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832.102

Ordinanza
sull'assicurazione malattie

(OAMal)

del 27 giugno 1995 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visto l'articolo 96 della legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie (LAMal);
visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici (LATer);
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,5

ordina:

1 RS 830.1

2 RS 832.10

3 RS 812.21

4 RS 172.010

5 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Titolo 1: Obbligo d'assicurazione

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Persone tenute ad assicurarsi

Art. 1 Obbligo d'assicurazione

1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero6 (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all'articolo 3 LAMal7.

2 Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:

a.8
gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale del 16 dicembre 20059 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)10, valevole almeno tre mesi;
b.11
gli stranieri esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di soggiorno di breve durata valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;
c.12
le persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera conformemente all'articolo 18 della legge del 26 giugno 199813 sull'asilo (LAsi), le persone cui è stata concessa la protezione provvisoria secondo l'articolo 66 LAsi nonché le persone, per le quali è stata decisa l'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 83 LStrI;
d.14
le persone che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell'articolo 95a capoverso 1 LAMal;
e.16
le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 200117 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, menzionati nell'articolo 95a capoverso 2 LAMal;
ebis.18
le persone che risiedono in uno Stato con il quale sussiste un accordo di sicurezza sociale e che, in virtù di tale accordo, sono soggette all'assicurazione svizzera;
f.19
le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo AELS, valevole almeno tre mesi;
g.20
le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un periodo inferiore ai tre mesi e che conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone o all'Accordo AELS non necessitano di un permesso di dimora, sempre che per i trattamenti in Svizzera non dispongano di una copertura assicurativa equivalente.

6 RS 210

7 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.

8 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627).

9 RS 142.20

10 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

11 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627).

12 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627).

13 RS 142.31

14 Introdotta dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

15 RS 0.142.112.681

16 Introdotta dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

17 RS 0.632.31

18 Introdotta dalla cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

19 Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).

20 Introdotta dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075).

Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione

1 Non sono soggetti all'obbligo d'assicurazione:

a.21
gli agenti della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all'assicurazione militare ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera b numeri 1 a 722 e dell'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 199223 sull'assicurazione militare (LAM);
b.
le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura;
c.24
le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone25 e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS26 e del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato in ragione della loro attività lucrativa in tale Stato;
d.27
le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione estera contro la disoccupazione;
e.28
le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma:
1.
in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II hanno diritto a una rendita in uno Stato membro dell'Unione europea,
2.
in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K hanno diritto a una rendita islandese o norvegese,
3.
in virtù della Convenzione del 9 settembre 202129 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera (Convenzione con il Regno Unito) hanno diritto a una rendita britannica;
f.30
le persone che sono incluse nell'assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c, d o e quali suoi familiari e hanno diritto all'assistenza reciproca in materia di prestazioni o beneficiano di una copertura equivalente per le cure in Svizzera;
g.31
le persone che sono incluse nell'assicurazione malattie estera di una persona quali suoi familiari e hanno diritto all'assistenza reciproca in materia di prestazioni.

2 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell'obbligo di assicurazione, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.32

3 ...33

4 A domanda, sono esentate dall'obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell'ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l'intera durata di validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.34 La domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall'obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l'esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.35

4bis ...36

5 Su domanda, sono esentati dall'obbligo d'assicurazione i lavoratori distaccati in Svizzera non tenuti a pagare i contributi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale come pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2, se il datore di lavoro provvede affinché durante l'intera durata di validità dell'esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal per le cure in Svizzera. Questa norma si applica per analogia ad altre persone non tenute a pagare contributi dell'AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera in virtù di un'autorizzazione prevista da una convenzione internazionale. L'interessato e il suo datore di lavoro non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione.37

6 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, purché possano esservi esentate conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Svizzera.38

7 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o l'Accordo AELS, purché durante l'intera validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.39

8 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.40

21 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

22 Ora: art. 1a cpv. 1 lett. b n. 1-6.

23 RS 833.1

24 Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1633). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

25 RS 0.142.112.681

26 RS 0.632.31

27 Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).

28 Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1633). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

29 RS 0.831.109.367.2

30 Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1633). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249).

31 Introdotta dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249).

32 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).

33 Abrogato dalla cifra I dell'O del 22 mag. 2002, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).

34 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249).

35 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3139). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).

36 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

37 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).

38 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).

39 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).

40 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).

Art. 3 Frontalieri

1 A loro domanda vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere d-ebis nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.41

2 Sono considerati familiari il coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non hanno ancora compiuto i 25 anni.

41 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

Art. 4 Lavoratori distaccati all'estero

1 Rimangono soggetti all'assicurazione obbligatoria in Svizzera i lavoratori distaccati all'estero, come pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 che l'accompagnano, se:

a.
erano assicurati d'obbligo in Svizzera immediatamente prima di essere distaccati all'estero e
b.
lavorano per conto di un datore di lavoro che ha il domicilio o la sede in Svizzera.

2 Per i familiari, l'obbligo d'assicurazione decade se esercitano all'estero un'attività lucrativa che implica l'assoggettamento a un'assicurazione malattie obbligatoria.

3 L'assicurazione obbligatoria si protrae per due anni. A domanda, l'assicuratore la protrae per sei anni in tutto.

4 Per le persone considerate distaccate all'estero ai sensi di una convenzione internazionale di sicurezza sociale, la protrazione dell'assicurazione corrisponde alla durata autorizzata da questa convenzione. La stessa regola è applicabile alle altre persone che, in base a siffatta convenzione, sono soggette alla legislazione svizzera durante un soggiorno temporaneo all'estero.

Art. 5 Persone che soggiornano all'estero al servizio di una collettività pubblica

1 Le seguenti persone e i loro familiari che le accompagnano, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2, sono soggetti all'assicurazione obbligatoria:

a.
gli agenti federali del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), sottoposti a un regime di mutazioni;
b.
gli agenti federali del DFAE o di un altro Dipartimento che lavorano all'estero;
c.
le persone che lavorano all'estero per conto di altre collettività o istituti svizzeri di diritto pubblico.

2 Per i familiari, l'obbligo d'assicurazione decade se esercitano all'estero un'attività lucrativa che implica l'assoggettamento a un'assicurazione malattie obbligatoria.

3 Il personale reclutato sul posto non è soggetto all'assicurazione obbligatoria.

Art. 642 Persone beneficiarie di privilegi in virtù del diritto internazionale43

1 Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e c della legge del 22 giugno 200744 sullo Stato ospite, ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all'obbligo d'assicurazione. Essi sono soggetti all'assicurazione svizzera se ne fanno espressa domanda.

2 I domestici privati delle persone beneficiarie menzionate nel capoverso 1 sono soggetti all'assicurazione obbligatoria se non sono assicurati nello Stato del datore di lavoro o in uno Stato terzo. Il DFAE regola le modalità di applicazione di questa disposizione.

3 Le persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso beneficiari istituzionali secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k della legge sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall'obbligo d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo competente del loro beneficiario istituzionale precedente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione.45

4 Le persone assicurate insieme a una persona secondo i capoversi 1 o 3 presso l'assicurazione malattie di un beneficiario istituzionale secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k della legge sullo Stato ospite e che non fruiscono personalmente di privilegi o immunità sono, a domanda, esentate dall'obbligo d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo competente del beneficiario istituzionale che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione.46

42 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

43 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

44 RS 192.12

45 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

46 Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

Sezione 2: Inizio e fine dell'assicurazione

Art. 6a47 Dati del formulario d'affiliazione

1 Gli assicuratori possono domandare nel formulario d'affiliazione soltanto i dati necessari per l'adesione all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o per il cambiamento dell'assicuratore.

2 Il formulario d'affiliazione non deve contenere nessun dato, nessuna indicazione o qualsivoglia correlazione con le assicurazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 248 LAMal o con l'assicurazione facoltativa delle indennità giornaliere ai sensi degli articoli 67-77 LAMal.

3 Gli assicuratori possono trattare i dati personali soltanto per i compiti previsti nella LAMal.

47 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

48 [RU 1995 1328. RU 2015 5137 all. n. 2]. Dal 1° gen. 2016 vedi l'art. 2 cpv. 2 della LF del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (RS 832.12).

Art. 7 Casi particolari49

1 I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia dalla data dell'affiliazione.50

2 Gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b devono essere assicurati a partire dalla loro entrata in Svizzera.51

2bis Le persone sprovviste di permesso di dimora di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera g devono essere assicurate dal momento dell'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera. Anche in caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia il giorno in cui comincia l'attività lucrativa.52

3 Per le persone di cui ai capoversi 1 e 2, l'assicurazione cessa il giorno per il quale la partenza dalla Svizzera è stata notificata al competente ufficio del controllo degli abitanti, in ogni caso il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o alla morte dell'assicurato.

3bis Per le persone di cui al capoverso 2bis, l'assicurazione cessa il giorno della fine dell'attività lucrativa in Svizzera, ma al più tardi il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o alla morte dell'assicurato.53

4 I frontalieri e i loro familiari che desiderano essere soggetti all'assicurazione svizzera (art. 3 cpv. 1) devono assicurarsi entro tre mesi dall'inizio della validità del permesso di frontaliero. Se l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dalla data della validità del permesso. In caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia dalla data dell'affiliazione.54 L'assicurazione cessa con l'abbandono dell'attività lucrativa in Svizzera, la scadenza o la revoca del permesso di frontaliero, la morte dell'assicurato o la rinuncia all'assoggettamento all'assicurazione svizzera. In quest'ultimo caso, fatti salvi motivi particolari, non può essere presentata una nuova domanda.

5 I richiedenti l'asilo nonché le persone bisognose di protezione devono assicurarsi senza indugio a partire dalla ripartizione ai Cantoni giusta l'artico 27 della legge del 26 giugno 199855 sull'asilo. Le persone ammesse provvisoriamente devono assicurarsi subito dopo la decisione d'ammissione provvisoria. L'assicurazione inizia il giorno della presentazione della domanda d'asilo o della decisione di ammissione provvisoria o di concessione della protezione provvisoria. L'assicurazione cessa il giorno in cui provatamente queste persone hanno lasciato la Svizzera o con la morte dell'assicurato.56

6 Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che desiderano essere soggette all'assicurazione svizzera (art. 6 cpv. 1) devono assicurarsi entro sei mesi dall'ottenimento della carta di legittimazione del DFAE. L'assicurazione inizia il giorno in cui hanno ottenuto questa carta di legittimazione. L'assicurazione cessa alla fine dell'attività ufficiale in Svizzera, con la morte o la rinuncia all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria svizzera. In quest'ultimo caso, fatti salvi motivi particolari, non può essere presentata una nuova domanda.57

7 Gli agenti della Confederazione in attività o in pensione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a che escono dall'assicurazione militare devono assicurarsi per le cure medico-sanitarie presso un assicuratore designato nell'articolo 1158 LAMal entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione militare. Se l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dall'uscita dall'assicurazione militare.

8 Le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere d-ebis devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell'obbligo d'assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine, l'assicurazione inizia dall'assoggettamento all'assicurazione svizzera. Se si assicurano più tardi, l'assicurazione inizia dalla data dell'affiliazione. L'assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento all'assicurazione svizzera conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone59 e al relativo allegato II, all'Accordo AELS60, al relativo allegato K e all'appendice 2 dell'allegato K o ad altri accordi internazionali.61

49 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

50 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).

51 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627).

52 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075).

53 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075).

54 Nuovo testo del primo al terzo per. giusta la cifra I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).

55 RS 142.31

56 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573).

57 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

58 Dal 1° gen. 2016: art. 2 e 3 della L del 16 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (RS 832.12).

59 RS 0.142.112.681

60 RS 0.632.31

61 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

Art. 7a62 Continuazione dell'assicurazione per persone non più soggette d'obbligo

Gli assicuratori possono offrire alle persone che sono state soggette all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 lettere a e c e degli articoli 3-6 la continuazione dei rapporti d'assicurazione su base contrattuale. Il contratto può essere stipulato con lo stesso assicuratore o con un altro. Il finanziamento delle prestazioni corrispondenti a quelle dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è retto dai principi dell'assicurazione sociale malattie. I rapporti d'assicurazione soggiacciono alla legge del 2 aprile 190863 sul contratto d'assicurazione (LCA).

62 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3139). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2023 751).

63 RS 221.229.1

Art. 8 Supplemento di premio in caso d'affiliazione tardiva

1 Il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell'articolo 5 capoverso 2 LAMal, è riscosso per una durata pari ad doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni.65 Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L'assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo.

2 Non è riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un'autorità d'assistenza sociale.

3 Se l'assicurato cambia assicuratore, l'assicuratore precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio nell'ambito della comunicazione giusta l'articolo 7 capoverso 5 LAMal. Il supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per gli assicuratori successivi.66

65 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639).

66 Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639).

Art. 967 Fine del rapporto assicurativo

1 Se un assicurato non sottoposto alla legislazione svizzera in materia d'assistenza sociale non paga premi o partecipazioni ai costi e la procedura esecutiva non può essere promossa contro di lui oppure non sfocia nel pagamento dei premi o delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore può sciogliere il rapporto assicurativo, previa diffida scritta e avvertenza sulle conseguenze dell'omesso pagamento.

2 Se un assicuratore viene a conoscenza del fatto che una persona è assicurata contemporaneamente presso uno o più altri assicuratori, segnatamente mediante una comunicazione dell'istituzione comune secondo l'articolo 10 capoverso 3 dell'ordinanza del 19 ottobre 201668 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie, decide, sentita questa persona, di porre fine ai rapporti assicurativi non conformi alle disposizioni della LAMal.69

67 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

68 RS 832.112.1

69 Introdotto dalla cifra II dell'O dell'11 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3917).

Sezione 3: Compiti dei Cantoni

Art. 10

1 I Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti dall'estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.

1bis Le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai detentori di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito70.71

2 L'autorità cantonale competente decide delle domande di cui all'articolo 2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.72

3 Gli assicuratori sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa l'obbligo d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1 lettere b e c LAMal.73

70 Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658). Di detta mod. é tenuto conto il tutto il testo.

71 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).

72 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).

73 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).

Capitolo 2: Sospensione dell'obbligo d'assicurazione e della copertura dell'infortunio74

74 Originario avanti l'art. 11. Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).

Art. 10a75 Sospensione dell'obbligo d'assicurazione

1 La sospensione dell'obbligo d'assicurazione di cui all'articolo 3 capoverso 4 LAMal inizia il giorno in cui l'assicurato è soggetto alla LAM76.

2 L'assicurato è esonerato dal pagamento dei premi dall'inizio del suo assoggettamento all'assicurazione militare se ne informa il suo assicuratore almeno otto settimane in anticipo. Se non rispetta questo termine, l'assicuratore lo esonera dal prossimo termine che può prendere in considerazione, ma al più tardi otto settimane dopo l'annuncio.

3 Dopo l'entrata in servizio, l'autorità militare competente provvede affinché l'assicurato annunci al suo assicuratore la durata presumibile dell'assoggettamento all'assicurazione militare e in seguito, eventualmente, la fine anticipata del medesimo.

4 L'autorità competente per il servizio civile provvede affinché l'assicurato annunci al suo assicuratore qualsiasi modifica ulteriore della durata dell'assoggettamento.

5 Se sono pagati premi nonostante la sospensione, l'assicuratore li deduce dai premi ulteriori o li restituisce.

6 L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può dare istruzioni agli assicuratori per il calcolo dei premi.

7 L'assicuratore segnala alle autorità cantonali competenti per la riduzione dei premi le persone il cui obbligo di assicurazione è stato sospeso e la durata della sospensione.

75 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'11 dic. 2000 (RU 2001 138). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

76 RS 833.1

Art. 11 Sospensione della copertura dell'infortunio77

1 La sospensione della copertura dell'infortunio prevista nell'articolo 8 LAMal, effettuata a domanda scritta dell'assicurato, inizia al più presto il primo giorno del mese che segue questa domanda.

2 Prima della fine del rapporto di lavoro, della nascita del diritto all'indennità di disoccupazione o della copertura degli infortuni non professionali, il datore di lavoro oppure l'assicurazione contro la disoccupazione deve informare per scritto l'assicurato circa l'obbligo, per questo, di comunicare all'assicuratore-malattie da quando cessa la copertura dell'infortunio. L'assicurato deve fare detta comunicazione all'assicuratore-malattie nel mese che segue l'informazione del datore di lavoro o dell'assicurazione contro la disoccupazione.

77 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).

Titolo 2: Organizzazione

Capitolo 1: ...

Art. 12 a 1578

78 Abrogati dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 15a79

79 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Capitolo 2: ...

Art. 16 a 1880

80 Abrogati dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Capitolo 3: Istituzione comune

Art. 1981 Adempimento di obblighi internazionali

1 All'istituzione comune compete l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 95a LAMal in qualità di organo di collegamento. Essa svolge anche i compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull'articolo 95a LAMal, a un'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni. L'istituzione comune è inoltre competente dell'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le incombono, in qualità di organo di collegamento, in virtù di altri accordi internazionali.82

2 L'istituzione comune assume inoltre compiti di coordinamento per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 95a LAMal o da convenzioni internazionali. Adempie segnatamente i compiti seguenti:83

a.
stabilisce, in base alle statistiche dei costi riconosciuti dall'organo competente dell'Unione europea (Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) o in base alle statistiche dello Stato considerato, le aliquote pro capite che gli assicuratori devono considerare per il calcolo dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito;
b.84
appronta entro il 31 maggio un rapporto all'attenzione dell'UFSP sull'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni, evidenziando il numero di casi, i costi complessivi e i rimborsi arretrati; i dati vanno differenziati per ogni singolo Stato membro dell'Unione europea, per l'Islanda, per la Norvegia, per il Regno Unito e per ogni singolo assicuratore svizzero.85

3 I costi inerenti l'esecuzione dei compiti che l'istituzione comune adempie in qualità di istituzione d'assistenza reciproca come pure quelli inerenti il rapporto di cui al capoverso 2 lettera b sono assunti dagli assicuratori proporzionalmente al numero di persone che assicurano a titolo obbligatorio per le cure medico-sanitarie. La Confederazione assume gli interessi maturati in seguito al prefinanziamento dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni, i costi dei compiti che l'istituzione comune svolge in qualità di organo di collegamento, come pure i costi per i calcoli di cui al capoverso 2 lettera a.86

4 Se, giusta l'articolo 42 capoverso 2 LAMal, assicuratori e fornitori di prestazioni hanno stabilito per convenzione che l'assicuratore è il debitore della rimunerazione, l'istituzione comune è assimilata, nell'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni, agli assicuratori convenzionati.

81 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).

82 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249).

83 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

84 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

85 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).

86 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).

Art. 19a87 Ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale

1 Dopo la presentazione dei crediti degli assicuratori secondo l'articolo 36b capoverso 2 secondo periodo, l'istituzione comune calcola a quanto ammonta il contributo che ogni Cantone deve assumersi della quotaparte cantonale di cui all'articolo 49a capoverso 3bis secondo periodo LAMal e lo riscuote da ciascun Cantone. Per il calcolo della popolazione residente dei Cantoni sono determinanti le cifre dell'ultimo censimento della popolazione residente permanente media effettuato dall'Ufficio federale di statistica.

2 Dopo aver ricevuto i pagamenti dei Cantoni, l'istituzione comune salda i crediti degli assicuratori.

3 I Cantoni sostengono, in proporzione alla loro popolazione residente, i costi dei compiti assegnati all'istituzione comune secondo il presente articolo.

4 Il Consiglio di fondazione dell'istituzione comune emana un regolamento per l'attuazione unitaria della ripartizione della quotaparte cantonale tra Cantoni. Prima di adottarlo consulta i Cantoni e gli assicuratori.

87 Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2634). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

Art. 19b88

88 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 20 e 2189

89 Abrogati dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 2290 Contenzioso

1 In caso di contestazione tra l'istituzione comune e un assicuratore è applicabile l'articolo 87 LAMal. Sono fatti salvi il capoverso 3 e l'articolo 27 dell'ordinanza del 19 ottobre 201691 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie.92

2 In caso di contestazione tra l'istituzione comune e un fornitore di prestazioni è applicabile l'articolo 89 LAMal.

3 L'istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196893 sulla procedura amministrativa (PA), in caso di una contestazione che l'oppone a un assicuratore in merito:94

a.
alla ridistribuzione delle riserve secondo l'articolo 43 capoverso 3 della legge del 26 settembre 201495 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal);
b.
ai contributi degli assicuratori per il finanziamento del fondo per i casi d'insolvenza secondo l'articolo 48 lettera a LVAMal;
c.
ai pagamenti effettuati attingendo dal fondo per i casi d'insolvenza secondo l'articolo 51 capoverso 1 LVAMal;
d.96
alla ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale secondo l'articolo 19a.97

3bis In caso di una contestazione che l'oppone a un Cantone in merito alla ripartizione della quotaparte cantonale sui Cantoni secondo l'articolo 19a, l'istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell'articolo 5 PA.98

4 I rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria.99

90 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

91 RS 832.112.1

92 Nuovo testo giusta l'art. 31 dell'O del 19 ott. 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2016 4059).

93 RS 172.021

94 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6723).

95 RS 832.12

96 Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6723).

97 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5075). Nuovo testo giusta l'art. 31 dell'O del 19 ott. 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2016 4059).

98 Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6723).

99 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

Capitolo 4: Promozione della salute

Art. 23

1 Gli articoli 45 e 46 LVAMal100 si applicano per analogia alla vigilanza sull'istituzione di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAMal.101

2 L'istituzione invia all'UFSP, unitamente ai documenti richiesti per la vigilanza, la sua proposta di contributo per l'anno successivo (art. 20 cpv. 1 LAMal). Questa proposta dev'essere corredata del programma d'attività e del preventivo.

3 Il rapporto di gestione è pubblicato.102

100 RS 832.12

101 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

102 Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

Capitolo 5: Vigilanza

Sezione 1: ...

Art. 24 a 26103

103 Abrogati dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Sezione 2: Ricorso dell'UFSP

Art. 27104

1 Le decisioni in materia di assicurazione sociale contro le malattie emesse dai tribunali cantonali delle assicurazioni (art. 57 LPGA e 87 LAMal), dai tribunali arbitrali cantonali (art. 89 LAMal) e dal Tribunale amministrativo federale devono essere comunicate all'UFSP.

2 Contro le decisioni di cui al capoverso 1 l'UFSP può interporre ricorso al Tribunale federale.

104 Nuovo testo giusta la cifra II n. 95 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 3: Dati105

105 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814).

Art. 28106 Dati degli assicuratori

1 Per adempiere i compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere a-e LAMal, gli assicuratori comunicano regolarmente all'UFSP i seguenti dati di ogni assicurato:107

a.
dati sociodemografici:
1.
il codice di collegamento,
2.
l'età, il sesso e il domicilio,
3.
il gruppo di rischio secondo l'articolo 11 dell'ordinanza del 19 ottobre 2016108 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) e la ripartizione dell'assicurato in un gruppo di costo farmaceutico secondo l'articolo 12 OCoR;
b.
informazioni sulla copertura assicurativa:
1.
l'inizio e la fine del periodo di copertura,
2.
le caratteristiche dei premi, quali il raggio d'attività territoriale dell'assicuratore, la regione di premio, la categoria delle forme particolari d'assicurazione di cui agli articoli 93-101, la forma di assicurazione, la denominazione del modello e la sua abbreviazione, l'appartenenza dell'assicurato a un'economia domestica con più minorenni o giovani adulti, il grado di premi nell'assicurazione con bonus, l'ammontare della franchigia e la copertura dell'infortunio,
3.
l'ammontare del premio con e senza il contributo del Cantone, il supplemento di premio di cui all'articolo 8, le riduzioni di premi e altri ribassi,
4.
l'indicazione se la copertura assicurativa di cui all'articolo 3 capoverso 4 LAMal sia sospesa o meno,
5.
l'indicazione se l'assicurato sia assoggettato alla compensazione dei rischi o meno,
6.
i motivi del cambiamento riferiti alla copertura assicurativa, quali ammissione e dimissione, nascita, decesso, cambiamento d'assicuratore e cambiamento interno,
7.
i costi complessivi delle prestazioni rimunerate e la partecipazione ai costi,
8.
per gli assicurati con una dimissione in uno degli anni precedenti: la data di dimissione;
c.
indicazioni dei giustificativi di conteggio relative ai periodi di copertura secondo la lettera b;
1.
il numero di giustificativo in forma pseudonimizzata,
2.
la data del conteggio,
3.
l'inizio e la fine del trattamento,
4.
i costi complessivi delle prestazioni rimunerate e la partecipazione ai costi,
5.
indicazioni sul fornitore di prestazioni, come il numero di registro dei codici creditori o il numero d'identificazione (Global Location Number, GLN),
6.
il campo delle prestazioni, come malattia, prevenzione, infermità congenite, infortunio e maternità,
7.
il genere della prestazione, come il tipo di terapia, di tariffa e di costo,
8.
l'ammontare dell'importo fatturato, dell'importo rimunerato, della quota di franchigia e dell'aliquota percentuale,
9.
in caso di prestazioni ospedaliere: il contributo ai costi di degenza ospedaliera e la durata della degenza,
10.
in caso di prestazioni ambulatoriali: il numero delle consultazioni.

1bis In relazione a una rimunerazione secondo gli articoli 71a-71c gli assicuratori comunicano annualmente all'UFSP, per ogni assicurato:

a.
la data di ricezione della domanda di garanzia di assunzione dei costi;
b.
l'indicazione del medicamento;
c.
il nome del medicamento;
d.
il nome del titolare dell'omologazione;
e.
la categoria di beneficio;
f.
la decisione concernente la prestazione;
g.
la data della decisione concernente la prestazione;
h.
in caso di decisione positiva, l'importo della rimunerazione.109

2 Gli assicuratori forniscono all'UFSP tutti i dati da comunicare, in forma aggregata o per ogni assicurato, in formato elettronico. In caso di adeguamento delle rilevazioni possono, su richiesta, esserne dispensati dall'UFSP per un periodo limitato se mancano i mezzi tecnici adeguati.

3 Gli assicuratori forniscono all'UFSP i dati di cui al capoverso 2 in modo corretto, completo, tempestivo e a proprie spese.

4 Gli assicuratori comunicano regolarmente all'UFSP, a proprie spese, i dati completi del registro dei codici creditori.

5 L'UFSP provvede affinché la fornitura dei dati provochi agli assicuratori il minore aggravio di lavoro possibile.

6 Per ridurre tale aggravio, l'UFSP può collegare i dati di cui al capoverso 1 con altre fonti di dati, laddove questo risulti necessario per adempiere i propri compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere a-e LAMal. Per adempiere ulteriori compiti derivanti dalla LAMal, può collegare tali dati se l'anonimato degli assicurati è garantito ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 LAMal.110

7 L'UFSP, consultati gli assicuratori, stabilisce direttive sulle misure di cui ai capoversi 1-4.

8 L'utilizzazione dei dati ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 LAMal comprende qualsiasi forma di trattamento degli stessi in virtù del diritto in materia di protezione dei dati della Confederazione, compresa la loro comunicazione.

9 L'UFSP mette a disposizione degli organismi preposti all'esecuzione della LAMal i risultati delle rilevazioni effettuate con i dati di cui al capoverso 2; sono fatti salvi i risultati delle rilevazioni effettuate con i dati di cui al capoverso 1bis. L'UFSP assicura che l'anonimato degli assicurati resti garantito.111

106 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814).

107 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

108 RS 832.112.1

109 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 al 31 dic. 2026 (RU 2023 570).

110 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

111 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 al 31 dic. 2026 (RU 2023 570).

Art. 28a112

112 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5097). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 28b113 Pubblicazione dei dati degli assicuratori

1 L'UFSP pubblica i dati di cui all'articolo 28 salvaguardando l'anonimato degli assicurati e li mette a disposizione in formato elettronico su un portale della Confederazione per la pubblicazione di dati.

