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842

Legge federale
che promuove un'offerta di alloggi a pigioni
e prezzi moderati

(Legge sulla promozione dell'alloggio, LPrA)

del 21 marzo 2003 (Stato 1° gennaio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 108 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20022,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1 La presente legge si prefigge di promuovere gli alloggi destinati alle economie domestiche a basso reddito nonché l'accesso alla proprietà di abitazioni.

2 In particolare essa intende tener conto degli interessi delle famiglie, dei nuclei monoparentali, dei disabili, degli anziani bisognosi e delle persone in formazione.

Art. 2 Promozione dell'alloggio

1 La Confederazione promuove la costruzione, il rinnovo e l'acquisto di alloggi a pigioni e prezzi moderati e sostiene l'attività delle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.

2 Essa sostiene forme innovative di costruzione e abitazione, come pure il rinnovo degli insediamenti.

Art. 3 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica a tutti i tipi di alloggi, segnatamente alle abitazioni in locazione e in proprietà e alle case unifamiliari.

2 Essa non si applica alle residenze secondarie e di vacanza.

Art. 4 Definizioni

1 Per «alloggio» s'intende l'insieme dei locali che fungono durevolmente da abitazione.

2 Per «organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni» s'intendono gli operatori che svolgono un'attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni, le loro organizzazioni mantello, le centrali d'emissione, gli istituti di fideiussione ipotecaria e altre istituzioni che si adoperano per promuovere abitazioni a pigioni e prezzi moderati.

3 È ritenuta «di utilità pubblica» un'attività che non ha scopo lucrativo e che serve a coprire il fabbisogno di alloggi a pigioni e prezzi moderati.

Art. 5 Principi della promozione

La promozione si basa su:

a.
un uso parsimonioso di risorse quali il suolo e l'energia;
b.
un'elevata qualità edilizia e un'elevata funzionalità dell'alloggio;
c.
un'organizzazione dell'alloggio e dell'ambiente circostante attenta alle esigenze delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;
d.
una composizione sociale equilibrata degli abitanti.
Art. 6 Fabbisogno e priorità

1 Nei limiti dei crediti stanziati, la promozione avviene in funzione del fabbisogno dimostrato di alloggi a pigioni e prezzi moderati.

2 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3 può definire priorità secondo le esigenze del mercato dell'alloggio.

3 Nuova espr. giusta il n. I 24 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 8 Limiti dei costi

1 La costruzione, il rinnovo e l'acquisto di alloggi soggiacciono a limiti di costi. I locali secondari sono adeguatamente considerati.

2 L'Ufficio federale delle abitazioni (Ufficio federale) stabilisce i limiti dei costi.

Art. 9 Obbligo d'informare

1 Le persone che chiedono od ottengono l'aiuto federale devono fornire le informazioni necessarie secondo l'articolo 11 capoversi 2 e 3 della legge federale del 5 ottobre 19904 sui sussidi.

2 In caso di violazione dell'obbligo d'informare, sono applicabili le sanzioni di diritto amministrativo previste nell'articolo 40 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.

Sezione 2: Abitazioni a pigioni moderate

Art. 10 Principio

La Confederazione promuove l'offerta di abitazioni a pigioni moderate per persone economicamente o socialmente sfavorite.

Art. 11 Strumenti

Ai fini della promozione sono impiegati:

a.
mutui senza interessi o a saggi d'interesse favorevoli;
b.
fideiussioni.
Art. 125 Mutui senza interessi o a saggi d'interesse favorevoli

1 L'Ufficio federale può versare mutui ai proprietari di abitazioni in locazione e ai titolari di un diritto di superficie su abitazioni in locazione, se:

a.
i proprietari dispongono di una determinata somma di capitale proprio;
b.
le pigioni sono fissate di regola per tutto l'immobile in base ai costi.

2 È accordata l'esenzione dagli interessi o una riduzione degli stessi se:

a.
il reddito e la sostanza dei locatari non superano determinati limiti;
b.
le abitazioni in locazione sono occupate adeguatamente.

3 Il Consiglio federale stabilisce:

a.
l'ammontare del capitale proprio necessario;
b.
i costi immobiliari computabili;
c.
i limiti determinanti di reddito e di sostanza dei locatari;
d.
il numero minimo di occupanti per i diversi tipi d'abitazione.

