01.04.2026 - *
01.04.2024 - 31.03.2026 / In vigore
15.07.2023 - 30.03.2024
01.04.2022 - 14.07.2023
20.05.2021 - 31.03.2022
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09.02.2021 - 19.05.2021
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741.11

Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale

(ONC)1

del 13 novembre 1962 (Stato 20 maggio 2021)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 541).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 1 lettera b e 2, 9 capoversi 1bis, 2 e 3, 30 capoverso 1, 31 capoversi 2bis e 2ter, 41 capoverso 2bis, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoversi 1 e 5 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),3

ordina:

2 RS 741.01

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

Introduzione

Art. 1 Definizioni4

(art. 1 LCStr5)

1 Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni.

2 Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato.

3 Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circo­la­zione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5 set. 19796 sulla circolazione stra­dale, OSStr).7 Le autostrade hanno car­reggiate separate per ogni senso e non hanno crocevia a raso.

4 La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli.

5 Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per per­mettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74 OSStr).8

6 Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da es­sere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr).9

7 Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discon­tinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr10).11

8 Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di car­reggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da una autorimessa, da un parcheg­gio, da una fabbrica o da un cortile ecc. in­contrano la carreggiata non sono inter­sezioni.

9 Regolazione* del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi.

10 I mezzi simili a veicoli sono pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o mezzi di spostamento analoghi muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente. I velocipedi per bambini sono equiparati ai mezzi simili a veicoli.12

* Cfr. art. 6 cpv. 1 e 2, e art. 47 cpv. 2

4 Giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002, i titoli marginali sono stati sostituiti da titoli mediani (RU 2002 1931).

5 Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

6 RS 741.21. Ora: l'O sulla segnaletica stradale

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

10 Ora: art. 74a cpv. 1 OSStr.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002 (RU 2002 1931). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

Parte prima: Norme per i veicoli

Capo primo: Norme generali

Art. 215 Stato del conducente

(art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 1 LCStr)16

1 Chiunque, per spossatezza, influsso dell'alcol, di medicamenti o di stupefacenti oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un veicolo.17

2 Un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la pre­senza di:

a.
tetraidrocannabinolo (cannabis);
b.
morfina libera (eroina/morfina);
c.
cocaina;
d.
amfetamina (amfetamina);
e.
metamfetamina;
f.
MDEA (metilendiossietilamfetamina); o
g.
MDMA (metilendiossimetilamfetamina).18

2bis L'Ufficio federale delle strade (USTRA) emana, d'intesa con gli esperti, direttive concernenti la prova della presenza delle sostanze di cui al capoverso 2.19

2ter La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 2 non è sufficiente per stabilire l'inabilità alla guida di una persona in grado di provare di consumare una o più di queste sostanze su prescrizione medica.20

3 Nessuno può affidare un veicolo a un conducente inabile alla guida.

4 ...21

5 ...22

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2851).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2851).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2851).

21 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2) (RU 2009 5959). Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

22 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

Art. 2a23 Divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol

(art. 31 cpv. 2bis e 2ter LCStr)

1 È vietato guidare sotto l'influsso dell'alcol:

a.
durante lo svolgimento dell'attività di trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada;
b.
durante il trasporto professionale di persone;
c.24
autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con un peso totale superiore a 3,5 t;
d.
durante il trasporto di merci pericolose, con unità di trasporto soggette all'obbligo del contrassegno;
e.
ai maestri conducenti, durante l'esercizio della professione;
f.
ai conducenti, durante le corse di scuola guida e d'esercitazione;
g.
agli accompagnatori, durante le corse di scuola guida;
h.
ai titolari della licenza di condurre in prova, eccetto durante le corse con veicoli delle categorie speciali F, G e M.

1bis Il divieto di cui al capoverso 1 lettera c non si applica nel caso di:

a.
interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio di milizia;
b.
interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della protezione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da queste organizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di picchetto;
c.
veicoli la cui velocità massima per la loro costruzione non superi i 45 km/h;
d.
veicoli equiparati agli autoveicoli di lavoro secondo l'articolo 13 capo­verso 2 dell'ordinanza del 19 giugno 199525 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).26

2 Una persona è sotto l'influsso dell'alcol se:

a.
presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l;
b.
presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille; oppure
c.
ha nell'organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui alla lettera b.27

23 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3837).

25 RS 741.41

26 Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3837).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2595).

Art. 3 Manovra del veicolo

(art. 31 cpv. 1 LCStr)

1 Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.28

2 I conducenti di torpedoni non devono, se il traffico è intenso o se la strada è diffi­cile, dare ragguagli ai passeggeri sul paesaggio e su altro. Essi non devono servirsi di microfoni manuali.

3 I conducenti di veicoli a motore e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida.29

3bis Durante le manovre di parcheggio effettuate utilizzando un apposito sistema di assistenza, il conducente può abbandonare il dispositivo di guida e scendere dal veicolo se il sistema lo prevede. Il conducente deve sorvegliare le manovre e, se necessario, interromperle.30

4 Il conducente deve tenere continuamente in funzione il tachigrafo prescritto e utilizzarlo correttamente:

a.
se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi;
b.
se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale, le carte del conducente e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l'attività lavora­tiva. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il vei­colo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa.31

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

31 Introdotto dall'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della L sulla circolazione stradale (RU 1969 811). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

Art. 3a32 Allacciatura con cintura di sicurezza

(art. 57 cpv. 5 LCStr)

1 Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli al di sotto dei 12 anni siano assicurati correttamente.33

2 L'obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza di cui al capoverso 1 non è applicabile:

a.34
alle persone le quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di allacciarsi con la cintura di sicurezza; per le corse all'estero l'autorità cantonale rilascia a queste persone un attestato medico d'esonero giusta la direttiva 91/671/CEE35;
b.
ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;
c.
ai conducenti e passeggeri che circolano su strade rurali, strade forestali e entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;
d.
ai conducenti durante le manovre effettuate a passo d'uomo;
e.
ai conducenti e ai passeggeri di autoveicoli nel traffico di linea regionale di imprese di trasporto in concessione;
f.
agli accompagnatori di persone particolarmente bisognose di assistenza in veicoli dei servizi sanitario e di trasporto di persone disabili;
g.36
ai conducenti e passeggeri di autoveicoli di lavoro, trattori e carri con motore se la velocità non supera 25 km/h.

3 I passeggeri in autobus e in furgoncini devono essere resi attenti in modo idoneo sull'obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza.

4 Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli, ad esempio un seggiolino, omologato in base al regolamento UNECE n. 44 o n. 129 di cui all'allegato 2 OETV37. L'impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per:

a.
fanciulli alti almeno 150 cm;
b.
fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli;
c.
fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su autobus;
d.
fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.38

32 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mar. 1975 (RU 1975 541). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

35 Direttiva 91/671/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/37/UE della Commissione del 27 febbraio 2014, GU L 59 del 28.02.2014, pag. 32.

36 Introdotta dal n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129).

37 RS 741.41

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

Art. 3b39 Porto del casco

(art. 57 cpv. 5 LCStr)

1 I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione.

2 L'obbligo di portare il casco non è applicabile:

a.
ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;
b.
alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;
c.
alle persone in cabine chiuse;
d.
alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza;
e.
alle persone su veicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita;
f.
ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione;
g.
ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV40).

3 Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107741 o SN EN 107842, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.43

39 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 1981 (RU 1981 507). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

40 RS 741.41

41 SN EN 1077, 2007, Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

42 SN EN 1078, 2013, Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

Art. 4 Velocità ade­guata

(art. 32 cpv. 1 LCStr)

1 Il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fer­marsi nello spazio visibile; se l'incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.

2 e 3 ...44

4 ...45

5 Egli non deve senza motivi impellenti, circolare così lentamente da impedire un flusso uniforme del traffico.

44 Abrogati dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

45 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 4a46 Limitazioni ge­nerali della ve­locità; norma fondamentale

(art. 32 cpv. 2 LCStr)

1 La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le con­dizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favo­re­voli:

a.
 50 km/h nelle località;
b.
 80 km/h fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade;
c.
100 km/h sulle semiautostrade;
d.
120 km/h sulle autostrade.47

2 La limitazione generale della velocità a 50 km/h (cpv. 1 lett. a) si ap­plica in tutta la zona molto fabbricata, all'interno della località; questa limitazione incomincia al segnale «Velocità massima 50, Limi­te gene­rale» (2.30.1) e termina al segnale «Fine della velocità massi­ma 50, Limite generale» (2.53.1). Per i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la se­gnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.

3 La limitazione generale della velocità a 80 km/h (cpv. 1 lett. b) vale a partire dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite gene­ra­le» (2.53.1) o «Fine della velocità massima» (2.53) e, lasciando una semi­autostrada o un'autostrada, a partire dal segnale «Fine della semi­auto­strada» (4.04) o dal segnale «Fine dell'autostrada» (4.02).48

3bis La limitazione generale della velocità a 100 km/h (cpv. 1 lett. c) vale a partire dal segnale «Semiautostrada» (4.03) e termina al segnale «Fine della semiautostrada» (4.04).49

4 La limitazione generale della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell'autostrada» (4.02).50

5 Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 1); lo stesso vale per le velocità inferiori imposte a certi generi di veicoli dall'articolo 5 o a certi veicoli per decisione dell'autorità competente.

46 Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1651).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).

49 Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).

Art. 551 Velocità mas­sima per certi generi di veicoli

(art. 32 cpv. 2 LCStr)

1 La velocità massima è di:

a.
80 km/h per:
1.
gli autoveicoli pesanti, escluse le automobili pesanti,
2.
gli autotreni,
3.
gli autoarticolati,
4.
i veicoli con pneumatici spikes;
b.
60 km/h per i trattori industriali;
c.
40 km/h per:
1.
la rimorchiatura, anche se una parte del veicolo rimor­chiato grava su un carrello di sostegno o sul veicolo trat­tore; in casi speciali, l'autorità competente può autoriz­zare una velocità di rimorchiatura più elevata, segnata­mente se un dispositivo rigido di traino assicura lo sterzo del veicolo rimorchiato,
2.
il traino di un carrello di sostegno non carico; in casi spe­ciali, l'autorità competente può permettere una velocità più elevata, segnatamente per interventi sulle autostrade o sulle semiautostrade;
d.
30 km/h per:
1.
il traino di rimorchi agricoli o forestali52 non immatricolati,
2.
il traino di rimorchi agricoli o forestali immatricolati, nella misura in cui nella licenza di circolazione non sia ammessa una velocità superiore,
3.
veicoli con ruote metalliche o con gomme piene.53

2 Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per:

a.54
autobus, esclusi gli autobus snodati nonché gli autobus del servizio di linea in concessione con posti in piedi autorizzati;
b.
autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione;
c.55
autoveicoli leggeri con rimorchio, se il peso totale del rimorchio non supera 3,5 t.56

2bis ...57

3 Le predette velocità massime non devono essere superate neppure dove è segnalato un limite di velocità più alto.

4 Commette un'infrazione alle norme della circolazione il conducente che supera la velocità massima prescritta per la categoria cui appartiene il suo veicolo; ciò non vale per i conducenti di ciclomotori.58

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

52 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

55 Introdotta dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

57 Introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425). Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

Art. 6 Comportamento verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli59

(art. 33 LCStr)

1 Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo.60 Deve moderare per tempo la velocità e all'occor­renza fermarsi per poter adempiere questo obbligo.61

2 Alle intersezioni con regolazione del traffico, il conducente di un veicolo che volta deve accordare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli che attraversano la strada trasversale .62 Ciò non vale qualora segnali luminosi indi­chino la via libera con una freccia di colore verde, senza luce gialla intermittente.

3 Sulle strade senza passaggi pedonali, il conducente d'un veicolo che circola in colonna deve, se necessario, fermarsi, qualora i pedoni o gli utenti di mezzi simili a veicoli aspettino di attraversare la carreggiata.63

4 Ai pedoni ciechi non accompagnati, che, alzando il bastone bianco, indicano di voler attraversare la carreggiata, deve sempre essere accor­data la precedenza.

5 Se uno scuolabus, contrassegnato come tale, è fermo con le luci di avvertimento lampeggianti accese (art. 23 cpv. 3 lett. a), i conducenti possono sorpassarlo sola­mente ad andatura ridotta e con particolare prudenza; all'occorrenza devono fer­marsi.64

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° giu. 1994 (RU 1994 816).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Capo secondo: Singole manovre

Art. 765

65 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

Art. 8 Corsie, circolazione in colonna, immissione a cerniera66

(art. 44 LCStr)

1 Sulle strade a più corsie per una medesima direzione deve essere adoperata la cor­sia più a destra. Questa norma non si applica in caso di sorpasso, preselezione, cir­colazione in colonne parallele nonché all'in­terno delle località.67

2 Nel caso di traffico intenso, è permesso circolare in colonne paral­lele, se la metà destra della carreggiata offre spazio sufficiente. I vei­coli lenti devono circolare nella colonna più a destra.