2 L'UFSP provvede:

a.
a fornire informazioni riguardanti segnatamente la forma di assicurazione, le prestazioni dell'assicurazione e i costi suddivisi secondo l'età, il sesso e la regione come pure secondo le categorie di fornitori di prestazioni, d'istituti e di cure;
b.
affinché i dati pubblicati di ogni assicurato non permettano di risalire agli assicuratori.

3 L'UFSP pubblica per assicuratore segnatamente i seguenti dati relativi all'assicurazione sociale malattie:

a.
entrate e uscite;
b.
risultato per assicurato;
c.
riserve;
d.
accantonamenti per casi d'assicurazione non liquidati;
e.
costi delle cure medico-sanitarie;
f.
compensazione dei rischi;
g.
costi amministrativi;
h.
effettivo degli assicurati;
i.
premi;
j.
bilancio e conto d'esercizio.

113 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5097). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814).

Art. 28c114 Domanda di utilizzazione particolare

1 Chiunque, per un'utilizzazione particolare, necessita oltre ai dati pubblicati secondo l'articolo 28b anche di ulteriori dati o di dati in un'altra forma può farne domanda all'UFSP.

2 L'UFSP esamina la domanda tenendo conto del diritto in materia di protezione dei dati. Effettua una verifica individuale e materiale di ciascun caso e decide, in particolare nell'ottica del rischio di reidentificazione dell'assicurato, se i dati possono essere trasmessi. Se tale rischio sussiste, esamina quali dati per ogni assicurato o in forma aggregata possono essere trasmessi e con quale grado di dettaglio. Assicura il rispetto del segreto commerciale e può subordinare la trasmissione dei dati alla conclusione di un contratto sulla protezione dei dati.115

3 Dopo una verifica individuale e materiale di ciascun caso, l'UFSP può mettere regolarmente a disposizione degli organismi preposti all'esecuzione della LAMal i dati rilevati di cui all'articolo 28 capoverso 1, se garantisce che l'anonimato degli assicurati resti garantito e i dati siano necessari per l'adempimento dei propri compiti secondo la LAMal. Può subordinare la trasmissione dei dati alla conclusione di un contratto sulla protezione dei dati.

4 Pubblica regolarmente i nomi dei destinatari dei dati di cui ai capoversi 2 e 3.

5 Trasmette i dati secondo le proprie possibilità tecniche, organizzative e personali.

6 Per il trattamento della domanda può riscuotere una tassa. Essa è commisurata al tempo impiegato, ma non può superare i 10 000 franchi. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda della competenza specifica richiesta e della classe di funzione del personale incaricato. Per il rimanente si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004116 sugli emolumenti.

114 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814).

115 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

116 RS 172.041.1

Art. 29117 Effettivo medio degli assicurati

Per calcolare gli effettivi medi degli assicurati che devono comunicare, gli assicuratori sommano i giorni di assicurazione di tutti gli assicurati per l'anno in questione e dividono il totale per il numero di giorni di detto anno.

117 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

Art. 30118 Dati dei fornitori di prestazioni

I fornitori di prestazioni comunicano all'Ufficio federale di statistica (UST) i seguenti dati conformemente all'articolo 59a capoverso 1 della LAMal, purché necessari al controllo dell'economicità e della qualità delle loro prestazioni ai sensi della LAMal:

a.
dati sull'attività (art. 59a cpv. 1 lett. a LAMal), segnatamente:
1.
genere di attività e offerta di prestazioni,
2.
sedi,
3.
infrastruttura medico-tecnica,
4.
forma giuridica e tipo di contributo pubblico;
b.
dati sul personale (art. 59a cpv. 1 lett. b LAMal), segnatamente:
1.
effettivo del personale,
2.
offerta di formazione e perfezionamento,
3.
dati sul volume degli impieghi e sulla funzione, nonché caratteristiche sociodemografiche,
4.
dati sul personale in formazione e perfezionamento;
c.
dati sui pazienti (art. 59a cpv. 1 lett. c LAMal), segnatamente:
1.
consultazioni ambulatoriali, ammissioni e dimissioni, giorni di cura e occupazione dei letti,
2.
diagnosi, tasso di morbilità, tipo di ammissione e dimissione, bisogno di cure e caratteristiche sociodemografiche;
d.
dati sulle prestazioni (art. 59a cpv. 1 lett. d LAMal), segnatamente:
1.
genere di prestazione, esami e terapie,
2.
volume delle prestazioni;
e.
dati sui costi per prestazioni ospedaliere (art. 59a cpv. 1 lett. d LAMal), segnatamente prezzi di costo e ricavi per ciascun caso;
f.
dati finanziari (art. 59a cpv. 1 lett. e LAMal), segnatamente:
1.
costi d'esercizio risultanti dalla contabilità finanziaria, dalla contabilità dei salari e dalla contabilità delle immobilizzazioni,
2.
ricavi d'esercizio risultanti dalla contabilità finanziaria,
3.
risultato d'esercizio risultante dalla contabilità finanziaria;
g.
indicatori medici della qualità (art. 59a cpv. 1 lett. f LAMal), segnatamente dati la cui analisi permette di trarre conclusioni sulla misura in cui le prestazioni mediche sono fornite in maniera efficace, efficiente, adeguata, sicura, incentrata sul paziente, tempestiva e rispettosa delle pari opportunità.

118 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).

Art. 30a119 Rilevazione e trattamento dei dati dei fornitori di prestazioni

1 I fornitori di prestazioni devono fornire i dati, conformemente alle pertinenti variabili che figurano nel regolamento per il trattamento di cui all'articolo 30c in maniera corretta, completa, entro il termine prescritto, a proprie spese e nel rispetto dell'anonimato dei pazienti.120

2 Essi trasmettono i dati all'UST per via elettronica e in forma criptata.

3 I fornitori di prestazioni e l'UST possono sottoporre i dati a un controllo preliminare formale, segnatamente per quanto riguarda la leggibilità, la completezza e la plausibilità.

4 Se constata lacune nella fornitura dei dati, l'UST assegna al fornitore di prestazioni un termine supplementare per fornire dati corretti e completi. Allo scadere del termine, prepara i dati per la trasmissione ai destinatari di cui all'articolo 30b, senza ulteriore verifica e con una nota corrispondente.

5 L'UST, d'intesa con l'UFSP, determina la frequenza e i termini della trasmissione dei dati.

6 Nell'ambito della legislazione in materia di statistica federale, esso può riutilizzare a fini statistici i dati raccolti, in forma anonimizzata o pseudonimizzata.

7 Per produrre indicatori di qualità, può anche collegare i dati di cui all'articolo 30 con altre fonti di dati. Il capitolo 2 sezione 6 dell'ordinanza del 30 aprile 2025121 sulla statistica federale è applicabile per analogia.122

119 Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).

120 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 17 dell'O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

121 RS 431.011

122 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 17 dell'O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

Art. 30b123 Trasmissione dei dati dei fornitori di prestazioni

1 L'UST trasmette ai seguenti destinatari i dati elencati qui di seguito:

a.124
all'UFSP: i dati di cui all'articolo 30, se necessari per l'esame delle tariffe (art. 43, 46 cpv. 4 e 47 LAMal), per le comparazioni tra ospedali (art. 49 cpv. 8 LAMal), per il controllo dell'economicità e della qualità delle prestazioni (art. 32, 58 e 59 LAMal), per la definizione dei criteri e dei principi metodologici per determinare i numeri massimi (art. 55a cpv. 2 LAMal) e per la pubblicazione dei dati (art. 59a cpv. 3 LAMal);
abis.125
alla Commissione federale per la qualità: i dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 58c LAMal;
b.
alle autorità cantonali competenti:
1.
i dati di cui all'articolo 30, se necessari per la pianificazione degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura (art. 39 LAMal),
2.
i dati di cui all'articolo 30 lettere a, d ed e, se necessari per l'esame delle tariffe (art. 43, 46 cpv. 4 e art. 47 LAMal),
3.126
i dati di cui all'articolo 30, se necessari per determinare i numeri massimi (art. 55a LAMal),
4.127
i dati di cui all'articolo 30, se necessari per valutare i costi delle cure (art. 55b LAMal);
c.
agli assicuratori: i dati di cui all'articolo 30 lettere a, c, d ed e, se necessari per eseguire le disposizioni in merito al controllo dell'economicità delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
d.
al Sorvegliante dei prezzi: i dati di cui all'articolo 30, se necessari per l'esame dei prezzi e delle tariffe del sistema sanitario nel quadro dell'articolo 14 della legge federale del 20 dicembre 1985128 sulla sorveglianza dei prezzi.

2 Esso garantisce l'anonimato del personale secondo l'articolo 30 lett. b e dei pazienti secondo l'articolo 30 lett. c durante la trasmissione dei dati personali.

3 I dati di cui all'articolo 30 sono trasmessi per principio in forma aggregata a livello di azienda. I dati di cui all'articolo 30 lettere b-e e g sono trasmessi come dati individuali ai seguenti destinatari:

a.
all'UFSP;
b.
alle autorità cantonali competenti per la pianificazione degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura.

123 Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).

124 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

125 Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

126 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

127 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 220).

128 RS 942.20

Art. 30c129 Regolamento per il trattamento

Per la rilevazione, il trattamento e la trasmissione dei dati secondo l'articolo 59a LAMal, l'UST, in collaborazione con l'UFSP, appronta un regolamento per il trattamento ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022130 sulla protezione dei dati (OPDa).131 Nel regolamento per il trattamento sono fissate, dopo aver sentito le cerchie interessate, le variabili ai sensi dell'articolo 30a capoverso 1 che i fornitori di prestazioni devono fornire.

129 Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).

130 RS 235.11

131 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 119 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 31132 Pubblicazione dei dati dei fornitori di prestazioni

1 I risultati delle rilevazioni effettuate dall'Ufficio federale di statistica in virtù dell'articolo 59a della LAMal e dall'UFSP in virtù dell'articolo 51 della legge del 23 giugno 2006133 sulle professioni mediche (LPMed), sono pubblicati da quest'ultimo in modo da fornire segnatamente i dati e le informazioni seguenti sull'assicurazione sociale malattie secondo i fornitori di prestazioni o le categorie di fornitori di prestazioni:

a.
l'offerta di prestazioni dei fornitori di prestazioni;
b.
i diplomi e i titoli di perfezionamento dei fornitori di prestazioni;
c.
gli indicatori di qualità di natura medica;
d.
l'entità e il genere delle prestazioni fornite;
e.
l'evoluzione dei costi.

2 L'UFSP pubblica i risultati dei dati trasmessi riguardanti gli ospedali e gli altri istituti secondo l'articolo 39 della LAMal come pure le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio secondo l'articolo 51 della presente ordinanza a livello di singolo istituto, con il loro nome e la loro sede. Per i rimanenti fornitori di prestazioni i dati sono pubblicati per gruppi di fornitori di prestazioni. Non sono pubblicati i dati personali dei pazienti e del personale.

132 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).

133 RS 811.11

Art. 31a134 Sicurezza e conservazione dei dati

Se la conservazione, la cancellazione e la distruzione dei dati non sono altrimenti disciplinate, le autorità cui sono stati trasmessi dati di cui all'articolo 59a della LAMal sono tenute a rispettare i seguenti principi:

a.
proteggere i dati contro ogni trattamento non autorizzato, mediante i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi;
b.
cancellare i dati non appena questi non sono più necessari per raggiungere lo scopo per il quale sono stati trasmessi;
c.
distruggere i dati al più tardi cinque anni dopo il loro ricevimento, sempre che non debbano essere archiviati.

134 Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).

Art. 32 Analisi degli effetti

1 L'UFSP, in collaborazione con gli assicuratori, i fornitori di prestazioni, i Cantoni e rappresentanti del campo scientifico, procede a studi scientifici sull'esecuzione e gli effetti della LAMal.

2 Questi studi hanno per tema l'esame dell'influsso della LAMal sulla situazione e il comportamento degli assicurati, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori. Servono segnatamente a esaminare se la qualità e l'economicità delle cure di base sono garantite e se gli obiettivi di politica sociale e di concorrenza sono stati raggiunti.

3 Per l'attuazione di questi studi, l'UFSP può ricorrere a istituti scientifici e nominare gruppi di periti.

Titolo 3: Prestazioni

Capitolo 1: Designazione delle prestazioni

Art. 33 Prestazioni generali

Sentita la commissione competente, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) designa:135

a.
le prestazioni dispensate dai medici o dai chiropratici i cui costi non sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o sono assunti solo a determinate condizioni;
b.136
le prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 25a capoversi 1 e 2 LAMal, non dispensate dai medici o dai chiropratici;
c.
le prestazioni, nuove o contestate, la cui efficacia, idoneità ed economicità sono ancora in fase di valutazione; stabilisce le condizioni e l'entità della rimunerazione a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
d.
le misure di prevenzione di cui all'articolo 26 LAMal, le prestazioni di maternità di cui all'articolo 29 capoverso 2 lettere a e c LAMal e le cure dentarie di cui all'articolo 31 capoverso 1 LAMal;
e.
i mezzi e gli apparecchi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 3 LAMal a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; stabilisce gli importi massimi della corrispettiva rimunerazione;
f.
il contributo alle spese di cura balneare di cui all'articolo 25 capoverso 2 lettera c LAMal; questo contributo serve a coprire le spese non coperte da altre prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; può essere accordato al massimo durante 21 giorni per anno civile;
g.
il contributo alle spese di trasporto e di salvataggio di cui all'articolo 25 capoverso 2 lettera g LAMal; i trasporti da un ospedale a un altro, necessari dal profilo medico, fanno parte del trattamento ospedaliero;
h.137
la procedura di valutazione dei bisogni di cure;
i.138
il contributo alle cure previsto dall'articolo 25a capoversi 1 e 4 LAMal, differenziato in funzione del bisogno di cure.

135 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

136 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3525 6847 cifra II n. 2).

137 Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3525 6847 cifra II n. 2).

138 Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3525 6847 cifra II n. 2).

Art. 34 Analisi e medicamenti

Gli elenchi designati nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numeri 1 (elenco delle analisi) e 2 (elenco dei medicamenti) e lettera b (elenco delle specialità) LAMal sono approntati sentita la commissione competente.

Art. 35139 Infermità congenite

Il DFI provvede affinché i provvedimenti sanitari dispensati dall'assicurazione per l'invalidità in caso d'infermità congenite fino al raggiungimento del limite d'età legale siano presi a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo le condizioni di cui agli articoli 32-34 e 43-52a LAMal.

139 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

Art. 35a140 Medicina complementare

La valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità delle prestazioni di medicina complementare si basa in particolare sui seguenti criteri:

a.
tradizione d'impiego e di ricerca nella specializzazione medica in cui s'iscrivono le prestazioni;
b.
fondatezza delle prestazioni sull'evidenza scientifica e sull'esperienza medica;
c.
trasmissione delle conoscenze, attitudini e capacità necessarie per fornire le prestazioni attraverso un perfezionamento specifico complementare.

140 Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3687).

Capitolo 2: Entità della rimunerazione

Art. 36 Prestazioni all'estero

1 Sentita la competente commissione, il DFI designa le prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 29 LAMal, i cui costi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere effettuate in Svizzera.

2 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in caso d'urgenza. Esiste urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo di seguire questo trattamento.

3 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume, nei limiti dell'articolo 29 LAMal, i costi del parto effettuato all'estero se questo costituisce la sola possibilità di procurare al figlio la nazionalità della madre o del padre oppure nel caso in cui il figlio, se nascesse in Svizzera, risulterebbe apolide.

4 Le prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e i trattamenti dispensati all'estero ai frontalieri, ai lavoratori distaccati all'estero e alle persone al servizio di una collettività pubblica, come pure ai loro familiari (art. 3 a 5), sono assunti al massimo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo rimborso in Svizzera e, nei casi di cui al capoverso 3, per un importo pari a quello in Svizzera. Per gli assicurati di cui agli articoli 4 e 5, la rimunerazione è effettuata in base alle tariffe e ai prezzi valevoli nel loro ultimo luogo di domicilio in Svizzera. Se ad assicurati ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere d-ebis vengono dispensate cure difformemente dalle regole dell'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni, i costi vengono assunti secondo le tariffe ed i prezzi praticati nel loro ultimo luogo di residenza o di lavoro; non potendosi determinare alcuno di questi luoghi, i costi saranno assunti secondo le tariffe ed i prezzi del Cantone di domicilio dell'assicuratore.141

5 Sono salve le disposizioni sull'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.142

141 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

142 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).

Art. 36a143 Assunzione dei costi in caso di cooperazione transfrontaliera

1 L'UFSP può autorizzare programmi di cooperazione transfrontaliera che prevedono l'assunzione dei costi da parte degli assicuratori di prestazioni fornite all'estero nelle zone di frontiera a persone residenti in Svizzera.

2 La domanda di autorizzazione deve essere depositata congiuntamente da uno o più Cantoni di frontiera e da uno o più assicuratori. Essa deve essere depositata quattro mesi prima dell'inizio presumibile della cooperazione transfrontaliera.

3 Il programma deve adempiere le esigenze seguenti:

a.
possono beneficiarne le persone affiliate all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso assicuratori che partecipano alla cooperazione transfrontaliera le quali risiedono in un Cantone di frontiera che partecipa a tale cooperazione;
b.
prevede che gli assicurati non possano essere obbligati a farsi curare all'estero;
c.
definisce le prestazioni fornite all'estero i cui costi sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; le prestazioni devono adempiere le condizioni legali;
d.
contiene la lista dei fornitori di prestazioni esteri ammessi a praticare nell'ambito della cooperazione transfrontaliera; questi fornitori di prestazioni devono rispettare esigenze simili a quelle della LAMal;
e.
prevede che le tariffe e i prezzi delle prestazioni fornite all'estero siano convenuti tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni esteri; non possono essere superiori a quelli applicabili nel Cantone di frontiera che partecipa al programma e devono adempiere le esigenze fissate dagli articoli 43, 49 e 52 LAMal;
f.
prevede che i fornitori di prestazioni esteri devono attenersi alle tariffe e ai prezzi convenuti e non possano esigere rimunerazioni più elevate per le prestazioni di cui alla lettera c.

143 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

Art. 36b144 Assunzione dei costi per assicurati residenti all'estero

1 Il Cantone di riferimento di cui all'articolo 41 capoverso 2ter LAMal è il Cantone di Berna.

2 Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera, gli assicuratori versano all'ospedale la loro quotaparte nonché la quotaparte cantonale stabilita conformemente all'articolo 49a capoverso 3bis primo periodo LAMal come prestazione anticipata. Per ottenere il rimborso della prestazione anticipata, gli assicuratori presentano all'istituzione comune i loro crediti nei confronti dei Cantoni.

144 Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6723).

Art. 37145 Assunzione dei costi in caso di assistenza reciproca internazionale
in materia di prestazioni per persone assicurate all'estero

Se le persone che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein, in Norvegia o nel Regno Unito e che durante un soggiorno in Svizzera hanno diritto all'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni in base all'articolo 95a LAMal o a convenzioni internazionali si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore estero assume le rimunerazioni fatturate secondo l'articolo 49 capoverso 1 LAMal.

145 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

Capitolo 3:146 Commissioni

146 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 1639).

Art. 37a147 Commissioni consultive

Le commissioni consultive ai sensi dell'articolo 33 capoverso 4 LAMal sono:

a.
la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (Commissione delle prestazioni e delle questioni fondamentali);
b.
la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (Commissione delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi);
c.
Commissione federale dei medicamenti.

147 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573).

Art. 37b148 Disposizioni generali

1 Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli ulteriori membri delle commissioni.

2 Le commissioni si dotano di un regolamento. Tale regolamento disciplina in particolare:

a.
il metodo di lavoro della commissione e l'assetto dei comitati;
b.
le direttive e la procedura per la designazione delle prestazioni;
c.
la partecipazione di periti.

3 La partecipazione di periti è obbligatoria se si esaminano prestazioni di fornitori di prestazioni non rappresentati.

4 Il regolamento è sottoposto all'approvazione del DFI.

5 Il DFI approva la costituzione dei comitati. Ne nomina la presidenza e gli ulteriori membri.

6 L'UFSP assume la segreteria delle commissioni e provvede al coordinamento dei lavori. Può affidare la segreteria a terzi.

148 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2.10 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Art. 37d150 Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali

1 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali consiglia il DFI riguardo alla designazione delle prestazioni secondo l'articolo 33 e alla definizione delle disposizioni secondo gli articoli 36 capoverso 1, 77k e 104a capoverso 4, nonché riguardo alla valutazione di questioni fondamentali nell'assicurazione malattie tenendo conto degli aspetti etici nell'ambito della designazione delle prestazioni.151

2 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali ha segnatamente i compiti seguenti:

a.
definizione di principi nel campo delle prestazioni, esame ed elaborazione di proposte di disposizioni d'ordinanza sui principi da osservare nel campo delle prestazioni;
b.
determinazione di principi per garantire la protezione dei dati e degli interessi degli assicurati nell'ambito della designazione delle prestazioni nell'assicurazione malattie;
c.
elaborazione di criteri per la valutazione delle prestazioni secondo l'articolo 33 capoverso 3 LAMal e l'articolo 70.

3 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali si compone di 18 membri, di cui:

a.
quattro medici, tra cui un rappresentante della medicina complementare;
b.
un rappresentante degli ospedali;
c.
un farmacista, che rappresenta contemporaneamente anche la Commissione dei medicamenti;
d.
due rappresentanti degli assicuratori malattie;
e.
due rappresentanti dei medici di fiducia;
f.
due rappresentanti degli assicurati;
g.
un rappresentante dei Cantoni;
h.
un rappresentante della Commissione delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi;
i.
un docente di analisi di laboratorio (perito scientifico);
j.
due rappresentanti dell'etica medica;
k.
un rappresentante dell'industria della tecnica medica.152

150 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573).

151 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

152 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2.10 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Art. 37e Commissione federale dei medicamenti

1 La Commissione federale dei medicamenti consiglia l'UFSP in merito alla stesura dell'elenco delle specialità ai sensi dell'articolo 34. Consiglia il DFI riguardo alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77k e 104a capoverso 4. Consiglia inoltre il DFI in merito all'attribuzione di medicamenti a un gruppo di costo farmaceutico (PCG) dell'elenco di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del 19 ottobre 2016153 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie e in merito alla determinazione delle dosi giornaliere standard ogni qualvolta un medicamento è ammesso nell'elenco delle specialità per la prima volta o per un'indicazione supplementare.154

2 Essa si compone di 16 membri, di cui:155

a.
un rappresentante delle facoltà di medicina e di farmacia (periti scientifici);
b.
tre medici, tra cui un rappresentante della medicina complementare;
c.
tre farmacisti, tra cui un rappresentante della medicina complementare;
d.
un rappresentante degli ospedali;
e.
due rappresentanti degli assicuratori malattie;
f.
due rappresentanti degli assicurati;
g.
due rappresentanti dell'industria farmaceutica;
h.156
un rappresentante dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic);
i.157
un rappresentante dei Cantoni.158

153 RS 832.112.1

154 Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 490).

155 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 gen. 2012, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 459).

156 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

157 Introdotta dalla cifra I dell'O del 18 gen. 2012, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 459).

158 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2.10 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Art. 37f Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi159

1 La Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi consiglia il DFI in merito alla stesura dell'elenco delle analisi ai sensi dell'articolo 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell'importo della rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi di cui all'articolo 33 lettera e, nonché in merito alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77 capoverso 4 e 104a capoverso 4.160

2 Essa si compone di 16 membri, di cui:161

a.
due docenti in analisi di laboratorio (periti scientifici);
b.
un medico;
c.
un farmacista;
d.
due rappresentanti dei laboratori;
e.
due rappresentanti degli assicuratori malattie;
f.
un rappresentante dei medici di fiducia;
g.
due rappresentanti degli assicurati;
h.
un rappresentante dell'industria degli apparecchi e dei prodotti diagnostici;
i.
un rappresentante dei centri di consegna dei mezzi e degli apparecchi;
j.
due rappresentanti dei fabbricanti e dei distributori di mezzi e di apparecchi;
k.162
un rappresentante del personale infermieristico, delle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio e delle case di cura.163

159 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573).

160 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346).

161 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346).

162 Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346).

163 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2.10 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Titolo 4: Fornitori di prestazioni

Capitolo 1: Autorizzazione

Sezione 1:165 Medici e istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici

165 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 38 Medici

1 I medici sono autorizzati se adempiono le condizioni seguenti, oltre a quelle previste dall'articolo 37 capoversi 1 e 3 LAMal:

a.
disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare conformemente all'articolo 34 della legge federale del 23 giugno 2006166 sulle professioni mediche (LPMed);
b.
essere titolari di un titolo di perfezionamento federale nel campo di specializzazione ai sensi della LPMed che è oggetto della domanda di autorizzazione;
c.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal).

3 Si reputa che dispongano delle competenze linguistiche necessarie ai sensi dell'articolo 37 capoverso 1 LAMal i medici che, nella lingua della regione nella quale esercitano la loro professione, sono in grado di:

a.
comprendere i punti essenziali di testi complessi su temi concreti o astratti e di coglierne i significati impliciti;
b.
esprimersi in modo spontaneo e fluente, senza dover cercare a lungo le parole;
c.
utilizzare la lingua in modo efficace e flessibile ed esprimersi su temi complessi in maniera chiara e strutturata.
Art. 39 Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici

1 Gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici sono autorizzati se adempiono le condizioni seguenti, oltre a quelle previste dall'articolo 37 capoversi 2 e 3 LAMal:

a.
fornire le loro prestazioni facendo ricorso a medici che adempiono le condizioni dell'articolo 38 capoverso 1 lettere a e b;
b.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal).

Sezione 2:167 Farmacisti

167 Nuovo testo giusta l'art. 17 dell'O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).

Art. 40168

1 I farmacisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a.
disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di farmacista conformemente all'articolo 34 LPMed169;
b.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

2 I Cantoni fissano le condizioni alle quali i medici autorizzati a condurre una farmacia sono parificati ai farmacisti autorizzati. Considerano segnatamente le possibilità d'accesso dei pazienti a una farmacia.

168 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

169 RS 811.11

Sezione 3:171 Dentisti

171 Nuovo testo giusta l'art. 17 dell'O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).

Art. 42172

I dentisti sono autorizzati per le prestazioni ai sensi dell'articolo 31 LAMal se adempiono le seguenti condizioni:

a.
disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dentista conformemente all'articolo 34 LPMed173;
b.
aver esercitato per tre anni un'attività pratica presso un gabinetto dentistico o un istituto dentistico;
c.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

172 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

173 RS 811.11

Sezione 4: Chiropratici e organizzazioni di chiropratica175

175 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 44 Chiropratici176

1 I chiropratici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a.
disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di chiropratico conformemente all'articolo 34 LPMed177;
b.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.178

2 ...179

3 Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione di radiazioni ionizzanti in chiropratica, segnatamente l'articolo 182 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 26 aprile 2017180 sulla radioprotezione nonché le relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale dell'interno.181

176 Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

177 RS 811.11

178 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

179 Abrogato dall'art. 17 dell'O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, con effetto dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).

180 RS 814.501

181 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 7 dell'O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).

