01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
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01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 31.12.2014
01.05.2012 - 30.06.2013
01.01.2012 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.04.2011
01.08.2010 - 31.12.2010
01.02.2010 - 31.07.2010
01.01.2009 - 31.01.2010
01.05.2006 - 31.12.2008
01.01.2005 - 30.04.2006
01.04.2003 - 31.12.2004
01.02.2001 - 31.03.2003
01.04.2000 - 31.01.2001
01.01.2000 - 31.03.2000
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611.01

Ordinanza
sulle finanze della Confederazione

(OFC)

del 5 aprile 2006 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 7 ottobre 20051 sulle finanze della Confederazione (LFC),2

ordina:

1 RS 611.0

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Capitolo 1: Consuntivo della Confederazione

Art. 1 Campo di applicazione

(art. 2 LFC)

1 Sempre che la legge e l'ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni della presente ordinanza riguardanti le unità amministrative si applicano per analogia:

a.
all'Assemblea federale;
b.
ai tribunali della Confederazione;
c.
alle commissioni di arbitrato e di ricorso;
d.
al Ministero pubblico della Confederazione;
e.
all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
f.
al Consiglio federale.3

2 È fatta salva la posizione speciale dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze), del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento (LParl).5

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

4 RS 171.10

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

Art. 2 Conti speciali

(art. 5 lett. b LFC)

Conti speciali sono tenuti da:

a.6
...
b.7
...
c.8
il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria;
d.9
il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato

6 Abrogata dall'art. 39 n. 2 dell'O del 5 dic. 2014 sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4579).

7 Abrogata dall'all. 2 n. II 6 dell'O del 15 set. 2017 sull'alcol, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

9 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008 (RU 2008 6455). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6747).

Art. 310

10 Abrogato dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Capitolo 2: Gestione globale delle finanze federali

Sezione 1: Pianificazione finanziaria e limiti di spesa

Art. 411 Oggetto e obiettivi della pianificazione finanziaria

(art. 19 LFC)

1 Mediante la pianificazione finanziaria il Consiglio federale regola il fabbisogno di finanziamento a medio termine e le spese. La pianificazione prende in considera­zione lo sviluppo economico e indica come il fabbisogno di finanziamento e le spese possano essere coperti sulla base dei ricavi presumibili.

2 La pianificazione finanziaria è intesa a:

a.
essere strettamente connessa alla pianificazione dei compiti e delle prestazioni;
b.
creare le condizioni per preventivi conformi al freno all'indebitamento e tenere conto delle opzioni di politica finanziaria dell'Assemblea federale;
c.
indicare in base a un ordine di priorità come i compiti dello Stato possano essere finanziati.

3 Essa prende in considerazione in particolare le ripercussioni finanziarie presumi­bili:

a.
degli atti normativi, delle decisioni finanziarie e delle assegnazioni dotati di efficacia giuridica;
b.
degli atti normativi accolti dall'Assemblea federale ma non ancora dotati di efficacia giuridica;
c.
dei progetti di atti normativi accolti dalla Camera prioritaria;
d.
dei progetti di atti normativi sottoposti da una commissione parlamentare a una Camera;
e.
dei messaggi adottati dal Consiglio federale a destinazione dell'Assemblea federale.

4 I progetti posti in consultazione sono presi in considerazione nella pianificazione finanziaria solo se la loro portata finanziaria può essere stimata.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 512 Piano finanziario di legislatura

(art. 19 LFC)

1 Il piano finanziario di legislatura presenta:

a.
lo sviluppo finanziario presumibile durante la legislatura;
b.
le prospettive finanziarie a medio termine nonché le priorità a medio termine del Consiglio federale in materia di politica fiscale e di politica delle uscite;
c.
le prospettive finanziarie a lungo termine nonché gli scenari di sviluppo per determinati settori di compiti.

2 La presentazione dello sviluppo finanziario durante la legislatura comprende indicazioni per ogni settore di compiti, concernenti segnatamente:

a.
gli obiettivi e le strategie;
b.
il fabbisogno di finanziamento;
c.
le riforme previste dal programma di legislatura e le conseguenze finanziarie che ne derivano.

3 Gli scenari di sviluppo per determinati settori di compiti si estendono per numerosi anni oltre la legislatura e sono elaborati sulla base dell'evoluzione a lungo termine delle finanze di tutti e tre i livelli statali, nonché delle assicurazioni sociali.

4 La Cancelleria federale e l'Amministrazione federale delle finanze (Amministrazione delle finanze) provvedono congiuntamente a coordinare quanto a materia e durata il programma di legislatura con il piano finanziario di legislatura (art. 146 cpv. 4 LParl13).

5 Di regola entro sei mesi dall'adozione del messaggio sul programma di legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale decisioni finanziarie pluriennali e periodiche di portata rilevante.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

13 RS 171.10

Art. 614 Piano integrato dei compiti e delle finanze

(art. 19 LFC)

1 Per il piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) annuale, si applicano per analogia le disposizioni concernenti:

a.
l'allestimento e i principi del preventivo (art. 18 e 19);
b.
il calcolo e la verifica delle domande di credito per il preventivo (art. 21 e 22);
c.
i preventivi globali, i gruppi di prestazioni e i singoli crediti (art. 27a-27c).

2 Il Consiglio federale emana istruzioni sugli articoli 4-6.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 7 e 815

15 Abrogati dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 9 Limite di spesa

(art. 20 LFC)

1 I limiti di spesa sono accordati sia in virtù di un messaggio con decreto federale particolare sia congiuntamente con il preventivo e le sue aggiunte.

2 In difetto di disposizioni in atti normativi speciali, spetta all'Amministrazione delle finanze determinare, sentite le unità amministrative interessate e il dipartimento, se le condizioni per un limite di spesa sono adempiute e in quale forma esso deve essere domandato.

Sezione 2: Crediti d'impegno

Art. 10 Definizioni

(art. 21 segg. e 63 cpv. 2 lett. d LFC)

1 Il credito d'impegno autorizza ad assumere impegni finanziari per un progetto determinato o per un gruppo di progetti simili sino all'importo massimo stanziato.

2 Il credito aggiuntivo a un credito d'impegno è il complemento di un credito d'impegno insufficiente.

3 Il credito complessivo comprende più crediti d'impegno specificati singolarmente dall'Assemblea federale.

4 Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante un decreto federale semplice, di modificare la ripartizione tra i crediti d'impegno all'interno di un credito complessivo.

5 Il credito quadro è un credito d'impegno con facoltà delegata di specificazione, grazie alla quale il Consiglio federale o l'unità amministrativa può, nel­l'ambito dell'obiettivo delineato dall'Assemblea federale, liberare singoli crediti d'impegno sino all'importo del credito stanziato.

6 ... 16

16 Abrogato dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 11 Eccezioni all'obbligo di chiedere un credito d'impegno

(art. 21 cpv. 1 LFC)

Non sono chiesti crediti d'impegno:

a.
se i costi totali nei singoli casi ammontano a meno di 10 milioni di franchi:
1.
per la locazione a lungo termine di immobili,
2.
per l'acquisto di beni materiali al di fuori del settore edile e immobi­liare,
3.
per l'acquisto di prestazioni di servizio;
b.
per l'assunzione di personale federale,
Art. 12 Calcolo e motivazione delle domande

(art. 22 LFC)

Le domande di credito delle unità amministrative devono soddisfare le seguenti esigenze:

a.
contenere una stima diligente del fabbisogno d'impegno;
b.
indicare, in caso di notevoli fattori d'incertezza comprovati, quali misure di gestione e correttivi adottare per far fronte al probabile fabbisogno supplementare;
c.
all'occorrenza prevedere e indicare adeguate riserve.
Art. 13 Stanziamento e procedura

(art. 23 LFC)

1 I crediti d'impegno sono stanziati sia in virtù di un messaggio con decreto federale particolare sia congiuntamente con il preventivo o le sue aggiunte.

