01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
19.02.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.07.2016 - 31.12.2018
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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1

Ordinanza
sulle indennità per perdita di guadagno
(OIPG)
1

del 24 dicembre 1959 (Stato 7 maggio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 34 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile3
(LIPG),4

ordina:

I. Diritto all'indennità e rispettivo calcolo5

Art. 1


6

Aventi diritto

1 Hanno diritto all'indennità: a.

le persone prestanti servizio nell'esercito svizzero o nella Croce Rossa; b.

le persone prestanti servizio civile; c.

le persone prestanti servizio nella protezione civile; d.

i partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e Sport; e.

i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori; è considerato come persona esercitante un'attività lucrativa chi nel corso dei dodici
mesi che precedono l'entrata in servizio ha esercitato un'attività lucrativa durante
almeno quattro settimane.

2 Sono equiparati alle persone esercitanti un'attività lucrativa i disoccupati e le persone i quali rendono plausibile che durante il periodo di servizio avrebbero potuto
assumere una occupazione lucrativa di lunga durata se non fossero stati chiamati in
servizio. Si considera che essi avrebbero assunto un'occupazione lucrativa nel caso
in cui abbiano portato a termine la loro formazione immediatamente prima
dell'entrata in servizio o durante il medesimo.

RU 1959 2240 1

Nuovo tit. giusta il n. I dell'O del 3 dic. 1973 (RU 1973 2153). Secondo la medesima disp. i tit.
marg. sono stati accentrati.

2

RS 834.1. Ora: LF sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione 3

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
1397). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

834.11

Indennità per perdita di guadagno 2

834.11

3 Le persone che non rispondono ai requisiti di cui al capoverso 1 non sono considerate come esercitanti un'attività lucrativa.


Art. 2


7

Indennità per salariati in generale 1 L'indennità per salariati è stabilita sulla base del salario determinate ai sensi della
legge federale del 20 dicembre 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ossia l'ultimo salario percepito prima dell'entrata in servizio e convertito in somma giornaliera. Per tale conversione non sono tenuti in considerazione
i giorni in cui il salariato non ha percepito un salario o lo ha percepito solo in parte a
causa di:

a.

malattia;

b.

infortunio;

c.

disoccupazione;

d.

servizio ai sensi dell'articolo 1 LIPG; e.

altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

2 L'indennità per i salariati i quali rendono plausibile che durante il servizio avrebbero potuto assumere una occupazione lucrativa dipendente di lunga durata oppure
percepire un salario notevolmente superiore se non fossero stati chiamati in servizio
è calcolata sul salario che essi avrebbero potuto percepire. Se hanno portato a termine la loro formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio o durante il
medesimo, l'indennità è calcolata in base al salario iniziale consuetamente applicato
nella loro regione e nella rispettiva professione.

3 L'indennità per membri di famiglia che collaborano in un'azienda agricola e non
percepiscono un salario in contanti, che prestano servizio anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno compiuto il 20° anno di età, è calcolata sulla base del salario globale di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del 31 ottobre 19479 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

4 L'ammontare totale dell'indennità per perdita di guadagno di persone che fino
all'entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione
per l'invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all'indennità giornaliera percepita fino a quel momento.


Art. 3


10

Indennità per salariati con reddito regolare 1 Sono considerate come salariati con reddito regolare le persone che: a.

hanno un rapporto di lavoro durevole e un salario che non subisce forti
oscillazioni;

b.

hanno interrotto il loro lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per un altro motivo indipendente dalla loro volontà.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

8

RS 831.10

9

RS 831.101

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

OIPG

3

834.11

2 Un rapporto di lavoro è durevole quando non è limitato o è stato stipulato per almeno un anno.

3 Il salario medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato nel modo seguente: a.

per i salariati retribuiti a ora, l'ultimo salario orario percepito prima
dell'entrata in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate durante la settimana di lavoro normale che precede l'entrata in servizio
e in seguito diviso per sette; b.

per i salariati retribuiti mensilmente, il salario mensile percepito durante
l'ultimo mese civile che precede l'entrata in servizio è diviso per 30; c.

per tutti i salariati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane che precedono l'entrata in servizio è diviso per 28.

