Versione in vigore, stato 12.06.2017

12.06.2017 - * / In vigore
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

11.03.2015 - 11.06.2017
06.03.2012 - 10.03.2015
02.03.2011 - 05.03.2012
08.12.2010 - 01.03.2011
10.12.2009 - 07.12.2010
06.10.2005 - 09.12.2009
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

131.235

Traduzione1

Costituzione
della Repubblica e Cantone del Giura

del 20 marzo 1977 (Stato 12 giugno 2017)2

1 Dal testo originale francese.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell'ultimo decreto dell'AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.

Il Popolo giurassiano,

conscio delle proprie responsabilità dinanzi a Dio, dinanzi agli uomini e dinanzi
alle generazioni future, risoluto a ripristinare i propri diritti sovrani e a creare una comunità unita,3

si e dà la presente Costituzione:

Preambolo

Il Popolo giurassiano si ispira alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, alla Dichiarazione universale delle Nazioni unite proclamata nel 1948 e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 19504.

In virtù di questi principi, la Repubblica e Cantone del Giura, sorta dall'atto di libera disposizione del 23 giugno 1974, decisa a costruire una società prospera, garante dei diritti fondamentali e rispettosa dell'ambiente, favorisce la giustizia sociale, promuove la cooperazione tra i Popoli, svolge un ruolo attivo in seno alle comunità di cui si professa partecipe.5

3 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 8, 2011 7145).

4 RS 0.101

5 Secondo per. accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 8, 2011 7145).

I. Sovranità

Art. 1 Stato

1 La Repubblica giurassiana è uno Stato democratico e sociale fondato sulla fratellanza.

2 Essa è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera.

Art. 3 Lingua

Il francese è la lingua nazionale e ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura.

Art. 4 Cooperazione

1 La Repubblica e Cantone del Giura collabora con gli altri Cantoni della Confederazione Svizzera.

2 Essa si adopera per assicurare una stretta cooperazione con i vicini.

3 È aperta al mondo e coopera con i Popoli che s'impegnano per la solidarietà.

Art. 5 Stemma

Lo stemma della Repubblica e Cantone del Giura è così costituito:

«Partito, nel primo, d'argento al pastorale di rosso

e, nel secondo, di rosso a tre fasce d'argento.»

II. Diritti fondamentali

Art. 6 Uguaglianza dinanzi alla legge

1 Uomo e donna hanno pari diritti.

2 Nessuno dev'essere pregiudicato o privilegiato per nascita, origine, razza, convinzioni, opinioni o condizione sociale.

Art. 7 Dignità umana

1 La dignità umana è intangibile.

2 Ogni essere umano ha diritto al libero sviluppo della propria personalità e a pari opportunità.

Art. 8 Libertà

La libertà individuale è garantita.

Sono segnatamente garantiti:

a.
il diritto alla vita e all'integrità fisica e morale;
b.
il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio;
c.
il diritto di contrarre matrimonio e di avere una vita familiare;
d.
il diritto di crescere ed educare i propri figli;
e.
la libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
f.
la libertà di avere, esprimere e diffondere opinioni, in particolare la libertà di stampa;
g.
la libertà di associazione, di riunione e di pubblica manifestazione;
h.
la libertà di studio e d'insegnamento;
i.
la libertà dell'arte e della ricerca;
j.
la libertà di scegliere ed esercitare una professione;
k.
la libertà di commercio e d'industria;
l.
la libertà di domicilio;
m.
la libertà di accedere alle cariche pubbliche.
Art. 9 Tutela giurisdizionale in generale

1 Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale.

2 Ogni parte dev'essere sentita prima che si decida sulla sua causa.

3 Ognuno ha il diritto di prendere visione degli atti della sua causa, salvo nei casi previsti dalla legge.

4 Le parti sprovviste dei mezzi necessari hanno diritto al gratuito patrocinio secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 12 Proprietà

1 La proprietà, riconosciuta nella sua funzione privata e nella sua funzione sociale, è garantita nei limiti della legge.

2 L'espropriazione dà diritto a una giusta e, se possibile, previa indennità.

3 In caso d'interesse pubblico preponderante, lo Stato prende provvedimenti per impedire l'esercizio abusivo della proprietà, segnatamente quanto al suolo, alle abitazioni e ai mezzi di produzione importanti.

4 Lo Stato favorisce l'accesso degli agricoltori alla proprietà fondiaria rurale.

5 La legge può conferire un diritto di prelazione allo Stato e ai Comuni ove lo esiga un interesse pubblico preponderante.

Art. 15 Doveri

Ognuno è tenuto ad adempiere i propri doveri legali verso lo Stato e i Comuni.

Art. 16 Cittadinanza

1 La legge disciplina le condizioni e la procedura d'acquisto della cittadinanza cantonale e comunale.

2 La cittadinanza comunale è il fondamento di quella cantonale.

III. Compiti dello Stato

1. Famiglia

Art. 17

1 Lo Stato protegge e sostiene la famiglia, cellula naturale e fondamentale della società.

2 Esso ne rafforza il ruolo nella comunità.

2. Sicurezza sociale

Art. 18 Principio

1 Lo Stato e i Comuni favoriscono il benessere generale e la sicurezza sociale.

2 Essi proteggono in particolare le persone che hanno bisogno d'aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute e della loro situazione economica o sociale.

3 Lo Stato e i Comuni promuovono l'inserimento dei migranti nell'ambiente sociale giurassiano.

Art. 19 Diritto al lavoro

1 Il diritto al lavoro è riconosciuto.

2 In collaborazione con i Comuni, lo Stato si adopera per promuovere il pieno impiego.

3 Ogni lavoratore ha diritto a un salario che gli assicuri un tenore di vita dignitoso.

4 Lo Stato promuove la riqualificazione professionale.

5 Esso favorisce l'integrazione economica e sociale dei disabili.

Art. 20 Protezione dei lavoratori

Per assicurare la protezione dei lavoratori, lo Stato:

a.
organizza l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
b.
istituisce la medicina del lavoro;
c.
legifera sulle condizioni di lavoro;
d.
favorisce la partecipazione dei lavoratori nelle imprese;
e.
protegge i lavoratori e i loro rappresentanti nell'esercizio dei loro diritti;
f.
provvede all'applicazione del principio « salario uguale per un lavoro di uguale valore »;
g.
riconosce il diritto di sciopero; la legge determina i servizi pubblici dove questo diritto può essere regolamentato.
Art. 21 Pace sociale

Lo Stato istituisce un organo cantonale di conciliazione e di arbitrato incaricato di intervenire nei conflitti sociali.

Art. 22 Diritto all'alloggio

1 Il diritto all'alloggio è riconosciuto.

2 Lo Stato e i Comuni provvedono affinché ogni persona ottenga, a condizioni ragionevoli, un alloggio appropriato.

3 Essi prendono provvedimenti al fine di proteggere gli inquilini contro gli abusi.

Art. 23 Assicurazioni e prestazioni sociali

1 Lo Stato e i Comuni possono integrare le assicurazioni e prestazioni sociali della Confederazione e crearne altre.

2 Lo Stato generalizza gli assegni familiari.

3 Per il finanziamento delle assicurazioni e prestazioni sociali, la legge s'ispira al principio della solidarietà.

3. Aiuto sociale

Art. 24

L'aiuto sociale incombe allo Stato e ai Comuni.

4. Sanità pubblica

Art. 25 Protezione generale

1 Lo Stato e i Comuni provvedono all'igiene e alla salute pubbliche.

2 Essi favoriscono la medicina preventiva e promuovono le attività incentrate sulle cure agli ammalati e ai disabili.

3 Lo Stato disciplina e controlla l'esercizio delle professioni mediche e paramediche.

Art. 26 Organizzazione del sistema ospedaliero7

1 Lo Stato organizza e coordina l'insieme del sistema ospedaliero e dei servizi medici annessi.

2 Esso provvede a mantenerli efficienti.8

3 Ne affida la gestione a un ente di diritto pubblico.9

7 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 28 nov. 1993. Garanzia dell'AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 8, I 1101).