2 Le domande di crediti d'impegno per fondi o per costruzioni sono rette dall'ordi­nanza dell'Assemblea federale del 18 giugno 200417 concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni.

3 In difetto di disposizioni in atti normativi speciali, spetta all'Amministrazione delle finanze determinare, sentite le unità amministrative interessate e il dipartimento, in quale forma il credito d'impegno deve essere domandato.

Art. 14 Elenco dei progetti, liberazione dei crediti

(art. 24 LFC)

1 Assieme alla domanda di credito complessivo deve essere presentato un elenco dettagliato dei progetti secondo un determinato schema. L'Amministrazione delle finanze stabilisce tale schema.

2 Sempre che nell'atto di stanziamento del credito non sia esplicitamente prevista la competenza del Consiglio federale, spetta ai dipartimenti decidere la liberazione di quote dei crediti quadro. I dipartimenti possono demandare tale competenza a servizi loro subordinati.

Art. 15 Controllo degli impegni

(art. 25 LFC)

1 L'unità amministrativa deve indicare nel registro di controllo relativo all'utilizza­zione di un credito d'impegno:18

a.
il saldo del credito;
b.
lo stato degli impegni assunti, ma non ancora contabilizzati, e le loro scadenze presumibili;
c.19
le spese risultanti e le uscite per investimenti;
d.
gli impegni ancora necessari per la conclusione del progetto.

2 Dopo la conclusione del progetto l'unità amministrativa contabilizza il credito e ne riferisce nel consuntivo della Confederazione.

3 I crediti d'impegno devono essere iscritti nel sistema di contabilità dell'unità amministrativa.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6747).

Art. 16 Crediti aggiuntivi a un credito d'impegno

(art. 27 LFC)

1 I crediti aggiuntivi a un credito d'impegno devono essere chiesti senza indugio, prima che siano assunti gli impegni, sempre che non servano a compensare il rincaro o le fluttuazioni dei tassi di cambio.

2 Essi sono di regola stanziati secondo la procedura applicata al credito d'impegno iniziale.

Sezione 3: Preventivo e aggiunte

Art. 18 Allestimento; procedura

(art. 29 LFC)

1 Il Consiglio federale fissa annualmente gli obiettivi che devono essere conseguiti con il preventivo ed emana istruzioni sul modo di allestirlo. Ne informa la Commissione delle finanze delle Camere federali.

2 Gli obiettivi annui devono almeno:

a.
garantire l'osservanza del freno all'indebitamento (art. 13-18 LFC);
b.
tenere conto delle opzioni di politica finanziaria dell'Assemblea federale.

3 L'Amministrazione delle finanze emana, congiuntamente con l'Ufficio federale del personale (Ufficio del personale) e il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF), istruzioni tecniche sulla procedura da seguire per le domande per il preventivo.21

21 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 dell'O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).

Art. 19 Principi

(art. 31 e 57 cpv. 4 LFC)

1 I seguenti principi si applicano al preventivo e alle sue aggiunte:

a.
espressione al lordo: le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti sono indicate separatamente nel loro importo integrale, senza reciproca compensazione. L'Amministrazione delle finanze può ordinare deroghe in singoli casi d'intesa con il Controllo delle finanze;
b.
integralità: nel preventivo sono iscritte tutte le spese e i ricavi presunti, nonché le uscite e le entrate per investimenti. Questi importi non possono essere contabilizzati direttamente negli accantonamenti e nei finanziamenti speciali;
c.
annualità: l'anno del preventivo corrisponde all'anno civile. I crediti inutilizzati decadono alla fine dell'anno del preventivo;
d.22
specificazione: un credito può essere utilizzato soltanto per lo scopo per il quale è stato stanziato (art. 57 cpv. 2 LFC).
2 Se più unità amministrative sono interessate al finanziamento di un progetto, si deve designare un'unità amministrativa che ne abbia la responsabilità. Questa deve esporre il preventivo totale.

3 Spetta all'Amministrazione delle finanze, consultato il dipartimento competente, decidere come articolare i crediti nel progetto di messaggio.23

4 I principi per la presentazione dei conti (art. 54) si applicano per analogia.24

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 20 Definizioni

(art. 30, 33, 35 e 36 LFC)

1 Il credito a preventivo autorizza l'unità amministrativa, per l'obiettivo indicato e sino a concorrenza dell'importo stanziato, durante l'anno del preventivo a effettuare uscite e a sostenere spese che non incidono sul finanziamento.25

2 Il credito aggiuntivo a un credito a preventivo è un credito a preventivo stanziato posteriormente a complemento del preventivo.

3 Il credito collettivo è un credito a preventivo il cui scopo è definito in termini generali; è segnatamente proposto per l'esecuzione di una molteplicità di impegni, per l'acquisizione centrale di materiale da parte dei servizi di acquisto o per l'agevolazione della gestione creditizia.26

4 Con la cessione di credito il Consiglio federale o un servizio designato dallo stesso assegna quote di credito provenienti da un credito collettivo a singole unità amministrative.27

5 Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro.

6 Il sorpasso di credito è l'utilizzazione di un credito di preventivo o di un credito aggiuntivo a un credito di preventivo al di là dell'importo stanziato dall'Assemblea federale.

7 Con il riporto di credito il Consiglio federale riporta all'anno successivo i crediti a preventivo già stanziati dall'Assemblea federale e non completamente utilizzati.28

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

Art. 21 Calcolo e motivazione delle domande di credito per il preventivo

(art. 32 LFC)

1 Le domande delle unità amministrative devono soddisfare le seguenti esigenze:

a.
contenere una stima diligente delle spese presumibili e delle uscite presumibili per investimenti, nonché dei ricavi e delle entrate per investimenti;
b.
motivare la necessità e l'entità delle domande di credito, nonché all'occor­renza le deroghe rispetto all'anno precedente e al piano finanziario;
c.
descrivere le basi di calcolo e i fattori d'incertezza;
d.
determinare la spesa totale presunta e le uscite complessive per investimenti presunte, se i progetti si estendono oltre l'anno del preventivo.

2 Le domande per i preventivi globali e i singoli crediti contengono inoltre le informazioni secondo gli articoli 27b e 27d.29

29 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 22 Verifica delle domande di credito

(art. 32 e 58 LFC)

1 L'Amministrazione delle finanze, il settore TDT della CaF e l'Ufficio del personale esaminano se le domande delle unità amministrative sono conformi ai principi di cui all'articolo 12 capoverso 4 LFC come anche alle istruzioni e alle esigenze di cui agli articoli 18 e 21.30

2 Essi appianano le divergenze per quanto possibile direttamente con le unità amministrative coinvolgendo i dipartimenti. Il Consiglio federale decide sulle divergenze rimanenti.

30 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 dell'O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).

Art. 23 Basi giuridiche

(art. 32 cpv. 2 LFC)

1 Per allestire il preventivo sono determinanti le basi giuridiche in vigore al momento dell'adozione del progetto di preventivo da parte del Consiglio federale.

2 Nel messaggio concernente il preventivo, i crediti riguardanti spese o uscite per investimenti per le quali manchi un fondamento legale sono indicati come bloccati in un elenco speciale.

Art. 24 Crediti aggiuntivi a un credito a preventivo

(art. 33 e 34 LFC)

1 Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi a un credito a preventivo nella sessione estiva (prima aggiunta) o nella sessione invernale (seconda aggiunta).

2 Fatto salvo l'articolo 34 capoverso 3 LFC, il Consiglio federale autorizza le spese urgenti e le uscite urgenti per investimenti a titolo di anticipazione, previo consenso della Delegazione delle finanze.31

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

Art. 2532 Urgenza

(art. 34 LFC)

Le anticipazioni sono autorizzate soltanto se la spesa o l'uscita per investimenti non può essere differita sino all'approvazione del credito aggiuntivo.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

Art. 26 Riporti di credito

(art. 36 LFC)

1 I riporti di credito sono decisi dal Consiglio federale di regola congiuntamente con i messaggi concernenti la prima e la seconda aggiunta.

