01.01.2024 - * / In vigore
01.04.2020 - 31.12.2023
01.04.2017 - 31.03.2020
15.07.2013 - 31.03.2017
01.05.2013 - 14.07.2013
01.01.2013 - 30.04.2013
01.04.2011 - 31.12.2012
01.01.2007 - 31.03.2011
01.04.2006 - 31.12.2006
01.06.2004 - 31.03.2006
01.06.2003 - 31.05.2004
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1

Legge federale
concernente condizioni lavorative e salariali minime
per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali
(Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera)
dell'8 ottobre 1999 (Stato 3 giugno 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 110 capoverso 1 lettere a e b della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992, decreta:


Art. 1

Oggetto

1 La presente legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera,
affinché essi per un periodo limitato: a.

forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione
nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della
prestazione;

b.

lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro.

2 La definizione di lavoratore è retta dal diritto svizzero (art. 319 segg. Codice delle
obbligazioni, CO3).


Art. 2

Condizioni lavorative e salariali minime 1 Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro
ai sensi dell'articolo 360a CO4 nei seguenti ambiti: a.

retribuzione minima; b.

periodi di lavoro e riposo; c.

durata minima delle vacanze; d.

sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro; e.

tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani; f.

non discriminazione, segnatamente parità di trattamento fra donna e uomo.

RU 2003 1370 1 RS

101

2

FF 1999 5092 3

RS 220

4

RS 220

823.20

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 2

823.20

2 Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono contributi a
casse di compensazione o ad istituzioni paragonabili relativi al diritto alle vacanze e
agli assegni per i figli, tali disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera, purché lo Stato di sede del datore di lavoro applichi
una normativa similare. La presente disposizione non si applica se il datore di lavoro
fornisce la prova del pagamento di contributi a simili istituzioni nel suo Stato di sede.

3 Le indennità concesse in relazione al lavoro distaccato sono considerate componente del salario, sempre che non rappresentino il rimborso di spese effettivamente
sostenute come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio.

4 Le condizioni lavorative e salariali minime devono essere rispettate per tutta la
durata dell'impiego.

5 Il Consiglio federale può disporre che il datore di lavoro estero fornisca la prova
del versamento effettivo dei contributi sociali.


Art. 3

Alloggio

Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati un alloggio che soddisfi il
grado usuale di igiene e comodità. Le deduzioni per spese di vitto e alloggio non
devono superare le tariffe conformi all'uso locale.


Art. 4

Eccezioni

1 Le prescrizioni minime per la retribuzione e le vacanze non valgono per: a.

lavori di esigua entità; b.

l'assemblaggio o la prima installazione, se i lavori durano meno di otto giorni e sono parte integrante di un contratto di fornitura di beni.

2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la definizione dei lavori secondo il
capoverso 1. L'entità è data dal tipo, dalla durata e dalla frequenza degli impieghi
nonché dal numero dei lavoratori interessati.

3 Il capoverso 1 non è applicabile ai settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami
accessori dell'edilizia nonché dell'industria alberghiera e della ristorazione. Il
Consiglio federale può escludere altri rami dall'applicazione del capoverso 1.


Art. 5

Subappaltatori

1 Qualora i lavori siano eseguiti da subappaltatori con domicilio o sede all'estero,
l'appaltatore primario, ad esempio come appaltatore totale, generale o principale,
deve obbligare contrattualmente il subappaltatore a rispettare la presente legge.

2 In mancanza di un simile obbligo, all'appaltatore primario possono essere inflitte
le sanzioni di cui all'articolo 9 per infrazioni commesse dal subappaltatore contro la
presente legge; l'appaltatore primario risponde inoltre dal profilo del diritto civile
per l'inadempimento delle condizioni minime di cui all'articolo 2. In questo caso
l'appaltatore primario e il subappaltatore sono responsabili solidalmente.

