Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE6 (direttiva UE relativa alle macchine).7
2 Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L'articolo 3 della stessa si applica per analogia.8
2bis Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine e di cui all'articolo 3 punti 8−13 del regolamento (UE) 2019/10209 (regolamento UE sulla vigilanza del mercato). Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche di cui all'allegato 1 numero 1.10
3 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine e al regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.11
4 Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 201012 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).13
6 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/33/UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
7 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II dell'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).
8 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II dell'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).
9 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, versione della GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.
10 Introdotto dall'all. 3 n. II dell'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (RU 2016 5197). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
13 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).