3 Nella circolazione in colonne parallele e, all'interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli.68 È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro.69

4 Se veicoli a motore a ruote simmetriche e velocipedi utilizzano la medesima corsia, i veicoli a motore devono circolare a sinistra e i velocipedi a destra. I ciclisti possono derogare all'obbligo di circolare a destra:

a.
sulle corsie che permettono di svoltare a sinistra;
b.
sulle corsie riservate alla svolta a destra sulle quali, a differenza del restante traffico, i velocipedi sono autorizzati dalla demarcazione (art. 74a cpv. 7 lett. e OSStr70) a proseguire dritto.71

5 Sulle strade a più corsie in una direzione, in caso di interruzione del traffico su una corsia o nei pressi della fine di una corsia, ai veicoli impediti nel proseguimento della loro marcia va consentita l'immissione alternata nella corsia adiacente subito prima del restringimento di carreggiata.72

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

70 RS 741.21

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

Art. 9 Incrocio

(art. 34 cpv. 4, e 35 cpv. 1 LCStr)

1 Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l'incrocio è reso difficile da un ostacolo situato sulla metà di car­reg­giata da lui adoperata.

2 Se una strada stretta non permette l'incrocio, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leg­geri e gli autobus sugli auto­carri.73 Se si tratta di veicoli dello stesso genere deve retrocedere quello più vicino ad uno spiazzo d'incrocio;* all'in­crocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna si ap­plica l'articolo 38 capoverso 1 primo periodo.74

* ...75

73 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

74 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

75 Nota abrogata dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Art. 10 Sorpasso in generale

(art. 34 cpv. 3 e 4, e 35 LCStr)

1 Il conducente che vuole sorpassare deve spostarsi a sinistra* con prudenza senza ostacolare i veicoli che seguono. Egli non deve sor­passare, se davanti al veicolo che lo precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che attraversano la strada.

2 Eseguito il sorpasso, il conducente deve riportarsi a destra, quando non vi è più alcun pericolo per il veicolo sorpassato. ...76

3 Fuori delle località, i conducenti di autoveicoli pesanti devono age­volare in modo adeguato il sorpasso ai veicoli più veloci, circo­lando all'estrema destra, tenendo tra di loro una distanza di almeno 100 m e fermandosi, se necessario, nelle apposite piazzuole. La norma è pari­mente applicabile agli altri veicoli a motore che circolano lentamente.

* Per le segnalazioni, cfr. art. 28.

76 Per. 2 abrogato dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Art. 11 Sorpasso in casi speciali

(art. 35 cpv. 4 LCStr)

1 Sulle strade in cui i sensi di circolazione non sono separati, il condu­cente non deve servirsi, per il sorpasso, della corsia esterna sinistra sulle strade a tre corsie e della metà sinistra della carreggiata sulle strade a quattro corsie.77

2 Il conducente non deve sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro, salvo che:

a.78
i due veicoli sorpassati non siano ciascuno più larghi di un metro e la carreggiata sia larga e con buona visibilità;
b.
circoli su una strada i cui sensi di circolazione siano separati e vi siano almeno tre corsie nello stesso senso.79

3 È permesso sorpassare a destra della linea di sicurezza anche nelle curve e prima di un dosso, se la manovra non disturba chi circola sulla medesima metà della carreg­giata. Sui passaggi a livello sprovvisti di barriere, il conducente può sorpassare sol­tanto pedoni, utenti di mezzi simili a veicoli e ciclisti, in quanto la visibilità sia buona.80

4 Nelle intersezioni senza visuale sugli sbocchi di altre strade, il con­ducente può sor­passare soltanto se si trova su una strada con diritto di precedenza oppure se la cir­colazione è regolata dalla polizia o con se­gnali luminosi.81

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

80 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Art. 12 Veicoli in colonna

(art. 34 cpv. 4, e 37 cpv. 1 LCStr)

1 Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una di­stanza suffi­ciente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di fre­nata inattesa.82

2 Le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno.

3 Nel caso d'arresto della circolazione, il conducente non deve fer­marsi su un pas­saggio pedonale e, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso trasversale.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

Art. 13 Preselezione e cambiamento di direzione

(art. 34 cpv. 3, e 36 cpv. 1 e 3 LCStr)

1 I conducenti in manovra di svolta devono mettersi per tempo in preselezione. Questa norma si applica anche quando si svolta senza che vi sia un'intersezione e, per quanto possibile, nelle strade strette.83

2 Il conducente che si mette in preselezione per voltare a sinistra non deve occupare lo spazio destinato alla circolazione in senso inverso. Sulle strade a tre corsie, demarcate o no, egli può occupare la corsia centrale usando la necessaria prudenza.

3 Sui tratti di strada che servono alla preselezione, è vietato cambiare corsia per effettuare un sorpasso, a meno che le corsie indichino gli stessi luoghi di destina­zione.84

4 Il conducente che volta a sinistra nelle intersezioni non deve tagliare la curva. Nei crocevia, i veicoli provenienti da sensi opposti, che si accingono a voltare a sinistra, incrociano a sinistra.

5 Il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.

6 Se il carico di un veicolo a motore o di un rimorchio ostacola la vi­sibilità, il condu­cente che si mette in preselezione o svolta deve usare speciale prudenza. Se necessa­rio deve chiedere ad una persona di con­trollare la manovra.85

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

85 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Art. 14 Esercizio del diritto di precedenza

(art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr)

1 Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbli­gato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione.

2 Chi gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della strada che hanno raggiunto l'intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo.

3 La precedenza dei veicoli che circolano in colonne parallele deve es­sere rispettata anche se la colonna più vicina è ferma.

4 I cavallerizzi e i conducenti di cavalli e di altri animali grossi sono equiparati ai conducenti di veicoli per quanto riguarda la precedenza.86

5 I conducenti devono usare speciale prudenza e intendersi sull'ordine delle prece­denze nei casi non regolati dalle prescrizioni, per esempio quando veicoli prove­nienti da tutte le direzioni giungono contem­pora­neamente a una intersezione.

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

Art. 1587 Casi speciali di precedenza

(art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr)

1 Se una strada principale cambia direzione in un punto dove sboccano strade secon­darie, il conducente che dalla strada principale svolta in una strada secondaria deve dare la precedenza soltanto ai veicoli che circolano in senso inverso sulla strada principale.

2 Se due o più strade munite del segnale «Stop» (3.01) o «Dare pre­ce­denza» (3.02) sboccano nel medesimo luogo in una strada con diritto di precedenza, gli utenti delle strade confluenti senza prece­denza de­vono, tra di loro, rispettare la precedenza da destra.

3 Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclo­piste, da parcheggi, da sta­zioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la mano­vra.88

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

88 Vedi anche l'art. 74a cpv. 4 OSStr (RS 741.21).

Art. 16 Veicoli con diritto di precedenza

(art. 27 cpv. 2 LCStr)

1 Tutti gli utenti della strada devono dare la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano con luce blu e avvisatore a suoni alternati, anche se la circolazione è regolata con segnali luminosi.89

2 Se indispensabile per lasciare immediatamente libera la carreggiata, i conducenti devono spostarsi sul marciapiede, con la necessaria prudenza.90

3 La luce blu e l'avvisatore a suoni alternati possono essere adoperati soltanto se il servizio è urgente e se le norme della circolazione non possono essere rispettate.91

4 In caso di guida notturna in servizio d'emergenza la luce blu può essere utilizzata senza avvisatore a suoni alternati se il conducente non deroga considerevolmente alle norme della circolazione e non ricorre al diritto di precedenza straordinario.92

89 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 33 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

92 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

Art. 17 Manovre di partenza, di retromarcia e di inversione

(art. 36 cpv. 4 LCStr)

1 Prima di partire, il conducente deve assicurarsi che non causa peri­coli a bambini o ad altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l'aiuto di un'altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi peri­colo.

2 La retromarcia deve essere eseguita a passo d'uomo. È vietato attra­versare in retromarcia i passaggi a livello e le intersezioni senza vi­suale.

3 Su lunghi tratti la retromarcia è consentita soltanto se non è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.93

4 Il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreg­giata. L'inversione è vietata nei luoghi senza visuale e quando il traffico è intenso.

5 Se il conducente di un veicolo del servizio di linea nelle località an­nuncia mediante gli indicatori di direzione lampeggianti, a una ferma­ta segnalata, l'intenzione di par­tire, i veicoli che sopraggiungono da tergo devono se necessario moderare la velocità o fermarsi per agevo­largli la partenza; ciò non vale se la fermata si trova sul margine sini­stro della carreggiata. Il conducente del veicolo del servizio di linea deve azio­nare gli indicatori di direzione lampeggianti solo quando è pronto a partire; egli deve aspettare se i veicoli che soprag­giungono da tergo non possano fermarsi per tempo.94

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 2155).

Art. 18 Fermata

(art. 37 cpv. 2 LCStr)

1 I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fer­mata sul lato sinistro della strada è auto­riz­zata soltanto:

a.
se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
b.
se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di par­cheggio;
c.
sulle strade strette e a traffico debole;
d.
sulle strade a senso unico.95

2 È vietato fermarsi volontariamente*:

a.
in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
b.
nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
c.96
nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicu­rezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
d.97
alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
e.98
sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul mar­ciapiede contiguo;
f.
sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
g.
davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.

3 A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati.99

4 La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli par­cheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve im­me­diatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.

* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,
cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.

95 Nuovo testo del per. 3 giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

98 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 19 Parcheggio, in generale

(art. 37 cpv. 2 LCStr)

1 Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci.

2 Il parcheggio è vietato:

a.
dove la fermata non è permessa*;
b.
sulle strade principali fuori delle località;
c.
sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli;
d.
sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata;
e.100
a meno di 20 m dai passaggi a livello;
f.
sui ponti;
g.
davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.

3 Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati sol­tanto se la circo­lazione degli altri veicoli non ne è intralciata.

4 I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve esse­re ostacolata.

* Cfr. art. 18.

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 20 Parcheggio in casi speciali

(art. 37 cpv. 2 LCStr)

1 I veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi pubblici; è fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pub­blico, appartenenti a privati se questi auto­rizzano la sosta. L'autorità competente può permettere eccezioni in casi speciali.101

2 ...102

3 ...103

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

102 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

103 Abrogato dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

Art. 20a104 Facilitazioni di parcheggio per persone disabili

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

1 Le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (allegato 3 n. 2 OSStr105):

a.106
parcheggiare per tre ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di parcheggio di cui all'articolo 19 capoversi 2-4;
b.107
parcheggiare per un tempo illimitato nei parcheggi;
c.
parcheggiare per due ore al massimo nelle zone d'incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d'accesso alla zona.

2 Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto:

a.
se il resto del traffico non è messo in pericolo o inutilmente ostacolato;
b.
se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo;
c.
se e fintanto che il conducente, sebbene non sia disabile, trasporta e accompagna persone disabili.

3 Le facilitazioni di parcheggio non si applicano nelle zone di parcheggio gestite da privati.

4 Il contrassegno di parcheggio per persone disabili va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.108

5 Un contrassegno di parcheggio viene rilasciato alle persone che comprovano, mediante certificato medico, una netta riduzione della capacità deambulatoria e ai detentori di veicoli che vengono utilizzati frequentemente e in modo dimostrabile per il trasporto di persone notevolmente disabili. Il contrassegno di parcheggio è rilasciato dall'autorità cantonale.

104 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

105 RS 741.21

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

Art. 21 Salita e discesa, carico e scarico delle merci

(art. 37 cpv. 2 LCStr)

1 Chi sale o scende da un veicolo non deve mettere in pericolo gli utenti della strada; prima di aprire le portiere, deve essere usata parti­colare attenzione a chi proviene da tergo.

2 Se i veicoli non possono essere caricati o scaricati fuori della strada o lontano dal traffico, deve essere evitato il più possibile il disturbo degli altri utenti della strada e l'operazione deve essere terminata senza indugio.

3 Se, per il carico o lo scarico, un veicolo deve fermarsi in un punto dove la circola­zione potrebbe essere messa in pericolo, per esempio su una strada di montagna con molte curve, devono essere collocati se­gnali di veicolo fermo o incaricate persone di avvertire gli altri utenti della strada.

Art. 22 Misure di sicu­rezza

(art. 37 cpv. 3 LCStr)

1 Il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evi­tare ch'esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate pos­sano servirsene.

2 Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve tirare il freno e prendere un'altra efficace misura di sicurezza affinché non si muova, in particolare innestando la marcia più bassa o dirigendo le ruote verso un ostacolo al bordo della car­reggiata.

3 Sulle strade in forte pendio, l'immobilità degli autoveicoli deve esse­re garantita, inoltre, con cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei de­vono essere collocati sotto le ruote degli autoveicoli pesanti, degli au­totreni e dei rimorchi staccati anche sulle strade in leggero pendio. Prima di ripartire, la strada deve essere liberata dagli oggetti adoperati come cunei.

