Art. 14 Contributi d'urbanizzazione dei proprietari fondiari
1 L'insieme dei proprietari fondiari assume almeno:
- a.
- il 30 per cento dei costi degli impianti d'urbanizzazione generale;
- b.
- il 70 per cento dei costi degli impianti di raccordo.
2 Per gli impianti ambivalenti, le aliquote dei costi sono calcolate in proporzione alla funzione di raccordo.
3 I Cantoni possono assimilare ai contributi d'urbanizzazione le tasse di raccordo agli impianti d'urbanizzazione generale, sempreché tali tasse siano pagate entro tre anni dall'ultimazione di ogni impianto.
4 I Cantoni possono rinunciare totalmente o parzialmente ai contributi d'urbanizzazione per impianti d'approvvigionamento in energie ed acqua purché sia dimostrato che l'impianto copre i costi d'esercizio e quelli d'urbanizzazione.
4 Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1987 88).