da ultimo acquistato il diritto di cittadinanza.

2

...22

Sezione 3: Obbligo della Confederazione

Art. 18

1 È riservato il rimborso di spese d'assistenza da parte della Confederazione in base a speciali disposti.23 2 Ha diritto al rimborso il Cantone di dimora o di domicilio che ha prestato l'assistenza.

Sezione 4: Famiglie i cui membri hanno diverso diritto di cittadinanza

Art. 19

1 Se i membri di una famiglia che vivono in comunione domestica non hanno lo stesso diritto di cittadinanza cantonale, le spese d'assistenza sono ripartite pro capite, eccettuate quelle inerenti ai bisogni personali di un singolo membro.

20

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332: FF 1990 I 46).

21

Abrogati(o) dal n. I della L del 14 dic. 1990 (RU 1991 1328: FF 1990 I 46).

22

Abrogati(o) dal n. I della L del 14 dic. 1990 (RU 1991 1328: FF 1990 I 46).

23

Vedi RS 141.0, 142.31, 852.1

Competenza ad assistere le persone nel bisogno - LF 7

851.1

2

Il Cantone d'origine di un membro della famiglia, se tenuto a rimborsare le spese secondo gli articoli 15 a 17, rimborsa al Cantone di dimora o di domicilio la parte di spese inerenti a questa persona.

Titolo terzo: Assistenza di stranieri Capitolo 1: Competenza

Art. 20

Stranieri domiciliati in Svizzera 1

Gli stranieri domiciliati in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, semprechè la legislazione di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.

2

Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia.24


Art. 21

Stranieri non domiciliati in Svizzera 1

Se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.25 2 Il Cantone di dimora provvede affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico.


Art. 22

Rimpatrio È riservato il rimpatrio giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale del 26 marzo 193126 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Capitolo 2: Obbligo di rimborsare le spese

Art. 23

1 Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell'assistenza necessaria e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell'assistito al luogo di domicilio.

2

Sono riservate le pretese di risarcimento verso lo Stato d'origine derivanti da trattati internazionali.

24

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

25

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

26

RS 142.20

Assistenza

8

851.1

Titolo quarto: Disposizioni diverse Capitolo 1: Tasse di cura

Art. 24

1 Il Cantone di domicilio che chiede al Cantone d'origine di rimborsargli le spese di ospedalizzazione o di ricovero o altre spese di cura può applicare unicamente le tariffe applicabili ai suoi abitanti.

2

Per il rimborso di queste spese da parte dello Stato d'origine di uno straniero s'applicano gli eventuali trattati internazionali.

Capitolo 2:

Contributi di mantenimento e d'assistenza giusta il diritto di famiglia

Art. 25

1 Il Cantone di domicilio è competente per far valere i diritti ai contributi di mantenimento o di assistenza trasferiti all'ente pubblico in virtù del Codice civile svizzero27; per gli stranieri non domiciliati in Svizzera è competente il Cantone di dimora.28 2

La competenza spetta al Cantone d'origine se ha rimborsato o deve rimborsare interamente le spese assistenziali al Cantone di dimora.29 3 Il Cantone di domicilio trasferisce al Cantone di origine una parte dei contributi riscossi, proporzionalmente alla partecipazione di questo alle spese assistenziali.

Capitolo 3: Restituzioni

Art. 26

...30 1 L'obbligo di restituzione dell'assistito e dei suoi eredi è retto dal diritto del Cantone in cui l'assistito era domiciliato al momento dell'assistenza. Le pertinenti pretese sono fatte valere e giudicate dalle autorità e dai tribunali di questo Cantone.

2

Se il Cantone d'origine ha rimborsato le spese assistenziali al Cantone di dimora, il diritto determinante e le autorità e i tribunali competenti sono quelli del Cantone d'origine.

27

RS 210

28

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990. in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

29

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990. in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

30

Tit. abrogato dal n. I della L del 14 dic. 1990 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Competenza ad assistere le persone nel bisogno - LF 9

851.1

3

Se l'assistito era uno straniero non domiciliato in Svizzera, il diritto determinante e le autorità e i tribunali competenti sono quelli del Cantone che ha prestato l'assistenza.

4

Se il Cantone d'origine ha partecipato alle spese assistenziali, il Cantone di domicilio gli versa la quota corrispondente dei contributi riscossi.31


Art. 27


32

Capitolo 4: Rettificazione

Art. 28

1 Ogni Cantone interessato può esigere la rettificazione di un caso assistenziale se risulta che la soluzione adottata o la decisione presa è manifestamente errata.

2

Il Cantone di dimora e il Cantone di origine possono esigere dal precedente Cantone di domicilio una rettificazione nel senso dell'articolo 10 capoverso 2 se le autorità del Cantone di domicilio hanno indotto la persona nel bisogno a lasciare il Cantone.