4 Se il salario medio percepito prima dell'entrata in servizio non può essere calcolato
in base al capoverso 3 poiché il salariato ha lasciato il posto di lavoro poco prima
dell'entrata in servizio, fa stato il salario convenuto dalle parti.

5 Gli elementi del salario che sono pagati regolarmente ma solo una volta l'anno o a
intervalli di più mesi, come provvigioni e gratificazioni, sono convertiti in una
somma giornaliera e aggiunti al reddito determinato in base al capoverso 3.


Art. 4


11

Indennità per salariati con reddito irregolare 1 Se il salariato non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 3, il salario
medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base di un reddito
percepito sull'arco di tre mesi e convertito in somma giornaliera.

2 Se anche in questo modo non è possibile calcolare un adeguato salario medio, si
tiene conto del reddito percepito durante un periodo più lungo.


Art. 5

Indennità per persone di condizione indipendente 1

Il calcolo delle indennità per indipendenti si basa sul reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio12, convertito in somma giornaliera. Se in seguito, per l'anno di servizio, è deciso un altro contributo, può essere
richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.13 2

L'indennità per le persone prestanti servizio14, le quali rendono plausibile che durante il periodo di servizio avrebbero potuto assumere una occupazione lucrativa indipendente di lunga durata, è calcolata sul reddito che avrebbero potuto conseguire.15

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

12

Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 1° apr. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 324). Di tale modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

14

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 RU
1987 1397). Di tale modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

15

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 332).

Indennità per perdita di guadagno 4

834.11

3

Per una persona indipendente che non è tenuta a pagare i contributi conformemente alla LAVS16, l'indennità è calcolata sulla base del reddito conseguito durante
l'anno precedente l'entrata in servizio.17 4 L'ammontare totale dell'indennità per perdita di guadagno di persone che fino
all'entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione
per l'invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all'indennità giornaliera percepita fino a quel momento.18

Art. 6


19

Indennità per persone contemporaneamente salariate e indipendenti Il reddito medio conseguito prima dell'entrata in servizio da persone che sono nel
contempo salariate e indipendenti è calcolato sommando i redditi da attività dipendente e indipendente determinati in base agli articoli 2-5 e convertiti in somme giornaliere.

a20 Indennità per persone che non esercitano attività lucrativa Le persone che non esercitano attività lucrativa hanno diritto ad un'indennità minima conformemente all'articolo 10 o 11 LIPG. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso
4.


Art. 7


21

Tabelle delle indennità L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali compila tabelle vincolanti delle indennità22, con importi arrotondati a vantaggio degli aventi diritto.

II. Gli assegni per spese di custodia23

Art. 8


24

Spese supplementari per accudire i figli 1 Le spese supplementari per accudire i figli sono i costi che una persona deve affrontare nel caso in cui, durante il servizio, non può assolvere da sola i compiti di
custodia dei figli che prima dell'entrata in servizio si assumeva in modo regolare e
durevole.

2 Sono rimborsati in particolare: a.

spese per pasti consumati fuori casa; 16 RS

831.10

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

18

Introdotto dall'art. 5 dell'O 84 del 6 lug. 1983 concernente l'adeguamento delle indennità di
perdita di guadagno all'evoluzione dei salari [RU 1983 919 1180 1376]. Nuovo testo giusta il n.
I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

20

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).

22

Ottenibili presso l'UFCL, Diffusione pubblicazioni, 3003 Berna.

