Art. 1 Principi della promozione
1 Nell'ambito della promozione, occorre badare alla qualità edilizia e al valore d'uso dell'alloggio, nonché alla qualità dell'ubicazione. Occorre prendere in considerazione in particolare le dimensioni dell'alloggio, la dotazione, l'arredabilità, le infrastrutture e la funzionalità dei locali, nonché le infrastrutture comuni e gli spazi esterni.
2 In caso di rinnovo, le particolarità delle vecchie costruzioni devono essere adeguatamente prese in considerazione.
3 Gli edifici di abitazione che garantiscono un consumo razionale ed economico di energia e che rispettano i principi di sviluppo sostenibile del quartiere beneficiano prioritariamente della promozione.
4 Per gli edifici di abitazione esposti a immissioni eccessive non è accordato alcun aiuto federale.