934.21
Legge federale
concernente le imprese d'armamento
della Confederazione
(LIAC)
del 10 ottobre 1997 (Stato 1° gennaio 2012)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 64 della Costituzione federale1 (Cost.);2
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 19973,
decreta:
1 Per assicurare l'equipaggiamento dell'esercito, nella misura in cui non competa ai Cantoni, la Confederazione può gestire imprese d'armamento, costituire società anonime di diritto privato o partecipare a tali società.
2 Il Consiglio federale ha la facoltà di costituire società anonime di diritto privato a nome della Confederazione, di acquistare e di cedere partecipazioni in tali società. Esso disciplina i dettagli.
Le imprese d'armamento eseguono le ordinazioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)4 e di terzi nel rispetto dei principi dell'economia di mercato.
1 Le partecipazioni della Confederazione nelle società anonime sono esercitate per mezzo di una società di partecipazione nella forma di una società anonima di diritto privato.
1bis Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della società di partecipazione.5
1ter Il Consiglio d'amministrazione della società di partecipazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale nelle imprese d'armamento. Riferisce annualmente al Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie alla relativa verifica.6
2 …7
3 Una cessione della maggioranza del capitale o dei voti della Confederazione a terzi sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.
1 La Confederazione è rappresentata nel Consiglio d'amministrazione dalla società di partecipazione conformemente ai suoi interessi.
2 La società di partecipazione è rappresentata nei Consigli d'amministrazione delle imprese d'armamento conformemente ai suoi interessi.
1 Le aziende d'armamento esistenti dell'Aggruppamento dell'armamento sono trasformate in società anonime di diritto privato.
2 Gli attivi e i passivi, nonché i diritti e gli obblighi contrattuali delle aziende d'armamento esistenti sono assunti dalla società anonima in osservanza dei principi di valutazione riconosciuti.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
1 La Confederazione assicura l'adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d'armamento attuali, in occasione della loro trasformazione in società anonime.
2 Il Consiglio federale stabilisce le modalità, l'entità e la data della necessaria ricapitalizzazione. L'onere che ne deriva per la Confederazione è registrato nel bilancio e ammortato sull'arco di diversi anni a carico del conto economico.
1 Se il capitale statutario di copertura delle imprese d'armamento aumenta in seguito alla messa a punto degli incartamenti presso la Cassa pensioni della Confederazione, la Confederazione prende a carico tale supplemento di copertura. A questo scopo il DDPS, con l'autorizzazione del Consiglio federale, rilascia una corrispondente dichiarazione di garanzia. Si intendono per messa a punto degli incartamenti le modifiche dell'effettivo degli assicurati e dei campi di dati.
2 In caso di aumento del capitale di copertura secondo il capoverso 1, la Confederazione assicura un'adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d'armamento interessate. Sono determinanti le norme per la presentazione dei conti applicabili alla fine della procedura di messa a punto degli incartamenti. Il Consiglio federale stabilisce le modalità, l'entità e la data della necessaria ricapitalizzazione.
3 L'onere che deriva per la Confederazione dai capoversi 1 e 2 è registrato nel bilancio e ammortato sull'arco di diversi anni a carico del conto economico.
1 Nel momento della trasformazione delle aziende in società anonime, i rapporti di servizio di diritto pubblico del personale delle aziende d'armamento esistenti nell'Aggruppamento dell'armamento sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato.
2 Consultate le associazioni del personale, il Consiglio federale emana un disciplinamento transitorio. Quest'ultimo è valevole al massimo fino al termine del periodo amministrativo in corso.
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 199811