Art. 23109 Uso del segnale di veicolo fermo e delle luci di avvertimento lam­peggianti

(art. 4 cpv. 1 LCStr)

1 Il segnale di veicolo fermo prescritto (art. 90 cpv. 2 OETV110) deve tro­varsi in un posto facilmente accessibile del veicolo.111

2 Il segnale di veicolo fermo deve essere collocato al margine della carreggiata appena un veicolo, per motivi impellenti, è lasciato in sosta sulla carreggiata contrariamente alle prescrizioni come pure per segnalare un veicolo in sosta sulla corsia di emergenza. Il segnale deve essere collocato dietro il veicolo ad almeno 50 m da esso e, sulle strade a traffico rapido, ad almeno 100 m e, se il veicolo è in sosta su una corsia di emergenza, sul margine destro di questa. Non è necessario collocare il segnale di veicolo fermo in caso di fermata d'emergenza in uno spiazzo con segnale di posto di fermata per veicoli in panne (4.16).112

3 Le luci di avvertimento lampeggianti (art. 110 cpv. 1 lett. g OETV) possono essere usate solamente per segnalare un pericolo nel modo seguente:113

a.
sul veicolo fermo, a complemento del segnale di veicolo fermo nonché sugli scuolabus segnalati come tali per permettere agli scolari di salire e scendere (art. 6 cpv. 5);
b.
sui veicoli in marcia, in caso di rallentamento improvviso del traffico causato segnatamente da un incidente o da un ingorgo oppure in caso di rimorchia­tura sulle autostrade e sulle semi­au­to­strade.114

4 e 5 ...115

6 Il segnale di veicolo fermo deve pure essere applicato sulla parte po­steriore dei vei­coli rimorchiati.

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

110 RS 741.41

111 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

113 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

115 Abrogati dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 24 Comportamento ai passaggi a livello e alle barriere

(art. 28 e 32 cpv. 1 LCStr)

1 ...116

2 I passaggi a livello devono essere attraversati senza indugiare; i veicoli con ruote o cingoli metallici, i veicoli a trazione animale e i cavalieri devono, però, attraversarli a passo d'uomo.117

3 Gli utenti della strada non devono aprire le barriere, comprese quelle degli aeroporti e simili, passarvi intorno o sotto o scavalcarle. Le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta sono equiparate alle barriere. Le barriere con apertura a richiesta possono però essere aperte mediante l'apposito comando.118

4 ...119

* Cfr. anche art. 52 cpv. 4.

116 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

118 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

119 Abrogato dall'all. n. II 2 dell'O del 12 nov. 2003, con effetto dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

Art. 25 Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada

(art. 38 LCStr)

1 La tranvia o la ferrovia su strada che non circola sul margine della carreggiata può essere sorpassata a sinistra soltanto dove non sboccano altre strade e quando non è intralciato il traffico in senso in­verso.

2 Se la tranvia o la ferrovia su strada circola a sinistra, il conducente del veicolo che circola nel medesimo senso deve lasciare spazio suf­ficiente, affinché i veicoli prove­nienti in senso inverso possano scan­sare a sinistra i veicoli su rotaia.

3 Se, alle fermate sprovviste di banchine, i passeggeri d'una tranvia o ferrovia su strada devono scendere dal lato della circolazione, i veicoli che circolano nella medesima metà della strada devono fermarsi sino a che i passeggeri abbiano lasciato libera la carreggiata.

4 Se nessuna tranvia o ferrovia su strada si avvicina, i veicoli che vol­tano a sinistra possono portarsi sulle rotaie per mettersi in presele­zione.

5 I veicoli non devono fermarsi sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada né a meno di 1.50 metri dalla rotaia più vicina.120

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 27 Scuola di guida

(art. 15 LCStr)

1 I veicoli a motore guidati da un allievo conducente devono essere muniti di una targa portante una «L» bianca su fondo blu, applicata posteriormente in un punto ben visibile. La targa deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente.

2 Sugli autoveicoli adoperati per corse di scuole guida e per corse d'esame, l'accompagnatore deve prendere posto accanto al condu­cente, salvo sui terreni di esercitazione chiusi come pure per eseguire la retromarcia e parcheggiare; l'ac­compa­gnatore deve potersi facil­mente servire almeno del freno a mano.122

3 Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri che non posseggono la licenza di condurre pertinente su motoveicoli come anche su o in altri veicoli a motore con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore.123

4 Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a forte traffico solo se hanno una formazione sufficiente e sulle autostrade e semi­au­tostrade soltanto quando sono pronti all'esame di guida.

5 Sulle strade a forte traffico sono vietate esercitazioni di partenza in salita, d'inversione di marcia, di marcia indietro e analoghe; nei quar­tieri abitati, esse devono essere evitate il più possibile.

6 Durante le corse di scuola guida e di esame la retromarcia è consentita su lunghi tratti anche quando è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.124

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3212).

124 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

Capo terzo: Misure di sicurezza

Art. 28 Segnalazioni

(art. 39 LCStr)

1 Il conducente deve segnalare qualsiasi cambiamento di direzione, compresa la svolta a destra. Anche il ciclista, che per sorpassarne un altro si scansa, deve segna­larlo.

2 Il segnale deve cessare subito dopo il cambiamento di direzione. I ciclisti possono cessare il segnale già durante il cambiamento di dire­zione125.

3 Se un veicolo è sprovvisto di indicatori di direzione o se essi non sono efficaci, il conducente o un passeggero indica col braccio la dire­zione che sarà presa. Se ciò non è possibile, la manovra di svolta deve essere eseguita con speciale prudenza.

4 Se il carico dei carri con motore, dei carri di lavoro, dei veicoli a motore agricoli e forestali o dei loro rimorchi copre la visuale, il conducente deve adoperare una paletta indica­trice di direzione (allegato 4 OETV126), salvo se il veicolo è provvisto di un apparec­chio speciale col quale il conducente può simultaneamente vedere a tergo e segnalare gli spo­stamenti sulla sinistra, oppure se gli indicatori di direzione lampeg­gianti sono applicati dietro il convoglio e quelli del veicolo trattore sono visibili.127 L'uso dell'apparecchio sopra­indi­cato e della paletta non deve mettere in pericolo gli altri utenti della strada.128

125 Per. introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

126 RS 741.41

127 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

128 Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della LF sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 811).

Art. 29129 Avvisatori

(art. 40 LCStr)

1 Il conducente deve comportarsi in modo da dover usare il meno possibile avvisatori acustici o dispositivi di segnalazione ottica. Ha diritto di farne uso solamente se lo esige la sicurezza del traffico; questa norma si applica anche alle luci di pericolo (art. 109 cpv. 6 e 110 cpv. 3 lett. b OETV130).131

2 Il conducente deve usare l'avvisatore acustico se fanciulli, ai bordi della strada o su di essa, non prestano attenzione al traffico e prima delle curve strette e senza visuale fuori delle località.

3 Dall'imbrunire in poi possono essere dati soltanto segnali luminosi. Possono essere usati gli avvisatori acustici solo in caso di pericolo.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

130 RS 741.41

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

Art. 30132 Uso delle luci durante la corsa

(art. 41 LCStr)

1 Dall'imbrunire al far del giorno, in caso di cattive condizioni di visibilità e nelle gallerie si devono accendere durante la corsa i fari a luce anabbagliante. Sui veicoli sprovvisti di fari a luce anabbagliante si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.

2 Per il resto, sui veicoli a motore si devono accendere le luci di circolazione diurna o i fari a luce anabbagliante. Sono esclusi i tipi di veicoli diversi dagli autoveicoli e dai motoveicoli, nonché gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970.

3 All'occorrenza, si possono usare i fari di profondità; per quanto possibile, si deve tuttavia evitarne l'uso nelle località. I fari di profondità devono essere spenti:

a.
per tempo, prima dell'incrocio con altri utenti della strada o con una ferrovia proveniente, accanto alla strada, in senso inverso;
b.
nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia.

4 I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è notevolmente ridotta a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.

5 In caso di fermata prolungata è possibile passare alle luci di posizione.

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

Art. 31133 Uso delle luci sui veicoli in sosta

(art. 41 LCStr)

1 Sui veicoli a ruote simmetriche in sosta fuori delle località si devono accendere le luci di posizione o le luci di posteggio dal lato del traffico. Sui veicoli sprovvisti di tali luci si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.

2 Sui veicoli a ruote simmetriche non a motore si deve accendere almeno una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia.

3 All'interno delle località e sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m sono sufficienti i catarifrangenti.

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

Art. 32134 Illuminazione di rimorchi e veicoli rimorchiati nonché uso di luci di lavoro e luci orientabili

(art. 41 LCStr)

1 Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contempora­neamente a quelle del veicolo trattore, salvo qualora sul veicolo trattore siano usate soltanto le luci di circolazione diurna. In presenza di più rimorchi, è sufficiente che siano accese le luci posteriori dell'ultimo rimorchio.

2 Le luci di lavoro e le luci orientabili possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per svolgere l'attività in questione.

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

Art. 33 Divieto di ru­mori

(art. 42 cpv. 1 LCStr)

I conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evita­bile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di ripo­so e di notte. È segnata­mente vietato:

a.
di usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e di inu­til­mente riscal­dare e far girare il motore di veicoli fermi;
b.
di far girare a regime elevato il motore, a vuoto o nelle marce basse;
c.
di accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza;
d.
di effettuare continuamente giri inutili nell'interno delle loca­lità;
e.
di circolare troppo rapidamente, soprattutto con veicoli provvi­sti di cerchioni metallici, con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
f.
di caricare e scaricare veicoli senza precauzione e di traspor­tare bidoni e analoghi carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
g.
di sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del portabagagli e simili;
h.
di disturbare con apparecchi radio e altri apparecchi per la ri­pro­duzione del suono, istallati o trasportati nel veicolo.
Art. 34 Divieto di altre molestie

(art. 42 cpv. 1 LCStr)

1 I veicoli a motore devono essere tenuti e usati in modo che non svi­luppino fumo evitabile.

2 Il motore deve essere spento anche durante brevi fermate, se ciò non ritarda la par­tenza.

3 Sulle strade polverose, sporche o bagnate, segnatamente quando la neve si scioglie, il conducente deve circolare in modo da non mole­stare gli utenti della strada e gli abitanti della zona.

Capo quarto: Strade speciali

Art. 35 Uso delle auto­strade e semiau­tostrade

(art. 43 cpv. 3 LCStr)

1 Le autostrade e le semiautostrade sono accessibili soltanto ai veicoli a motore capaci di raggiungere una velocità di almeno 80 km/h e autorizzati a farlo. La disposizione non è applicabile ai veicoli per la manutenzione delle strade nonché ai veicoli e ai trasporti eccezionali.135

2 I trattori, i veicoli cingolati, i veicoli muniti di pneumatici chiodati come anche i motoveicoli di cilindrata fino a 50 cm3 o con una potenza massima del motore di 4,00 kW non possono circolare sulle autostrade e sulle semiautostrade.136

3 I veicoli in panna possono essere trainati solo sino alla prossima uscita.

4 Sulle autostrade e sulle semiautostrade è vietato effettuare corse di prova e manife­stazioni sportive.137

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

Art. 36 Norme speciali sulle autostrade e sulle semi-auto­strade

(art. 43 cpv. 3 LCStr)

1 Sulle autostrade e sulle semiautostrade è permesso cambiare dire­zione solo nei punti espressamente designati a tale scopo. È vietato voltare e fare marcia indietro.

2 Lo spartitraffico centrale nelle autostrade non può essere superato nemmeno nei punti destinati al passaggio trasversale.

3 Solo in caso di necessità, il conducente può fermarsi nelle corsie di emergenza e sugli spiazzi appositamente segnalati per vei­coli in panna, altrimenti solo nei posti di parcheggio indicati con segnali. Gli occu­panti del veicolo non devono accedere alla car­reggiata.138

4 Gli utenti delle autostrade e delle semiautostrade hanno la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade di accesso. In caso di traffico fortemente rallentato si applica l'articolo 8 capoverso 5.139

5 È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro. I conducenti possono tuttavia, con la dovuta prudenza, avanzare sulla destra accanto ad altri veicoli:

a.
in caso di circolazione in colonna sulla corsia di sinistra o su quella centrale;
b.
sui tratti che servono alla preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di destinazione;
c.
se la corsia di sinistra è delimitata da una linea di sicurezza (6.01) o, in presenza di una linea doppia (6.04), da una linea di sicurezza applicata sulla sinistra, fino al termine della demarcazione corrispondente, in particolare sulle corsie d'accelerazione delle entrate;
d.
sulle corsie di decelerazione delle uscite.140

6 Sulle autostrade ad almeno tre corsie nello stesso senso, la corsia esterna sinistra può essere utilizzata soltanto da veicoli a motore che sono autorizzati a circolare ad oltre 100 km/h.141

7 I veicoli che sulle autostrade e semiautostrade con almeno due corsie in una direzione circolano a passo d'uomo o sono fermi devono lasciare un corridoio libero per il passaggio dei veicoli della polizia, del servizio sanitario, del servizio antincendio, del servizio doganale e ausiliari tra la corsia di sinistra più esterna e quella situata alla sua destra.142

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

141 Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

142 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). La correzione del 9 feb. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 76).

