01.01.2022 - * / In vigore
01.05.2017 - 31.12.2021
01.01.2014 - 30.04.2017
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2008 - 31.12.2011
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2005 - 30.04.2007
01.07.2004 - 31.12.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
concernente il mercato delle uova
(Ordinanza sulle uova, OU)
del 7 dicembre 1998 (Stato 22 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2 e 177 della legge sull'agricoltura1;
visto l'articolo 21 capoverso 2 della legge sulle derrate alimentari2, ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio (uova destinate al
consumo e uova di trasformazione), ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di
uova delle voci di tariffa riportate nell'allegato.

Sezione 2:
Importazione di uova di galline "Gallus domesticus" destinate al consumo


Art. 2

Assegnazione delle quote del contingente doganale 1 Il contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo è ripartito nei
seguenti quantitativi parziali: a.

36 per cento per il primo quadrimestre (gennaio-aprile); b.

28 per cento per il secondo quadrimestre (maggio-agosto); c.

36 per cento per il terzo quadrimestre (settembre-dicembre).

2 Le quote del contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo sono
assegnate per ogni quadrimestre sulla base della prestazione all'interno del Paese del
singolo richiedente in rapporto alla prestazione globale all'interno del Paese legittimamente fatta valere.

3 Per una prestazione all'interno del Paese inferiore a 100 000 uova di gallina per
quadrimestre non è assegnata alcuna quota del contingente doganale.

RU 1999 126

1

RS 910.1

2

RS 817.0

916.371

Agricoltura

2

916.371


Art. 3

Prestazione all'interno del Paese Per prestazione all'interno del Paese si intende il numero di uova di gallina indigene
di almeno 53 grammi di peso che il richiedente ha acquistato direttamente o al massimo attraverso un unico stadio intermedio di commercializzazione dai produttori di
uova di gallina nel corso del corrispondente quadrimestre dell'anno precedente. I
produttori possono far valere quale prestazione all'interno del Paese anche le uova
di gallina vendute direttamente ai consumatori.


Art. 4

Domande volte a ottenere quote del contingente doganale 1 Gli aventi diritto alle quote del contingente doganale devono inoltrare le domande
volte a ottenere quote del contingente doganale unitamente alla prova della prestazione all'interno del Paese, entro il 20 del mese seguente il termine del quadrimestre, utilizzando il formulario previsto a tal fine o il supporto di dati autorizzato
dall'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

2 I documenti che accompagnano la domanda devono indicare chiaramente il produttore di uova di gallina. In caso di acquisto attraverso uno stadio intermedio di
commercializzazione vi deve essere la conferma del venditore che non fa valere
l'uovo di gallina quale prestazione all'interno del Paese.


Art. 5

Mercati e commercio ambulante 1 Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importate su strada,
all'aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di
uova destinate al consumo provenienti dalle zone estere di confine, per la vendita a
mercati o per il commercio ambulante, senza permesso generale di importazione
(PGI) e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

2 Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del
Paese di Gex, che conformemente al lodo di Territet sono esenti da dazi, possono
essere importate senza PGI e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

Sezione 3:
Importazione di uova destinate al consumo che non provengono
da galline "Gallus domesticus"


Art. 6

Le uova destinate al consumo che non provengono da galline "Gallus domesticus"
possono essere importate all'ADC senza essere computate sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

O sulle uova

3

916.371

Sezione 4: Importazione di uova di trasformazione

Art. 7

Condizioni particolari per l'assegnazione di quote del contingente
doganale

Le quote del contingente doganale parziale per le uova di trasformazione sono assegnate soltanto a persone che trasformano o fanno trasformare professionalmente le
uova in prodotti di uova.


Art. 8

Assegnazione delle quote del contingente doganale 1 Le quote del contingente doganale parziale per le uova di trasformazione sono assegnate conformemente all'ordine d'entrata delle domande di permesso all'Ufficio
federale. Il quantitativo di una domanda e la somma dei quantitativi di tutte le domande di un richiedente non possono superare il quantitativo del contingente doganale parziale.

2 Il giorno in cui il contingente doganale parziale è esaurito, il quantitativo rimanente è ripartito proporzionalmente alle domande di permesso pervenute in quello
stesso giorno.

3 Se un richiedente importa nel periodo di contingentamento meno del 95 per cento
del quantitativo assegnatogli, nel successivo periodo di contingentamento gli è assegnato al massimo il 50 per cento del quantitativo importato. Nel calcolo della quantità da importare sono comprese le uova indigene che il richiedente ha trasformato in
prodotti a base d'uovo, prove alla mano, durante il periodo di contingentamento. 3

Art. 9

Domande volte a ottenere quote del contingente doganale Le domande volte a ottenere quote del contingente doganale possono essere inoltrate
all'Ufficio federale al più presto il primo giorno feriale del dicembre precedente il
periodo di contingentamento.


