15.03.2021 - * / In vigore
01.07.2009 - 14.03.2021
01.01.2007 - 30.06.2009
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sugli yacht marittimi svizzeri del 15 marzo 1971 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 35 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 19531
sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (detta qui di seguito «legge sulla navigazione marittima»), decreta: Immatricolazione degli yacht marittimi svizzeri Yacht svizzeri

Art. 1

1 Gli yacht svizzeri naviganti in mare, sono panfili sportivi e da diporto, immatricolati nel registro svizzero degli yacht.

2

Basilea è l'unico porto d'immatricolazione degli yacht svizzeri.

3

Gli yacht svizzeri inalberano bandiera svizzera giusta l'articolo 3 della legge sulla navigazione marittima. L'Ufficio svizzero della navigazione marittima può consentire ai proprietari di yacht, membri di circoli nautici di carattere svizzero, di aggiungere alla bandiera svizzera l'emblema del loro circolo nautico a condizione di non causare confusione con la bandiera di un altro Stato.

Registro svizzero degli yacht

Art. 2

Autorità

1

L'Ufficio svizzero della navigazione marittima tiene il registro svizzero degli yacht.

2

La procedura di ricorso contro le decisioni dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.2 3 Il Dipartimento federale degli affari esteri può emanare prescrizioni esecutive e istruzioni concernenti l'allestimento e la tenuta del registro svizzero degli yacht.

RU 1971 331

1

RS 747.30

2

Nuovo testo giusta il n. II 75 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

747.321.7

Navigazione marittima 2

747.321.7


Art. 3

Contenuto

1

Ciascuno yacht immatricolato nel registro svizzero degli yacht è iscritto su una pagina speciale e riceve un numero d'ordine.

2

Nella pagina del registro sono iscritti: a. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine e domicilio del proprietario e, se si tratta di associazione, nome e sede di quest'ultima; b. nome dello yacht; c. l'epoca, il luogo di costruzione e il nome del costruttore dello yacht; d.3 la lunghezza, la larghezza, il pescaggio o l'altezza interna dal ponte al fondo di sentina e il dislocamento dello yacht; e. genere di yacht e materiale di costruzione; f. per yacht a vela, la superficie velica, il numero degli alberi; per gli yacht a propulsione meccanica, il numero, il tipo e la potenza dei motori; g. per gli yacht dotati di radiotelefonia, la sigla di chiamata.

3

Ogni modificazione concernente l'immatricolazione deve essere subito comunicata dal proprietario dello yacht all'Ufficio svizzero della navigazione marittima. L'articolo 149 della legge sulla navigazione marittima si applica per analogia.


Art. 4

Effetti dell'immatricolazione 1

Gli yacht immatricolati soggiaciono alle disposizioni degli articoli 1, 4, 7, 14 capoversi 2 e 3, 15 e 16 della legge sulla navigazione marittima come anche alle altre disposizioni di detta legge e della sua ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 19564, dichiarate applicabili dalla presente ordinanza; per l'applicazione di queste disposizioni, gli yacht sono equiparati al naviglio svizzero.

2

L'immatricolazione d'uno yacht nel registro svizzero degli yacht concerne unicamente la nazionalità e non produce alcun effetto quanto alla proprietà e ai diritti reali.

Condizioni d'immatricolazione

Art. 5

In generale

1

Possono essere iscritti nel registro degli yacht svizzeri soltanto i panfili sportivi e da diporto:

a. che per le loro dimensioni, il genere di costruzione e l'armamento sono atti a tenere il mare;

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 1976 (RU 1976 1893).

4

RS 747.301

Yacht svizzeri

3

747.321.7

b. per i quali siano adempiute le condizioni di cui nella presente ordinanza in quanto concerne la cittadinanza del proprietario, l'assicurazione responsabilità civile, la denominazione e la procedura; c. che non sono iscritti in un registro pubblico estero.

