01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.11.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.10.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
01.01.2016 - 30.09.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.10.2014 - 28.02.2015
01.01.2012 - 30.09.2014
01.11.2011 - 31.12.2011
01.09.2011 - 31.10.2011
01.07.2010 - 31.08.2011
01.03.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 28.02.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.10.2003 - 31.12.2006
01.07.2003 - 30.09.2003
01.02.2001 - 30.06.2003
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1

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze
(Org-DFF)

dell'11 dicembre 2000 (Stato 13 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1

Settori d'attività

1 Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) è attivo nei seguenti settori: a.

politica delle risorse:
1.

finanze e imposte,

2.

personale,

3.

informatica e telecomunicazione, 4.

costruzioni e logistica; b.

politica monetaria; c.

dogane;

d.

partecipazione all'esecuzione dell'AVS e dell'AI.

2 Al Dipartimento sono aggregati a livello amministrativo: a.

la Regìa federale degli alcool; b.

il Controllo federale delle finanze; c.

la Commissione federale delle banche.


Art. 2

Obiettivi

1 Il Dipartimento si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai
principi dell'economicità, dell'efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.

RU 2001 267

1

RS 172.010

2

RS 172.010.1 172.215.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2

172.215.1

2 Esso provvede affinché le finanze della Confederazione siano durevolmente mantenute in equilibrio, il disavanzo strutturale sia eliminato e la quota d'indebitamento
sia limitata a un livello sostenibile a lungo termine. Esso provvede affinché l'aliquota d'imposta, l'aliquota fiscale e la quota delle uscite della Confederazione figurino tra le più basse in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE).

3 In particolare il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti: a.

bilancio della Confederazione: equilibrare le entrate e le uscite sull'arco di
un ciclo congiunturale e verificare periodicamente la necessità delle sovvenzioni; b.

imposte: conformare il regime fiscale in modo tale da renderlo compatibile
con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i
principi della competitività, della giustizia, dell'universalità, dell'uguaglianza, della semplicità e dell'imposizione secondo la capacità economica; c.

personale federale: condurre una politica del personale che sia all'avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei
sessi; assicurare una previdenza personale adeguata; d.

dogane: all'atto della riscossione dei tributi e dell'adempimento dei compiti
di controllo e sicurezza, garantire al confine una circolazione delle persone e
delle merci il più scorrevole possibile; e.

alcool: conformare il controllo del mercato degli alcool in modo tale che i
provvedimenti fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica; f.

prestazioni interdipartimentali: soddisfare, all'insegna dell'economicità e
della qualità, le esigenze comprovate dell'Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica.

4 Nel perseguire questi obiettivi, il Dipartimento tiene conto degli sviluppi a livello
europeo e mondiale. Esso difende - in collaborazione con il Dipartimento federale
degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell'economia (DFE; economia
esterna) e, se del caso, con altri Dipartimenti - nei confronti dell'estero gli interessi
della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.


Art. 3

Principi delle attività dipartimentali Oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), e rispettando
il principio della sussidiarietà dell'attività dello Stato, nel perseguire i suoi obiettivi
il Dipartimento osserva i seguenti principi: a.

collabora con l'economia, i partner sociali e i Cantoni e tiene conto delle
esigenze dei cittadini; b.

promuove soluzioni conformi ai principi dell'economia di mercato e semplici dal punto di vista amministrativo;

Organizzazione del DFF 3

172.215.1

c.

adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze
dei clienti;

d.

informa e comunica in modo veritiero, chiaro, completo e costante, contribuendo così a migliorare la comprensione da parte dell'opinione pubblica
della politica finanziaria e fiscale, della situazione del bilancio e degli altri
settori d'attività del Dipartimento.


Art. 4

Compiti speciali

Il Dipartimento istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75
cpv. 2 della LF del 20 dic. 19683 sulla procedura amministrativa).


Art. 5

Delega di competenze

Le unità amministrative del Dipartimento menzionate nei capitoli 2 e 3 sono autorizzate, nella loro sfera di competenze, a presentare ricorsi di diritto amministrativo
(art. 103 lett. b della LF del 16 dic. 19434 sull'organizzazione giudiziaria).