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

OIPG

5

834.11

b.

spese di viaggio e di alloggio per figli accolti da terzi; c.

retribuzioni per aiuti famigliari o domestici; d.

retribuzioni per asili nido e doposcuola; e.

spese di viaggio di terzi, che per accudire i figli della persona prestante servizio si recano al suo domicilio.


Art. 9


25

Ammontare degli assegni 1 Sono rimborsati i costi effettivi, per una somma che non deve tuttavia superare il
27 per cento dell'indennità totale massima, corrispondente al numero dei giorni di
servizio.

2 Spese inferiori ai 20 franchi non sono rimborsate.


Art. 10

a 1226 IIa. Gli assegni per l'azienda a favore dei membri di famiglia
che collaborano in un'azienda agricola
27

Art. 12

a28 1

Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone prestanti servizio che, come familiari collaboranti, svolgono la loro attività principale in una azienda agricola, e
che possono essere qualificati come contadini di condizione indipendente secondo
l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 195229 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF30).31 2

Il diritto all'assegno per l'azienda è riconosciuto soltanto alle persone che prestano servizio per almeno 12 giorni consecutivi e per cui è assunto un sostituto retribuito
durante almeno 10 giorni con un salario giornaliero in contanti, che raggiunge in
media almeno l'importo dell'assegno per l'azienda.32 25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

26

Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1854).

27

Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63).

28

Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63).

29

RS 836.1

30

Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
1397).

31

Nuovo testo giusta l'art. 5 dell'O 82 del 24 giu. 1981 concernente l'adeguamento delle indennità
di perdita di guadagno all'evoluzione dei salari [RU 1981 1020].

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2177).

Indennità per perdita di guadagno 6

834.11

III. Indennità per le giornate di reclutamento e i servizi di
avanzamento
33

b34 Giornate di reclutamento L'indennità giornaliera di base è calcolata, per la durata delle giornate di reclutamento, in base all'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di
protezione civile.


Art. 13


35

Servizi di avanzamento 1

Sono considerati servizi d'istruzione di durata più lunga conformemente all'articolo 10 LIPG:

a.

tutti i servizi in scuole e corsi; b.

i servizi speciali che servono unicamente all'istruzione supplementare per un
grado o una funzione superiori e che, di per sé o nell'ambito di un periodo di
istruzione congiunto, durano almeno 18 giorni.36 2

Qualora un servizio di avanzamento di una certa durata venga interrotto prima del tempo, l'indennità speciale è accordata per ogni giorno di servizio attestato.

3

...37

IV. L'esercizio del diritto all'indennità

Art. 14


38

Formulari

1 Il diritto è esercitato su: a.

l'indennità di base, gli assegni per figli e gli assegni per l'azienda presentando l'apposito questionario al datore di lavoro oppure alla cassa di compensazione competente di cui all'articolo 19; b.

l'assegno per spese di cura presentando l'apposito formulario, completo
della documentazione necessaria, direttamente alla cassa di compensazione
competente.

2 Se non è possibile iscrivere nel questionario tutte le indicazioni necessarie per
l'accertamento del diritto all'indennità o per il rispettivo calcolo, occorre compilare
un foglio completivo. Per quanto possibile, la persona prestante servizio deve 33

Originariamente avanti l'art. 13. Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. 2 all'O del 10 apr.
2002 sul reclutamento (RS 511.11).

34

Introdotto dal n. 8 dell'allegato 2 dell'O del 10 apr. 2002 (RU 2002 723).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

37

Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1854).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

OIPG

7

834.11

consegnarlo al datore di lavoro o alla cassa di compensazione prima dell'entrata in
servizio.

3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali distribuisce il questionario, il formulario per l'accertamento del diritto agli assegni per spese di custodia e il foglio completivo ai seguenti uffici: a.

gli stati maggiori o le unità in cui è registrata la persona prestante servizio; b.

gli uffici della protezione civile incaricati di convocare; c.

l'organo federale incaricato dell'esecuzione del servizio civile e i rispettivi
incaricati.