Art. 44a182 Organizzazioni di chiropratica

Le organizzazioni di chiropratica sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b.
avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c.
fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 44 capoverso 1 lettera a;
d.
disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
e.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

182 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Sezione 5:183 Levatrici e organizzazioni di levatrici

183 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 45 Levatrici

Le levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di levatrice concessa conformemente all'articolo 11 della legge federale del 30 settembre 2016184 sulle professioni sanitarie (LPSan) o riconosciuta conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPSan;
b.
avere esercitato per due anni un'attività pratica:
1.
presso una levatrice autorizzata conformemente alla presente ordinanza,
2.
nel reparto d'ostetricia di un ospedale, sotto la direzione di una levatrice che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
3.
in un'organizzazione di levatrici, sotto la direzione di una levatrice che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
c.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.
Art. 45a Organizzazioni di levatrici

Le organizzazioni di levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b.
avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c.
fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 45 lettere a e b;
d.
disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
e.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

Sezione 6: Persone che dispensano cure previa prescrizione medica e organizzazioni che le occupano

Art. 47186 Fisioterapisti

I fisioterapisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a.
disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di fisioterapista concessa conformemente all'articolo 11 LPSan187 o riconosciuta conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPSan;
b.
avere esercitato per due anni un'attività pratica:
1.
presso un fisioterapista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
2.
in un servizio ospedaliero specializzato in fisioterapia, sotto la direzione di un fisioterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
3.
all'interno di un'organizzazione di fisioterapisti, sotto la direzione di un fisioterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
c.
esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

186 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

187 RS 811.21

Art. 48188 Ergoterapisti

Gli ergoterapisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a.
disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di ergoterapista concessa conformemente all'articolo 11 LPSan189 o riconosciuta conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPSan;
b.
avere esercitato per due anni un'attività pratica:
1.
presso un ergoterapista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
2.
in un ospedale sotto la direzione di un ergoterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
3.
all'interno di un'organizzazione di ergoterapia sotto la direzione di un ergoterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
c.
esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

188 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

189 RS 811.21

Art. 49190 Infermieri

1 Gli infermieri sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a.
disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di infermiere concessa conformemente all'articolo 11 LPSan191 o riconosciuta conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPSan;
b.
avere esercitato per due anni un'attività pratica:
1.
presso un infermiere autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
2.
in un ospedale o in una casa di cura, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
3.
all'interno di un'organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
c.
esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di infermieri autorizzati (art. 55b LAMal).192

190 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

191 RS 811.21

192 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 220).

Art. 50193 Logopedisti

I logopedisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzati conformemente al diritto cantonale a esercitare la professione di logopedisti;
b.
avere ricevuto una formazione professionale teorica e pratica per logopedista della durata di tre anni riconosciuta dal Cantone e avere superato l'esame concernente le seguenti branche:
1.
linguistica (linguistica, fonetica, psicolinguistica),
2.
logopedia (metodo di terapia logopedica [consulenza, esame, trattamento], pedagogia e psicologia per persone con turbe del linguaggio, patologia del linguaggio),
3.
medicina (neurologia, otorinolaringoiatria, foniatria, psichiatria, stomatologia),
4.
pedagogia (pedagogia, pedagogia speciale, pedagogia curativa),
5.
psicologia (psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, psicopedagogia, comprese la psicologia dell'apprendimento e la psicologia sociale),
6.
diritto (legislazione sociale);
c.
avere esercitato per due anni un'attività pratica in logopedia clinica, essenzialmente nel campo della terapia degli adulti, di cui almeno un anno in un ospedale sotto la direzione di un medico specialista (otorinolaringologia, psichiatria, pedopsichiatria, foniatria o neurologia) e in presenza di un logopedista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; un anno può essere assolto nel gabinetto di un medico specializzato o in un'organizzazione di logopedia autorizzata ai sensi della presente ordinanza, sotto la direzione di un medico specialista coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
d.
esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
e.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

193 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 50a194 Dietisti

I dietisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a.
disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dietista concessa conformemente all'articolo 11 LPSan195 o riconosciuta conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPSan;
b.
avere esercitato per due anni un'attività pratica:
1.
presso un dietista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
2.
in un ospedale sotto la direzione di un dietista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite dalla presente ordinanza, o
3.
all'interno di un'organizzazione di dietetica, sotto la direzione di un dietista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
c.
esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

194 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3139). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

195 RS 811.21

Art. 50b196 Neuropsicologi

I neuropsicologi sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzati conformemente al diritto cantonale a esercitare la professione di neuropsicologo;
b.
essere titolari di:
1.
un diploma in psicologia riconosciuto e un titolo di perfezionamento federale in neuropsicologia o riconosciuto equivalente secondo la legge del 18 marzo 2011197 sulle professioni psicologiche (LPPsi), o
2.
un diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi e un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi;
c.
esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

196 Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 dic. 2016 (RU 2016 4927). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

197 RS 935.81

Art. 50c198 Psicologi psicoterapeuti

Gli psicologi psicoterapeuti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a.
disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di psicoterapeuta conformemente all'articolo 22 LPPsi199;
b.
avere acquisito un'esperienza clinica di tre anni, di cui almeno 12 mesi presso un istituto che offre trattamenti di psicoterapia e psichiatria e disporre di uno dei seguenti riconoscimenti dell'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM):
1.200
centro di perfezionamento professionale ambulatoriale o ospedaliero di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia» del 1° gennaio 2024201 o di categorie A o B secondo i programmi prioritari «Psichiatria e psicoterapia geriatrica», «Psichiatria di consultazione e di collegamento», «Psichiatria e psicoterapia forense» e «Psichiatria e psicoterapia dei disturbi da dipendenza» nella versione in vigore al 1° gennaio 2024202,
2.
centro di perfezionamento professionale di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale» del 1° luglio 2006203 nella versione del 20 dicembre 2018;
c.
esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

198 Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 mar. 2021 (RU 2021 188). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

199 RS 935.81

200 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 265). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

201 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif .

202 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif .

203 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif .

Art. 50d204 Podologi

I podologi sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzati conformemente al diritto cantonale a esercitare la professione di podologo;
b.
disporre di un diploma di una scuola specializzata superiore secondo il programma quadro d'insegnamento «podologia» del 12 novembre 2010205 nella versione del 12 dicembre 2014 o di una formazione equipollente secondo il numero 7.1 del programma quadro d'insegnamento;
c.
avere esercitato per due anni, dopo aver conseguito il loro diploma, un'attività pratica:
1.
presso un podologo autorizzato conformemente alla presente ordinanza,
2.
in un'organizzazione di podologia autorizzata conformemente alla presente ordinanza, oppure
3.
in un ospedale, in un'organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio o in una casa di cura, sotto la direzione di un podologo che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
d.
esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
e.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

204 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 mag. 2021 (RU 2021 323). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). Vedi anche la disp. trans. del 23 giu. 2021 alla fine del testo.

205 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif .

Art. 51206 Organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio

1 Le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
abis.207
disporre di un mandato di prestazioni cantonale di cui all'articolo 36a capoverso 3 LAMal;
b.
avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c.
disporre del necessario personale specializzato in possesso di una formazione che corrisponde al loro campo d'attività;
d.
disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
e.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio autorizzate (art. 55b LAMal).208

206 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

207 Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 al 30 giu. 2032 (RU 2024 220).

208 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 220).

Art. 52209 Organizzazioni di fisioterapia

Le organizzazioni di fisioterapia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b.
avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c.
fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condizioni dell'articolo 47 lettere a e b;
d.
disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
e.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

209 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 52a210 Organizzazioni di ergoterapia

Le organizzazioni di ergoterapia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b.
avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c.
fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condizioni dell'articolo 48 lettere a e b;
d.
disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
e.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

210 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3525). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 52b211 Organizzazioni di logopedia

Le organizzazioni di logopedia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b.
avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c.
fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condizioni dell'articolo 50 lettere a e b;
d.
disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
e.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

211 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 lug. 2012 (RU 2012 4089). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 52c212 Organizzazioni di dietetica

Le organizzazioni di dietetica sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b.
avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c.
fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condizioni dell'articolo 50a lettere a e b;
d.
disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
e.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

212 Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 dic. 2016 (RU 2016 4927). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 52d213 Organizzazioni di neuropsicologia

Le organizzazioni di neuropsicologia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b.
avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c.
fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condizioni dell'articolo 50b lettere a e b;
d.
disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
e.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

213 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 52e214 Organizzazioni di psicologi psicoterapeuti

Le organizzazioni di psicologi psicoterapeuti sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b.
avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c.
fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condizioni dell'articolo 50c lettere a e b;
d.
disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
e.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

214 Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 mar. 2021 (RU 2021 188). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 52f215 Organizzazioni di podologia

Le organizzazioni di podologia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b.
avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c.
fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condizioni dell'articolo 50d lettere a-c;
d.
disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
e.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

215 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 mag. 2021 (RU 2021 323). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Sezione 7: Laboratori

Art. 53 Principio

Sono autorizzati quali laboratori gli istituti che:

a.
eseguono analisi mediche;
b.
sono autorizzati giusta il diritto cantonale;
c.216
...
d.
adempiono le altre condizioni stabilite per i laboratori dalla legislazione della Confederazione o del Cantone;
e.217
dispongono di un'autorizzazione corrispondente di Swissmedic, se eseguono analisi per la diagnosi di malattie trasmissibili;
ebis.218
dispongono di una corrispondente autorizzazione dell'UFSP se eseguono esami citogenetici o genetico-molecolari;
f.
dispongono delle attrezzature adeguate e del personale specializzato necessario;
g.
adempiono le condizioni d'autorizzazione di cui all'articolo 54.

216 Abrogata dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

217 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

218 Introdotta dall'art. 37 n. 2 dell'O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull'essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 651).

Art. 54 Condizioni219

1 È autorizzato come laboratorio:220

a.
il laboratorio del gabinetto medico se:
1.
le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno,
2.
il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente),
3.
il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente,
4.221
le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio;
b.
il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno;
c.
l'officina del farmacista e il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni.222

2 I laboratori d'ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell'ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell'esecuzione di analisi.

3 I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all'ambito delle cure di base, sono autorizzati se:

a.
sono posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali, riconosciuta dal DFI;
b.223
il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso.

4 Per l'esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l'esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell'apprestamento dei registri di valutazione.

4bis Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1-3, i laboratori devono dimostrare di adempiere i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.224

5 Il DFI può emanare disposizioni d'esecuzione per il capoverso 1 lettera a.225

219 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

220 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

221 Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523).

222 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249).

223 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927).

224 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

225 Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249).

Art. 54a226 Procedura e tasse

1 L'UFSP decide in merito alle domande di riconoscimento dell'equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo gli articoli 54 capoverso 3 lettera b.

2 Per la decisione secondo il capoverso 1 è riscossa una tassa. Essa è commisurata al tempo impiegato, ma non deve superare 3000 franchi.

3 Se sono necessarie spese straordinarie, segnatamente se la domanda è giudicata lacunosa o incompleta ed è rinviata per essere migliorata, la tassa può superare l'importo massimo secondo il capoverso 2; non può tuttavia superare 5000 franchi.

4 La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda della competenza specifica richiesta e della classe di funzione del personale incaricato.

5 Può essere fatturato un congruo anticipo delle spese.

6 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004227 sugli emolumenti.

226 Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo

227 RS 172.041.1

Sezione 8: Centri di consegna di mezzi e apparecchi

Art. 55228

I centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzati ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b.
avere stipulato un contratto di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici con gli assicuratori a carico dei quali intendono esercitare;
c.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

228 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Sezione 8a:229 Case per partorienti

229 Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5097).

Art. 55a230

Le case per partorienti sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
adempiere le condizioni dell'articolo 39 capoverso 1 lettere b-f LAMal;
b.
avere stabilito il proprio campo d'attività conformemente all'articolo 29 LAMal;
c.
garantire una sufficiente assistenza medica da parte di una levatrice;
d.
avere preso disposizioni per l'adozione di provvedimenti in caso di emergenza medica.

230 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Sezione 9: Imprese di trasporto e di salvataggio

Art. 56231

Le imprese di trasporto e di salvataggio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a.
essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b.
avere stipulato un contratto d'esecuzione di trasporti e salvataggi con gli assicuratori a carico dei quali intendono esercitare;
c.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

231 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Sezione 10: Stabilimenti di cura balneare

Art. 57 In generale

1 Sono autorizzati gli stabilimenti di cura balneare che sono posti sotto sorveglianza medica, utilizzano a scopo terapeutico le fonti termali locali, sono dotati di personale curante specializzato, dispongono d'apparecchi diagnostici e terapeutici adeguati e sono autorizzati giusta il diritto cantonale.

2 Il DFI può ammettere eccezioni quanto all'utilizzo delle acque termali locali. Tiene conto in proposito della prassi precedente degli assicuratori.

Art. 58 Fonti termali

1 Sono considerate fonti termali quelle la cui acqua, per specifiche proprietà chimiche o fisiche, e senza che ne sia stata modificata la composizione naturale, procura o lascia presumere un effetto terapeutico scientificamente riconosciuto.

2 Le proprietà chimiche o fisiche devono essere dimostrate mediante analisi peritali dell'acqua e riesaminate ogni tre anni mediante analisi di controllo effettuate dalla competente istanza cantonale.

Sezione 11:232 Criteri di pianificazione

232 Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5097).

Art. 58a Principio

1 La pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 lettera d LAMal garantisce le cure ospedaliere in ospedale o in una casa per partorienti e le cure in una casa di cura agli abitanti dei Cantoni che effettuano la pianificazione.

2 È verificata periodicamente.233

233 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 58b234 Pianificazione del fabbisogno

1 I Cantoni determinano il fabbisogno secondo una procedura trasparente. Si basano in particolare su dati statistici fondati e su confronti e considerano segnatamente i fattori d'influenza rilevanti per la previsione del fabbisogno.

2 Determinano l'offerta utilizzata in istituti che non figurano nell'elenco da essi emanato ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal.

3 Determinano l'offerta da assicurare mediante l'inserimento nell'elenco di istituti cantonali ed extracantonali affinché la copertura del fabbisogno sia garantita. L'offerta da assicurare corrisponde al fabbisogno di cui al capoverso 1, dedotta l'offerta di cui al capoverso 2.

4 Nel determinare l'offerta da assicurare che figura nell'elenco, i Cantoni considerano in particolare:

a.
l'economicità e la qualità della fornitura di prestazioni;
b.
l'accesso dei pazienti alle cure entro un termine utile;
c.
la disponibilità e la capacità dell'istituto ad adempiere il mandato di prestazioni.

234 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 58c Modalità di pianificazione

La pianificazione è:

a.
riferita alle prestazioni per quanto concerne la copertura del fabbisogno degli assicurati negli ospedali per la cura di malattie somatiche acute e nelle case per partorienti;
b.
riferita alle prestazioni o alle capacità per quanto concerne la copertura del fabbisogno degli assicurati per la riabilitazione o la cura di malattie psichiatriche in ospedale;
c.
riferita alle capacità per quanto concerne la copertura del fabbisogno degli assicurati nelle case di cura.
Art. 58d235 Valutazione dell'economicità e della qualità

1 La valutazione dell'economicità degli ospedali e delle case per partorienti è effettuata segnatamente mediante confronti dei costi corretti per il grado di gravità. Per le case di cura l'economicità della fornitura di prestazioni dev'essere presa in considerazione in modo adeguato.

2 Nella valutazione della qualità degli istituti occorre in particolare esaminare se l'insieme dell'istituto adempie le esigenze seguenti:

a.
disporre del necessario personale qualificato;
b.
disporre di un adeguato sistema di gestione della qualità;
c.
disporre di un sistema interno di rapporti e d'apprendimento appropriato e aver aderito a una rete di notifica di eventi indesiderabili uniforme a livello svizzero, per quanto tale rete esista;
d.
disporre delle attrezzature che consentono di partecipare alle misurazioni nazionali della qualità;
e.
disporre dell'attrezzatura per garantire la sicurezza delle terapie farmacologiche, in particolare mediante il rilevamento elettronico dei medicamenti prescritti e dispensati.

3 I risultati delle misurazioni della qualità condotte su scala nazionale possono essere utilizzati come criteri di selezione degli istituti.

4 Nella valutazione degli ospedali occorre in particolare tener conto dello sfruttamento di sinergie, del numero minimo di casi e del potenziale di concentrazione di prestazioni al fine di rafforzare l'economicità e la qualità delle cure.

5 La valutazione dell'economicità e della qualità può basarsi su valutazioni recenti di altri Cantoni.

235 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 58e236 Coordinamento intercantonale delle pianificazioni

1 Per coordinare le loro pianificazioni secondo l'articolo 39 capoverso 2 LAMal i Cantoni devono segnatamente:

a.
analizzare le necessarie informazioni sui flussi di pazienti e scambiarle con i Cantoni interessati;
b.
prendere in considerazione il potenziale di coordinamento con altri Cantoni per il rafforzamento dell'economicità e della qualità della fornitura di prestazioni in ospedale.

2 Ogni Cantone si coordina segnatamente con:

1.
i Cantoni in cui hanno sede uno o più istituti che figurano nel suo elenco o che è previsto di far figurare nel suo elenco;
2.
i Cantoni nel cui elenco figurano uno o più istituti che hanno sede sul suo territorio o che prevedono di farvi figurare tali istituti;
3.
i Cantoni in cui sono situati gli istituti nei quali un numero importante di assicurati provenienti dal suo territorio si fanno curare o presumibilmente si faranno curare;
4.
i Cantoni di provenienza di un numero importante di assicurati che si fanno curare o presumibilmente si faranno curare in istituti con sede sul suo territorio;
5.
altri Cantoni, se il coordinamento permette un rafforzamento dell'economicità e della qualità della fornitura di prestazioni in ospedale.

236 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 58f237 Elenchi e mandati di prestazioni

1 Nell'elenco di cui all'articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal sono riportati gli istituti cantonali ed extracantonali necessari ad assicurare l'offerta stabilita secondo l'articolo 58b capoverso 3.

2 A ogni istituto figurante nell'elenco è attribuito un mandato di prestazioni ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal. Se l'istituto ha più sedi, il mandato di prestazioni fissa per quale sede è valido.

3 Negli elenchi sono riportati per ogni ospedale i gruppi di prestazioni corrispondenti al mandato di prestazioni.

4 I Cantoni stabiliscono gli oneri che i mandati di prestazioni per gli ospedali e le case per partorienti devono contenere. Per gli ospedali di cure somatiche acute possono prevedere segnatamente i seguenti oneri:

a.
la disponibilità di un'offerta di base in medicina interna e chirurgia;
b.
la disponibilità e la qualifica dei medici specialisti;
c.
la disponibilità del pronto soccorso e il livello di requisiti ai quali deve adempiere;
d.
la disponibilità del reparto di cure intense o del servizio di sorveglianza e il livello di requisiti ai quali deve adempiere;
e.
i gruppi di prestazioni connessi internamente all'ospedale o in cooperazione con altri ospedali;
f.
il numero minimo di casi.

5 Possono prevedere che i mandati di prestazioni delle case di cura contengano oneri.

6 Possono prevedere che i mandati di prestazioni contengano segnatamente i seguenti oneri, purché essi non provochino un mantenimento delle strutture e non impediscano ogni concorrenza:

a.
per gli ospedali di cure somatiche acute uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell'articolo 51 LAMal o i volumi massimi delle prestazioni;
b.
per gli ospedali nei settori della psichiatria e della riabilitazione uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell'articolo 51 LAMal, i volumi massimi delle prestazioni o le capacità massime;
c.
per le case di cura uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell'articolo 51 LAMal o le capacità massime.

7 Prevedono che i mandati di prestazione per gli ospedali contengano come onere il divieto dei sistemi di incentivi economici che portano a un aumento del volume delle prestazioni ingiustificato dal punto di vista medico a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o all'elusione dell'obbligo di ammissione ai sensi dell'articolo 41a LAMal.

237 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Sezione 12:238 Requisiti di qualità

238 Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Art. 58g

I fornitori di prestazioni devono adempiere i seguenti requisiti di qualità:

a.
disporre del necessario personale qualificato;
b.
disporre di un adeguato sistema di gestione della qualità;
c.
disporre di un sistema interno di rapporti e d'apprendimento appropriato e aver aderito a una rete di notifica di eventi indesiderabili uniforme a livello svizzero, per quanto tale rete esista;
d.
disporre delle attrezzature che consentono di partecipare alle misurazioni nazionali della qualità.

Capitolo 2: Fatturazione

Art. 59239 Fatturazione in generale

1 I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della rimunerazione e dell'economicità delle prestazioni conformemente all'articolo 42 capoverso 3 e 3bis LAMal. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti:

a.
le date delle cure;
b.
le prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante;
c.
le diagnosi e le procedure necessarie al calcolo della tariffa applicabile;
d.
il numero d'identificazione della tessera d'assicurato ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza del 14 febbraio 2007240 sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
e.
il numero AVS241.

2 Il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per le altre prestazioni.

3 Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l'analisi. Le tariffe forfettarie secondo gli articoli 43 capoversi 5-5quater e 49 LAMal rimangono salve.242

3bis Per le prestazioni di cure di cui all'articolo 25a LAMal, la fattura inviata al debitore della rimunerazione specifica se le prestazioni sono state fornite con o senza prescrizione o mandato medico.243

4 I fornitori di prestazioni assicurano che le loro fatture siano chiare per gli assicurati e che in particolare indichino in modo comprensibile il genere, la durata e il contenuto delle cure. 244

239 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4089).

240 RS 832.105

241 Nuova espr. giusta l'all. cifra II n. 36 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

242 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 697).

243 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 220).

244 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814).

Art. 59a245 Fatturazione nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG

1 Nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG (diagnosis related groups) il fornitore di prestazioni deve fornire un numero d'identificazione unico per gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1. Il DFI stabilisce una struttura uniforme degli insiemi di dati, valida in tutta la Svizzera.

2 Le diagnosi e le procedure ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c devono essere codificate conformemente alle classificazioni menzionate nella rilevazione per la statistica dell'assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell'allegato 1 dell'ordinanza del 30 aprile 2025246 sulla statistica federale.247

3 Il fornitore di prestazioni trasmette contemporaneamente alla fattura gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche secondo l'articolo 59 capoverso 1 al servizio di ricezione dei dati dell'assicuratore. Deve essere garantito che esclusivamente questo servizio di ricezione dei dati ottenga l'accesso alle indicazioni mediche.

4 Il servizio di ricezione dei dati determina per quali fatture è necessario un esame più approfondito e trasmette all'assicuratore le indicazioni necessarie a questo scopo. L'assicuratore non può impartire al servizio di ricezione dei dati istruzioni concernenti la trasmissione dei dati in relazione a singole fatture.

5 Se nel corso dell'esame l'assicuratore esige dal fornitore di prestazioni ragguagli supplementari di natura medica ai sensi dell'articolo 42 capoverso 4 LAMal, l'assicuratore deve informare la persona assicurata riguardo alla possibilità di scelta di cui dispone ai sensi dell'articolo 42 capoverso 5 LAMal.

6 Ogni assicuratore deve disporre di un servizio di ricezione dei dati. Quest'ultimo deve essere certificato ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 25 settembre 2020248 sulla protezione dei dati (LPD).249

7 L'assicuratore informa spontaneamente l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ai sensi dell'articolo 43 LPD della certificazione o del rinnovo della certificazione del suo servizio di ricezione dei dati. L'IFPDT può esigere in ogni momento dal servizio di ricezione dei dati o dall'organismo di certificazione i documenti rilevanti per la certificazione o il rinnovo della certificazione. Esso pubblica un elenco dei servizi di ricezione dei dati certificati.250

245 Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 set. 1997 (RU 1997 2272). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4089). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

246 RS 431.011

247 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 17 dell'O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

248 RS 235.1

249 Nuovo testo del per. giusta l'all. 2 cifra II n. 119 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

250 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 119 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 59abis251 Fatturazione nel settore ambulatoriale

Per il settore ambulatoriale il DFI emana disposizioni d'esecuzione sulla rilevazione, il trattamento e la trasmissione delle diagnosi e delle procedure, nel rispetto del principio della proporzionalità. A questo scopo il DFI stabilisce le classificazioni per la codifica applicabili in tutta la Svizzera.

251 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 lug. 2012 (RU 2012 4089). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 838).

Art. 59ater252 Misure atte a proteggere i dati e conservazione

1 Per l'elaborazione delle indicazioni mediche ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1, gli assicuratori prendono le misure tecniche e organizzative atte a proteggere i dati, in particolare quelle secondo gli articoli 1-4 e 6 OPDa253.254

2 Se le indicazioni mediche ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 non sono conservate sotto forma criptata, le generalità degli assicurati sono sostituite da uno pseudonimo per la conservazione di queste indicazioni. La pseudonimizzazione o il criptaggio possono essere tolti soltanto dal medico di fiducia.

252 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4089).

253 RS 235.11

254 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 119 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Capitolo 3: Tariffe e prezzi255

255 Originario avanti art. 59a. Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).

Sezione 1: Tariffazione e contributo per ogni caso256

256 Originario avanti art. 59a. Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 set. 1997 (RU 1997 2272). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

Art. 59c258 Principi applicabili alle convenzioni tariffali

1 Le convenzioni tariffali devono rispettare segnatamente i seguenti principi:

a.
la loro tariffa deve coprire al massimo i costi della prestazione comprovati in modo trasparente;
b.
la loro tariffa deve coprire al massimo i costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni;
c.
un cambiamento del modello tariffale non deve comportare costi supplementari.

2 Le convenzioni tariffali contenenti una struttura tariffale devono inoltre rispettare i seguenti principi:

a.
essere concluse da parti che rappresentino i fornitori di prestazioni e gli assicuratori interessati;
b.
basarsi su un modello tariffale coerente e su criteri economici;
c.
fondarsi su dati rappresentativi per i fornitori di prestazioni tenuti ad applicare le strutture tariffali.

3 Le modalità di applicazione delle strutture tariffali devono essere parte integrante delle convenzioni tariffali.

258 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3573). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

Art. 59cter260 Contenuto della richiesta di approvazione di una convenzione tariffale

1 Quando l'approvazione della convenzione tariffale compete al Consiglio federale in virtù degli articoli 43 capoverso 5, 46 capoverso 4, 47a capoverso 7 o 49 capoverso 2 LAMal, la richiesta di approvazione deve essere firmata da tutte le parti contraenti e contenere segnatamente i documenti e i punti seguenti:

a.
un esemplare della convenzione tariffale firmata da tutte le parti contraenti;
b.
le spiegazioni sulla convenzione tariffale trasmessa, che specifichino in particolare in che misura tale convenzione è conforme ai principi di cui agli articoli 43 LAMal nonché 59c e 59cbis;
c.
le basi e il metodo di calcolo della tariffa;
d.
la stima degli effetti dell'applicazione della tariffa sul volume delle prestazioni e sui costi;
e.
una descrizione dettagliata del sistema di sorveglianza che deve essere predisposto secondo l'articolo 47c LAMal;
f.
le lettere indirizzate, se del caso, alle organizzazioni che rappresentano gli interessi degli assicurati a livello cantonale o federale e i loro pareri ai sensi dell'articolo 43 capoverso 4 LAMal.

2 Per gli importi forfettari riferiti alle prestazioni che rimunerano cure ospedaliere, la stima di cui al capoverso 1 lettera d deve comprendere i costi per tutti i settori secondo l'articolo 49 capoverso 1 LAMal, inclusi i settori interessati prima e dopo il ricovero.

3 Nel caso di un modello di rimunerazione riferito alle prestazioni basato su un sistema di classificazione dei pazienti di tipo DRG, la convenzione tariffale deve includere anche il relativo manuale di codificazione e un regolamento per la revisione della codificazione.

4 Quando l'approvazione della convenzione tariffale compete al Cantone in virtù dell'articolo 46 capoverso 4 LAMal, il capoverso 1 si applica per analogia.

260 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

Art. 59cquater 261 Compiti dell'autorità competente

1 L'autorità che approva in virtù dell'articolo 46 capoverso 4 LAMal verifica che la convenzione tariffale rispetti i principi di cui agli articoli 43 LAMal e 59c capoverso 1. Quando l'approvazione compete al Consiglio federale, quest'ultimo verifica inoltre che la convenzione rispetti i principi di cui agli articoli 59c capoversi 2 e 3 e 59cbis.

