01.01.2024 - * / In vigore
01.07.2017 - 31.12.2023
01.07.2008 - 30.06.2017
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1

Ordinanza

sui nomi geografici (ONGeo) del 21 maggio 2008 (Stato 1° luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 20 della legge del 23 giugno 20061 sull'armonizzazione dei registri;
visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 7, 22 capoverso 3 e 29 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione; visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19853 sul trasporto pubblico, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo La presente ordinanza mira all'utilizzazione uniforme dei nomi geografici nelle relazioni ufficiali e in tutti i supporti d'informazione ufficiali.


Art. 2

Oggetto La presente ordinanza disciplina la competenza, la procedura e l'assunzione dei costi per il rilevamento, la determinazione, l'aggiornamento e la gestione dei nomi geografici.


Art. 3

Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a. nomi geografici: nomi di Comuni, località, vie, stazioni e oggetti topografici;

b. nomi geografici della misurazione ufficiale: nomi degli oggetti topografici utilizzati nei livelli d'informazione «nomenclatura» (nomi locali, nomi di località e nomi di luogo), «copertura del suolo» e «oggetti singoli»; RU 2008 2861

1 RS

431.02

2 RS

510.62

3 RS

742.40

510.625

Organizzazione e amministrazione 2

510.625

c. nomi geografici della misurazione nazionale: nomi degli oggetti topografici conformemente al modello topografico del paesaggio della misurazione nazionale; d. Comuni: le più piccole unità politiche che secondo la legislazione cantonale assumono i compiti dei Comuni politici e sono univocamente definite da un territorio giurisdizionale e un nome; e. località: insediamenti abitati geograficamente delimitabili, con un nome e un numero postale d'avviamento propri; f.

vie: vie, strade, vicoli, piazze e zone provviste di denominazione che servono da indicazione della via per gli indirizzi; g. stazioni: stazioni ferroviarie, stazioni, comprese le stazioni a valle, a monte e intermedie nonché le fermate di tutte le corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 19984 sugli orari; h. oggetti topografici: acque (p. es. fiumi, ruscelli, laghi, stagni, cascate, sorgenti), ghiacciai, insediamenti (p. es. città, villaggio, quartiere, frazione, fattorie isolate), rilievi (p. es. montagne e colline), paesaggi (p. es. siti, valli, alpi, terreni agricoli, boschi), oggetti culturali (p. es. rocche, castelli, conventi, chiese, cappelle), edifici pubblici (p. es. scuole, ospedali, capanne alpine) e oggetti particolari delle vie di comunicazione (p. es. ponti, passi, gallerie, aeroporti).


Art. 4

Principi 1 I nomi geografici devono poter essere scritti e letti con facilità e godere del consenso generale.

2

Sono formulati, per quanto possibile e opportuno, sulla base della lingua standard (lingua scritta) della regione linguistica.

3

I nomi geografici e la loro ortografia possono essere modificati soltanto qualora lo esiga l'interesse pubblico.


Art. 5

Direttive toponomastiche generali L'Ufficio federale di topografia, sulla base delle raccomandazioni del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sui nomi geografici, emana e pubblica le direttive toponomastiche generali.


Art. 6

Regolamentazioni esecutive

1

L'Ufficio federale di topografia emana regole per i nomi geografici della misurazione nazionale e della misurazione ufficiale. Tali regole comprendono segnatamente le regolamentazioni per le regioni linguistiche.

4 RS

742.151.4

Nomi geografici

3

510.625

2

Emana raccomandazioni per l'ortografia: a. dei nomi dei Comuni; b. dei nomi delle località; c. dei nomi delle vie e degli indirizzi degli edifici.

3

L'Ufficio federale dei trasporti emana direttive sull'ortografia dei nomi delle stazioni.

Sezione 2: Nomi geografici della misurazione nazionale

Art. 7

1 Nell'ambito della misurazione nazionale, l'Ufficio federale di topografia adempie i compiti seguenti:

a. rileva, determina, aggiorna e gestisce i nomi di oggetti topografici che concernono esclusivamente le carte nazionali;

b. provvede a una scelta adeguata di nomi geografici della misurazione ufficiale per la misurazione nazionale topografica e cartografica;

c. gestisce i nomi geografici della misurazione nazionale (modello topografico del paesaggio).

