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818.102

Legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all'epidemia di COVID-19

(Legge COVID-19)

del 25 settembre 2020 (Stato 1° dicembre 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 101 capoverso 2, 102, 113, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122, 123 e 133 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 20202,

decreta:

1 RS 101

2 FF 2020 5797

Art. 1 Oggetto e principi

1 La presente legge disciplina talune competenze speciali spettanti al Consiglio fe­derale per combattere l'epidemia di COVID‑19 e per far fronte alle ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull'economia e sulle autorità.

2 Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all'epidemia di COVID‑19. Non ne fa uso in particolare se l'obiettivo per­seguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la procedura legislativa ordinaria o d'urgenza.

3 Coinvolge i Cantoni e le associazioni di categoria delle parti sociali nell'ela­borazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze.

4 Informa periodicamente il Parlamento, in modo tempestivo ed esauriente, in merito all'attuazione della presente legge. Consulta previamente le commissioni competenti riguardo alle ordinanze e modifiche di ordinanza in preparazione.

5 In casi urgenti, informa i presidenti delle commissioni competenti. Questi informano senza indugio le loro commissioni.

6 Nel disporre i provvedimenti, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui dati disponibili, raffrontabili nel tempo e tra le regioni, che evidenziano il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, di un incremento della mortalità o di un decorso grave della malattia.

Art. 2 Provvedimenti nel settore dei diritti politici

1 Per agevolare l'esercizio dei diritti politici, il Consiglio federale può prevedere che le domande di referendum debbano essere depositate presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum con il necessario numero di firme ma possano essere prive dell'attestazione del diritto di voto.

2 Se necessario, la Cancelleria federale trasmette le liste delle firme al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.

Art. 3 Provvedimenti nel settore dell'assistenza sanitaria

1 Il Consiglio federale può obbligare fabbricanti, distributori, laboratori nonché strut­ture sanitarie e altre strutture dei Cantoni a notificare le loro scorte di agenti terapeutici, dispositivi di protezione e altro materiale medico importante ai fini dell'as­sistenza sanitaria (materiale medico importante).

2 Per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con materiale medico importante, il Consiglio federale può:

a.
prevedere deroghe alle disposizioni sull'importazione di materiale medico importante;
b.
prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione di attività legate al materiale medico importante o modificare le condizioni di autorizzazione;
c.
prevedere deroghe all'obbligo di omologazione dei medicamenti oppure modificare i requisiti o la procedura di omologazione;
d.
prevedere deroghe alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici nonché alle disposizioni sulla procedura di valutazione della conformità e sull'immissione in commercio di dispositivi di protezione;
e.
acquistare materiale medico importante; in tal caso disciplina il finanziamento dell'acquisto e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni e delle strutture a cui il materiale è consegnato;
f.
prevedere l'attribuzione, la fornitura e la distribuzione di materiale medico importante;
g.
prevedere la commercializzazione diretta di materiale medico importante;
h.
disporre la confisca, contro indennizzo, di materiale medico importante;
i.
obbligare i fabbricanti a produrre materiale medico importante, a priorizzarne o aumentarne la produzione; la Confederazione indennizza i fabbricanti per gli svantaggi economici da questi eventualmente subiti a causa della riorganiz­zazione della produzione.

3 Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere e, f, h e i unicamente nella misura in cui i Cantoni e i privati non siano in grado di garantire l'approvvigionamento.

4 Perché possano mantenere le capacità necessarie per il trattamento dei malati di COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a:

a.
vietare o limitare esami o trattamenti non urgenti dal punto di vista medico;
b.
adottare altri provvedimenti necessari al mantenimento di tali capacità.
5 Può disciplinare l'assunzione delle spese dei test COVID‑19.
Art. 4 Provvedimenti di protezione dei lavoratori

1 Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di la­voro. Se il lavoratore deve interrompere il lavoro a causa di un provvedimento disposto dalle autorità e il datore di lavoro deve comunque continuare a versargli il salario, quest'ultimo ha diritto al rimborso di un importo equivalente conformemente all'articolo 15.