2 Se le tariffe sono fissate dall'autorità competente, quest'ultima applica per analogia i principi di cui agli articoli 43 LAMal e 59c capoverso 1. Se la fissazione di una struttura tariffale compete al Consiglio federale, quest'ultimo applica inoltre per analogia i principi di cui agli articoli 59c capoversi 2 e 3 e 59cbis.

261 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

Art. 59d262 Obbligo di verifica delle tariffe

1 I partner tariffali e le organizzazioni di cui agli articoli 47a capoversi 1 e 2 e 49 capoverso 2 LAMal devono verificare regolarmente, ma al più tardi cinque anni dopo l'ultima approvazione della convenzione tariffale o l'ultima verifica completa, che le tariffe continuino a rispettare i principi enunciati agli articoli 43 LAMal nonché 59c e 59cbis, nella misura in cui tali principi siano applicabili.

2 I partner tariffali informano le autorità competenti del risultato della verifica e presentano, su richiesta, i documenti di cui all'articolo 59cter.

262 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5097). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1 ° gen. 2026 (RU 2025 834).

Art. 59dbis 263 Adeguamento delle convenzioni tariffali

1 I partner tariffali e le organizzazioni secondo gli articoli 47a capoversi 1 e 2 e 49 capoverso 2 LAMal procedono agli adeguamenti necessari delle convenzioni tariffali.

2 I partner tariffali sottopongono le convenzioni tariffali adeguate all'approvazione dell'autorità competente.

3 L'approvazione di convenzioni tariffali con adeguamenti minimi non comporta un nuovo termine di verifica secondo l'articolo 59d, eccetto se tali adeguamenti risultano da una verifica completa delle suddette convenzioni.

263 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

Art. 59e264 Contributo per ogni caso

1 In caso di riscossione di un contributo per ogni caso ai sensi dell'articolo 49 capoverso 2 LAMal, i partner tariffali sottopongono all'approvazione del Consiglio federale il relativo importo. Alla richiesta vanno allegati un rapporto di attività dell'organizzazione e un preventivo che giustifichino l'importo proposto.

2 In caso di aumento del contributo per ogni caso, i partner tariffali sottopongono il nuovo importo all'approvazione del Consiglio federale.

3 Per la ripartizione del finanziamento del contributo per ogni caso è applicabile per analogia l'articolo 49a capoversi 1 e 2 LAMal.

264 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5097). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Sezione 1a: Comunicazione dei dati265

265 Introdotta dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

Art. 59f266 Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle cure ambulatoriali

1 L'obbligo di comunicazione dei dati secondo l'articolo 47b capoverso 1 LAMal comprende i seguenti dati:

a.
dati generali sull'attività, segnatamente:
1.
tipo di impresa, compresa la forma giuridica,
2.
sedi,
3.
infrastruttura medico-tecnica,
4.
periodo di operatività annuale;
b.
dati sull'effettivo del personale dell'impresa, segnatamente:
1.
numero di fornitori di prestazioni, suddiviso per categorie di cui all'articolo 35 capoverso 2 LAMal e in base alla specializzazione, nonché rimanente personale,
2.
indicazioni sul volume di occupazione dei fornitori di prestazioni, suddivise per categorie di cui all'articolo 35 capoverso 2 LAMal e in base alla specializzazione, nonché del rimanente personale;
c.
tipo di prestazioni, esami e cure;
d.
costi di produzione delle prestazioni, segnatamente:
1.
spese per il personale per categoria di personale, compresa la previdenza professionale comprovata separatamente,
2.
costi e quantità del materiale,
3.
costi per l'uso di spazi e superficie degli spazi,
4.
costi del capitale nonché capitale proprio e capitale di terzi,
5.
ammortamenti e immobilizzazioni,
6.
spese per investimenti;
e.
informazioni quantitative sull'imputazione dei costi di produzione alle singole prestazioni in base al modello di costi, e in particolare durata della prestazione e numero di pazienti;
f.
evoluzione dei costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, segnatamente:
1.
posizioni tariffali, volume delle prestazioni e costi delle prestazioni conteggiate,
2.
numero di pazienti curati in regime ambulatoriale,
3.
numero di consultazioni per paziente.

2 I dati rilevati dall'UST in virtù dell'articolo 30 non possono essere richiesti sulla base del capoverso 1.

266 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814).

Art. 59g267 Trasmissione dei dati

1 I dati di cui all'articolo 59f devono essere trasmessi al DFI o al governo cantonale competente in modo corretto, completo, tempestivo e a proprie spese, salvaguardando l'anonimato dei pazienti, in forma codificata e per via elettronica.

2 Se constata delle carenze nella fornitura di dati, il DFI o il governo cantonale competente deve fissare un termine di proroga per la trasmissione di dati corretti e completi, prima che possano essere adottate le sanzioni previste all'articolo 47b capoverso 2 LAMal.

267 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814).

Art. 59h268 Regolamenti cantonali per il trattamento dei dati

Per la rilevazione e il trattamento dei dati secondo l'articolo 47b LAMal, il governo cantonale competente elabora un regolamento che descrive l'organizzazione interna e in particolare le procedure di trattamento e di controllo dei dati in applicazione delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati e comprende tutti i documenti relativi alla pianificazione, elaborazione e gestione dei sistemi di trattamento dei dati e dei mezzi informatici. Il governo cantonale lo aggiorna regolarmente.

268 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814).

Art. 59i269 Sicurezza e conservazione dei dati

Nella misura in cui la conservazione, la cancellazione e la distruzione dei dati non sono disciplinate altrimenti, le autorità che ricevono dati secondo l'articolo 47b LAMal devono rispettare i principi seguenti:

a.
adottare le necessarie misure tecniche e organizzative per proteggere i dati contro il trattamento non autorizzato;
b.
cancellare i dati non appena non servono più per raggiungere lo scopo per il quale sono stati comunicati;
c.
distruggere i dati al più tardi cinque anni dopo averli ricevuti, tranne se devono essere archiviati.

269 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814).

Sezione 2:270 Elenco delle analisi

270 Originaria Sez. 1.

Art. 60271 Pubblicazione

L'elenco delle analisi (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 1 LAMal) è diffuso di regola ogni anno. Il titolo e il riferimento sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

271 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore il 1° lug. 2002 (RU 2002 2129).

Art. 61 Ammissione, radiazione

1 All'UFSP possono essere sottoposte proposte d'ammissione di analisi nell'elenco delle analisi.

2 L'UFSP esamina la proposta e la sottopone alla commissione competente. Per l'esame, può appellarsi a periti esterni. Può, di sua iniziativa oppure sentita la commissione competente, subordinare l'ammissione di un'analisi ad esami suppletivi.

3 Le analisi iscritte nell'elenco delle analisi vanno radiate se non soddisfano più le condizioni d'ammissione.

Art. 62272 Designazione separata di determinate analisi

1 Il DFI designa le analisi che:

a.
possono essere eseguite nell'ambito delle cure di base dai laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 1;
b.
possono essere prescritte dai chiropratici conformemente all'articolo 25 capoverso 2 lettera b LAMal;
c.
possono essere prescritte dalle levatrici conformemente all'articolo 29 capoverso 2 lettera a LAMal.

2 ...273

272 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 feb. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 889).

273 Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, con effetto dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346).

Sezione 3:274 Elenco dei medicamenti con tariffa

274 Originaria Sez. 2.

Art. 63

1 L'elenco dei medicamenti con tariffa (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 2 LAMal) è diffuso di regola ogni anno. Il titolo e il riferimento sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

2 Per l'ammissione di medicamenti nell'elenco dei medicamenti con tariffa si applicano per analogia le disposizioni relative all'ammissione nell'elenco delle specialità.

Sezione 4:275 Elenco delle specialità

275 Originaria Sez. 3.

Art. 64a277 Definizioni

1 È considerato preparato originale qualsiasi medicamento il cui principio attivo è stato omologato per la prima volta da Swissmedic, compresa qualsiasi forma galenica omologata allo stesso momento o ulteriormente.278

2 È considerato generico qualsiasi medicamento omologato da Swissmedic279 che per l'essenziale è uguale a un preparato originale ed è intercambiabile con quest'ultimo poiché possiede un principio attivo280, una forma galenica e un dosaggio identici.281

3 È considerato medicamento in co-marketing qualsiasi medicamento omologato dal Swissmedic che si differenzia da un altro medicamento omologato da Swissmedic (preparato di base) unicamente per la denominazione e la confezione282.

4 È considerato preparato con principio attivo noto qualsiasi medicamento omologato da Swissmedic con procedura semplificata, il cui principio attivo è contenuto in un medicamento che è o è stato omologato da Swissmedic.283

5 È considerato medicamento biosimilare qualsiasi medicamento biologico omologato da Swissmedic che ha una sufficiente similarità con un altro medicamento biologico omologato da Swissmedic (preparato di riferimento) e che si riferisce alla documentazione relativa a tale preparato di riferimento.284

6 È considerato medicamento omologato per l'importazione parallela qualsiasi medicamento importato direttamente da uno Stato con un sistema di omologazione equivalente, omologato da Swissmedic e con il medesimo principio attivo di un medicamento figurante nell'elenco delle specialità.285

277 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

278 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

279 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

280 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

281 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

282 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

283 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

284 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

285 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 65286 Condizioni di ammissione287

1 Un medicamento può essere ammesso nell'elenco delle specialità se è stato validamente omologato da Swissmedic.

1bis Se un medicamento adempie le condizioni di ammissione nell'elenco delle specialità per le infermità congenite di cui all'articolo 3sexies dell'ordinanza del 17 gennaio 1961288 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI), non è ammesso nell'elenco delle specialità.289

2 I medicamenti pubblicamente reclamizzati secondo l'articolo 2 lettera b dell'ordinanza del 17 ottobre 2001290 sulla pubblicità dei medicamenti non sono ammessi nell'elenco delle specialità.

3 I medicamenti devono essere efficaci, idonei ed economici.

4 Il titolare dell'omologazione di un preparato originale deve consegnare all'UFSP, con la domanda di ammissione nell'elenco delle specialità, il numero dei brevetti, il numero dei certificati originali di protezione nonché la loro data di scadenza.291

5 L'UFSP può vincolare l'ammissione a condizioni e oneri, in particolare:

a.
può ammettere per un periodo limitato un medicamento la cui efficacia, idoneità ed economicità sono ancora in fase di valutazione, se mancano terapie alternative o se il medicamento promette una maggiore efficacia rispetto alle terapie esistenti;
b.
può vincolare l'ammissione all'obbligo del titolare dell'omologazione di informare l'UFSP se per un determinato periodo il medicamento supera una cifra d'affari prestabilita.292

286 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).

287 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

288 RS 831.201

289 Introdotto dall'all. n. 4 dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.

290 RS 812.212.5

291 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).

292 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).

Art. 65b294 Valutazione dell'economicità: principio

1 Un medicamento è economico quando al minor costo possibile produce l'effetto terapeutico desiderato.

2 L'economicità di un medicamento è valutata come segue:

a.
sulla base di un confronto con il prezzo medio di altri medicamenti per il trattamento della stessa malattia (confronto terapeutico trasversale);
b.
sulla base di un confronto con la media dei prezzi dello stesso medicamento praticati in Stati di riferimento (confronto con i prezzi praticati all'estero).

3 Per la determinazione del prezzo considerato economico sono presi in considerazione con una ponderazione del 50 per cento ciascuno i prezzi determinati come indicato al capoverso 2 lettere a e b.

294 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 65bbis 295 Valutazione dell'economicità: confronto terapeutico trasversale

1 Nel confronto terapeutico trasversale sono esaminati:

a.
l'efficacia del medicamento rispetto ad altri medicamenti utilizzati per il trattamento della stessa malattia;
b.
il costo giornaliero del medicamento o della cura rispetto a quello di altri medicamenti utilizzati per il trattamento della stessa malattia.

2 Alla scadenza del brevetto, il preparato originale e il preparato successore, purché quest'ultimo non comporti alcun progresso terapeutico rispetto al preparato originale iscritto nell'elenco delle specialità, sono sottoposti a confronto terapeutico trasversale con:

a.
altri preparati originali il cui brevetto è scaduto;
b.
preparati con principio attivo noto che non figurano come generici nell'elenco delle specialità.

295 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 65bter 296 Valutazione dell'economicità: premio all'innovazione nel confronto terapeutico trasversale

1 Nel confronto terapeutico trasversale, su richiesta può essere concesso un premio all'innovazione se sulla base di studi clinici controllati è dimostrato che il medicamento permette di ottenere un progresso terapeutico significativo. A seconda della categoria alla quale il medicamento è attribuito sulla base dell'importanza del progresso terapeutico, il premio all'innovazione corrisponde a:

a.
per i medicamenti con i quali si ottiene un progresso terapeutico molto elevato: 20 per cento al massimo;
b.
per i medicamenti con i quali si ottiene un elevato progresso terapeutico: 10 per cento al massimo.

2 Il premio all'innovazione è concesso per al massimo 15 anni.

296 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 65bquater 297 Valutazione dell'economicità: confronto con i prezzi praticati all'estero

1 Nel confronto con i prezzi praticati all'estero, il prezzo di un medicamento è confrontato con il prezzo di fabbrica per la consegna dello stesso medicamento all'estero. Se non esistono prezzi di fabbrica per la consegna pubblicamente accessibili, funge da base il prezzo di costo per le farmacie o, se neppure questo è pubblicamente accessibile, il prezzo di vendita al pubblico. In questi casi, per calcolare il prezzo di fabbrica per la consegna il DFI stabilisce l'ammontare della detrazione media dal prezzo di costo per le farmacie e dal prezzo di vendita al pubblico. Può prevedere che invece della detrazione da lui stabilita sia applicata la detrazione effettiva o una determinata detrazione minima.

2 Gli sconti vincolanti imposti ai fabbricanti negli Stati di riferimento sono detratti dai relativi prezzi di fabbrica per la consegna. Il DFI stabilisce gli sconti dei fabbricanti da detrarre. Può prevedere che invece di tali sconti siano detratti gli sconti effettivi dei fabbricanti.

297 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 65c298 Valutazione dell'economicità dei generici

1 Per la valutazione dell'economicità dei generici si tiene conto del fatto che i corrispettivi costi di sviluppo sono inferiori a quelli relativi ai preparati originali.

2 Ai fini dell'ammissione nell'elenco delle specialità, un generico è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna, rispetto a quello del preparato originale con cui tale generico è intercambiabile:

a.
è inferiore almeno del 20 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing non supera in media 4 milioni di franchi all'anno;
b.299
è inferiore almeno del 40 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing si situa in media tra 4 e 8 milioni di franchi all'anno;
c.
è inferiore almeno del 50 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing si situa in media tra 8 e 16 milioni di franchi all'anno;
d.
è inferiore almeno del 60 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing si situa in media tra 16 e 25 milioni di franchi all'anno;
e.
è inferiore almeno del 70 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing supera in media 25 milioni di franchi all'anno.300

3 Per calcolare il prezzo di fabbrica per la consegna economico del generico è determinante il prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale calcolato secondo l'articolo 65e.301

4 Il volume annuale di mercato svizzero si calcola in base al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing ed è determinato per ogni forma di commercio del medesimo principio attivo. Nell'ambito di una domanda di ammissione di un generico nell'elenco delle specialità, l'UFSP può richiedere al titolare dell'omologazione la notifica del volume di mercato svizzero. Il volume di mercato deve essere determinato in base alla cifra d'affari rilevata da un istituto indipendente.302

5 I prezzi dei generici ammessi nell'elenco delle specialità prima del riesame dei prezzi dei preparati originali secondo l'articolo 65e sono adeguati, dopo siffatto riesame, allo scopo di mantenere invariata la differenza di prezzo sopraindicata.

298 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

299 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

300 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

301 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

302 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

Art. 65cbis 303 Valutazione dell'economicità dei medicamenti biosimilari

1 Per la valutazione dell'economicità dei medicamenti biosimilari si tiene conto del fatto che i corrispettivi costi di sviluppo sono inferiori a quelli relativi ai preparati di riferimento.

2 Ai fini dell'ammissione nell'elenco delle specialità, un medicamento biosimilare è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna, rispetto a quello del preparato di riferimento:

a.
è inferiore almeno del 20 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento non supera in media 8 milioni di franchi all'anno;
b.
è inferiore almeno del 25 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento si situa in media tra 8 e 16 milioni di franchi all'anno;
c.
è inferiore almeno del 30 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento si situa in media tra 16 e 25 milioni di franchi all'anno;
d.
è inferiore almeno del 35 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti la scadenza della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento supera in media 25 milioni di franchi all'anno.

3 Per calcolare il prezzo di fabbrica per la consegna economico del medicamento biosimilare è determinante il prezzo di fabbrica per la consegna del preparato di riferimento calcolato secondo l'articolo 65e.

4 Il volume annuale di mercato svizzero si calcola in base al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato di riferimento ed è determinato per ogni forma di commercio del medesimo principio attivo. Nell'ambito di una domanda di ammissione di un medicamento biosimilare nell'elenco delle specialità, l'UFSP può richiedere al titolare dell'omologazione la notifica del volume di mercato svizzero. Il volume di mercato deve essere determinato in base alla cifra d'affari rilevata da un istituto indipendente.

5 I prezzi dei medicamenti biosimilari ammessi nell'elenco delle specialità prima del riesame dei prezzi dei preparati di riferimento secondo l'articolo 65e sono adeguati, dopo siffatto riesame, allo scopo di mantenere invariata la differenza di prezzo sopraindicata.

303 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 65cter 304 Valutazione dell'economicità dei preparati con principio attivo noto che non figurano come generici nell'elenco delle specialità

1 Nella valutazione dell'economicità di un preparato con principio attivo noto che non figura come generico nell'elenco delle specialità, non sono presi in considerazione i costi di ricerca e di sviluppo.

2 Il confronto terapeutico trasversale si basa su:

a.
preparati originali il cui brevetto è scaduto;
b.
altri preparati con principio attivo noto che non figurano come generici nell'elenco delle specialità.

3 Se nell'elenco delle specialità figura almeno un generico con la stessa composizione di principi attivi e il preparato con principio attivo noto non comporta alcun progresso terapeutico, l'economicità di tale preparato è valutata esclusivamente sulla base di un confronto con il generico in questione, senza effettuare un confronto con i prezzi praticati all'estero o un confronto terapeutico trasversale con medicamenti diversi da questo generico. Se nell'elenco delle specialità figura più di un generico, il confronto avviene sulla base del prezzo medio di tali generici.

304 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 65cquater 305 Valutazione dell'economicità dei medicamenti omologati per l'importazione parallela

1 Un preparato originale omologato per l'importazione parallela è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno del 15 per cento al prezzo del preparato originale in Svizzera.

2 Se il prezzo del preparato originale in Svizzera è già stato ridotto al livello dei prezzi dei generici, il preparato originale omologato per l'importazione parallela deve rispettare il livello dei prezzi dei generici.

305 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 65d306 Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: aspetti generali307

1 Ogni tre anni l'UFSP riesamina se tutti i medicamenti che figurano nell'elenco delle specialità adempiono ancora le condizioni di ammissione. I medicamenti sono suddivisi in tre unità in funzione dell'appartenenza a un gruppo terapeutico dell'elenco delle specialità. Ciascuna unità è riesaminata ogni tre anni.

2 Il confronto con i prezzi praticati all'estero si basa sulla confezione con la maggiore cifra d'affari.

3 Il confronto terapeutico trasversale si basa sulla confezione più piccola del dosaggio minimo, tranne se la confezione più piccola del dosaggio minimo non permette un confronto adeguato, segnatamente a causa di dosaggi differenti all'inizio della terapia, di dimensioni differenti della confezione oppure del prezzo identico dei differenti dosaggi di un medicamento.308

4 Se dal riesame risulta che il prezzo massimo è troppo elevato, l'UFSP decide che il prezzo sia ridotto, per il 1° dicembre dell'anno del riesame, al prezzo determinato secondo l'articolo 65b capoverso 3. Il fatto che il prezzo di fabbrica per la consegna in base al quale è stato stabilito il prezzo massimo sia inferiore al prezzo determinato secondo l'articolo 65b capoverso 3 non giustifica un aumento di prezzo.309

5 Il titolare dell'omologazione comunica all'UFSP tutte le informazioni necessarie.

6 L'UFSP comunica al titolare dell'omologazione di un generico il livello di prezzo previsto dal 1° dicembre per il preparato originale.

306 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° lug. 2009 (RU 2009 4245). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

307 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

308 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

309 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 65dbis310 Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: riesame dell'economicità dei generici

1 Nel quadro del riesame secondo l'articolo 65d capoverso 1, un generico è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno di uno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del corrispondente preparato originale praticato il 1° dicembre dell'anno del riesame:

a.
15 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici non supera in media 4 milioni di franchi all'anno per ogni forma di commercio;
b.
25 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 4 e 8 milioni di franchi all'anno per ogni forma di commercio;
c.
30 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 8 e 16 milioni di franchi all'anno per ogni forma di commercio;
d.
35 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 16 e 25 milioni di franchi all'anno per ogni forma di commercio;
e.
40 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici supera in media 25 milioni di franchi all'anno per ogni forma di commercio.

2 Se nell'elenco delle specialità non figura nessun preparato originale corrispondente, nel riesame secondo l'articolo 65d capoverso 1 è effettuato esclusivamente un confronto terapeutico trasversale. Tale confronto è effettuato unicamente con generici aventi una composizione di principi attivi diversa e che sono a loro volta economici.

310 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 65dter311 Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: riesame dell'economicità dei medicamenti biosimilari

Nel quadro del riesame secondo l'articolo 65d capoverso 1, un medicamento biosimilare è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno di uno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del corrispondente preparato di riferimento praticato il 1° dicembre dell'anno del riesame:

a.
10 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento e dei relativi medicamenti biosimilari non supera in media 8 milioni di franchi all'anno;
b.
15 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento e dei relativi medicamenti biosimilari si situa in media tra 8 e 25 milioni di franchi all'anno;
c.
20 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento e dei relativi medicamenti biosimilari supera in media 25 milioni di franchi all'anno.

311 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023 (RU 2023 570). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 794).

Art. 65dquater 312 Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: riesame dell'economicità dei preparati con principio attivo noto che non figurano come generici nell'elenco delle specialità

1 Il riesame secondo l'articolo 65d capoverso 1 di un preparato con principio attivo noto che non figura come generico nell'elenco delle specialità si fonda sulle disposizioni relative alla valutazione dell'economicità di cui all'articolo 65cter.

2 Un preparato con principio attivo noto secondo l'articolo 65cter capoverso 3 è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna:

a.
non supera il prezzo di fabbrica per la consegna del generico praticato il 1° dicembre dell'anno del riesame; oppure
b.
non supera i prezzi medi di fabbrica per la consegna dei generici con la stessa composizione di principi attivi praticati il 1° dicembre dell'anno del riesame.

312 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 65e314 Riesame delle condizioni di ammissione alla scadenza del brevetto

1 Immediatamente dopo la scadenza della protezione del brevetto, l'UFSP riesamina i preparati originali per verificare se adempiono ancora le condizioni di ammissione.

2 Nell'ambito del confronto terapeutico trasversale, il confronto secondo l'articolo 65bbis capoverso 1 si basa su preparati originali il cui brevetto è scaduto. Se esistono, per il confronto sono presi in considerazione anche preparati con principio attivo noto che non figurano come generici nell'elenco delle specialità nonché preparati successori che non comportano alcun progresso terapeutico. Un eventuale premio all'innovazione non è più preso in considerazione.315

3 Per il riesame dell'economicità i costi di ricerca e di sviluppo non sono più presi in considerazione.

4 Se dalla valutazione dell'economicità risulta che il prezzo massimo è troppo elevato, l'UFSP decide che il prezzo sia ridotto al prezzo massimo determinato secondo l'articolo 65b capoverso 3 e l'articolo 67 capoverso 4.316

314 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° lug. 2009 (RU 2009 4245). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

315 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

316 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 65f317 Estensione dell'indicazione e modificazione della limitazione

1 Se Swissmedic omologa una nuova indicazione per un preparato originale o se il titolare dell'omologazione presenta una domanda di modifica o soppressione di una limitazione a seguito di un'estensione dell'indicazione, l'UFSP riesamina tale preparato originale per verificare se adempie ancora le condizioni di ammissione.

2 Fino al riesame delle condizioni di ammissione secondo l'articolo 65d, il preparato originale è considerato economico se il titolare dell'omologazione chiede di rinunciare al 35 per cento della maggiore cifra d'affari prevista; la rinuncia è trasformata in una riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna. Sono esclusi i preparati originali:

a.
il cui aumento delle quantità previsto comporta un volume di mercato di oltre il 20 per cento superiore rispetto a prima dell'omologazione della nuova indicazione; oppure
b.
il cui maggiore volume di mercato previsto non è determinabile, segnatamente se:
1.
il preparato originale o la nuova indicazione sono stati ammessi per un periodo limitato e questo periodo scade entro i due anni successivi,
2.
per il medesimo preparato originale sono ammesse numerose nuove indicazioni in un breve lasso di tempo,
3.
è previsto un aumento di oltre il 10 per cento della cifra d'affari per le indicazioni finora rimunerate.318

3 Dopo due anni, l'UFSP valuta se la cifra d'affari complessiva prevista, inclusa la maggiore cifra d'affari prevista, di cui al capoverso 2 corrisponde alla cifra d'affari complessiva effettivamente realizzata, inclusa la maggiore cifra d'affari effettivamente realizzata. Se da tale verifica risulta che la cifra d'affari complessiva prevista, inclusa la maggiore cifra d'affari prevista, è stata superata, l'UFSP decide un'adeguata riduzione del prezzo.319

4 Se il titolare dell'omologazione rinuncia a presentare una richiesta secondo il capoverso 2 primo periodo o in presenza di una deroga ai sensi del capoverso 2 secondo periodo, l'economicità è valutata secondo l'articolo 65b.

5 Se Swissmedic rilascia l'omologazione per una nuova indicazione di un preparato originale, il titolare dell'omologazione è tenuto a comunicare all'UFSP entro 90 giorni l'estensione dell'indicazione. L'UFSP può impartire un congruo termine supplementare e chiedere la presentazione dei documenti stabiliti dal DFI per il riesame delle condizioni di ammissione.

6 Se le condizioni di ammissione per la nuova indicazione non sono adempiute, l'UFSP può limitare il preparato originale all'indicazione vigente.

317 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 mag. 2013 (RU 2013 1353). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255). Vedi anche le disp. trans. mod. 8.5.2013.

318 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

319 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

Art. 65g320 Limitazione dell'indicazione

1 Se Swissmedic limita l'indicazione per un preparato originale, l'UFSP adegua immediatamente la limitazione nell'elenco delle specialità. L'UFSP può successivamente verificare se le condizioni di ammissione del preparato originale sono adempiute e richiedere i documenti necessari dal titolare dell'omologazione.

2 Se l'UFSP non verifica se il preparato originale adempie le condizioni di ammissione conformemente al capoverso 1, fino al loro riesame secondo l'articolo 65d il preparato originale, i suoi generici o i suoi medicamenti in co-marketing sono considerati come economici. Il prezzo non può essere aumentato in seguito a una limitazione dell'indicazione.

3 Il titolare dell'omologazione comunica a Swissmedic entro 30 giorni ogni limitazione dell'indicazione da parte di Swissmedic e gli presenta entro 90 giorni i documenti stabiliti dal DFI.

320 Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).

Art. 66321 Indipendenza dei riesami del prezzo

I riesami del prezzo di cui agli articoli 65a-65g sono effettuati in modo indipendente gli uni dagli altri. Nell'arco dello stesso anno civile sono possibili diverse riduzioni dei prezzi.

321 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).

Art. 66a322 Riesame intermedio

Dopo l'iscrizione di un medicamento nell'elenco delle specialità, l'UFSP può esaminare in qualsiasi momento se le condizioni di ammissione sono ancora adempiute.

