1 Le banche, le infrastrutture del mercato finanziario, gli istituti finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 15 giugno 20187 sugli istituti finanziari e i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20068 sugli investimenti collettivi sono tenuti a fornire alla Banca nazionale dati statistici sulla loro attività.9
2 Ove sia necessario per analizzare l'evoluzione sui mercati finanziari, per ottenere una visione d'assieme del traffico dei pagamenti, per allestire la bilancia dei pagamenti o la statistica delle attività sull'estero, la Banca nazionale può raccogliere dati statistici sull'attività di altre persone fisiche o giuridiche, segnatamente presso istituzioni di emissione di strumenti di pagamento o istituzioni di elaborazione, conteggio e svolgimento del traffico dei pagamenti, presso compagnie di assicurazione, istituzioni della previdenza professionale, società di investimento e società holding.10
3 La Banca nazionale stabilisce in un'ordinanza il contenuto e la periodicità di questi dati; dopo aver consultato le persone tenute a fornire i dati, stabilisce inoltre l'organizzazione e la procedura.