4 I mutui devono essere garantiti da pegno immobiliare.

5 Essi devono essere ammortati.

5 L'applicazione di questo art. é sospesa fino al 31 dic. 2008 giusta n. I 14 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

Art. 14 Obbligo di riversare la riduzione degli interessi

I proprietari e i titolari di un diritto di superficie sono obbligati a riversare ai locatari, diminuendo le pigioni, la riduzione dei costi immobiliari conseguita grazie all'ottenimento di mutui senza interessi o a saggi d'interesse favorevoli.

Art. 16 Calcolo dei mutui

1 I mutui sono accordati sotto forma di importi forfettari in funzione della grandezza dell'abitazione.

2 L'Ufficio federale determina l'ammontare degli importi forfettari.

3 Per gli alloggi esistenti ci si fonda sull'entità del rinnovo. Non possono però essere superati gli importi forfetari secondo il capoverso 1.

Art. 17 Calcolo della riduzione degli interessi

1 La riduzione degli interessi sui mutui è calcolata in modo da ottenere la diminuzione voluta delle pigioni.

2 L'Ufficio federale può adeguare il saggio d'interesse alla situazione economica e all'evoluzione generale dei redditi.

Art. 18 Fideiussioni

1 L'Ufficio federale può garantire mutui ipotecari di grado posteriore se i proprietari dispongono di una determinata somma di capitale proprio.

2 La pigione è stabilita in base ai costi immobiliari.

Art. 19 Durata dell'aiuto federale

1 L'aiuto federale è accordato per 25 anni al massimo.

2 Se, per lungo tempo, la riduzione degli interessi sui mutui non è più chiesta, l'Ufficio federale può esigere che, entro un termine adeguato, il finanziamento sia convertito e l'aiuto federale soppresso.

3 Su domanda e con il consenso dell'Ufficio federale, è possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale se i mutui sono stati rimborsati e la Confederazione è stata liberata dalla fideiussione.

Art. 20 Mantenimento della destinazione

1 Gli alloggi che fruiscono delle misure di promozione devono essere utilizzati unicamente a scopo abitativo per tutta la durata dell'aiuto federale (divieto di cambiamento della destinazione).

2 A garanzia del mantenimento della destinazione, la Confederazione gode durante questo periodo di un diritto di compera e di prelazione per un ammontare pari al valore di reddito che può essere conseguito con una locazione conforme alla destinazione.

3 Il divieto di cambiamento della destinazione nonché il diritto correlato di compera e di prelazione sono menzionati a registro fondiario quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

4 I diritti di compera e di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.

Art. 21 Realizzazione forzata

La realizzazione forzata di un oggetto in locazione che fruisce delle misure di promozione pone fine all'aiuto federale.

Sezione 3: Abitazioni in proprietà a prezzi moderati

Art. 22 Principio

La Confederazione promuove la costruzione, il rinnovo e l'acquisto di abitazioni in proprietà a prezzi moderati.

Art. 23 Strumenti

Ai fini della promozione sono impiegati:

a.
mutui senza interessi o a saggi d'interesse favorevoli;
b.
fideiussioni al regresso.
Art. 246 Mutui senza interessi o a saggi d'interesse favorevoli

1 L'Ufficio federale può accordare per abitazioni in proprietà mutui garantiti da pegno immobiliare.

2 I mutui sono accordati sotto forma di importi forfettari.

3 Essi devono essere ammortati.

4 L'Ufficio federale determina gli importi forfettari.

6 L'applicazione di questo art. é sospesa fino al 31 dic. 2008 giusta n. I 14 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

Art. 25 Calcolo della riduzione degli interessi

1 La riduzione degli interessi sui mutui è calcolata in modo che vi sia una diminuzione sostanziale dei costi d'abitazione per i gruppi d'abitanti interessati.

2 L'Ufficio federale può adeguare il saggio d'interesse alla situazione economica e all'evoluzione generale dei redditi.

Art. 26 Fideiussioni al regresso

1 L'Ufficio federale può concedere fideiussioni al regresso per garantire fideiussioni di istituti di fideiussione ipotecaria, se esse servono ad assicurare il finanziamento di abitazioni in proprietà a prezzi moderati.

2 Se l'istituto di fideiussione ipotecaria garantisce anche anticipi, la fideiussione al regresso copre anche questi ultimi.

