Art. 16 Campo d'applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come prodotti biologici:
- a.
- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, nonché animali da reddito;
- b.
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di ingredienti di origine vegetale e/o animale;
- c.7
- materie prime degli alimenti per animali, alimenti composti per animali e alimenti per animali non compresi nella lettera a e utilizzati per l'alimentazione di animali da compagnia e da reddito in virtù dell'articolo 3 capoverso 4 lettere a e b dell'ordinanza del 26 ottobre 20118 sugli alimenti per animali.
2 Essa si applica anche agli oli essenziali e ai lieviti utilizzati come derrate alimentari o come alimenti per animali.9
2bis Essa si applica anche ai prodotti dell'acquacoltura, non trasformati e trasformati, utilizzati come derrate alimentari o come alimenti per animali.10
3 Essa non si applica agli insetti giusta la legislazione sulle derrate alimentari né ai prodotti della pesca e della caccia.11
6 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).
7 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 687).
9 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).
10 Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 687).
11 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2009 (RU 2009 6317). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 687).
