Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- l'accreditamento di organismi che effettuano prove di prodotti, valutano la loro conformità (organismi di valutazione della conformità) o svolgono attività analoghe riguardo a persone, prestazioni di servizi o procedure;
- b.
- la designazione di organismi di valutazione della conformità9, di registrazione e d'omologazione.
2 Per organismi di valutazione della conformità s'intendono gli organismi che effettuano valutazioni della conformità comprese tarature, prove, certificazioni e ispezioni.10
9 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2887). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2887).