3 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione adeguata dei rischi fra gli istituti di fideiussione ipotecaria e la Confederazione.

Art. 27 Beneficiari dell'aiuto federale

1 L'aiuto federale è versato ai proprietari.

2 Sono equiparati ai proprietari i titolari di altri diritti reali o personali che conferiscono un diritto d'abitazione equivalente a quello derivante dalla proprietà.

Art. 28 Condizioni per ottenere l'aiuto federale

1 Mutui o fideiussioni al regresso sono accordati se il proprietario:

a.
dispone di una determinata somma di capitale proprio;
b.
dispone di un reddito tale da garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento dei mutui ipotecari;
c.
si serve dell'alloggio di regola per uso proprio e lo occupa adeguatamente;
d.
possiede una sostanza non superiore a un determinato limite.

2 In caso di mutuo, il reddito del proprietario non può inoltre superare un determinato limite.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Esso stabilisce in particolare:

a.
l'ammontare del capitale proprio necessario;
b.
l'occupazione minima delle abitazioni;
c.
i limiti di reddito e di sostanza;
d.
le condizioni alle quali è consentita in via eccezionale la locazione.
Art. 30 Durata dell'aiuto federale

1 L'aiuto federale è accordato per 25 anni al massimo.

2 Su domanda e con il consenso dell'Ufficio federale, è possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale se i mutui sono stati rimborsati e la Confederazione è stata liberata dalla fideiussione al regresso.

Art. 31 Mantenimento della destinazione

1 Le abitazioni in proprietà che fruiscono delle misure di promozione devono essere utilizzate unicamente a scopo abitativo per tutta la durata dell'aiuto federale.

2 A garanzia del mantenimento della destinazione, il divieto di cambiamento della destinazione e la limitazione del diritto d'alienazione sono menzionati a registro fondiario quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

Art. 32 Realizzazione forzata

La realizzazione forzata di un oggetto in proprietà che fruisce delle misure di promozione pone fine all'aiuto federale.

Sezione 4: Organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni

Art. 33 Principio

1 La Confederazione promuove l'attività di organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni al fine di coprire il fabbisogno di alloggi a pigioni e prezzi moderati.

2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime che tali organizzazioni devono soddisfare quanto a definizione e garanzia dello scopo, gestione, presentazione dei conti e statuti.

Art. 34 Strumenti

Ai fini della promozione sono impiegati:

a.
fideiussioni per prestiti in obbligazioni di centrali d'emissione di utilità pubblica;
b.
fideiussioni al regresso per ipoteche di grado posteriore;
c.
mutui senza interessi o a saggi d'interesse favorevoli;
d.
partecipazioni al capitale.
Art. 35 Fideiussioni

L'Ufficio federale può garantire i prestiti in obbligazioni di centrali d'emissione di utilità pubblica che, con i fondi raccolti, accordano mutui per la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati a:

a.
operatori che svolgono un'attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni;
b.
associazioni di proprietari costituite a fini di utilità pubblica che adempiono le norme di cui all'articolo 28 capoverso 1.
Art. 36 Fideiussioni al regresso

1 L'Ufficio federale può accordare fideiussioni al regresso per garantire fideiussioni di istituti di fideiussione ipotecaria, se esse servono ad assicurare il finanziamento di abitazioni a pigioni moderate di operatori che svolgono un'attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni.

2 Le fideiussioni al regresso sono accordate se tali enti dispongono di una determinata somma di capitale proprio.

3 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione adeguata dei rischi fra gli istituti di fideiussione ipotecaria e la Confederazione e fissa l'ammontare del capitale proprio necessario.

Art. 37 Mutui senza interessi o a saggi d'interesse favorevoli a organizzazioni mantello

1 L'Ufficio federale può mettere risorse finanziarie a disposizione di organizzazioni mantello di operatori che svolgono un'attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni, affinché tali organizzazioni possano accordare mutui senza interessi o a saggi d'interesse favorevoli ai committenti di utilità pubblica che costruiscono o rinnovano alloggi a pigioni e prezzi moderati.

2 Il Consiglio federale disciplina le modalità.

Art. 38 Partecipazioni al capitale

L'Ufficio federale può partecipare in casi eccezionali al capitale di organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.