2 Il Consiglio federale riprende immutate le proposte dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione concernenti il riporto dei crediti stanziati con i loro preventivi.33

3 Se un eventuale fabbisogno supplementare supera il residuo di credito inutilizzato dell'anno precedente, il credito aggiuntivo deve essere domandato per l'intero importo.

4 Un residuo di credito riportato può essere utilizzato anche nell'anno successivo solo per il progetto corrispondente.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

Art. 27 Procedura per i crediti aggiuntivi, i riporti di credito e i sorpassi di credito

(art. 33-36 LFC)

1 Se una spesa o un'uscita per investimenti è inevitabile e non è disponibile un credito a preventivo sufficiente, l'unità amministrativa chiede senza indugio un credito aggiuntivo, un riporto di credito o un sorpasso di credito.

2 Nella domanda deve essere esaustivamente motivato il fabbisogno di credito e devono essere indicate le basi di calcolo più importanti (prezzo, quantità, corso di cambio ecc.). Deve essere fornita la prova che:

a.
la spesa o l'uscita per investimenti non ha potuto essere prevista tempestivamente;
b.
il differimento provocherebbe notevoli svantaggi;
c.
non si può attendere sino al prossimo preventivo.

3 Se nella domanda è chiesta un'anticipazione, l'urgenza deve essere provata esaustivamente.34

4 Nell'ambito della chiusura dei conti le unità amministrative devono motivare:

a.
i sorpassi dei preventivi globali di cui all'articolo 35 lettera a LFC;
b.
i sorpassi di credito per le spese non preventivate di cui all'articolo 35 let­tera b LFC.35

5 Le domande devono essere presentate all'Amministrazione delle finanze.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Sezione 4:36 Spese e investimenti dell'Amministrazione

36 Introdotta dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 27a Preventivi globali

(art. 30a cpv. 2 e 3 LFC)

1 Fuori del preventivo globale sono preventivati segnatamente:

a.
i ricavi fiscali nonché i ricavi da regalie e concessioni;
b.
le spese e i ricavi finanziari che raggiungono un determinato valore soglia;
c.
le entrate e le uscite straordinarie secondo gli articoli 13 capoverso 2 e 15 LFC.

2 L'Amministrazione delle finanze stabilisce i valori soglia di cui al capoverso 1 lettera b. Essa può prevedere per altri casi la preventivazione fuori del preventivo globale e deroghe al capoverso 1.

3 Le uscite e le entrate per investimenti che superano regolarmente il 20 per cento del preventivo globale o 50 milioni di franchi sono documentate in un preventivo globale separato.

Art. 27b Gruppi di prestazioni

(art. 3 cpv. 7, 19 cpv. 1 lett. d nonché 29 cpv. 2 e 3 LFC)

Per ogni gruppo di prestazioni sono definiti:

a.
il mandato di base;
b.
le quote nel preventivo globale;
c.
gli obiettivi e di regola i parametri e i valori di riferimento;
d.
altre informazioni, in particolare gli indicatori e gli indici.
Art. 27c Singoli crediti

(art. 30a cpv. 5 LFC)

Sono considerati importanti misure a carattere individuale e progetti ai sensi dell'articolo 30a capoverso 5 LFC segnatamente:

a.
i progetti limitati nel tempo se la loro iscrizione nel preventivo globale pregiudica la continuità;
b.
le spese per l'armamento;
c.
il fabbisogno di mezzi finanziari dei settori amministrativi per i quali una gestione mediante obiettivi, parametri e valori di riferimento secondo l'arti­colo 27b lettera c non è adeguata.
Art. 27d Motivazioni relative al preventivo

(art. 30a LFC)

1 Nelle motivazioni relative ai preventivi globali e ai singoli crediti sono indicati i principali fattori determinanti per stabilire l'ammontare dei crediti chiesti e sono commentati importanti scostamenti dal preventivo dell'anno corrente nonché dall'ultimo consuntivo.

2 Nelle motivazioni relative ai preventivi globali sono documentati:

a.
le spese per il personale;
b.
la totalità delle spese per beni e servizi e di altre spese d'esercizio nonché le quote delle spese per beni e servizi informatici e delle spese di consulenza esterna;
c.
le rimanenti spese funzionali;
d.
le uscite per investimenti;
e.
il numero di equivalenti tempo pieno.

3 Per ogni gruppo di prestazioni sono documentate le informazioni di cui all'arti­colo 27b.

Art. 27e Motivazioni relative al consuntivo

(art. 30a LFC)

1 Nelle motivazioni relative ai preventivi globali e ai singoli crediti sono spiegati gli scostamenti dal preventivo nonché scostamenti determinanti dall'ultimo consuntivo.

2 Per la costituzione, l'ammontare nonché l'impiego o lo scioglimento di riserve è prevista una documentazione separata.

3 Per ogni gruppo di prestazioni sono documentati segnatamente:

a.
le informazioni di cui all'articolo 27b lettere a-c;
b.
il raggiungimento degli obiettivi in materia di prestazioni e risultati;
c.
il numero di equivalenti a tempo pieno;
d.
le spese di consulenza esterna;
e.
le spese per beni e servizi informatici.

4 Se gli obiettivi, i parametri, i valori di riferimento e i valori finanziari di pianificazione decisi dall'Assemblea federale nel quadro dei preventivi globali non sono stati rispettati, il Consiglio federale ne presenta i motivi nel messaggio concernente il consuntivo della Confederazione.

Art. 27f Costituzione di riserve

(art. 32a LFC)

1 Per la costituzione di riserve, i dipartimenti, d'intesa con l'Amministrazione delle finanze, presentano al Consiglio federale una proposta a destinazione dell'Assem­blea federale.

2 I miglioramenti della redditività e i maggiori ricavi netti che giustificano la costituzione di riserve generali devono essere adeguatamente presi in considerazione nel preventivo successivo e nel piano finanziario.

Art. 27g Ammontare delle riserve

(art. 32a LFC)

1 L'ammontare delle riserve è di regola inferiore al 10 per cento delle spese annuali della Confederazione nel settore amministrativo considerato.

2 Se tale limite massimo è superato per due anni consecutivi, il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento delle finanze) sottopone al Consiglio federale un piano per lo scioglimento delle riserve.

Art. 27h Impiego di riserve

(art. 32a LFC)

1 Le riserve a destinazione vincolata possono essere impiegate solo per il progetto per il quale sono state costituite. L'importo residuo non utilizzato alla fine del progetto decade.

2 Le riserve generali possono essere impiegate per il finanziamento di progetti e misure che, secondo il preventivo o il piano finanziario come pure la convenzione sulle prestazioni, richiedono un promovimento particolare oppure che rientrano altrimenti nel mandato fondamentale dell'ufficio.

Art. 27i37 Istruzioni complementari

(art. 30a e 32a LFC)

L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni complementari sugli articoli 27a-27h. Essa emana, congiuntamente con l'Ufficio del personale e il settore TDT della CaF, le istruzioni sugli articoli 27d e 27e.

37 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 dell'O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).

