Art. 1
La presente legge si prefigge di combattere il lavoro nero. A tal fine prevede agevolazioni amministrative e meccanismi di controllo e di sanzione.
822.41
del 17 giugno 2005 (Stato 1° settembre 2023)
La presente legge si prefigge di combattere il lavoro nero. A tal fine prevede agevolazioni amministrative e meccanismi di controllo e di sanzione.
1 Per i lavoratori occupati nella sua azienda il datore di lavoro può conteggiare gli stipendi secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 3, purché:
2 La procedura semplificata di cui all'articolo 3 non è applicabile:
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
1 Il datore di lavoro annuncia i lavoratori alla cassa di compensazione AVS per quanto concerne l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari, l'assicurazione contro gli infortuni e le imposte conformemente all'articolo 37a della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta (LIFD) e all'articolo 11 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 19906 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).7
2 La cassa di compensazione AVS riscuote i contributi alle assicurazioni sociali e le imposte. I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vengono riscossi direttamente dagli assicuratori contro gli infortuni. Rimangono salve convenzioni più dettagliate tra casse di compensazione AVS e assicuratori contro gli infortuni.
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
1 I Cantoni designano nella loro legislazione l'organo cantonale di controllo competente per il loro territorio e ne stabiliscono il capitolato d'oneri.
2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi.
3 Le persone che operano negli o per gli organi cantonali di controllo non possono essere in nessun caso in rapporto di concorrenza economica diretta con le persone controllate.
4 L'organo cantonale di controllo riferisce ogni anno federale sulla propria attività alla Segreteria di Stato dell'economia8 (SECO).
8 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo
Chiunque partecipi all'esecuzione della presente legge è tenuto a mantenere il segreto su ogni accertamento fatto nell'ambito della sua attività di controllo.
L'organo cantonale di controllo verifica l'osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte.
1 Le persone incaricate dei controlli possono:
2 Le persone incaricate dei controlli devono farsi riconoscere in quanto tali; non possono in nessun caso prendere provvedimenti che pregiudichino la libertà delle persone controllate. All'occorrenza, in particolare qualora l'esecuzione dei controlli previsti dal capoverso 1 lettere d ed e lo richieda, possono farsi assistere dalla polizia.
3 Il Consiglio federale definisce le informazioni e i documenti necessari di cui al capoverso 1 lettere b e c.
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
Su richiesta, le persone e aziende controllate sono tenute a fornire alle persone incaricate dei controlli i documenti e le informazioni necessari per il controllo. Devono inoltre permettere loro il libero accesso all'azienda e ai posti di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate.
1 Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati soltanto gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale.
2 Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate.
3 Le persone incaricate dei controlli:
4 Le persone incaricate dei controlli informano le persone interessate del loro diritto di ottenere una copia o un estratto del verbale.
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
Le autorità competenti per le sanzioni e i provvedimenti amministrativi in relazione con l'oggetto del controllo secondo l'articolo 6 informano delle loro decisioni e sentenze passate in giudicato:
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
1 Le autorità comunali, cantonali o federali competenti in materia d'ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di aiuto sociale, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di controllo degli abitanti, di stato civile e di fiscalità e il Corpo delle guardie di confine collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.12
2 Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 informano l'organo cantonale di controllo nel caso in cui gli accertamenti fatti nell'ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero.
3 Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 e l'organo cantonale di controllo si informano vicendevolmente sul seguito delle procedure.13
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
13 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
1 Le autorità fiscali cantonali avvisano le casse cantonali di compensazione se accertano che un reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente non è stato affatto dichiarato. Il Consiglio federale fissa l'importo minimo per il reddito che dev'essere annunciato.
2 Le autorità cantonali e federali competenti in materia d'assicurazione contro la disoccupazione o per l'esecuzione della legislazione in materia di assicurazioni sociali e le organizzazioni private competenti in tali materie comunicano i risultati dei loro controlli alle autorità competenti in materia d'asilo e di stranieri se:
3 Le altre autorità di cui all'articolo 11 comunicano alle autorità federali o cantonali eventualmente interessate nel caso specifico i risultati dei controlli effettuati in esecuzione dei loro compiti, qualora sussistano indizi che nell'ambito dell'esercizio di un'attività lucrativa sia stato disatteso il diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri o imposte alla fonte.