Art. 39 Controllo

1 L'Ufficio federale controlla regolarmente l'attività delle organizzazioni mantello, delle centrali d'emissione, degli istituti di fideiussione ipotecaria e delle altre istituzioni.

2 Tali organismi sono tenuti a riferire all'Ufficio federale, in particolare sull'efficacia della loro attività.

Sezione 5: Ricerca

Art. 41 Promozione della ricerca

1 Nei limiti dei crediti stanziati, l'Ufficio federale può promuovere la ricerca nel settore dell'alloggio. Essa deve servire in particolare ad aumentare la trasparenza del mercato e a elaborare le basi per migliorare l'offerta di alloggi e l'habitat.

2 L'Ufficio federale può:

a.
conferire mandati di studio a istituzioni e specialisti competenti in materia;
b.
partecipare finanziariamente a progetti di ricerca;
c.
promuovere progetti esemplari a carattere innovativo e ecologicamente sostenibile.

3 Esso può collaborare con organizzazioni internazionali.

Art. 42 Obbligo d'informare

1 Per quanto sia necessario alla ricerca e non vi si opponga alcun interesse preponderante privato o pubblico, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico sono obbligate a fornire entro un termine adeguato e gratuitamente informazioni veritiere.

2 Nel raccogliere le informazioni occorre badare a procurare alle persone tenute a fornirle il minimo di inconvenienti possibile.

Sezione 6: Finanziamento ed emolumenti

Art. 43 Approntamento delle risorse finanziarie

L'Assemblea federale decide mediante decreto federale semplice crediti d'impegno a termine per:

a.
mutui senza interessi e a saggi d'interesse favorevoli secondo gli articoli 11 lettera a, 23 lettera a e 34 lettera c, nonché partecipazioni al capitale secondo l'articolo 34 lettera d;
b.
fideiussioni e fideiussioni al regresso secondo gli articoli 11 lettera b, 23 lettera b e 34 lettere a e b.
Art. 44 Emolumenti

1 Per decisioni e prestazioni in virtù della presente legge possono essere riscossi emolumenti.

2 Il Consiglio federale stabilisce le tariffe degli emolumenti.

Art. 45 Esenzione dagli emolumenti

1 Le menzioni nel registro fondiario previste dalla presente legge e le relative modifiche sono esenti da emolumenti.

2 Non possono essere riscossi emolumenti per estratti del registro fondiario e del registro di commercio di cui l'Ufficio federale necessita per adempiere i suoi compiti.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 46 Competenze

1 Il Consiglio federale emana le disposizione d'esecuzione.

2 L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

3 Esso coordina ed armonizza l'esecuzione con l'attività dei Cantoni, dei Comuni e delle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.

Art. 47 Delega di compiti d'esecuzione; mandati di prestazione

1 L'Ufficio federale può delegare compiti inerenti all'esecuzione della presente legge a organizzazioni mantello, centrali d'emissione, istituti di fideiussione ipotecaria e altre istituzioni idonee.

2 La delega di compiti d'esecuzione avviene mediante mandati di prestazione.

3 I mandati di prestazione definiscono:

a.
genere, entità e indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dagli enti incaricati;
b.
le modalità di presentazione di un rapporto periodico, del controllo di qualità, dell'allestimento del preventivo e della presentazione dei conti.
Art. 48 Valutazione

Il Consiglio federale provvede affinché le misure adottate in virtù della presente legge siano valutate scientificamente. Una volta terminata la valutazione, il DEFR riferisce al Consiglio federale e presenta proposte per il seguito.

Art. 49 Commissione federale dell'abitazione

1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale dell'abitazione (Commissione). Ne nomina i membri assicurando una rappresentanza paritetica delle cerchie interessate.

2 La Commissione:

a.
fornisce consulenza al Consiglio federale nelle questioni riguardanti l'alloggio;
b.
segue le ripercussioni della presente legge;
c.
osserva l'evoluzione del mercato dell'alloggio;
d.
presenta al Consiglio federale e al DEFR proposte di modifiche di legge e misure d'esecuzione.

3 La segreteria della Commissione è tenuta dall'Ufficio federale.

Art. 50 Protezione dei dati

1 L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazioni allo scopo di verificare se vi è diritto all'aiuto federale. Il sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione su misure dell'assistenza sociale.