8 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

9 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 28 nov. 1993. Garanzia dell'AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 8, I 1101).

Art. 29 Assicurazioni

1 Le assicurazioni malattie, infortuni e maternità sono obbligatorie.

2 Lo Stato favorisce l'assunzione dei costi delle cure dentarie da parte dell'assicurazione malattie.

Art. 30 Sport

Lo Stato promuove la pratica generale dello sport.

5. Scuola

Art. 32 Missione

1 La scuola ha per missione di assicurare il pieno sviluppo degli allievi.

2 Essa ne assume l'educazione e l'istruzione, solidalmente con la famiglia.

3 La scuola forma individui liberi, consci delle loro responsabilità e capaci di assumere il loro destino.

Art. 34 Scuole pubbliche

1 Lo Stato organizza e controlla la scuola pubblica.

2 L'accesso alla scuola materna è garantito.

3 L'istruzione è gratuita.

4 La scuola pubblica rispetta la libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Art. 35 Ripartizione dei compiti

1 La scuola materna e la scuola dell'obbligo incombono allo Stato e ai Comuni.

2 I licei, le scuole professionali, le scuole di arti e mestieri e le scuole di commercio sono di competenza dello Stato.

3 In certi casi, la formazione professionale può essere affidata a istituzioni private.

4 Lo Stato assume la formazione iniziale e permanente del corpo insegnante.

Art. 37 Formazione fuori Cantone

Lo Stato crea, all'occorrenza mediante convenzioni, la possibilità di acquisire certe formazioni non dispensate nel Cantone.

Art. 38 Scuole private

1 Il diritto di aprire scuole private è garantito nei limiti della legge.

2 Lo Stato sostiene le scuole private alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 40 Diritto alla formazione

1 Il diritto alla formazione è riconosciuto.

2 Lo Stato e i Comuni facilitano la frequentazione delle scuole e delle università, nonché la formazione professionale in generale.

Art. 41 Consiglio scolastico

1 Lo Stato istituisce un Consiglio scolastico.

2 La legge ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze.

6. Cultura ed educazione degli adulti

Art. 42 Attività culturali

1 Lo Stato e i Comuni sostengono le attività culturali nel campo della creazione, della ricerca, dell'animazione e della diffusione.

2 Essi provvedono e contribuiscono affinché il patrimonio giurassiano, segnatamente il dialetto, sia preservato, arricchito e valorizzato.

3 Promuovono altresì la cura della lingua francese.

7. Ufficio della condizione femminile

Art. 44

Lo Stato istituisce un Ufficio della condizione femminile i cui compiti sono segnatamente:

a.
migliorare la condizione femminile;
b.
favorire l'accesso della donna a tutti i livelli di responsabilità;
c.
eliminare le discriminazioni di cui può essere oggetto la donna.

7bis.10 Sviluppo sostenibile

10 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 8, 2011 7145).

Art. 44a

1 Lo Stato e i Comuni assicurano un rapporto equilibrato tra la conservazione dell'ambiente naturale e le esigenze della vita economica e sociale.

2 Nell'adempiere i loro compiti osservano i principi dello sviluppo sostenibile e considerano gli interessi delle generazioni future.

8. Ambiente e territorio

Art. 45 Protezione dell'ambiente

1 Lo Stato e i Comuni proteggono l'uomo e il suo ambiente naturale dalle immissioni nocive; combattono in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, nonché il rumore.

2 Essi preservano la bellezza e l'originalità dei paesaggi, nonché il patrimonio naturale e architettonico.

3 Lo Stato protegge la fauna e la flora, segnatamente la foresta.

4 Esso disciplina l'esercizio della caccia e della pesca.

Art. 46 Pianificazione del territorio

1 Lo Stato e i Comuni assicurano un'utilizzazione appropriata del suolo e un'occupazione razionale del territorio.

2 Essi preservano quanto possibile l'area forestale e quella agricola, dove la silvicoltura e l'agricoltura rimangono prioritarie.

3 Lo Stato e i Comuni riservano gli spazi necessari allo sviluppo dell'economia e delle vie di comunicazione.

4 Si adoperano per assicurare la pubblica fruizione dei luoghi particolarmente favorevoli alla salute, allo svago e al ristoro.

5 Tengono conto del parere delle popolazioni direttamente interessate.

9. Economia

Art. 47 Sviluppo dell'economia

1 Lo Stato promuove lo sviluppo economico del Cantone; tiene conto dei bisogni delle regioni e provvede ad assicurare la diversificazione delle attività.

2 A tal fine, esso può istituire servizi e sostenere istituzioni, segnatamente un Consiglio economico e sociale consultivo e un Ufficio dello sviluppo economico.

10. Protezione dei consumatori

Art. 52

Lo Stato considera gli interessi dei consumatori.

11. Aiuto umanitario

Art. 53

Lo Stato promuove l'aiuto umanitario e coopera allo sviluppo dei popoli sfavoriti.

12. Ordine pubblico

Art. 54

Lo Stato e i Comuni assicurano l'ordine pubblico, la sicurezza e la quiete.

IV. Organizzazione dello Stato

1. Principi generali

Art. 57 Responsabilità

Lo Stato e i Comuni rispondono del danno causato illecitamente dalle autorità e dai funzionari nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 59 Delega di competenze

1 Il Popolo, il Parlamento e il Governo possono delegare le loro competenze a tenore della legge.

2 Per quanto riguarda il Popolo e il Parlamento, la legge limita l'oggetto di ciascuna delega e ne precisa lo scopo e la portata.

Art. 60 Diritto di necessità

La legge prevede che, in caso di guerra o di catastrofe, determinate competenze possano essere conferite temporaneamente al Parlamento o al Governo in deroga alla Costituzione.

Art. 62 Funzioni incompatibili

1 Nessuno può svolgere simultaneamente due delle funzioni seguenti: deputato al Parlamento, membro del Governo, giudice permanente, procuratore pubblico.

2 I membri del Governo non possono appartenere a un'autorità distrettuale o comunale.

3 I giudici permanenti non possono far parte di un'autorità comunale o di un'altra autorità distrettuale.

4 Il mandato di parlamentare federale è incompatibile con le funzioni seguenti: deputato al Parlamento cantonale, giudice permanente, procuratore pubblico, membro del Governo.11

512

6 La legge disciplina i casi d'incompatibilità per quanto concerne i giudici non permanenti e i funzionari.

11 Accettato nella votazione popolare del 5 apr. 1987, in vigore dal 5 apr. 1987. Garanzia dell'AF del 9 mar. 1988 (FF 1988 I 1204 art. 1 n. 5 217).

12 Abrogato nella votazione popolare del 5 apr. 1987, con effetto dal 5 apr. 1987. Garanzia dell'AF del 9 mar. 1988 (FF 1988 I 1204 art. 1 n. 5 217).

Art. 64 Duplice attività

La carica di membro del Governo e quella di giudice permanente sono incompatibili con qualsiasi altra attività retribuita.

Art. 65 Durata della funzione

1 I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali sono eletti per un quinquennio.13

2 I presidenti e i vicepresidenti del Parlamento, del Governo e del Tribunale cantonale sono eletti per un anno.

3 Chi subentra nel corso del periodo amministrativo rimane in carica sino alla fine del medesimo.

13 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010. Garanzia dell'AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 5, 2010 7007).

Art. 66 Rielezione

1 I deputati al Consiglio degli Stati e i deputati al Parlamento sono immediatamente rieleggibili soltanto due volte.

2 I membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte.14

3 I presidenti e i vicepresidenti del Parlamento, del Governo e del Tribunale cantonale non sono immediatamente rieleggibili alla stessa funzione.