2

Le piccole imbarcazioni non idonee a tenere il mare che solitamente non navigano fuori vista della costa come anche le iole, le barche a remi e le canoe, i pedalo e i canotti pneumatici non sono immatricolati nel registro svizzero degli yacht.5 3 Qualora il proprietario di un'imbarcazione che non può essere immatricolata nel registro svizzero degli yacht soddisfi le condizioni della presente ordinanza per quanto concerne la nazionalità, l'Ufficio svizzero della navigazione marittima può, se circostanze particolari lo giustificano, rilasciare un certificato che autorizzi questa imbarcazione a inalberare bandiera svizzera nelle acque straniere, presupposto che l'imbarcazione: a. sia immatricolata in un registro in Svizzera giusta le prescrizioni della legge federale del 3 ottobre 19756 sulla navigazione interna e possegga una licenza valida di navigazione; oppure b. in caso di stazionamento permanente all'estero o in mancanza di una licenza svizzera di navigazione, possegga un certificato di sicurezza idoneo.7 4

Se il certificato è rilasciato giusta il capoverso 3, s'applicano le disposizioni degli articoli 4 e 15 della legge sulla navigazione marittima, fermo restando il diritto dello Stato costiero nelle cui acque naviga l'imbarcazione.8 5 L'Ufficio svizzero della navigazione marittima disciplina il rilascio, la durata di validità e il ritiro del certificato di cui al capoverso 3 come anche la procedura.9

Art. 6

Nazionalità

1

I proprietari di uno yacht svizzero devono essere cittadini svizzeri o associazioni svizzere che perseguono lo scopo di promuovere lo sport nautico e la navigazione da diporto. Il proprietario che possiede doppia cittadinanza non può far iscrivere il proprio yacht se è domiciliato nello Stato della sua altra cittadinanza.

2

Un'associazione è svizzera giusta la presente ordinanza se è stata istituita conformemente agli articoli 60 e 61 del Codice civile svizzero10, risulta iscritta nel registro di commercio e almeno i due terzi dei suoi membri nonché tutti i membri del comitato o di altri organi sono cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera, e sia escluso il rischio di influenze determinanti straniere sull'associazione.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° dic. 1983 (RU 1983 1385).

6

RS 747.201

7

Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° dic. 1983 (RU 1983 1385).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° dic. 1983 (RU 1983 1385).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° dic. 1983 (RU 1983 1385).

10

RS 210

Navigazione marittima 4

747.321.7

3

L'Ufficio svizzero della navigazione marittima può esigere che il proprietario dia informazioni quanto al modo di finanziamento dell'acquisto dello yacht e del rispettivo esercizio.

4

Il proprietario deve dichiarare per scritto di non dissimulare né tacere alcun fatto riguardante un'influenza straniera sullo yacht.


Art. 7

Navigabilità

1

Lo yacht deve essere idoneo a tenere il mare e adeguatamente costruito e armato.

L'Ufficio svizzero della navigazione marittima può esigere la presentazione di un certificato di navigabilità rilasciato da un'autorità o un organismo riconosciuto. Esso allestisce, dopo aver udito le cerchie interessate, le direttive sull'armamento degli yacht, le cui esigenze devono essere almeno corrispondenti a quelle prescritte per i natanti sportivi e da diporto naviganti nelle acque interne svizzere.

2

Le prescrizioni dell'Azienda delle PTT11 si applicano alla sistemazione e all'esercizio degli impianti di radiotelefonia.


Art. 8

Assicurazione di responsabilità civile 1

Il proprietario di uno yacht svizzero deve concludere e mantenere, presso una società d'assicurazione autorizzata dal Consiglio federale e esercitare la propria attività in Svizzera, un'assicurazione di responsabilità civile sullo yacht, che copra la responsabilità per la condotta e l'esercizio di detta imbarcazione.

2

L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile del proprietario e del comandante dell'imbarcazione, come anche delle persone di cui il proprietario risponde.

3

Possono essere escluse dall'assicurazione: a. pretese civili del proprietario verso le persone di cui risponde; b. pretese civili del coniuge e dei consanguinei in linea ascendente e discendente del proprietario o comandante, come anche di fratelli e sorelle con questi conviventi.

4

L'assicurazione deve coprire i diritti all'indennizzo delle persone lese almeno fino a concorrenza delle somme seguenti: a. ove esiste una limitazione legale della responsabilità, fino a questo limite; b.12 negli altri casi, due milione di franchi per sinistro, per l'insieme dei danni alle persone e alle cose.


Art. 9

Denominazione dello yacht 1

Ciascun yacht svizzero porta un nome che deve essere scritto sull'imbarcazione, nel modo usuale e visibilmente.

11 Ora: la Posta Svizzera 12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 1993, in vigore dal 1°lug. 1993 (RU 1993 1892).

