1 Gli aiuti finanziari sono versati annualmente. Possono essere versati al più presto se e nella misura in cui vi sono spese imminenti.
2 L'UFAS fissa l'importo degli aiuti finanziari:
- a.
- per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d'occupazione e della chiusura dell'esercizio annuale;
- b.
- per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e formazione continua, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto.
3 I documenti corrispondenti devono essere presentati all'UFAS entro tre mesi dalla scadenza dell'anno per il quale sono concessi aiuti finanziari (anno di contribuzione) o dalla conclusione del progetto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
4 Su domanda scritta, l'UFAS può accordare anticipi. Gli anticipi possono essere versati alle strutture di custodia collettiva diurna e alle strutture di custodia parascolastiche solo dopo che i richiedenti hanno presentato all'UFAS una copia dell'autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 197710 sull'affiliazione e hanno comunicato per scritto l'inizio dell'attività o l'aumento dell'offerta.
5 I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare tempestivamente l'UFAS sulle modifiche importanti.