4 I membri delle altre autorità dello Stato e dei distretti sono liberamente rieleggibili.

14 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010. Garanzia dell'AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 5, 2010 7007).

Art. 68 Pubblica informazione

1 Le autorità cantonali e comunali informano il Popolo sulla loro attività.

2 Esse pubblicano i progetti importanti in modo da permettere la pubblica discussione.

2. Diritti politici

Art. 70 Elettori

1 Sono elettori in materia cantonale i cittadini svizzeri d'ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni e sono domiciliati nel Cantone.

216

3 Sono elettori in materia comunale i cittadini svizzeri d'ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni e sono domiciliati nel Comune.

4 La legge disciplina i casi in cui l'elettore è privato dei diritti politici.

16 Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, con effetto dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

Art. 71 Contenuto dei diritti politici

Ogni elettore ha il diritto di:

a.
partecipare alle elezioni e votazioni popolari;
b.
essere eletto a una funzione pubblica alle condizioni previste dalla Costituzione e dalla legge;
c.
firmare iniziative e referendum.
Art. 73 Stranieri

La legge definisce e disciplina il diritto di voto e gli altri diritti politici degli stranieri.

Art. 74 Elezioni popolari

1 Gli elettori del Cantone eleggono:

a.
i deputati al Parlamento e i supplenti;
b.
i membri del Governo;
c.
i deputati al Consiglio degli Stati.

217

3 Gli elettori del Comune eleggono:

a.
i consiglieri comunali;
b.
il sindaco e i municipali;
c.
i membri degli altri organi comunali se la legge o il regolamento comunale lo prevede.

4 Le elezioni popolari si svolgono a scrutinio segreto.

5 I deputati al Consiglio degli Stati, i deputati al Parlamento e i membri dei Consigli comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale.

6 I membri del Governo e i sindaci sono eletti secondo il sistema maggioritario.18

17 Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, con effetto dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

18 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

Art. 75 Iniziativa popolare cantonale: condizioni

1 2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un'iniziativa popolare generica o elaborata, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge.19

2 5000 elettori possono chiedere, con un'iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale.

3 L'iniziativa dev'essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida.20

4 L'iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge.

19 Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803 art. 5 1307).

20 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

Art. 76 Iniziativa popolare cantonale: procedura

1 Il Parlamento decide se le disposizioni che adotta o modifica in seguito a un'iniziativa generica hanno rango costituzionale o di legge.21

2 Se il Parlamento decide di non dare seguito a un'iniziativa valida o non vi si conforma entro due anni, l'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo.

3 Il Parlamento può contrapporre un controprogetto a qualsiasi iniziativa.

4 Se il Popolo accetta un'iniziativa generica, il Parlamento deve conformarvisi entro due anni.22

5 Se il Popolo accetta sia l'iniziativa sia il controprogetto, risulta definitivamente accettato il testo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

21 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

22 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

Art. 77 Referendum obbligatorio

Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo:

a.
il principio di una revisione totale della Costituzione e, simultaneamente, l'aggiunta costituzionale che ne disciplina le modalità;
b.
le disposizioni costituzionali;
c.
le iniziative cui il Parlamento non dà seguito;
d.
qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque centesimi dell'importo degli introiti esposti nell'ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque millesimi dello stesso importo;
e.
le leggi e decisioni che comportino spese sottostanti a referendum obbligatorio;
f.
i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che deroghino alla Costituzione, la completino o comportino spese sottostanti a referendum obbligatorio;
g.23
il bilancio preventivo dello Stato conformemente all'articolo 123a capoversi 4 e 6.

23 Accettata nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 5, 2010 4295).

Art. 78 Referendum facoltativo

Sono sottoposti al voto del Popolo qualora 2000 elettori o cinque Comuni lo chiedano:24

a.
le leggi;
b.
qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque millesimi dell'importo degli introiti esposti nell'ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque decimillesimi dello stesso importo;
c.
i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che deroghino alla legge, la completino o comportino spese sottostanti a referendum facoltativo;
d.
le transazioni immobiliari, le fideiussioni e la partecipazione a un'impresa economica, se le somme in gioco sono superiori ai cinque millesimi dell'importo degli introiti esposti nell'ultimo bilancio preventivo;
e.
i piani nei casi previsti dalla legge;
f.
le iniziative depositate dallo Stato in materia federale.

24 Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803 art. 5 1307).

Art. 80 Diritto di petizione

1 Ognuno ha il diritto di presentare petizioni alle autorità.

2 L'autorità destinataria della petizione è tenuta ad esaminarla e a rispondere.

Art. 81 Partiti

Lo Stato riconosce il ruolo dei partiti e ne favorisce l'attività.

3. Parlamento

Art. 82 Ruolo

1 Il Parlamento è il principale rappresentante del Popolo.

2 Esso determina la politica del Cantone.

3 Esercita il potere legislativo, fatti salvi i diritti del Popolo.

4 Esercita l'alta vigilanza sul Governo, sull'amministrazione e sulle autorità giudiziarie.

Art. 83 Competenza legislativa

1 Il Parlamento:

a.
elabora le disposizioni costituzionali in caso di revisione parziale della Costituzione;
b.
emana le leggi, segnatamente quelle che disciplinano l'attuazione del diritto federale.

2 Esso emana i decreti che danno applicazione alle disposizioni d'esecuzione importanti del diritto federale e delle leggi cantonali.

3 I progetti di disposizioni costituzionali, di leggi e di decreti sono oggetto di duplice lettura.

Art. 84 Altre competenze

Fatti salvi i diritti del Popolo, il Parlamento:

a.
elegge i membri del Tribunale cantonale, il procuratore pubblico e i membri delle altre autorità designate dalla legge;
b.
approva i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che non siano di competenza esclusiva del Governo;
c.
discute il programma governativo e la sua realizzazione;
d.
approva i piani cantonali concernenti l'economia, l'edilizia e la pianificazione del territorio e ne determina l'obbligatorietà;
e.
approva i piani finanziari dello Stato;
f.
delibera sul bilancio preventivo e approva il conto di Stato;
g.
decide qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque decimillesimi dell'importo degli introiti esposti nell'ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque centomillesimi dello stesso importo;
h.
pronuncia sulle transazioni immobiliari, sulla concessione di fideiussioni e sulla partecipazione a imprese economiche, se le somme in gioco sono superiori ai cinque decimillesimi dell'importo degli introiti esposti nell'ultimo bilancio preventivo;
i.
autorizza i prestiti pubblici;
j.
approva i rapporti di gestione del Governo, dei tribunali e degli istituti cantonali autonomi;
k.
decide i conflitti di competenza in cui la Corte costituzionale sia parte in causa;
l.
esercita il diritto di grazia;
m.
accorda l'amnistia;
n.
si esprime sulla risposta del Governo alle consultazioni federali riguardanti oggetti importanti;
o.
esercita il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale;
p.
esercita il diritto di chiedere, con altri Cantoni, la convocazione straordinaria dell'Assemblea federale e l'indizione di una votazione popolare su una legge federale o su un decreto federale;
q.
esercita qualsiasi altra competenza che gli sia devoluta dalla Costituzione o dalla legge.
Art. 85 Composizione

1 Il Parlamento si compone di 60 deputati .

2 La legge disciplina l'elezione di supplenti.

Art. 86 Elezione

1 Per l'elezione del Parlamento, ogni distretto forma un circondario.

2 Tre seggi sono attribuiti d'ufficio ad ogni circondario; gli altri sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione.