Yacht svizzeri

5

747.321.7

2

Il nome dello yacht deve distinguersi chiaramente da quello delle altre navi svizzere e degli altri yacht se non si tratti d'imbarcazioni del medesimo proprietario.

3

Il nome del porto d'immatricolazione deve essere indicato sullo yacht in una delle tre lingue ufficiali (Basilea, Basel, Bâle).


Art. 10

Procedura d'immatricolazione

1

L'immatricolazione di uno yacht nel registro svizzero degli yacht avviene su domanda scritta del proprietario, contro pagamento delle tasse richieste.

2

La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 3.

3

A sostegno della domanda devono essere allegati: a. per le persone fisiche, l'atto d'origine o il passaporto del proprietario; b. per le associazioni, gli statuti, l'estratto dal registro di commercio, l'elenco dei membri con indicazione della loro cittadinanza nonché del domicilio, la composizione degli organi dell'associazione con l'indicazione del luogo d'origine e del domicilio dei membri; c. la prova della proprietà; d. un attestato comprovante che lo yacht, se già iscritto in un registro pubblico estero, ne è stato radiato oppure che la radiazione sarà fatta all'atto dell'iscrizione in Svizzera; e. una notificazione scritta in cui il proprietario dichiara che non ha chiesto né chiederà l'iscrizione dello yacht in un registro pubblico estero; f.

una notificazione scritta in cui il proprietario dichiara che ha armato lo yacht conformemente all'articolo 7 della presente ordinanza e che l'armamento sarà mantenuto in perfetto stato; g. l'attestazione della società d'assicurazione comprovante la conclusione dell'assicurazione responsabilità civile richiesta; h. una dichiarazione conforme all'articolo 6 capoverso 4 della presente ordinanza.

Certificato di bandiera

Art. 11

Rilascio e contenuto

1

Dopo l'immatricolazione dello yacht nel registro svizzero degli yacht, l'Ufficio svizzero della navigazione marittima rilascia al proprietario un certificato svizzero di bandiera, di cui stabilisce forma e contenuto.

2

Il certificato di bandiera, che deve essere sempre recato a bordo dello yacht, attesta che quest'ultimo ha il diritto e l'obbligo di navigare sotto bandiera svizzera.

Navigazione marittima 6

747.321.7

3

Il certificato di bandiera serve a designare lo yacht; esso contiene i dati richiesti in virtù dell'articolo 3, indica il porto d'iscrizione e riproduce, all'occorrenza, l'autorizzazione data in virtù dell'articolo 1 capoverso 3.


Art. 12

Durata della validità 1

Il certificato di bandiera è valido 3 anni.

2

Fintanto che sono adempiute le condizioni per l'iscrizione del natante nel registro svizzero degli yacht, il certificato di bandiera deve, secondo i casi, essere prorogato, modificato o sostituito. Le disposizioni dell'articolo 43 capoversi 2, 3 (per. 1) e 4 della legge sulla navigazione marittima sono applicabili per analogia.

3

Il certificato di bandiera perde validità, e dev'essere restituito senza indugio all'Ufficio svizzero della navigazione marittima o al consolato svizzero più vicino, quando lo yacht è cancellato dal registro svizzero degli yacht. È applicabile l'articolo 147 della legge sulla navigazione marittima.

Cancellazione dello yacht

Art. 13

In casi particolari

1

Su domanda del proprietario lo yacht è cancellato dal registro svizzero degli yacht.

Il proprietario deve chiederne senz'indugio la cancellazione e restituire il certificato di bandiera non appena aliena lo yacht oppure è privato della facoltà di disporne; gli stessi obblighi gli incombono in caso di perdita, d'innavigabilità o di sequestro dello yacht.

2

L'Ufficio svizzero della navigazione marittima ordina la cancellazione di uno yacht dal registro svizzero degli yacht se: a. non sono più adempiute le condizioni per l'immatricolazione; b. risulta che il proprietario abbia dato indicazioni false o dissimulato fatti importanti;

c. il proprietario non l'abbia chiesta nei casi di cui al capoverso 1.

3

Inoltre, la cancellazione può essere ordinata se: a. è stato omesso l'annuncio di una modificazione per cui vige l'obbligo di notifica;

b. il proprietario o il comandante dello yacht ha violato reiteratamente o gravemente le prescrizioni della presente ordinanza o le disposizioni dichiarate applicabili della legge sulla navigazione marittima o della sua ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 195613 o, ancora, è stato commesso un atto contrario agli interessi generali della Confederazione.