4 Il formulario per l'accertamento del diritto degli assegni per spese di custodia e il
foglio completivo possono essere ritirati anche presso il datore di lavoro o la cassa
di compensazione.


Art. 15

Attestazione dei giorni di servizio39 1

I contabili dello stato maggiore, delle unità e degli uffici della protezione civile incaricati di convocare attestano sul questionario il numero di giorni di servizio o i
giorni interi rimborsati.40 1bis

L'organo federale incaricato dell'esecuzione del servizio civile e gli incaricati dell'esecuzione nell'ambito dei compiti loro delegati assumono la funzione di contabile per il servizio civile prestato ai sensi della legge del 6 ottobre 199541 sul servizio civile.42 2

Il questionario è consegnato alla fine del servizio. Se il servizio dura più di 30 giorni, un primo questionario è consegnato dopo dieci giorni di servizio e in seguito
alla fine di ogni mese civile. Se la persona prestante servizio o i suoi congiunti hanno bisogno di beneficiare dell'indennità a intervalli più brevi, i questionari devono
esserle consegnati, durante tutto il servizio, circa ogni dieci giorni. Ogni giorno di
servizio può essere attestato una volta sola.43 3

Se il contabile ha erroneamente consegnato un questionario errato o se il questionario va smarrito, la competente cassa di compensazione rilascia un duplicato, nel
quale, fondandosi sul libretto di servizio, attesta il numero dei giorni con soldo. ...44 39

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 1° apr. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 324).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

41

RS 824.0

42

Introdotto dal n. 9 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile (RS 824.01).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

44

Ultimo per. abrogato dall'art. 5 dell'O 84 del 6 lug. 1983 concernente l'adeguamento delle indennità di perdita di guadagno all'evoluzione dei salari [RU 1983 919 1180 1376].

Indennità per perdita di guadagno 8

834.11

a45 Disciplinamento speciale concernente i corsi per monitori Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
disciplina l'accertamento di indennità per perdita di guadagno a favore di partecipanti a corsi di cui all'articolo 1 capoverso 3 LIPG.

b46 Compilazione e trasmissione dei formulari La persona prestante servizio compila il questionario o il formulario per l'esercizio
del diritto agli assegni per spese di custodia. Trasmette senza indugio il questionario
al suo datore di lavoro (art. 16) o alla cassa di compensazione competente (art. 19).
Il formulario per l'esercizio del diritto agli assegni per spese di custodia deve essere
trasmesso alla cassa di compensazione competente.


Art. 16


47

Dichiarazione di salario da parte del datore di lavoro Per una persona prestante servizio indennizzata quale salariata48, il datore di lavoro
deve dichiarare sul questionario il salario determinante per il calcolo dell'indennità e
la durata dell'impiego.


Art. 17


49



Art. 18

Esercizio del diritto all'indennità a opera di congiunti e del datore
di lavoro

1

1 I congiunti e il datore di lavoro della persona prestante servizio, legittimati ad agire conformemente all'articolo 17 capoverso 1 LIPG, esercitano il diritto
all'indennità presso la cassa di compensazione competente; se necessario, si procurano direttamente la dichiarazione concernente i giorni di servizio e la dichiarazione
di salario. Gli articoli 14 - 16 si applicano per analogia.50 2

Quando un membro di famiglia, che collabora in un'azienda agricola, ha diritto all'assegno per l'azienda, l'articolo 17 capoverso 1 lettera a, e l'articolo 19 capoverso 2 lettera b della LIPG sono applicabili, per analogia, al proprietario esercente
l'azienda, qualora quest'ultimo assuma un sostituto e lo retribuisca.51 45

Introdotto dall'art. 50 n. 1 dell'O del 26 giu. 1972 concernente la LF che promuove la ginnastica
e lo sport [RU 1972 1181, 1973 2056]. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

46

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

48

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 1397). Di tale modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

49

Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1854).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

51

Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63).