Art. 37 Strade a senso unico

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

1 Le strade a senso unico sono equiparate alla metà destra di una strada aperta al traffico nei due sensi.

2 Il conducente può passare a destra o a sinistra delle isole spar­titraffi­co e degli osta­coli, come anche delle tranvie e delle ferrovie su strada in moto.

3 La retromarcia è vietata, salvo nel parcheggiare, attaccare un rimor­chio, ecc.

Art. 38 Strade a forte pendenza e stra­de di montagna

(art. 45 LCStr)

1 Se, su strade a forte pendenza e su strade di montagna, veicoli dello stesso genere* non possono incrociare, il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l'altro non si trovi vicino a uno spiazzo d'incrocio. L'incrocio di veicoli di diverso genere è disciplinato dall'articolo 9 capoverso 2 primo periodo.143

2 ...144

3 Sulle strade postali di montagna, qualora l'incrocio o il sorpasso sia difficile, è obbligo attenersi ai cenni e alle istruzioni dei conducenti dei veicoli di linea.145

* ...146

143 Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

144 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).

146 Nota abrogata dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Art. 39 Gallerie

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

1 Nelle gallerie è vietato fare retromarcia e invertire il senso di marcia.147

2 Le luci del veicolo devono sempre essere tenute accese.148

3 I conducenti possono fermarsi solo in caso di necessità. Il motore deve essere spento immediatamente.

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

Art. 40 Ciclopiste e corsie ciclabili

(art. 43 cpv. 2, e 46 cpv. 1 LCStr)

1 I ciclisti devono dare la precedenza, se da una ciclopista o da una corsia ciclabile accedono alla carreggiata attigua e se, sorpassando, la­sciano la corsia.

2 I pedoni possono usare la ciclopista dove mancano i marciapiedi e le strade pedonali.149

3 I conducenti di altri veicoli possono circolare sulla corsia ciclabile delimitata da una linea discontinua (6.09) purché non ostacolino la circolazione dei velocipedi.150

4 Se devono attraversare una ciclopista o una corsia ciclabile all'infuori di interse­zioni, per esempio per accedere a un immobile, i conducenti di altri veicoli devono dare la precedenza ai ciclisti.151

5 Se una ciclopista corre a una distanza massima di 2 m lungo una car­reggiata per il traffico dei veicoli a motore, per i ciclisti alle interse­zioni vigono le norme di prece­denza cui sottostanno i con­ducenti dei veicoli che circolano sulla carreggiata conti­gua. Quando svoltano, i conducenti dei veicoli a motore sulla carreggiata contigua devono dare la precedenza ai ciclisti.152

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

151 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 1979 (RU 1979 1583). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

152 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Art. 41 Strade pedonali, marciapiedi

(art. 43 cpv. 1 e 2 LCStr)

1 I velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta li­bero uno spazio almeno di 1,50 m per i pedoni.153

1bis Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demar­ca­zioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In man­canza di siffatta segnaletica, è pos­sibile parcheggiare sul marciapiede sola­mente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scen­dere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spa­zio di alme­no 1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile.154

2 Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osservare una prudenza particolare verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli; deve dare loro la precedenza.155

3 Le corsie pedonali longitudinali (6.19) demarcate sulla carreggiata possono essere usate dai veicoli solo se il traffico pedonale non ne è ostacolato.156

4 In mancanza di una ciclopista o di una corsia ciclabile, i fanciulli fino a 12 anni possono circolare in velocipede su strade pedonali e marciapiedi. Essi devono adeguare la velocità e il modo di circolare alle circostanze. In particolare, devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.157

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

154 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

Art. 41a158 Quartieri residenziali o analoghi

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

Sulle strade secondarie nei quartieri residenziali oppure sulle strade secondarie a cir­colazione parzialmente limitata, i conducenti di veicoli devono usare speciale pru­denza e avere riguardo verso gli altri.

158 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

Art. 41b159 Aree con per­corso rotatorio obbligato

(art. 57 cpv. 1 LCStr)160

1 Prima di entrare in un'area con percorso rotatorio obbligato (segnale 2.41.1 in rela­zione con il segnale 3.02), il conducente deve rallentare e dare la precedenza ai vei­coli che arrivano da sinistra nella rotatoria.

2 All'entrata nell'area con percorso rotatorio obbligato e, se non segue nessun cam­biamento di corsia, all'interno della rotatoria il conducente non deve segnalare la direzione. Tuttavia deve segnalare la direzione quando lascia la rotatoria.

3 Nelle aree con percorso rotatorio obbligato i ciclisti possono derogare dall'obbligo di circolare a destra.161

159 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

160 Rinvio introdotto dall'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Capo quinto: Categorie speciali di veicoli

Art. 42 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale

(art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr)162

1 I motociclisti e i ciclisti devono occupare il posto loro destinato. I fanciulli possono usare un velocipede solo se riescono a pedalare.163

2 I conducenti di motoveicoli e ciclisti non possono trasportare oggetti che impedi­scano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo gli altri utenti della strada. La larghezza degli oggetti trasportati non deve superare 1 m.

3 I ciclisti possono avanzare sulla destra di una colonna di veicoli a motore se vi è sufficiente spazio libero; è loro vietato di avanzare tra i veicoli della colonna. Essi non devono impedire alla colonna di pro­se­guire né segnatamente porsi davanti a vei­coli fermi.164

4 I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono conformarsi alle norme per i ciclisti.165

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1315).

163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1315).

Art. 43166 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: cir­colazione in fila indiana

(art. 46 cpv. 2, e 47 cpv. 1 LCStr)

1 I conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia cir­colare affiancati a due:

a.
se circolano in formazione chiusa di oltre dieci velocipedi o ciclomotori;
b.
se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa;
c.
sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo indicate da segnali su strade secondarie;
d.167
nelle zone d'incontro.168

2 I conducenti di motoveicoli non devono circolare né affiancati, né accanto a velo­cipedi o a ciclomotori. I ciclisti e i conducenti di ciclo­motori non devono circolare accanto a motoveicoli.

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1976 2810)

167 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

Art. 43a169 Sedie a rotelle e monopattini elettrici

(art. 43 cpv. 2 LCStr)170

1 Sulle aree di traffico destinate ai pedoni l'uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini elettrici possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.171

2 Le sedie a rotelle per invalidi possono essere utilizzate sulle superfici riservate ai veicoli. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni in vigore per i ciclisti. Quando circolano sulla carreggiata o su una ciclopista, le sedie a rotelle per invalidi devono essere provviste, di notte e in caso di cattive condizioni di visibilità, di una luce ben visibile, bianca davanti e rossa dietro.

169 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 1315).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1315).

Art. 45 Tranvie e ferro­vie su strada

(art. 48 LCStr)

1 I conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono circolare con speciale pru­denza quando voltano al capolinea, cambiano il lato della carreggiata, incrociano su una strada stretta o circolano in senso in­verso al traffico. Prima di sorpassare, essi devono assicurarsi che lo spazio è sufficiente.

2 Essi danno la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano con gli speciali segnalatori. Circolando su una strada secondaria, essi devono dare la precedenza quando si immettono in una principale.173

3 Ogni qualvolta sia richiesto dalla sicurezza del traffico segnatamente prima della partenza, essi devono avvertire gli utenti della strada con i loro avvisatori luminosi o acustici.

173 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 33 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Parte seconda: Norme per gli altri utenti della strada

Capo primo: Pedoni

Art. 46 Uso della strada

(art. 49 cpv. 1 LCStr)

1 Sulla carreggiata, i pedoni devono circolare a destra e non a sinistra, quando sola­mente su quel lato vi è la possibilità di scansarsi oppure quando essi conducono un veicolo che non sia una carrozzella per bambini. Essi evitano di passare frequente­mente da un lato all'altro della strada.

2 I pedoni evitano di sostare inutilmente sulla carreggiata, soprattutto nei punti senza visuale e stretti, sulle intersezioni, di notte o per cat­tivo tempo.

2bis Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un'area delimitata, può essere uti­lizzata l'area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d'abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.174

3 Alle fermate delle tranvie e delle ferrovie su strada, sprovviste di banchina, i pedoni possono lasciare il marciapiede solo dopo che il veicolo si sia fermato.

174 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Art. 47 Attraversamento della carreggiata

(art. 49 cpv. 2 LCStr)

1 I pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e die­tro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sotto­passaggi che distino meno di 50 m.

2 Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tutta­via non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo.175

3 Dove il passaggio pedonale, senza regolazione del traffico, è suddi­viso da un'isola spartitraffico, ciascuna parte è considerata come un passaggio pedonale indipen­dente.176

4 ...177

5 Fuori dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli.

6 ...178

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

177 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

178 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 48 Casi speciali

(art. 49 LCStr)

1 Le persone che spingono carri a mano, di larghezza non superiore a 1 m, carroz­zelle per bambini, sedie a rotelle per invalidi o velocipedi de­vono osservare almeno le norme e i segnali per i pedoni. Sulla car­reg­giata, tuttavia, esse devono sempre proce­dere in fila indiana.

1bis L'impiego di sci e di slitte come mezzi di circolazione è permesso dove è di uso locale.179

2 ...180

3 Le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della stessa devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manutenzione devono indossare abiti fluorescenti e catarifrangenti che le rendano ben visibili sia di giorno sia di notte.181

4 ...182

179 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

180 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

182 Abrogato dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

Capo 1a: Utenti di mezzi simili a veicoli184

184 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Art. 50185 Uso della strada

1 I mezzi simili a veicoli possono essere impiegati come mezzi di circolazione per circolare su:

a.
aree di traffico destinate ai pedoni quali marciapiedi, strade pedonali, corsie pedonali, zone pedonali;
b.
ciclopiste;
c.
carreggiate di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e zone d'in­contro;
d.
carreggiate di strade secondarie, se lungo la strada mancano il marciapiede, il sentiero pedonale o la ciclopista e il volume di traffico nel momento dell'utenza è esiguo.

2 Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un'area delimitata, può essere uti­lizzata l'area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d'abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.

3 ...186

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

186 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

Art. 50a187 Uso come mezzo di circolazione

1 Agli utenti di mezzi simili a veicoli si applicano le norme di circolazione vigenti per i pedoni.

2 Devono sempre adeguare la velocità e il loro modo di circolare alle circostanze nonché alle peculiarità del mezzo. In particolare devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza. Nell'attraversare la carreggiata possono circolare soltanto a passo d'uomo.

3 Sulla carreggiata, gli utenti di mezzi simili a veicoli circolano a destra. Sulle ciclo­piste mantengono la direzione di circolazione prescritta per i ciclisti.

4 Di notte o se le condizioni di visibilità lo esigono, sulla carreggiata e sulle ciclopi­ste i mezzi simili a veicoli o i loro utenti devono essere provvisti davanti di una luce bianca luminosa e dietro di una luce rossa luminosa ben visibili.

187 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Capo secondo: Cavalli montati, animali

Art. 51 Cavalli montati

(art. 50 cpv. 1 e 4 LCStr)

1 Sulle strade di grande traffico, l'equitazione è permessa solo ai cava­lieri esperti che montano cavalli abituati al traffico. Cavalcando, è permesso condurre per la briglia solo un altro cavallo.

2 È permesso cavalcare affiancati a due a due solamente in gruppi di almeno sei cavalieri o, durante il giorno sulle strade di poco traffico, fuori delle località.

Art. 52 Singoli animali, mandrie e greggi

(art. 50 cpv. 2 a 4 LCStr)

1 Chiunque conduce un animale deve tenerlo costantemente sotto la sua padronanza. Gli animali devono essere affidati solo a guardiani capaci.

2 Nelle regioni di montagna, un animale isolato può essere guidato sul margine sinistro della strada, se la sicurezza è maggiore per il guar­diano e l'animale.

3 Gli animali fermi non devono ostacolare il traffico; se sono lasciati incustoditi, essi devono essere legati in modo sicuro.

4 I guardiani che conducono mandrie o greggi su strade principali de­vono vigilare affinché la parte sinistra della strada sia lasciata libera agli altri utenti. Ai passaggi a livello, se occorre, la mandria o il greg­ge deve essere frazionato.

Art. 53 Disposizioni comuni

(art. 50 LCStr)

1 Per quanto possibile, le colonne di cavalli montati, le mandrie e i greggi devono essere frazionati per agevolare il sorpasso ai veicoli.