Art. 87 Convocazione

Il Parlamento si riunisce su convocazione del presidente:

a.
nei casi previsti dal regolamento;
b.
quando lo decide specialmente;
c.
su richiesta del Governo;
d.
quando 12 deputati lo chiedano indicando gli oggetti che dovranno essere trattati.
Art. 88 Indipendenza dei parlamentari

1 I deputati adempiono liberamente il loro mandato.

2 Essi non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto dichiarato nell'esercizio del loro mandato.

3 Ne rispondono soltanto dinanzi al Parlamento.

4. Governo

Art. 89 Ruolo

1 Il Governo soprintende alla politica del Cantone.

2 Esso esercita il potere esecutivo e dirige l'amministrazione.

3 Rappresenta lo Stato.

Art. 90 Attività normativa

1 Il Governo partecipa all'elaborazione della legislazione e può proporre al Parlamento disposizioni costituzionali, leggi o decreti.

2 Fatta salva la competenza del Parlamento, esso emana le ordinanze di esecuzione del diritto federale, delle leggi e dei decreti cantonali.

Art. 91 Diritto di urgenza

1 In caso di urgenza, il Governo può emanare ordinanze e prendere provvedimenti in deroga a decisioni, decreti o leggi.

2 Queste ordinanze e questi provvedimenti rimangono in vigore fintanto che le disposizioni necessarie non siano prese conformemente alla Costituzione, ma non oltre un anno.

Art. 92 Altre competenze

1 Fatte salve le competenze del Popolo e del Parlamento, il Governo:

a.
nomina i funzionari e ogni altra persona incaricata di una funzione pubblica cantonale;
b.
pronuncia su qualsiasi spesa non determinata da una legge;
c.
decide la conclusione di transazioni immobiliari, la concessione di fideiussioni e la partecipazione a imprese economiche.

2 Inoltre, il Governo:

a.
conclude le convenzioni di diritto pubblico vertenti su materie di minor importanza;
b.
all'inizio della legislatura, presenta al Parlamento un programma di politica generale;
c.
alla fine della legislatura, presenta al Parlamento un rapporto sulla realizzazione del suo programma;
d.
fatte salve le competenze del Parlamento, pianifica le attività dello Stato e provvede alla realizzazione dei piani;
e.
prepara e sottopone al Parlamento il bilancio preventivo e il conto di Stato;
f.
amministra i beni e le finanze dello Stato;
g.
assicura l'ordine pubblico e dispone a tal fine delle forze militari cantonali:
h.
esegue le leggi, i decreti e le decisioni, nonché le sentenze;
i.
coordina l'attività delle autorità e organizza l'amministrazione nei limiti fissati dalla legge;
j.
assume la vigilanza sui Comuni;
k.
vigila sugli istituti cantonali autonomi;
l.
pronuncia sui reclami e sui ricorsi nei casi previsti dalla legge;
m.
conferisce la cittadinanza cantonale;
n.
fatte salve le competenze del Parlamento, risponde alle procedure di consultazione indette dalle autorità federali;
o.
consulta e informa regolarmente i parlamentari federali;
p.
esercita qualsiasi altra competenza che gli sia attribuita dalla legge o che non sia devoluta a un'autorità determinata.
Art. 95 Collegialità

1 Il Governo agisce in quanto collegio.

2 Gli affari importanti permangono sempre di sua competenza.

Art. 96 Dipartimenti

1 Ogni membro del Governo dirige un dipartimento le cui attribuzioni sono stabilite dalla legge.

2 Il coordinamento fra i dipartimenti dev'essere assicurato.

Art. 97 Rapporti con il Parlamento

1 Il Governo può sottoporre proposte al Parlamento.

2 Esso assiste alle sedute del Parlamento e può intervenire su qualsiasi oggetto.

Art. 99 Amministrazione

1 Ogni funzionario è al servizio del Popolo.

2 L'amministrazione dev'essere efficace ed economa.

5. Autorità giudiziarie

Art. 10225 Giurisdizione di primo grado

1 In primo grado la giustizia è amministrata sull'insieme del territorio cantonale dal Tribunale di primo grado. 26

2 Il Tribunale cantonale pronuncia in primo grado nei casi previsti dalla legge.

25 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

26 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

Art. 104 Corte costituzionale

1 La Corte costituzionale del Tribunale cantonale controlla, su richiesta e prima della messa in vigore, la costituzionalità delle leggi. 28

2 Nei limiti fissati dalla legge, essa giudica:

a.
le controversie relative alla validità dei decreti, delle decisioni, delle ordinanze e dei regolamenti cantonali e comunali;
b.
le controversie relative all'autonomia dei Comuni, delle Chiese riconosciute e delle loro parrocchie;
c.
le controversie relative all'esercizio dei diritti politici, alla validità delle elezioni e votazioni cantonali e, su ricorso, a quella delle elezioni e votazioni organizzate nei distretti e nei Comuni;
d.
i conflitti di competenza tra autorità cantonali, eccetto che la Corte costituzionale sia essa stessa parte in causa;
e.
le altre controversie indicate dalla legge.

28 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

Art. 105 Minori

In materia penale, la protezione dei minori compete a un'apposita giurisdizione.

V. Distretti e Comuni

1. Distretti

Art. 108 Statuto

1 I distretti sono circoscrizioni amministrative del Cantone.31

2 La legge ne disciplina l'organizzazione.

3 Essa stabilisce il modo di elezione delle autorità e le loro attribuzioni.

432

31 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

32 Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, con effetto dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

Art. 109 Numero e estensione

1 Il territorio del Cantone è suddiviso in tre distretti: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy.

2 I distretti sono delimitati dalla legge.

2. Comuni

a. Disposizioni generali

Art. 110 Natura giuridica e autonomia

1 I Comuni e i consorzi intercomunali sono enti di diritto pubblico.

2 La loro esistenza e la loro autonomia sono garantite nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 111 Vigilanza

1 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Governo.

2 Il Governo vigila in particolare sulla loro gestione finanziaria e sull'esecuzione dei compiti deferiti loro dalla Confederazione e dal Cantone.

3 Se accerta irregolarità, il Governo prende i provvedimenti previsti dalla legge.

4 Nei casi gravi, esso può esautorare gli organi del Comune e sostituirli con un'amministrazione straordinaria.

5 Quando gli organi del Comune non possano essere costituiti, il Governo instaura un'amministrazione straordinaria.

Art. 112 Aggregazione, divisione, modifica di confini

1 I Comuni possono modificare i loro confini, aggregarsi, dividersi o essere inseriti in un altro distretto soltanto con il consenso dei loro elettori e l'approvazione del Parlamento.

2 Lo Stato agevola le aggregazioni di Comuni.

3 Alle condizioni e nei casi eccezionalmente previsti dalla legge, il Parlamento può decidere l'aggregazione di due o più Comuni o la modifica dei confini tra Comuni.

Art. 113 Consorzi intercomunali

1 Per certi compiti d'interesse comune, i Comuni hanno il diritto di associarsi in consorzi che possono comprendere Comuni fuori Cantone.

2 L'atto istitutivo e il regolamento consortile devono essere adottati dai Comuni coinvolti ed essere approvati dal Governo.

3 Il Governo esercita sui consorzi intercomunali la stessa vigilanza che esercita sui Comuni.

4 Nei casi previsti dalla legge, il Governo può decidere la costituzione di un consorzio intercomunale e stabilirne l'atto istitutivo e il regolamento.

b. Comuni politici

Art. 114 Compiti

Il Comune politico assume i compiti locali che non incombono né alla Confederazione né al Cantone.

Art. 115 Organizzazione

1 Il Comune politico si dà un regolamento organizzativo.

2 Questo regolamento dev'essere adottato dal corpo elettorale ed essere approvato dal Governo.

3 Il Governo dà la sua approvazione se il regolamento è conforme alla Costituzione e alla legge.

Art. 116 Organi

Il Comune politico deve avere i seguenti organi:

a.
il corpo elettorale;
b.
il Municipio;
c.
le commissioni permanenti prescritte dalla legge.
Art. 117 Corpo elettorale

1 La sovranità comunale appartiene al corpo elettorale.

2 Il corpo elettorale esprime la sua volontà nell'Assemblea comunale o alle urne.

3 Le competenze del corpo elettorale, l'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea comunale, gli scrutini e il diritto d'iniziativa sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.