Art. 6

Disposizioni comuni all'insieme delle unità amministrative 1 Gli obiettivi descritti negli articoli 7, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25 e 28 servono alle
unità amministrative del Dipartimento quali linee direttive per esercitare le loro
competenze e adempiere i loro compiti quali sono definiti nella legislazione federale.

2 Nell'ambito dei loro compiti e degli obiettivi di politica estera della Svizzera, le
unità amministrative difendono gli interessi del Paese nei confronti dell'estero in
collaborazione con il DFAE, il DFE (economia esterna) e, se del caso, con altri Dipartimenti.

Capitolo 2:
Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale
Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 7

Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l'articolo 42 LOGA e
adempie i seguenti compiti principali: a.

sostiene il capo del Dipartimento e le unità amministrative attribuite al Dipartimento; b.

è responsabile di strategia, pianificazione, controlling e coordinamento a livello dipartimentale; 3

RS 172.021

4

RS 173.110

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4

172.215.1

c.

assume, mediante il Delegato del Dipartimento alla comunicazione, la conduzione nei settori della comunicazione, della ricerca di informazioni e della
pianificazione dell'informazione; d.

mette a disposizione servizi logistici e coordina le esigenze in materia di risorse all'interno del Dipartimento; e.

provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica a livello dipartimentale.


Art. 8

Organo strategia informatica della Confederazione 1 I compiti dell'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) sono definiti nell'ordinanza del 23 febbraio 20005 sull'informatica nell'Amministrazione
federale (OIAF) e nelle pertinenti direttive del Consiglio federale.

2 L'OSIC rappresenta la Confederazione in seno alle organizzazioni che si occupano
di questioni strategiche legate all'informatica.

Sezione 2: Amministrazione federale delle finanze

Art. 9

Obiettivi e funzioni

1 L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi: a.

assicura una visione d'insieme sulle finanze della Confederazione, permettendo di gestire in modo efficace i crediti e le spese; b.

si impegna a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse
finanziarie, esercitando il suo influsso sull'allestimento dei preventivi, la
pianificazione finanziaria e la preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e
che hanno ripercussioni finanziarie; c.

provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria, affinché la Confederazione sia sempre solvibile e le assicura una posizione privilegiata nel
mercato monetario e dei capitali; d.

tiene conto delle esigenze della politica economica e della perequazione finanziaria a livello federale; e.

tutela gli interessi della Svizzera nei confronti dell'estero per quanto concerne le questioni finanziarie e monetarie internazionali.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFF svolge in particolare le seguenti
funzioni:

a.

prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario
per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio; 5

RS 172.010.58

Organizzazione del DFF 5

172.215.1

b.

mette a disposizione fondamenti e opzioni di politica finanziaria, in particolare per l'attuazione della politica economica e monetaria; c.

si occupa delle questioni finanziarie e monetarie internazionali.


Art. 10

Compiti speciali

1 L'AFF adempie i seguenti compiti speciali: a.

provvede all'acquisizione e all'investimento di denaro della Confederazione; b.

elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a
livello federale6 e allestisce la statistica finanziaria; c.

mantiene le relazioni della Confederazione con la Banca nazionale svizzera.

2 Sono sottoposti all'AFF: a.

l'Ufficio centrale di compensazione per l'assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti;

b.

la Cassa federale di compensazione; c.

la Cassa svizzera di compensazione; d.

l'Ufficio AI per assicurati all'estero.

3 L'organizzazione e i compiti dei servizi elencati nel capoverso 2 sono disciplinati
separatamente.


Art. 11

Disposizioni particolari 1 L'AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell'Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie.

2 La contabilità di cui al capoverso 1 comprende anche la contabilità aziendale, in
particolare quella delle unità amministrative gestite con mandati di prestazioni
(art. 38a della LF del 6 ott.19897 sulle finanze della Confederazione).

