Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- le condizioni e la procedura di rilascio dell'autorizzazione a effettuare esami citogenetici e genetico-molecolari sull'essere umano;
- b.
- le condizioni e la procedura di rilascio dell'autorizzazione a effettuare depistaggi genetici;
- c.2
- la composizione e l'organizzazione della Commissione federale per gli esami genetici sull'essere umano (Commissione).
2 La presente ordinanza determina inoltre gli esami citogenetici e genetico-molecolari che non sono sottoposti ad autorizzazione.3
2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4917).