Art. 118 Consiglio comunale

1 L'Assemblea comunale può essere sostituita da un Consiglio comunale.

2 L'elezione, le competenze, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, nonché il referendum contro le sue decisioni sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.

Art. 119 Municipio

1 Il Municipio è l'autorità esecutiva e amministrativa del Comune politico.

2 Esso è presieduto dal sindaco.

3 L'elezione, le competenze, l'organizzazione e il funzionamento del Municipio sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.

c. Altri Comuni

Art. 120

Nel Cantone vi sono, oltre ai Comuni politici, Comuni misti, Comuni patriziali e sezioni di Comune il cui statuto è disciplinato dalla legge.

VI. Finanze

1. Imposte e altri tributi

Art. 121 Sovranità fiscale

1 Lo Stato e i Comuni riscuotono le imposte e gli altri tributi pubblici necessari all'esecuzione dei loro compiti.

2 I tributi pubblici sono istituiti e, per l'essenziale, disciplinati dalla legge.

Art. 122 Dovere fiscale

I contribuenti partecipano solidalmente, secondo la loro capacità economica, agli oneri dello Stato e dei Comuni.

2. Gestione delle finanze pubbliche

Art. 123 Disposizioni generali

1 Lo Stato e i Comuni devono essere amministrati con oculatezza.

2 Lo Stato gestisce le sue finanze considerando i bisogni dell'insieme del Cantone.

3 Lo Stato e i Comuni stabiliscono piani finanziari fondati su una pianificazione dei compiti pubblici.

4 I principi di gestione delle finanze pubbliche sono disciplinati dalla legge.

5 Lo Stato organizza il controllo delle finanze cantonali e comunali.

Art. 123a33 Freno all'indebitamento

1 Il bilancio preventivo dello Stato deve presentare un grado di autofinanziamento superiore o pari all'80 per cento.

2 In caso di disavanzo o se il debito lordo supera di una volta e mezza il gettito preventivato delle imposte cantonali, il grado di autofinanziamento dev'essere almeno del 100 per cento.

3 Il Parlamento può, a maggioranza almeno dei due terzi dei deputati, derogare ai capoversi 1 e 2 se circostanze straordinarie lo giustificano; non può tuttavia derogarvi per due anni consecutivi.

4 Se la maggioranza dei due terzi dei deputati non può essere raggiunta o se il Parlamento ha già derogato l'anno prima ai capoversi 1 e 2, il bilancio preventivo che non adempia le condizioni dei medesimi è sottoposto a referendum obbligatorio.

5 Se il Popolo accetta il bilancio preventivo, la deroga ai sensi del capoverso 3 può applicarsi al bilancio preventivo successivo.

6 Se il Popolo respinge il bilancio preventivo, il Parlamento ne adotta uno nuovo. Se non adempie le condizioni dei capoversi 1 e 2, il nuovo bilancio preventivo è sottoposto a referendum obbligatorio.

7 Per altro, le modalità del freno all'indebitamento sono disciplinate dalla legge.

33 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 5, 2010 4295).

Art. 125 Finanziamento

Qualsiasi disegno di legge, di decreto o di decisione che comporti una spesa è accompagnato da un piano di finanziamento.

3. Perequazione finanziaria

Art. 126

Lo Stato prende provvedimenti per attenuare le disparità tra Comuni di diversa capacità economica e finanziaria.

4. Istituti economici autonomi

Art. 127 Banca cantonale

1 Lo Stato istituisce una Banca cantonale sottoposta alla sua vigilanza.

2 Esso ne garantisce gli impegni.

3 La Banca cantonale sostiene la politica economica del Cantone.

Art. 128 Altri istituti

Lo Stato, i Comuni e i consorzi intercomunali possono partecipare a imprese economiche o istituirne.

5. Regalìe

Art. 129

La regalìa delle miniere e quella del sale sono di esclusiva dello Stato.

VII. Chiesa e Stato

Art. 130 Chiese riconosciute

1 La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata del Cantone sono riconosciute corporazioni di diritto pubblico.

2 Il Parlamento può riconoscere come tali altre Chiese importanti e durature.

3 Le altre comunità religiose sottostanno al diritto privato.

Art. 131 Autonomia

1 Le Chiese riconosciute si organizzano autonomamente.

2 Ogni Chiesa riconosciuta si dà uno Statuto ecclesiastico, che dev'essere adottato dai suoi membri ed essere approvato dal Governo.

3 Il Governo approva lo Statuto ecclesiastico se è stato adottato secondo i principi democratici ed è conforme alla Costituzione e alla legge.

Art. 132 Appartenenza a una Chiesa riconosciuta

1 Ogni abitante del Cantone appartiene alla Chiesa della sua confessione se ne adempie le condizioni.

2 Qualsiasi membro di una Chiesa riconosciuta può uscirne mediante dichiarazione scritta.

Art. 133 Parrocchie

1 Le Chiese riconosciute si suddividono in parrocchie sul territorio cantonale, secondo le disposizioni del loro Statuto ecclesiastico.

2 Le parrocchie sono corporazioni di diritto pubblico.

Art. 134 Finanze

1 Le Chiese riconosciute o le loro parrocchie possono riscuotere imposte sotto forma di supplementi alle imposte specificate dalla legge.

2 Lo Stato e i Comuni collaborano alla riscossione dell'imposta di culto per mezzo dei loro servizi amministrativi.

3 Le decisioni delle Chiese riconosciute o delle loro parrocchie in materia di imposte possono essere impugnate conformemente alla legge. 34

4 La legge disciplina i casi in cui lo Stato versa sussidi alle Chiese.

34 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

VIII. Revisione della Costituzione

Art. 135 Principio

1 La presente Costituzione può essere riveduta totalmente o parzialmente.

2 Qualsiasi revisione dev'essere sottoposta al voto del Popolo.

Art. 136 Revisione parziale

1 La revisione parziale si svolge secondo la procedura legislativa ordinaria.

2 Essa può vertere su uno o più articoli.

3 Deve concernere una sola materia.

Art. 137 Revisione totale

1 La revisione totale della Costituzione è proposta al Popolo mediante iniziativa popolare o dal Parlamento.

2 Un'aggiunta costituzionale ne stabilisce le modalità.

3 Se l'aggiunta costituzionale è respinta, il Parlamento sottopone al Popolo un nuovo progetto nel termine di un anno.

Art. 13835

35 L'art. 138 non ha ottenuto la garanzia federale.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

La Costituente decreta l'entrata in vigore simultanea o graduale delle disposizioni della presente Costituzione.

Art. 2

La Costituzione giurassiana sostituisce quella del Cantone di Berna37 sul territorio della Repubblica e Cantone del Giura.

Art. 3

1 La legislazione del Cantone di Berna è recepita nello stato in cui si trova il giorno precedente l'entrata in vigore della presente Costituzione, per quanto essa non le sia contraria e non sia stata modificata secondo una legge elaborata dalla Costituente e adottata dal corpo elettorale.

2 La legislazione diviene quella della Repubblica e Cantone del Giura e lo resterà fintanto che non sarà stata modificata nelle forme previste dalla presente Costituzione.

Art. 4

1 La Costituente funge da Parlamento fino al giorno in cui il Parlamento giurassiano sarà costituito.

2 Essa ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all'articolo 84 lettera a della presente Costituzione.

Art. 5

1 L'Ufficio della Costituente funge da Governo fino al giorno in cui il Governo giurassiano sarà costituito.

2 Esso ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all'articolo 92 lettera a della presente Costituzione.

3 La Costituente definisce i compiti dell'Ufficio.

Art. 6

1 ... 38

2 Il Parlamento si costituisce il terzo lunedì dopo la sua elezione e il Governo l'indomani.

3 Le contestazioni circa l'esercizio dei diritti politici, l'organizzazione delle elezioni e l'accertamento dei risultati sono giudicate da una commissione ad hoc della Costituente.