2

Rende accessibili al pubblico lavori di ricerca e pubblicazioni nel campo della toponomastica nonché altre informazioni di base nel campo dei nomi geografici.

Sezione 3: Nomi geografici della misurazione ufficiale

Art. 8

Competenza 1 I nomi geografici sono rilevati, aggiornati e gestiti dal servizio competente per la misurazione ufficiale.

2

I Cantoni stabiliscono mediante atto giuridico il servizio competente per la determinazione dei nomi geografici della misurazione ufficiale.


Art. 9

Commissione cantonale di nomenclatura 1

Il Cantone istituisce una commissione di nomenclatura.

2

La commissione di nomenclatura è il servizio specializzato del Cantone per i nomi geografici della misurazione ufficiale.

3

In occasione del rilevamento e dell'aggiornamento di detti nomi geografici, essa ne verifica la correttezza linguistica e la conformità alle regolamentazioni esecutive secondo l'articolo 6 e comunica i risultati delle proprie verifiche e le proprie raccomandazioni al servizio competente per la determinazione dei nomi.

Organizzazione e amministrazione 4

510.625

4

Se il servizio competente non intende seguire le raccomandazioni della commissione di nomenclatura, richiede alla Direzione federale delle misurazioni catastali un parere al riguardo.

Sezione 4: Comuni

Art. 10

Principi 1 Il nome di un Comune deve essere univoco per l'intero territorio svizzero e non deve dare adito ad alcuna confusione con il nome di un altro Comune.

2

Al nome del Comune deve essere aggiunto un complemento nei casi in cui: a. il medesimo nome è utilizzato da più Comuni; b. il nome di più Comuni è scritto diversamente, ma è pronunciato in maniera identica.


Art. 11

Competenza L'Ufficio federale di topografia è competente per: a. l'esame preliminare dei nomi dei Comuni; b. l'approvazione della determinazione e della modifica dei nomi dei Comuni.


Art. 12

Oggetto dell'esame preliminare e dell'approvazione Sono oggetto dell'esame preliminare e dell'approvazione: a. il rispetto dei principi secondo l'articolo 10; b. il rispetto delle regolamentazioni esecutive secondo l'articolo 6; c. l'utilizzabilità del nome.


Art. 13

Procedura per l'esame preliminare 1

L'autorità competente secondo il diritto cantonale sottopone all'Ufficio federale di topografia le seguenti modifiche previste dei nomi dei Comuni: a. la modifica del nome di un Comune; b. il nome del Comune nel caso di una fusione di Comuni; c. i nomi dei Comuni nel caso di una separazione di Comuni.

2

La domanda può contenere più varianti, le quali sono esaminate individualmente.

3

Alla domanda di esame preliminare sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l'articolo 12.

Nomi geografici

5

510.625

4

La procedura poggia sugli articoli 62a-62c, relativi all'accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 19975 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Il termine per il parere degli organi federali è di 30 giorni.


Art. 14

Decisione sull'esame preliminare 1

La decisione sull'esame preliminare contiene: a. la constatazione che i nomi proposti sono atti a essere approvati; b. una motivazione del rifiuto, nel caso in cui un nome non sia atto a essere approvato.

2

La decisione è notificata al più tardi due mesi dopo la presentazione della domanda.


Art. 15

Procedura di approvazione 1

Il servizio competente secondo il diritto cantonale inoltra all'Ufficio federale di topografia la domanda di approvazione: a. dopo l'esame preliminare del nome: al più tardi 30 giorni prima della data a partire dalla quale la modifica dovrebbe entrare in vigore; b. senza l'esame preliminare del nome: al più tardi due mesi prima della data a partire dalla quale la modifica dovrebbe entrare in vigore.

2

Alla domanda sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l'articolo 12.

3

Il servizio richiedente ha qualità di parte nella procedura.

4

Se il nome del Comune è conforme a quello della decisione sull'esame preliminare, l'Ufficio federale di topografia concede senz'altro l'approvazione. In caso contrario è eseguita una procedura di approvazione completa.