2 L'Ufficio federale può comunicare ad altre autorità federali, cantonali e comunali nonché a scuole universitarie e istituti finanziari solo i dati necessari all'esecuzione della presente legge. Il richiedente deve provare tale necessità. I dati personali degni di particolare protezione non possono essere comunicati senza il consenso dell'interessato.

3 I dati personali che non sono degni di particolare protezione possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo.

4 Il Consiglio federale disciplina in particolare la gestione del sistema d'informazioni, la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie di dati da rilevare nonché la loro durata di conservazione, l'autorizzazione per l'accesso e il trattamento e la sicurezza dei dati.

Art. 51 Sanzioni di diritto amministrativo

1 L'assegnazione o il versamento dell'aiuto federale è rifiutato a chiunque induca in errore o tenti di indurre in errore l'autorità fornendo indicazioni inesatte o alterando o dissimulando i fatti; le prestazioni già fornite devono essere restituite.

2 Chi viola il capoverso 1 o gli articoli 37 e 38 della legge federale del 5 ottobre 19907 sui sussidi può essere escluso dalla concessione degli aiuti federali secondo la presente legge o secondo altri atti normativi della Confederazione o dall'aggiudicazione di lavori della Confederazione.

Art. 52 Disposizioni penali

Ai delitti, al conseguimento fraudolento di un profitto e al perseguimento penale si applicano gli articoli 37-39 della legge federale del 5 ottobre 19908 sui sussidi.

Art. 53 Misure straordinarie

Se il beneficiario dell'aiuto federale non è più in grado di soddisfare gli impegni finanziari, l'Ufficio federale può rinunciare in tutto o in parte al rimborso dei mutui e onorare anticipatamente le fideiussioni escludendo il suo diritto di regresso quale garante, se in tal modo i rischi per la Confederazione vengono nel complesso ridotti.

Sezione 8: Procedura e rimedi giuridici

Art. 54 Controllo delle pigioni

1 Per tutta la durata dell'aiuto federale, l'Ufficio federale controlla le pigioni negli immobili che beneficiano delle misure di promozione secondo la sezione 2.

2 I locatari possono chiedere in ogni momento una verifica. L'Ufficio federale cerca di indurre le parti a un accordo. Se le parti non si accordano, l'Ufficio federale emana una decisione formale.

3 La procedura davanti all'Ufficio federale è gratuita; in caso di procedura intentata sconsideratamente, le spese procedurali possono essere messe totalmente o parzialmente a carico della parte temeraria.

4 Per la verifica delle spese accessorie sono competenti le autorità di conciliazione secondo il Codice delle obbligazioni9.

Art. 56 Protezione giuridica

1 Le decisioni di istituti di fideiussione ipotecaria, organizzazioni mantello e altre istituzioni sono impugnabili mediante ricorso all'Ufficio federale.

2 ...11

3 Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sulla procedura federale.

11 Abrogato dal n. 116 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 59 Disposizioni transitorie

1 Le domande presentate in virtù della legge federale del 4 ottobre 197415 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) e per le quali prima dell'entrata in vigore della presente legge non era stata emanata alcuna decisione sull'assegnazione di aiuti federali sono trattate conformemente al nuovo diritto.

2 L'aiuto federale secondo la presente legge può essere accordato, su domanda, anche per abitazioni la cui costruzione è iniziata dopo il 1° gennaio 2003.

3 Ai mandati di ricerca conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge è applicabile la LCAP.

4 La Commissione federale per la costruzione di abitazioni di cui all'articolo 55 LCAP è sostituita, con l'entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione federale dell'abitazione di cui all'articolo 49 della presente legge.

5 Con l'entrata in vigore della presente legge, le prescrizioni sul controllo delle pigioni di cui all'articolo 54 sono applicabili anche alle controversie giudicate secondo la LCAP. Le controversie riguardanti le spese accessorie, ancora pendenti all'entrata in vigore della presente legge, sono giudicate dall'Ufficio federale.

6 Nell'ambito di risanamenti finanziari, la Confederazione può onorare anticipatamente le fideiussioni che ha accordato in virtù della LCAP per immobili locativi e rinunciare quale garante al diritto di regresso se:

a.
tale rinuncia riduce nel complesso i rischi per la Confederazione;
b.
altri creditori interessati rinunciano in misura considerevole ai loro crediti;
c.
il proprietario investe nuovi mezzi per il finanziamento.
Art. 61 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 200317

17 DCF del 19 ago. 2003.