Sezione 3: Ufficio federale del personale

Art. 12

Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale del personale (UFPER), quale organo preposto alla gestione del
personale, persegue i seguenti obiettivi: a.

istituisce le premesse per una politica lungimirante del personale della Confederazione; b.

si impegna affinché la Confederazione offra condizioni di lavoro all'avanguardia e sociali e rimanga competitiva sul mercato del lavoro; 6

RS 613.1, 613.11, 613.12, 613.13, 613.14 7

RS 611.0

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6

172.215.1

c.

si adopera affinché la Confederazione, grazie a una conduzione del personale propensa allo sviluppo e all'apprendimento, disponga di personale qualificato; d.

provvede, mediante il coordinamento e la consulenza, affinché la politica del
personale sia applicata in modo coerente e attento alla qualità e siano promosse in maniera mirata metodologie di lavoro e riforme economiche.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFPER svolge in particolare le seguenti
funzioni:

a.

prepara la legislazione concernente il personale e la politica del personale
della Confederazione;

b.

sviluppa sistemi e strumenti di gestione; c.

coordina le relazioni con i partner sociali.


Art. 13

Compiti speciali

L'UFPER adempie i seguenti compiti speciali: a.

coordina gli interessi della Confederazione quale datore di lavoro; b.

mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle spese del personale ed è competente per il
controlling in materia di politica del personale; c.

è responsabile dal punto di vista tecnico per il Sistema informatizzato di gestione del personale; d.

sostiene i Dipartimenti e la Cancelleria federale mettendo a disposizione
strumenti relativi alla politica del personale, offre formazione e consulenza
in materia di politica del personale, della gestione e dell'organizzazione e
provvede all'informazione del personale; e.

promuove, all'interno dell'Amministrazione federale, la parità dei sessi, il
plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la loro
mutua comprensione;

f.

gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale.

Sezione 4: Cassa federale d'assicurazione

Art. 14

Obiettivi e funzioni

1 La Cassa federale d'assicurazione (CFA) gestisce la Cassa pensioni della Confederazione (CPC). Quale istituto di previdenza professionale registrato, la CPC assicura
i dipendenti della Confederazione, della Posta Svizzera e delle organizzazioni connesse contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e della
morte.

2 La CFA persegue inoltre i seguenti obiettivi:

Organizzazione del DFF 7

172.215.1

a.

garantisce una previdenza personale rispettosa delle esigenze degli assicurati
ed efficiente;

b.

crea le premesse per l'istituzione di una nuova cassa pensioni della Confederazione in forma di istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria e garantisce il passaggio dall'attuale cassa pensioni a quella nuova.


Art. 15

Compiti speciali

La CFA adempie i seguenti compiti speciali: a.

collabora con la Commissione paritetica della Cassa e con le associazioni
del personale;

b.

gestisce una Cassa di soccorso e una Cassa di deposito; c.

applica i regolamenti sulle pensioni di anzianità; d.

versa le rendite della Previdenza professionale per rapporti speciali della Posta (PPRS) ed è responsabile del conteggio con il Fondo di garanzia LPP.


Art. 16

Disposizioni particolari La CFA è obbligata a rendere compiutamente conto all'organo di controllo conformemente all'articolo 63 capoverso 1 degli Statuti della CPC del 24 agosto 19948 ed
è responsabile per la corretta tenuta dei conti della CPC e per l'allestimento del
conto annuale. Essa provvede affinché la perizia attuariale sia stilata dal perito indipendente.

Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 17

Obiettivi e funzioni

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) persegue i seguenti obiettivi: a.

procura alla Confederazione la maggior parte delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti; b.

provvede alla riscossione, rispettosa dell'uguaglianza giuridica ed efficiente,
delle imposte federali di sua competenza e si occupa, insieme ai Cantoni,
dell'armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei
Cantoni e dei Comuni.