Capitolo 3: Gestione finanziaria a livello amministrativo

Sezione 1: Contabilità

Art. 28 Principi

(art. 38 LFC)

1 Per la contabilità si applicano i seguenti principi:

a.
integralità: tutte le operazioni finanziarie e le fattispecie contabili devono essere registrate senza lacune e periodicamente;
b.
esattezza: gli allibramenti devono corrispondere ai fatti ed essere eseguiti secondo le istruzioni dell'Amministrazione delle finanze (art. 32 cpv. 2);
c.
tempestività: la tenuta dei conti deve essere aggiornata e il traffico monetario registrato giornalmente. Le operazioni devono essere riportate cronologicamente;
d.
verificabilità: le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e comprensibile. Le correzioni devono essere contrassegnate e gli allibramenti comprovati con giustificativi.
2 I principi per la presentazione dei conti (art. 54) si applicano per analogia.
Art. 29 Momento della contabilizzazione

(art. 38 LFC)

La contabilizzazione deve essere eseguita:

a.
in caso di fornitura di merci e prestazioni di servizi, nel periodo contabile in cui esse sono state fornite;
b.
in caso di imposta federale diretta, nel periodo contabile in cui i Cantoni versano alla Confederazione le entrate fiscali;
c.
in caso di altre imposte, nel periodo contabile in cui sorge il credito;
d.
in caso di sussidi, nel periodo contabile in cui sorge l'impegno alla prestazione del sussidio.
Art. 30 Rimborsi di spese

(art. 38 LFC)

I rimborsi per le spese o le uscite per investimenti di anni precedenti sono contabilizzati presso le unità amministrative come ricavi o entrate per investimenti. In casi motivati, l'Amministrazione delle finanze può ammettere la compensazione all'interno della rubrica di credito corrispondente.

Art. 31 Conservazione dei giustificativi

(art. 38 LFC)

Le unità amministrative conservano i giustificativi congiuntamente con la contabilità per 10 anni. Le unità amministrative le cui prestazioni sottostanno all'imposta sul valore aggiunto conservano i documenti d'affari relativi agli oggetti immobili per 20 anni.

Art. 32 Contabilità delle unità amministrative

(art. 38 LFC)

1 Le unità amministrative sono responsabili per la regolarità della contabilità nel loro settore di competenza.

2 L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulla strutturazione specialistica, organizzativa e tecnica del servizio finanze e contabilità delle unità amministrative. Con le sue opzioni mira a standardizzare i processi finanziari.

3 La delega della contabilità a un'altra unità necessita di una regolamentazione scritta. Devono essere disciplinati l'entità delle prestazioni, la competenza, la responsabilità e gli aspetti inerenti alla sicurezza.

Art. 33 Piano contabile generale

(art. 63 cpv. 2 lett. a LFC)

Il piano contabile generale del conto della Confederazione si articola secondo la tabella di cui all'allegato 1. L'Amministrazione delle finanze stabilisce le ulteriori suddivisioni a seconda delle necessità della gestione finanziaria.

Sezione 2: Inventariazione

Art. 34 Inventari

(art. 38 LFC)

1 Le unità amministrative tengono gli inventari dei valori reali e contabili e li aggiornano correntemente.

2 Gli inventari dei valori contabili contengono gli investimenti, le riserve e le scorte attivati; gli inventari dei valori reali gli investimenti, le riserve e le scorte non attivati.

3 Per le collezioni e gli oggetti d'arte si tiene di regola un inventario dei valori reali.

4 Le unità amministrative verificano annualmente gli effettivi e ne registrano l'ubica­zione.

Art. 35 Immobili

(art. 38 LFC)

Nell'inventario dei valori reali e contabili degli immobili figurano tutti i fondi, le costruzioni e gli impianti (compresi i diritti per sé stanti e permanenti su fondi, miniere, quote di comproprietà di un fondo, costruzioni mobiliari e impianti mili­tari).

Sezione 3: Controlli interni

Art. 36 Sistema di controllo interno

(art. 39 LFC)

1 Il sistema di controllo interno comprende misure regolative, organizzative e tecniche.

2 L'Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie d'intesa con il Controllo delle finanze e consultati i dipartimenti.

3 I direttori delle unità amministrative sono responsabili per l'introduzione, l'impie­go e la sorveglianza del sistema di controllo nel loro settore di competenza.

Art. 3738 Disciplinamento della firma dei giustificativi contabili

(art. 39 LFC)

1 I giustificativi contabili di terzi o di altre unità amministrative sono approvati con doppia firma39; nel caso di rappresentanze all'estero l'Amministrazione delle finanze può autorizzare la firma individuale.

2 Una firma individuale è sufficiente:

a.
nel caso in cui l'ordinazione e la fatturazione siano gestiti da un sistema elettronico, se:
1.
l'ordinazione avviene con doppia firma40,
2.
il sistema procede al controllo tra l'ordinazione e la fatturazione, e
3.
gli scarti di importi e quantità tra l'ordinazione e la fatturazione rimangono entro i limiti di tolleranza;
b.
nel caso in cui l'acquisizione di una prestazione sia convenuta con un'altra unità amministrativa;
c.
nel caso in cui l'importo complessivo di una fattura è inferiore a 500 franchi;
d.41
per l'approvazione di un conteggio delle spese.

2bis Le unità amministrative verificano mensilmente sulla base di un estratto del libro giornale la plausibilità dell'importo totale dei conteggi delle spese approvati per ogni collaboratore.42

3 L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sui limiti di tolleranza di cui all'articolo 2 lettera a numero 3 d'intesa con il Controllo delle finanze.

4 Non è necessaria la firma se le condizioni del capoverso 2 lettera a sono adempite e inoltre la merce in arrivo:

a.
è esaminata e viene registrata nel sistema quanto a valore e quantità; e
b.
è inclusa nel processo di controllo tra ordinazione e fatturazione gestito da un sistema elettronico.

5 Chi firma i giustificativi contabili ne attesta in tal modo l'esattezza formale e mate­riale.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

39 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6747).

40 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6747).

41 Introdotta dal n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5013).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5013).

Art. 37a43 Disciplinamento della firma per l'autorizzazione di mandati di pagamento e per le rimunerazioni all'interno dell'Amministrazione

(art. 39 LFC)

1 L'autorizzazione di mandati di pagamento alla contabilità centrale a favore di terzi o di rimunerazioni a favore di altre unità organizzative richiede una doppia firma44.

2 Se le rimunerazioni tra unità amministrative sono gestite da un sistema elettronico è sufficiente l'approvazione dei giustificativi contabili da parte del beneficiario della prestazione.

3 Chi firma i mandati di pagamento ne attesta in tal modo l'esattezza formale.

4 La competenza per autorizzare mandati di pagamento può essere delegata a un centro di prestazioni di servizi dell'Amministrazione federale.

43 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

44 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6747).

Art. 37b45 Approvazione e autorizzazione per via elettronica del traffico dei pagamenti all'interno dell'Amministrazione

L'approvazione e l'autorizzazione per via elettronica di giustificativi contabili, mandati di pagamento e rimunerazioni all'interno dell'Amministrazione sono equiparate alla firma autografa se:

a.
l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione delle persone che concedono approvazioni e autorizzazioni sono garantite;
b.
la procedura di approvazione è documentata; e
c.
l'integrità dei dati riguardanti i giustificativi registrati e della procedura di approvazione documentata è assicurata.

45 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008 (RU 2008 6455). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1599).

Art. 38 Competenze in materia di giustificativi e di mandati di pagamento

(art. 39 LFC)

1 I direttori delle unità amministrative designano le persone competenti per:

a.
il rilevamento e la firma di giustificativi;
b.
il rilascio e la firma di mandati di pagamento.

2 Per i mandati di pagamento, i nomi, le firme e le identificazioni elettroniche delle persone autorizzate a firmare devono essere comunicati all'Amministrazione delle finanze.

Art. 39 Firma e conferma dei conti annui

(art. 39 LFC)

1 I direttori firmano congiuntamente con i responsabili delle finanze i conti annui della propria unità amministrativa, con conto economico e bilancio, e li consegnano all'Amministrazione delle finanze e al Controllo delle finanze.