322 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

Art. 66b323 Medicamenti in co-marketing e generici

1 Se un preparato originale da riesaminare secondo gli articoli 65a-65g è pure un preparato di base di un medicamento in co-marketing, quest'ultimo è riesaminato contemporaneamente al suo preparato di base. Un medicamento in co-marketing è economico se il suo prezzo non supera quello del preparato di base.

2 Se a seguito di un riesame secondo l'articolo 65f o 65g un preparato originale subisce una limitazione o una modificazione della limitazione, l'UFSP decide la stessa limitazione per i rispettivi generici e medicamenti in co-marketing.

323 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).

Art. 67324 Prezzi

1 L'elenco delle specialità indica i prezzi massimi vincolanti per la vendita al pubblico da parte di farmacisti, medici, ospedali e case di cura.

2 Il prezzo di vendita al pubblico consta del prezzo di fabbrica per la consegna, della parte propria alla distribuzione e dell'imposta sul valore aggiunto.

3 Il prezzo di fabbrica per la consegna rimunera le prestazioni del fabbricante e della ditta di distribuzione fino alla fornitura dal deposito in Svizzera. È stabilito mediante decisione formale.

4 La parte propria alla distribuzione rimunera le prestazioni logistiche. Essa consta:

a.
per i medicamenti che in base alla classificazione di Swissmedic sono soggetti a prescrizione medica:
1.
di un supplemento calcolato in rapporto al prezzo di fabbrica per la consegna (supplemento attinente al prezzo), segnatamente per i costi del capitale, la gestione delle scorte e gli averi da riscuotere,
2.
di un supplemento per confezione, segnatamente per i costi di trasporto, d'infrastruttura e del personale;
b.
per i medicamenti che in base alla classificazione di Swissmedic non sono soggetti a prescrizione medica: di un supplemento attinente al prezzo.

4bis Per i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi si applica una parte propria alla distribuzione unitaria.325

5 Per l'aumento dei prezzi stabiliti nell'elenco delle specialità occorre l'autorizzazione dell'UFSP. L'autorizzazione è accordata solo se:

a.
il medicamento adempie ancora le condizioni di ammissione; e
b.
sono trascorsi almeno due anni dall'ammissione o dall'ultimo aumento di prezzo.

324 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

325 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 794).

Art. 67a326 Restituzione delle eccedenze

1 Se il prezzo di fabbrica per la consegna deciso su cui si basa il prezzo massimo pubblicato al momento dell'ammissione di un medicamento nell'elenco delle specialità supera di oltre il 3 per cento il prezzo di fabbrica per la consegna determinato in occasione del riesame dell'economicità e le eccedenze così conseguite ammontano ad almeno 20 000 franchi, il titolare dell'omologazione è obbligato a restituire le eccedenze conseguite dopo l'ammissione all'istituzione comune definita nell'articolo 18 LAMal.327

2 Il titolare dell'omologazione è inoltre obbligato a restituire all'istituzione comune le eccedenze conseguite:

a.328
durante una procedura di ricorso, se vi è una differenza tra il prezzo applicabile durante la procedura di ricorso e il nuovo prezzo passato in giudicato al termine della procedura di ricorso e il titolare dell'omologazione ha conseguito eccedenze grazie a questa differenza di prezzo;
b.
nei due anni successivi alla riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna secondo l'articolo 65f capoverso 2 primo periodo, se la cifra d'affari effettiva era superiore a quella prevista in occasione della riduzione.

3 Se un medicamento oggetto del capoverso 2 lettera a è un preparato originale per un generico, un preparato di base per un medicamento in co-marketing oppure un preparato di riferimento per un medicamento biosimilare, il titolare dell'omologazione del generico, del medicamento in co-marketing o del medicamento biosimilare è obbligato a restituire all'istituzione comune le eccedenze conseguite durante la procedura di ricorso concernente il preparato originale, il preparato di base o il preparato di riferimento.329

326 Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).

327 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

328 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

329 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 68 Radiazione

1 Un medicamento iscritto nell'elenco delle specialità è radiato se:

a.
non adempie più tutte le condizioni d'ammissione;
b.
il prezzo indicato nell'elenco in vigore è stato aumentato senza il consenso dell'UFSP;
c.330
il titolare dell'omologazione del preparato originale non adempie le condizioni e gli oneri stabiliti conformemente all'articolo 65 capoverso 5;
d.331
il titolare dell'omologazione reclamizza il medicamento, direttamente o indirettamente, pubblicamente;
e.332
le tasse e i costi di cui all'articolo 70b non sono pagati per tempo;
f.333
il titolare dell'omologazione si rifiuta di presentare i documenti necessari ai riesami di cui agli articoli 65d-65g;
g.334
il titolare dell'omologazione si rifiuta di restituire le eccedenze conseguite secondo l'articolo 67a.

2 ...335

330 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).

331 Introdotta dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2129). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).

332 Introdotta dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2129). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

333 Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 mag. 2013 (RU 2013 1353). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).

334 Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 mag. 2013 (RU 2013 1353). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).

335 Abrogato dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 68a336 Fine dell'obbligo di rimunerazione

1 Le seguenti modifiche dell'elenco delle specialità hanno effetto decorsi tre mesi dalla loro pubblicazione:

a.
radiazione di medicamenti dall'elenco delle specialità (art. 68) e di singole confezioni di un medicamento;
b.
limitazione dell'indicazione (art. 65g);
c.
radiazione di singole indicazioni (art. 65f).

2 Se motivi particolari lo giustificano, segnatamente la radiazione di un'indicazione da parte di Swissmedic per motivi di sicurezza o per mancanza di efficacia, le modifiche secondo il capoverso 1 hanno effetto dal giorno della pubblicazione.

3 Le limitazioni temporali stabilite nell'ambito di nuove ammissioni, estensioni dell'indicazione e modificazioni della limitazione scadono tre mesi dopo la scadenza della durata di ammissione stabilita nell'elenco delle specialità.

336 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 69337 Domande

1 La domanda d'ammissione di un medicamento pronto per l'uso nell'elenco delle specialità va presentata all'UFSP.

2 Per ogni modifica di un medicamento iscritto nell'elenco delle specialità o del suo prezzo va presentata una nuova domanda. Se è stata modificata la composizione dei principi attivi, l'atto di modifica dell'omologazione Swissmedic deve essere allegato alla domanda.338

3 Dai documenti allegati alla domanda deve risultare che le condizioni d'ammissione sono adempiute.

4 La domanda di ammissione nell'elenco delle specialità o di modifica dell'elenco delle specialità può essere presentata quando sono disponibili i dati concernenti le indicazioni e il dosaggio confermati da Swissmedic nel quadro del preavviso di cui all'articolo 8 dell'ordinanza del 21 settembre 2018339 sui medicamenti. L'UFSP entra nel merito della domanda non appena è in possesso della relativa documentazione. Per singole domande, il DFI può prevedere che possano essere presentate solo dopo l'omologazione da parte di Swissmedic.340

337 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2002 , in vigore il 1° lug. 2002 (RU 2002 2129).

338 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

339 RS 812.212.21. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) con effetto dal 1° gen. 2019.

340 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

Art. 69a341 Accertamento preliminare e presentazione anticipata della domanda

1 Per domande complesse, prima di presentare la domanda è possibile richiedere un accertamento preliminare presso l'UFSP. L'accertamento preliminare serve a chiarire questioni di principio e porta a una valutazione non vincolante della domanda prevista da parte dell'UFSP.

2 Dopo un ulteriore accertamento preliminare condotto con la partecipazione di Swissmedic, la domanda può essere presentata all'UFSP già prima del preavviso di Swissmedic (presentazione anticipata della domanda).

3 Il DFI stabilisce:

a.
per quali domande è possibile richiedere un accertamento preliminare;
b.
a quali condizioni ha luogo il colloquio nel quadro dell'accertamento preliminare;
c.
a quali condizioni è possibile effettuare una presentazione anticipata della domanda.

341 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2129). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 69b342 Medicamenti dell'elenco delle specialità temporaneamente indisponibili

1 Se un medicamento iscritto nell'elenco delle specialità è temporaneamente indisponibile, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento importato pronto per l'uso non omologato in Svizzera da Swissmedic fintantoché:

a.
il medicamento in questione può essere importato secondo la LATer;
b.
a causa della mancanza di alternative terapeutiche, non è disponibile un altro trattamento omologato efficace; e
c.
i due medicamenti hanno lo stesso principio attivo e la stessa indicazione e presentano una forma galenica e dimensioni della confezione simili.

2 L'assicuratore rimunera i costi effettivi. Il fornitore di prestazioni sceglie il Paese d'importazione del medicamento prestando attenzione ai costi.

342 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Art. 70343 Ammissione senza domanda

L'UFSP può ammettere o mantenere nell'elenco delle specialità un medicamento o un'indicazione di un medicamento che sono stati omologati da Swissmedic se rivestono una grande importanza per le cure mediche, anche se il titolare dell'omologazione non ha presentato una domanda di ammissione o ne ha chiesto la radiazione. L'UFSP ne stabilisce il prezzo.

343 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

Art. 70a344 Prescrizioni di dettaglio

Il DFI emana prescrizioni di dettaglio:

a.
sulla procedura d'ammissione di medicamenti nell'elenco delle specialità;
b.
sui criteri applicabili in materia di valutazione dell'efficacia, dell'idoneità e dell'economicità;
c.345
sulla procedura di riesame delle condizioni di ammissione di cui agli articoli 65d-65g;
d.346
sulla procedura di restituzione delle eccedenze di cui all'articolo 67a.

344 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).

345 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).

346 Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).

Art. 70b347 Tasse

1 Sono riscosse tasse per:

a.
le domande di iscrizione nell'elenco delle specialità;
b.
l'accertamento preliminare presso l'UFSP e l'ulteriore accertamento preliminare in vista della presentazione anticipata della domanda condotto con la partecipazione di Swissmedic;
c.
il riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni;
d.
le singole iscrizioni nell'elenco delle specialità.348

1bis L'importo delle tasse è definito nell'allegato 1.349

2 I costi straordinari, segnatamente per perizie esterne mediche o economiche, possono essere conteggiati in sovrappiù. La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

3 Per spese straordinarie, l'UFSP può riscuotere tasse in corrispondenza del tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta, a seconda della competenza specifica richiesta, a 100−250 franchi.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004350 sugli emolumenti.

347 Originario art. 71. Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1353).

348 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

349 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

350 RS 172.041.1

Art. 71351 Pubblicazioni

1 L'UFSP pubblica:

a.
l'elenco delle specialità (art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal);
b.
le basi utilizzate per valutare l'efficacia e l'idoneità del preparato originale, per il confronto terapeutico trasversale (art. 65b cpv. 2 lett. a) e per il premio all'innovazione (art. 65bter), fatta eccezione per le basi utilizzate per calcolare le restituzioni confidenziali del titolare dell'omologazione, nonché il prezzo determinato dalla media dei prezzi praticati in Stati di riferimento nell'ambito del confronto con i prezzi praticati all'estero (art. 65b cpv. 2 lett. b) in merito alle seguenti domande, se è consultata la Commissione federale dei medicamenti:
1.
domanda di ammissione di un preparato originale nell'elenco delle specialità,
2.
domanda di estensione dell'indicazione (art. 65f),
3.
domanda di modificazione della limitazione (art. 65f),
4.
domanda di aumento di prezzo (art. 67 cpv. 5);
c.
in caso di rifiuto dell'ammissione di un preparato originale nell'elenco delle specialità: i motivi del rifiuto;
d.
in caso di ammissione nell'elenco delle specialità per un periodo limitato secondo l'articolo 65 capoverso 5 lettera a: la durata dell'ammissione;
e.
in caso di radiazione di un medicamento dall'elenco delle specialità (art. 68): i motivi della radiazione;
f.
dopo la ricezione di una domanda di nuova ammissione, estensione dell'indicazione o modificazione della limitazione di un preparato originale:
1.
il nome del medicamento,
2.
la malattia per la quale viene richiesta la rimunerazione di una terapia,
3.
il nome del titolare dell'omologazione,
4.
il tipo di domanda,
5.
la data di ricezione della domanda,
6.
lo stato dell'omologazione presso Swissmedic al momento della ricezione della domanda;
g.
nell'ambito del riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni:
1.
le basi utilizzate per valutare l'efficacia e l'idoneità del preparato originale nella misura in cui la valutazione comporti una modifica dell'elenco delle specialità,
2.
il prezzo determinato dalla media dei prezzi praticati in Stati di riferimento nell'ambito del confronto con i prezzi praticati all'estero,
3.
le basi utilizzate per il confronto terapeutico trasversale, in particolare una tabella riassuntiva dei medicamenti comparativi e dei loro costi;
h.
in caso di riduzione di prezzo: il motivo dell'adeguamento.

2 In caso di domande pendenti riguardanti preparati originali, l'UFSP può, su richiesta di terzi, fornire informazioni sommarie sullo stato della procedura. Può indicare quali condizioni di ammissione (art. 65 cpv. 3) sono ancora in fase di valutazione senza fornire motivazioni dettagliate. Le informazioni sono fornite:

a.
per le domande presentate all'UFSP già corredate del preavviso di Swissmedic: al più presto 60 giorni dopo l'omologazione da parte di Swissmedic;
b.
per le domande presentate all'UFSP solo dopo l'omologazione da parte di Swissmedic: al più presto 180 giorni dopo la presentazione della domanda presso l'UFSP.

3 Se una sua decisione viene impugnata mediante ricorso, l'UFSP può pubblicare il nome del medicamento in questione e il tipo di procedura della decisione impugnata.

4 Le pubblicazioni sono effettuate attraverso una piattaforma online pubblicamente accessibile.

351 Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1255). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

Sezione 4a: Rimunerazione di medicamenti nel singolo caso352

352 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

Art. 71a353 Assunzione dei costi di un medicamento ammesso nell'elenco delle specialità il cui impiego non rientra nell'informazione professionale approvata o nella limitazione

1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento ammesso nell'elenco delle specialità per un impiego che non rientra nell'informazione professionale approvata da Swissmedic o nella limitazione stabilita nell'elenco delle specialità secondo l'articolo 73, se:

a.
l'impiego del medicamento costituisce un presupposto indispensabile per l'esecuzione di un'altra prestazione assunta dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e tale prestazione è chiaramente predominante;
b.
l'impiego del medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una malattia che può avere esito letale per l'assicurato o provocare danni gravi e cronici alla sua salute e, a causa della mancanza di alternative terapeutiche, un altro trattamento omologato efficace non è disponibile; oppure
c.
l'impiego del medicamento serve da misura di prevenzione secondo l'articolo 33 lettera d nell'ambito di una profilassi post-esposizione e un'eventuale apparizione della malattia può avere esito letale per l'assicurato o provocare danni gravi e cronici alla sua salute.

2 Il DFI stabilisce le categorie per la valutazione del beneficio terapeutico di cui al capoverso 1 lettera b.

3 L'assicuratore stabilisce l'importo della rimunerazione d'intesa con il titolare dell'omologazione a partire dal prezzo di fabbrica per la consegna. Deve garantire che:

a.
nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e c, sia applicato uno sconto di prezzo sul corrispondente prezzo di fabbrica per la consegna iscritto nell'elenco delle specialità; il DFI stabilisce lo sconto di prezzo; tale sconto ammonta al massimo al 30 per cento;
b.
nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, i costi assunti siano proporzionati al beneficio terapeutico; il DFI stabilisce uno sconto di prezzo sul corrispondente prezzo di fabbrica per la consegna iscritto nell'elenco delle specialità in funzione delle categorie per la valutazione del beneficio terapeutico; tale sconto ammonta al massimo al 50 per cento.

4 L'assicuratore può applicare uno sconto di prezzo superiore agli sconti di prezzo massimi secondo il capoverso 3, se:

a.
il prezzo di fabbrica per la consegna deve essere ridotto al livello medio di prezzo del generico o del medicamento biosimilare; oppure
b.
sono stati fissati condizioni e oneri riguardanti l'importo della rimunerazione.

5 In caso di costi terapeutici annuali o giornalieri molto bassi, l'assicuratore può prescindere da sconti di prezzo. Il DFI stabilisce quando i costi terapeutici annuali o giornalieri sono da considerarsi molti bassi.

353 Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 feb. 2011 (RU 2011 653). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 71b354 Assunzione dei costi di un medicamento omologato da Swissmedic non ammesso nell'elenco delle specialità

1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l'uso omologato da Swissmedic, non ammesso nell'elenco delle specialità, per un impiego che rientra o non rientra nell'informazione professionale se è adempiuta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 71a capoverso 1.

2 L'assicuratore stabilisce l'importo della rimunerazione d'intesa con il titolare dell'omologazione. Deve garantire che:

a.
nei casi di cui all'articolo 71a capoverso 1 lettere a e c, sia applicato uno sconto di prezzo sul prezzo di fabbrica per la consegna determinato nel confronto con i prezzi praticati all'estero di cui all'articolo 65bquater; il DFI stabilisce lo sconto di prezzo; tale sconto ammonta al massimo al 30 per cento;
b.
nei casi di cui all'articolo 71a capoverso 1 lettera b, i costi assunti siano proporzionati al beneficio terapeutico; il DFI stabilisce uno sconto di prezzo sul prezzo di fabbrica per la consegna determinato nel confronto con i prezzi praticati all'estero di cui all'articolo 65bquater in funzione delle categorie per la valutazione del beneficio terapeutico; tale sconto ammonta al massimo al 50 per cento.

3 In caso di costi terapeutici annuali o giornalieri molto bassi, l'assicuratore può prescindere da sconti di prezzo. Il DFI stabilisce quali costi terapeutici annuali o giornalieri sono da considerarsi molti bassi.

354 Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 feb. 2011 (RU 2011 653). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 71c355 Assunzione dei costi di un medicamento importato non omologato da Swissmedic

1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l'uso importato non omologato da Swissmedic, se:

a.
è adempiuta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 71a capoverso 1;
b.
il medicamento in questione può essere importato secondo la LATer; e
c.
il medicamento è omologato per la corrispondente indicazione da uno Stato con un sistema di omologazione riconosciuto come equivalente da Swissmedic.

2 L'assicuratore stabilisce l'importo della rimunerazione d'intesa con il titolare dell'omologazione. L'assicuratore può chiedere al fornitore di prestazioni di importare il medicamento dal Paese che genera i costi minori per la rimunerazione.

355 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° feb. 2017 (RU 2017 623). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 71d356 Disposizioni comuni

1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previa consultazione del medico di fiducia.

2 ...357

3 Se la domanda di garanzia di assunzione dei costi è completa, l'assicuratore decide in merito entro due settimane.

4 Il fornitore di prestazioni addebita all'assicuratore i costi effettivi. Per i medicamenti di cui all'articolo 71a è addebitato il prezzo massimo figurante nell'elenco delle specialità, mentre per i medicamenti di cui agli articoli 71b e 71c il prezzo al quale il fornitore di prestazioni ha acquistato il medicamento, maggiorato dalla parte propria alla distribuzione di cui all'articolo 67 capoverso 4 e dall'imposta sul valore aggiunto.358

5 Se è prevedibile che una domanda di rimunerazione di un medicamento importante per malattie rare secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera adecies numero 1 LATer sarà respinta a causa della valutazione del beneficio terapeutico e non sono disponibili studi clinici, il medico di fiducia consulta almeno un esperto clinico. Quest'ultimo fornisce una raccomandazione.359

6 In caso di rifiuto di una domanda di rimunerazione di un medicamento, l'assicuratore informa il medico curante e il paziente dei motivi della decisione. Se il rifiuto è dovuto alla valutazione del beneficio terapeutico, quest'ultima deve essere allegata.360

356 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).

357 Abrogato dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

358 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

359 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

360 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 71e361

361 Introdotto dalla cifra III dell'O del 12 mag. 2021 (RU 2021 274). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022, prorogato sino al 31 gen. 2024 (RU 2021 892; 2023 791 n. II 2).

Art. 71f362

362 Introdotto dalla cifra III dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 sino al 31 dic. 2023 (RU 2022 467).

Sezione 5:363 Disposizioni comuni per l'Elenco delle analisi, l'Elenco dei medicamenti con tariffa e l'Elenco delle specialità

363 Originaria Sez. 4. Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).

Art. 73 Limitazioni

L'ammissione in un elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità e le indicazioni mediche.

Art. 74 Domande e proposte

Sentita la commissione competente, l'UFSP può promulgare direttive riguardo la forma, il contenuto e i termini d'inoltro delle domande concernenti l'elenco delle specialità e le proposte riguardanti l'elenco delle analisi o l'elenco dei medicamenti con tariffa.

Art. 75365 Prescrizioni di dettaglio

Sentite le commissioni competenti, il DFI emana prescrizioni di dettaglio concernenti l'approntamento degli elenchi.

365 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).

Capitolo 3a:366 Misure di contenimento dei costi

366 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

Sezione 1: Obiettivi in materia di costi

Art. 75a Obiettivi globali

1 Il Consiglio federale e i Cantoni definiscono gli obiettivi in materia di costi di cui agli articoli 54 e 54a LAMal per la totalità dei costi generati dalle prestazioni.

2 Si basano sui costi necessari per coprire le necessità mediche tramite cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti.

3 Tengono conto segnatamente dei seguenti fattori:

a.
l'evoluzione della demografia e della morbilità;
b.
i progressi tecnologici in medicina;
c.
l'evoluzione della situazione economica, dei salari e dei prezzi;
d.
le possibilità di guadagni di efficienza.

4 Il Consiglio federale coordina gli obiettivi in materia di costi con gli obiettivi di qualità secondo l'articolo 58 LAMal.

Art. 75b Obiettivi per i gruppi di costo

1 Oltre a quelli previsti all'articolo 75a, il Consiglio federale definisce obiettivi in materia di costi segnatamente per i seguenti gruppi di costo:

a.
cure stazionarie;
b.
cure ambulatoriali in ospedale;
c.
cure ambulatoriali dispensate da medici al di fuori degli ospedali;
d.
medicamenti;
e.
cure dispensate in una casa di cura o a domicilio.

2 L'articolo 75a capoversi 2-4 si applica anche agli obiettivi in materia di costi per i gruppi di costo di cui al capoverso 1.

Sezione 2: Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Art. 75c Membri

1 Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli altri membri della Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2 La commissione è composta di nove membri, di cui:

a.
due persone rappresentano i fornitori di prestazioni;
b.
una persona rappresenta i Cantoni;
c.
una persona rappresenta gli assicuratori;
d.
una persona rappresenta gli assicurati;
e.
una persona rappresenta la Commissione federale per la qualità (art. 77a);
f.
tre persone rappresentano il campo scientifico.

3 I membri devono disporre di elevate competenze in materia di costi delle prestazioni, di conoscenze approfondite nella gestione dei costi nonché di solide conoscenze del sistema sanitario e delle assicurazioni sociali svizzero.

Art. 75d Compiti e competenze

1 La commissione presta consulenza riguardo all'evoluzione dei costi e alle misure da adottare per contenerli.

2 È incaricata segnatamente dei seguenti compiti:

a.
istituire una vigilanza sistematica e continua sui costi;
b.
vigilare sull'evoluzione nei settori di prestazioni basandosi sui gruppi di costo di cui all'articolo 75b;
c.
elaborare raccomandazioni all'attenzione della Confederazione e dei partner tariffali sulla base della vigilanza sui costi.

3 Per adempiere i compiti di cui al capoverso 2, la commissione utilizza le basi di dati del settore sanitario, in particolare quelle gestite dall'UFSP, dall'UST e dalla Commissione federale per la qualità.

Art. 75e Organizzazione

1 La commissione definisce la sua organizzazione e le sue modalità di funzionamento in un regolamento, sottoposto all'approvazione del DFI.

2 L'UFSP assume la segreteria della commissione.

Capitolo 4: Controllo dell'economicità e della qualità delle prestazioni

Art. 76 Dati concernenti le prestazioni fornite

Gli assicuratori possono trattare in comune i dati relativi al genere e all'entità delle prestazioni fornite dai diversi fornitori di prestazioni, come pure quelli relativi alle rimunerazioni fatturate per queste prestazioni, allo scopo esclusivo di:

a.
analizzare i costi e la loro evoluzione;
b.
controllare e garantire l'economicità delle prestazioni ai sensi dell'articolo 56 LAMal;
c.
approntare le convenzioni tariffali.
Art. 76a367 Ripercussione dello sconto

1 Il fornitore di prestazioni deve indicare nella fattura secondo l'articolo 42 LAMal lo sconto di cui all'articolo 56 capoverso 3 LAMal e farne usufruire il debitore della rimunerazione.

2 Se gli sconti sono già considerati nel calcolo delle tariffe e dei prezzi della corrispondente prestazione tramite costi inferiori, non devono più essere esposti separatamente nel quadro della fatturazione.

367 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 10 apr. 2019 concernente l'integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1395).

Art. 76b368 Convenzione concernente la ripercussione non integrale degli sconti

1 Le convenzioni secondo l'articolo 56 capoverso 3bis LAMal sono stipulate in primo luogo fra le associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori.

2 Le convenzioni concernenti la ripercussione non integrale degli sconti secondo l'articolo 56 capoverso 3bis LAMal devono essere stipulate per scritto e contenere segnatamente le seguenti indicazioni:

a.
tipo ed entità dello sconto nonché modalità di una documentazione trasparente nei giustificativi e nelle fatture;
b.
scopo d'impiego dello sconto non ripercosso, compreso l'obiettivo del miglioramento della qualità del trattamento;
c.
modalità della prova del miglioramento della qualità del trattamento.

3 I fondi non ripercossi sono utilizzati in primo luogo a favore di programmi di portata nazionale volti a migliorare la qualità del trattamento.

4 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni devono informare l'UFSP senza indugio in merito alle convenzioni stipulate.

368 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 10 apr. 2019 concernente l'integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1395).

Art. 76c369 Rapporto all'UFSP

1 Gli assicuratori fanno rapporto all'UFSP in merito all'osservanza della convenzione di cui all'articolo 76b. Presentano il rapporto all'UFSP senza indugio dopo la cessazione della convenzione. In caso di progetti pluriennali, presentano rapporti intermedi ogni anno.

2 Ogni rapporto e ogni rapporto intermedio devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

a.
prova dell'impiego degli sconti non ripercossi per migliorare la qualità del trattamento;
b.
valutazione dei miglioramenti ottenuti con la convenzione rispetto alla qualità iniziale del trattamento.

3 La valutazione deve essere svolta da un'organizzazione indipendente applicando metodi scientifici secondo standard o linee guida riconosciuti.

369 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 10 apr. 2019 concernente l'integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1395).

Art. 77370 Convenzioni sulla qualità

1 Le associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori sono tenute ad adeguare le convenzioni sulla qualità agli obiettivi del Consiglio federale di cui all'articolo 58 LAMal e alle raccomandazioni della Commissione federale per la qualità di cui all'articolo 58c capoverso 1 lettere c ed h LAMal.

2 Sono tenute a pubblicare le convenzioni sulla qualità.

370 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

Art. 77a371 Commissione federale per la qualità

1 Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli altri membri della Commissione federale per la qualità.

2 La Commissione è composta di 15 membri, di cui:

a.
quattro persone rappresentano i fornitori di prestazioni, una delle quali gli ospedali, una i medici e una gli infermieri;
b.
due persone rappresentano i Cantoni;
c.
due persone rappresentano gli assicuratori;
d.
due persone rappresentano gli assicurati e le organizzazioni di pazienti;
e.
cinque persone rappresentano il campo scientifico.

3 I membri della Commissione devono disporre di elevate competenze specialistiche nell'ambito della qualità della fornitura delle prestazioni, di ampie conoscenze nella gestione della qualità nonché di buone conoscenze del sistema sanitario e delle assicurazioni sociali svizzero.

4 Per esaminare temi che riguardano cerchie non rappresentate nella Commissione occorre fare appello a esperti.

5 La segreteria sottostà alla presidenza della Commissione dal punto di vista specialistico e all'UFSP da quello amministrativo.