38 Abrogato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010. Garanzia dell'AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 5, 2010 7007).

Art. 7

I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti per un periodo di tempo che termina contemporaneamente alla legislatura del Consiglio nazionale.

Art. 8

In deroga all'articolo 62 capoverso 4 della presente Costituzione39, nessun membro del Governo può far parte dell'Assemblea federale negli otto anni dopo l'elezione del primo Governo.

39 Si trattava del cpv. 4 nel testo del 20 mar. 1977.

Art. 9

1 La legge facilita il conferimento della cittadinanza giurassiana ai Confederati che il 23 giugno 1974 risultavano domiciliati nel territorio del nuovo Cantone.

2 Tali disposizioni di legge rimarranno in vigore per cinque anni al massimo.

Art. 10

1 Tutte le pratiche pendenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie del Cantone di Berna sono rimesse alle neocostituite autorità competenti della Repubblica e Cantone del Giura.

2 L'Ufficio della Costituente, poi il Governo, possono stipulare accordi con il Cantone di Berna affinché certe pratiche pendenti vengano concluse dinanzi alle autorità bernesi, fermo restando il consenso delle persone in causa.

Art. 1140

1 Il Governo determina l'entrata in vigore della presente modifica41.

2 La legge può prevedere un periodo transitorio per l'attuazione della nuova organizzazione giudiziaria.

3 Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente modifica e il 2002, il Parlamento elegge i giudici del Tribunale di primo grado e i giudici d'istruzione.

4 Fino all'entrata in vigore della modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria, il Governo può emanare le disposizioni necessarie in via di ordinanza.

40 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

41 Si tratta della modifica degli art. 69, 70, 74, 102 e 108 (Riforma dell'organizzazione giudiziaria), in vigore dal 1° gen. 2001.

Art. 1242

Il Governo determina l'entrata in vigore della presente modifica43.

42 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

43 Si tratta della modifica dell'art. 26 cpv. 2 (Trasferimento degli oneri sanitari al Cantone), in vigore dal 1° gen. 2005.

Art. 1344

Il Governo determina l'entrata in vigore della presente modifica 45.

44 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 5, 2010 4295).

45 Si tratta della modifica: degli art. 75 cpv. 1 e 3, nonché 76 cpv. 1 e 4 (Introduzione di un'iniziativa redatta in forma di progetto elaborato), in vigore dal 1° set. 2006; degli art. 102 cpv. 1, 103, 104 cpv. 1, 106, 107, 134 cpv. 3 e dell' abrogazione dell' art. 10 (Trasposizione dei nuovi Codici svizzeri di procedura penale e di procedura civile), in vigore dal 1° gen. 2011; e degli art. 77 lett. g e 123a (Introduzione di un freno alle spese), in vigore dal 1° gen. 2011.

Art. 1446

1 Il Governo determina l'entrata in vigore della presente modifica47.

2 I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali eletti prima dell'entrata in vigore della presente modifica lo rimangono sino alla fine del quadriennio per il quale sono stati eletti.

3 Se sono eletti nel corso di una legislatura di quattro anni ai sensi del capoverso 2, ma dopo l'entrata in vigore della presente modifica, lo sono soltanto sino alla fine di tale legislatura.

4 Dopo l'entrata in vigore della presente modifica, i membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte, ivi comprese le elezioni e rielezioni anteriori all'entrata in vigore della presente modifica.

46 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010. Garanzia dell'AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 5, 2010 7007).

47 Si tratta della modifica degli art. 65 cpv. 1, 66 cpv. 2 e dell'abrogazione dell'art. 6 cpv. 1 disp. fin. e trans. (Modifica della durata delle legislature e rielezione dei membri del Governo), in vigore dal 1° lug. 2010.

Indice delle materie

I numeri indicano gli articoli e parti d'articolo della Costituzione

Aggregazioni

- agevolazioni delle 112
- confini dei Comuni 112

Amministrazione 99

- alta vigilanza del Parlamento sull' 82
- decentralizzazione dell'amministrazione cantonale 69
- direzione del Governo dell' 89
- organizzazione del Governo dell' 92
- straordinaria 111

Amnistia

- concessione del Parlamento dell' 84

Associazione

- libertà di 8

Autorità

- alta vigilanza sulle autorità giudiziarie 82
- conflitti di competenza tra 104
- coordinazione dell'attività dell' 92
- diritto di petizione 80
- durata della funzione 65
- elezioni da parte del Parlamento 84
- fondamento degli atti pubblici
- funzioni incompatibili 62
- giudiziarie 101 ss
- competenze delle 107
- indipendenza dei tribunali 101
- organizzazione delle 107
- modo di elezione delle 108
- municipio 119
- pubblica informazione 68
- responsabilità
- dello Stato 57
- dei Comuni 57
- rielezione dei membri delle altre autorità
- dei distretti 66
- dello Stato 66
- sede delle 69

Banca cantonale 127

- vigilanza sulla 127

Bilancio

- deliberazione sul bilancio di previsione 84
- freno all'indebitamento 123a
- preparazione del bilancio di previsione 92
- pubblicità di
- consuntivi 124
- preventivi 124
- referendum facoltativo 78 obbligatorio 77

Cantone

- altri Comuni nel Cantone 120
- appartenenza a una Chiesa riconosciuta 132
- Banca cantonale 127
- Cantone sovrano della Confederazione Svizzera 1
- Chiese riconosciute 130
- circoscrizioni amministrative del Cantone 108
- collaborazione con Cantoni della Confederazione Svizzera 4
- compiti del Comune politico 114
- consorzi intercomunali 113
- creazione di un nuovo 139
- del Giura preambolo
- distretti del Cantone 108
- elettori 70
- elezione
- del Governo 93
- popolari 74
- formazione fuori dal 37
- gestione delle finanze pubbliche 123
- giurassiani 72
- Consiglio consultivo dei 98
- lingua nazionale e ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura 3
- ruolo dl Parlamento 82
- stemma della Repubblica e Cantone del Giura 5
- sviluppo dell'economia 47
- territorio del 109
- un solo circondario 93
- vigilanza sui Comuni 111

Censura

- divieto della 11

Chiesa (e) 130

- appartenenza a una Chiesa riconosciuta 132
- autonomia delle Chiese riconosciute 131
- delle loro parrocchie 104
- Chiesa
- cattolica romana 130
- evangelica riformata del Cantone 130
- Chiese riconosciute 130
- parrocchie 133
- riconoscimento di altre Chiese
- importanti 130
- durature 130
- riscossione di imposte 134
- Statuto ecclesiastico delle Chiese riconosciute 131
- uscita da una Chiesa riconosciuta 132
- versamento di sussidi alle 134

Cittadinanza

- acquisto della cittadinanza
- cantonale 16
- comunale 16
- conferimento da parte del Governo della cittadinanza cantonale 92

Commissione (i)

- commissioni permanenti 116
- organo necessario del Comune politico 116

Compiti

- affidamento di certi compiti dello Stato 100
- consorzi intercomunali 113
- dei Comuni politici 114
- dell'Ufficio della Costituente 5 disposizioni finali e transitorie
- dello Stato 17 ss
- aiuto sociale 24
- aiuto umanitario 53
- ambiente 45
- cultura 42
- economia 47 ss
- educazione degli adulti 43
- famiglia 17
- ordine pubblico 54
- protezione dei consumatori 52
- sanità pubblica 25 ss
- scuola 32 ss
- sicurezza sociale 18 ss
- sviluppo sostenibile 44a
- territorio 46
- ufficio della condizione femminile 44
- sovranità fiscale
- dei Comuni 121
- dello Stato 121
- vigilanza del Governo in caso di deferimento di 111

