02.12.2019 - * / In vigore
01.07.2000 - 01.12.2019
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
concernente la partecipazione dei Cantoni
alla politica estera della Confederazione
(LFPC)

del 22 dicembre 1999 (Stato 20 giugno 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 19972, decreta:


Art. 1

Principio

1 I Cantoni partecipano alla preparazione delle decisioni di politica estera che concernono le loro competenze o i loro interessi essenziali.

2 Gli interessi essenziali dei Cantoni sono in questione segnatamente quando la politica estera della Confederazione tocca loro competenze.

3 La partecipazione dei Cantoni non deve pregiudicare la capacità d'azione della
Confederazione in politica estera.


Art. 2

Scopo della partecipazione La partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione intende: a.

garantire la considerazione degli interessi dei Cantoni nella preparazione e
applicazione delle decisioni della Confederazione in materia di politica
estera;

b.

contribuire a tutelare nella misura del possibile le competenze dei Cantoni
nella conclusione di accordi internazionali; c.

fornire un sostegno interno alla politica estera della Confederazione.


Art. 3

Informazione dei Cantoni 1 La partecipazione presuppone la reciproca informazione.

2 La Confederazione informa per tempo e compiutamente tutti i Cantoni sui progetti
in materia di politica estera che concernono loro interessi essenziali.

3 L'informazione sulla politica estera della Confederazione deve essere impostata in
modo tale da facilitare ai Cantoni l'apporto del loro contributo ad un più solido sostegno interno della politica estera della Confederazione.

RU 2000 1477 1 RS

101

2

FF 1998 827

138.1

Confederazione e Cantoni 2

138.1


Art. 4

Consultazione dei Cantoni 1 Nella fase preparatoria di decisioni di politica estera che concernono competenze o
interessi cantonali essenziali, la Confederazione consulta i Cantoni, sempre che questi lo domandino. La Confederazione può anche consultare i Cantoni di propria iniziativa.

2 Prima di aprire i negoziati, il Consiglio federale consulta di regola i Cantoni. Questa consultazione completa la procedura di consultazione in materia di trattati internazionali.

3 Il Consiglio federale tiene conto dei pareri dei Cantoni. Qualora siano implicate le
competenze dei Cantoni, i pareri di questi ultimi vanno particolarmente considerati.
Se il Consiglio federale si scosta dai pareri dei Cantoni, comunica loro le ragioni
determinanti di questa scelta.


Art. 5

Collaborazione alla preparazione dei mandati di negoziato
e ai negoziati

1 Qualora progetti di politica estera tocchino le competenze dei Cantoni, per la preparazione dei mandati di negoziato e di regola anche nei negoziati stessi il Consiglio
federale invita a partecipare rappresentanti dei Cantoni.

2 Il Consiglio federale può invitare a partecipare rappresentanti dei Cantoni anche se
le competenze dei Cantoni non sono toccate.

3 I rappresentanti sono proposti dai Cantoni e designati dalla Confederazione.


Art. 6

Confidenzialità delle informazioni Il trattamento confidenziale delle informazioni dev'essere garantito.


Art. 7

Collaborazione alla trasposizione del diritto internazionale Per quanto incaricati della trasposizione del diritto internazionale, i Cantoni sono
tenuti a procedere tempestivamente ai necessari adeguamenti.


Art. 8

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 20003 3

DCF del 24 mag. 2000 (RU 2000 1479)