Lavoratori distaccati - LF 3

823.20


Art. 6

Notifica

1 Prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare all'autorità
cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d, per scritto e nella
lingua ufficiale del luogo d'impiego: a.

numero e nome dei lavoratori distaccati; b.

data d'inizio e presumibile durata dei lavori; c.

genere dei lavori da eseguire; d.

il luogo esatto dove saranno eseguiti i lavori.

2 Il datore di lavoro deve allegare alla notifica conformemente al capoverso 1 una
dichiarazione secondo cui egli ha preso atto delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3
e si impegna a rispettarle.

3 Il Consiglio federale definisce i casi in cui è possibile prescindere dalla notifica.


Art. 7

Controllo

1 Il rispetto dei requisiti secondo la presente legge è controllato: a.

per quanto riguarda le disposizioni di un contratto collettivo di obbligatorietà generale: dagli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del contratto
collettivo di lavoro;

b.

per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui
salari minimi ai sensi dell'articolo 360a CO5: dalle Commissioni tripartite
istituite dai Cantoni o dalla Confederazione (art. 360b CO); c.

per quanto riguarda le disposizioni degli atti legislativi federali: dalle autorità competenti secondo questi atti; d.

per quanto riguarda le altre disposizioni: dalle autorità designate dai
Cantoni.

2 Il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il
capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati. I documenti devono essere
presentati in una lingua ufficiale.

3 Se i documenti necessari non ci sono o non sono più disponibili, il datore di lavoro
deve dimostrare l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto non possa fornire la
prova di non aver alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi.

4 Il datore di lavoro deve accordare in ogni momento agli organi di controllo il libero accesso al posto di lavoro e ai locali amministrativi.

5 Il Consiglio federale e i Cantoni disciplinano le indennità da versare agli organi
incaricati del controllo dell'applicazione della legge.

5

RS 220

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 4

823.20


Art. 8

Collaborazione

1 Gli organi di controllo di cui all'articolo 7 coordinano le loro attività e collaborano, in quanto necessario allo svolgimento del loro compito.

2 Essi si scambiano le informazioni e i documenti necessari.

3 Le autorità competenti possono cooperare con le autorità degli altri Stati scambiando informazioni sull'occupazione transfrontaliera di lavoratori destinate a
evitare infrazioni alla presente legge

Art. 9

Sanzioni

1 Gli organi di controllo notificano ogni infrazione alla presente legge alla competente autorità cantonale.

2 L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può: a.

per lievi infrazioni all'articolo 2 e per infrazioni agli articoli 3 e 6, pronunciare una multa amministrativa sino a 5000 franchi; è applicabile l'articolo 7
della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo; b.

per infrazioni all'articolo 2 che non sono di lieve entità, vietare al datore di
lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a
cinque anni;

c.

addossare totalmente o parzialmente al datore di lavoro colpevole i costi dei
controlli.

3 L'autorità che pronuncia una sanzione notifica all'autorità federale competente7
una copia della sua decisione. Quest'ultima autorità tiene un elenco dei datori di
lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata in giudicato.


Art. 10

Rimedi giuridici

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19688 sulla
procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 19439 sull'organizzazione giudiziaria.


Art. 11

Diritto di denuncia

Le organizzazioni che in virtù dei loro statuti tutelano gli interessi sociali ed economici dei lavoratori sono legittimate a chiedere l'accertamento di una violazione della
presente legge.

6

RS 313.0

7

Attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

8

RS 172.021

9

RS 173.110

Lavoratori distaccati - LF 5

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Art. 12

Disposizioni penali

1 Chiunque:

a.

in violazione dell'obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce
scientemente informazioni false, b.

si oppone al controllo dell'autorità competente o lo impedisce in altro modo, è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un
delitto per il quale il Codice penale10 commina una pena più grave.

2 In casi di lieve entità, l'autorità può prescindere dal perseguimento penale.

3 Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro, non garantisce ai suoi lavoratori
sistematicamente e per fine di lucro le condizioni minime menzionate nell'articolo 2,
è punito con una multa sino a 1 000 000 di franchi, sempre che non sia stato
commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale commina una pena più
grave.

4 È applicabile l'articolo 59 del Codice penale.