2 Di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, chi va a cavallo o conduce animali deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una luce gialla anabba­gliante, visibile davanti e di dietro. Inoltre la ca­val­catura dev'essere munita di gam­bali catarifrangenti. Le colonne di cavallerizzi e i gruppi di animali devono portare, a sinistra, almeno una luce gialla davanti e di dietro.188

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Parte terza: Comportamento in caso d'infortunio

Art. 54 Misure di sicu­rezza sul luogo dell'infortunio

(art. 51 cpv. 1 e 4 LCStr)

1 Se per causa di un infortunio, di una panna a un veicolo, di merci cadute o di olio dispersosi risultano ostacoli o altri pericoli, le persone coinvolte, compresi anche i passeggeri, devono prendere subito i provvedimenti di sicurezza appropriati.

2 La polizia deve essere subito avvertita, se un pericolo non può essere eliminato immediatamente, in particolare se liquidi dispersisi possono inquinare fiumi e laghi o acque sotterranee. Qualora l'esercizio ferro­viario sia ostacolato, ad esempio se vei­coli o il loro carico cadono sugli impianti ferroviari, l'amministrazione della ferrovia deve essere subito informata.

3 ...189

189 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 55 Infortuni con danni alle persone

(art. 51 cpv. 1 e 2 LCStr)

1 In caso di infortunio con danni alle persone, la polizia deve essere subito avvertita, se una persona ha subito ferite esterne o presu­mibil­mente ferite interne.

2 Non è necessario avvertire la polizia, se si tratta solo di escoriazioni o di lievi con­tusioni; tuttavia, l'autore del danno deve indicare al ferito il nome e l'indirizzo. La polizia non deve parimente essere avvertita, se solo il conducente, i suoi parenti o i membri della comunione do­mestica sono stati feriti in modo insignificante e nessun terzo è coin­volto nell'infortunio.

3 ...190

190 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

Art. 56 Accertamento dei fatti

(art. 51 cpv. 2 e 3 LCStr)

1 Sul luogo dell'infortunio, lo stato di fatto non può essere modificato prima dell'arrivo della polizia che per proteggere i feriti o garantire la sicurezza del traf­fico. Prima di spostare le vittime o le cose, è neces­sario segnare sulla strada la loro posizione.

1bis La polizia procede agli accertamenti in caso di incidenti della circolazione che devono essere annunciati secondo l'articolo 51 LCStr; negli altri casi, deve compiere gli accertamenti qualora una persona implicata lo richieda. È fatta salva l'azione penale.191

2 Se una parte lesa vuole chiamare la polizia, sebbene non vi sia obbligo, le altre per­sone coinvolte devono collaborare all'accerta­mento dei fatti, sino a quando sono congedate dalla polizia.

3 I conducenti di veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale in corse urgenti e i conducenti dei veicoli delle aziende di trasporto pubbliche in corse soggette a orario possono proseguire, se l'aiuto ai feriti e l'accertamento dei fatti sono garantiti.192

4 Il conducente che apprende di essere stato o di poter essere stato coinvolto in un infortunio deve ritornare immediatamente sul luogo dell'infortunio o annunciarsi presso il posto di polizia più vicino.

191 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2101).

192 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 33 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Parte quarta: Uso dei veicoli

Capo primo: Disposizioni generali

I. Misure di sicurezza

Art. 57 In generale

(art. 29 LCStr)

1 Il conducente deve accertarsi che il veicolo e il carico siano conformi alle prescrizioni e che il veicolo sia provvisto dei necessari accessori, come il segnale di veicolo fermo.193

2 Le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leg­gibili; i dispositivi delle luci, i catarifrangenti, i vetri e gli specchi retrovisori devono essere puliti. Il carico, i portacarichi, le attrezzature di lavoro e oggetti analoghi non devono celare né le targhe né i dispositivi d'illuminazione.194 195

3 Se, durante la circolazione, si manifestano difetti poco gravi, il con­ducente può proseguire con speciale prudenza; la riparazione deve essere effettuata senza indu­gio.

4 I veicoli a motore in costruzione, in trasformazione o in riparazione possono cir­colare per trasferimenti, qualora almeno il dispositivo di guida e i freni diano le necessarie garanzie di sicurezza, il veicolo sia provvisto della luce di fermata, le luci, durante la notte o per cattivo tempo, corrispondano alle prescrizioni e il rumore non sia ecces­sivo.196

193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

194 Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 1973, in vigore dal 1° gen.1973 (RU 1973 2155).

Art. 58 Misure di protezione

(art. 29 LCStr)

1 Parti integranti, attrezzature di lavoro o carichi, che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di dispositivi protettivi.197

2 Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati chiaramente, di giorno con banderuole o pannelli e di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono con luci o catarifrangenti di colore bianco, davanti, e rosso, dietro; i catarinfrangenti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. In caso di trasporti speciali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono essere segnalati mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa; di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, detti contrassegni devono essere illuminati o completati da luci d'ingombro.198

2bis L'estremità di carichi o singole parti che sporgono posteriormente di oltre 1 m dal veicolo deve essere contrassegnata chiaramente.199

3 Durante la circolazione, le parti mobili, come bracci di gru e ganci, devono essere immobilizzate e le forche sollevatrici vanno fissate ver­ticalmente o munite di casse protettrici ben visibili.

4 ...200

5 I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che impediscono la visibilità devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta al conducente di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di almeno 100 m.201

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

199 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

200 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410). Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

201 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 59202 Protezione della carreggiata

(art. 29 LCStr)

Il conducente di un veicolo deve evitare di sporcare la carreggiata in qualsiasi modo. La carreggiata che sia stata sporcata deve essere segnalata agli altri utenti della strada e pulita rapidamente.

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

I.a203 Emissioni dei gas di scarico. Manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli

203 Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1841). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.


Art. 59a204 Obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento

1 Gli autoveicoli immatricolati in Svizzera sono sottoposti all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 35 OETV). Fanno eccezione:

a.
gli autoveicoli provvisti di un sistema di diagnosi «On Board» riconosciuto (sistema OBD);
b.
gli autoveicoli equipaggiati di motore ad accensione comandata, il cui genere di costruzione permette velocità massime inferiori a 50 km/h nonché gli autoveicoli pesanti equipaggiati di motore ad accensione comandata;
c.
i carri di lavoro agricoli e forestali;
d.
gli autoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1976;
e.
i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari.

2 Un sistema OBD è riconosciuto nel caso dei seguenti autoveicoli:

a.
autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione comandata che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 3;
b.
autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione per compressione che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4;
c.
autoveicoli pesanti che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4 e immatricolati per la prima volta dopo il 30 settembre 2006.

204 Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 1985 (RU 1985 1841). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7085).

Art. 59b205 Intervalli di manutenzione

1 Il detentore di un veicolo sottoposto all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i ter­mini seguenti:

a.
per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre:
1.
senza catalizzatore: ogni 12 mesi,
2.
con catalizzatore: ogni 24 mesi;
b.
per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compres­sione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di oltre 30 km/h: ogni 24 mesi;
c.
per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compres­sione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 30 km/h e meno: ogni 48 mesi.

205 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7085).

Art. 59c206 Obblighi del conducente e del detentore

1 Il conducente di un veicolo sottoposto all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve portare seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo, su richiesta, agli organi incaricati del controllo.

2 Se l'indicatore di funzionamento errato del sistema OBD indica un difetto dell'equipaggiamento rilevante in materia di gas di scarico, il detentore di un veicolo provvisto di un sistema OBD riconosciuto deve far controllare e ripristinare il veicolo entro un mese dalla prima volta che si è presentato il difetto.

206 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7085).

II. Passeggeri

Art. 60207 In generale

(art. 30 cpv. 1 LCStr)

1 ...208

2 Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore e i loro rimorchi non deve superare quello dei posti autorizzati. Durante la corsa devono essere utilizzati i posti autorizzati; negli autobus è permesso lasciare per breve tempo il posto a sedere.209

3 Sui veicoli cingolati possono essere eccezionalmente trasportati feriti e altre persone addette a prestare assistenza al di fuori dei posti a sedere ammessi, se è garantita una protezione adeguata.210

4 È vietato trasportare persone in compartimenti di autoveicoli che non si possono aprire dall'interno; sono eccettuati i trasporti di polizia.

5 Se i veicoli a motore, tranvie e ferrovie su strada sono in moto, è vietato salirvi, scendervi e sporgersi.

6 Conducenti e passeggeri non possono far sporgere né gettare alcun oggetto dal vei­colo, salvo nei cortei su percorso chiuso.

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

208 Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° ott. 1994 (RU 1994 816).

209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

Art. 61211 Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e su veicoli agricoli e forestali

(art. 30 cpv. 1 LCStr)

1 Sui posti in piedi autorizzati dei veicoli adibiti al trasporto di cose può essere trasportato solamente il personale necessario per caricare, scaricare e sorvegliare il carico.

2 Sui seguenti veicoli, i fanciulli fino a 7 anni devono essere sorvegliati da un passeggero di età superiore a 14 anni oppure viaggiare in un seggiolino per fanciulli sicuro:

a.
sui veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi;
b.
sui trattori industriali con una velocità massima di 40 km/h, sui carri con motore e sui carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui sono utilizzati per trasporti agricoli e forestali.212

3 Sui veicoli di cui al capoverso 2 possono essere trasportate per brevi tratti persone nel quadro dell'articolo 86 capoverso 1 lettera c anche sul ponte di carico e sul carico, quando è garantita un'adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti.213

4 Per interventi del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per spostamenti con veicoli cingolati o l'impiego di veicoli militari nel quadro di manifestazioni non militari né controllate dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport oppure per traslochi e simili, l'autorità cantonale può permettere altri trasporti di persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e forestali e relativi rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza.214

5 Più di nove persone possono essere trasportate su autoveicoli adibiti al trasporto di cose o autotreni soltanto se ciò è previsto nella licenza di circolazione; ne è presupposto una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile.

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006, il cpv. 1 entra in vigore il 1° gen. 2008 (RU 2005 4487).

212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

213 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

Art. 63216 Passeggeri su motoveicoli e velocipedi

(art. 30 cpv. 1 LCStr)

1 I passeggeri dei motoveicoli nonché dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei veicoli a motore a tre ruote simili a motoveicoli devono sedersi a cavalcioni e devono poter utilizzare predellini e poggiapiedi. Un fanciullo al di sotto dei sette anni può prendere posto soltanto su un apposito sedile autorizzato dall'autorità d'ammissione.

2 Nei carrozzini dei motoveicoli possono prendere posto soltanto tante persone quanti sono i sedili autorizzati. Sui rimorchi dei motoveicoli non possono essere trasportate persone.

3 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:

a.
sui velocipedi a più posti, tante persone quante sono le paia supplementari di pedali disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto se sono in grado di pedalare restando seduti;
b.
su un elemento rimorchiato ai sensi dell'articolo 210 capoverso 5 OETV217 collegato a un velocipede a uno o due posti: un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o una persona disabile in una sedia a rotelle;
c.218
su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle: una persona disabile; oppure
d.219
su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti oppure su un velocipede appositamente predisposto: al massimo due fan­ciulli sistemati su sedili protetti.

4 Oltre alle possibilità di cui nel capoverso 3, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino sicuro. Il seggiolino, in particolare, deve proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente.

5 ...220

6 Sui velocipedi aventi due ruote sul medesimo asse l'autorità cantonale può autorizzare più posti delle paia di pedali a disposizione.

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

217 RS 741.41

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1315).

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

220 Abrogato dal n. I dell'O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

III. Dimensioni e peso

Art. 64221 Larghezza

(art. 9 cpv. 1 e 4, 20, 25 LCStr)222

1 La larghezza dei veicoli a motore e dei rimorchi non deve superare 2,55 m; quella dei veicoli climatizzati le cui carrozzerie fisse o amovi­bili sono equipaggiate appo­sitamente per il trasporto di merci a uno stato di temperatura determinato e le cui pareti laterali, compreso l'isolamento termico, hanno uno spessore di almeno 45 mm, non deve superare 2,60 m.223 Per lo sbalzo la­terale si applica l'articolo 73 capo­verso 2.

2 I veicoli di lavoro, i veicoli adibiti al trasporto di bestiame, i veicoli aventi una velocità massima di 30 km/h, i veicoli agricoli e forestali aventi una velocità massima di 40 km/h e i veicoli a trazione animale aventi una larghezza massima di m 2,55 possono cir­colare anche sulle strade segnalate con una larghezza massima di m 2,30.224

3 I dispositivi sgombraneve possono essere più larghi del veicolo, con il quale sono usati; tuttavia devono essere contrassegnati in modo ben visibile.

