Abrogato per 30.04.2022

01.01.2022 - 30.04.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
28.01.2021 - 31.03.2021
19.12.2020 - 27.01.2021
26.09.2020 - 18.12.2020
21.05.2020 - 25.09.2020
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01.05.2022 - 21.09.2020
21.03.2020 - 20.05.2020
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1

Ordinanza

per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura (Ordinanza COVID cultura) del 20 marzo 2020 (Stato 21 maggio 2020) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1,2
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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente ordinanza si prefigge di attenuare l'impatto economico della lotta contro il coronavirus (COVID-19) sul settore della cultura, di evitare che il panorama culturale svizzero sia danneggiato in modo duraturo e di preservare la diversità culturale.

2

Le misure ai sensi della presente ordinanza integrano le attività di politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni.

3

Le misure ai sensi della presente ordinanza si applicano soltanto se non sono già applicabili altre misure della Confederazione volte a contrastare le conseguenze economiche del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura.


Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: a. settore della cultura: arti sceniche, design, cinema, arti visive, letteratura, musica e musei;

b: manifestazione: evento culturale limitato nel tempo, svolto e pianificato in uno spazio o perimetro definito, a cui partecipano più persone; c. impresa culturale: persona giuridica attiva nel settore della cultura; sono escluse le unità amministrative statali e le persone di diritto pubblico; d. operatore culturale: persona fisica domiciliata in Svizzera e occupata principalmente nel settore della cultura come lavoratore indipendente.

e. organizzazione culturale amatoriale: associazione di operatori culturali non professionisti negli ambiti musica e teatro.

RU 2020 855

1

RS 101

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2020, in vigore dal 21 mag. 2020 (RU 2020 1583).

442.15

Promozione della cultura 2

442.15


Art. 3

Misure di sostegno

1

La presente ordinanza prevede le seguenti misure di sostegno: a.3 aiuti finanziari immediati per operatori culturali; b. indennità per perdita di guadagno per imprese culturali e operatori culturali; c. sostegno di organizzazioni culturali amatoriali.

2

Non sussiste alcun diritto a prestazioni ai sensi della presente ordinanza.

Sezione 2: Aiuti finanziari immediati

Art. 4

e 54

Art. 6

Aiuti finanziari immediati per operatori culturali 1

Agli operatori culturali sono assegnati su richiesta aiuti finanziari d'emergenza non rimborsabili per coprire le spese di mantenimento immediate, nella misura in cui tali spese non possano essere coperte dagli operatori stessi a causa di provvedimenti statali volti a combattere il coronavirus (COVID-19).

2

La base di valutazione di tale diritto è costituita dall'ultima tassazione per l'imposta federale diretta e dalla prova di una situazione di bisogno.

3

Gli aiuti finanziari d'emergenza ammontano al massimo a 196 franchi al giorno.

Sono calcolati sulla base dell'attuale prassi dell'associazione Suisseculture Sociale.

4

Le indennità per perdita di guadagno percepite da lavoratori indipendenti conformemente all'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20205 sono computate sugli aiuti finanziari d'emergenza.6


Art. 7

Procedura per ottenere gli aiuti finanziari immediati per operatori culturali 1

Le richieste devono essere presentate all'associazione Suisseculture Sociale.

2

L'associazione Suisseculture Sociale decide in merito alle richieste.

3

La Confederazione mette a disposizione di Suisseculture Sociale tutti mezzi finanziari necessari per gli aiuti finanziari immediati.

4

La Confederazione rimborsa l'associazione Suisseculture Sociale per le spese legate all'erogazione di aiuti finanziari immediati.

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2020, in vigore dal 21 mag. 2020 (RU 2020 1583).

4

Abrogati dal n. I dell'O del 13 mag. 2020, con effetto dal 21 mag. 2020 (RU 2020 1583).

5

RS 830.31

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2020, in vigore dal 21 mag. 2020 (RU 2020 1583).

Ordinanza COVID cultura 3

442.15

Sezione 3: Indennità per perdita di guadagno

Art. 8

Indennità per perdita di guadagno 1

Su richiesta, alle imprese e agli operatori culturali sono assegnati aiuti finanziari a copertura dei danni economici legati segnatamente all'annullamento o al rinvio di manifestazioni e progetti o a chiusure aziendali, nella misura in cui tali danni siano dovuti direttamente ai provvedimenti statali volti a combattere il coronavirus (COVID-19).

2

Le indennità per perdita di guadagno coprono al massimo l'80 per cento dei danni economici.

3

Gli aiuti finanziari immediati versati alle imprese e agli operatori culturali sono detratti dalle indennità per perdita di guadagno.

4

Un eventuale danno da lucro cessante non è rimborsato.


Art. 9

Procedura per ottenere le indennità per perdita di guadagno 1

Le richieste devono essere presentate presso gli uffici competenti definiti dai Cantoni.

2

Il Cantone competente è quello in cui ha sede l'impresa culturale o in cui è domiciliato l'operatore culturale.

3

I Cantoni decidono in merito alle richieste.

4

La Confederazione finanzia per metà le indennità per perdita di guadagno approvate dai Cantoni.

Sezione 4: Organizzazioni culturali amatoriali

Art. 10

1 Su richiesta, alle organizzazioni culturali amatoriali sono assegnati aiuti finanziari a copertura dei danni economici legati all'annullamento o al rinvio di manifestazioni.

2

Le richieste devono essere presentate alle associazioni sostenute dalla Confederazione conformemente alle disposizioni del Dipartimento federale dell'interno.

3

L'indennità ammonta al massimo a 10 000 franchi per organizzazione culturale amatoriale, a seconda del numero di membri attivi rappresentati.

4

La Confederazione mette a disposizione delle associazioni di cui al capoverso 2 tutti i mezzi finanziari necessari per le indennità.

5

La Confederazione rimborsa le associazioni di cui al capoverso 2 per le spese legate all'erogazione delle indennità.

Promozione della cultura 4

442.15

Sezione 5: Esecuzione

Art. 11

1 L'Ufficio federale della cultura esegue la presente ordinanza.

2

Dopo aver sentito i Cantoni, emette direttive più dettagliate, in particolare sulla regolamentazione concernente le richieste e le modalità di pagamento.

3

Le decisioni della Confederazione in adempimento della presente ordinanza non sono impugnabili.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 12

1 La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020.

2

Si applica per la durata di due mesi a partire dalla data d'entrata in vigore.

3

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 20 settembre 2020.7

7

Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 2020, in vigore dal 21 mag. 2020 (RU 2020 1583).