5bis La Commissione coordina i suoi lavori con quelli della Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.372

6 La Commissione redige ogni anno un rapporto all'attenzione del Consiglio federale e lo pubblica in forma appropriata.

7 Pubblica i suoi regolamenti e rapporti come pure i documenti legati ai compiti che le sono stati attribuiti secondo l'articolo 58c LAMal.

371 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

372 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

Art. 77b373 Dati dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori

1 I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori devono fornire i dati in maniera corretta, completa, tempestiva e a proprie spese.

2 Devono trasmettere i dati per via elettronica in forma criptata.

3 Se nell'adempimento dei compiti di cui sono stati incaricati secondo l'articolo 58c capoverso 1 lettere e ed f LAMal constatano lacune nella fornitura dei dati, i terzi assegnano al Cantone, al fornitore di prestazioni o all'assicuratore un termine supplementare per fornire dati corretti e completi e ne informano nel contempo la Commissione federale per la qualità.

373 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

Art. 77c374 Conservazione, cancellazione e distruzione dei dati

1 Alla conservazione, alla cancellazione e alla distruzione dei dati da parte di terzi di cui all'articolo 77b capoverso 3 si applica per analogia l'articolo 31a.

2 I terzi informano i fornitori di dati di cui all'articolo 77b capoverso 1 e la Commissione federale per la qualità sulla cancellazione e la distruzione dei dati.

374 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

Art. 77d375 Procedura di selezione in caso di delega di compiti con indennità

1 Se per la delega di un compito sono disponibili più persone o organizzazioni idonee esterne all'Amministrazione federale, la Commissione federale per la qualità svolge una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale.

2 La documentazione del bando contiene in particolare:

a.
le condizioni di partecipazione;
b.
i criteri d'idoneità, che possono riguardare in particolare l'idoneità specialistica, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa nonché l'esperienza dell'offerente;
c.
i criteri di aggiudicazione.

3 I compiti, per i quali è disponibile una sola persona o organizzazione idonea esterna all'Amministrazione federale, possono essere delegati senza bando.

375 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

Art. 77e376 Aiuti finanziari

1 La Commissione federale per la qualità concede aiuti finanziari di cui all'articolo 58e capoverso 1 LAMal a progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità se:

a.
contribuiscono allo sviluppo della qualità nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 58 LAMal;
b.
rispondono a una necessità d'intervento comprovata;
c.
la loro realizzazione si basa su metodi scientifici e standard o linee guida riconosciuti;
d.
non distorcono né possono distorcere la concorrenza.

2 Le domande di aiuti finanziari devono permettere una valutazione completa dello sviluppo della qualità previsto. In particolare esse devono contenere:

a.
indicazioni concernenti il richiedente;
b.
una descrizione del progetto con indicazioni riguardanti l'obiettivo, la necessità d'intervento, la procedura e gli effetti attesi;
c.
le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi;
d.
il calendario dell'esecuzione del progetto;
e.
un preventivo;
f.
la documentazione che comprovi l'autofinanziamento, con una motivazione dell'impossibilità di realizzare il progetto senza aiuti finanziari.

3 La Commissione federale per la qualità emana direttive concernenti le indicazioni e la documentazione da allegare alle domande di cui al capoverso 2.

4 Al termine del progetto occorre presentare alla Commissione federale per la qualità un rapporto sui risultati del progetto.

376 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

Art. 77f377 Convenzioni sulle prestazioni concernenti rimunerazioni e aiuti finanziari

Le convenzioni sulle prestazioni di cui agli articoli 58d capoverso 2 e 58e capoverso 2 LAMal disciplinano in particolare:

a.
i compiti da adempiere;
b.
gli obiettivi da raggiungere;
c.
la procedura metodologica;
d.
il trattamento, la sicurezza e la conservazione dei dati;
e.
le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi;
f.
l'ammontare e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione;
g.
le modalità di pagamento;
h.
le conseguenze del mancato o lacunoso adempimento dei compiti;
i.
l'allestimento di rapporti periodici;
j.
la presentazione periodica del preventivo e dei conti;
k.
i requisiti che deve soddisfare il rapporto di cui all'articolo 77e capoverso 4.

377 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

Art. 77g378 Calcolo delle quoteparti di finanziamento dei Cantoni e degli assicuratori

1 Per il calcolo della popolazione residente di cui all'articolo 58f capoverso 4 LAMal sono determinanti le cifre dell'ultima rilevazione per la statistica della popolazione e delle economie domestiche.379

2 Il numero degli assicurati di cui all'articolo 58f capoverso 5 LAMal è determinato in base all'effettivo degli assicurati il 1° gennaio.

3 L'UFSP calcola le quoteparti dei Cantoni e degli assicuratori.

378 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

379 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 17 dell'O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

Art. 77h380 Riscossione dei contributi

1 L'UFSP riscuote i contributi presso i Cantoni e gli assicuratori entro il 30 aprile dell'anno di contribuzione.

2 Gli assicuratori e i Cantoni, che non pagano il contributo dovuto entro il termine, devono un interesse di mora del cinque per cento all'anno.

380 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

Art. 77i381 Conteggio

L'UFSP effettua il conteggio per il contributo della Confederazione, dei Cantoni e degli assicuratori al 31 marzo di ogni anno civile successivo all'anno di contribuzione. Se dal conteggio risulta un'eccedenza o una copertura insufficiente, il contributo corrispondente per Cantone e assicuratore è trasferito all'anno di contribuzione successivo.

381 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

Art. 77j382 Multe e sanzioni

1 I mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni applicate da un tribunale arbitrale cantonale per il mancato rispetto delle misure di cui agli articoli 58a e 58h LAMal sono utilizzati per finanziare i costi di cui all'articolo 58f capoverso 1 LAMal.

2 Il tribunale arbitrale cantonale trasferisce all'UFSP i mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni al 1° gennaio dell'anno successivo.

382 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

Art. 77k383 Garanzia della qualità

Sentita la competente commissione, il DFI stabilisce le misure di cui all'articolo 58h capoverso 1 LAMal.

383 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

Art. 77kbis384 Accesso al servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute

1 Le autorità di cui all'articolo 59abis LAMal possono accedere al servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute di cui all'articolo 39 lettera b dell'ordinanza del 22 marzo 2017385 sulla cartella informatizzata del paziente.

2 L'UFSP accorda i diritti d'accesso.

384 Introdotto dall'art. 8 n. 2 dell'O del 28 ago. 2024 sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 461).

385 RS 816.11

Titolo 4a:386 Progetti pilota

386 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814).

Art. 77l Domanda

1 La domanda di autorizzazione di un progetto pilota deve essere presentata all'UFSP, segnatamente da uno o più Cantoni, uno o più fornitori di prestazioni, uno o più assicuratori o una o più organizzazioni di pazienti.

2 Deve comprendere almeno:

a.
il nome o la denominazione del richiedente;
b.
la descrizione dettagliata del progetto pilota, delle misure previste, degli obiettivi perseguiti, dell'effetto atteso e delle conseguenze segnatamente per i Cantoni, gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e gli assicurati;
c.
le disposizioni della LAMal e della presente ordinanza alle quali derogare e il regolamento applicabile in sostituzione delle stesse;
d.
i criteri per la partecipazione al progetto pilota, compreso il termine entro il quale la revoca al consenso alla partecipazione ha effetto;
e.
un piano di valutazione con indicazioni sulle valutazioni periodiche e sulla valutazione finale;
f.
un piano di finanziamento per il progetto pilota e le valutazioni;
g.
uno scadenzario per la realizzazione del progetto pilota e delle valutazioni.
Art. 77m Costi

I costi del progetto pilota e delle valutazioni così come i costi amministrativi legati al ripristino dello stato anteriore alla sua esecuzione sono a carico del titolare dell'autorizzazione per il progetto pilota.

Art. 77n Autorizzazione

1 Il DFI autorizza soltanto progetti pilota volti alla sperimentazione di misure adempienti le seguenti condizioni:

a.
le misure risultano innovative in relazione al diritto vigente;
b.
le misure sono adeguate per raggiungere uno degli obiettivi di cui all'articolo 59b capoverso 1 LAMal in uno degli ambiti di cui all'articolo 59b capoverso 2 LAMal;
c.
le misure sono adeguate per essere recepite nella LAMal.

2 La decisione di autorizzazione comprende nello specifico:

a.
i nomi dei richiedenti;
b.
l'effetto atteso e le conseguenze segnatamente per i Cantoni, gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e gli assicurati;
c.
il piano di valutazione;
d.
i nomi di uno o più specialisti indipendenti per le valutazioni del progetto pilota.

3 Il DFI nega l'autorizzazione se per gli assicurati che partecipano al progetto pilota non è garantito il diritto all'assunzione dei costi di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

4 Il DFI revoca l'autorizzazione se prima della conclusione del progetto pilota emerge che l'effetto atteso non può essere ottenuto o che sono lesi i diritti degli assicurati.

5 L'UFSP informa regolarmente il pubblico in merito ai progetti pilota in corso.

Art. 77o Ordinanze del DFI sui progetti pilota

1 Oltre ai punti di cui all'articolo 59b capoverso 5 LAMal, l'ordinanza del DFI sul rispettivo progetto pilota disciplina:

a.
i requisiti per la partecipazione;
b.
le misure che possono essere attuate con il progetto pilota;
c.
gli obiettivi perseguiti;
d.
il campo di applicazione territoriale del progetto pilota;
e.
la durata del progetto pilota;
f.
il termine entro il quale la revoca di un assicurato al consenso alla partecipazione al progetto pilota ha effetto.

2 La durata del progetto pilota è al massimo di tre anni e può essere prorogata una volta.

3 Il termine di cui al capoverso 1 lettera f può coincidere al massimo con la fine dell'anno civile in corso. Il termine di preavviso deve essere almeno di un mese.

4 Revocandone l'autorizzazione, il DFI abroga l'ordinanza sul progetto pilota.

Art. 77p Partecipazione

1 Al progetto pilota possono partecipare soltanto gli assicurati che hanno acconsentito espressamente, dopo essere stati informati in merito alle conseguenze di tale partecipazione sui loro diritti e obblighi.

2 Gli assicurati possono revocare il loro consenso.

Art. 77q Valutazioni

1 Nel corso della sua attuazione il progetto pilota deve essere valutato periodicamente. Dopo la sua conclusione deve essere effettuata una valutazione finale.

2 I rapporti di valutazione devono valutare in particolare:

a.
se il progetto pilota raggiunge l'obiettivo perseguito;
b.
quale impatto hanno le misure del progetto pilota sul sistema sanitario;
c.
se le misure del progetto pilota entrano in conflitto con le disposizioni legali per le quali nell'ordinanza non è prevista alcuna deroga;
d.
se le misure sperimentate possono essere recepite nella LAMal.
Art. 77r Rapporto al Consiglio federale

1 Il DFI esamina i rapporti di valutazione.

2 Basandosi su tale esame, presenta al Consiglio federale un rapporto:

a.
sull'effetto delle misure sperimentate sul contenimento dei costi, sul rafforzamento della qualità o sulla promozione della digitalizzazione;
b.
sulle conseguenze delle misure segnatamente per i Cantoni, gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e gli assicurati.

3 Se in seguito all'esame dei rapporti sulle valutazioni intermedie sembra opportuno che le disposizioni restino applicabili dopo la conclusione del progetto pilota conformemente all'articolo 59b capoverso 7 LAMal, il DFI può presentare un rapporto al Consiglio federale già prima della valutazione finale.

Titolo 5: Finanziamento

Capitolo 1: ...

Art. 78387

387 Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 78a a 78c388

388 Introdotti dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2010 (RU 2010 6155). Abrogati dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 80390

390 Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 80a a 80i391

391 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2010 (RU 2010 6155). Abrogati dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 81 a 85392

392 Abrogati dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 85a393

393 Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003 (RU 2003 3249). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 86 a 88394

394 Abrogati dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Capitolo 2: Premi degli assicurati

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 89 Indicazione dei premi

L'assicuratore deve indicare separatamente per ogni assicurato i premi:

a.395
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, scindendo la parte di premio per il rischio infortuni ivi incluso;
b.
dell'assicurazione d'indennità giornaliera;
c.
delle assicurazioni complementari;
d.
degli altri rami d'assicurazione.

395 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

Art. 90a397 Interessi compensativi

1 Gli interessi compensativi ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA sono versati per premi non dovuti che vengono restituiti o compensati dall'assicuratore e per differenze di premi che l'assicuratore deve risarcire ai sensi dell'articolo 7 capoversi 7 e 8 LAMal, purché la pretesa sia superiore a 3000 franchi e non venga saldata dall'assicuratore entro sei mesi.

2 Il tasso sull'interesse compensativo ammonta al 5 per cento all'anno. Per il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 7 dell'ordinanza dell'11 settembre 2002398 concernente la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.

397 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

398 RS 830.11

Art. 90c400 Premi minimi

1 Il premio delle forme particolari di assicurazione secondo gli articoli 93-101 ammonta almeno al 50 per cento del premio dell'assicurazione ordinaria con copertura degli infortuni della regione di premio e del gruppo di età dell'assicurato.

2 Le riduzioni di premi per le forme particolari d'assicurazione secondo gli articoli 93-101 devono essere fissate in modo che la riduzione per la sospensione della copertura degli infortuni possa essere concessa senza che il premio raggiunga un livello inferiore al premio minimo secondo il capoverso 1.

400 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

Art. 91 Graduazione dei premi

1 Un effettivo è considerato molto piccolo secondo l'articolo 61 capoverso 2 LAMal quando i costi di un singolo assicurato hanno un influsso notevole sui premi degli assicurati dell'effettivo, segnatamente quando quest'ultimo conta meno di 300 assicurati.401

1bis Un assicuratore che inizia la sua attività o che estende il suo raggio d'attività territoriale fissa per gli effettivi molto piccoli il suo premio in modo che non sia inferiore a un determinato importo minimo.402

1ter L'importo minimo di cui al capoverso 1bis corrisponde alla media di tutti i premi dell'anno in corso per la regione di premio e il gruppo di età interessati. L'UFSP comunica questo importo agli assicurati ogni anno.403

2 Per le persone di cui agli articoli 4 e 5 che non risiedono né in uno Stato membro dell'Unione europea, né in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che sono assicurate in Svizzera, l'assicuratore fissa un premio in base ai costi comprovati. Qualora, in considerazione del numero delle persone interessate, ciò risulti sproporzionato, l'assicuratore può applicare i premi svizzeri dell'ultimo domicilio della persona in Svizzera o della sede dell'assicuratore.404

3 Per gli assicurati di cui all'articolo 61 capoverso 3 LAMal, la graduazione dei premi secondo i gruppi d'età è effettuata in base all'anno di nascita.

401 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

402 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

403 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

404 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

Art. 91a405 Riduzione dei premi per assoggettamento a un'altra assicurazione

1 ...406

2 Gli assicuratori riducono, per la durata della copertura degli infortuni, i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie delle persone che hanno concluso un'assicurazione obbligatoria secondo la LAINF407.408

3 Gli assicuratori possono ridurre, per la durata della copertura degli infortuni, i premi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie delle persone che hanno stipulato un'assicurazione facoltativa o per accordo ai sensi della LAINF.409

4 Il premio può essere ridotto soltanto della parte che corrisponde alla copertura degli infortuni, ma al massimo del 7 per cento.410

405 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).

406 Abrogato dalla cifra I dell'O dell'11 dic. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).

407 RS 832.20

408 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

409 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

410 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

Art. 91b411 Procedura per la definizione delle regioni di premio

1 Il DFI verifica periodicamente se le regioni di premio sono ancora appropriate. I Cantoni possono proporre una modifica o una riduzione delle regioni di premio per il rispettivo territorio.

2 Il DFI consulta i Cantoni prima di modificare le regioni di premio.

3 In caso di aggregazioni di comuni, il Cantone presenta al DFI una proposta in merito alla regione di premio alla quale attribuire il nuovo comune.

411 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 92412 Premio medio

1 L'UFSP calcola ogni anno il premio medio di un Cantone dividendo la somma dei premi fatturati agli assicurati di tale Cantone per il numero medio di assicurati dello stesso. In modo analogo, calcola il premio medio per la Svizzera.

2 Esso calcola il premio medio per l'anno civile successivo (premio medio a priori) sulla base delle stime fornite dagli assicuratori.

3 Esso calcola il premio medio per l'anno precedente (premio medio a posteriori) sulla base delle indicazioni fornite dagli assicuratori.

4 Esso pubblica ogni anno i premi medi suddivisi secondo le categorie di età Bambini, Giovani adulti e Adulti e per l'insieme delle categorie di età.

5 Esso può stabilire particolarità per il calcolo del premio medio.

412 Nuovo testo giusta l'art. 26 n. 1 dell'O del 12 set. 2025 concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 581).

Sezione 1a:413 Premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito414

413 Introdotta dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).

414 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).

Art. 92a Riscossione dei premi

Se l'assicurato risiede all'estero, l'assicuratore riscuote i premi in franchi svizzeri oppure in euro. L'assicuratore può riscuotere questi premi trimestralmente, senza il consenso dell'assicurato.

Art. 92b e 92c415

415 Abrogati dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Sezione 1b:416 Premi dei beneficiari del soccorso d'emergenza ai sensi dell'art. 82 LAsi417

416 Introdotta dalla cifra I dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3535). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

417 RS 142.31

Art. 92d

1 Ai beneficiari del soccorso d'emergenza ai sensi dell'articolo 82 LAsi418 si applicano per analogia gli articoli 82a LAsi e 105a LAMal.

2 La scadenza dei premi di un beneficiario del soccorso d'emergenza è sospesa su richiesta del Cantone al momento da esso indicato.

3 Se all'assicuratore viene presentata una domanda di rimborso e il Cantone non assume esso stesso i costi delle prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, i premi la cui scadenza è stata sospesa sono dovuti con effetto retroattivo fino al momento della sospensione. Ai premi si aggiunge un supplemento del 25 per cento, che tuttavia è dovuto per un massimo di 12 premi mensili.

4 Non appena i premi e il supplemento sono versati, l'assicuratore assume i costi di tutte le prestazioni fornite durante il periodo della sospensione.

5 Su richiesta del Cantone, dopo il versamento dei premi, della partecipazione ai costi e del supplemento, la scadenza dei premi successivi è nuovamente sospesa.

6 L'assicurato non può cambiare assicuratore prima che siano stati versati i premi, la partecipazione ai costi e il supplemento. È fatto salvo l'articolo 7 capoverso 4 LAMal.

7 La sospensione della scadenza dei premi è abrogata senza versamento retroattivo dei premi precedenti a partire dal primo giorno del mese in cui un assicurato:

a.
è ammesso provvisoriamente ai sensi dell'articolo 83 LStrI419;
b.
è riconosciuto come persona bisognosa di soccorso d'emergenza ai sensi degli articoli 66 segg. LAsi o come rifugiato ai sensi dell'articolo 3 LAsi;
c.
ottiene un permesso di dimora.

8 Se la sospensione della scadenza dei premi è abrogata conformemente al capoverso 7, i premi devono essere versati qualora siano state domandate prestazioni durante il periodo di sospensione. Se questi premi sono stati pagati, l'assicurato può cambiare assicuratore alle condizioni dell'articolo 7 LAMal.

9 Il rapporto assicurativo termina cinque anni dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, sempreché le persone oggetto di tale decisione abbiano verosimilmente lasciato la Svizzera.

Sezione 2: Forme particolari d'assicurazione

Art. 93 Assicurazione con franchigie opzionali
a. Franchigie opzionali

1 Oltre all'assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un'assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell'articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell'assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone.420

2 L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale corrisponde a quello di cui all'articolo 103 capoverso 2.

3 Se più figli di una stessa famiglia che non hanno ancora compiuto 18 anni sono assicurati presso lo stesso assicuratore, la loro partecipazione ai costi non deve superare il doppio dell'importo massimo per figlio (franchigia opzionale e aliquota percentuale secondo l'art. 103 cpv. 2). Se per questi figli sono state scelte differenti franchigie, l'assicuratore stabilisce la partecipazione massima.

420 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 mag. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3437).

Art. 94 b. Adesione e uscita, cambiamento di franchigia

1 Tutti gli assicurati possono aderire all'assicurazione con franchigie opzionali. L'assicurato può scegliere una franchigia superiore solo per l'inizio di un anno civile.

2 Il passaggio a una franchigia inferiore o a un'assicurazione con bonus o il cambiamento dell'assicuratore è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 LAMal.421

3 L'assicurato che cambia assicuratore secondo l'articolo 7 capoversi 2, 3 e 4 LAMal nel corso dell'anno civile mantiene la franchigia scelta presso il precedente assicuratore sempreché il nuovo assicuratore eserciti tale forma di assicurazione. L'articolo 103 capoverso 4 si applica per analogia.422

421 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 697).

422 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3249).

Art. 95 c. Premi

1 I premi dell'assicurazione con franchigie opzionali devono fondarsi su quelli dell'assicurazione ordinaria. Gli assicuratori provvedono affinché gli assicurati di ambedue queste forme d'assicurazione contribuiscano alla costituzione delle riserve e alla compensazione dei rischi nella misura esatta secondo i principi attuariali d'assicurazione.

1bis Gli assicuratori stabiliscono l'ammontare della riduzione del premio in base alle esigenze attuariali. Si attengono alle riduzioni massime dei premi stabilite nel capoverso 2bis e nell'articolo 90c.423

2 ...424

2bis La riduzione dei premi per anno civile non deve superare il 70 per cento del rischio di partecipare ai costi assunto dagli assicurati che hanno scelto una franchigia più elevata.425

3 ...426

423 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 feb. 2000 (RU 2000 889). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

424 Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 apr. 2006, con effetto dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

425 Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003 (RU 2003 3249). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4245).

426 Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 feb. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 889).

Art. 96 Assicurazione con bonus
a. Principio

1 Oltre all'assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un'assicurazione per la quale è accordata una riduzione di premio se l'assicurato non ha ottenuto alcuna prestazione durante un anno (assicurazione con bonus). Sono fatte salve le prestazioni di maternità e le misure mediche di prevenzione.

2 L'anno civile è considerato periodo di riferimento, inteso a stabilire se l'assicurato ha ottenuto prestazioni. Gli assicuratori possono tuttavia prevedere un periodo di riferimento anticipato di tre mesi al massimo. In questo caso, il periodo di riferimento per il primo anno d'affiliazione all'assicurazione con bonus è ridotto in proporzione.

3 La data della cura va considerata data dell'ottenimento di prestazione. Gli assicuratori stabiliscono il termine entro il quale gli assicurati devono trasmettere loro le fatture.

4 L'assicurazione con bonus non può essere offerta in combinazione con franchigie opzionali ai sensi dell'articolo 93.

Art. 97 b. Adesione e uscita

1 Tutti gli assicurati possono aderire all'assicurazione con bonus. Il passaggio dall'assicurazione ordinaria all'assicurazione con bonus è solo possibile per l'inizio di un anno civile.

2 Il passaggio a un'altra forma di assicurazione o il cambiamento di assicuratore è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 LAMal.427

3 Se l'assicurato cambia assicuratore secondo l'articolo 7 capoverso 2, 3 o 4 LAMal nel corso dell'anno civile, il nuovo assicuratore deve, se esercita l'assicurazione con bonus e se l'assicurato vi aderisce, computare il periodo durante il quale quest'ultimo non ha riscosso alcuna prestazione dall'assicurazione con bonus del precedente assicuratore.428

427 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3249).

428 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3249).

Art. 98 c. Premi

1 Gli assicuratori devono stabilire i premi dell'assicurazione con bonus cosicché gli affiliati all'assicurazione ordinaria e all'assicurazione con bonus contribuiscano alla costituzione delle riserve e alla compensazione dei rischi nella misura esatta secondo i principi attuariali d'assicurazione.

2 I premi iniziali dell'assicurazione con bonus devono superare del 10 per cento quelli dell'assicurazione ordinaria.

3 Nell'assicurazione con bonus vanno applicati i gradi di premi seguenti:

Gradi di premi

Bonus in %
del premio iniziale

4

0

3

15

2

25

1

35

0

45

4 Se durante l'anno civile l'assicurato non ottiene alcuna prestazione, nell'anno civile successivo gli è applicato il grado di premio immediatamente inferiore. Per la riduzione dei premi sono determinanti unicamente gli anni d'affiliazione all'assicurazione con bonus durante i quali l'assicurato non ha ottenuto alcuna prestazione.

5 Se durante l'anno civile l'assicurato ottiene prestazioni, nell'anno civile successivo gli è applicato il grado di premio immediatamente superiore.

Art. 99 Assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni
a. Principio

1 Oltre all'assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni.

1bis Le assicurazioni di cui al capoverso 1 non possono prevedere l'obbligo di partecipazione a programmi di cooperazione transfrontaliera.429

2 Per le assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni l'assicuratore può rinunciare in tutto o in parte alla riscossione dell'aliquota percentuale e della franchigia.430

429 Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

430 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).

Art. 100 b. Adesione e uscita

1 Tutti gli assicurati residenti nella regione in cui l'assicuratore esercita assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni possono aderire a queste assicurazioni.

2 Il passaggio da un'assicurazione senza scelta limitata dei fornitori di prestazioni a un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni è possibile in ogni momento. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2.431

3 Il passaggio a un'altra forma di assicurazione o il cambiamento di assicuratore è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 LAMal.432

4 È fatto salvo il cambiamento di assicuratore nel corso dell'anno secondo l'articolo 7 capoversi 2, 3 e 4 LAMal.433

431 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 697).

432 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3249).

433 Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3249).

Art. 101 c. Premi

1 Le assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni non costituiscono comunità di rischio particolari per uno stesso assicuratore. Per la determinazione dei premi, l'assicuratore deve tener conto dei costi amministrativi e degli eventuali premi di riassicurazione e provvedere affinché gli assicurati con scelta limitata dei fornitori di prestazioni contribuiscano alla costituzione delle riserve e alla compensazione dei rischi nella misura esatta secondo i principi attuariali d'assicurazione.

2 Riduzioni di premi sono solo ammesse per le differenze di costi risultanti dalla scelta limitata dei fornitori di prestazioni come pure dal modo e dall'entità della rimunerazione dei fornitori di prestazioni. Differenze di costi dovute a strutture di rischio favorevoli non danno diritto a riduzione di premio. Le differenze di costi devono essere comprovate mediante cifre empiriche, stabilite durante almeno cinque esercizi contabili.

3 Se non esistono ancora cifre empiriche stabilite durante almeno cinque esercizi contabili, i premi possono essere al massimo del 20 per cento inferiori a quelli dell'assicurazione ordinaria dell'assicuratore considerato.

4 Se un'istituzione che serve all'esercizio di un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni fornisce le sue prestazioni ad assicurati presso più assicuratori, per gli assicurati può essere stabilito un premio uniforme.

Art. 101a434 Forme particolari d'assicurazione per gli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito

Gli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito non possono aderire alle forme particolari d'assicurazione di cui agli articoli 93-101.

434 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).

Sezione 3: Indennizzo di terzi

Art. 102

1 L'indennizzo di terzi ai sensi dell'articolo 63 LAMal non può superare le spese che sarebbero state a carico dell'assicuratore se avesse assunto lui stesso i compiti delegati a terzi.

2 Questo indennizzo fa parte dei costi d'amministrazione dell'assicuratore. Esso non può essere impiegato per ridurre i premi degli assicurati.

Capitolo 3: Partecipazione ai costi

Art. 103 Franchigia e aliquota percentuale

1 La franchigia prevista nell'articolo 64 capoverso 2 lettera a LAMal ammonta a 300 franchi per anno civile.435

2 L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 capoverso 2 lettera b LAMal ammonta a 700436 franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni.437

3 Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura.