13

RS 747.301

Yacht svizzeri

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747.321.7


Art. 14

A seguito di provvedimenti straordinari Gli articoli 6 capoverso 1 lettera a e 145 capoverso 2 della legge sulla navigazione marittima sono applicabili agli yacht svizzeri. Oltre ai provvedimenti giusta l'articolo 6 capoverso 2, il Consiglio federale può chiudere il registro svizzero degli yacht e ordinare la cancellazione degli yacht immatricolati.

Esercizio della navigazione Proprietario

Art. 15

Responsabilità

1

Il proprietario di uno yacht svizzero è simultaneamente armatore della propria imbarcazione giusta la legge sulla navigazione marittima; le disposizioni della legge applicabili agli yacht che concernono gli armatori s'applicano parimente al proprietario dello yacht.

2

Il proprietario d'uno yacht svizzero risponde del danni causati a terzi nell'esercizio del natante, secondo gli articoli 48, 49 e 121 della legge sulla navigazione marittima come anche gli articoli 41 e seguenti del Codice delle obbligazioni14; tuttavia, la responsabilità massima del proprietario corrisponde all'importo stabilito per una stazza lorda di almeno 300 tonnellate. Alla procedura concernente la limitazione della responsabilità si applicano gli articoli 45 a 62 e 70 a 72 dell'ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 195615 della legge sulla navigazione marittima.


Art. 16

Esercizio e governo dello yacht 1

Il proprietario di uno yacht svizzero deve condurre egli stesso il natante oppure affidarne la guida a un comandante. Le associazioni, segnatamente, devono designare un comandante responsabile. Può essere designato uno straniero soltanto in quanto ciò non equivalga a elusione delle prescrizioni sulla cittadinanza.

2

Le disposizioni della legge sulla navigazione marittima applicabili agli yacht svizzeri e concernenti il capitano d'una nave riguardano parimenti il comandante e il proprietario dello yacht, se è quest'ultimo che conduce il natante oppure se non ha designato un comandante.

3

Le disposizioni di convenzioni internazionali, le regole e le usanze della navigazione marittima ratificate dalla Svizzera o dichiarate applicabili, si applicano alla condotta e all'esercizio d'uno yacht svizzero se esse concernono parimenti questo tipo di natante.


Art. 17

Trasporti rimunerati

Il trasporto professionale di persone o merci su yacht svizzeri è vietato.

14

RS 220

15

RS 747.301

Navigazione marittima 8

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Art. 18

Affidamento a terzi

1

Uno yacht svizzero può essere eccezionalmente affidato a terzi semprechè ciò non equivalga a elusione delle prescrizioni concernenti la cittadinanza del proprietario. È vietata la cessione a titolo professionale.16 2 Il proprietario rimane responsabile dell'esercizio dello yacht. Egli risponde, giusta la legge sulla navigazione marittima e la presente ordinanza, dei danni causati in tale esercizio.

Comandante


Art. 19

Certificato di capacità 1

Ogni comandante di uno yacht svizzero deve, per poter governare il natante, essere titolare di un certificato di capacità.

2

L'esame è fatto presso un circolo nautico, un'autorità o una scuola svizzera o estera di navigazione marittima riconosciuta dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima. Detto ufficio può emanare direttive concernenti le prove d'esame per comandanti di yacht come anche disposizioni d'esecuzione concernenti il riconoscimento dei circoli nautici, delle autorità e delle scuole di navigazione marittima.17 3

Se l'esame è superato, l'autorità o l'ente esaminatore rilascia il certificato di capacità. I circoli nautici riconosciuti non devono far distinzione, nell'esame, fra i candidati membri e non membri.


Art. 20

Diritti e obblighi: disposizioni applicabili 1

Al comandante di uno yacht svizzero si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 51 capoversi 1 e 2, 52, 53, 54 capoverso 1, 55 capoversi 1 e 3, 58, 71 e 119 capoverso 1 della legge sulla navigazione marittima.

2

L'Ufficio svizzero della navigazione marittima stabilisce, in considerazione della natura, della grandezza e del tipo di costruzione dello yacht, quali siano i documenti, oltre al certificato di bandiera, da conservare a bordo e da tenere aggiornati da parte del comandante.