Art. 13

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio dei reati contro la presente legge spettano ai Cantoni.


Art. 14

Vigilanza sull'esecuzione L'autorità federale competente11 vigila sull'esecuzione della presente legge. Essa
può impartire istruzioni agli organi di controllo secondo l'articolo 7.


Art. 15

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; essa si applica finché rimane
in vigore l'Accordo del 21 giugno 199912 tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

Data dell'entrata in vigore: 13
1° luglio 2004
art. 360b e 360c dell' allegato n. 2: 1° giugno 2003 10

RS 311.0

11

Attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

12

RS 0.142.112.681 13

DCF del 14 mag. 2003 (RU 2003 1375)

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 6

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Allegato

Modifica del diritto vigente I seguenti atti normativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 18 dicembre 198714 sul diritto internazionale privato Ingresso

data la competenza della Confederazione in materia di politica estera15;
visto l'articolo 64 della Costituzione federale16; ...


Art. 115
cpv. 3
3 Per le azioni concernenti le condizioni di lavoro e di salario applicabili alla prestazione lavorativa sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo in cui il lavoratore è stato distaccato per un periodo di tempo limitato e per svolgere tutta o una
parte del suo lavoro all'estero.


2. Codice delle obbligazioni17 Art. 360a

...


Art. 360b

...


Art. 360c

...


Art. 360d

...


Art. 360e

...

14

RS 291

15

Questa definizione di competenza trova riscontro nell'articolo 54 capoverso 1 della
Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

16

Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 della Costituzione federale del
18 aprile 1999 (RS 101).

17

RS 220. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel Codice menzionato.

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Art. 360f

...

3. Legge federale del 28 settembre 195618 concernente il conferimento
del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro
Ingresso

visto l'articolo 34ter della Costituzione federale19; ...

carattere obbligatorio generale
1. In generale


Art. 1a

2. In caso
di abusi

Se constata che in un ramo o in una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli
usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione tripartita
di cui all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni20 può, con il
consenso delle parti contraenti, chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale alle disposizioni in materia di retribuzione
minima e di corrispondente durata del lavoro, nonché controlli paritetici del contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato.

condizioni seguenti:

3bis. In caso di istanza di conferimento dell'obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 1a i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono formare almeno il 30 per cento dei
datori di lavoro che sarebbero vincolati dal contratto quando
ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale e devono
inoltre impiegare almeno il 30 per cento di tutti i lavoratori; 18

RS 221.215.311 19

Questa disposizione corrisponde all'articolo 110 della Costituzione federale del 18 aprile
1999 (RS 101).

20

RS 220

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Organo speciale
di controllo

1 I datori di lavoro e i lavoratori ai quali viene esteso il campo
d'applicazione del contratto collettivo di lavoro possono chiedere in
ogni momento all'autorità competente l'istituzione di uno speciale organo di controllo indipendente dalle parti contraenti al posto degli organi di controllo previsti nel contratto. Questo organo di controllo
può essere anche istituito su richiesta delle parti contraenti, se un datore di lavoro che non fa parte del contratto si rifiuta di sottoporsi a un
controllo dell'organo paritetico.

2 L'autorità competente definisce l'oggetto e l'entità del controllo,
dopo aver sentito le parti contraenti e il datore di lavoro o il lavoratore
che chiede l'istituzione di uno speciale organo di controllo o che si è
rifiutato di sottoporsi a un controllo dell'organo paritetico.

3 Le spese del controllo sono a carico del datore di lavoro o del lavoratore che ha chiesto un controllo speciale o che si è rifiutato di sottoporsi a un controllo dell'organo paritetico; tuttavia, se circostanze
particolari lo giustificano, l'autorità competente può addossare le spese interamente o parzialmente alle parti contraenti.


Art. 20
cpv. 2
2 Se il conferimento dell'obbligatorietà generale è di competenza del
Consiglio federale, della procedura e delle misure previste negli articoli 5 capoverso 2 e 6 è incaricata l'autorità competente21.

21

Attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (Seco).