4 Per autorità eventualmente interessate nel caso specifico s'intendono:
6 L'organo cantonale di controllo o i terzi ai quali i Cantoni hanno delegato attività di controllo informano le autorità od organi competenti se nell'ambito dei controlli secondo l'articolo 6 risultano indizi d'infrazione:
14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
16 Introdotta dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129 5148; FF 2005 3989).
22 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
23 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
1 Se un datore di lavoro è condannato con sentenza passata in giudicato per inosservanza grave o reiterata dei suoi obblighi d'annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali o di stranieri, l'autorità cantonale competente lo esclude per cinque anni al massimo da futuri appalti pubblici a livello comunale, cantonale e federale oppure, per cinque anni al massimo, gli possono essere adeguatamente ridotti gli aiuti finanziari.
2 L'autorità cantonale competente comunica alla SECO una copia della sua decisione.
3 La SECO allestisce una lista dei datori di lavoro che, per decisione passata in giudicato, sono stati esclusi dagli appalti pubblici o cui gli aiuti finanziari sono stati ridotti. Tale lista è accessibile al pubblico.
Nell'ambito di un procedimento d'espulsione o di allontanamento, le autorità avvertono lo straniero interessato che, segnatamente:
1 Se è scoperto un caso di violazione dell'obbligo di autorizzazione o di annuncio previsto dal diritto in materia di stranieri e l'interessato ha già lasciato la Svizzera, le organizzazioni sindacali che per statuto tutelano gli interessi sociali ed economici dei loro membri hanno diritto di chiedere al giudice di accertare le pretese che tale persona potrebbe far valere nei confronti del datore di lavoro.
2 L'azione d'accertamento proposta secondo il capoverso 1 interrompe la prescrizione ai sensi dell'articolo 135 del Codice delle obbligazioni24.
3 La competenza per territorio è retta dall'articolo 34 del Codice di procedura civile25.26
26 Nuovo testo giusta l'all. n. 19 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
1 Qualora si scoprano violazioni ai sensi dell'articolo 6, per le spese dei controlli vengono riscossi emolumenti presso le persone controllate. Il Consiglio federale disciplina i particolari e stabilisce la tariffa degli emolumenti.
2 La parte delle spese salariali per gli ispettori non coperta con emolumenti secondo il capoverso 1 né compensata dalle multe è a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni.27
3 La Confederazione può porre a carico del fondo di compensazione dell'AVS, del fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e della cassa suppletiva secondo la legge del 20 marzo 198128 sull'assicurazione contro gli infortuni una parte delle spese che deve assumere. Il Consiglio federale disciplina l'importo di tale onere. Il relativo contributo del fondo di compensazione dell'AVS è finanziato mediante supplementi prelevati in virtù dell'articolo 14bis della legge federale del 20 dicembre 194629 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
30 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 78 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
1 L'organo cantonale di controllo è autorizzato a trattare dati personali:32
2 Le autorità cantonali competenti per le sanzioni di cui all'articolo 13 sono autorizzate a trattare dati concernenti persone fisiche cui è stata inflitta una sanzione amministrativa o penale.33
3 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare:
4 Le disposizioni della legge federale del 25 settembre 202034 sulla protezione dei dati concernenti l'esattezza dei dati e il diritto d'accesso sono applicabili.35
31 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 78 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
32 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 78 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
33 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 78 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
35 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 78 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
1 L'organo cantonale di controllo è autorizzato a trattare i dati concernenti persone giuridiche:
2 Le autorità cantonali competenti per le sanzioni di cui all'articolo 13 sono autorizzate a trattare dati concernenti persone giuridiche cui è stata inflitta una sanzione amministrativa o penale.
36 Introdotto dall'all. 1 n. II 78 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Chiunque, intenzionalmente, ostacola o vanifica un controllo secondo gli articoli 6 e 7 oppure viola il suo obbligo di collaborazione secondo l'articolo 8 è punito con la multa. L'azione penale compete ai Cantoni.
1 Il Consiglio federale provvede a valutare l'efficacia dei provvedimenti adottati in virtù della presente legge.
2 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca38 presenta un rapporto al Consiglio federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, e gli sottopone proposte per il seguito.
38 Nuova espr. giusta il n. I 19 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
(art. 21)
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40 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 359.