2 Se adotta provvedimenti di cui al capoverso 1, il Consiglio federale ne affida l'esecuzione agli organi esecutivi della legge del 13 marzo 19643 sul lavoro e al­l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Insai) e dispone che i relativi costi d'esecuzione siano finanziati attraverso il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali di cui all'arti­colo 87 della legge federale del 20 marzo 19814 sull'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 5 Provvedimenti nel settore degli stranieri e dell'asilo

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e alla legge del 26 giugno 19986 sull'asilo (LAsi) con riguardo a:

a.
la limitazione dell'entrata in Svizzera degli stranieri e la loro ammissione per un soggiorno, ad eccezione del ricongiungimento familiare di cui agli articoli 42-45 LStrI e dell'entrata dei concubini e dei loro figli;
b.
il prolungamento dei termini legali per:
1.
il ricongiungimento familiare (art. 47 LStrI),
2.
la decadenza dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio (art. 61 LStrI),
3.
il nuovo rilevamento dei dati biometrici dei documenti (art. 59b e 102a LStrI),
4.
la partenza (art. 45 cpv. 2 LAsi e art. 64d LStrI),
5.
il termine dell'asilo (art. 64 LAsi),
6.
la fine dell'ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 4 LAsi);
c.
l'alloggio dei richiedenti l'asilo nei centri della Confederazione e l'esecuzio­ne delle procedure d'asilo e d'allontanamento; in questo contesto il Consiglio federale tiene in debita considerazione la protezione della salute.
Art. 6 Provvedimenti in caso di chiusura delle frontiere

In caso di chiusura delle frontiere, il Consiglio federale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare al meglio la libertà di circolazione dei lavoratori frontalieri e degli abitanti che hanno legami particolari nella zona di confine.

Art. 7 Provvedimenti in ambito giudiziario e processuale

Per garantire il funzionamento della giustizia e il rispetto delle garanzie procedurali costi­tuzionali, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alle leggi federali di procedura civile e amministrativa con riguardo a:

a.
la sospensione, la proroga o la restituzione di termini e scadenze stabiliti dalla legge o dalle autorità;
b.
il ricorso a strumenti tecnici o ausiliari quali videoconferenze e conferenze telefoniche per gli atti procedurali che prevedono la partecipazione di parti, testimoni o terzi, in particolare udienze e audizioni;
c.
la forma e la notificazione di atti scritti, comunicazioni e decisioni, nonché il ricorso a piattaforme d'incanto in linea nella procedura di esecuzione e fallimento.
Art. 8 Provvedimenti nell'ambito delle assemblee di società

Se necessario all'esercizio dei diritti nelle assemblee di società, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino al Codice civile7 e al Codice delle obbligazioni8 con riguardo all'esercizio dei diritti:

a.
per scritto o in forma elettronica;
b.
mediante un rappresentante indipendente.
Art. 9 Provvedimenti in materia di insolvenza

Se necessario per impedire fallimenti di massa e assicurare la stabilità dell'economia e della società svizzere, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge federale dell'11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e al Codice delle obbligazioni10 con riguardo a:

a.
il concordato (art. 293 segg. LEF);
b.
le condizioni, gli effetti e la procedura di una moratoria speciale;
c.
gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale e indebitamento eccessivo.
Art. 10 Provvedimenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento

Il Consiglio federale è autorizzato a esonerare dalla responsabilità per l'obbligazione doganale le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali e i trasportatori per il caso in cui il destinatario o l'importatore, a seguito dei provvedimenti adottati dalla Confederazione in relazione con l'epidemia di COVID-19, divenga insolvibile a causa del fallimento, di una moratoria concordataria o di una palese insolvenza.

Art. 11 Provvedimenti nel settore della cultura

1 La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari le imprese culturali, gli operatori culturali e le organizzazioni culturali amatoriali.

2 A sostegno delle imprese culturali e degli operatori culturali, l'Ufficio federale della cultura (UFC) può concludere con uno o più Cantoni contratti di prestazioni.11 I contributi sono versati alle imprese culturali che ne fanno richiesta a titolo di indennizzo delle perdite e per progetti di ristrutturazione.

3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione finanzia per metà l'indennizzo delle perdite e i progetti di ristrutturazione attuati dai Cantoni sulla base dei contratti di prestazioni.

4 L'associazione Suisseculture Sociale assegna agli operatori culturali che ne fanno richiesta prestazioni in denaro non rimborsabili per coprire le spese di mantenimento immediate cui questi non sono in grado di far fronte. Sulla base di un contratto di prestazioni, per il 2021 la Confederazione mette a disposizione di Suisseculture Sociale un importo massimo di 20 milioni di franchi per il versamento delle prestazioni in denaro.