2 Il capo del Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento delle finanze) e il direttore dell'Amministrazione delle finanze confermano al Controllo delle finanze che il conto annuale della Confederazione è redatto e chiuso conformemente alle prescrizioni legali e che espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

Sezione 4: Trasparenza dei costi

Art. 40 Contabilità analitica

(art. 40 cpv. 1-3 LFC)

1 La contabilità analitica è tenuta:

a.
come variante di base con esigenze minime per le unità amministrative che adempiono prevalentemente compiti legali, sono gestite in funzione di mandati politici e dispongono di un'autonomia aziendale limitata;
b.
come contabilità analitica semplificata con esigenze medie per le unità amministrative che dispongono di una certa autonomia aziendale e decidono in modo ampiamente autonomo su come fornire le prestazioni prestabilite; le prestazioni devono essere chiaramente definibili, delimitabili e misurabili;
c.
come contabilità analitica elaborata con alte esigenze per le unità amministrative che dispongono di un'elevata autonomia aziendale o che forniscono in notevole misura prestazioni commerciali sul mercato e sono gestite essenzialmente in funzione delle prestazioni e dei ricavi.

2 I dipartimenti determinano d'intesa con l'Amministrazione delle finanze il tipo di contabilità analitica delle unità amministrative. Il Consiglio federale decide in caso di divergenze.

Art. 41 Rimunerazione tra unità amministrative

(art. 40 cpv. 4 LFC)

1 L'Amministrazione delle finanze può ammettere un computo delle prestazioni convenuto tra unità amministrative con effetto compensativo sui crediti, se le prestazioni:

a.
sono di importo considerevole;
b.
possono essere attribuite a un beneficiario ed essere influenzate dallo stesso; e
c.
hanno carattere commerciale.
2 L'Amministrazione delle finanze iscrive le prestazioni computabili in un catalogo centralizzato delle presta­zioni.

3 Le prestazioni sono computate ai costi integrali. Per i costi di alloggiamento viene di regola computata una pigione orientata alle condizioni di mercato.

Sezione 5:46 Trattamento di dati personali

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 42 Autorizzazione e scopo

1 L'Amministrazione delle finanze e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica trattano dati personali in forma cartacea e in uno o più sistemi d'infor­mazione per l'esecuzione dei processi di supporto alle finanze e alla logistica in seno all'Amministrazione federale.

2 Il trattamento di dati personali serve ad adempiere i compiti previsti dalla presente ordinanza, dall'ordinanza del 24 ottobre 201247 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale e dall'ordinanza del 5 dicembre 200848 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, in particolare:

a.
l'allestimento del consuntivo e la gestione globale delle finanze della Confederazione;
b.
la tenuta della contabilità e l'esecuzione del traffico dei pagamenti e dell'incasso;
c.
la gestione immobiliare;
d.
l'approvvigionamento di base di prodotti standard e articoli d'assortimento;
e.
la diffusione delle pubblicazioni federali e degli stampati;
f.
l'allestimento e la pubblicazione di dati federali.
Art. 43 Categorie di dati

1 Ai fini dell'adempimento dei compiti possono essere trattati i seguenti dati personali degli impiegati dell'Amministrazione federale e di terzi:

a.
le generalità;
b.
le indicazioni sull'assegnazione organizzativa degli impiegati dell'Ammi­nistra­zione federale;
c.
le indicazioni sulle spese per il personale;
d.
le indicazioni sulla contabilità, sull'esecuzione del traffico dei pagamenti e sulla fatturazione;
e.
le indicazioni sullo svolgimento della gestione immobiliare;
f.
le indicazioni sull'approvvigionamento di base di prodotti standard e articoli d'assortimento;
g.
le indicazioni sulla diffusione delle pubblicazioni federali e degli stampati;
h.
le indicazioni sull'allestimento e sulla pubblicazione di dati federali.

2 I dati personali degli impiegati dell'Amministrazione federale di cui al capoverso 1 possono essere ottenuti dal sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale.49

49 Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 5 dell'O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

Art. 44 Unità amministrative che trattano i dati

Tutte le unità amministrative della Confederazione:

a.
hanno accesso ai sistemi d'informazione per quanto sia necessario all'adem­pi­mento dei loro compiti;
b.
trattano i dati nel loro ambito di competenza, necessari per l'assistenza ai processi di supporto.
Art. 45 Sicurezza dei dati

1 L'Amministrazione delle finanze e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica sono responsabili, ciascuno nel proprio ambito, della sicurezza dei sistemi d'informazione.

2 Tutte le unità amministrative della Confederazione sono responsabili della protezione dei dati.

Art. 46 Conservazione dei dati

1 I dati personali sono conservati per dieci anni.

2 Il termine di conservazione decorre dall'ultimo trattamento dei dati.

3 Allo scadere di tale termine i dati sono proposti all'Archivio federale.

4 I dati considerati senza valore archivistico dall'Archivio federale sono distrutti.

Art. 47 Comunicazione

1 La comunicazione dei dati personali di cui all'articolo 43 avviene nella misura in cui è necessaria all'esecuzione del traffico dei pagamenti e dell'incasso secondo la presente ordinanza.

2 Per il resto, per la comunicazione dei dati degli impiegati dell'Amministrazione federale ad altri sistemi d'informazione si applicano le condizioni di cui all'articolo 34 dell'ordinanza del 22 novembre 201750 sulla protezione dei dati personali del personale federale.51

50 RS 172.220.111.4

51 Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 5 dell'O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

Sezione 6: Altre disposizioni

Art. 49 Garanzie

(art. 39 LFC)

1 Le garanzie in favore della Confederazione devono corrispondere all'ammontare del rischio.

2 Le garanzie sono fornite in forma di:

a.
depositi in contanti;
b.
fideiussioni solidali;
c.
garanzie bancarie;
d.
cartelle ipotecarie e ipoteche;
e.
polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto;
f.
obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri, come anche obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.

3 L'Amministrazione delle finanze può consentire altre forme di garanzia.

4 Le garanzie devono essere chieste dall'unità amministrativa nel cui settore di compiti rientra l'operazione.

Art. 50 Gestione del rischio

(art. 39 LFC)

1 I dipartimenti e la Cancelleria federale gestiscono i rischi nel proprio settore di competenza secondo le istruzioni del Consiglio federale.

2 Di massima, la Confederazione assume il rischio per i danni causati ai suoi valori patrimoniali e per le conseguenze in materia di responsabilità civile della sua atti­vità.

3 L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni in merito:

a.
alla conclusione di contratti assicurativi in casi speciali;
b.
all'assunzione contrattuale della responsabilità per danni causati da terzi;
c.
all'indennizzo volontario per danni materiali subiti dagli agenti federali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni;
d.52
alla liquidazione finanziaria dei danni alle persone, dei danni materiali e dei danni patrimoniali.

4 L'Amministrazione delle finanze coordina il rapporto da presentare al Consiglio federale.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 51 Grandi manifestazioni

(art. 39 LFC)

1 Nella preparazione e realizzazione di grandi manifestazioni di cui la Confederazione assume personalmente la responsabilità o che sostiene con contributi, l'unità amministrativa competente provvede a effettuare stime affidabili dei costi e delle entrate e a istituire strutture di progetto trasparenti e un controlling efficiente.

2 Il Dipartimento delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Art. 52 Leasing

(art. 39 e 57 cpv. 1 LFC)

1 Le unità amministrative possono concludere contratti di leasing soltanto se è necessario per l'impiego economico delle risorse.

2 L'Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Art. 52a53 Collaborazione con i privati («Partenariato pubblico-privato»)

(art. 39 e 57 LFC)

1 Nell'adempimento dei loro compiti le unità amministrative verificano in casi appropriati la possibilità di una collaborazione contrattualmente regolata e a lungo termine con partner privati.

2 L'Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.

53 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

Capitolo 4: Presentazione dei conti

Sezione 1: Norme di riferimento e principi

Art. 5354 Norme di riferimento

(art. 10 e 48 LFC)

1 La presentazione dei conti è retta dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

2 Le deroghe agli IPSAS sono disciplinate nell'allegato 2 e motivate nell'allegato al conto annuale.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 54 Principi

(art. 47 LFC)

I seguenti principi si applicano alla presentazione dei conti:

a.
essenzialità: devono essere esposte tutte le informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi;
b.
comprensibilità: le informazioni devono essere chiare e comprensibili;
c.
continuità: i principi della preventivazione, della contabilità e della presentazione dei conti vanno mantenuti invariati in un arco di tempo quanto lungo possibile;
d.
espressione al lordo: l'articolo 19 capoverso 1 lettera a è applicabile per analogia.