221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

222 Introdotto dall'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

224 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

Art. 65225 Lunghezza

(art. 9 cpv. 1 LCStr)226

1 La lunghezza dei veicoli, senza il carico, non deve superare:

Metri

a.
autoveicoli, esclusi gli autobus

12,00

b.
rimorchi, esclusi i semirimorchi

12,00

c.
autobus a due assi

13,50

d.
autobus a più di due assi

15,00

e.
autoarticolati

16,50

f.
autotreni

18,75

g.
autobus snodati

18,75.227

2 Nel caso degli autobus snodati e degli altri autobus, compresi gli accessori amovibili quali i box porta-sci, non deve essere superata la lunghezza massima di cui al capoverso 1.228

3 In caso di veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto di veicoli a motore con ruote disposte simmetricamente, i dispositivi d'appoggio per mantenere a posto i veicoli trasportati possono superare la lun­ghezza ammessa al massimo di 1,10 m posteriormente e al massimo di 0,50 m anteriormente nei limiti dello sbalzo ammesso (art. 73 cpv. 3).

4 In caso di autoarticolati che trasportano container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi nell'ambito del trasporto combinato non accompagnato, la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera e può essere superata, anche a vuoto, al massimo di 0,15 m.229

225 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

226 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).

229 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).

Art. 65a230 Percorso circolare

Gli autoveicoli e gli autotreni in moto devono poter muoversi entro i limiti di una superficie a corona circolare di diametro esterno di 25 m e di diametro interno di 10.60 m, senza che la proiezione di una parte del veicolo sulla carreggiata (ad ecce­zione dei retrovisori e degli indi­catori di direzione lampeggianti anteriori) sia situata fuori della super­ficie a corona circolare. Questa disposizione non è applicabile ai vei­coli a motore agricoli e alle combinazioni di veicoli agricoli e forestali.231

230 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

231 Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

Art. 66 Altezza

(art. 9 cpv. 1 e 4 LCStr)232

L'altezza dei veicoli, compreso il carico, non deve superare i 4 m. ...233

232 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

233 Per. 2 abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

Art. 67234 Pesi

(art. 9 cpv. 1, 2 e 4 LCStr)235

1 Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:236

a.237
40,00 t per i veicoli a motore con più di 4 assi, gli autotreni e gli autoarticolati, ovvero 44,00 t per i medesimi veicoli nel trasporto combinato non accompagnato;
b.238
32,00 t per i veicoli a motore con 4 assi;
c.
28 t per gli snodati a tre assi;
d.
25 t per i veicoli a motore con tre assi, nel caso normale, 26,00 t per i veicoli a motore con tre assi, se l'asse motore è equipag­giato di pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equiva­lente o se entrambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati di pneumatici gemel­lati e il carico massimo per asse non supera le 9,50 t;
dbis.239
19,50 t per gli autobus a due assi;
e.
18 t per i veicoli a motore con due assi;
f.240
32,00 t per i rimorchi con più di tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido;
g.241
24,00 t per i rimorchi con tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido;
h.242
18,00 t per i rimorchi con due assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido.

1bis Per trasporto combinato non accompagnato si intende il trasporto di unità di carico (container, cassa mobile) o il trasferimento di un semirimorchio da o verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo oppure da o verso un porto svizzero senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. Il DATEC può stabilire quali stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine sono equiparate a quelle svizzere. Nel trasporto combinato non accompagnato, il conducente del veicolo deve disporre di un documento giustificativo adeguato (per es. lettera ferroviaria di vettura).243

1ter Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere c, d ed e a propulsione alternativa (art. 95 cpv. 1bis OETV) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t.244

2 Il carico per asse non può superare:

Tonnel­late

a.245
per un asse singolo

10,00

b.246
per un asse singolo motore di:247
1.
raccoglitrici agricole con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6 OETV248)

14,00

2.
carri di lavoro con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6 OETV)

14,00

3.
altri autoveicoli

11,50

4.249
rimorchi costruiti per l'impiego fuori strada

11,50

c.
per un asse doppio il cui passo è meno di 1,00 m
1.
di veicoli a motore

11,50

2.
di rimorchi

11,00

d.
per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,00 e meno di 1,30 m

16,00

e.
per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 e meno di 1,80 m

18,00

f.
per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 m e meno di 1,80 m, il cui asse motore è equipag­giato da pneumatici gemellati e di una sos­pen­sione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente secondo l'articolo 57 OETV o che cia­scuno degli assi motori è equipag­giato di pneuma­tici gemellati e il carico massimo autorizzato per asse non supera 9,50 t

19,00

g.
per un asse doppio di rimorchio il cui passo è di m 1,80 o più

20,00

h.250
per un asse triplo con passi inferiori o uguali a 1,30 m

21,00

i.251
per un asse triplo con passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo

24,00

k.252
per un asse triplo con uno passo superiore a 1,40 m

27,00

3 Se i valori iscritti nella licenza di circolazione sono inferiori ai valori massimi indi­cati nei capoversi 1, 2, 6, e 7, tali valori non devono essere superati.

4 Il peso sugli assi motori deve essere almeno pari al (peso minimo d'aderenza):

a.
22 per cento del peso effettivo per combinazioni di veicoli aventi una velo­cità massima per costruzione superiore a 25 km/h e fino a 40 km/h;
b.
25 per cento del peso effettivo per veicoli e combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.253

5 Il peso effettivo dei rimorchi non può superare il carico rimorchiabile iscritto nella licenza di circolazione del veicolo trattore.

6 e 7 ...254

8 I carichi per asse autorizzati ai sensi dei capoversi 2 e 3 possono essere superati al massimo del 2 per cento, se è rispettato il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli ai sensi dei capoversi 1 e 3.255

9 L'USTRA può emanare istruzioni sui carichi massimi autorizzati per asse e sul peso minimo d'aderenza per i veicoli e i trasporti speciali.256

234 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2882).

237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

238 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

239 Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).

240 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

241 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

242 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

243 Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

244 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).

245 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

246 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129).

247 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

248 RS 741.41

249 Introdotto dal I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

250 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

251 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

252 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

254 Abrogati dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

256 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

IV. Traino di rimorchi e rimorchiatura

(art. 30 cpv. 3 LCStr)

Art. 68257 Rimorchi258

1 I veicoli a motore e i velocipedi possono trainare un solo rimorchio.259

2 Sono applicabili le seguenti eccezioni:

a.
i carri industriali con motore possono trainare due rimorchi o, con autorizzazione cantonale, tre rimorchi;
b.
i trattori industriali possono trainare due rimorchi industriali o due rimorchi agricoli e forestali;
c.
nel traffico locale l'autorità cantonale può autorizzare, per i veicoli della Confederazione, due rimorchi industriali.260

3 I trattori e i carri con motore agricoli e forestali possono trainare due rimorchi agri­coli e forestali, così come i monoassi agricoli e forestali, se l'asse del primo rimorchio è azionato dal motore. Se utilizzati a scopo agricolo e forestale, i convogli agri­coli e forestali possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di la­voro leggero.261

4 I rimorchi per il trasporto di persone possono essere utilizzati sol­tanto per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione. Gli autobus pos­sono trainare soltanto un rimorchio per il bagaglio di peso totale massimo di 3,50 t.262

5 I semirimorchi possono essere abbinati a trattori a sella leggeri sol­tanto se il peso dell'insieme menzionato nella licenza di circo­lazione non è superato.

6 Nel caso di sinistri e per esercizi d'intervento in caso di sinistri, è permesso trainare con autoveicoli due rimorchi del servizio an­tincen­dio o della protezione civile oppure due attrezzi antincendio concepiti per trazione animale o manuale.263

7 I rimorchi trainati da velocipedi non possono superare, compreso il carico, 1,00 m di larghezza. Sul lato posteriore il carico può sporgere al massimo di 50 cm. Il peso effettivo non può superare 80 kg.264

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

258 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

259 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

261 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

262 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

263 Introdotto dall'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

264 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 70 Misure di sicurezza per i rimorchi

1 Prima di partire, il conducente deve controllare che il rimorchio o il semirimorchio sia agganciato in modo sicuro, che i freni e le luci siano efficienti e che, nella marcia in avanti, segnatamente nelle curve, sia evitato l'urto fra i due veicoli.

2 Se è necessario, il conducente e i suoi aiuti devono prendere i prov­vedimenti di sicurezza richiesti, in particolare, devono azionare cor­ret­tamente l'eventuale dispo­sitivo di direzione del rimorchio quando de­ve essere affrontata una curva stretta con un rimorchio che non può essere sterzato facilmente.266

3 ...267

266 Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della LF sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 811).

267 Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

Art. 71 Rimorchiatura a traino e a spinta, in generale

1 I conducenti di veicoli a motore e dei velocipedi* come anche i pas­seggeri non devono tirare né rimorchiare a traino o a spinta veicoli od oggetti. È parimente vietato tirare sciatori, slitte per sport e simili e condurre animali. I ciclisti adulti possono, tuttavia, tenere, con la necessaria prudenza, un cane al guinzaglio.

2 L'autorità cantonale può consentire di rimorchiare a traino legna e simili, come anche di tirare sciatori nelle regioni di sport invernali.268

3 ...269

* Per i ciclisti, cfr. anche art. 46 cpv. 4 LCStr.

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

269 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 72 Rimorchiatura a traino di veicoli a motore

1 I veicoli a motore (ad eccezione dei motoveicoli), possono rimor­chiare a traino al massimo un altro veicolo a motore senza rimorchio, i motoveicoli non più di un altro motoveicolo. La rimorchiatura di vei­coli a pedale efficienti è vietata. L'autorità can­tonale può autorizzare la rimorchiatura di due trattori o di due veicoli a motore leg­geri - ad ec­cezione dei motoveicoli.270

2 Il veicolo rimorchiato deve essere guidato da una persona provvista di licenza di condurre, se il dispositivo di traino non ne garantisce la sterzatura. Nessuno può prendere posto su veicoli a motore poggianti interamente o in parte su un dispositivo di traino mobile.271

3 I veicoli a motore che non possono essere frenati con dispositivi pro­pri devono essere agganciati rigidamente al veicolo rimorchiante, del quale non devono, di regola, superare il peso effettivo.272

4 I motoveicoli possono essere rimorchiati, posando la loro parte ante­riore su un vei­colo a motore - ad eccezione di un motoveicolo con car­rozzino.273 Nessuno può prendere posto sul veicolo rimorchiato; que­sto non deve potersi stac­care né rove­sciare. Con la corda, può essere rimorchiato solo un moto­veicolo in panna; il suo conducente deve, se è necessario, poter lascia­re immediatamente la corda.

5 La lunghezza massima di una sbarra di rimorchiatura è di 5 m e di una corda di rimorchiatura 8 m. La corda deve essere con­tras­segnata nel mezzo, in modo ben visi­bile. L'uso di catene è vietato; è parimente vietato l'uso di cavi per rimorchiare moto­veicoli.

270 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

271 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

272 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

273 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

V. Carico

Art. 73 Carico, in generale

(art. 30 cpv. 2 LCStr)

1 Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del vei­colo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse.274

2 Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:275

a.276
attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi;
b.277
balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli e forestali;
c.
fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli e forestali; in que­sto caso, tut­tavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sa­goma del veicolo senza carico;
d.278
velocipedi fissati dietro ai veicoli a motore, a condizione che la loro spor­genza non superi i 20 cm da una parte e dall'altra (art. 38 cpv. 1bis OETV) e non superino la larghezza massima di 2 m.279

3 Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.280

4 Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può per­mettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le neces­sarie misure di sicurezza.

5 Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per la loro costruzione di 40 km/h.281

6 Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la vi­suale.

7 Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che po­trebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili.

274 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

275 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

276 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

277 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

278 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

279 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° apr. 1992 (RU 1992 536).

280 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

281 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 74282 Trasporto di animali

(art. 30 cpv. 4 LCStr)

1 Nel trasporto di animali, le escrezioni non devono giungere all'esterno. Se necessa­rio, il pavimento dev'essere coperto di materiale sufficientemente assorbente.

2 I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto regolare di ungulati soltanto se autorizzati a tale scopo come da iscrizione nella licenza di circolazione. Le pareti sino all'altezza prescritta e il pavimento devono essere stagni in modo che gli escrementi non possano giungere all'esterno.283

3 Su motoveicoli e velocipedi gli animali possono essere trasportati soltanto in gab­bie o cesti.

4 Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 27 giugno 1995284 sulle epizoozie e dell'ordinanza del 23 aprile 2008285 sulla protezione degli animali.286

282 Nuovo testo giusta l'art. 72 n. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 572).

283 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

284 RS 916.401

285 RS 455.1

286 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

VI. Casi speciali

Art. 76288 Servizio di linea289

(art. 9 cpv. 3 LCStr)290

1 Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli di imprese di trasporto in concessione adibiti al trasporto di persone impiegati esclusivamente per corse regionali soggette a orario, deroghe per quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare e, giusta i capoversi 2-4, anche l'impiego di rimorchi, nonché le dimensioni dei veicoli. Se la circolazione avviene su strade nazionali, le deroghe possono essere autorizzate soltanto previo assenso dell'USTRA.291

2 I Cantoni possono permettere che gli autobus trainino:

a.292
un rimorchio normale adibito al trasporto di persone e, in più, un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t; oppure
b.
un rimorchio adibito al trasporto di cose.