4 In caso di cambiamento dell'assicuratore nel corso di un anno civile, il nuovo assicuratore computa la franchigia e l'aliquota percentuale già fatturate in questo stesso anno. Se nessuna franchigia e nessuna aliquota percentuale sono state fatturate, il computo sarà effettuato a prova addotta dall'assicurato.

5 Per gli adulti la cui protezione assicurativa è prevista per meno di un anno civile, gli assicuratori possono riscuotere un importo forfetario per la franchigia e l'aliquota percentuale in caso di ricorso a prestazioni. Questo importo forfetario ammonta a franchi 250 per un periodo di 90 giorni. Esso non può essere offerto in combinazione con forme speciali di assicurazione di cui agli articoli 93-101a.438

6 Per gli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein, in Norvegia o nel Regno Unito e che in caso di soggiorno in Svizzera hanno diritto all'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni in base all'articolo 95a LAMal o a convenzioni internazionali, viene riscosso un importo globale per la franchigia e per l'aliquota percentuale. L'importo ammonta, per un periodo di 30 giorni, a 92 franchi per gli adulti e a 33 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni.439

7 I capoversi 1-4 si applicano per analogia agli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che sono assicurati in Svizzera.440

435 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249).

436 RU 2003 3991

437 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249).

438 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

439 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

440 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).

Art. 104441 Contributo ai costi di degenza ospedaliera

1 Il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera previsto nell'articolo 64 capoverso 5 LAMal ammonta a 15 franchi.

1bis Non è dovuto:

a.
per il giorno di dimissione;
b.
per i giorni di congedo calcolati secondo le regole della struttura tariffale applicabile di cui all'articolo 49 capoverso 1 LAMal, nel loro tenore approvato o fissato dal Consiglio federale.442

2 Sono esentati dal pagamento di questo contributo:

a.
i minorenni secondo l'articolo 61 capoverso 3 LAMal;
b.
i giovani adulti secondo l'articolo 61 capoverso 3 LAMal che sono in formazione;
c.443
le donne esentate dalla partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 capoverso 7 LAMal.

441 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6161).

442 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 323).

443 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2013 4523). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 104a444 Aumento, riduzione e soppressione della partecipazione ai costi

1 Il DFI designa le prestazioni per le quali va riscossa una partecipazione ai costi più alta ai sensi dell'articolo 64 capoverso 6 lettera a LAMal e ne stabilisce l'ammontare. Può inoltre prevedere una partecipazione ai costi più alta se le prestazioni:

a.
sono state fornite per un determinato periodo;
b.
hanno raggiunto un determinato volume.

1bis Il DFI designa i medicamenti per i quali deve essere pagata un'aliquota percentuale più elevata ai sensi dell'articolo 64 capoverso 6 lettera a e ne stabilisce l'entità.445

2 Se l'aliquota percentuale è aumentata rispetto a quella prevista nell'articolo 64 capoverso 2 lettera b LAMal, l'ammontare che supera il tasso stabilito nella LAMal conta solo per metà nel calcolo dell'importo massimo di cui all'articolo 103 capoverso 2.

3 Il DFI designa le prestazioni per le quali la partecipazione ai costi è ridotta o soppressa ai sensi dell'articolo 64 capoverso 6 lettera b LAMal e. Esso stabilisce l'ammontare della partecipazione ai costi ridotta.

3bis Il DFI designa le prestazioni di cui all'articolo 64 capoverso 6 lettera d LAMal, per le quali la franchigia non è dovuta.446

4 Prima di emanare le disposizioni di cui ai capoversi 1, 3 e 3bis, il DFI sente la commissione competente.447

444 Originario art. 105.

445 Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639).

446 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).

447 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).

Art. 105448 Partecipazione ai costi in caso di maternità

1 Il medico che accompagna la gravidanza accerta l'inizio presunto della tredicesima settimana di gravidanza e lo indica sulla fattura.

2 La nascita di feto morto dopo la ventitreesima settimana di gravidanza è considerata alla stregua di un parto.

3 Il termine secondo l'articolo 64 capoverso 7 lettera b LAMal scade il cinquantaseiesimo giorno dopo il parto, a mezzanotte.

448 Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2013 4523).

Capitolo 3a:449 Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi

449 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).

Art. 105a Interessi di mora

Il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

Art. 105b450 Procedura di diffida

1 In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.

2 Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. Il DFI ne stabilisce gli importi massimi.451

450 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

451 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 751).

Art. 105e454 Notifiche relative alle esecuzioni

1 Al momento della notifica di esecuzioni, l'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente i dati di cui all'articolo 105g relativi ai debitori. Se non li annovera tra i suoi assicurati, deve comunicarne i dati solo se ne è a conoscenza. Se l'esecuzione riguarda anche altre persone, l'assicuratore comunica pure i dati di cui all'articolo 105g che le riguardano.455

1bis Se un assicurato comunica al proprio assicuratore che i suoi premi sono pagati da una persona giuridica, l'assicuratore notifica all'autorità cantonale competente la denominazione di tale persona giuridica e, se ne è a conoscenza, il relativo numero federale d'identificazione delle imprese.456

2 Il Cantone può sollecitare l'assicuratore a non proseguire la procedura d'esecuzione fino a quando esso non abbia deciso se assumere i crediti derivanti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

454 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

455 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

456 Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

Art. 105f457 Notifiche relative agli attestati di carenza di beni e ad altri crediti

1 L'assicuratore notifica l'attestato di carenza di beni e gli altri crediti ai sensi dell'articolo 64a capoverso 3bis LAMal al Cantone nel quale è stato rilasciato l'attestato o sono sorti gli altri crediti.

2 Informa l'autorità cantonale competente, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, sull'evoluzione degli attestati di carenza di beni rilasciati dall'inizio dell'anno.

3 Notifica i crediti all'autorità competente del Cantone in cui il figlio è domiciliato alla nascita dei suddetti crediti entro il termine di cui al capoverso 2. Ne giustifica l'importo e indica la ragione per cui non ha potuto ottenere un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente.

4 Trasmette all'autorità cantonale competente entro il 31 marzo il conteggio finale degli attestati di carenza di beni rilasciati e degli altri crediti ai sensi dell'articolo 64a capoverso 3bis LAMal sorti durante l'anno precedente. Entro la stessa data le consegna il corrispondente rapporto di revisione. Il conteggio contiene una ricapitolazione delle domande di assunzione dei crediti ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3, 3bis e 5 LAMal e una ricapitolazione delle restituzioni ai sensi dell'articolo 64a capoverso 5 LAMal.

5 Su richiesta, l'assicuratore consegna o comunica gratuitamente all'autorità cantonale competente:

a.
tutti i documenti che attestano l'esistenza e l'entità di un credito;
b.
nel caso di una cessione, le informazioni necessarie per far valere i suoi diritti ai sensi dell'articolo 170 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni458.

457 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 giu. 2011 (RU 2011 3527). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2023 751).

458 RS 220

Art. 105fbis 459 Ulteriore assunzione dei crediti notificati

1 L'autorità cantonale competente informa gli assicuratori prima del 1° dicembre se decide, conformemente all'articolo 64a capoverso 5 LAMal, di assumere un ulteriore 5 per cento della somma dei crediti che saranno oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal nel corso dell'anno successivo. La sua decisione vale per un anno civile.

2 L'autorità cantonale competente può scegliere tra l'assunzione annuale o trimestrale dei crediti che l'assicuratore le ha notificato. Comunica la sua scelta entro la data di cui al capoverso 1.

3 L'assicuratore cede i crediti all'autorità cantonale competente e le trasmette a proprio carico gli attestati di carenza di beni purché i crediti riguardino premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d'esecuzione. L'assicuratore vi provvede nei 30 giorni che seguono:

a.
il pagamento del Cantone ai sensi dell'articolo 105k capoverso 3 lettera a in caso di assunzione annuale;
b.
il pagamento dell'acconto del Cantone ai sensi dell'articolo 105k capoverso 2 in caso di assunzione trimestrale.

4 A meno che l'assicurato non sia in mora con il pagamento di altri premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d'esecuzione, l'assicuratore annulla la sospensione dell'assunzione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 64a capoverso 7 LAMal nei dieci giorni che seguono la cessione e ne informa l'autorità cantonale competente.

5 L'autorità cantonale competente informa gli assicurati in questione in merito al cambiamento di creditore.

459 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, (RU 2023 751). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2023 751).

Art. 105g460 Dati personali

Al momento della comunicazione ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal, l'assicuratore notifica i seguenti dati affinché assicurati e debitori possano essere identificati:461

a.
il cognome e il nome;
b.
il sesso;
c.
la data di nascita;
d.462
l'indirizzo;
e.
il numero AVS;
f.463
la lingua di corrispondenza.

460 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

461 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2023 751).

462 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2023 751).

463 Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2027 (RU 2023 751).

Art. 105h464 Scambio di dati

Dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori, il DFI può stabilire prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio e il formato dei dati.

464 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 giu. 2011 (RU 2011 3527). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 751).

Art. 105i465 Titoli considerati equivalenti a un attestato di carenza di beni466

Sono equiparati ad attestati di carenza di beni ai sensi dell'articolo 64a capoverso 3 LAMal le decisioni sulla concessione di prestazioni complementari o titoli equivalenti che certificano la mancanza di mezzi finanziari propri dell'assicurato. Il Cantone designa le decisioni e i titoli interessati.

465 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

466 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2023 751). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 105j467 Organo di revisione

1 L'organo di revisione verifica l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite dagli assicuratori riguardanti:

a.
i crediti di cui all'articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal;
b.
il pagamento dei crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal;
c.
le restituzioni al Cantone previste all'articolo 64a capoverso 4 LAMal e le altre restituzioni.

2 Per i crediti di cui all'articolo 64a capoverso 3 LAMal, controlla:

a.
se le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette;
b.
se la procedura di diffida di cui all'articolo 105b è stata rispettata;
c.
se esiste un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente;
d.
se la data di rilascio dell'attestato di carenza di beni o del titolo equivalente risale all'anno precedente;
e.
se l'importo complessivo dei crediti è esatto;
f.
se il credito è stato notificato al Cantone secondo l'articolo 105f capoverso 1;
g.
se l'attestato di carenza di beni o il titolo equivalente non concerne un credito di pertinenza della LCA468.

3 Per i crediti di cui all'articolo 64a capoverso 3bis LAMal, controlla:

a.
se gli elementi previsti al capoverso 2 lettere a, b, e ed f sono rispettati;
b.
se è indicata la ragione per cui l'assicuratore non ha potuto ottenere un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente.

4 Il Cantone assume i costi dell'organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all'articolo 25 LVAMal469.

467 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 giu. 2011 (RU 2011 3527). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2023 751).

468 RS 221.229.1

469 RS 832.12

Art. 105k470 Regolamento dei conteggi trasmessi dagli assicuratori

1 Al momento della ricezione dei dati personali e delle comunicazioni di cui all'articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal, l'autorità cantonale competente può trasmettere all'assicuratore i dati personali ai sensi dell'articolo 105g relativi agli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato.

2 Se ha scelto l'assunzione trimestrale, il Cantone versa un acconto all'assicuratore nei 30 giorni successivi alla notifica dei crediti da parte di quest'ultimo. L'acconto corrisponde ai crediti notificati.

3 Il Cantone versa all'assicuratore, entro il 30 giugno:

a.
i crediti di cui all'articolo 64a capoversi 4 o 5 LAMal in caso di assunzione annuale;
b.
il saldo secondo il conteggio finale dei crediti di cui all'articolo 64a capoverso 5 LAMal in caso di assunzione trimestrale.

4 Effettua il versamento dopo aver dedotto le restituzioni di cui all'articolo 64a capoverso 4 LAMal. Se le restituzioni superano i crediti, l'assicuratore restituisce la differenza al Cantone entro la medesima scadenza.

5 Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l'assicuratore gli ha già comunicato nel suo conteggio finale un credito secondo l'articolo 64a capoverso 3 o 3bis LAMal o se annulla tale riduzione a causa di una doppia assicurazione, l'assicuratore gli restituisce una percentuale di tale riduzione del premio per un importo pari a quello assunto dal Cantone. Sull'attestato di carenza di beni o sul titolo equivalente, i crediti nei confronti della persona assicurata sono ridotti dell'ammontare dell'intera riduzione del premio.

6 L'assicuratore che ha già ceduto un credito all'autorità cantonale competente e riceve da questi versamenti a titolo di regolamento totale o parziale del credito deve restituirglieli integralmente. Gli importi versati sono integralmente dedotti dall'attestato di carenza di beni o dal titolo equivalente.

7 Il Cantone non versa nulla all'assicuratore per i crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal se riguardano anche crediti di pertinenza della LCA471.

8 L'autorità cantonale competente può chiedere agli assicuratori rettifiche retroattive dei conteggi finali ai sensi dell'articolo 105f capoverso 4 entro tre anni dalla loro ricezione.

470 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2023 751).

471 RS 221.229.1

Art. 105l472 Cambiamento di assicuratore in caso di mora

1 L'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo 64a capoverso 6 LAMal a decorrere dal recapito della diffida di cui all'articolo 105b capoverso 1.

2 Se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della diffida o le spese d'esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate entro un mese dalla scadenza del termine di disdetta.

2bis L'assicuratore informa gli assicurati maggiori di 18 anni che non sono considerati in mora per gli importi dovuti prima del raggiungimento della maggiore età.473

3 Se gli importi in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenuti all'assicuratore tempestivamente, quest'ultimo deve informare l'interessato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto dall'articolo 7 capoversi 1 e 2 LAMal. L'assicuratore informa il nuovo assicuratore entro 60 giorni che l'assicurato continua ad essere assicurato presso di lui.

4 Gli assicurati per i quali il Cantone assume un ulteriore 5 per cento dei crediti notificati non sono più considerati in mora per tali crediti:

a.
dal momento del versamento effettuato dal Cantone in caso di ripresa annuale;
b.
dal momento del versamento dell'acconto effettuato dal Cantone in caso di ripresa trimestrale.474

472 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

473 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 751).

474 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2023 751).

Art. 105m475 Assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito

1 Se il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda, della Norvegia o del Regno Unito permette all'assicuratore svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, le seguenti disposizioni si applicano agli assicurati che vivono in uno di questi Stati e non pagano i premi e le partecipazioni ai costi scaduti:476

a.
articolo 64a capoversi 1-7 LAMal e articoli 105b-105l ai:
1.
frontalieri e ai loro familiari,
2.
familiari di domiciliati, dimoranti annuali e dimoranti temporanei,
3.
beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari;
b.
articolo 64a capoversi 1, 2 e 6 LAMal e articoli 105b e 105l ai beneficiari di rendite e ai loro familiari; l'assicuratore rileva gli attestati di carenza di beni.

2 Se il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda, della Norvegia o del Regno Unito non permette all'assicuratore svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, l'assicuratore invia all'assicurato che non paga i premi o le partecipazioni ai costi esigibili una diffida di pagamento preceduta almeno da un sollecito scritto, gli assegna un termine supplementare di 30 giorni e gli indica le conseguenze della mora. Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine stabilito, l'assicuratore può sospendere l'assunzione dei costi delle prestazioni. Esso deve nel contempo informare l'assicurato e l'istituzione di assistenza competente nel luogo di residenza del medesimo in merito alla sospensione. La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della diffida, nonché gli interessi di mora accumulati. Durante la sospensione dell'assunzione delle prestazioni, gli assicuratori possono compensare le prestazioni con i premi o le partecipazioni ai costi dovuti.477

475 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

476 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

477 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

Capitolo 4: Riduzione dei premi da parte dei Cantoni

Sezione 1: Aventi diritto478

478 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 106a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito480

1 Per le seguenti persone la riduzione dei premi è praticata secondo l'articolo 65a LAMal:

a.
gli assicurati che percepiscono una rendita svizzera, fintanto che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera o beneficiano di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione;
b.
i familiari assicurati di una persona assicurata ai sensi della lettera a, anche se un altro familiare assicurato percepisce solo una rendita svizzera;
c.
i familiari assicurati di una persona assicurata che esercita un'attività lucrativa in Svizzera o che beneficia di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, anche se un altro familiare assicurato percepisce solo una rendita svizzera.

2 All'atto di verificare le modeste condizioni economiche degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito, i Cantoni non possono prendere in considerazione il reddito e la sostanza netta dei familiari assoggettati alla procedura ai sensi dell'articolo 66a LAMal.481

480 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).

481 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).

Sezione 2:482 Esecuzione della riduzione dei premi

482 Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 106b Notifiche del Cantone

1 Il Cantone designa un servizio per lo scambio dei dati con gli assicuratori conformemente all'articolo 65 capoverso 2 LAMal.

2 Notifica all'assicuratore:

a.
gli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi;
b.
l'ammontare della riduzione dei premi per avente diritto e per mese arrotondato ai cinque centesimi;
c.
il periodo in mesi, per il quale è accordata la riduzione dei premi.

3 Stabilisce le scadenze per le sue notifiche, per le notifiche ai sensi dell'articolo 106c capoversi 1 e 2 e per la consegna del conto annuale conformemente all'articolo 106c capoverso 3.

Art. 106c Compiti dell'assicuratore

1 L'assicuratore comunica al Cantone se può attribuire la notifica a un proprio assicurato. Comunica inoltre al Cantone il premio approvato e l'importo di compensazione secondo l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015483 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie.484

2 Notifica al Cantone importanti cambiamenti nei rapporti con l'assicurato. Il DFI può definire quali cambiamenti sono considerati importanti.

3 L'assicuratore presenta al Cantone un conto annuale. Quest'ultimo comprende, per ogni avente diritto, i dati personali di cui all'articolo 105g, il periodo interessato, i premi mensili dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e gli importi versati.

4 L'assicuratore indica la riduzione del premio per assicurato e per mese nel conteggio dei premi. Non può indicarla sul certificato di assicurazione.

5 Può compensare i suoi crediti residui relativi ai premi per l'anno civile e altri crediti scaduti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, fatto salvo l'articolo 105k capoverso 5, attraverso:

a.
la riduzione dei premi accordata dal Cantone;
b.
l'importo forfettario accordato dal Cantone per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale del 6 ottobre 2006485 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.486

5bis Versa il saldo all'assicurato entro 60 giorni dalla comunicazione di tale riduzione da parte del Cantone. Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali secondo cui il premio può essere ridotto al massimo del suo stesso importo mentre i piccoli importi non sono versati.487

6 Il Cantone può prevedere che l'assicuratore gli comunichi i dati personali di cui all'articolo 105g e altri dati per i suoi assicurati nel Cantone interessato.

483 RS 832.121

484 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 697).

485 RS 831.30

486 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 751).

487 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 751).

Art. 106d Scambio di dati

1 Le notifiche ai sensi degli articoli 106b e 106c contengono i dati personali di cui all'articolo 105g. Il Cantone può prevedere la notifica di ulteriori dati.

2 Dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori, il DFI può stabilire modalità tecniche e organizzative per lo scambio e il formato dei dati.

Art. 106e Costi

I Cantoni e gli assicuratori assumono i costi derivanti dall'applicazione della riduzione dei premi.

Parte seconda: Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera

Art. 107 e 108488

488 Abrogati dall'all. n. 3 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 109 Adesione

Ogni persona che adempie le condizioni di cui all'articolo 67 capoverso 1 LAMal può aderire all'assicurazione d'indennità giornaliera alle stesse condizioni valevoli per gli altri assicurati, segnatamente riguardo la durata e l'ammontare dell'indennità giornaliera e per quanto, presumibilmente, non ne risulti un sovrindennizzo.

Parte terza: Regole di coordinamento

Titolo 1: Coordinamento delle prestazioni

Capitolo 1: Relazioni con altre assicurazioni sociali

Sezione 1: Limiti dell'obbligo di fornire prestazioni

Art. 110490 Principio

Ove, in un caso d'assicurazione, prestazioni dell'assicurazione malattie concorrano con prestazioni di uguale natura dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF491, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità o della legge federale del 25 settembre 1952492 sull'indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio o in caso di maternità, le prestazioni di queste altre assicurazioni sono poziori. È fatto salvo l'articolo 128 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982493 sull'assicurazione contro gli infortuni.

490 Nuovo testo giusta l'art. 45 n. 1 dell'O del 24 nov. 2004 sulle indennità di perdita di guadagno, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1251).

491 RS 832.20

492 RS 834.1

493 RS 832.202

Art. 111 Notifica dell'infortunio

Gli assicurati devono notificare al loro assicuratore-malattie gli infortuni non notificati a un assicuratore-infortuni o all'assicurazione militare.494 Essi devono fornire le informazioni riguardanti:

a.
l'ora, il luogo, le circostanze e le conseguenze dell'infortunio;
b.
il medico curante o l'ospedale;
c.
eventuali responsabili e assicurazioni interessate.

494 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

Sezione 2: Obbligo di anticipare le prestazioni

Art. 112 In relazione con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare

1 Ove, in caso di malattia o d'infortunio, non è certo se l'obbligo di fornire prestazioni spetti all'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF495 o all'assicurazione militare, l'assicuratore-malattie può anticipare spontaneamente le prestazioni che assicura, a condizione che sia garantito il suo pieno diritto alla ripetizione.496

2 Se una persona è assicurata per l'indennità giornaliera presso più assicuratori-malattie, l'obbligo di anticipare le prestazioni incombe ad ognuno di questi assicuratori.

495 RS 832.20

496 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

Art. 113 In relazione con l'assicurazione per l'invalidità

Se l'assicurato ha chiesto prestazioni sia all'assicuratore-malattie sia all'assicurazione per l'invalidità, l'assicuratore-malattie deve fornire a titolo provvisorio una garanzia di pagamento per i costi della cura medico-sanitaria finché sia stabilita l'assicurazione che assume il caso.

Art. 114497 Obbligo d'informare

L'assicuratore-malattie che anticipa le prestazioni deve avvertire l'assicurato circa il diritto di ricorso reciproco di cui all'articolo 71 LPGA.

497 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

Art. 116 Tariffe differenti

1 Se l'assicuratore-malattie ha anticipato prestazioni, gli altri assicuratori sociali devono versare ai fornitori di prestazioni l'eventuale differenza tra la loro propria tariffa e quella applicata dall'assicuratore-malattie.

2 Se, applicando le proprie tariffe, l'assicuratore-malattie ha pagato ai fornitori di prestazioni più di quanto avrebbe dovuto se avesse applicato le tariffe valevoli per le altre assicurazioni, i fornitori di prestazioni devono restituirgli la differenza.

Sezione 3: Rimborso di prestazioni di altri assicuratori sociali

Art. 117 Principio

1 Se l'assicuratore-malattie ha indebitamente pagato prestazioni sgravando a torto un altro assicuratore sociale o viceversa, l'assicuratore sgravato a torto deve rimborsare all'altro assicuratore l'importo di cui è stato sgravato, ma al massimo sino a concorrenza del suo obbligo legale.

2 Se più assicuratori-malattie hanno diritto oppure sono tenuti al rimborso, le loro rispettive aliquote sono calcolate secondo le prestazioni che hanno o avrebbero dovuto effettuare.

3 Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dall'effettuazione della prestazione.

Art. 118 Conseguenze per gli assicurati

1 Nei casi d'assicurazione correnti, l'assicuratore tenuto definitivamente a prestare provvede affinché le prestazioni siano effettuate secondo le prescrizioni che gli sono applicabili. Egli informa in merito l'assicurato.

2 Se l'assicurato avesse di norma dovuto ottenere prestazioni in contanti superiori a quelle effettivamente ottenute, l'assicuratore tenuto al rimborso gli versa la differenza. Ciò vale anche se il rapporto assicurativo si è frattanto sciolto.

Art. 119 Differenti tariffe

1 L'assicuratore tenuto al rimborso versa ai fornitori di prestazioni l'eventuale differenza tra la tariffa applicata dall'assicuratore avente diritto al rimborso e la tariffa valevole per lui.

2 Se l'assicuratore avente diritto al rimborso ha pagato più di quanto avrebbe dovuto applicando le tariffe valevoli per l'assicuratore tenuto al rimborso, i fornitori di prestazioni devono versargli la differenza.

Sezione 4:499 Obbligo dell'assicuratore d'informare

499 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

Art. 120

L'assicurato deve essere informato sulla comunicazione di dati (art. 84a LAMal) e sull'assistenza amministrativa (art. 32 cpv. 2 LPGA e art. 82 LAMal).

Capitolo 2: Sovrindennizzo

Art. 122500

1 Trattandosi di prestazioni in natura, vi è sovrindennizzo nella misura in cui, per lo stesso danno alla salute, le corrispettive prestazioni delle assicurazioni sociali superano segnatamente i limiti seguenti:

a.
i costi diagnostici e terapeutici che ne derivano per l'assicurato;
b.
i costi delle cure e altri costi di malattia non coperti che ne derivano per l'assicurato.

2 Se una persona è assicurata presso più assicuratori-malattie per l'indennità giornaliera ai sensi degli articoli 67 a 77 LAMal, il sovrindenizzo è stabilito secondo l'articolo 69 capoverso 2 LPGA. Se le prestazioni devono essere ridotte, ciascun assicuratore è tenuto a versare le prestazioni nella proporzione esistente tra l'indennità giornaliera che assicura e l'importo totale delle indennità giornaliere assicurate.

500 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

Titolo 2: ...

Parte quarta: Decisione, spese di comunicazione e pubblicazione di dati502

502 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

Art. 127503 Decisione

L'assicuratore è tenuto a emanare entro 30 giorni le decisioni richieste secondo l'articolo 51 capoverso 2 LPGA.

503 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

Art. 130505 Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati506

1 Nei casi di cui all'articolo 84a capoverso 5 LAMal, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969507 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2 Per le pubblicazioni di cui all'articolo 84a capoverso 3 LAMal è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3 L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

505 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2911)

506 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

507 RS 172.041.0

Parte quinta: Disposizioni finali

Titolo 1: Disposizioni transitorie

Art. 131508

508 Abrogato dalla cifra IV n. 51 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 132 Rapporti d'assicurazione esistenti

1 Al più tardi sino al 31 dicembre 1996, le casse malati possono continuare i rapporti d'assicurazione, esistenti all'entrata in vigore della LAMal, con persone che non sono soggette all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che nemmeno possono esservi soggette a domanda. Questi rapporti d'assicurazione sono retti dal diritto previgente.

2 Un nuovo rapporto d'assicurazione ai sensi del capoverso 1 può essere creato soltanto se esso permette una corrispondente continuazione della copertura assicurativa sino al 31 dicembre 1996, allora garantita da un assicuratore che ha rinunciato a esercitare l'assicurazione sociale malattie (art. 99 LAMal).

3 Le casse malati possono offrire alle persone di cui ai capoversi 1 e 2 la continuazione dei rapporti d'assicurazione su base contrattuale oltre il 31 dicembre 1996. Il contratto può essere stipulato con la stessa cassa malati o con un altro assicuratore ai sensi dell'articolo 11 LAMal. Il finanziamento delle prestazioni corrispondenti a quelle dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è retto dai principi dell'assicurazione sociale malattie. I rapporti d'assicurazione soggiacciono alla LCA509.510

4 Se una cura iniziata prima del 1° gennaio 1997 continua dopo questa data, la cassa malati deve mantenere il rapporto d'assicurazione sino alla fine della cura conformemente al diritto previgente.511

509 RS 221.229.1

510 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3139). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2023 751).

511 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).

Art. 134 Fornitori di prestazioni

1 I fornitori di prestazioni ai sensi degli articoli 44 a 54, che all'entrata in vigore della LAMal esercitano a carico dell'assicurazione malattie in virtù di un permesso secondo il previgente diritto, continuano ad essere autorizzati se lo sono, giusta il diritto cantonale, entro un anno a contare dall'entrata in vigore della LAMal.

