1 La banca deve comunicare al suo organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo tutti i grandi rischi e gli altri rischi di credito rilevanti esistenti:
- a.
- trimestralmente, su base individuale;
- b.
- semestralmente, su base consolidata.
2 Le comunicazioni devono essere effettuate sul modulo stabilito dalla FINMA e trasmesse entro sei settimane dalla fine del trimestre o del semestre alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche e alla Banca nazionale svizzera.
3 Per le comunicazioni valgono i seguenti giorni di riferimento:
- a.
- posizione complessiva: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali;
- b.
- fondi propri di base: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali o precedenti.
4 Devono essere comunicati segnatamente:
- a.
- tutti i grandi rischi;
- b.
- tutte le posizioni che, senza l'applicazione della riduzione dei rischi secondo l'articolo 119 capoverso 1, ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili;
- c.
- tutte le posizioni complessive alle quali non si applica alcun limite massimo e che ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili.
5 Devono inoltre essere comunicate ogni anno le 20 posizioni complessive di importo maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, a eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali e governi centrali.
6 Le posizioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere comunicate sotto forma di valori sia prima che dopo l'applicazione della riduzione dei rischi secondo l'articolo 119 capoverso 1.
7 Se un grande rischio concerne un membro degli organi della banca, un partecipante qualificato della banca ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis LBCR o una persona o società loro vicina, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni con gli organi».
8 Se concerne una società del gruppo, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni del gruppo». Devono parimenti essere comunicate le parti della posizione operazioni del gruppo eccettuate dal limite massimo ai sensi degli articoli 111a capoverso 1 e 112 capoverso 2 lettera d.
9 La società di audit esamina i sistemi di controllo interno alla banca implementati per garantire la corretta identificazione e comunicazione dei rischi e valuta l'evoluzione di questi ultimi.