OIPG

9

834.11


Art. 19


52

Cassa di compensazione competente 1 Di fronte alla cassa di compensazione che ha riscosso, in base alla LAVS53, i contributi sul reddito determinante per il calcolo dell'indennità, gli indipendenti esercitano il loro diritto direttamente, mentre i salariati attraverso il datore di lavoro. Se
più casse di compensazione sono competenti, la persona prestante servizio sceglie la
cassa che deve determinare e versare le indennità.

2 Se la persona prestante servizio non è tenuta a pagare i contributi, esercita il suo
diritto presso la cassa di compensazione del suo Cantone di domicilio.

3 Se la persona prestante servizio è domiciliata all'estero e non è assicurata obbligatoriamente in base alla LAVS, esercita il suo diritto presso la Cassa svizzera di compensazione.

4 Se la persona prestante servizio ha percepito immediatamente prima dell'entrata in
servizio un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, esercita il suo
diritto presso la cassa di compensazione che ha versato l'indennità giornaliera.

V. Determinazione, pagamento e restituzione delle indennità

Art. 20

Determinazione dell'indennità 1

La cassa di compensazione determina da sola gli assegni per spese di custodia e gli assegni per l'azienda di cui beneficia un membro di famiglia che collabora in
un'azienda agricola. Determina da sola le altre indennità quando prima dell'entrata
in servizio la persona prestante servizio: a.

ha lavorato presso più di un datore di lavoro; b.

ha avuto un rapporto di lavoro a più livelli; c.

è stata nel contempo salariata e indipendente.54 1bis La cassa di compensazione stabilisce da sola le indennità anche quando motivi
particolari lo giustificano.55 1ter Gli assegni per l'azienda per membri di famiglia che collaborano in un'azienda
agricola fanno oggetto di una decisione scritta.56 2 Il datore di lavoro incaricato di determinare l'indennità deve verificare, nella misura del possibile, l'esattezza delle indicazioni della persona prestante servizio.57 3 La cassa di compensazione è tenuta a fornire alla persona prestante servizio che lo
richiede informazioni sul calcolo delle indennità. Lo stesso vale per il datore di lavoro nel caso in cui egli abbia determinato l'indennità.58 52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

53 RS

831.10

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

55

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

56

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

Indennità per perdita di guadagno 10

834.11

4

La cassa di compensazione o il datore di lavoro, ove abbia determinato egli stesso l'indennità, deve indicare nel questionario il modo, in cui l'indennità è stata calcolata. La cassa di compensazione verifica il calcolo eseguito dal datore di lavoro.


Art. 21

Versamento dell'indennità59 1 Una volta ricevuto il questionario, il datore di lavoro o la cassa di compensazione versa senza indugio il rispettivo importo o lo compensa in base agli articoli 19 capoverso 2
lettera c LIPG o 20 capoverso 2 LAVS. Una volta ricevuto il formulario di accertamento, la cassa di compensazione versa senza indugio gli assegni per spese di custodia.60 2 L'articolo 19 capoverso 2 lettera c LIPG è applicabile anche quando il servizio cade completamente o in parte durante il tempo libero del salariato.61 3 Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale. Su richiesta
possono essere versate in contanti.62 4 I giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio della posta o le distinte del conto bancario valgono come ricevute.63
a64 Conteggio dei contributi per i salariati 1

Se il datore di lavoro versa l'indennità alla persona prestante servizio o la compensa nel salario, deve includerla nel conteggio per la sua cassa di compensazione,
come se fosse un elemento del salario determinante secondo l'AVS.65 La Cassa gli
versa insieme con l'indennità, i contributi padronali, inerenti a quest'ultima, per
l'AVS, l'assicurazione invalidità, l'ordinamento delle IPG e l'assicurazione contro
la disoccupazione, oppure gli accredita tali contributi.