2 I logopedisti e i dietisti che, pur adempiendo solo in parte le condizioni d'autorizzazione della presente ordinanza, hanno conseguito la loro formazione ed esercitato a titolo indipendente prima dell'entrata in vigore della LAMal, possono esercitare a carico dell'assicurazione malattie secondo il nuovo diritto se autorizzati, giusta il diritto cantonale, entro quattro anni dall'entrata in vigore della LAMal.513

3 I laboratori già ammessi in virtù degli articoli 53 e 54 come fornitori di prestazioni per l'esecuzione di esami genetici possono continuare a effettuare tali esami fino alla decisione d'autorizzazione dell'UFSP se:

a.
soddisfano le condizioni d'ammissione di cui agli articoli 53 e 54; e
b.
presentano la domanda d'autorizzazione entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza del 14 febbraio 2007514 sugli esami genetici sull'essere umano.515

513 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).

514 RS 810.122.1

515 Introdotto dall'art. 37 n. 2 dell'O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull'essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 651).

Art. 136517

517 Abrogato dalla cifra IV n. 51 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). Il testo del 1° gen. ha effetto sino al 31 dic. 2018 (RU 2017 6723).

Titolo 2: Entrata in vigore

Art. 137

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Disposizione finale della modifica del 17 settembre 1997518

518 RU 1997 2272. Abrogata dalla cifra IV n. 51 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 23 febbraio 2000519

519 RU 2000 889. Abrogate dalla cifra IV n. 51 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizione finale della modifica del 2 ottobre 2000520

520 RU 2000 2835. Privo di oggetto a seguito della mod. del 22 set. 2023 (RU 2023 570).

Disposizioni finali della modifica del 22 maggio 2002521

521 RU 2002 1633. Abrogate dalla cifra IV n. 51 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 26 giugno 2002522

Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente modifica sono rette dal nuovo diritto.

Disposizione finale della modifica del 6 giugno 2003523

523 RU 2003 3249. Abrogata dalla cifra IV n. 51 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 $ (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 26 maggio 2004524

1 Gli assicuratori devono informare per scritto ogni assicurato entro il 31 ottobre 2004 al più tardi sulle nuove franchigie opzionali e sulle riduzioni dei premi accordate in relazione ad esse.

2 Per gli assicurati che hanno scelto una franchigia opzionale, a partire dal 1° gennaio 2005 si applica la franchigia opzionale offerta dal loro assicuratore che corrisponde alla loro franchigia attuale o che vi si avvicina maggiormente. Se la franchigia appena superiore o appena inferiore differiscono dello stesso ammontare dalla loro franchigia attuale, si applica la franchigia superiore. Gli assicurati con franchigia opzionale possono tuttavia scegliere un'altra franchigia o passare all'assicurazione ordinaria se lo comunicano per scritto all'assicuratore al più tardi entro il 30 novembre 2004.

Disposizioni finali della modifica del 3 dicembre 2004525

1 Per diplomi ai sensi degli articoli 45, 47-49 e 50a si intendono anche i diplomi rilasciati o ritenuti equipollenti, prima dell'entrata in vigore della presente modifica, da un organismo designato in comune dai Cantoni o dal DFI.

2 Per quanto concerne i rapporti assicurativi conclusi prima dell'entrata in vigore della presente modifica dell'articolo 103 capoverso 5, la normativa previgente si applica alla durata contrattuale convenuta, ma al massimo sino al 31 dicembre 2005.

Disposizioni finali della modifica del 9 novembre 2005526

526 RU 2005 5639. Abrogate dalla cifra IV n. 51 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 26 aprile 2006527

1 Gli assicuratori devono applicare le prescrizioni di cui all'articolo 6a entro il 1° agosto 2006.

2 Per gli assicurati il cui obbligo di assicurazione è stato sospeso prima del 1° luglio 2006 a causa del servizio militare, l'articolo 10a si applica nel suo tenore precedente528.

3 Gli articoli 65-65c nonché 66a si applicano ai medicamenti che sono stati ammessi nell'elenco delle specialità prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

4 ...529

5 ...530

528 RU 2001 138

529 Abrogato dalla cifra I dell'O del 27 giu. 2007, con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).

530 Abrogato dalla cifra II dell'O del 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3449).

Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2007531

1 Per i preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità prima dell'entrata in vigore della presente modifica si applica l'articolo 65a nella versione del 26 aprile 2006532.

2 I preparati originali e i generici ammessi nell'elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2002 sono oggetto di un riesame entro il 30 giugno 2008 al fine di controllare se adempiono ancora le condizioni di ammissione. Il DFI definisce la procedura applicabile per il riesame.

3 L'articolo 66 si applica anche ai medicamenti ammessi nell'elenco delle specialità prima del 10 maggio 2006.

4 L'articolo 105b capoversi 1 e 2 non si applica ai premi scaduti prima del 1° agosto 2007 e alle partecipazioni ai costi delle prestazioni fornite prima del 1° agosto 2007.

5 L'articolo 105c capoverso 2 non si applica alle sospensioni della presa a carico delle prestazioni esistenti il 1° agosto 2007.

6 I premi e le partecipazioni ai costi, nonché gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non pagati, scaduti prima del 1° gennaio 2006, non impediscono un cambiamento di assicuratore.

Disposizione transitoria della modifica del 22 agosto 2007533

Le disposizioni della presente ordinanza relative all'ufficio di revisione valgono a partire dal primo esercizio annuale che inizia con l'entrata in vigore della presente modifica o in seguito.

Disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 2008534

1 L'organizzazione menzionata nell'articolo 49 capoverso 2 LAMal inizia la sua attività al più tardi il 31 gennaio 2009. I partner tariffali e i Cantoni comunicano al Consiglio federale la data d'inizio dell'attività dell'organizzazione e gli inviano gli statuti della medesima.

2 La prima richiesta di approvazione della convenzione tariffale di cui all'articolo 59d è sottoposta al Consiglio federale al più tardi il 30 giugno 2009. Oltre alla struttura tariffale uniforme e alle modalità di applicazione della tariffa, la convenzione include anche una proposta congiunta dei partner tariffali concernente le misure d'accompagnamento necessarie al momento dell'introduzione degli importi forfettari riferiti alle prestazioni. I partner tariffali concordano in particolare gli strumenti per la sorveglianza dell'evoluzione dei costi e del volume delle prestazioni (monitoraggio) e le misure correttive.

2bis Il monitoraggio di cui al capoverso 2 comprende in particolare, per ciascun fornitore di prestazioni, l'evoluzione del numero di casi, dei costi fatturati e, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo Diagnosis Related Groups (DRG), l'evoluzione del Case Mix Index (CMI). Il monitoraggio di tutti i settori di cui all'articolo 49 capoverso 1 LAMal, inclusi i settori interessati prima e dopo il ricovero, deve garantire in particolare che, oltre al meccanismo di correzione previsto dal capoverso 2ter, ulteriori misure correttive possano essere applicate dai partner tariffali. Se i partner tariffali non riescono a concordare un monitoraggio corrispondente, i fornitori di prestazioni trasmettono trimestralmente agli assicuratori le informazioni necessarie a tal fine, a partire dalla data d'introduzione di cui al capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 LAMal e fino alla conclusione delle misure correttive. Gli assicuratori svolgono un monitoraggio congiuntamente e pubblicano ogni sei mesi una valutazione come base per le misure correttive dei partner tariffali.535

2ter Se, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG, i partner tariffali non riescono a concordare misure correttive uniformi a livello nazionale conformemente al capoverso 2, nei primi due anni successivi all'introduzione del modello di rimunerazione, sia in caso di aumento ingiustificato superiore al 2 per cento del CMI effettivo durante l'anno di fatturazione rispetto al CMI concordato, sia del numero di casi effettivo durante l'anno di fatturazione rispetto al numero di casi considerato per concordare il CMI, il fornitore di prestazioni deve rimborsare i ricavi supplementari nel corso dell'anno successivo secondo la ripartizione ai sensi dell'articolo 49a LAMal. Le modalità di attuazione sono concordate tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.536

3 I partner tariffali sottopongono al Consiglio federale l'importo del contributo per ogni caso ai sensi dell'articolo 59e al più tardi al momento della presentazione della prima richiesta di approvazione secondo il capoverso 2.

4 In deroga alle disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 2008537 dell'ordinanza del 3 luglio 2002538 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie, nel 2012 la rimunerazione dei costi di utilizzazione delle immobilizzazioni, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG, si effettua per mezzo di un supplemento sui prezzi di base negoziati nelle convenzioni tariffali. Il supplemento ammonta al 10 per cento.539

535 Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5037).

536 Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5037).

537 RU 2008 5105

538 RS 832.104

539 Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5037).

Disposizione finale della modifica del 13 marzo 2009540

In collaborazione con l'UFSP, con gli uffici preposti al versamento delle rendite e con le competenti rappresentanze svizzere all'estero, l'istituzione comune informa i redditieri residenti in uno dei nuovi Stati membri della Comunità europea dell'obbligo di assicurarsi, al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008541 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania, considerata la partecipazione della Bulgaria e della Romania, in qualità di parti contraenti, a seguito alla loro adesione all'Unione europea. Queste informazioni valgono d'ufficio per tutti i familiari residenti in uno dei nuovi Stati membri della Comunità europea. La Confederazione prende a suo carico le spese d'informazione dell'istituzione comune.

Disposizione transitoria della modifica del 24 giugno 2009542

Per i progetti pilota di cui all'articolo 36a approvati prima dell'entrata in vigore della modifica del 24 giugno 2009 la durata di quattro anni è ridotta del tempo già trascorso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2009543

1 L'UFSP esamina se i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2006 adempiono ancora le condizioni di ammissione.

2 L'azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale che deve essere riesaminato calcola, in base ai disciplinamenti rilasciati dalle relative autorità o associazioni, i prezzi di fabbrica per la consegna in Germania, Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Austria delle confezione maggiormente vendute in Svizzera. L'azienda provvede a far confermare tali prezzi da una persona con potere di firma rappresentante del fabbricante nel rispettivo Paese. Il numero delle confezione del preparato originale vendute in Svizzera negli ultimi 12 mesi comprende tutte le forme di commercio e deve essere confermato da una persona con potere di firma rappresentante del fabbricante in Svizzera.

3 L'azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale deve comunicare all'UFSP, entro il 30 novembre 2009, i prezzi medi di fabbrica per la consegna vigenti il 1° ottobre 2009. L'UFSP calcola il prezzo medio di fabbrica per la consegna in base ai prezzi vigenti in Germania, Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Austria e lo converte in franchi svizzeri in base al corso medio del cambio vigente tra i mesi di aprile e settembre 2009.

4 L'UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei preparati originali con effetto dal 1° marzo 2010 fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3, se:

a.
il 1° ottobre 2009 il prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale (valore originario) è superiore di oltre il 4 per cento al prezzo calcolato secondo il capoverso 3;
b.
fino al 30 novembre 2009 l'azienda non ha presentato domanda di riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna con effetto dal 1° marzo 2010 fino a un importo che superi del 4 per cento al massimo il prezzo di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3.

5 La riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 può avvenire progressivamente. Se la riduzione di prezzo è superiore al 15 per cento del valore originario, un primo adeguamento è effettuato il 1° marzo 2010 con una riduzione di prezzo all'85 per cento del valore originario, e il 1° gennaio 2011, con una riduzione fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3.

6 I prezzi dei generici ammessi nell'elenco delle specialità prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009 sono riesaminati fino al 1° gennaio 2010 e adeguati dal 1° marzo 2010. Nel quadro di questo riesame straordinario dei prezzi, sono considerati economici i generici il cui prezzo di fabbrica per la consegna sia inferiore di almeno il 10 per cento rispetto al prezzo medio di fabbrica per la consegna vigente il 1° ottobre 2009 del corrispettivo preparato originale all'estero. Il prezzo medio di fabbrica per la consegna è calcolato in base ai prezzi vigenti in Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito.544

7 Il supplemento attinente al prezzo e il supplemento per confezioni di cui all'articolo 67 capoverso 1quater di tutti i preparati ammessi nella lista delle specialità fino all'entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009 sono riesaminati fino al 1° gennaio 2010 e adeguati dal 1° marzo 2010.

544 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4759).

Disposizioni transitorie della modifica del 3 dicembre 2010545

1 Gli assicuratori devono trasmettere all'UFSP, per informazione, il regolamento di collocamento entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del 3 dicembre 2010.

2 Essi devono collocare il loro patrimonio conformemente agli articoli 80-80i entro la chiusura dei conti annuali del 31 dicembre 2011. I collocamenti giusta l'articolo 80d capoverso 1 lettera d devono essere effettuati conformemente agli articoli 80-80i entro il 31 dicembre 2015.

3 Gli assicuratori devono sottoporre entro un anno all'UFSP, per approvazione, i collocamenti secondo l'articolo 80d capoverso 1 lettera e esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 3 dicembre 2010.

Disposizioni transitorie relativa alla modifica del 22 giugno 2011546

1 Gli assicuratori devono provvedere affinché, entro cinque anni dall'entrata in vigore, le loro riserve raggiungano l'ammontare minimo di cui all'articolo 78a.

2 Prima di tale data, gli assicuratori le cui riserve non raggiungono l'ammontare minimo devono disporre:

a.
delle riserve di sicurezza di cui all'articolo 78 capoverso 4 del diritto vigente; e
b.
di una riassicurazione, sempre che abbiano meno di 50 000 persone nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.

Disposizione transitoria della modifica del 6 luglio 2011547

Se un beneficiario del soccorso d'emergenza oggetto di una decisione in materia di asilo passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica presenta a un assicuratore una domanda di assunzione dei costi, i premi e i supplementi secondo la presente modifica sono dovuti con effetto retroattivo dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultima.

Disposizione transitoria della modifica del 2 novembre 2011548

Il diritto previgente si applica a Islanda, Liechtenstein e Norvegia fino all'entrata in vigore della modifica del ...549 dell'allegato K dell'Accordo AELS550.

549 RU 2012

550 RS 0.632.31

Disposizione transitoria della modifica del 4 luglio 2012551

1 Entro il 31 dicembre 2013, ogni assicuratore deve disporre di un servizio di ricezione dei dati certificato ai sensi dell'articolo 59a capoverso 6. Fino a quando l'assicuratore non dispone di un servizio di ricezione dei dati certificato, una trasmissione sistematica secondo l'articolo 59a capoverso 3 di indicazioni mediche è unicamente possibile se queste indicazioni sono trasmesse direttamente al medico di fiducia ai sensi dell'articolo 57 LAMal.

2 I fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale e nei settori della riabilitazione e della psichiatria trasmettono le diagnosi e le procedure secondo le modalità e le codifiche convenute nelle convenzioni tariffali applicabili fino a quando il DFI non ha fissato le classificazioni ad essi applicabili (art. 59abis).552

552 Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4391, 2015 1177).

Disposizione transitoria della modifica dell'8 maggio 2013553

L'articolo 65f si applica parimenti alle domande di estensione dell'indicazione e di modificazione o soppressione di una limitazione ancora pendenti presso l'UFSP al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni transitorie della modifica del 29 novembre 2013554

1 Le esenzioni decise dai Cantoni in virtù dell'articolo 2 capoverso 4bis rimangono valide fino alla loro scadenza.

2 Alle prestazioni fornite prima del 1° marzo 2014 è applicabile l'articolo 104 capoverso 2 lettera c nella versione della modifica del 3 dicembre 2010555. Determinante è la data del trattamento.

Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015556

1 Nel 2016 non si svolge alcun riesame delle condizioni di ammissione secondo l'articolo 65d.557

2 Le disposizioni della modifica del 29 aprile 2015 si applicano anche alle domande che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono pendenti presso l'UFSP.

3 Alle decisioni dell'USFP emanate prima dell'entrata in vigore della modifica del 29 aprile 2015 non si applica l'articolo 71 capoversi 2-4.

4 L'articolo 65d capoverso 3 lettera c non si applica alla verifica dell'economicità dei preparati originali che sono stati ammessi nell'elenco delle specialità prima dell'entrata in vigore della modifica del 29 aprile 2015.

5 La restituzione delle eccedenze per i medicamenti che sono stati ammessi nell'elenco delle specialità prima dell'entrata in vigore della modifica del 29 aprile 2015 e che fino ad allora non sono stati riesaminati conformemente all'articolo 65d è valutata in occasione del successivo riesame triennale delle condizioni di ammissione secondo l'articolo 67 capoverso 2ter nel suo tenore previgente.

557 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1175).

Disposizione transitoria della modifica del 9 dicembre 2016558

Le domande di riconoscimento dell'equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo l'articolo 54a, presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del 9 dicembre 2016, sono rette dal diritto vigente.

Disposizioni transitorie della modifica del 1° febbraio 2017559

1 Le disposizioni della modifica del 1° febbraio 2017 si applicano anche alle domande che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono pendenti presso l'UFSP.

2 Il primo riesame delle condizioni di ammissione secondo l'articolo 65d è effettuato nel 2017.

Disposizione transitoria della modifica del 5 aprile 2017560

1 I farmacisti che, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017, stanno svolgendo il perfezionamento pratico di due anni in una farmacia e dispongono di un'autorizzazione cantonale secondo l'articolo 65 capoverso 1bis LPMed561 possono essere ammessi a esercitare la professione a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nei due anni successivi all'entrata in vigore di tale modifica, se entro questo periodo hanno terminato il perfezionamento.

2 I farmacisti, già autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al momento dell'entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017, continuano ad esserlo.

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2021562

562 RU 2021 188. Abrogata dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Disposizione transitoria della modifica del 26 maggio 2021563

563 RU 2021 323. Abrogata dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2021564

1 Gli assicuratori devono fornire ai Cantoni entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021 i dati relativi ai fornitori di prestazioni autorizzati sul loro territorio prima dell'entrata in vigore della modifica della LAMal del 19 giugno 2020565.

2 Gli elenchi degli ospedali somatici acuti e delle case per partorienti devono essere adeguati ai criteri di pianificazione previsti dalla presente ordinanza entro quattro anni dall'entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021.

3 Gli elenchi degli ospedali psichiatrici e riabilitativi devono essere adeguati ai criteri di pianificazione previsti dalla presente ordinanza entro sei anni dall'entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021.

4 Gli elenchi delle case di cura devono essere adeguati ai criteri di pianificazione previsti dalla presente ordinanza entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021.

5 Gli psicologi psicoterapeuti che all'entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021 hanno acquisito un'esperienza professionale di almeno tre anni nell'assistenza psichiatrica-psicoterapeutica sotto la supervisione di un professionista qualificato sono autorizzati all'esercizio della professione anche se tale esperienza professionale in psicoterapia non adempie le condizioni di cui all'articolo 50c lettera b. In caso di occupazione a tempo parziale, la durata minima aumenta di conseguenza.

6 I podologi che all'entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021 dispongono di un'autorizzazione cantonale per trattare pazienti che appartengono a una categoria a rischio sotto la propria responsabilità professionale sono autorizzati se sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

a.
attestato di capacità di podologo rilasciato dall'associazione professionale «Schweizerischer Podologen-Verband» (SPV);
b.
attestato di capacità di podologo rilasciato dall'associazione professionale «Fachverband Schweizerischer Podologen» (FSP);
c.
diploma di podologo rilasciato dal Cantone Ticino, completato con l'attestazione di superamento del corso sul piede diabetico organizzato dal Centro professionale sociosanitario (CPS) di Lugano in collaborazione con l'Unione dei podologi della Svizzera italiana (UPSI).

7 Se all'entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021 un podologo dispone di un titolo di cui all'articolo 50d lettera b o capoverso 6 o consegue entro due anni un diploma di cui all'articolo 50d lettera b, ogni attività pratica svolta dopo il conseguimento del diploma di podologo prima dell'entrata in vigore della modifica e durante i quattro anni seguenti viene computata nella valutazione dell'adempimento del requisito dello svolgimento di un'attività pratica di due anni secondo l'articolo 50d lettera c, anche se l'attività non adempie le condizioni di cui all'articolo 50d lettera c.

Disposizioni transitorie della modifica del 3 novembre 2021566

1 L'articolo 65 capoverso 1bis si applica anche alle domande di ammissione nell'elenco delle specialità pendenti presso l'UFSP al momento dell'entrata in vigore della modifica del 3 novembre 2021.

2 I medicamenti che adempiono le condizioni per l'ammissione nell'elenco delle specialità per le infermità congenite di cui all'articolo 3sexies OAI567 e figurano nell'elenco delle specialità sono inseriti, nel quadro del riesame di cui all'articolo 65d, in applicazione dell'articolo 65 capoverso 1bis, nell'elenco delle specialità per le infermità congenite.

3 I medicamenti che figurano nell'elenco dei farmaci per infermità congenite dell'elenco delle specialità sono inseriti, nel quadro del riesame di cui all'articolo 65d, nell'elenco delle specialità per le infermità congenite di cui all'articolo 3sexies OAI o nell'elenco delle specialità di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal.

Disposizioni transitorie della modifica del 22 settembre 2023568

1 La modifica del 22 settembre 2023 si applica anche alle procedure pendenti presso l'UFSP al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

2 Alle procedure di riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni secondo l'articolo 65d pendenti presso l'UFSP al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 settembre 2023 si applica il diritto anteriore.

3 Per quanto concerne le domande di garanzia di assunzione dei costi secondo gli articoli 71a-71d per la quali è stata emanata una decisione prima dell'entrata in vigore della modifica del 22 settembre 2023, il diritto anteriore rimane applicabile per i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente modifica.

4 Nell'ambito del primo riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 22 settembre 2023, l'economicità dei medicamenti biosimilari ammessi nell'elenco delle specialità prima dell'entrata in vigore della presente modifica è valutata sulla base delle differenze di prezzo all'ammissione (art. 65cbis).

Disposizioni transitorie della modifica del 22 novembre 2023569

1 Il Cantone informa l'assicuratore, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, dell'assunzione di un ulteriore 3 per cento di un credito di cui prima dell'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022 della LAMal570 aveva già assunto l'85 per cento.

2 L'assicuratore conferma quindi il credito entro 30 giorni o informa il Cantone di qualsiasi pagamento ottenuto da quando quest'ultimo ha versato la quota dell'85 per cento. Quando il Cantone ha assunto un ulteriore 3 per cento del credito, l'assicuratore glielo cede entro i tre mesi successivi al versamento da parte del Cantone, purché riguardi premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d'esecuzione.

3 L'assicurato per il quale il Cantone ha assunto un ulteriore 3 per cento di un credito notificato non è più considerato in mora dal momento in cui il Cantone effettua il versamento.

Disposizione transitoria della modifica dell'8 maggio 2024571

Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica dell'8 maggio 2024, i Cantoni attribuiscono un mandato di prestazioni di cui all'articolo 36a capoverso 3 LAMal alle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio già autorizzate al momento dell'entrata in vigore di detta modifica.

Disposizione transitoria della modifica del 7 giugno 2024572

L'esperienza clinica acquisita fino al 31 dicembre 2023 presso istituti che offrono trattamenti di psicoterapia e psichiatria che dispongono di un riconoscimento del ISFM come centro di perfezionamento professionale ambulatoriale o ospedaliero di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia» del 1° luglio 2009573 nella versione del 15 dicembre 2016 è considerata equivalente all'esperienza clinica di cui all'articolo 50c lettera b numero 1.

573 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif .

Allegato 1574

574 Introdotto dalla cifra II dell'O dell'8 mag. 2013 (RU 2013 1353). Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

(art. 70b cpv. 1bis)

Tasse per l'iscrizione nell'elenco delle specialità

Fr.

1.
Tasse per domanda in caso di domande di:

a.
ammissione di medicamenti, modificazione della limitazione o estensione dell'indicazione, se la domanda è presentata alla Commissione federale dei medicamenti (tassa per ogni indicazione per la quale è richiesta la rimunerazione)

8000

b.
ammissione di medicamenti, se la domanda non è presentata alla Commissione federale dei medicamenti

2500

c.
ammissione di medicamenti, modificazione della limitazione o estensione dell'indicazione, se la domanda è trattata in procedura accelerata (tassa per ogni indicazione per la quale è richiesta la rimunerazione)

10 000

d.
ammissione di medicamenti, modificazione della limitazione o estensione dell'indicazione nel quadro di una presentazione anticipata della domanda (tassa per ogni indicazione per la quale è richiesta la rimunerazione)

10 000

e.
aumento di prezzo

5000

f.
modifica delle dimensioni della confezione

2500

g.
modifica del dosaggio

2500

h.
riesame

2500

2.
Tassa annuale per ogni medicamento ammesso e per ogni confezione iscritta

40

3.
Tasse per il riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni dei seguenti medicamenti, se il riesame non porta alla radiazione del medicamento:

a.
preparati originali

500

b.
altri medicamenti

200

4.
Altre tasse:

a.
ogni ulteriore consulenza da parte della Commissione federale dei medicamenti dopo la prima consulenza per le domande di cui al numero 1 lettere a, c e d

5000

b.
ogni ulteriore comunicazione dopo la prima comunicazione per le domande di cui al numero 1

1000

c.
accertamento preliminare

2500

d.
ulteriore accertamento preliminare in vista della presentazione anticipata della domanda

2500

Allegato 2575

575 Originario all.

Abrogazione e modifica di ordinanze

1. Sono abrogate:

a.
l'ordinanza I del 22 dicembre 1964576 sull'assicurazione contro le malattie concernente la contabilità e il controllo delle casse malati e delle federazioni di riassicurazione riconosciute dalla Confederazione, come pure il calcolo dei sussidi federali;
b.
l'ordinanza II del 22 dicembre 1964577 sull'assicurazione contro le malattie concernente l'assicurazione collettiva esercitata dalle casse malati riconosciute dalla Confederazione;
c.
l'ordinanza III del 15 gennaio 1965578 sull'assicurazione contro le malattie concernente le prestazioni delle casse malati e delle federazioni di riassicurazione riconosciute dalla Confederazione;
d.
l'ordinanza IV del 15 gennaio 1965579 sull'assicurazione contro le malattie concernente il riconoscimento, per la medesima, dei certificati cantonali d'idoneità rilasciati ai chiropratici;
e.
l'ordinanza V del 2 febbraio 1965580 sull'assicurazione contro le malattie concernente il riconoscimento delle casse malati e delle federazioni di riassicurazione come pure la loro sicurezza finanziaria;
f.
l'ordinanza VI dell'11 marzo 1966581 sull'assicurazione contro le malattie concernente l'autorizzazione data al personale sanitario ausiliario di esercitare a carico dell'assicurazione contro le malattie;
g.
l'ordinanza VII del 29 marzo 1966582 sull'assicurazione contro le malattie concernente l'autorizzazione data ai laboratori di eseguire analisi a carico dell'assicurazione contro le malattie;
h.
l'ordinanza VIII del 30 ottobre 1968583 sull'assicurazione contro le malattie concernente la scelta dei medicamenti e delle analisi;
i.
l'ordinanza del 22 novembre 1989584 concernente l'esercizio di altri generi d'assicurazione da parte delle casse malati riconosciute.

576 [RU 1964 1329; 1974 978; 1986 685; 1990 1675; 1991 609, 2547; 1992 1738art. 18]

577 [RU 1965 33; 1984 1481; 1990 1674; 1991 606, 2546]

578 [RU 1965 45; 1968 43 cifra V, 1024; 1969 1149 cifra II; 1974 978 cifra II; 1983 38 art. 142; 1984 1485; 1986 85]

579 [RU 1965 60]

580 [RU 1965 93; 1969 81 cifra II lett. B n. 3, 1241; 1970 1648; 1984 1479; 1986 80, 1706; 1990 21, 2039; 1991 370 all. n. 18]

581 [RU 1966 515, 1971 1186]

582 [RU 1966 586]

583 [RU 1968 1282, 1982 2178, 1984 1486, 1986 89, 1988 1563]

584 [RU 1989 2430]

2. a 10.

...585

585 Le mod. possono essere consultate alla RU 1995 3867.