5

La procedura poggia sugli articoli 62a-62c, relativi all'accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 16

Decisione di approvazione 1

La decisione di approvazione è notificata alle parti e pubblicata nel Foglio federale.

2

Dopo il passaggio in giudicato, è comunicata ai servizi che gestiscono un elenco ufficiale.


Art. 17

Ricorso 1 Contro la decisione di approvazione è ammesso il ricorso al Consiglio federale.

Esso decide definitivamente.

5 RS

172.010

6 RS

172.010

Organizzazione e amministrazione 6

510.625

2

Nella procedura di ricorso sono sentiti gli uffici federali che hanno partecipato alla procedura di approvazione.


Art. 18

Obbligo di notifica

Il servizio cantonale competente comunica all'Ufficio federale di topografia, al più tardi 30 giorni prima della data della loro entrata in vigore, le modifiche seguenti: a. le modifiche territoriali tra Comuni; b. la soppressione del nome di un Comune nel caso di una fusione o di una separazione di Comuni; c. i cambiamenti del nome di distretti o unità amministrative cantonali comparabili;

d. i cambiamenti riguardanti l'appartenenza di Comuni a un distretto o a un'unità amministrativa cantonale comparabile.


Art. 19

Elenco ufficiale dei Comuni 1

L'Ufficio federale di statistica: a. attribuisce a ogni Comune un numero vincolante; b. allestisce, gestisce e pubblica l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera.

2

L'elenco ufficiale dei Comuni è suddiviso per Cantoni e distretti o unità amministrative cantonali comparabili.

3

I nomi e i numeri dei Comuni dell'elenco ufficiale dei Comuni sono vincolanti per le autorità.

Sezione 5: Località

Art. 20

Principi 1 Gli insediamenti contigui geograficamente delimitabili di importanza nazionale, che possono includere anche insediamenti secondari, devono essere designati con un nome di località e un numero postale d'avviamento univoci.

2

A ogni località è attribuito un numero postale d'avviamento univoco o, in casi motivati, più numeri postali d'avviamento univoci.

3

L'ortografia dei nomi delle località e la delimitazione geografica delle località (perimetro) della misurazione ufficiale sono vincolanti per le autorità.


Art. 21

Competenze 1 Il servizio competente secondo il diritto cantonale, dopo aver sentito i Comuni interessati e La Posta Svizzera (La Posta), determina la località, ne stabilisce la delimitazione, il nome e la sua ortografia.

Nomi geografici

7

510.625

2

Il servizio competente per la misurazione ufficiale coordina le modifiche del perimetro con i Comuni interessati e La Posta. Il servizio competente secondo il diritto cantonale stabilisce geograficamente le modifiche e le comunica all'Ufficio federale di topografia.

3

La Posta stabilisce il numero postale d'avviamento dopo aver sentito il Cantone e i Comuni e lo comunica all'Ufficio federale di topografia.


Art. 22

Procedura Alla determinazione e alla modifica di un nome di località sono applicabili per analogia le prescrizioni sull'esame preliminare e l'approvazione dei nomi dei Comuni.


Art. 23

Costi 1 Chi presenta una domanda per la determinazione o la modifica del nome di una località ne assume i costi.

2

Non sono addebitati costi se la determinazione o la modifica è una conseguenza dello sviluppo dell'insediamento oppure di esigenze aziendali nel quadro del servizio universale di cui agli articoli 2-4 della legge del 30 aprile 19977 sulle poste.

3

Nel quadro dell'esame preliminare, l'Ufficio federale di topografia allestisce, unitamente ai servizi interessati della Confederazione e a La Posta, una proposta consolidata e la notifica con la decisione sull'esame preliminare.

4

Stabilisce i costi nella decisione di approvazione.


Art. 24

Elenco ufficiale

L'Ufficio federale di topografia allestisce, gestisce e pubblica l'elenco ufficiale delle località con il numero postale d'avviamento e il perimetro.

Sezione 6: Vie

Art. 25

Principi 1 Tutte le vie in località e altri insediamenti abitati sono provviste di un nome.

2

L'ortografia dei nomi delle vie che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.

