Art. 1 Principio
1 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (di seguito «prodotti») che sono iscritte nel registro federale sono protette.5
2 Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti conformi al relativo elenco degli obblighi.6
2bis Le derrate alimentari ottenute a partire da prodotti agricoli sono equiparate, in ogni tappa della trasformazione, ai prodotti agricoli trasformati.7
3 Le denominazioni dei vini sono disciplinate dall'ordinanza del 14 novembre 20078 sul vino.9
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).
7 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).
