Art. 1 Campo d'applicazione
1 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6
2 Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari.
3 La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.7
4 È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni particolari.8
5 Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.9
5 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).
7 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
8 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
9 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).