2 L'AFC elabora fondamenti solidi per la legislazione fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria.

3 Essa si sforza di garantire un buon clima fiscale.

8

RS 172.222.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8

172.215.1


Art. 18

Compiti speciali

L'AFC adempie i seguenti compiti speciali: a.

negozia trattati internazionali intesi a evitare la doppia imposizione e li applica; b.

si occupa delle questioni fiscali internazionali; c.

gestisce una documentazione sui regimi fiscali svizzeri ed esteri e allestisce
la statistica fiscale svizzera.

Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane

Art. 19

Obiettivi e funzioni

1 L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) persegue i seguenti obiettivi: a.

procura alla Confederazione una parte consistente delle entrate necessarie
per finanziare i suoi compiti; b.

previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo così
alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFD svolge in particolare le seguenti
funzioni:

a.

sorveglia la circolazione delle persone e delle merci attraverso la frontiera; b.

riscuote dazi doganali, imposte speciali di consumo e altri tributi; c.

garantisce la sicurezza nella zona di confine; d.

partecipa all'applicazione di atti non inerenti al diritto doganale.


Art. 20

Circondari doganali

1 Il territorio svizzero è suddiviso in circondari doganali sottoposti all'AFD.

2 La determinazione dei circondari compete al Dipartimento.

Sezione 7: Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

Art. 21

Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue i
seguenti obiettivi:

a.

adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni
(clienti);

b.

garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; c.

impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace;

Organizzazione del DFF 9

172.215.1

d.

garantisce la trasparenza dei costi e fornisce prestazioni informatiche a condizioni concorrenziali.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFIT svolge in particolare le seguenti
funzioni:

a.

tiene conto dello sviluppo tecnologico sul mercato; b.

mantiene contatti con i clienti, l'OSIC, altri fornitori di servizi, i produttori, i
fornitori e i Cantoni; c.

rappresenta la Confederazione e il Dipartimento in seno alle organizzazioni
che si occupano di questioni legate alla fornitura di prestazioni informatiche.


Art. 22

Compiti speciali

1 I compiti dell'UFIT sono definiti nell'OIAF9 e nelle pertinenti direttive del Consiglio federale.

2 L'UFIT adempie in particolare i compiti seguenti: a.

fornisce le prestazioni interdipartimentali; b.

è il fornitore di prestazioni per il DFF e la Cancelleria federale.

3 Per adempiere il compito di cui al capoverso 2 lettera a, l'UFIT gestisce centri di
competenze informatici, in particolare nei settori SAP e Internet.

Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Art. 23

Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti
obiettivi:

a.

mette a disposizione dell'Amministrazione federale civile i locali di cui questa ha bisogno; b.

soddisfa le esigenze dell'Amministrazione federale e dell'Esercito nel settore della logistica; c.

assicura in particolare l'approvvigionamento di base con prodotti standard e
articoli d'assortimento; d.

fornisce al pubblico pubblicazioni ufficiali e attuali dell'Amministrazione
federale.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFCL svolge in particolare le seguenti
funzioni:

a.

allestisce e applica una pianificazione pluriennale, secondo criteri di economicità e di conformità al mercato, dei locali destinati all'Amministrazione
federale civile;

9

RS 172.010.58

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 10

172.215.1

b.

elabora standard qualitativi per i processi e prodotti della gestione immobiliare e della logistica.


Art. 24

Compiti speciali

I compiti speciali dell'UFCL sono definiti nell'ordinanza del 14 dicembre 199810
sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Capitolo 3:
Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata
Sezione 1: Regìa federale degli alcool

Art. 25

Obiettivi e funzioni

1 La Regìa federale degli alcool (RFA) persegue i seguenti obiettivi: a.

impone, mediante i suoi controlli della produzione, importazione e utilizzazione delle bevande distillate, i diritti fiscali della Confederazione sugli alcool destinati al consumo; b.

assicura che nel settore delle bevande distillate vi siano condizioni quadro
compatibili con le esigenze dell'economia e che favoriscono la concorrenza.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, la RFA svolge in particolare le seguenti
funzioni:

a.

tiene conto delle esigenze di politica sanitaria, in particolare nel settore della
tutela dei minori;

b.

separa il mercato degli alcool destinati al consumo da quello degli alcool a
scopo industriale;

c.

offre all'economia etanolo d'alta qualità a prezzi e condizioni convenienti.