Sezione 2: Iscrizione a bilancio e valutazione

Art. 55 Principi per l'iscrizione a bilancio

(art. 49 LFC)

1 Gli elementi patrimoniali e gli impegni sono iscritti a bilancio nel periodo contabile nel quale le condizioni di cui all'articolo 49 LFC per l'iscrizione all'attivo o al passivo sono soddisfatte.

2 Si può rinunciare a un'iscrizione a bilancio se un determinato limite di iscrizione all'attivo o al passivo non è raggiunto. Sempre che non risultino da leggi o ordinanze, gli importi limite sono fissati dall'Amministrazione delle finanze.

3 L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle condizioni alle quali è ammessa in via eccezionale un'iscrizione collettiva al passivo.55

4 Le iscrizioni collettive all'attivo sono ammesse per:

a.
le strade nazionali;
b.
il materiale d'armamento;
c.
il mobilio standard;
d.
gli hardware informatici.56

5 L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle iscrizioni collettive all'attivo.57

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

57 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 56 Limiti dell'iscrizione all'attivo e al passivo

(art. 49 LFC)

1 Le uscite per investimenti sono iscritte all'attivo, per ogni oggetto, a partire dai seguenti valori:58

a.
per gli immobili: a partire da 100 000 franchi;
b.
per i beni mobili: a partire da 5000 franchi;
c.
per gli investimenti immateriali: a partire da 100 000 franchi.
2 Gli accantonamenti sono costituiti a partire da un importo di 500 000 franchi.
3 Si devono operare limitazioni temporali:
a.
nel settore amministrativo considerato: a partire da un importo di 100 000 franchi;
b.59
nel settore dei sussidi: a partire da un importo di un milione di franchi d'intesa con l'Amministrazione delle finanze;
c.60
nel settore delle entrate fiscali: a partire da un importo di un milione di franchi.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

60 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

Art. 57 Principi di valutazione

(art. 50 LFC)

1 Secondo il loro genere, gli elementi patrimoniali e gli impegni sono riuniti in classi. All'interno di una classe si applicano gli stessi principi di valutazione.

2 Sempre che leggi o ordinanze non contengano alcun disciplinamento, l'Ammini­strazione delle finanze determina:

a.
i principi di valutazione applicabili alle singole classi;
b.
le grandezze di valutazione determinanti, in particolare la durata di utilizzazione aziendale.
Art. 5861 Partecipazioni rilevanti

(art. 50 cpv. 2 lett. b LFC)

Sono considerate rilevanti le partecipazioni che:

a.
raggiungono almeno il 20 per cento; o
b.
permettono di esercitare un'influenza determinante.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 59 Ammortamenti e rettificazioni di valore

(art. 51 LFC)

1 Gli ammortamenti pianificati sugli investimenti materiali sono eseguiti linearmente secondo le classi.

2 Le rettificazioni di valore su crediti superiori a 100 000 franchi sono effettuate in base ai singoli crediti. I crediti restanti sono rettificati forfetariamente secondo la loro età in virtù dei valori empirici.

3 I contributi agli investimenti sono rettificati interamente durante lo stesso anno finanziario nel quale sono stati pagati. Essi non figurano nel bilancio.

4 Le scorte sono parzialmente o interamente ammortizzate se:

a.
non sono più utilizzate;
b.
hanno perso una parte o la totalità del loro valore economico.

5 Gli ammortamenti non pianificati e le rettificazioni di valore sono effettuati soltanto se l'importo corrispondente può essere accertato in modo affidabile e comprensibile.

Art. 60 Pubblicazione

(art. 10 LFC)

L'Amministrazione delle finanze determina come rilevare e trattare le informazioni che devono essere esposte nell'allegato al conto annuale.

Sezione 3: Generi di finanziamento particolari

Art. 6162 Fondi speciali

(art. 52 LFC)

1 I fondi speciali sono iscritti a bilancio sotto il capitale proprio se l'unità amministrativa competente può influenzare il tipo o il momento dell'utilizzazione dei mezzi.

2 Negli altri casi l'iscrizione a bilancio è effettuata sotto il capitale di terzi.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 6263 Finanziamenti speciali

(art. 53 LFC)

1 I finanziamenti speciali sono iscritti a bilancio sotto il capitale proprio se l'unità amministrativa competente può influenzare il tipo o il momento dell'utilizzazione dei mezzi.

2 Negli altri casi l'iscrizione a bilancio è effettuata sotto il capitale di terzi.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 6364

64 Abrogato dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 64 Liberalità

1 Il Dipartimento delle finanze decide se accettare o rifiutare eredità, legati o donazioni (liberalità), vincolate a condizioni o oneri essenziali.

2 Riguardo alle liberalità di cui il Dipartimento delle finanze non è competente o per le quali è previsto un altro disciplinamento legale, decide:

a.
l'Amministrazione delle finanze, qualora si tratti di denaro liquido o di titoli di credito;
b.
l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, qualora si tratti di fondi;
c.
negli altri casi, il dipartimento nel cui settore di compiti rientra la liberalità; i dipartimenti possono demandare la competenza a servizi subordinati.

3 Se la liberalità non ha una destinazione o questa non è più realizzabile, sull'uti­lizzazione dei mezzi finanziari decide il servizio competente per l'accettazione.

Sezione 4:65 Consuntivo consolidato

65 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

Art. 64a66 Eccezioni al consolidamento

(art. 55 cpv. 2 lett. a LFC)

La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA e la corporazione Svizzera Turismo non sono incluse nella presentazione del consuntivo consolidato.

66 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 7 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

Art. 64abis 67 Inclusione nel consolidamento

(art. 55 cpv. 2 lett. b LFC)

Nel consolidamento integrale sono inclusi:

a.
le imprese in cui la Confederazione detiene una partecipazione superiore al 50 per cento;
b.
i fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI, dell'IPG e dell'AD.

67 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 64b Principi della presentazione dei conti

(art. 55 cpv. 3 LFC)

I principi di cui all'articolo 54 e le disposizioni sulla iscrizione a bilancio e sulla valutazione (art. 55-60) sono applicabili per analogia al consuntivo consolidato.

Art. 64c68 Norme di riferimento per la presentazione dei conti

(art. 55 cpv. 3 LFC)

1 La presentazione dei conti del consuntivo consolidato è retta dagli IPSAS.

2 Le deroghe agli IPSAS sono disciplinate nell'allegato 3 e motivate nell'allegato al consuntivo consolidato.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 64d69 Rapporto

(art. 55 LFC)

1 L'Amministrazione delle finanze prepara per il Consiglio federale il rapporto sul consuntivo consolidato ed emana le relative istruzioni.

2 Essa sottopone al Consiglio federale il conto consolidato simultaneamente al consuntivo.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Capitolo 5: Compiti e competenze dell'Amministrazione federale

Sezione 1: Traffico dei pagamenti e gestione della cassa

Art. 65 Traffico dei pagamenti

(art. 57 e 59 cpv. 1 LFC)

1 L'intero traffico dei pagamenti della Confederazione si svolge per il tramite dell'Ammini­strazione delle finanze. Questa può autorizzare eccezioni.

2 Tutti gli ordini di pagamento devono essere sottoscritti dall'Amministrazione delle finanze con doppia firma. Le unità amministrative che possiedono un'autorizzazione d'eccezione rilasciata dall'Amministrazione delle finanze sottoscrivono i loro ordini di pagamento con doppia firma; nel caso di rappresentanze all'estero, l'Ammini­strazione delle finanze può autorizzare in via eccezionale una firma individuale.