Comune (i) 110 ss

- aggregazione, divisione, modifica di confini 112
- aiuto sociale 24
- altri Comuni
- Comuni misti 120
- patriziali 120
- sezioni di Comune 120
- assetto territoriale 46
- assicurazioni 23
- attività culturali 42
- autonomia dei 110
- benessere generale 18
- cittadinanza cantonale presuppone quella comunale 16
- comuni politici 114 ss
- compiti 114 organi 116
- commissioni permanenti prescritte dalla legge 116
- Consiglio comunale 118
- corpo elettorale 116, 117
- Municipio 116, 119
- organizzazione 115
- condizioni e procedura d'acquisto della cittadinanza 16
- consorzi intercomunali 113
- Corte costituzionale 104
- diritto
- al lavoro 19
- all'alloggio 22
- alla formazione 40
- di prelazione del 12
- dovere fiscale 122
- doveri verso i 15
- durata della funzione 65
- educazione degli adulti 43
- elettori in materia comunale 70
- elezioni popolari nel 74
- finanze 134
- gestione delle finanze pubbliche 123
- incompatibilità di funzioni 62
- iniziativa popolare cantonale 75
- natura giuridica dei 110
- ordine pubblico 54
- perequazione finanziaria 126
- prestazioni sociali 23
- protezione dell'ambiente 45
- pubblica informazione 68
- pubblicità
- dei dibattiti nei Consigli comunali 67
- di consuntivi 124 preventivi 124
- referendum facoltativo 78
- responsabilità dei 57
- retroattività delle leggi 58
- riscossione dell'imposta di culto 134
- sanità pubblica 25
- scuola
- dell'obbligo 35
- materna 35
- sicurezza sociale 18
- sovranità fiscale riscossione di
- altri tributi pubblici 121
- imposte 121
- sviluppo sostenibile 44a
- vigilanza del Governo sui 111
- vigilanza del Governo, sui 92

Comunità religiose 130

Confederazione

- collaborazione con gli altri Cantoni della 4
- compiti locali del Comune 114
- Giura Cantone sovrano della 1
- integrazione di
- assicurazioni 23
- prestazioni sociali 23
- vigilanza del Governo sui Comuni 111

Consiglio degli Stati

- elezioni popolari dei deputati al 74
- periodo di nomina 7 disposizioni finali e transitorie
- rielezione dei deputati al 66

Consiglio (i)

- comunali 67, 74, 118
- consultivo dei Giurassiani fuori Cantone 98
- degli Stati 66, 74
- della sanità pubblica 31
- economico e sociale 47
- scolastico 41

Consiglio Nazionale

- periodo di nomina 7 disposizioni finali e transitorie

Consorzio (i)

- imprese economiche 128
- intercomunale 110, 113
- pubblicità di
- consuntivi 124
- preventivi 124
- vigilanza del Governo sui 113

Cooperazione

- con gli altri Cantoni della Confederazione Svizzera 4
- tra i popoli preambolo

Corpo elettorale

- adozione del regolamento organizzativo da parte del 115
- competenze del 117
- espressione della volontà da parte del 117
- organi necessari del Comune politico 116
- sovranità comunale del 117

Costituente 1, 3, 4, 5, 6, 10 disposizioni finali e transitorie

Costituzione

- altre competenze del Parlamento 84
- autonomia delle Chiese riconosciute 131
- competenza legislativa 83
- contenuto dei diritti politici 71
- diritto di
- necessità 60
- urgenza 91
- garanzia
- d'autonomia dei Comuni 110
- d'esistenza dei Comuni 110
- referendum obbligatorio 77
- regolamento organizzativo del Comune 115
- revisione della 135 ss
- revisione totale della 135 ss

Dignità umana 7

- intangibilità della 7
- sviluppo della propria 7

Diritto (i)

- al lavoro 19
- al salario 19
- all'alloggio 22
- alla formazione 40
- altre competenze del Governo
- altre competenze del Parlamento 84
- attività normativa 90
- autorità giudiziarie
- competenze 107
- organizzazione 107
- procedura 107
- Chiese riconosciute 130
- consorzi intercomunali 113
- controversie relative all'esercizio dei 104
- corpo elettorale 117
- d'iniziativa dello Stato 84
- del popolo 82
- di aprire scuole private 38
- di chiedere
- l'indizione di una votazione popolare su
- un decreto federale 84
- una legge federale 84
- la convocazione straordinaria dell'Assemblea federale 84
- di grazia 84
- di necessità 60
- di petizione 79
- di sciopero 20
- di urgenza 91
- diritti fondamentali 6 ss
- censura 11
- cittadinanza 16
- dignità umana 7
- doveri 15
- effetti dei diritti fondamentali 14
- libertà 8
- limiti dei diritti fondamentali 13
- proprietà 12
- tutela giurisdizionale 9
- uguaglianza dinanzi alla legge 6
- emanazione delle leggi che disciplinano l'attuazione del 83
- ente di 26
- enti di 110
- esercizio dei 20
- fondamento degli atti pubblici 56
- iniziativa popolare cantonale 75
- parrocchie 133
- politici
- contenuto dei 71
- giurassiani fuori Cantone 72
- stranieri
- altri diritti politici 73
- diritto di voto 73
- elettore privato dei 70
- referendum
- facoltativo 78
- obbligatorio 77

Disposizioni costituzionali

- attività normativa 90
- competenza legislativa 83
- iniziativa popolare cantonale 75
- referendum obbligatorio 77

Divisione dei poteri 55

Durata

- della funzione 65

Elettori 70

Elezioni

- Corte costituzionale 104
- diritto di partecipare alle 71
- elettori del Cantone eleggono 74

Espropriazione

- giusta indennità in caso di 12
- proprietà 12

Giudice/i

- duplice attività 64
- durata della funzione 65
- funzioni incompatibili 62
- naturale 9
- tutela giurisdizionale 9

Imposta (e) e tributi (o)

- freno all'indebitamento 123a
- riscossione
- da parte
- delle Chiese di 134
- dello Stato di 121
- di Comuni di 121
- delle imposta di culto 134
- sovranità fiscale 121

Indennità

- espropriazione previa giusta e, se possibile, previa indennità 12

Iniziativa

- conformità al diritto di rango superiore 75
- corpo elettorale 117
- diritto statale di 84
- iniziativa popolare cantonale
- generica 75
- elaborata 75
- procedura 76
- ritiro di una 75

Istruzione

- gratuità della scuola pubblica 34
- missione della
- famiglia 32
- scuola 32
- penale 106

Interesse pubblico/comune

- consorzi intercomunali 113
- limiti dei diritti fondamentali 13
- proprietà 12
- sviluppo sostenibile 44a

Legge/i

- altre competenze del
- Governo 92
- Parlamento 84
- approvazione del regolamento comunale 115
- attività normativa del Governo 90
- autonomia delle Chiese riconosciute 131
- autorità giudiziarie
- competenze 107
- organizzazione 107
- procedura 107
- cittadinanza 16
- composizione del Consiglio della sanità pubblica 31
- Comuni
- aggregazione dei 112
- autonomia dei 110
- divisione dei 112
- modifica di confini dei 112
- natura giuridica 110
- Consiglio
- comunale 118
- scolastico 41
- consorzi intercomunali 113
- contenuto dei diritti politici 71
- corpo elettorale 117
- Corte costituzionale 104
- delega di competenze da parte di
- Governo 59
- Parlamento 59
- popolo 59
- dipartimenti 96
- diritto di
- necessità 62
- prelazione dello Stato 12
- prendere visione degli atti della propria causa 9
- sciopero 20
- urgenza 91
- distretti
- estensione dei 109
- numero dei 109
- statuto dei 108
- elettori 70
- elezione
- da parte dei elettori del Comune 74
- di supplenti nel Parlamento 85
- emanazione da parte del Parlamento delle 83
- finanze delle Chiese riconosciute 134
- finanziamento delle
- assicurazioni 23
- prestazioni sociali 23
- freno all'indebitamento 123a
- garanzia della proprietà 12
- gestione delle finanze pubbliche 123
- giurassiani fuori Cantone 72
- giurisdizione di primo grado 102
- incompatibilità per
- funzione 62
- parentela 63
- iniziativa popolare cantonale 75, 76
- istituti o istituzioni autonomi 100
- limiti dei diritti fondamentali 13
- Municipio 119
- organi del comune politico 116
- piano di finanziamento 125
- referendum
- facoltativo 78
- obbligatorio 77
- retroattività delle 58
- scuole private 38
- sovranità fiscale di
- Comuni 121
- Stato 121
- stranieri 73
- uguaglianza dinanzi alla 6
- vigilanza del Governo sui Comuni 111