Art. 26

Compiti speciali

La RFA adempie i seguenti compiti speciali: a.

promuove la cooperazione con i Cantoni e l'economia per quanto riguarda il
commercio e la pubblicità nel settore delle bevande spiritose; b.

mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche e dell'economia le basi
e le informazioni destinate al promovimento e alla garanzia della qualità
delle bevande distillate.


Art. 27

Disposizioni particolari Per il commercio con alcool ad alta gradazione la RFA gestisce, quale unità amministrativa ad essa sottoposta, il centro di profitto alcosuisse.

10

RS 172.010.21

Organizzazione del DFF 11

172.215.1

Sezione 2: Controllo federale delle finanze

Art. 28

Obiettivi e funzioni

1 Il Controllo federale delle finanze (CFF) è l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione. Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva: a.

il Consiglio federale nella sua vigilanza sull'Amministrazione; b.

il Parlamento nella sua alta vigilanza sull'Amministrazione e la giustizia.

2 Esaminando la gestione finanziaria della Confederazione a ogni fase dell'esecuzione del preventivo, il CFF provvede a una gestione finanziaria regolare, legale ed
economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge.


Art. 29

Disposizioni particolari Nell'ambito della procedura di corapporto il CFF può formulare autonomamente
pareri destinati al Consiglio federale.

Sezione 3: Commissione federale delle banche

Art. 30

La Commissione federale delle banche (CFB) esercita in modo autonomo, conformemente alle leggi speciali11, la vigilanza sulle banche, le borse e i commercianti di
valori mobiliari, la pubblicazione di partecipazioni importanti, le offerte pubbliche
d'acquisto, i fondi d'investimento e le obbligazioni fondiarie.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 31

Regolamento interno

Il Dipartimento emana un regolamento interno conformemente all'articolo 29
OLOGA.


Art. 32

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a.

l'ordinanza del 9 maggio 197912 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e
degli uffici;

11

RS 211.423.4, 951.31, 952.0, 954.1 12

[RU 1979 684, 1983 1051, 1987 1026, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2
lett. b 366 art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243
all. n. 3 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1244 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1]

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 12

172.215.1

b.

l'ordinanza del 16 febbraio 198313 concernente la modificazione di normative connesse con la riorganizzazione dell'amministrazione federale; c.

l'ordinanza del 28 marzo 199014 sulla delega di competenze; d.

il decreto del Consiglio federale del 13 ottobre 195115 che revoca la competenza di servizi dell'amministrazione a emanare disposizioni di carattere obbligatorio generale; e.

il decreto del Consiglio federale del 30 ottobre 197516 sull'organizzazione
della Cassa federale d'assicurazione del Dipartimento federale delle finanze
e delle dogane;

f.

il decreto del Consiglio federale del 2 aprile 196917 sull'organizzazione
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni; g.

l'ordinanza dell'8 novembre 194618 sull'organizzazione dell'Amministrazione delle dogane; h.

l'ordinanza del 31 agosto 199419 sulla suddivisione dei circondari doganali; i.

l'ordinanza del 21 agosto 196220 concernente il calcolo, l'esecuzione e la
manutenzione delle costruzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione (ordinanza sulle norme edilizie).


Art. 33

Modifica del diritto vigente I seguenti atti normativi sono modificati come segue: 1. Ordinanza del 25 novembre 199821 sulla riforma del Governo e dell'Amministrazione Allegato
...

...

13

[RU 1983 1055 1714] 14

[RU 1990 606 1591 n. I 3, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3,
2000 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2] 15

[RU 1951 996] 16

[RU 1975 2301] 17

[RU 1969 357] 18

[CS 1 385; RU 1957 518, 1996 2243 n. I 41] 19

[RU 1994 2068] 20

[RU 1962 942, 1997 2779n. II 40] 21

RS 172.010.1. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

22

RS 611.01. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

Organizzazione del DFF 13

172.215.1

...


Art. 34

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2001.

23

RS 631.01. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 14

172.215.1