3 Le unità amministrative sono tenute ad adempiere tempestivamente i loro obblighi di pagamento.

Art. 65a70 Approvazione e autorizzazione per via elettronica di pagamenti a destinatari esterni all'Amministrazione

L'approvazione e l'autorizzazione per via elettronica di pagamenti a destinatari esterni all'Amministrazione sono equiparate alla firma autografa se:

a.
l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione delle persone che concedono le approvazioni e le autorizzazioni sono garantite;
b.
la procedura di approvazione è documentata; e
c.
l'integrità dei dati riguardanti i giustificativi registrati e della procedura di approvazione documentata è assicurata.

70 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1599).

Art. 66 Gestione della cassa

(art. 57 e 59 cpv. 1 LFC)

1 Se il funzionamento regolare dell'esercizio lo esige, le unità amministrative sono autorizzate a tenere proprie casse. L'Amministrazione delle finanze concede gli anticipi di cassa necessari.

2 L'avere in cassa è limitato allo stretto necessario. Tutte le liquidità devono essere custodite al sicuro.

3 Nelle casseforti della Confederazione non possono essere custoditi valori patrimoniali privati; sono salvi i depositi di associazioni e comitati del personale federale, come anche quelli presso le rappresentanze svizzere all'estero.

Sezione 2: Incasso ed esecuzione forzata

Art. 68 Servizio centrale d'incasso

(art. 59 LFC)

1 L'Amministrazione delle finanze tiene un servizio centrale d'incasso per provvedere all'esazione dei crediti in via giudiziaria e alla realizzazione di attestati di carenza di beni. Essa può autorizzare altre unità amministrative a svolgere questi compiti nel loro settore.

2 I tribunali della Confederazione provvedono autonomamente all'incasso nel proprio settore.

3 Se la diffida rimane infruttuosa, le unità amministrative incaricano il servizio centrale d'incasso dell'esazione del credito e gli trasmettono al riguardo l'incarta­mento completo.

4 L'Amministrazione delle finanze decide sull'ammortamento dei crediti irrecuperabili e degli attestati di carenza di beni.

Art. 69 Provvedimenti inerenti al diritto di esecuzione

(art. 59 LFC)

1 Nel caso di esecuzioni contro la Confederazione, le unità amministrative prendono i provvedimenti urgenti previsti in materia d'esecuzione. In particolare, fanno opposizione. D'intesa con l'Amministrazione delle finanze possono provvedere all'esecuzione per crediti della Confederazione.

2 Per il resto, i provvedimenti inerenti ad esecuzioni in favore della Confederazione o contro di essa incombono all'Amministrazione delle finanze.

Sezione 3: Tesoreria

Art. 70 Raccolta di fondi e rimunerazione

(art. 60 LFC)

1 L'Amministrazione delle finanze provvede alla raccolta dei fondi da parte della Confederazione.

2 Essa stabilisce i tassi per la rimunerazione dei fondi speciali e degli altri averi collocati presso la Confederazione, sempre che non siano già stabiliti in leggi, ordinanze o contratti. Al riguardo, tiene conto della situazione del mercato, come anche del tipo e della durata degli averi.

Art. 70a72 Rischi di cambio

(art. 60 LFC)

1 Se a causa di un credito d'impegno devono essere effettuati pagamenti in valuta estera, di regola l'Amministrazione delle finanze garantisce il rischio di cambio qualora:

a.
i pagamenti complessivi superino il valore di 50 milioni di franchi;
b.
almeno una parte dei pagamenti scada negli anni successivi al decreto di stanziamento; e
c.
l'importo dei pagamenti annuali sia certo o possa essere pianificato in anticipo.

2 Se i pagamenti raggiungono un importo compreso tra i 20 e i 50 milioni di franchi, previa consultazione dell'Amministrazione delle finanze e secondo il principio di economicità, l'unità amministrativa competente decide la concessione della garanzia nei singoli casi.

3 Di regola la garanzia è effettuata dall'Assemblea federale immediatamente dopo lo stanziamento del credito d'impegno.

4 L'Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.

72 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

Art. 71 Prestiti obbligazionari prescritti

(art. 60 LFC)

1 Il possessore può incassare a posteriori presso l'Amministrazione delle finanze i titoli e i tagliandi d'interesse scaduti di prestiti della Confederazione, se senza sua colpa è stato impedito di far valere tempestivamente i suoi diritti.

2 I titoli e i tagliandi d'interesse devono essere presentati e la legittimità del possesso deve essere resa credibile.

3 I titoli devono però essere incassati entro 20 anni; i tagliandi d'interesse, entro 10 anni dopo l'esigibilità.

Art. 7273 Attività della Cassa di risparmio del personale federale

(art. 60a cpv. 1 LFC)

1 Il Dipartimento delle finanze disciplina in un'ordinanza i principi dell'attività della Cassa di risparmio del personale federale (CRPF), in particolare:

a.
il tipo e l'estensione dell'offerta di prestazioni di servizi;
b.
la gestione degli averi non rivendicati;
c.
i principi dell'attribuzione dei costi.

2 L'Amministrazione delle finanze definisce le condizioni generali della CRPF.

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 72a74 Persone aventi diritto a un conto

(art. 60a cpv.. 3 LFC)

1 La CRPF può gestire conti per conto di:

a.
impiegati dell'Amministrazione federale, dei Servizi del Parlamento e dei tribunali federali;
b.
impiegati del Ministero pubblico della Confederazione e della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
c.
magistrati della Confederazione secondo la legge federale del 6 ottobre 198975 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magi­strati;
d.
altre persone vicine alla Confederazione;
e.
persone che sulla base di un rapporto con la Confederazione secondo le lettere a-d ricevono una rendita o una pensione da PUBLICA;
f.
persone che operano nel settore dei mercati finanziari in qualità di decisori di un'autorità federale di vigilanza.

2 La CRPF non gestisce conti per conto di:

a.
lavoratori a domicilio;
b.
impiegati ausiliari;
c.
persone reclutate e impiegate all'estero;
d.
persone in congedo di lunga durata;
e.
persone assunte a tempo determinato;
f.76
persone domiciliate all'estero.

2bis Le persone di cui al capoverso 2 lettere d ed f continuano ad avere diritto a una relazione di conto con la CRPF se sono assunte in base al diritto pubblico e:

a.
sono impiegate all'estero per conto della Confederazione;
b.
sono in congedo per un impiego in un'organizzazione internazionale; oppure
c.
sono in congedo per seguire all'estero una persona di cui alle lettere a o b.77

3 Il Dipartimento delle finanze precisa la cerchia delle persone aventi diritto a un conto.

74 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

75 RS 172.121

76 Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6747).

77 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6747).

Art. 72b78 Scioglimento della relazione di conto

(art. 60b LFC)

1 La CRPC scioglie la relazione di conto in particolare se una persona non ha più diritto a un conto gestito dalla CRPC.

2 Essa può sciogliere la relazione di conto in particolare se una persona non adempie gli obblighi contrattuali nei confronti della CRPC.

3 Se la relazione di conto non può essere sciolta, la CRPC procede secondo quanto previsto dall'articolo 60b capoverso 4 LFC.

78 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 72c79 Organo di revisione della CRPC

Il Controllo federale delle finanze funge da organo di revisione esterno.

79 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 72d80 Protezione dei dati nella CRPC

(art. 60c cpv. 6 LFC)

1 La CRPC tratta in forma cartacea e in un sistema d'informazione i seguenti dati dei suoi clienti:

a.
le generalità;
b.
il numero d'identificazione non personale;
c.
il numero di conto;
d.
le indicazioni necessarie per l'esecuzione e l'osservanza di altre disposizioni giuridiche, comprese le indicazioni su procure e aventi economicamente diritto;
e.
i dati concernenti tutte le prestazioni di servizi già ottenute e attualmente utilizzate.

2 Per evitare averi depositati non rivendicati, la CRPF può scambiare dati personali con le autorità competenti del controllo degli abitanti.