5 Sulla base del contratto di prestazioni, l'UFC rimborsa Suisseculture Sociale per l'onere amministrativo legato al versamento delle prestazioni in denaro di cui al capoverso 4.

6 Le modalità di versamento delle prestazioni in denaro e le relative basi di calcolo sono disciplinate dal regolamento sui contributi di Suisseculture Sociale. Tale regolamento necessita dell'approvazione dell'UFC.

7 Le associazioni di categoria riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno assegnano alle organizzazioni culturali amatoriali che ne fanno richiesta un'in­dennità per i danni economici causati dalle limitazioni imposte alle manifestazioni. L'indennità ammonta al massimo a 10 000 franchi per organizzazione cul­turale amatoriale. Sulla base di un contratto di prestazioni, per il 2021 la Confederazione mette a disposizione delle associazioni di categoria un importo massimo di 10 mi­lioni di franchi per il versamento delle indennità.

8 Sulla base del contratto di prestazioni, l'UFC rimborsa le associazioni di categoria per l'onere amministrativo legato al versamento delle indennità di cui al capoverso 7.

9 Le modalità di versamento delle indennità alle organizzazioni culturali e le relative basi di calcolo sono stabilite nei contratti di prestazioni tra l'UFC e le associazioni di categoria.

10 Le richieste di cui ai capoversi 2, 4 e 7 devono essere presentate al più tardi un mese prima della decadenza della presente legge. Le richieste pervenute dopo lo scadere di tale termine non sono prese in considerazione.

11 Il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza gli ambiti culturali sostenuti mediante aiuti finanziari e vi disciplina nel dettaglio le condizioni che danno diritto a tali aiuti. Fissa i criteri di attribuzione dei contributi e le basi di calcolo per gli aiuti finanziari e determina il numero di rate in cui sono versati i contributi di cui al capoverso 2.

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° nov. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 12 Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese

1 Se uno o più i Cantoni lo richiedono e finanziano per metà i relativi costi, la Confederazione può sostenere finanziariamente nei casi di rigore le imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi e le aziende turistiche. Un caso di rigore è dato quando la cifra d'affari annuale è inferiore al 60 per cento della cifra d'affari media pluriennale. Sono prese in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive.

2 Il sostegno finanziario è accordato a condizione che l'impresa fosse redditizia o economicamente solida prima dell'epidemia di COVID-19 e non abbia già beneficiato di altri aiuti finanziari della Confederazione. Tra questi non rientrano le indennità per lavoro ridotto, le indennità per perdita di guadagno e i crediti concessi in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 202012 sulle fideiussioni solidali COVID-19.

3 Nei casi di rigore, la Confederazione può accordare alle imprese interessate contributi a fondo perso.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un'ordinanza.

Art. 13 Provvedimenti nel settore dello sport

1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda mutui senza interessi alle società delle leghe professionistiche di calcio e hockey su ghiaccio. I mutui devono essere rimborsati entro 10 anni al più tardi. I beneficiari dei mutui forniscono garanzie riconosciute dalla Confederazione pari al 25 per cento del mutuo.

2 I mutui ammontano al massimo al 25 per cento dei costi d'esercizio della stagione 2018/2019.

3 La Confederazione può concedere retrocessioni a un grado posteriore per i mutui.

4 Il mutuo è accordato a condizione che il beneficiario riduca fino al 20 per cento la massa salariale nel caso in cui non sia in grado di rimborsare il mutuo entro tre anni; le riduzioni salariali attuate nel corso dell'epidemia di COVID-19 sono prese in considerazione.

5 Il Consiglio federale può prevedere mediante ordinanza disposizioni analoghe per altre leghe professionistiche o semiprofessionistiche (pallacanestro, pallamano, uni­hockey, pallavolo). Tiene conto degli aiuti eventualmente già accordati dalla Confederazione.

Art. 14 Provvedimenti nel settore dei media

1 Nel settore dei media il Consiglio federale adotta i seguenti provvedimenti:

a.
la Confederazione assume i costi complessivi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (art. 16 cpv. 4 lett. a della legge del 17 di­cembre 201013 sulle poste); tali costi sono determinati in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020;
b.
la Confederazione partecipa, con 27 centesimi per esemplare, ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa sovraregionale e nazionale;
c.
i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» dell'agenzia di stampa Keystone-ATS relativi ai diritti di utilizzazione per i media elettronici, determinati in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020, sono finanziati, sino a un massimo di 10 milioni di franchi, con la quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata.

