(art. 127 cpv. 1 e 131 lett. b LInFi)54
1 Il prospetto dell'offerta descrive i diritti legati ai valori mobiliari offerti in permuta, segnatamente i diritti societari, i diritti finanziari e la trasferibilità dei valori mobiliari.
2 Se i valori mobiliari offerti in permuta sono quotati in borsa, il prospetto dell'offerta contiene almeno le seguenti indicazioni:
- a.
- luogo della quotazione;
- b.
- eventuali intenzioni dell'offerente di dequotare i valori mobiliari e i principi della procedura;
- c.
- valori soglia per la pubblicazione delle partecipazioni;
- d.
- gli azionisti importanti, purché l'offerente ne sia a conoscenza;
- e.
- valori soglia per cui subentra l'obbligo di presentare un'offerta;
- f.
- evoluzione dei corsi dei valori mobiliari offerti in permuta durante gli ultimi tre anni.
3 Il prospetto dell'offerta indica ove possono essere ottenuti rapidamente e gratuitamente gli ultimi tre rapporti annuali della società, i cui valori mobiliari sono offerti in permuta, nonché l'ultimo rapporto intermedio.
4 Il prospetto dell'offerta contiene inoltre indicazioni su cambiamenti importanti della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale nonché delle prospettive commerciali della società i cui valori mobiliari sono offerti in permuta, subentrati dopo l'ultimo rapporto annuale o dopo l'ultimo rapporto intermedio. Se non è intervenuto nessun cambiamento di questo genere, il prospetto dell'offerta lo deve attestare espressamente.
5 Il prospetto dell'offerta contiene indicazioni sulle ripercussioni attese di un'offerta riuscita sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società i cui valori mobiliari sono offerti in permuta.
6 In caso di offerta di permuta di valori mobiliari non quotati in borsa o il cui mercato è illiquido, il prospetto dell'offerta deve contenere una valutazione dei valori mobiliari offerti in permuta (art. 46 OInFi-FINMA55).56
7 I valori mobiliari offerti in permuta quotati in una borsa estera, sono considerati «quotati in borsa» ai sensi del presente articolo solo se le condizioni per la quotazione nella borsa estera sono equivalenti a quelle per la quotazione in una borsa svizzera.