3

L'ortografia dei nomi delle vie della misurazione ufficiale è vincolante per le autorità.

7 RS

783.0

Organizzazione e amministrazione 8

510.625


Art. 26

Competenza 1 I Cantoni assicurano la denominazione esaustiva delle vie.

2

Regolano le competenze e la procedura per la determinazione e l'armonizzazione dei nomi delle vie.

3

I nomi delle vie stabiliti sono comunicati al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, all'Ufficio federale di statistica e agli offerenti di servizi universali secondo gli articoli 2-4 della legge del 30 aprile 19978 sulle poste.

Sezione 7: Stazioni

Art. 27

Principi 1 I nomi delle stazioni devono essere univoci per l'intero territorio svizzero.

2

La stazione porta il nome della località che serve.

3

Se una stazione serve più località o non ne serve alcuna, essa porta il nome più appropriato alle necessità del traffico. Di regola porta un solo nome.

4

Se più stazioni servono la medesima località, esse sono distinte mediante aggiunte al nome della località. L'aggiunta non può consistere nel nome di un'impresa, a meno che esso non sia identico a un nome geografico.

5

Per quanto possibile, l'ortografia corrisponde a quella degli altri nomi geografici.


Art. 28

Competenza 1 L'Ufficio federale dei trasporti stabilisce, su domanda, i nomi delle stazioni.

2

Possono presentare una domanda: a. le imprese di trasporto concessionarie; b. il Comune sul cui territorio è situata la stazione; c. Il Cantone sul cui territorio è situata la stazione.


Art. 29

Oggetto della determinazione Sono oggetto della determinazione: a. il rispetto dei principi secondo l'articolo 27; b. il rispetto delle direttive dell'Ufficio federale dei trasporti secondo l'articolo 6 capoverso 3.

8 RS

783.0

Nomi geografici

9

510.625


Art. 30

Procedura di determinazione 1

Alla domanda di determinazione o di modifica del nome di una stazione sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l'articolo 29.

2

La procedura poggia sugli articoli 62a-62c, relativi all'accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 19979 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 31

Decisione di determinazione La decisione di determinazione è notificata alle imprese di trasporto concessionarie interessate, al Comune e al Cantone.


Art. 32

Ricorso 1 Contro la decisione di determinazione è ammesso il ricorso al Consiglio federale.

Esso decide definitivamente.

2

Nella procedura di ricorso sono sentiti gli uffici federali che hanno partecipato alla procedura di determinazione.


Art. 33

Costi 1 Chi presenta una domanda per la determinazione o la modifica del nome di una stazione ne assume i costi.

2

Non sono addebitati costi se la determinazione o la modifica è la conseguenza: a. dello sviluppo dell'insediamento; b. della modifica della rete delle linee; c. delle necessità aziendali delle imprese di trasporto.

3

Su istanza del richiedente, l'Ufficio federale dei trasporti, unitamente ai servizi interessati della Confederazione e alle imprese di trasporto, allestisce una proposta consolidata.

4

Stabilisce i costi nella decisione.


Art. 34

Elenco L'elenco dei nomi delle stazioni è pubblicato nel quadro della pubblicazione ufficiale degli orari secondo l'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 199810 sugli orari.

9 RS

172.010

10 RS

742.151.4

Organizzazione e amministrazione 10

510.625

Sezione 8: Coordinamento e partecipazione

Art. 35

Coordinamento a livello internazionale L'Ufficio federale di topografia è competente per il coordinamento internazionale nel campo dei nomi geografici.


Art. 36

Coordinamento a livello nazionale 1

L'Ufficio federale di topografia coordina le attività della Confederazione nel campo dei nomi geografici.

2

Può avvalersi di altri servizi della Confederazione, aziende della Confederazione e servizi specializzati dei Cantoni.


Art. 37

Partecipazione dei Cantoni, consultazione delle organizzazioni In occasione dell'elaborazione di regolamentazioni esecutive, l'Ufficio federale competente assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 38

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 30 dicembre 197011 concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni è abrogata.


Art. 39

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

11 [RU

1970 1655, 1991 370 all. n. 3, 1997 2779 n. II 28, 1999 704 n. II 14]