2 Il Consiglio federale revoca i provvedimenti al più tardi all'entrata in vigore di una legge federale che prevede misure a favore dei media.

3 Disciplina le condizioni di promozione e la procedura per il calcolo e il versamento dei contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché per l'assunzione dei costi di abbonamento di cui al capoverso 1 lettera c.

4 La riduzione di cui al capoverso 1 lettere a e b è concessa a condizione che l'e­ditore si impegni per scritto nei confronti dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non distribuire dividendi per l'esercizio in questione.

5 L'UFCOM rimborsa i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» direttamente all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Questa detrae tale importo dalle fatture per gli abbonati.

Art. 15 Provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno

1 Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di gua­dagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID‑19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 55 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019.

2 Hanno in particolare diritto all'indennità anche gli indipendenti ai sensi del­l'articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 200014 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:

a.
le persone aventi diritto all'indennità e in particolare il diritto alle indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio;
b.
l'inizio e la fine del diritto all'indennità;
c.
il numero massimo di indennità giornaliere;
d.
l'importo e il calcolo dell'indennità;
e.
la procedura.

4 Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.

5 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all'articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l'estin­zione del diritto e all'articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l'appli­cabilità della procedura semplificata.

Art. 17 Provvedimenti nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giu­gno 198215 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

a.
il diritto all'indennità per lavoro ridotto dei formatori professionali che si occupano di apprendisti e il versamento di tale indennità;
b.16
la non considerazione dei periodi di conteggio a partire dal 1° marzo 2020 nei quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda (art. 35 cpv. 1bis LADI);
c.
il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari;
d.
lo svolgimento della procedura relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al versamento dell'indennità per lavoro ridotto nonché la forma di tale versamento;
e.
il diritto all'indennità per lavoro ridotto dei lavoratori su chiamata con un rapporto di lavoro di durata indeterminata e il versamento di tale indennità;
f. 17
...
g.18
il periodo d'attesa di cui all'articolo 32 capoverso 2 LADI.

15 RS 837.0

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

17 Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

18 Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

Art. 17a19 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto per i redditi modesti

In deroga alla LADI20, l'indennità per lavoro ridotto è determinata come segue:

a.
in caso di occupazione a tempo pieno:
1.
per i redditi mensili sino a 3470 franchi, l'indennità ammonta al 100 per cento della perdita di guadagno computabile,
2.
per i redditi mensili tra 3470 e 4340 franchi, l'indennità ammonta a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale; le perdite di guadagno parziali sono indennizzate proporzionalmente,
3.
per i redditi mensili pari almeno a 4340 franchi, l'indennità è determinata conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LADI;
b.
in caso di occupazione a tempo parziale, il reddito e l'importo minimo dell'indennità per lavoro ridotto sono determinati conformemente alla lettera a in proporzione alla percentuale lavorativa.

19 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° dic. 2020 al 30 giu. 2021 (RU 2020 5821; 2021 153; FF 2020 7713; 2021 285).

20 RS 837.0

Art. 17b21 Preannuncio, durata e concessione retroattiva del lavoro ridotto

1 In deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI22, per il lavoro ridotto non è previsto alcun termine di preannuncio. Il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi. Dal 1° luglio 2021, il lavoro ridotto di durata superiore a tre mesi può essere autorizzato al massimo sino al 31 dicembre 2021. La modifica retroattiva di un preannuncio deve essere chiesta al servizio cantonale entro il 30 aprile 2021.

2 e 3 ...

21 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2021, cpv. 2 e 3 dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

22 RS 837.0

Art. 18 Disposizioni penali

1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente i provvedimenti disposti dal Consiglio federale in virtù degli articoli 3 o 4 e la cui violazione è dichiarata punibile in virtù della presente disposizione.

2 Il Consiglio federale può stabilire quali violazioni di cui al capoverso 1 sono punite con una multa disciplinare fino a 300 franchi e determina l'importo della multa.

Art. 19 Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

2 Fatti salvi i capoversi 3-5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

3 L'articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020.

4 Gli articoli 1 e 17 lettere a-c hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.

5 L'articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.