Art. 10

Disposizioni reversali Le uova di trasformazione importate devono essere trasformate in prodotti di uova;
la trasformazione deve essere documentata. Le importazioni sottostanno alle disposizioni reversali dell'articolo 18 della legge sulle dogane4.

Sezione 5: Importazione di prodotti di uova

Art. 11

La ripartizione dei contingenti doganali n. 10 (prodotti di uova essiccati) e n. 11
(altri prodotti di uova) non è disciplinata.

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000
410).

4

RS 631.0

Agricoltura

4

916.371

Sezione 6: Stampigliatura delle uova di galline "Gallus domesticus"

Art. 12

1 Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in
commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova
vendute dai produttori direttamente ai consumatori.

2 La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del
Paese di provenienza, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile.

Sezione 7:
Cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova


Art. 13

1 La cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova serve: a.

dopo la scadenza della disposizione transitoria di cui all'articolo 15, al finanziamento completivo dei pagamenti diretti a favore delle aziende contadine che detengono ovaiole in modo particolarmente rispettoso della vita
animale conformemente all'articolo 76 della legge sull'agricoltura5; b.

al cofinanziamento di azioni di spezzatura o di altri provvedimenti di commercializzazione in caso di eccedenze stagionali di uova di gallina svizzere; c.

al cofinanziamento di esperimenti su pollame conformi alla pratica, alla divulgazione dei relativi risultati nell'ambito della formazione e consulenza
nonché mediante l'informazione.

2 L'Ufficio federale amministra la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e
dei prodotti di uova, decide delle domande di contributi sulla base dei mezzi disponibili e versa i contributi ai beneficiari.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 14

Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui non ne siano
incaricate altre autorità.


Art. 15

Disposizioni transitorie concernenti i contributi per incentivare
la riconversione

1 Su domanda, i produttori di uova che soddisfano le condizioni previste dal capitolo
4 titolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19986 sui pagamenti diretti ricevono, per 5 RS

910.1

6

RS 910.13

O sulle uova

5

916.371

tre anni nel corso di un periodo di transizione sino al 2001 compreso e quale contributo di riconversione per ridurre i costi di produzione, 3 centesimi al massimo per
ogni uovo prodotto destinato al consumo, prelevati dalla cassa di compensazione dei
prezzi delle uova e dei prodotti di uova.

2 Se l'effettivo di ovaiole è inferiore a 500 unità, non vengono versati contributi.

3 Il singolo produttore di uova ha diritto a contributi per un massimo di 2400
ovaiole.

4 Le domande volte a ottenere contributi devono essere inviate all'Ufficio federale
entro il 30 aprile dell'anno di contribuzione mediante il formulario previsto a tal
fine.

5 L'importo dei contributi è fissato dall'Ufficio federale mediante ordinanza. Esso
può graduarli in funzione della dimensione dell'azienda.


Art. 16

Disposizione transitoria concernente i contributi ai costi di raccolta
e di cernita

1 Su domanda, durante un periodo transitorio sino al 2001 compreso, gli aventi diritto a quote del contingente doganale o, su mandato di questi ultimi, le aziende di
prestazione di servizi ricevono, per il ritiro di uova indigene destinate al consumo da
produttori di uova finora protetti, un contributo di 6 centesimi al massimo per uovo,
prelevato dalla cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova e
destinato a ridurre gli elevati costi di raccolta e di cernita di tali aziende.

2 L'importo dei contributi nell'ambito dei quantitativi decisi in virtù dell'ordinanza
del 15 agosto 19907 sulle uova è fissato dall'Ufficio federale mediante ordinanza.


Art. 17

Disposizione transitoria concernente la cassa di compensazione
dei prezzi delle uova

Il 1° gennaio 1999, i mezzi provenienti dalla previgente cassa di compensazione dei
prezzi delle uova sono versati alla cassa di compensazione dei prezzi delle uova e
dei prodotti di uova.


Art. 18

Disposizione transitoria concernente i contingenti doganali Nel 1999 le quote del contingente doganale sono assegnate conformemente all'ordinanza del 24 gennaio 19968 sulle uova.


Art. 19

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7

[RU 1990 1549, 1995 1624 2093; RS 817.02 art. 440 n. 1. RU 1996 838 art. 20] 8

[RU 1996 838 3484. RU 1999 295 art. 3 lett. n]

Agricoltura

6

916.371

Allegato

(art. 1)

Voce di tariffa9

Designazione della merce 0407.0010

Uova di volatili in guscio 0407.0090

altre (importate al di fuori del contingente doganale) 0408.1110

Prodotti di uova essiccati 0408.9110
3502.1100

0408.1190

altri (importati al di fuori del contingente doganale) 0408.9190
3502.1190

0408.1910

Altri prodotti di uova 0408.9910
3502.1910

0408.1990

altri (importati al di fuori del contingente doganale) 0408.9990
3502.1990

9

RS 632.10 allegato