2

La Cassa di compensazione versa inoltre al datore di lavoro, insieme con l'indennità, i contributi padronali inerenti a quest'ultima, dovuti secondo l'articolo 18 capoverso 1 LAF66 per i lavoratori agricoli, oppure gli accredita tali contributi. Essa
addebita l'importo corrispondente sul conto delle entrate di contributi secondo la
LAF.

3 La cassa di compensazione, eccezion fatta per gli assegni per spese di cura che essa
versa direttamente al salariato o a un datore di lavoro che non è tenuto a pagare i
contributi, deduce i contributi che il salariato deve all'AVS, all'assicurazione invalidità, all'ordinamento dell'IPG e all'assicurazione contro la disoccupazione. Essa
iscrive l'importo dell'indennità nel conto individuale della persona assicurata come
reddito proveniente da un'attività lucrativa.67 59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

62

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

63

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

64

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

66

RS 836.1

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

OIPG

11

834.11

4

...68

5

L'articolo 8bis OAVS69 sulle rimunerazioni di poco momento provenienti da attività accessorie non è applicabile.

b70 Conteggio dei contributi per le persone indipendenti
e per quelle non esercitanti attività lucrative 1 La cassa di compensazione deduce dalle indennità che versa a persone indipendenti o che non esercitano un'attività lucrativa, eccettuati gli assegni per spese di custodia, i contributi all'AVS, all'assicurazione invalidità e all'ordinamento dell'IPG
al tasso valevole per i salariati. Essa iscrive l'importo dell'indennità nel conto individuale della persona assicurata come reddito proveniente da un'attività lucrativa.71 2

...72

3

L'articolo 19 OAVS73 sul reddito di poco momento proveniente da attività esercitate a titolo accessorio non è applicabile.

c Abrogato

d74 Pagamento dell'indennità all'estero Il pagamento dell'indennità al datore di lavoro straniero di una persona domiciliata
in Svizzera è effettuato dalla cassa di compensazione competente per fissare detta
indennità.


Art. 22

Determinazione e pagamento dell'indennità spettante
a Svizzeri all'estero

1

La Cassa svizzera di compensazione esperisce le indagini necessarie per accertare il diritto all'indennità delle persone prestanti servizio residenti all'estero.

2

La Cassa svizzera di compensazione paga le indennità alle persone residenti all'estero.75

3

L'indennità è calcolata e determinata in franchi svizzeri. Se l'indennità dev'essere pagata all'estero, il pagamento è eseguito nella valuta dello Stato di domicilio.

68

Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1854).

69 RS

831.101

70

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

72

Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1854).

73 RS

831.101

74

Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1842).

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1842).

Indennità per perdita di guadagno 12

834.11

4

L'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 maggio 196176 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri dell'estero s'applica per analogia alla conversione dell'indennità in valuta estera.77


Art. 23


78

Restituzione delle indennità indebitamente riscosse 1 Le indennità indebitamente riscosse devono essere restituite: a.

dalla persona prestante servizio, quando sono state pagate nelle sue mani o
sono state pagate ai suoi congiunti su suo ordine o in sua vece; b.

dalle persone assistite nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 lettera b
LIPG;

c.

dal datore di lavoro, nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 lettera c
LIPG.

2 Se la persone tenuta alla restituzione contesta l'ordine di restituzione o ne chiede il
condono, sono applicabili per analogia gli articoli 78 e 79 OAVS79. In derogazione
dall'articolo 79 capoverso 1quater OAVS il condono in caso di buona fede è accordato quando l'importo da restituire non supera il 50 per cento dell'indennità totale
massima come prevista dall'articolo 16a LIPG. Per la restituzione di rendite irrecuperabili è applicabile l'articolo 79bis OAVS.

VI. Disposizioni diverse
a80 Contributi

1

Il contributo riscosso sul reddito di un'attività lucrativa è dello 0,3 per cento. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS81 i contributi vengono
calcolati come segue:

Reddito annuo proveniente
da un'attività lucrativa Tasso del contributo
in percentuale del reddito di almeno
Fr.

ma inferiore a
Fr.