16

Frase introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1892).

17

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 12 mag. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1892).

Yacht svizzeri

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Equipaggio


Art. 21

1 Se un proprietario di yacht svizzero assume, in rapporto di servizio per condurre il natante, un comandante, ufficiali o marinai, sono applicabili per analogia gli articoli 82 a 86 e 162 della legge sulla navigazione marittima e gli articoli 16, 33, 34, 41 capoverso 1, 42 capoverso 2, e 43 della rispettiva ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 195618. Nel rimanente sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni19 concernenti il contratto di lavoro.

2

Le disposizioni della legge sulla navigazione marittima e della rispettiva ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 195620, concernenti le condizioni di lavoro, si applicano agli yacht di 300 tonnellate o più di stazza lorda.

Disposizioni penali

Art. 22

1 Le disposizioni penali degli articoli 129 a 135, 139, 140 e 148 a 150 della legge sulla navigazione marittima, riguardanti il capitano, gli ufficiali e i marinai di navi svizzere s'applicano per analogia al conducente e all'equipaggio degli yacht svizzeri.

2

Le disposizioni penali degli articoli 128, 139, 141, 142, 143 capoverso 3, 144 capoverso 4, 145, 149, 150, 153 e 154 della legge sulla navigazione marittima si applicano all'esercizio di yacht svizzeri.

3

Il regime disciplinario sancito nella legge sulla navigazione marittima si applica agli yacht svizzeri soltanto in quanto il giudice possa irrogare una pena disciplinare di esigua gravità.

Tariffa delle tasse

Art. 23

1 L'Ufficio svizzero della navigazione marittima riscuote le tasse seguenti; Fr.

1.

Esame delle condizioni circa l'immatricolazione d'uno yacht 400

2.

Immatricolazione d'uno yacht 200

3.

Rilascio o sostituzione di un certificato di bandiera 300

4.

Proroga di un certificato di bandiera, per ogni anno 100

18

RS 747.301

19

RS 220

20

RS 747.301

Navigazione marittima 10

747.321.7

Fr.

5.

Modifica di un certificato di bandiera 40

6.

Rilascio di copie di un certificato di bandiera 40

7.

Rilascio di un certificato di cancellazione 40

8.

Rilascio di altre attestazioni 40

9.21

Rilascio o sostituzione del certificato di cui all'articolo 5 capoverso 3 120

10.22 Proroga del certificato di cui all'articolo 5 capoverso 3, per ogni anno o frazione di anno 40

11.23 Modifica del certificato di cui all'articolo 5 capoverso 3 40

12.24 Riconoscimento di un'autorità o di un organismo incaricato di organizzare gli esami di cui all'articolo 19 capoverso 2 1000

1bis

Qualora l'esecuzione delle formalità di cui al capoverso 1 richieda un soprappiù eccezionale di lavoro, è messa in conto una tassa di 40 franchi per ogni mezz'ora o frazione di mezz'ora.25 2 La tariffa delle tasse riscosse dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima, dall'Ufficio svizzero del registro del naviglio e dai Consolati di Svizzera in materia di navigazione marittima, del 20 novembre 195626, si applica agli altri atti amministrativi o lavori eseguiti in virtù di disposizioni dichiarate applicabili della legge sulla navigazione marittima o della presente ordinanza.

3

Le spese causate all'Ufficio svizzero della navigazione marittima e relative ad atti ufficiali tassati devono essergli rimborsate.

4

L'Ufficio svizzero della navigazione marittima ha diritto di esigere un anticipo adeguato da chi chiede un'immatricolazione.

5

Le tasse sono devolute alla Cassa federale.

21

Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1983 (RU 1983 1385). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1892).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1983 (RU 1983 1385). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1892).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° dic. 1983 (RU 1983 1385).

24

Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1892 ).

25

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1982 (RU 1982 2252). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1892).

26

[RU 1956 1537, 1961 1073, 1969 62. RU 1974 949 art. 26]. Ora: l'O del 30 ott. 1985 sugli emolumenti nella navigazione marittima (RS 747.312.4).

Yacht svizzeri

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747.321.7

Disposizioni finali

Art. 24

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1971.

2

L'articolo 143 capoverso 3 della legge sulla navigazione marittima, nel tenore del 14 dicembre 1965, entra in vigore alla stessa data.

Navigazione marittima 12

747.321.7