1 Il DEFR determina quali alimenti per animali sono autorizzati e il modo in cui devono essere utilizzati.
2 Esso può vietare l'utilizzazione di determinati additivi e coadiuvanti tecnologici per alimenti per animali, nonché di determinati metodi di trasformazione.80
3 In deroga al principio di cui all'articolo 3 lettera c, esso può autorizzare additivi e coadiuvanti tecnologici per alimenti per animali ottenuti mediante organismi geneticamente modificati, se:
- a.
- non possono essere sostituiti da altre sostanze; e
- b.
- sul mercato non ve ne sono prodotti diversamente.81
4 L'acquisto di alimenti per animali a complemento della base foraggiera dell'azienda è autorizzato. Gli alimenti acquistati devono provenire dalla coltura biologica e possibilmente provenire dalla stessa regione. Per motivi di adeguamento alla rispettiva legislazione dell'Unione europea, il DEFR può prevedere che una parte limitata di alimenti non biologici per animali possa essere acquistata.82
5 L'incorporamento di alimenti provenienti da aziende in conversione è autorizzato in media a concorrenza del 30 per cento della materia secca della razione alimentare di ogni categoria di animali. Quando questi alimenti provengono dall'azienda, questa cifra può essere portata al 60 per cento e quando si tratta di un'azienda in conversione al 100 per cento.83
6 In caso di perdita comprovata di alimenti per animali a causa segnatamente di condizioni atmosferiche eccezionali, il detentore di animali interessato può, previo consenso scritto da parte dell'ente di certificazione, utilizzare per una durata limitata alimenti non biologici, se dimostra in modo credibile all'ente di certificazione che gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficienti. Se regioni intere sono interessate da perdite comprovate di alimenti per animali, l'UFAG può accordare il suo consenso anche per regione.84
7 Le componenti degli alimenti per animali devono essere lasciate allo stato naturale e le tecniche utilizzate nella preparazione degli alimenti essere per quanto possibile in accordo con la natura e consumare poca energia. Gli alimenti per animali non devono contenere tracce di organismi geneticamente modificati o dei loro prodotti derivati, in un tenore maggiore ai limiti superiori fissati per le impurità inevitabili nella legislazione relativa agli alimenti per animali.
8 Gli animali in mandrie transumanti e gli animali estivati possono temporaneamente pascolare su superfici coltivate in modo non biologico. La quantità di foraggio assunta in tale occasione non deve superare il 10 per cento della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca.85
9 La quota degli alimenti per animali non provenienti dalla coltura biologica può raggiungere per i cavalli in pensione il 10 per cento del consumo totale.86