1 La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari le imprese culturali, gli operatori culturali e le organizzazioni culturali amatoriali.
2 A sostegno delle imprese culturali e degli operatori culturali, l'Ufficio federale della cultura (UFC) può concludere con uno o più Cantoni contratti di prestazioni.11 I contributi sono versati alle imprese culturali che ne fanno richiesta a titolo di indennizzo delle perdite e per progetti di ristrutturazione.
3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione finanzia per metà l'indennizzo delle perdite e i progetti di ristrutturazione attuati dai Cantoni sulla base dei contratti di prestazioni.
4 L'associazione Suisseculture Sociale assegna agli operatori culturali che ne fanno richiesta prestazioni in denaro non rimborsabili per coprire le spese di mantenimento immediate cui questi non sono in grado di far fronte. Sulla base di un contratto di prestazioni, per il 2021 la Confederazione mette a disposizione di Suisseculture Sociale un importo massimo di 20 milioni di franchi per il versamento delle prestazioni in denaro.
5 Sulla base del contratto di prestazioni, l'UFC rimborsa Suisseculture Sociale per l'onere amministrativo legato al versamento delle prestazioni in denaro di cui al capoverso 4.
6 Le modalità di versamento delle prestazioni in denaro e le relative basi di calcolo sono disciplinate dal regolamento sui contributi di Suisseculture Sociale. Tale regolamento necessita dell'approvazione dell'UFC.
7 Le associazioni di categoria riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno assegnano alle organizzazioni culturali amatoriali che ne fanno richiesta un'indennità per i danni economici causati dalle limitazioni imposte alle manifestazioni. L'indennità ammonta al massimo a 10 000 franchi per organizzazione culturale amatoriale. Sulla base di un contratto di prestazioni, per il 2021 la Confederazione mette a disposizione delle associazioni di categoria un importo massimo di 10 milioni di franchi per il versamento delle indennità.
8 Sulla base del contratto di prestazioni, l'UFC rimborsa le associazioni di categoria per l'onere amministrativo legato al versamento delle indennità di cui al capoverso 7.
9 Le modalità di versamento delle indennità alle organizzazioni culturali e le relative basi di calcolo sono stabilite nei contratti di prestazioni tra l'UFC e le associazioni di categoria.
10 Le richieste di cui ai capoversi 2, 4 e 7 devono essere presentate al più tardi un mese prima della decadenza della presente legge. Le richieste pervenute dopo lo scadere di tale termine non sono prese in considerazione.
11 Il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza gli ambiti culturali sostenuti mediante aiuti finanziari e vi disciplina nel dettaglio le condizioni che danno diritto a tali aiuti. Fissa i criteri di attribuzione dei contributi e le basi di calcolo per gli aiuti finanziari e determina il numero di rate in cui sono versati i contributi di cui al capoverso 2.