1 Per la durata del mutuo o della fideiussione come anche per il decennio successivo, la Confederazione ha il diritto di prelazione sui fondi acquistati con il suo aiuto.
2 Inoltre, la Confederazione ha il diritto di compera su tali fondi in quanto essi siano sottratti alla loro destinazione oppure non siano stati urbanizzati o edificati entro 10 anni dal momento dell'acquisto pur sussistendo un fabbisogno di abitazioni. Se la sottrazione alla destinazione avviene nell'interesse pubblico oppure se non vi è più fabbisogno d'abitazioni, invece di far uso del diritto di compera, la Confederazione può ordinare il rimborso dei mutui, compresi gli interessi. Il diritto di compera dura 15 anni dalla data in cui l'aiuto della Confederazione è stato concesso.
3 L'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di compera avviene al prezzo di costo aumentato del plusvalore del capitale proprio; il Consiglio federale disciplina il calcolo del plusvalore.
4 Il diritto di prelazione e quello di compera devono essere menzionati al registro fondiario come limitazione di diritto pubblico della proprietà. Essi possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni, come anche agli imprenditori e alle organizzazioni che si occupano della costruzione d'abitazioni d'utilità pubblica. Alle condizioni da definire nelle prescrizioni d'esecuzione l'ufficio federale competente può rinunciare al diritto di compera.
5 Le presenti disposizioni reggono per analogia i rapporti di diritto di superficie.
6 I fondi acquistati mediante l'aiuto della Confederazione non possono essere gravati da pegno immobiliare senza la sua approvazione.
7 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.