1 I contributi di cui agli articoli 15-21 inferiori ai 50 000 franchi all'anno per organizzazione di allevamento riconosciuta non sono assegnati. Fanno eccezione i contributi alle organizzazioni di allevamento di razze svizzere. Se un'organizzazione o un'impresa fornisce prestazioni di natura zootecnica su incarico di una o più organizzazioni di allevamento riconosciute, la soglia dei 50 000 franchi si applica a ogni singola organizzazione di allevamento riconosciuta.
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3 Al fine di ottenere i contributi di cui agli articoli 15-21, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali come anche di puledri identificati e iscritti. L'UFAG pubblica le cifre comunicate.
4 Le misure zootecniche possono essere computate soltanto per gli animali il cui proprietario durante l'anno di contribuzione è membro attivo (membro individuale o collettivo) dell'organizzazione di allevamento riconosciuta ed è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.38
5 Una misura zootecnica dà diritto a un unico contributo per animale e per anno.
6 I contributi per animale iscritto nel libro genealogico di cui agli articoli 15 e 17-20 sono assegnati per animali:
- a.
- i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza; e
- b.
- la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento.
7 Oltre alle esigenze secondo il capoverso 6:
- a.
- gli animali femmina della specie bovina e suina devono avere almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;
- b.
- i verri devono avere almeno una monta iscritta nel libro genealogico;
- c.
- i tori devono avere almeno nove mesi d'età;
- d.
- gli ovini e i caprini devono avere almeno sei mesi d'età;
- e.
- i camelidi del Nuovo Mondo devono avere almeno otto mesi d'età.
8 La metà del contributo è assegnata per gli animali iscritti nel libro genealogico che non soddisfano le esigenze di cui agli articoli 6 e 7:
- a.
- durante il periodo di creazione; o
- b.
- se sono iscritti per la prima volta nel libro genealogico con un'ascendenza incompleta.
9 Non è assegnato alcun contributo per animale iscritto nel libro genealogico se nei due anni precedenti il giorno di riferimento non è documentata alcuna attività zootecnica, nascita, monta né inseminazione.