3 I Cantoni possono permettere che gli autobus snodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone trainino un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t.

4 I Cantoni possono ammettere una larghezza di 2,55 m anche sulle strade segnalate per una larghezza massima inferiore nonché le se­guenti lunghezze massime:

a.
25 m per gli autobus snodati
b.293
18 m 75 per gli autoarticolati con rimorchio per il bagaglio;
c.
25 m per gli autobus con rimorchio adibito al trasporto di persone;
d.
28 m per gli autobus, se sono simultaneamente trainati un rimorchio adibito al trasporto di persone e un rimor­chio per il bagaglio e per gli autobus snodati con ri­morchio per il bagaglio.

5 ...294

288 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

289 RU 1998 268

290 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

291 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

292 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

293 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

294 Abrogato dal n. I dell'O del 16 ott. 2002, con effetto dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).

Art. 77 Autoveicoli di lavoro; rimorchi a slitta; casse mobili295

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

1 Sugli autoveicoli di lavoro e sui loro rimorchi non può essere trasportata alcuna merce, salvo i carburanti e le parti integranti delle macchine nonché gli attrezzi e le attrezzature di lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.296

2 L'autorità cantonale può permettere il trasporto di merci nel traffico interno di un'azienda che si svolge sulla strada pubblica, per il tra­sbordo di merci fra stazioni vicine di aziende di trasporti pubblici e per il trasporto di terra attraverso la strada o lungo un cantiere per mezzo di veicoli provvisti di benne.

3 Il traino di rimorchi a slitta è ammesso solo da parte di trattori, autoveicoli a trazione integrale e veicoli cingolati. Deve essere autorizzato dall'autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79). L'autorità determina le tratte e dispone i necessari provvedimenti di sicurezza. Essa può autorizzare il trasporto di persone.297

3bis Non necessita di alcuna autorizzazione il traino dei rimorchi seguenti, se essi non superano la larghezza del veicolo trattore:

a.
rimorchi a slitta adibiti al trasporto di merci fino a un peso effettivo massimo di 150 kg;
b.
rimorchi a slitta utilizzati a scopo agricolo e forestale;
c.
slitte a mano da salvataggio a un posto.298

4 Con il permesso del Cantone sul cui territorio avviene il trasporto, le casse mobili montate su ruote possono essere trainate da veicoli ap­propriati in provenienza dalla stazione di trasbordo o a destinazione di essa. Il permesso è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a de­terminate specie di casse mobili.299

295 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

296 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

297 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

298 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

299 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

Capo secondo: Veicoli speciali e trasporti speciali

(art. 9 cpv. 3, 20 LCStr)300

Art. 78 Permessi

1 I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli speciali (art. 25 OETV301), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.302 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.303I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.304

2 Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:305

a.
trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta;
b.
trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro en­tro il territorio cantonale;
c.306
utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;
d.
trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale;
e.307
trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone;
f.308
trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli speciali nel quadro dei limiti stabiliti dall'articolo 79 capoverso 2 lettera a.309

2bis Per i veicoli speciali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all'articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l'articolo 65a.310

3 Una copia dei permessi unici rilasciati per più viaggi e di permessi duraturi deve essere trasmessa all'USTRA e, per quanto si tratta di de­roghe alle dimensioni e al peso legali, in viaggi sul territorio di più Cantoni (art. 79 cpv. 2), anche ai Cantoni toccati.311

4 Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.

301 RS 741.41

302 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

303 Per introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

304 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3212).

305 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

306 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

307 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

308 Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

309 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

310 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

311 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

Art. 79 Competenza

1 Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l'USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito transfrontaliere e di importazione.312

2 Se le dimensioni e il peso legali sono superati, i permessi possono essere rilasciati per tutta la Svizzera alle seguenti condizioni:313

a.314
i veicoli e le combinazioni di veicoli non devono superare 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza e 44 t di peso effettivo; il carico sugli assi non deve superare 12 t per asse;
b.
possono essere usate soltanto strade di grande transito, ai sensi degli allegati 1 e 2, lettere A e B dell'ordinanza del 18 dicem­bre 1991315 concernente le strade di grande transito, nonché la rete stradale delle località toccate da tali strade.316

3 Nel caso dei permessi unici, il peso effettivo di cui al capoverso 2 lettera a può arrivare fino a 50 t se il transito attraverso i Cantoni interessati dalle tratte extracantonali viene effettuato esclusivamente in autostrada.317

4 Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, ogni Cantone interessato dalla corsa rilascia un permesso valido sul proprio territorio o dà il proprio assenso ai permessi rilasciati dall'USTRA.318

5 Se le dimensioni e il peso legali secondo il capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere le strade nazionali può essere rilasciato solo previo assenso dell'USTRA.319

312 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

313 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

314 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

315 RS 741.272

316 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

317 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

318 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1993 1142). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

319 Introdotto dall'all. 4 n. II 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

Art. 80 Dimensioni e pesi eccezionali

1 Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64-67) sono ammesse sol­tanto:320

a.321
per il trasferimento e l'uso di veicoli speciali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni;
b.322
per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non pos­sono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appro­priati; de­roghe a questa disposi­zione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autovei­colo di lavoro tra­sporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru;
c.323
per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru.

2 Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il per­messo deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l'urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per diffi­coltà di trasbordo e simili, non si possa ragione­volmente pretendere l'uso di un altro mezzo di trasporto.324

3 Entro i limiti del territorio cantonale, l'autorità cantonale può per­mettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una de­terminata larghezza massima, se le condizioni della strada lo per­met­tono.325

4 ... 326

320 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

321 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

322 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

323 Introdotta dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

324 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

325 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

326 Abrogato dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

Art. 82328 Condizioni per i rimorchi speciali

1 Per la limitazione del peso effettivo dei rimorchi speciali è applica­bile l'articolo 67 capoverso 5 o il peso del convoglio iscritto nel per­messo giusta l'articolo 78.329

2 Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare nel contempo alcun altro veicolo. In casi giustificati, l'autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri trainino, al massimo, due rimorchi speciali e che veicoli a motore, ad eccezione dei motoveicoli, tranino, al massimo, due piccole casse mobili. Per gli espositori di fiere può autorizzare due rimorchi per una lunghezza complessiva massima della combinazione di veicoli di 30 m.330

3 Il permesso per i rimorchi speciali, eccettuate le casse mobili mon­tate su ruote (art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a de­terminati veicoli trattori.

328 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

329 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

330 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 84 Misure protettive

1 L'autorità che rilascia il permesso ordina le misure necessarie ri­chie­ste dalle parti­colarità del veicolo allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, di proteg­gere la carreggiata, di evitare rumore e di impedire ogni ostacolo alla circolazione. L'USTRA emana direttive uniformi.

2 Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i con­ducenti di vei­coli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria iniziativa, le altre misure di sicurezza imposte dalle circo­stanze.

Art. 85 Comportamento nella circola­zione

1 I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano distur­bati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevo­lato l'incrocio e il sor­passo, se necessario fermandosi fuori della car­reggiata.

2 ...332

3 Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli e trasporti speciali possono derogare alle norme della circolazione così come agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai relativi veicoli d'accompagnamento nonché ai veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulizia della strada.333

332 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

333 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129).

300 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

Capo terzo: Veicoli agricoli e forestali334

334 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

Art. 86 Trasporti ammessi

1 I veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi (veicoli agricoli e forestali) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli e forestali, segnatamente:335

a.336
per i trasporti di merci in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola o forestale;
b.
per i trasferimenti da un luogo di lavoro a un altro o cagionati dall'acquisto e dalla manutenzione del veicolo e simili;
c.337
per i trasporti di persone in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola o forestale.

2 Sono equiparate alle aziende agricole e forestali:338

a.339
...
b.
le aziende ortofrutticole, vitivinicole e simili;
c.
le aziende vivaistiche;
d.
le aziende di apicoltura.340

3 I veicoli agricoli e forestali possono essere parimenti adoperati per trasporti agricoli e forestali per conto di terzi, anche dietro compenso. Le persone e le aziende che non operano nel settore agricolo o forestale possono tenere veicoli agricoli e forestali, a condizione che se ne servano soltanto per effettuare lavori e trasporti agricoli e forestali per conto di terzi.341

335 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

336 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

337 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

338 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

339 Abrogata dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

340 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404). Correzione delle lett. b e c del 20 mag. 2021 (RU 2021 284).

341 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

Art. 87 Trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola e forestale342

1 Sono considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola e forestale i tra­sporti fra le diverse parti dell'azienda, segnatamente fra la sede e il luogo di svolgimento dell'attività.343

2 Sono parimenti considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola e forestale i seguenti trasporti, se non sono effettuati per fornitori o acquirenti che commerciano, producono o trasformano a titolo professionale le merci trasportate:344

a.345
il carico e lo scarico di beni dell'azienda come foraggi, strame, concimi, sementi, di macchine e apparecchi agricoli, forestali o domestici, di mobili e materiali da costruzione;
b.
i trasporti di bestiame, ad esempio in relazione con l'alpeggio, i mercati e le esposizioni;
c.
le consegne al primo acquirente dei prodotti dell'azienda per la trasforma­zione o l'utilizzazione;
d.346
i trasporti per una cava, una torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di un'azienda agricola o forestale quale azienda accessoria.

3 Sono equiparati ai trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola o forestale:347

a.
i trasporti in relazione con lavori di bonifica, di formazione di nuove terre, di raggruppamento parcellare e di dissodamento ese­guiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo e forestale;
b.
i trasporti in relazione con lavori di arginatura e di protezione, ai quali il detentore del veicolo partecipa direttamente;
c.
i trasporti in relazione con lavori comunali e altri che il deten­tore del veicolo è tenuto a eseguire per la comunità;
d.348
i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario;
e.349
le corse per il servizio antincendio e per la protezione civile;
f.350
le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conserva­zione di vecchi veicoli agricoli e forestali che servono come beni cultu­rali tecnici.

342 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

343 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

344 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

345 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

346 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

347 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

348 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

349 Introdotta dal n. I dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

350 Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

Art. 88 Trasporti vietati

È vietato l'impiego di veicoli agricoli e forestali per trasporti diversi da quelli agricoli e forestali, segnatamente:351

a.
i trasporti per un'azienda accessoria non designata nell'articolo 87 capoverso 2 lettera d, come fabbrica di sidro, segherie, com­mercio di foraggi o di bestiame;
b.352
i trasporti per aziende attive nel settore agricolo o forestale, come la raccolta del latte o di altri prodotti agricoli per un centro di raccolta e il trasporto dei prodotti a partire dal centro, il trasporto di legna per segherie o altri commercianti, il trasporto di cereali dal cliente al mulino e la riconsegna dei prodotti macinati;
c.
i trasporti eseguiti per aggiudicazione o in relazione con com­piti industriali spettanti alle amministrazioni pubbliche, eccet­tuati i casi previsti nell'arti­colo 87 capoverso 3.

351 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

352 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

Art. 89353 Cooperative

Le cooperative agricole e forestali possono tenere veicoli agricoli e forestali ed effet­tuare con essi trasporti e lavori agricoli e forestali per i membri della cooperativa o altre aziende attive nel settore agricolo o forestale. È invece vietato utilizzare i veicoli al servizio di un'azienda commerciale o industriale appartenente alla cooperativa.

353 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

Art. 90 Permessi speciali

1 L'autorità cantonale può permettere l'uso industriale di un veicolo agricolo e forestale:

a.354
per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, special­mente in relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sen­tieri, per il trasporto delle immondizie e per lo sgombero della neve;
b.
per gli altri trasporti conformi a un bisogno generale, come la rac­colta del latte, il trasporto di esso dal centro di raccolta alle sta­zioni ferroviarie, il ser­vizio di camionaggio della ferrovia per i Comuni isolati.

2 Questi permessi sono concessi soltanto per motivi impellenti e solo nelle località ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in modo adeguato tali trasporti. I trasporti permessi devono essere poco importanti e l'uso agricolo e forestale deve restare pre­dominante. I permessi pos­sono essere revocati in qualsiasi momento.

3 L'autorità cantonale può permettere l'uso di veicoli agricoli e forestali per cortei ecc.; essa ordina, all'occorrenza, le necessarie misure di sicurezza. Circa l'assicurazione è applicabile per analogia l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1959355 sull'assicurazione dei veicoli.356

4 Una copia di ogni permesso deve essere inviata all'assicuratore del veicolo e all'Ufficio federale per gli uffici federali interessati.

354 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

355 RS 741.31

356 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

Parte quinta: Disposizioni varie

Capo primo: Divieto di circolare la notte e la domenica

(art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 LCStr) 357

Art. 91358 Norma

1 È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.

2 È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.

3 Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

a.
gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV359);
b.
i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro;
c.
gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore a 5 t;
d.
i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore a 3,5 t.

358 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).

