(art. 8 cpv. 2 e art. 21b LTV)
1 L'indennizzo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato ammonta almeno al 25 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso di ritardo superiore a 60 minuti e almeno al 50 per cento in caso di ritardo superiore a 120 minuti.
2 I viaggiatori titolari di un abbonamento che subiscono ripetutamente ritardi durante il periodo di validità dello stesso possono chiedere un indennizzo adeguato secondo le condizioni di indennizzo dell'impresa. Le imprese definiscono i criteri per la determinazione dei ritardi e per il calcolo dell'indennizzo nelle loro condizioni di indennizzo.
3 L'indennizzo è di regola effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'indennizzo può essere effettuato sotto forma di buoni o altri servizi se le loro condizioni sono flessibili per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità e la destinazione. I viaggiatori possono chiedere l'indennizzo sotto forma di denaro.
4 Le imprese possono stabilire un importo al di sotto del quale non sono previsti indennizzi. Tale importo non può superare i 5 franchi.
5 I viaggiatori non hanno diritto all'indennizzo se:
- a.
- sono informati del ritardo prima dell'acquisto del titolo di trasporto; o
- b.
- giungono a destinazione con un ritardo pari o inferiore a 60 minuti.
6 Il ritardo nel trasporto a fune o nella navigazione concessionari non dà diritto a un indennizzo.