Libertà

- d'esercitare una professione 8
- d'industria 8
- d'insegnamento 8
- dell'arte 8
- della ricerca 8
- di accedere alle cariche pubbliche 8
- di associazione 8
- di avere opinioni 8
- di commercio 8
- di coscienza 36
- di coscienza 8
- di diffondere opinioni 8
- di pensiero 36
- di pensiero 8
- di pubblica manifestazione 8
- di religione 36
- di religione 8
- di riunione 8
- di scegliere una professione 8
- di stampa 8
- di studio 8
- individuale 8

Lingua

- lingua nazionale ed ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura 3
- promozione della lingua francese 42

Maggioritario

- elezione dei membri del Governo 74
- sistema maggioritario 74

Municipio

- autorità
- amministrativa del Comune politico 119
- esecutiva del Comune politico 119
- competenze del 119
- elezione del 119
- funzionamento del 119
- organizzazione del 119
- organo necessario del Comune politico 116

Nomine

- da parte del Governo 92

Ordinanza/e

- attività normativa del Governo 90, 91
- Corte costituzionale 104
- diritto di urgenza 91

Ordine pubblico

- Comuni assicurano l' 54
- Governo assicura l' 92
- Stato assicura l' 54

Organizzazione/i

- dei Distretti 108
- del Comune politico 115
- del Consiglio comunale 118
- del Municipio 119
- del sistema ospedaliero 26
- dell'Assemblea comunale 117
- delle autorità giudiziarie 107
- dello Stato 55
- Autorità giudiziarie 101 ss
- Governo 89 ss
- Parlamento 82 ss

Pace sociale 21

- organo cantonale di
- arbitrato 21
- conciliazione 21

Parlamento 82 ss

Partiti

- ruolo dei 81

Periodo amministrativo

- durata della funzione 65

Perequazione finanziaria 126

- attenuazione delle disparità tra Comuni 126

Petizione

- diritto di 80
- esame della 80
- risposta della 80

Politica

- del Cantone 82
- economica del Cantone 127
- politica agricola 51
- programma di 92

Polizia sanitaria 28

Popolo

- competenze del 92
- delega di competenze 59
- diritti del 84
- freno all'indebitamento 123a
- giurassiano ingresso, preambolo
- iniziativa popolare cantonale 76
- ogni funzionario è al servizio del 99
- Parlamento quale principale rappresentante del 82
- pubblica informazione da parte delle autorità
- cantonali 68
- comunali 68
- referendum
- facoltativo 78
- obbligatorio 77
- per decisione del Parlamento 79
- revisione della Costituzione 135
- sovranità del 2

Procedura

- di creazione di un nuovo Cantone 139

Progetti

- duplice lettura dei progetti di
- decreti 83
- disposizioni costituzionali 83
- leggi 81
- iniziativa popolare cantonale 76
- controprogetto 76
- pubblica informazione da parte delle autorità
- cantonali 68
- comunali 68

Proporzionale

- sistema proporzionale 74
- elezione dei
- deputati al Consiglio degli Stati 74
- al Parlamento 74
- dei membri dei Consigli comunali 74

Proprietà

- garanzia della 12
- riconoscimento della 12

Pubblicità

- dei dibattiti
- ai Consigli comunali 67
- al Parlamento 67
- di
- consuntivi 124
- preventivi 124

Referendum

- diritti politici 71
- diritto di firmare 71
- facoltativo 78
- freno all'indebitamento 123a
- obbligatorio 77
- per decisione del Parlamento 79
- referendum contro decisioni del Consiglio comunale 118

Regalìe 129

Responsabilità

- accesso della donna a tutti i livelli di 44
- dei Comuni 57
- dello Stato 57
- dinanzi a Dio ingresso 32
- missione della scola 32
- Ufficio della condizione femminile 44

Revisione

- della Costituzione 135 ss
- parziale 136
- totale 137

Scuola (e) 32 sss

- controlla la scuola pubblica 34
- diritto
- alla formazione 40
- di aprire scuole private 38
- formazione di individui 32
- missione della 32
- obbligatorietà della 33
- ripartizione dei compiti 35
- rispetto della libertà
- di coscienza 34
- pensiero 34
- religione 34
- scuole
- materna 34
- private 38
- pubbliche 33, 34
- sostegno alle scuole private 38
- vigilanza dello Stato 39

Sede

- del
- Governo 69
- Parlamento 69
- Tribunale cantonale 69
- delle autorità 69

Sistema

- elezioni popolari 74
- organizzazione del sistema ospedaliero 26

Sovranità

- esercizio della 2

Sport 30

Stato 1

- aggregazioni di Comuni 112
- altre competenze del
- Governo 92
- Parlamento 84
- Banca cantonale 127
- collaborazione dello Stato alla riscossione dell'imposta di culto 134
- Compiti dello 17ss
- aiuto sociale 24
- aiuto umanitario 53
- ambiente 45
- cultura 42
- economia 47 ss
- educazione degli adulti 43
- famiglia 17
- ordine pubblico 54
- protezione dei consumatori 52
- sanità pubblica 25 ss
- scuola 32 ss
- sicurezza sociale 18 ss
- sviluppo sostenibile 44a
- territorio 46
- ufficio della condizione femminile 44
- dovere fiscale 122
- doveri legali verso lo 15
- gestione delle finanze pubbliche 123 ss
- Governo quale rappresentante dello 89
- iniziativa popolare cantonale 75
- istituti 100
- istituzione di un Consiglio consultivo dei Giurassiani domiciliati fuori Cantone 98
- istituzioni autonomi 100
- organizzazione dello 55 ss
- divisione dei poteri 55
- responsabilità dello 57
- servizio di informazioni giuridiche 61
- perequazione finanziaria 126
- proprietà 12
- referendum facoltativo 78 obbligatorio 77
- regalìe 129
- ruolo dei partiti 81
- sovranità fiscale 121
- versamento di sussidi alle Chiese 134

Stemma

- del Cantone 5

Territorio

- altre competenze del Parlamento 84
- assetto territoriale 46
- del Cantone 109
- giurisdizione di primo grado 102
- parrocchie 133

Tribunale (i)

- altre competenze del Parlamento 84
- Corte costituzionale 104
- durata della funzione 65
- giurisdizione di
- primo grado 102
- secondo grado 103
- Tribunale cantonale 103
- indipendenza dei 101
- rielezione 66
- sede delle autorità 69

Uguaglianza

- dinanzi alla legge 6

Vigilanza

- alta vigilanza del
- Governo sui consorzi intercomunali 113
- Comuni 111
- Parlamento sul Governo 82
- altre competenze del Governo 92
- del Governo sulla Banca cantonale 127
- dello Stato su tutte le scuole 39

Votazioni

- contenuto dei diritti politici 71
- Corte costituzionale 104
- partecipazione a votazioni popolari 71

Voto

- diritto degli stranieri di 73
- iniziativa popolare cantonale 76
- referendum
- facoltativo 78
- obbligatorio 77
- per decisione del Parlamento 79
- revisione della Costituzione 135