3 I dati del dossier del cliente sono conservati per dieci anni a decorrere dalla fine della relazione di conto. Allo scadere del termine di conservazione i dati sono distrutti.

80 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 73 Unità amministrative aggregate

(art. 61 LFC)

1 La tesoreria può concedere mutui e anticipi alle unità amministrative aggregate per assicurare la liquidità nell'ambito della convenzione di tesoreria.

2 I mutui e gli anticipi sono ascritti ai beni patrimoniali.

Art. 74 Investimenti

(art. 62 LFC)

1 L'Amministrazione delle finanze può investire fondi in crediti consistenti in un importo fisso, segnatamente averi bancari, prestiti obbligazionari (compresi quelli con diritti di conversione o di opzione) o riconoscimenti di debito, indipendentemente dal fatto che siano o no certificati da titoli.

2 L'investimento in fondi obbligazionari è autorizzato se gli attivi dei fondi sono investiti esclusivamente in crediti di cui al capoverso 1.

3 I ricavi da investimenti sono incassati esclusivamente dall'Amministrazione delle finanze. Le unità amministrative non sono autorizzate a utilizzarli per coprire spese o uscite per investimenti.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 75 Esecuzione

1 L'Amministrazione delle finanze è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

2 Essa emana istruzioni segnatamente:

a.
per la procedura applicabile alle domande per il preventivo (art. 18 cpv. 3);
abis.81
per la gestione e il rapporto nel settore amministrativo considerato (art. 27i);
b.
per la strutturazione del servizio finanze e contabilità delle unità amministrative (art. 32 cpv. 2);
c.
per il piano contabile generale (art. 33);
d.
per la tenuta degli inventari e le eccezioni all'obbligo di inventariazione (art. 34);
e.
per il sistema di controllo interno (art. 36 cpv. 2);
f.82
per i limiti di tolleranza e le esigenze tecniche relative all'approvazione e all'autorizzazione per via elettronica (art. 37 cpv. 3, 37b e 65a);
g.
per la rimunerazione tra unità amministrative (art. 41);
h.83
...
i.
per i requisiti formali relativi alla costituzione e alla gestione delle garanzie (art. 49);
j.
per l'assunzione del rischio e la liquidazione dei danni (art. 50 cpv. 3);
k.84
per la conclusione di contratti di leasing (art. 52 cpv. 2) e la collaborazione con privati (art. 52a cpv. 2);
l.
per l'ammissibilità di iscrizioni collettive all'attivo e al passivo
(art. 55 cpv. 3);
m.
per i principi e le dimensioni di valutazione (art. 57 cpv. 2);
n.
per gli ammortamenti e le rettificazioni di valore (art. 59);
o.
per la pubblicazione nell'allegato al conto annuale (art. 60);
obis.85per il rapporto sul consuntivo consolidato (art. 64d);
p.
per l'incasso e l'esecuzione forzata (art. 67-69);
q. 86
per la garanzia dei rischi di cambio (art. 70a).

81 Introdotta dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1599).

83 Abrogata dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

85 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

86 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

Art. 7889 Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017

La CRPF estingue le relazioni di conto dei titolari non domiciliati in Svizzera (art. 72a cpv. 2 lett. f) entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica. Se non può estinguere una relazione di conto, al più tardi dopo un anno dall'entrata in vigore della presente modifica la CRPF non fornisce più prestazioni di servizi. Può mantenere il conto senza più rimunerarlo.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6747).

Allegato 190

90 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

(art. 33)

Piano contabile generale della Confederazione (articolazione per tipi)

Bilancio

Conto economico

Conto degli investimenti

1

Attivi

2

Passivi

3

Spese

4

Ricavi

5

Uscite per investimenti

6

Entrate per investimenti

10

Beni patrimoniali

Liquidità e investimenti di denaro a breve termine

20

Capitale di terzi

Impegni correnti

30

Spese per il personale

40

Gettito fiscale

50

Investimenti materiali e scorte

60

Alienazione di investimenti materiali

Crediti

Investimenti finan­ziari a breve termine

Impegni finanziari a breve termine

Limitazione contabile passiva

31

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio

41

Regalie e concessioni

52

Investimenti immateriali

62

Alienazione di investimenti immateriali

Limitazione contabile attiva

Investimenti finanziari a lungo termine

Crediti verso fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi

Accantonamenti a breve termine

Impegni finanziari a lungo termine

Impegni verso conti speciali

32

Spese per l'armamento

42

Ricavi e tasse

54

Mutui

64

Restituzione di mutui

Impegni verso la previdenza del personale

Accantonamenti a lungo termine

Impegni verso fondi a destinazione vincolata nel capi­tale di terzi

33

Ammortamenti su beni amministrativi

43

Ricavi diversi

55

Partecipazioni

65

Alienazione di partecipazioni

14

Beni amministrativi

Investimenti materiali

29

Capitale proprio

Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio

34

Spese finanziarie

44

Ricavi finanziari

56

Contributi propri agli investimenti

66

Restituzioni di contributi propri agli investimenti

Scorte

Investimenti immateriali

Fondi speciali nel capitale proprio

Riserve da preventivo globale

35

Versamenti in fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi

45

Prelevamenti da fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi

57

Contributi correnti agli investimenti

67

Contributi correnti agli investimenti

Mutui

Partecipazioni

Riserva da restatement

Riserve da nuove valutazioni

36

Spese di riversamento

58

Uscite straordinarie per investimenti

68

Entrate straordinarie per investimenti

Altro capitale proprio

Eccedenza/disavanzo di bilancio

38

Spese straordinarie

48

Ricavi straordinari

59

Riporto a bilancio

69

Riporto a bilancio

Allegato 291

91 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6747).

(art. 53 cpv. 2)

Deroghe del conto della Confederazione agli IPSAS

N.

IPSAS

N.

Deroga

1

Principio della conformità temporale (Accrual Accounting)

1

Il compenso della Confederazione per la riscossione della ritenuta d'imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.

17

Requisito per l'iscrizione all'attivo: utilità economica o potenziale di utilità economica per l'adempimento di compiti pubblici (Service Potential)

17

Materiale d'armamento: sono iscritti all'attivo solo i sistemi principali previsti nei programmi d'armamento. Il rimanente materiale d'armamento iscrivibile all'attivo non viene iscritto a bilancio.

18

Presentazione delle informazioni per segmento

18

Si rinuncia a fornire una presentazione delle informazioni per segmento. Nel commento al conto annuale le uscite sono esposte per settori di compiti. L'esposizione è tuttavia effettuata nell'ottica del finanziamento e non nell'ottica dei risultati e non fornisce indicazioni sui valori di bilancio.

23

Reddito derivante da operazioni non commerciali

23.1

I ricavi dell'imposta federale diretta sono contabilizzati al momento del versamento della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (Cash Accounting).

23.2

I ricavi dell'imposta sul valore aggiunto e della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sono contabilizzati con un differimento di un trimestre.

Allegato 392

92 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 5 dic. 2008 (RU 2008 6455). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6747).

(art. 64c cpv. 2)

Deroghe del consuntivo consolidato della Confederazione agli IPSAS

N.

IPSAS

N.

Deroga

1

Principio della conformità temporale (Accrual Accounting)

1

Il compenso della Confederazione per la riscossione della ritenuta d'imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.

17

Requisito per l'iscrizione all'attivo: utilità economica o potenziale di utilità economica per l'adempimento di compiti pubblici (Service Potential)

17

Materiale d'armamento: sono iscritti all'attivo solo i sistemi principali previsti nei programmi d'armamento. Il rimanente materiale d'armamento iscrivibile all'attivo non viene iscritto a bilancio.

23

Reddito derivante da operazioni non commerciali

23.1

I ricavi dell'imposta federale diretta sono contabilizzati al momento del versamento della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (Cash Accounting).

23.2

I ricavi dell'imposta sul valore aggiunto e della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sono contabilizzati con il differimento di un trimestre.