1
Ordinanza
sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) del 5 aprile 2000 (Stato 6 giugno 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoversi 1, 2 e 4 nonché 39 capoverso 1 della legge del
7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente; visto l'articolo 57 della legge federale del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, ordina: Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina: a. la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all'estero; b. l'utilizzazione del ricavato della tassa per le indennità per il risanamento dei siti contaminati.
Sezione 2: Tassa
Art. 2
Obbligo di pagare la tassa 1
Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.
2
Chiunque esporta rifiuti in vista del loro deposito definitivo deve versare una tassa.
3
Non sottostanno all'obbligo della tassa il deposito di materiali inerti e di rifiuti edili in discariche per materiali inerti e l'esportazione di tali rifiuti in vista del loro deposito definitivo nelle relative discariche.
RU 2000 1398 1 RS
814.01
2 RS
172.010
814.681
Protezione dell'equilibrio ecologico 2
814.681
Art. 3
Aliquota della tassa
1
L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta: a. per le discariche per sostanze residue: a 15 fr./t; b. per le discariche reattore: a 20 fr./t.
2
L'aliquota della tassa sui rifiuti esportati ammonta: a. per il deposito definitivo in discariche sotterranee: a 50 fr./t; b. per il deposito definitivo in altre discariche: a un importo equivalente a quello che sarebbe riscosso nel caso di un deposito definitivo dei rifiuti in una discarica in Svizzera.
Art. 4
Sorgere del credito fiscale Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito definitivo in Svizzera o al momento dell'esportazione.
Art. 5
Dichiarazione della tassa 1
Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono inoltrare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)3, ogni volta entro il 28 febbraio, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell'anno civile precedente.
2
La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l'ammontare della tassa. Essa va compilata su un modulo ufficiale; l'UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.
3
La dichiarazione costituisce la base per stabilire l'ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.
4
Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.
5
Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta dev'essere versato un interesse di mora del cinque per cento all'anno sull'ammontare della tassa dovuta.
Art. 6
Tassazione e termine di pagamento 1
L'UFAM stabilisce l'ammontare della tassa mediante decisione.
2
Il termine di pagamento è di 30 giorni.
3
In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del cinque per cento all'anno.
3
La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Tassa per il risanamento dei siti contaminati 3
814.681
Art. 7
Riscossione posticipata Se l'UFAM ha fissato, per errore, un importo insufficiente per la tassa, esige il pagamento posticipato dell'importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.
Art. 8
Prescrizione 1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.
2
Il termine di prescrizione s'interrompe e decorre da capo: a. quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.
3
Il credito fiscale si prescrive in ogni caso quindici anni dopo la scadenza dell'anno civile in cui è sorto.
Sezione 3: Indennità
Art. 9
Condizioni per le indennità 1
La Confederazione concede ai Cantoni indennità per il risanamento di: a. siti contaminati sui quali sono stati depositati per la maggior parte rifiuti urbani;
b. altri siti contaminati, in quanto i responsabili tenuti al pagamento non possano essere individuati o siano insolventi.
2
Essa concede indennità soltanto se: a. sul sito contaminato non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996;
b. le misure di risanamento sono state avviate dopo il 1° luglio 1997; c. il risanamento soddisfa le prescrizioni dell'ordinanza del 26 agosto 19984 sui siti contaminati (OSiti); d. i costi di risanamento computabili superano i 20 000 franchi; e e. per un sito contaminato giusta il capoverso 1 lettera b sussiste una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato.
3
Essa concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito contaminato, se tale parte soddisfa le condizioni in materia d'indennità.
4 RS
814.680
Protezione dell'equilibrio ecologico 4
814.681
Art. 10
Ammontare delle indennità e costi di risanamento computabili 1
Le indennità ammontano al 40 per cento dei costi di risanamento computabili.
2
Sono considerati costi di risanamento computabili i costi necessari a un'esecuzione economica delle seguenti misure: a. indagine preliminare (art. 7 OSiti5) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti); b. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti); c. decontaminazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti (art. 16 lett. a OSiti); d. prima costruzione di impianti e infrastrutture finalizzati a impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente (art. 16 lett. b OSiti);
e. prima costruzione di impianti e infrastrutture necessari a imporre limitazioni dell'utilizzazione nel caso d'inquinamenti del suolo (art. 16 lett. c OSiti).
Art. 11
Richiesta d'indennità
Il Cantone inoltra all'UFAM una richiesta d'indennità. Essa deve contenere: a. la prova che sono soddisfatte le condizioni giusta l'articolo 9; b. le basi e gli elementi principali del progetto di risanamento (art. 17 OSiti6); c. la valutazione del progetto di risanamento da parte dell'autorità (art. 18 OSiti);
d. i probabili costi di risanamento; e. una valutazione dell'economicità delle misure; f.
un elenco dettagliato dei probabili costi di risanamento computabili.
Art. 12
Assegnazione e versamento delle indennità 1
Se sono soddisfatte le condizioni, l'UFAM assegna un'indennità e ne fissa il probabile ammontare.
2
Esso decide il versamento delle indennità se: a. dispone di un elenco, esaminato dal Cantone, dell'insieme dei costi di risanamento computabili effettivamente sorti; e
b. il ricavato della tassa copre i mezzi necessari.
3
Se il ricavato della tassa non copre tutti i mezzi necessari, al momento del versamento l'UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell'ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all'onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati sono trattati prioritariamente negli anni seguenti.
5 RS
814.680
6 RS
814.680
Tassa per il risanamento dei siti contaminati 5
814.681
Art. 13
Commissione tecnica
1
Per la consulenza dell'UFAM nell'evasione delle richieste d'indennità viene istituita una commissione.
2
Essa valuta le questioni di principio attinenti alla compatibilità ambientale, all'economicità e alla tecnica delle misure di risanamento.
3
Nella commissione sono rappresentati l'UFAM con due membri, i Cantoni con quattro membri e il settore dell'economia con tre membri. L'UFAM assume la presidenza.
4
L'UFAM nomina i membri della commissione e convoca quest'ultima secondo le necessità.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 14
Esecuzione
1
L'esecuzione della presente ordinanza compete all'UFAM.
2
I Cantoni sostengono l'UFAM nell'esecuzione della presente ordinanza. In particolare provvedono a informarlo tempestivamente qualora stabilissero che persone soggette all'obbligo della tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.
Art. 15
Entrata in vigore e prima riscossione della tassa 1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
2
La tassa viene riscossa per la prima volta per l'anno 2001.
Protezione dell'equilibrio ecologico 6
814.681