359 RS 741.41

Art. 91a360 Eccezioni al divieto

1 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

a.
i veicoli adibiti al trasporto di persone;
b.
i veicoli agricoli e forestali;
c.
i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;
d.
i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall'esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;
e.
i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli (art. 86-90) durante le ore di divieto di circolare;
f.361
i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera SA e dalle società del gruppo Posta secondo l'articolo 1 lettera e dell'ordinanza del 29 agosto 2012362 sulle poste (OPO) nell'ambito dell'obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010363 sulle poste);
g.364
i trasporti di derrate alimentari (art. 4 della legge del 24 giugno 2014365 sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;
h.
i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;
i.
i trasporti di fiori recisi;
j.
i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d'attualità;
k.366
i veicoli cingolati impiegati per la preparazione delle piste da sci;
l.367
i veicoli il cui interno è adibito a locale appositamente attrezzato per donazioni di sangue.

2 Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne di veicoli o in caso di guasti d'esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale.

2bis Non sono assoggettati al divieto di circolare la domenica i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione.368

3 Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 1 lettere f-j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all'articolo 92 capoverso 1.

4 Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.

360 Introdotto dal n. I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).

361 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 4 dell'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

362 RS 783.01

363 RS 783.0

364 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

365 RS 817.0

366 Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

367 Introdotta dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

368 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

Art. 92369 Trasporti con permessi

1 Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.

2 I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:

a.370
per il trasporto di invii postali da parte di subappaltatori secondo l'articolo 1 lettera b OPO371 nell'ambito dell'obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali;
abis.372
per il trasporto di invii postali da parte di fornitori secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 8 capoverso 1 OPO oppure di subappaltatori secondo l'arti­colo 1 lettera b OPO, in quanto tale trasporto sia incluso nell'offerta del servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010373 sulle poste);
b.
per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d'orchestra, scenari di teatro e simili;
c.
per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione;
d.
per spostamenti di veicoli speciali e trasporti speciali che ostacolano la circolazione;
e.
in caso di viaggi per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande.

3 Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso 2, i permessi sono rilasciati solamente con il consenso dell'USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l'USTRA.

4 Il Cantone di stanza oppure quello nel quale inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione e per le corse di cui al capoverso 2 lettera abis il permesso è rilasciato dall'USTRA.374

5 Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci.

369 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).

370 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 4 dell'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

371 RS 783.01

372 Introdotta dall'all. 2 n. II 4 dell'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

373 RS 783.0

374 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 4 dell'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

Art. 93 Procedura

1 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. I permessi duraturi devono essere limitati al massimo a 12 mesi.375

2 Il permesso deve contenere le seguenti indicazioni:

a.
nel caso dei permessi unici: la natura della merce trasportata, il giorno del trasporto e l'itinerario;
b.
nel caso dei permessi duraturi: la natura della merce trasportata, la regione interessata e i giorni dei trasporti.376

3 ...377

4 Il permesso può essere revocato in ogni momento, segnatamente in caso di abuso o se il motivo, per il quale è stato rilasciato, decade.

375 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

376 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

377 Abrogato dal n. II 62 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

357 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

Capo secondo: Manifestazioni sportive

(art. 52 LCStr)

Art. 94 Manifestazioni vietate; ecce­zioni

1 Sono sottoposte al divieto di effettuare gare di velocità con veicoli a motore su cir­cuito alla presenza di pubblico tutte le siffatte gare in cui la stessa tratta è percorsa più volte senza interruzione.

2 Sono, inoltre, vietate le manifestazioni, il cui regolamento permette ai concorrenti di eliminare gli avversari danneggiando il loro veicolo (corse di stock-car e simili), e le gare d'inseguimento degli aerostati con classificazione in base al tempo impiegato.

3 L'autorità cantonale può, tuttavia, permettere:

a.
gare di velocità con motoveicoli su prato;
b.
gare di abilità su terreno accidentato;
c.
gare di velocità con veicoli speciali di cilindrata massima di 250 cm3;
d.
slalom automobilistici;
e.
gare di velocità nell'ambito dei campionati di formula E.378

378 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016, la lett. e si applica fino al 31 mar. 2026 (RU 2016 403, 2020 2139).

Art. 95 Permessi

1 Le domande per manifestazioni, assoggettate al permesso devono essere presentate all'autorità cantonale, almeno un mese prima della ga­ra. Sono da allegare un disegno del regolamento, un piano del per­cor­so e l'orario, come anche indicazioni circa i provvedimenti di pro­te­zione previsti, l'organizzazione del servizio sanitario e il numero approssi­mativo dei partecipanti.*

2 Gli organizzatori non hanno alcun diritto al permesso. Esso deve es­sere rifiutato, se è prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti. Per le manifestazioni su pista, esso deve essere, inoltre, rifiutato se l'esercizio della pista, non assoggettato a un permesso, è contrario agli scopi dell'educazione stradale e della lotta contro i rumori.

3 Il permesso di organizzare «rally-papier», corse d'orientamento e si­mili è rilasciato solo se la classificazione non è fondata sul tempo im­piegato. Le prove di velocità con veicoli a motore, come le corse in salita, sono permesse solo su strade chiuse al traffico.

4 Se il regolamento di gara prevede delle velocità medie, gli orga­niz­za­tori devono approntare controlli segreti; eccessi di velocità devo­no essere adeguatamente consi­derati nella classificazione.

5 Per le gare nell'ambito dei campionati di formula E l'autorità cantonale definisce nell'autorizzazione una velocità massima adeguata al circuito e ai veicoli. L'autorità cantonale garantisce il controllo e il rispetto della velocità massima.379

* Circa l'attestato di assicurazione, cfr. art. 30 e 31 dell'O del 20 nov. 1959 sull'assicurazione dei veicoli (RS 741.31).

379 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 al 31 mar. 2026 (RU 2016 403, 2020 2139).

Capo terzo: Disposizioni penali

(art. 103 cpv. 1 LCStr)

Art. 96

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la multa380, se non è applicabile alcun'altra disposizione penale.

380 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

Capo quarto: Disposizioni transitorie e finali

Art. 97 Permessi

(art. 106 cpv. 1 LCStr)

1 L'USTRA può regolamentare dettagli tecnici ed emanare istruzioni concernenti l'esecuzione della presente ordinanza. In singoli casi può concedere deroghe alle singole disposizioni, segnatamente circa l'uso dei veicoli.381

2 Sono riservate le prescrizioni speciali concernenti la circolazione dei veicoli mili­tari.

381 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Art. 97a382 Sistemi d'informazione delle autorità di rilascio dei permessi

1 Ai fini dell'adempimento della propria attività, le autorità preposte al rilascio dei permessi possono gestire, entro i limiti della propria competenza, sistemi d'informa­zione autonomi riguardanti:

a.
permessi per veicoli e trasporti speciali;
b.
permessi di circolare la notte e la domenica.

2 Detti sistemi d'informazione contengono in particolare i seguenti dati:

a.
nome e indirizzo del richiedente, del destinatario della fattura e del titolare del permesso;
b.
data del viaggio e percorso;
c.
tipo di veicolo;
d.
dati tecnici relativi al veicolo utilizzato;
e.
dati relativi alla merce trasportata.

3 I sistemi d'informazione contengono inoltre gli indirizzi di tutti i corpi di polizia stradale cantonale e delle autorità di rilascio dei permessi nonché dei collaboratori competenti.

4 Le autorità di rilascio dei permessi possono scambiarsi elettronicamente i dati di cui al capoverso 2 mediante apposita interfaccia.

5 Nell'ambito della propria attività di controllo, le competenti autorità di esecuzione ottengono, su richiesta, accesso a determinati permessi rilasciati dall'USTRA.

6 Per verificare i dati dei richiedenti, l'USTRA può accedere, mediante un'inter­faccia, ai dati del veicolo necessari a tal fine contenuti nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione.

382 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

Art. 98383 Disposizione transitoria della modifica del 15 maggio 2002

I veicoli già in circolazione che corrispondono alla definizione vigente prima del 1° agosto 2002 di velocipede secondo l'articolo 24 capoverso 1 OETV384 e adempiono tutte le esigenze tecniche dei velocipedi possono essere utilizzati come tali fino al 31 dicembre 2003 se provvisti di un contrassegno per velocipedi.

383 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

384 RS 741.41

Art. 98a385 Disposizione transitoria della modifica del 24 giugno 2015

1 I caschi di protezione per conducenti di ciclomotori che erano ammessi secondo il diritto previgente possono essere ancora impiegati fino al 31 dicembre 2020.386

2 Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse di cui all'articolo 67 capoverso 2 lettere b e c può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 12,00 t, purché non vengano superati i valori massimi indicati nella licenza di circolazione.

3 Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse autorizzato di cui all'articolo 67 capoverso 2 lettera f può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 20,00 t, purché non vengano superati il carico massimo autorizzato di 10,00 t per ciascun asse e i valori massimi indicati nella licenza di circolazione.

385 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

386 La correzione del 15 set. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 3145).

Art. 99 Entrata in vigo­re; abrogazioni

(art. 107 cpv. 1 e 3 LCStr)

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1963.

2 Alla stessa data entrano in vigore le disposizioni non ancora appli­cabili della LCStr e la legge federale del 23 giugno 1961387 che modifica quella sulla circolazione stradale. L'articolo 12 della LCStr, è, tuttavia, applicabile ai veicoli a motore e ai rimorchi solamente da quando il Consiglio federale avrà emanato le ne­cessarie prescrizioni esecutive.

3 Sono abrogati: la legge federale del 15 marzo 1932388 sulla circola­zio­ne degli autoveicoli e dei velocipedi, tutte le norme della circola­zione sinora vigenti e il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1939389 concernente gli autoveicoli impiegati pel trasporto di animali vivi.

4 Le ordinanze ed i decreti emanati dal Consiglio federale in ese­cu­zione della legge federale del 15 marzo 1932390 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi restano in vigore, eccettuate le norme di circolazione ivi contenute, se non sono contrarie alla LCStr o alle sue prescri­zioni d'esecuzione. Il DATEC al­lestisce un elenco delle disposizioni ancora in vigore.

387 RS 741.01 art. 33 cpv. 1. e 2 e 49 cpv. 2.

388 [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1959 685 art. 107 cpv. 3, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6.]

389 [CS 9 363]

390 [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1959 685 art. 107 cpv. 3, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6.]

Disposizioni finali della modifica del 25 gennaio 1989391

Ad art. 3b cpv. 3

L'obbligo per i ciclomotoristi di portare il casco vige a contare dal 1° gennaio 1990.

Ad art. 41 cpv. 1 e 1bis

L'articolo 41 capoversi 1 e 1bis è applicabile dal 1° luglio 1989

Disposizioni finali della modifica del 22 dicembre 1993392

Ad art. 59a

1 Il detentore di ogni autoveicolo immatricolato innanzi il 1° luglio 1994 ed equi­paggiato di un motore ad accensione per compressione (esclusi gli autoveicoli di lavoro e gli autoveicoli agricoli) deve procu­rarsi un documento di manutenzione del sistema antinquinamento e fare effettuare il primo servizio di manutenzione del sistema antinqui­namento entro il 1° marzo 1995.

2 Il detentore di ogni autoveicolo di lavoro o autoveicolo agricolo im­matricolato innanzi il 1° luglio 1994 ed equipaggiato di un motore ad accensione per compressione deve procurarsi un documento di manu­tenzione del sistema antinquinamento e fare effettuare il primo servi­zio di manutenzione del sistema antinquinamento entro il 1° luglio 1995.

3 Per i veicoli esonerati dall'omologazione e immatricolati innanzi il 1° marzo 1995 in virtù dell'esame singolo, la misurazione del fumo può essere effettuata conforme­mente all'allegato 3 dell'O del 27 agosto 1969 concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali393 previgente.

4 Per i veicoli messi in circolazione la prima volta tra il 1° luglio 1994 e il 28 feb­braio 1995 è possibile rinunciare a una misurazione del fumo in occasione dei con­trolli successivi dei gas di scarico innanzi la prima messa in circolazione.

393 [RU 1969 839, 1972 1781, 1975 541 n. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1981 572 art. 72 n. 3, 1982 495 531 n. II 1107, 1983 627 art. 88 n. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 cpv. 1, 1986 1833, 1988 876, 1989 410 n. II 2 1195, 1991 78 n. III, 1992 536, 1993 2062, 1994 167 n. II 214 n. I, II 816 n. II 3 1326. RU 1995 4425 all. 1 n. I lett. a]. Vedi ora l'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41).

Disposizione finale della modifica del 22 ottobre 1997394

Gli abiti, giusta l'articolo 48 capoverso 3 ONC, che non sono confor­mi alla norma svizzera SN 640 710 possono ancora essere usati fino al 31 dicembre 2000.

Allegato I395

395 Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

Allegato II396

396 Abrogato dall'art. 72 n. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali, con effetto dal 1° lug. 1981 (RU 1981 572).