Art. 13
Sono accordate indennità4 se:
- a.
- il Cantone partecipa alle misure in maniera adeguata;
- b.
- le misure sono necessarie nel pubblico interesse, nonché coordinate con i pubblici interessi di altri settori;
- c.
- le misure si basano su una pianificazione razionale;
- d.
- le misure soddisfano le esigenze tecniche, economiche ed ecologiche;
- e.
- sono soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto federale;
- f.
- la manutenzione successiva è garantita.
3 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
4 Nuova espr. giusta il n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
