01.01.2024 - * / In vigore
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
sulla

consegna di mezzi ausiliari da

parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV)

del

28 agosto 1978 (Stato 14 marzo 2000) Il

Dipartimento federale dell'interno, visto

l'articolo 66ter dell'ordinanza del 31 ottobre 19471 sull'assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti (OAVS), ordina:

Art.

1

Campo

d'applicazione

La

presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari

conformemente all'articolo 43ter della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti (LAVS)2.

Art.

2

Diritto

ai mezzi ausiliari3 1

I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di

mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti

con l'ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni

citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata

delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.

2

Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione paga un contributo

alle spese del 75 per cento del prezzo netto.4 Art.

3

Inizio

e fine del diritto

Il

diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese successivo a quello

in cui gli uomini hanno compito i 65 anni e le donne i 62 anni. Esso si estingue

allorché le condizioni non sono più adempite.

1

RS

831.101

2

RS

831.10

3

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992

2402).

4

Introdotto

dal n. I dell'O del DFI del 9 ott, 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

831.135.1

Assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti 2

831.135.1

Art.

45

Diritto

ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l'AI

I

beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari

o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21bis della legge sull'assicurazione

per l'invalidità (LAI)6 nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS

continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti

sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.

Per

il resto, le corrispondenti disposizioni dell'assicurazione per l'invalidità sono applicabili

per analogia.

Art.

5

Convenzioni

con i fornitori di mezzi ausiliari L'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali può conchiudere convenzioni con gli istituti

per l'aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna o la

locazione di mezzi ausiliari.

Art.

67

Procedura

1

Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 19618 sull'assicurazione

per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata

alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia.

2

Il diritto all'assunzione delle spese di noleggio di una carrozzella deve essere annunciato

all'ufficio AI competente (art. 40 OAI). L'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali può emanare speciali disposizioni di procedura per la consegna di carrozzelle

a persone collocate in case di riposo.9 3

L'ufficio AI si pronuncia sul diritto alle prestazioni. Se approva questo diritto, esso consegna

all'assicurato una comunicazione adeguata o un buono. Se la domanda è totalmente

o parzialmente respinta, la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede

l'ufficio AI emana una decisione.10 4

...11

5

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1981

1930).

6

RS

831.20

7

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985

2007).

8

RS

831.201

9

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992

1249).

10

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992

1249).

11

Abrogato

dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992 (RU 1992 1249).

Consegna

di mezzi ausiliari

3

831.135.1

Art.

712

Art.

8

Modificazione

di un'altra ordinanza L'ordinanza

del 29 novembre 197613 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione

per l'invalidità (OMAI) è modificata come segue: Abbreviatura

del titolo:

...

Art.

9

Disposizioni

finali

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.

2

a

4 14

Disposizioni finali del 25 maggio 199215 La

modificazione del 25 maggio 1992 si applica a ogni ufficio AI e alle casse di compensazione

a decorrere dall'entrata in vigore della legge cantonale d'introduzione

(disposizione transitoria della modificazione della LAI del 22 marzo 199116, in

vigore dal 1° gen. 1992).

12

Abrogato

dal n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985 (RU 1985 2007).

13

RS

831.232.51. Testo inserito nell'O menzionata.

14

Abrogati

dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992 (RU 1992 1249).

15

RU

1992 1249

16

RS

831.20 in fine.

Assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti 4

831.135.1

Allegato17

Lista

dei mezzi ausiliari 1

...

2

...

4

Calzature

4.51

Scarpe

ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi

i costi di produzione, allorché

sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica

del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico.

La

prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni,

a meno che ragioni mediche giustifichiano un nuovo acquisto di scarpe

ortopediche su misura prima della scadenza di questo termine.

5

Mezzi

ausiliari per il cranio e la faccia 5.51

...

5.52

Epitesi

della faccia La

prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni.

5.56

Parrucche,

se

la mancanza di capigliatura nuoce all'aspetto esteriore dell'assicurato/a.

La

partecipazione alle spese dell'assicurazione ammonta al massimo a 1000 franchi

per anno civile.

5.57

Apparecchi

acustici per un orecchio, allorché

l'assicurato/a soffre di una grave ipoacusia, in quanto la posa di un apparecchio

permetta di migliorare notevolmente l'acutezza uditiva e di facilitare

considerevolmente i contatti con il proprio ambiente.

La

prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque

anni. È possibile domandare la sostituzione degli apparecchi acustici prima

della scadenza di questo termine, se una modificazione notevole dell'acutezza

uditiva l'esige.

Se

esisteva già un diritto nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità, esso

è mantenuto almeno in ugual misura nei riguardi dell'AVS.

17

Nuovo

testo giusta il n. II dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992

2403). Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFI del 6 nov. 1998 (RU 1998 3023) e giusta

il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 615).

Consegna

di mezzi ausiliari

5

831.135.1

5.58

Apparecchi

ortofonici dopo un'operazione alla laringe La

prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque

anni.

9

Carrozzelle

9.51

Carrozzelle

senza motore, quando

saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo. L'assicurazione

si assume il totale delle spese di locazione per una carrozzella.

11

Mezzi

ausiliari per andicappati alla vista 11.57

Occhiali-lente, allorché

solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono

a leggere.

La

prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque

anni.

Assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti 6

831.135.1