Art. 1 Campo di applicazione
(art. 2 LFC)
1 Sempre che la legge e l'ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni della presente ordinanza riguardanti le unità amministrative si applicano per analogia:
- a.
- all'Assemblea federale;
- b.
- ai tribunali della Confederazione;
- c.
- alle commissioni di arbitrato e di ricorso;
- d.
- al Ministero pubblico della Confederazione;
- e.
- all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- f.
- al Consiglio federale.3
2 È fatta salva la posizione speciale dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze), del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento (LParl).5
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).