7 800

14 300

0,162

14 300

18 300

0,165

18 300

20 300

0,169

20 300

22 300

0,173

22 300

24 300

0,177

76

RS 831.111. Ora: l'O concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

77

Nuovo testo giusta l'art. 5 dell'O 82 del 24 giu. 1981 concernente l'adeguamento delle indennità
di perdita di guadagno all'evoluzione dei salari [RU 1981 1020].

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

79 RS

831.101

80

Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13
set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4388).

81

RS 831.101

OIPG

13

834.11

Reddito annuo proveniente
da un'attività lucrativa Tasso del contributo
in percentuale del reddito di almeno
Fr.

ma inferiore a
Fr.

24 300

26 300

0,181

26 300

28 300

0,188

28 300

30 300

0,196

30 300

32 300

0,204

32 300

34 300

0,212

34 300

36 300

0,219

36 300

38 300

0,227

38 300

40 300

0,238

40 300

42 300

0,250

42 300

44 300

0,262

44 300

46 300

0,273

46 300

48 300

0,285 82

2

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo annuo da 12 a 300 franchi. Gli articoli 28-30 OAVS sono applicabili per analogia.


Art. 24

83 Disposizioni applicabili Con riserva delle disposizioni contrarie della LIPG o della presente ordinanza, sono
applicabili per analogia le prescrizioni del capo quarto e gli articoli 34 a 43, 200 a
203, 205 a 211, 212bis e 213 OAVS84.


Art. 25

Regolamento dei conti Il datore di lavoro deve regolare con la cassa di compensazione i conti delle indennità da esso pagate e rimetterle gli atti giustificativi necessari.


Art. 26

Obbligo di fornire informazioni 1

Chi fa valere il diritto a un'indennità è tenuto a fornire agli organi competenti informazioni conformi alla verità sulle condizioni determinanti per il calcolo dell'indennità.

2

Se un datore di lavoro viene a conoscenza che un'indennità è stata pagata su indicazioni erronee, deve informare senza indugio la cassa di compensazione.


Art. 27

Copertura delle spese amministrative 1

L'aliquota del contributo alle spese di amministrazione, dovuta dai datori di lavoro, dalle persone di condizione indipendente e dalle persone non esercitanti alcuna

82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2689).

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).

84 RS

831.101

Indennità per perdita di guadagno 14

834.11

attività lucrativa, è pari a quella prevista nell'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti.

2

Il Dipartimento federale dell'interno determina i sussidi eventuali per coprire le spese amministrative delle casse di compensazione prelevati dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.


Art. 28


85

VII. Disposizioni finali

Art. 29

Entrata in vigore e attuazione 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1960.

2

L'ordinanza d'esecuzione del 26 dicembre 195286 della legge federale sulle indennità ai militari per perdita di guadagno e l'ordinanza del 9 aprile 195487 concernente l'applicazione dell'ordinamento delle indennità ai militari per gli Svizzeri dell'estero sono abrogate.

3

Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato di eseguire la presente ordinanza.

Esso può emanare prescrizioni completive.

Disposizione finale della modificazione del 31 maggio 199988 Le disposizioni della 6 a revisione dell'IPG, che entrano in vigore il 1° luglio 1999, sono valide per tutti i servizi prestati a partire da quel momento. Per prestazioni iniziate prima di tale data, le disposizioni della 6 a revisione dell'IPG fanno stato anche per il periodo di conteggio ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2, sempreché esse abbiano avuto inizio prima del 1° luglio 1999 e siano portate a termine dopo tale data.

85

Abrogato dal n. I dell'O del 27 ott. 1987 (RU 1987 1397).

86

[RU 1952 1062] 87

[RU 1954 431] 88 RU

1999 1854