721.100.1
Ordinanza
sulla sistemazione dei corsi d'acqua
(OSCA)
del 2 novembre 1994 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 11 della legge federale del 21 giugno 19911 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA),
ordina:
Sono accordate indennità4 se:
- a.
- il Cantone partecipa alle misure in maniera adeguata;
- b.
- le misure sono necessarie nel pubblico interesse, nonché coordinate con i pubblici interessi di altri settori;
- c.
- le misure si basano su una pianificazione razionale;
- d.
- le misure soddisfano le esigenze tecniche, economiche ed ecologiche;
- e.
- sono soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto federale;
- f.
- la manutenzione successiva è garantita.
1 Le indennità per le opere d'ingegneria idraulica, lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati nonché l'allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:8
- a.
- al potenziale di pericolo e di danno;
- b.
- all'entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.
2 Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se le misure:
- a.
- costano più di 5 milioni di franchi;
- b.
- interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
- c.
- riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
- d.
- richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
- e.
- non erano prevedibili.
3 I contributi ai costi delle misure secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base:
- a.
- al potenziale di pericolo e di danno;
- b.
- al grado di attuazione di un esame completo dei rischi;
- c.
- all'entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.
4 Qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.
5 Non è accordata alcuna indennità per:
- a.9
- misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti che al momento della loro realizzazione:
- 1.
- sono stati edificati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose, e
- 2.
- non erano necessariamente legati a tale ubicazione;
- b.
- misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.
1 Per le indennità di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2 sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano le spese per la progettazione, l'acquisto del terreno, l'esecuzione e la terminazione.
2 Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte nonché i costi che possono essere addossati a terzi che, in modo determinante, sono usufruttuari o responsabili di danni.
1 Il Cantone inoltra la domanda di indennità globali all'UFAM14.
2 La domanda deve contenere informazioni concernenti:
- a.
- gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b.
- le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
- c.
- l'efficacia delle misure.
3 Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.
1 L'UFAM stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.
2 Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:
- a.
- gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
- b.
- la prestazione del Cantone;
- c.
- i sussidi della Confederazione;
- d.
- il controlling.
3 L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.
4 L'UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.
Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.
1 Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego delle indennità e degli aiuti finanziari globali.
2 L'UFAM controlla a campione:
- a.
- l'esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
- b.
- l'impiego dei sussidi federali versati.
1 L'UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
- a.
- non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 7 cpv. 1);
- b.
- cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
4 Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199019 sui sussidi (LSu).
1 Il Cantone inoltra all'UFAM la domanda di indennità nel singolo caso.
2 L'UFAM emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.
1 L'UFAM fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione o stipula a tal fine un contratto con il Cantone.
1bis L'UFAM, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, decide la concessione di indennità superiori a 10 milioni di franchi.24
2 L'UFAM paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.
1 Se, nonostante un'intimazione, la misura per la quale sono stati accordati un'indennità o un aiuto finanziario non è stata eseguita o è stata eseguita dal Cantone solo in modo parziale, l'indennità o l'aiuto finanziario non sono versati o sono ridotti.
2 Se sono stati pagate indennità e il Cantone, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è retta dall'articolo 28 LSu26.
3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
4 Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall'articolo 29 LSu.
Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 7.
1 I Cantoni, prima di decidere su misure edilizie per la protezione contro le piene in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 della legge, sottopongono il progetto, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari, all'UFAM per preavviso.29
2 Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposti per preavviso i progetti che:
- a.
- riguardano le acque sui confini nazionali;
- b.
- hanno ripercussioni sulla protezione contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
- c.
- richiedono un esame dell'impatto sull'ambiente; oppure
- d.
- riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali.
3 Nel caso di altre misure di protezione contro le piene, i Cantoni possono chiedere il preavviso dell'UFAM.
4 Il preavviso dell'UFAM può pure fornire indicazioni sul principio e l'ammontare approssimativo di un'eventuale indennità.
1 Ai fini del preavviso, i Cantoni inoltrano all'UFAM i seguenti documenti:
- a.
- una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani;
- b.
- il preventivo e la ripartizione dei costi;
- c.
- un compendio della situazione di pericolo naturale esistente, dei possibili danni e degli obiettivi di protezione prefissati;
- d.
- i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché alle loro ripercussioni;
- e.
- l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente; e
- f.
- indicazioni sulla compatibilità con il piano direttore e d'utilizzazione.
2 L'UFAM può richiedere altri documenti.
I servizi federali che prevedono misure le quali influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di sostanze solide o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sull'altezza al colmo di piena, o che partecipano al loro finanziamento, chiedono il preavviso dell'UFAM prima di prendere una decisione.
L'UFAM può vietare l'adozione di misure che minacciano la protezione contro le piene o esigere la loro revoca.
L'UFAM promuove la formazione e il perfezionamento professionale delle persone responsabili della protezione contro le piene.
L'UFAM emana direttive segnatamente in materia di:
- a.31
- esigenze e misure per la protezione contro le piene;
- b.
- allestimento di catasti di carte dei pericoli; e
- c.
- allestimento del conteggio riguardante indennità.
L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 200833 sulla geoinformazione.
1 I Cantoni designano le regioni pericolose.
2 …35
3 Nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d'incidenza territoriale tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque secondo l'articolo 36a della legge federale del 24 gennaio 199136 sulla protezione delle acque.37
I Cantoni esaminano periodicamente la situazione di pericolo delle acque nonché l'efficacia delle misure prese per la protezione contro le piene.
I Cantoni provvedono alla necessaria manutenzione delle acque svolta nell'interesse della protezione contro le piene. Ciò facendo, tengono conto delle esigenze ecologiche.
I Cantoni provvedono alla realizzazione e all'esercizio dei sistemi d'allarme necessari per garantire la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione dai pericoli delle acque.
I Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.
1 L'UFAM rileva i dati riguardanti la protezione delle piene. In particolare rileva i profili dei corsi d'acqua.
2 L'UFAM rileva i dati idrologici fondamentali; appronta e gestisce le necessarie stazioni di misurazione. Per quanto consentito dalla sua attività, esso può effettuare lavori idrologici per conto di autorità, società e privati fatturando i costi.38
3 L'UFAM coordina gli inventari dei Cantoni riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene.
4 Tiene un inventario relativo alle misure di protezione contro le piene cui la Confederazione partecipa finanziariamente.
5 Analizza gli eventi dannosi di importanza nazionale.39
1 I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali. Essi:40
- a.41
- tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene (catasto delle opere di protezione);
- b.42
- documentano gli eventi dannosi (catasto degli eventi) e, se necessario, analizzano gli eventi dannosi di maggiore entità;
- c.43
- allestiscono carte dei pericoli e pianificazioni d'emergenza in caso di eventi dannosi e le aggiornano periodicamente;
- d.
- rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione; e
- e.44
- …
- f.
- approntano e gestiscono le stazioni di misurazione necessarie nell'interesse della protezione contro le piene.
2 Tengono conto dei lavori e delle direttive tecniche realizzati dalla Confederazione.
3 Su richiesta, mettono i dati a disposizione dell'UFAM e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata.45
Il regolamento d'esecuzione dell'8 marzo 187946 per la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque nelle regioni elevate è abrogato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1994.