3

Il diritto alla rettificazione si restringe alle prestazioni assistenziali nei cinque anni precedenti l'istanza.

Titolo quinto: Competenza, procedura e contenzioso Capitolo 1: Via di servizio e norme cantonali di competenza

Art. 29

1 I Cantoni corrispondono tra loro per il tramite delle autorità cantonali competenti.

2

Ogni Cantone designa l'ente pubblico che deve provvedere all'assistenza o al rimborso delle spese e quello a cui devono essere versate le somme rimborsate dagli altri Cantoni.

31

Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

32

Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 1990 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Assistenza

10

851.1

Capitolo 2: Notifica d'assistenza

Art. 30

33 Casi d'urgenza

Il Cantone di dimora che assiste d'urgenza una persona nel bisogno e chiede il rimborso delle spese al Cantone di domicilio deve notificargli il caso assistenziale il più presto possibile.


Art. 31

Negli altri casi

1

Il Cantone di domicilio o di dimora che chiede il rimborso alle spese assistenziali al Cantone d'origine deve notificargli il caso assistenziale entro 60 giorni. In casi motivati, il termine è di un anno al massimo. L'obbligo del rimborso decade per i casi assistenziali notificati a posteriori.34 2 Il termine di notifica decorre appena la competente autorità assistenziale decide di accordare l'assistenza o appena il Cantone di domicilio riceve dal Cantone di dimora la notifica di cui all'articolo 30.

3

La notifica d'assistenza deve contenere le indicazioni necessarie al Cantone d'origine per determinare il suo obbligo di rimborsare le spese.

4

Non è necessaria una nuova notifica se l'assistenza dev'essere ripresa dopo un'interruzione di non meno di un anno.

Capitolo 3: Regolamento dei conti

Art. 32

1 Di norma entro 60 giorni dalla scadenza di ogni trimestre civile, il Cantone creditore presenta al Cantone debitore un conto complessivo delle spese d'assistenza dovute.35 2

Per ogni caso assistenziale deve essere allegata una distinta separata delle spese e degli introiti.

3

I coniugi o i partner registrati che vivono in comunione domestica e i figli minorenni con lo stesso domicilio assistenziale devono essere trattati, dall'aspetto contabile, come un solo caso assistenziale.36

33

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

34

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

35

Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

36

Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

Competenza ad assistere le persone nel bisogno - LF 11

851.1

4

Il Cantone debitore regola il conto entro un mese, indipendentemente dal regresso verso l'ente pubblico tenuto all'assistenza secondo il diritto cantonale.37 Capitolo 4: Contenzioso

Art. 33

Opposizione 1 Il Cantone che non riconosce la pretesa di rimborso delle spese, l'istanza di rettificazione o i conti deve, entro 30 giorni, fare opposizione motivata al Cantone richiedente.

2

Il termine d'opposizione decorre dal ricevimento della notifica d'assistenza, dei conti o dell'istanza di rettificazione.


Art. 34

Decisione e ricorso

1

Il Cantone richiedente, se non riconosce l'opposizione e questa non è ritirata, deve respingerla indicando i motivi e richiamandosi esplicitamente al presente articolo.

2

La decisione di rigetto diventa definitiva se il Cantone opponente, entro 30 giorni dal ricevimento, non interpone ricorso presso l'autorità giudiziaria cantonale competente.38 3 ...39

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 35

Esecuzione 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

2

I Cantoni emanano le disposizioni esecutive e adeguano le prescrizioni cantonali.

3

Se un Cantone non è in grado di adeguare tempestivamente la propria legislazione, il governo cantonale è autorizzato ad emanare un ordinamento provvisorio valido fino all'entrata in vigore delle prescrizioni cantonali modificate.

37

Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

38 Nuovo testo giusta il n. 119 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

39 Abrogato dal n. 119 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Assistenza

12

851.1


Art. 36

Abrogazioni Sono abrogati: 1. la legge federale del 22 giugno 187540 sulle spese di assistenza a malati e di sepoltura a decessi poveri di altri Cantoni; 2. il concordato del 25 maggio 195941 concernente l'assistenza nel luogo di domicilio;

3. la convenzione amministrativa del 17 maggio 196342 concernente gli assistiti cittadini di più Cantoni.


Art. 37

Disposizioni transitorie

1

I fatti rilevanti per il domicilio rimangono determinanti anche se occorsi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Per i casi assistenziali pendenti come casi concordatari al momento dell'entrata in vigore della presente legge non è necessaria una nuova notifica d'assistenza.


Art. 38

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 197943 40

[CS 8 697]

41

[RU 1961 3 1114, 1962 144 800 1506, 1963 400, 1965 949 1316, 1966 1342] 42

[RU 1963 1265, 1964 64 367 724, 1965 16 854 950, 1966 1658] 43

DCF del 16 gen. 1978 (RU 1978 212).